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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 16/10/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AV
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 393/ 2024 R.G. Lav.
All'udienza del 16/10/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. SA CC sono comparsi per i ricorrenti l'Avv. BARTOLOTTA CRISTINA, per Parte_1
l'Avv. FRIGERIO FRANCESCA e l'Avv. CAPOCCIA RITA e per Controparte_1
l'Avv. PESCIO STEFANO in sostituzione dell'Avv. CARATTI AMEDEO.
L'Avv. BARTOLOTTA richiama la documentazione depositata, che dimostra come alcune sostanze citate dal CTU fossero cancerogene, contrariamente a quanto affermato dall'ausiliario; chiede, quindi, la rinnovazione dell'accertamento tecnico o, in subordine, un supplemento di perizia o comunque la convocazione a chiarimenti del CTU;
richiama comunque tutte le osservazioni critiche formulate dal proprio CTP alle conclusioni del dott. ; afferma l'irrilevanza del fattore fumo, visto il principio Per_1 dell'equivalenza delle cause;
evidenzia la grave criticità dell'ACNA e l'elevato rischio chimico gravante sui lavoratori, riconosciuto dalla normativa che ha esteso i benefici previdenziali;
insiste come in ricorso.
L'avv. FRIGERIO contesta la rilevanza dei documenti prodotti da controparte, non rispondenti alle monografie;
rileva che le prime pagine dei documenti prodotti si Pt_2 riferiscono a sostanze non più in produzione all'epoca dei fatti;
contesta l'efficacia probatoria della ulteriore documentazione prodotta (elaborata con l'intelligenza artificiale) posto che le monografie IARC concludono, al contrario, per la non accertata
1 natura cancerogena delle sostanze ivi citate;
richiama quindi le valutazioni del CTU che certamente ha analizzato documenti pertinenti;
richiama altresì le risposte del dott.
alle osservazioni critiche formulate dal CTP;
cita altre pronunce Per_1 giurisprudenziali che hanno escluso la natura cancerogena delle medesime sostanze;
chiede di essere autorizzata alla produzione della documentazione;
afferma quindi Pt_2
l'insussistenza del nesso di causa tra malattia e ambiente di lavoro;
rileva comunque come il de cuius non sia mai stato dipendente di e come la direzione del Parte_1 lavoro dello stesso sia sempre stata in capo al suo datore di lavoro;
contesta anche la quantificazione del danno;
conclude per il rigetto del ricorso.
L'avv. PESCIO contesta i documenti da ultimo prodotti da controparte, rilevando l'inattendibilità delle ricerche di Google eseguite con l'intelligenza artificiale;
afferma la correttezza delle valutazioni del CTU;
si oppone alla rinnovazione o all'integrazione della
CTU; aggiunge che il de cuius non svolgeva attività di manutenzione e lavorava anche in altri stabilimenti;
richiama tutto quanto dedotto e chiede la reiezione del ricorso;
in via di subordine ritiene che la mancata messa in sicurezza degli impianti sia addebitabile unicamente all'ex e non all'appaltatore. CP_2
L'avv. BAROLOTTA replica rilevando che le lavorazioni esaurite al momento del rapporto di lavoro del de cuius continuavano a persistere nell'ambiente indipendentemente dalle aree di produzione, come rilevato dalla Pt_3
L'avv. PESCIO rileva che il CTU ha già preso posizione anche sul punto.
L'avv. FRIGERIO si associa.
