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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6757/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IR TI, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CLOTILDE, 26
BRUGHERIO, presso il difensore attore
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 COMO, presso il difensore convenuto
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) Accertare e dichiarare tenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad €. 13.499 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di polizza n° 316935589 sottoscritta
[...]
tra le parti, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia;
b) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
con attribuzione al sottoscritto procuratore, anticipatario.
In via istruttoria, chiede a) ammettersi CTU per la quantificazione del danno al motoveicolo di
proprietà dell'attore
Per parte convenuta:
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso, rigettare la domanda formulata
dalla parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice, ai sensi di legge, voglia ordinare ad di CP_2
produrre in giudizio copia della documentazione relativa al sin. n. 256100062 del 10.11.24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo assicurativo. CP_1
L'attore in particolare esponeva:
- che sottoscriveva la polizza n. 316935589 con la compagnia di assicurazioni Controparte_1
, relativa al motoveicolo marca Yamaha modello T-Max targato FL55387;
[...]
pagina 2 di 5 - che tale polizza prevedeva espressamente, al verificarsi dell'evento furto e furto parziale, il pagamento dell'indennizzo da parte della convenuta sul valore assicurato pari ad €. 13.499,00;
- che in data 30.08.2024 alle ore 8.00 circa l'attore parcheggiava il motoveicolo in via Mazzola a
Milano;
- che il giorno successivo intorno alle ore 8.00 l'attore si recava in via Mazzola per prelevare ed utilizzare il motoveicolo, ma si avvedeva che ignoti avevano asportato completamente la scocca dello stesso;
- che in pari data l'attore si recava presso la Questura di Milano, Commissariato CP_3
e sporgeva formale querela contro ignoti;
[...]
- che immediatamente l'attore informava a termini di polizza la compagnia convenuta che provvedeva all'apertura del sinistro con il seguente n. 574/2024000500138;
- che, tuttavia, la convenuta non provvedeva a versare l'indennizzo assicurativo ai sensi di polizza.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando come fossero emerse alcune circostanze che facevano dubitare della veridicità di quanto denunciato.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza dell'1.7.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
A fronte della richiesta di pagamento dell'indennizzo, parte convenuta ha evidenziato alcune analogie e pagina 3 di 5 punti di contatto con altri sinistri simili in precedenza denunciati da altri soggetti, tanto da dubitare in ordine al reale accadimento dei fatti, così come oggetto di denuncia sporta dall'attore.
Per tale ragione, pertanto, la convenuta ha rifiutato di corrispondere l'indennizzo assicurativo,
richiedendo che l'attore fornisse la prova del sinistro.
Da parte sua, viceversa, la difesa attorea si è limitata a replicare la narrazione dei fatti esposta in atto di citazione, non deducendo prova alcuna in ordine al sinistro, ossia al furto parziale del motociclo subito nelle circostanze di tempo e luogo denunciate e limitandosi a sollecitare un accertamento peritale rivolto a quantificare l'entità del danno a suo dire indennizzabile.
Sennonchè, a fronte della contestazione del presupposto in fatto della pretesa attorea, sarebbe stato onere di questi dimostrare l'accadimento del furto e, quindi, l'evento dedotto in polizza, tale da far scaturire l'invocato diritto al conseguimento dell'indennizzo.
Parte attrice, invece, nonostante la contestazione sollevata dalla compagnia assicuratrice, si è limitata a ribadire la propria narrazione, senza indicare alcun mezzo di prova del sinistro.
In proposito va ricordato come non possa costituire prova del furto la mera denuncia dello stesso sporta alle autorità competenti, trattandosi di dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte stessa, la quale non vale a dimostrare i fatti riferiti.
Il mancato assolvimento ad opera dell'attore all'onere probatorio su di esso gravante non può che portare al rigetto della domanda indennitaria dedotta nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.955,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
Visto l'art. 12 bis del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte convenuta non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre pagina 4 di 5 giustificati motivi (non potendosi considerare tale la mera dichiarazione generica di infondatezza della domanda, senza ulteriori specificazioni), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna ex art. 12 bis del D.L.vo 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Milano l'1 luglio 2025
Il giudice
FR AR
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. FR Matteo AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6757/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IR TI, elettivamente domiciliato in VIA SANTA CLOTILDE, 26
BRUGHERIO, presso il difensore attore
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORLANDONI Controparte_1 P.IVA_1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA MUGIASCA, 10 COMO, presso il difensore convenuto
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) Accertare e dichiarare tenuta al pagamento dell'indennizzo pari ad €. 13.499 la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù di polizza n° 316935589 sottoscritta
[...]
tra le parti, oltre interessi e rivalutazione monetaria o in quella maggiore o minore somma che sarà
ritenuta di giustizia;
b) Condannare, altresì, la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
con attribuzione al sottoscritto procuratore, anticipatario.
