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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 22/09/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
2105/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
Innocentin Maria Rita contro
, nata a [...] il [...] C.F. con l'avv. CP_1 C.F._2
Tasca Ylenia con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 16/9/2025 ovvero:
- la resistente rinuncia all'assegno divorzile per sé a decorrere dalla prossima scadenza (10 ottobre pv) e l'assegno di mantenimento ordinario paterno per il figlio viene ridotto a 230 Euro mensili sempre con decorrenza dalla prossima scadenza sopra indicata.
- Inoltre, a modifica delle precedenti condizioni, le parti concordano che, ferma ogni altra disposizione in ordine ai tempi di visita padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nei week end di competenza della madre, anche il venerdì dalla fine delle attività scolastiche o extrascolastiche del figlio fino alle 21.30 (orario indicativo), il tutto nel rispetto della volontà dello stesso figlio. - Inoltre le parti specificano che nelle vacanze estive il figlio potrà trascorrere anche con la madre tre settimane (di cui due consecutive) da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Entro la stessa data saranno concordate anche le vacanze del figlio con il padre. per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente che ha formulato le domande volte alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Treviso.
Si è costituita parte resistente contestando la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio così come formulate dal ricorrente.
All'udienza del 16/9/2025 le parti hanno concluso concordemente, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle parti a spese legali compensate.
Secondo questo Tribunale, le conclusioni delle parti devono trovare accoglimento, in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo a modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 963/2021 omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 16/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
nelle persone dei signori dott. Andrea Carli Presidente rel. dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, nato ad [...] il [...], C.F. con l'avv. Parte_1 C.F._1
Innocentin Maria Rita contro
, nata a [...] il [...] C.F. con l'avv. CP_1 C.F._2
Tasca Ylenia con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da verbale del 16/9/2025 ovvero:
- la resistente rinuncia all'assegno divorzile per sé a decorrere dalla prossima scadenza (10 ottobre pv) e l'assegno di mantenimento ordinario paterno per il figlio viene ridotto a 230 Euro mensili sempre con decorrenza dalla prossima scadenza sopra indicata.
- Inoltre, a modifica delle precedenti condizioni, le parti concordano che, ferma ogni altra disposizione in ordine ai tempi di visita padre/figlio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, nei week end di competenza della madre, anche il venerdì dalla fine delle attività scolastiche o extrascolastiche del figlio fino alle 21.30 (orario indicativo), il tutto nel rispetto della volontà dello stesso figlio. - Inoltre le parti specificano che nelle vacanze estive il figlio potrà trascorrere anche con la madre tre settimane (di cui due consecutive) da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Entro la stessa data saranno concordate anche le vacanze del figlio con il padre. per il P.M.: “visto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
La presente causa è stata introdotta in via contenziosa da parte ricorrente che ha formulato le domande volte alla modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 963/2021 del Tribunale di Treviso.
Si è costituita parte resistente contestando la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio così come formulate dal ricorrente.
All'udienza del 16/9/2025 le parti hanno concluso concordemente, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità all'accordo delle parti a spese legali compensate.
Secondo questo Tribunale, le conclusioni delle parti devono trovare accoglimento, in quanto non contrarie alla legge.
Le spese di lite, come da accordo delle parti, sono compensate.
P.Q.M.
visto l'art. 473 bis. 29 c.p.c.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente provvedendo a modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza n. 963/2021 omologa/prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, qui da intendersi integralmente trascritti.
Spese compensate.
Treviso, 16/09/2025
Il Presidente est.
Dott. Andrea Carli