Il Giudice
dato atto, autorizza il deposito telematico degli estratti delle monografie citate dalla difesa di Pt_2
e rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura. Parte_1
Alle ore 16.10 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa SA CC all'udienza del 16/10/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 393/2024 R.G. Lav. tra
- , e Parte_4 Parte_5 Parte_6
, tutti elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. BARTOLOTTA Controparte_3
ELEMENTO CRISTINA, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. GIACCHINO
JGOR in forza di mandati in atti ricorrenti
e
- , elettiv. domiciliata presso lo studio dell'Avv. CAPOCCIA RITA e Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. FRIGERIO FRANCESCA in forza di mandato in atti
- elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. CARATTI AMEDEO, che la Controparte_1 rappresenta e difende in forza di mandato in atti convenute sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 Parte_4 Parte_5
e , in proprio e quali eredi del Sig. Parte_6 Controparte_3 Per_2
, hanno dedotto che il proprio congiunto aveva contratto a causa dell'esposizione ad
[...] ammine aromatiche cancerogene in ambito lavorativo (ed in particolare all'interno dello stabilimento di GI ove aveva prestato la sua attività alle dipendenze delle ditte CP_2 esterne già e oggi dal 1990 al 1997 e Controparte_4 CP_5 Controparte_1 dal 1999 al 2006) la malattia professionale carcinoma vescicale che lo aveva CP_6
Contr condotto a morte, quindi hanno chiamato in causa e CP_8 Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, riconosciuta Contr per i titoli ed i motivi esposti in ricorso la responsabilità di (società CP_8 incorporante di , nonché di (già e previa ogni CP_4 Parte_1 CP_9 occorrenda pronuncia, condannare le convenute in solido, uti singuli e/o pro-quota come meglio ritenuto: - al risarcimento in favore dei ricorrenti - quali eredi del Sig. - Persona_2 del danno non patrimoniale patito in vita dal dante causa, quantificato in € 310.068,00 od altra somma, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa giusta il criterio di liquidazione meglio ritenuto dal Giudice Ill.mo anche in via di equità; - al risarcimento in favore dei ricorrenti - a titolo proprio - del danno non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, quantificato come segue: per la Sig.ra € 299.485,00, per il Sig. Parte_7 Parte_6
€ 218.725,00, per la Sig.ra €158.155,00, per il Sig.
[...] Parte_5
€ 312.945,00, fatta salva ogni diversa determinazione da parte del Giudice Controparte_3
Ill.mo. - alla rifusione delle spese e competenze tutte di lite, oltre agli accessori come per legge, da liquidarsi con distrazione a favore dei difensori antistatari”.
Si è costituita in giudizio formulando eccezione di prescrizione e Parte_1 contestando, comunque, la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione. Tale convenuta, in particolare, ha contestato la malattia professionale del sig. , che aveva operato Parte_5 presso lo stabilimento di GI come dipendente di società terze, ed il nesso causale tra tale malattia e l'attività svolta in (precisamente 1178 giorni su 2661 - pari al 44,3% - CP_2 nell'arco di 8 anni nel periodo dal 17.2.1990 al 31.5.1997 e 112 giorni su 1997 – pari al 5,6% -
4 nell'arco di 6 anni nel periodo dal 1.2.2001 al 21.7.2006), essendo (che era un Parte_5 fumatore) stato assegnato per la maggioranza del proprio tempo presso altri appalti delle società terze.
ha, comunque, escluso ogni ingerenza della committente nei lavori Parte_1 oggetto dell'appalto e qualsiasi violazione di obblighi di comportamento imposti da norme di Contr fonte legale, chiedendo di essere manlevata da previa chiamata in CP_10 CP_6 causa di quest'ultima.
Si è costituita in giudizio anche contestando la fondatezza del ricorso e Controparte_1 chiedendo, in via riconvenzionale, condannarsi a garantirla, tenerla indenne Parte_1
e manlevarla, anche in via di regresso e/o a titolo risarcitorio da quanto fosse condannata a corrispondere a controparte, per capitale interessi e spese.
, in particolare, ha rilevato che il fumo di sigaretta era il principale fattore di CP_1 rischio per il tumore alla vescica, seguito dall'esposizione cronica a ammine aromatiche cancerogene;
che all'epoca in cui aveva prestato la sua attività lavorativa la Parte_5 produzione di ammine aromatiche e nitrosamine nello stabilimento di GI era CP_2 terminata da trent'anni, con conseguente esclusione del nesso causale tra ambiente di lavoro e malattia;
che, comunque, all'epoca tutte le direttive sull'organizzazione del lavoro degli operai delle ditte appaltatrici erano impartite direttamente dalla committente, che aveva fornito anche i
DPI.
Differita l'udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c. a seguito di rituale richiesta, Parte_1 ha depositato memoria di replica alla riconvenzionale, contestandone la fondatezza, e
[...] chiedendo a sua volta, in via di subordine ed in reconventio reconventionis, di “essere tenuta Contr indenne, manlevata e garantita da (incorporante di già ) e/o CP_8 CP_4 CP_5 per tutte le domande proposte contro di essa dai sigg.ri CP_6 Parte_4
e, , in proprio e quali eredi Parte_5 Parte_6 Controparte_3 del Sig. in relazione alla malattia professionale del sig. ; e Persona_2 Persona_2 per l'effetto dichiarare OR. (incorporante di e/o tenuta a CP_8 CP_4 CP_6 rimborsare a quanto in ipotesi si ritenesse dovuto da quest'ultima ai predetti Parte_1
e, , in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Controparte_3
5 proprio e quali eredi del Sig. . Con ogni più ampia riserva di agire in via di Persona_2 regresso”.