In via istruttoria, chiede a) ammettersi CTU per la quantificazione del danno al motoveicolo di
proprietà dell'attore
Per parte convenuta:
In principalità e nel merito: previe le opportune declaratorie del caso, rigettare la domanda formulata
dalla parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali, oltre IVA e CPA.
In via istruttoria: si chiede che il Giudice, ai sensi di legge, voglia ordinare ad di CP_2
produrre in giudizio copia della documentazione relativa al sin. n. 256100062 del 10.11.24.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio le Parte_1 [...]
al fine di ottenerne la condanna al pagamento di un indennizzo assicurativo. CP_1
L'attore in particolare esponeva:
- che sottoscriveva la polizza n. 316935589 con la compagnia di assicurazioni Controparte_1
, relativa al motoveicolo marca Yamaha modello T-Max targato FL55387;
[...]
pagina 2 di 5 - che tale polizza prevedeva espressamente, al verificarsi dell'evento furto e furto parziale, il pagamento dell'indennizzo da parte della convenuta sul valore assicurato pari ad €. 13.499,00;
- che in data 30.08.2024 alle ore 8.00 circa l'attore parcheggiava il motoveicolo in via Mazzola a
Milano;
- che il giorno successivo intorno alle ore 8.00 l'attore si recava in via Mazzola per prelevare ed utilizzare il motoveicolo, ma si avvedeva che ignoti avevano asportato completamente la scocca dello stesso;
- che in pari data l'attore si recava presso la Questura di Milano, Commissariato CP_3
e sporgeva formale querela contro ignoti;
[...]
- che immediatamente l'attore informava a termini di polizza la compagnia convenuta che provvedeva all'apertura del sinistro con il seguente n. 574/2024000500138;
- che, tuttavia, la convenuta non provvedeva a versare l'indennizzo assicurativo ai sensi di polizza.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, evidenziando come fossero emerse alcune circostanze che facevano dubitare della veridicità di quanto denunciato.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udienza dell'1.7.2025 tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.
A fronte della richiesta di pagamento dell'indennizzo, parte convenuta ha evidenziato alcune analogie e pagina 3 di 5 punti di contatto con altri sinistri simili in precedenza denunciati da altri soggetti, tanto da dubitare in ordine al reale accadimento dei fatti, così come oggetto di denuncia sporta dall'attore.
Per tale ragione, pertanto, la convenuta ha rifiutato di corrispondere l'indennizzo assicurativo,
richiedendo che l'attore fornisse la prova del sinistro.
Da parte sua, viceversa, la difesa attorea si è limitata a replicare la narrazione dei fatti esposta in atto di citazione, non deducendo prova alcuna in ordine al sinistro, ossia al furto parziale del motociclo subito nelle circostanze di tempo e luogo denunciate e limitandosi a sollecitare un accertamento peritale rivolto a quantificare l'entità del danno a suo dire indennizzabile.
Sennonchè, a fronte della contestazione del presupposto in fatto della pretesa attorea, sarebbe stato onere di questi dimostrare l'accadimento del furto e, quindi, l'evento dedotto in polizza, tale da far scaturire l'invocato diritto al conseguimento dell'indennizzo.
Parte attrice, invece, nonostante la contestazione sollevata dalla compagnia assicuratrice, si è limitata a ribadire la propria narrazione, senza indicare alcun mezzo di prova del sinistro.
In proposito va ricordato come non possa costituire prova del furto la mera denuncia dello stesso sporta alle autorità competenti, trattandosi di dichiarazione unilaterale proveniente dalla parte stessa, la quale non vale a dimostrare i fatti riferiti.
Il mancato assolvimento ad opera dell'attore all'onere probatorio su di esso gravante non può che portare al rigetto della domanda indennitaria dedotta nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.955,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
Visto l'art. 12 bis del D.L.vo 28/2010, così modificato con decorrenza dall'8.9.2013, rilevato come parte convenuta non risulti avere partecipato al procedimento di mediazione obbligatorio senza addurre pagina 4 di 5 giustificati motivi (non potendosi considerare tale la mera dichiarazione generica di infondatezza della domanda, senza ulteriori specificazioni), va pronunciata nei suoi confronti condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
- condanna ex art. 12 bis del D.L.vo 28/2010 parte convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 237,00, pari al doppio dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in Milano l'1 luglio 2025
Il giudice
FR AR
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