Esperito senza successo il tentativo di conciliazione, il Giudice con ordinanza del
30.9.2024:
- ha respinto l'istanza di differimento ex art. 418 c.p.c. avanzata dalla difesa
[...]
, posto che la reconventio reconventionis formulata, “in subordine, nella Pt_1 denegata ipotesi di responsabilità di ”, nella memoria difensiva su Parte_1 domanda riconvenzionale depositata il 30.7.2024 era del tutto sovrapponibile alla analoga domanda, avanzata sempre “in subordine, nella denegata ipotesi di responsabilità di ” ma senza la dovuta istanza di spostamento di Parte_1 udienza, nella memoria di costituzione depositata da in data Parte_1
4.7.2024;
- non ha autorizzato la chiamata in causa di poiché la domanda di rivalsa CP_6 nei confronti di tale società avanzata da era inammissibile per Parte_1 intervenuta decadenza ex art. 418 c.p.c.;
- ha ammesso le prove orali dedotte dalle parti sulle circostanze di fatto specificamente indicate.
La causa, quindi, è stata istruita con l'escussione dei testi ed il licenziamento di CTU medico legale.
Depositato l'elaborato, il difensore dei ricorrenti ha chiesto la rinnovazione dell'accertamento tecnico, offrendo la produzione di nuovi documenti, mentre i difensori delle convenute si sono opposti all'integrazione istruttoria.
Autorizzato il deposito della documentazione richiamata dalla difesa attorea a confutazione della CTU, nel corso dell'odierna udienza i difensori delle convenute hanno contestato la rilevanza e l'efficacia probatoria della nuova documentazione avversaria offrendo la produzione di ulteriori documenti. I difensori hanno quindi discusso oralmente precisando le rispettive istanze come da verbale.
6 Il ricorso all'esito dell'istruttoria si è rivelato infondato nel merito e tale profilo può essere privilegiato in sede di decisione in applicazione del principio della ragione “più liquida”.
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 CP_3
hanno agito in giudizio nei confronti di (quale incorporante del datore
[...] Controparte_1 di lavoro già ) e (già successore della CP_4 CP_5 Parte_1 CP_9 committente ), affermando che il proprio congiunto aveva CP_2 Persona_2 contratto, a seguito dell'esposizione in ambito lavorativo ad ammine aromatiche cancerogene, un tumore alla vescica (riconosciuto da come malattia professionale) che lo aveva condotto a CP_11 morte.
Gli stessi, in particolare, hanno allegato che aveva lavorato con Persona_2 mansioni di operaio addetto alla manutenzione degli impianti di produzione presso lo stabilimento di GI alle dipendenze di nei seguenti periodi: 31.08.1990, CP_2 CP_4
15/10/1990 - 31.12.1991, 07.01.1992 - 17.01.1992, 30.01.1992 - 31.05.1992, 19.08.1992 -
25.09.1992, 01.10.1992 - 22.05.1993, 07.06.1993 - 18.06.1993, 05.07.1993 - 17.07.1993,
09.05.1994 - 13.05.1994, 01.08.1994 - 09.08.1994, 10.10.1994 - 13.10.1994, 13.04.1995 -
14.04.1995, 28.04.1195 - 28.04.1995, 01.05.1995 - 01.05.1995, 12.05.1995 - 12.05.1995,
06.06.1995 - 24.06.1995, 06.07.1995 - 12.07.1995, 25.08.1995 - 30.08.1995, 01.09.1995 -
01.09.1995, 11.09.1995 - 15.09.1995, 13.10.1995 - 21.10.1995, 01.03.1996 - 08.03.1996,
14.03.1996 - 15.03.1996, 12.06.1996 - 17.06.1996, 25.06.1996 - 28.06.1996, 31.12.1996 -
31.12.1996 e 26.05.1997 - 31.05.1997 (come da dichiarazione della stessa società).
Le mansioni dell' sono così descritte nell'atto introduttivo: “provvedeva Parte_5 infatti a scoibentare e ricoibentare con amianto le tubature degli impianti delle linee di produzione sia in caso di guasti, sia per sostituire coibentazioni ormai usurate, sia di coadiuvare
i tubisti nella manutenzione dei vari fasci tubieri e nelle linee di produzione”.
In tali periodi, secondo la prospettazione attorea, lo stesso sarebbe stato massicciamente esposto ad ammine aromatiche cancerogene (“in ragione delle mansioni svolte il de cuius si trovava costantemente ad operare sugli impianti della linea produttiva, e dunque quotidianamente a contatto, direttamente e/o indirettamente, con prodotti contenenti ammine
7 aromatiche”), causalmente ricollegabili all'insorgenza del tumore vescicale che ne aveva determinato la morte.
In ricorso è evidenziato come con sentenza del Tribunale di Savona n. 43/2010, pubblicata in data 9.02.2010 e passata in giudicato, sia stato concesso a il Persona_2 diritto ai benefici previdenziali ex art. 3, comma 133 L.n.150/2003 (c.d. “Rischio chimico CP_1 ACNA”) fino al 30.9.1999, data in cui aveva eccepito la chiusura dell'attività dello stabilimento (con conseguente rinuncia alla rivalutazione per il periodo successivo da parte del lavoratore). L' , poi, aveva riconosciuto la natura professionale della patologia vescicale CP_11 contratta dall' costituendo in capo alla vedova una rendita Parte_5 Parte_4 superstiti a decorrere dall'8.08.2021.
I ricorrenti hanno, quindi, rivendicato, iure hereditario, un importo quantificato in complessivi € 310.068,00 a titolo di risarcimento di tutti i danni non patrimoniali patiti dal de cuius in ragione della malattia professionale dedotta in giudizio e, iure proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, quantificato in € 299.485,00 per € Parte_7
218.725,00 per €158.155,00 per ed € 312.945,00 Parte_6 Parte_5 per . Controparte_3
Le convenute hanno entrambe contestato che sia effettivamente stato Parte_5 esposto ad ammine aromatiche cancerogene presso lo stabilimento di GI dal 1990 in CP_2 poi.
Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità, la responsabilità contrattuale, ex art. 2087 c.c., non è di natura oggettiva per cui incombe al lavoratore, il quale lamenti un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale nocumento, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro elemento, mentre spetta al datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le anzidette circostanze, l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele (tra le tante, Cass. n. 1509/21; da ultimo Cass. n. 11631/25).
Nel caso di malattie ed eziologia multifattoriale, poi, la prova della causa di lavoro che grava sul ricorrente deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, essendo esclusa la rilevanza della mera possibilità (in tal senso, Cass. n. 12786/24).
8 Era quindi onere dei ricorrenti fornire la prova del nesso tra la malattia del loro congiunto e l'attività lavorativa dallo stesso prestata all'interno dello stabilimento nel periodo CP_2 dedotto.
Tale prova non è stata raggiunta.
I testi escussi hanno dichiarato che aveva lavorato in Persona_2 CP_2 principalmente come addetto alla coibentazione/scoibentazione dei tubi dell'impianto:
- BENADDI: “ad esempio se un tubo nel quale passava il prodotto si rompeva noi provvedevamo alla scoibentazione ed alla successiva ricoibentazione con lana di vetro e alluminio mentre la riparazione vera e propria avveniva da parte di altri soggetti”;
- : “confermo che era impiegato in diversi cantieri e che si occupava di Tes_1 coibentazioni e carpenteria e anche, aggiungo, di scoibentazione”;
- “confermo che il nostro lavoro consisteva in scoibentare e ricoibentare CP_13 le tubature;
preciso che la coibentazione è costituita dalla lana di roccia cui si sovrappone altro materiale, per i primi tempi è stato l'amianto, fino a quando ne è stato vietato l'utilizzo; in sua sostituzione usavamo e tutt'ora usiamo l'alluminio; nel momento in cui scoibentavamo entravamo in contatto con il prodotto che passava nei tubi, di cui non conoscevamo la natura;
non facevamo la riparazione delle tubature: questa veniva eseguita da altri soggetti sia di imprese esterne sia dipendenti ”; CP_2
- : “confermo che svolgeva prevalentemente attività di isolamento – Tes_2 Parte_5 scoibentazione e ricoibentazione – e solo saltuariamente di carpenteria metallica”;
- : “si occupava di isolamento, coibentazione e carpenteria metallica, peraltro Tes_3 direi più in funzione della manutenzione che della riconversione”.
I testi hanno anche ricordato che nell'espletamento delle sue mansioni era Parte_5 in qualche misura venuto a contatto con le sostanze che circolavano nelle tubature dell'impianto:
- “venivamo chiamati se c'era un tubo che perdeva per cui entravamo in Tes_4 contatto con il prodotto che passava nel tubo;
di che prodotto si trattasse peraltro non lo so”;
9 - “preciso che anche se la tubatura era chiusa nel momento in cui CP_13 intervenivamo nel tubo c'era del prodotto e noi eravamo i primi ad entrarci in contatto: se c'era una perdita era la lana di roccia ad impregnarsi di prodotto”;
- : “prima di entrare negli impianti gli stessi erano messi in sicurezza da Tes_3 personale peraltro anche quando la tubatura su cui dovevamo intervenire era CP_2 stata chiusa qualcosa del prodotto nel suo interno al momento di aprire e di procedere all'intervento lo trovavamo”.
I testi hanno anche confermato che il de cuius ed i dipendenti di erano inviati CP_5 anche in altri cantieri, che la produzione in venne interrotta negli anni 1998/1999 e che CP_2
aveva poi lavorato alla demolizione degli impianti (su tale ultima circostanza, Parte_5
Tes_4
I colleghi di lavoro dell' , poi, hanno affermato di non aver seguito Parte_5 all'epoca alcun corso di formazione in materia di sicurezza e di essere stati dotati di tute da lavoro, guanti e mascherine di carta (mentre quelle con il filtro erano riservate ad interventi su griglie o tombini).
All'esito dell'istruttoria orale è stato licenziato accertamento tecnico medico legale al fine di verificare la ricorrenza di un nesso di causa tra la patologia dedotta in giudizio (tumore alla vescica) e l'attività lavorativa di manutentore/scoibentatore svolta nello stabilimento dal CP_2 congiunto dei ricorrenti, come ricostruita dai testi e dai documenti.
Il CTU dott. , dopo ampia ed approfondita discussione del caso, ha così Per_1 concluso: “il sig. è deceduto a causa di un carcinoma uroteliale della Persona_2 vescica, plurimetastatico;
le informazioni disponibili orientano a ritenere che l'attività lavorativa svolta presso non abbia causato, o contribuito a causare, la neoplasia CP_2 vescicale dalla quale egli è risultato affetto”.
Il CTU, in particolare, ha osservato quanto segue:
- la diagnosi di “carcinoma uroteliale della vescica”, plurimetastatico, è stata confermata numerose volte con opportuni accertamenti istologici e non è in dubbio;
- in assenza di altre patologie di rilievo non possono esseri dubbi sul fatto che il carcinoma uroteliale della vescica è stato la causa del decesso del sig. ; Parte_5
10 - dai documenti e dalle testimonianze emerge che abbia svolto nello Parte_5 stabilimento di GI attività di decoibentazione e ricoibentazione degli CP_2 impianti, in relazione con interventi di manutenzione, generalmente in urgenza;
molto raramente si era occupato anche di piccole attività di carpenteria metallica;
- durante l'intervento la parte da riparare (generalmente una tubazione) veniva isolata dal processo mediante chiusura di valvole;
le parti restanti degli impianti non venivano chiuse;
era, tuttavia, facile venire in contatto almeno superficiale con i prodotti contenuti nella tubazione perché il danno consisteva per lo più in perdite, sversamenti e simili;
la riparazione delle tubature però era eseguita da altre maestranze;
- nel (breve) periodo in cui lavorò per , si occupò CP_6 Parte_5 essenzialmente della scoibentazione degli impianti, ormai fermi;
- il de cuius aveva in dotazione “giacca e pantalone, se necessario “tute particolari anche bianche” (due tute all'anno), guanti (secondo un teste in cuoio, secondo un altro in gomma), scarpe da lavoro, elmetto, cintura di sicurezza per gli interventi in quota. In caso di necessità, venivano forniti facciali filtranti tipo P1 o, laddove ci fossero tombini o griglie con possibilità di emissione di vapori, maschere (o semimaschere) facciali con filtro”;
- il “Tumore maligno della vescica (compresi gli stati precancerosi)” è individuato dalla Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria di cui all'art. 3 del
D.P.R. 1124/1965 alla voce 35 (Malattie causate da ammine aromatiche e derivati) con riferimento alle “Lavorazioni che espongono all'azione delle ammine aromatiche cancerogene”;
- la relazione tra ammine aromatiche cancerogene e tumore alla vescica è nota da quasi due secoli e “l'ACNA di GI è stata una delle fabbriche italiane in cui l'uso delle ammine aromatiche cancerogene ha determinato un picco epidemico di casi di carcinoma della vescica che, insieme con le altre acquisizioni scientifiche, ha poi condotto alle restrizioni sull'uso di queste sostanze”: queste circostanze, interpretate alla luce della c.d. presunzione legale di origine che caratterizza l'uso delle Tabelle
11 delle Malattie Professionali, sono evidentemente all'origine del riconoscimento, da parte dell' , della malattia professionale prima e della rendita ai superstiti poi e CP_11 del riconoscimento in favore dell' , a seguito di sentenza del Tribunale Parte_5 di Savona, dei benefici previdenziali previsti dalla legge sul rischio chimico;
- “ai fini del presente giudizio, però, si rende necessario precisare quali siano le ammine aromatiche cancerogene, e se queste fossero presenti, e costituissero un rischio nelle condizioni operative concrete, all'epoca in cui vi lavorò il sig.
. E' anche necessario chiarire se possano esservi stati, nel periziando, altri Parte_5 fattori di rischio che possano aver agito, in concorso o da soli, nell'insorgenza della malattia”;
- in Italia il carcinoma alla vescica è una malattia frequente: più del 90% dei casi di tumori della vescica costituito da carcinomi uroteliali, aventi come causa principale, come nel caso del tumore del polmone, il fumo di sigaretta;
- il fumo da solo è responsabile del 50% dei casi di tale tipo di tumore e la durata e l'intensità del fumo sono positivamente correlate con un aumentato rischio del tumore della vescica;
l'esposizione professionale responsabile del 5-10% dei tumori della vescica (il rischio è più alto nei lavoratori del tabacco e dei coloranti), mentre l'alcol e l'eccesso di carni rosse comportano un lieve aumento di rischio;
altri fattori di rischio sono infezioni e altre malattie dell'apparato urinario, alcuni trattamenti antitumorali,
l'invecchiamento, fattori genetici e la familiarità;
- la nel suo più recente aggiornamento indica quali agenti cancerogeni per la Pt_2 vescica talune ammine aromatiche, che sono “sono composti organici dell'azoto, nei quali l'atomo N è legato a un residuo organico da R1 a R3, e uno dei residui è un anello aromatico”;
- i lavoratori possono essere esposti alle ammine aromatiche nella produzione di coloranti, pigmenti e prodotti chimici della gomma;
- l' di GI fu dichiarata sito di interesse nazionale ad elevato rischio CP_2 ambientale nel 1998 (legge 426/1998) e cessò la produzione a partire dal 01/1999:
“dal 1990 in poi la maggior parte delle produzioni “storiche” erano cessate da
12 tempo. In particolare, il reparto di produzione della 2-naftilammina fu fermato nel
1962 quello della nel 1977”; CP_14
- dal 1990 in poi rimasero attivi alcuni reparti che producevano, oltre a pochi altri prodotti non di interesse, le seguenti ammine aromatiche:
2-ammino-5-naftol- CP_15
7-solfonico, 2-amminonaftalen-1-solfonico, CP_15 Controparte_16
(tutte fino al 1993), 2-naftilammin-6,8-disolfonico, CP_17 CP_15 [...]
Co
, , Controparte_18 Controparte_19 Controparte_20 cloro-2-nitroanilina, o-nitroanilina, p-nitroanilina (fino al Controparte_22
1996);
- “da una verifica condotta dal sottoscritto su PubChem (banca dati delle sostanze chimiche della NIH - National Library of Medicine), è possibile constatare che queste sostanze sono per lo più irritanti, e alcune sono tossiche (generalmente per tossicità acuta, spesso a dosi elevate, in qualche caso anche con riferimento all'inquinamento ambientale), ma nessuna è neppure sospetta di cancerogenicità. Per quasi tutte si tratta, inoltre, di sostanze tuttora prodotte e in uso, soprattutto per l'industria dei coloranti”;
- l'ECHA (European Chemicals Agency) riporta 22 sostanze facenti parte del gruppo delle ammine aromatiche, per le quali sono applicate restrizioni o divieti nella commercializzazione e/o nell'uso: tra queste non vi sono le sostanze prodotte in all'epoca in cui vi lavorò il sig. ; CP_2 Parte_5
- la documentazione in atti, poi, consente di affermare che fosse Persona_2 un ex fumatore: “risulterebbe che il periziando abbia fumato nella prima parte della sua vita, cessando il fumo intorno al 2000 (a 39 anni), quindi circa 16 anni prima della prima manifestazione della neoplasia. Se avesse fumato, in ipotesi, a partire dai
18-19 anni, avrebbe fumato per circa 20 anni, in misura che non è possibile conoscere”;
- il rischio di tumore “aumenta gradualmente con la durata del fumo e si osserva un plateau di rischio fumando 15 sigarette al giorno e 50 pacchetti-anno. La cessazione del fumo è più efficace a partire da 20 anni prima della diagnosi: anche dopo 20 anni
13 dalla cessazione gli ex fumatori presentano comunque un aumento del rischio del
50% rispetto a quanti non hanno mai fumato. Inoltre, non sembra esserci una sostanziale riduzione del rischio fra i 5 ed i 15 anni di cessazione del fumo prima della diagnosi”.
Alla luce di tali considerazioni, il dott. ha affermato che: Per_1
- “il sig. ha lavorato presso per numerosi periodi (frequentemente Parte_5 CP_2 nel 1990-1993, poi per durate piuttosto brevi), per circa 3 anni e mezzo netti, nell'arco di oltre dieci anni;
- ha svolto la mansione di coibentista (coibentazione e scoibentazione), e occasionalmente carpentiere in ferro, in occasione di manutenzioni per lo più dovute
a guasti, su impianti attivi momentaneamente fermati, con possibili contaminazioni da residui di produzione (eccetto gli ultimi cento giorni in cui gli impianti erano ormai dismessi);
- le ammine aromatiche sono una classe molto vasta di composti, nell'ambito della quale solo alcune sostanze sono note quali agenti cancerogeni occupazionali e alcune altre sono sospette (l'agenzia europea delle sostanze chimiche ne classifica 22 per le quali sono applicati divieti o restrizioni);
- all'epoca in cui il periziando lavorò presso la produzione delle ammine CP_2 aromatiche cancerogene (principalmente, a GI, benzidina, 2-naftilammina e 4- aminodifenile) era cessata da tempo (almeno 12 anni per la più recente);
- le ammine aromatiche con cui il periziando avrebbe potuto venire in contatto sono so-stanze note, sono quasi tutte utilizzate a tutt'oggi senza specifiche restrizioni, e in alcuni casi presentano una moderata tossicità (generalmente per intossicazione acuta
a dosi elevate), ma non sono sospette di essere cancerogene;
- il sig. non presentava altri fattori di rischio per il carcinoma della Parte_5 vescica, eccetto il fumo di tabacco;
egli aveva cessato il fumo (di entità e durata non precisabili) circa 16 anni prima della prima comparsa del tumore, quindi in un momento nel quale il rischio era ancora sostanzialmente quello di un fumatore attivo
14 o di poco inferiore, con un rischio relativo che, se fosse stato un fumatore “comune”
(ad es. 15-20 sigarette/giorno a partire dai 18-20 anni), si situerebbe intorno a 2-3
(due-tre volte il rischio presente nei non fumatori)”.
Non sussistono, quindi, secondo il CTU “prove sufficienti che l'attività lavorativa svolta presso abbia causato, o contribuito a causare, la neoplasia vescicale dalla quale il sig. CP_2
è risultato affetto, e che ne ha provocato il decesso. E' presente nel periziando un Parte_5 fattore di rischio non occupazionale - il pregresso fumo di tabacco - che, qualora di entità adeguata, potrebbe essere ritenuto causa della malattia”.
Le conclusioni del CTU, sorrette da amplissima e articolata motivazione e non contraddette da significativi elementi di segno contrario, appaiono condivisibili e meritano di essere recepite in sede di decisione.
Non occorre richiedere al dott. ulteriori chiarimenti, visto che lo stesso ha Per_1 già efficacemente replicato nel corpo della relazione alle osservazioni critiche formulate dal CT dei ricorrenti, rilevando che: CP_1
- lo studio di e della Sede di Savona (“Neoplasie vescicali Persona_3 Per_4 in esposti ad amine aromatiche in una fabbrica chimica della val Bormida: mappe di rischio, nuove conoscenze e stima dei casi attesi”, 2004, all. 6 al ricorso) è stato redatto con lo scopo di “tentare una mappatura” di un insediamento produttivo a rischio, non afferma che i manutentori fossero esposti a ammine aromatiche cancerogene anche a lavorazioni ferme e comunque non prende in considerazione nozioni che sono diventate più chiare successivamente, cioè le differenze di tossicità tra le diverse ammine aromatiche;
- in tale studio, in particolare, si legge: “sono stati riconosciuti praticamente tutti i casi di neoplasia vescicale de-nunciati da lavoratori ex in base alla comune CP_2 conoscenza che il cancro della vescica riconosce quale fattore etiologico
l'esposizione ad amine aromatiche così come appare dalla declaratoria della tabella delle malattie professionali [...] benché recenti prese di posizione della comunità
15 scientifica italiana tendano a ridurre la cancerogenicità per la vescica alla sola betanaftilamina”;
- quanto alla rilevanza del fumo, “non è in discussione se il contributo dell'esposizione professionale sia stato più o meno importante rispetto al fattore di rischio voluttuario
(ai nostri fini, sarebbe rilevante in ogni caso), ma se detto contributo vi sia stato;
cioè, se via stata una esposizione in grado di determinare un rischio, sia pure minoritario. Diversamente da quanto afferma il C.T.P.: 1) il sig. ha svolto Parte_5 le mansioni in un ambiente in cui non è presumibile la presenza di sostanze cancerogene;
2) non tutti gli agenti cancerogeni hanno una dose soglia, ma la questione qui non è rilevante;
3) non tutte le ammine aromatiche sono cancerogene (e provocano il tumore vescicale), ma solo un piccolo ben identificato numero di esse”;
- nel periodo di lavoro alle dipendenze di gli impianti erano aperti, Parte_8 ma “le ammine aromatiche cancerogene erano uscite dai cicli produttivi da almeno
13 anni (la dal 1962, la dal 1977). Non è pensabile che Parte_9 CP_14 vi fossero all'epoca vapori o polveri disperse;
avrebbe forse potuto esservi qualche residuo secco che avesse contaminato in passato le strutture in riparazione o demolizione, ma si tratta in questo caso di quantitativi evidentemente assai modesti, nei confronti dei quali il contatto cutaneo deve presumersi trascurabile, a maggior ragione se si indossavano guanti (che i testimoni hanno riferito essere disponibili e usati)”.
La difesa attorea nel corso dell'odierna udienza non ha evidenziato criticità nelle argomentazioni del consulente tali da far ritenere effettivamente erronee le valutazioni dell'ausiliario.
Anche la documentazione da ultimo prodotta appare coerente con quanto riferito dal CTU nel suo elaborato. In particolare:
- l'ausiliario ha riconosciuto la natura cancerogena della 2-naftilammina e della orto- toluidina, ma ha rilevato come la produzione di tali sostanze fosse cessata nel 1962 e nel 1977;
16 - quanto alle diverse sostanze indicate a pag. 48 dell'elaborato, non sono stati prodotti documenti idonei a confutare le conclusioni assunte dal dott. (dopo aver Per_1 consultato la banca dati delle sostanze chimiche della NIH - National Library of
Medicine – e la ECHA) circa la natura non cancerogena, dal momento che sono prive di efficacia probatoria le mere pagine riassuntive elaborate da motori di ricerca mediante l'AI prodotte dalla difesa attorea;
- la scheda dati sicurezza della non ne indica la natura cancerogena (“non Parte_10
è classificato come cancerogeno”), ma la “tossicità acuta”;
- gli estratti delle monografie prodotti nel corso dell'odierna udienza da Pt_2 [...]
concludono che non ci sono prove sufficienti (“there is inedequate Pt_1 evidence”) per ritenere che l'orto-anisidina e l'anilina siano certamente cancerogene per l'uomo.
Non vi sono, dunque, elementi per disporre il rinnovo o l'integrazione della CTU.
Incombeva sui ricorrenti l'onere di fornire ulteriori concreti e significativi elementi atti a sostenere l'affermata derivazione della neoplasia vescicale sviluppata dal de cuius dall'ambiente di lavoro in cui lo stesso aveva operato: un ulteriore approfondimento tecnico allo stato sarebbe del tutto esplorativo.
In conformità alle conclusioni del dott. , dunque, si ritiene insussistente la Per_1 prova di un nesso tra l'attività lavorativa prestata dall in e la neoplasia Parte_5 CP_2 vescicale da questi sviluppata. Difettano, di conseguenza, prove certe e preponderanti a sostegno del nesso causale, non potendosi escludere, in applicazione di criteri probabilistici, l'incidenza decisiva di cause extralavorative.
In assenza di dimostrazione del nesso di causa, le convenute sono esonerate dalla dimostrazione di avere predisposto le specifiche e necessarie misure di sicurezza atte ad impedire il danno.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
La riconvenzionale spiegata da è assorbita dalla reiezione della Controparte_1 domanda attorea.
17 Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della questione, risolta solo all'esito di un complesso accertamento tecnico, possono essere integralmente compensate.
Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
Respinge il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Oneri di CTU definitivamente a carico delle parti in solido.
Savona, 16.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
SA CC
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