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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/08/2025, n. 1624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1624 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
N. 3625/2016 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3625/2016 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Mario Giuseppe Domenico ZUROLI, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E con socio unico, e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1
a sua volta mediante la mandataria con rappresentanza Controparte_2 costituitasi in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procure in atti, Controparte_3 dall'Avv. Giovan Battista SANTANGELO, del Foro di Napoli, e dall'Avv. Michele GALLO, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo;
CONVENUTA avente ad oggetto: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La con socio unico, e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1
a sua volta mediante la mandataria con rappresentanza Controparte_2 [...]
ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse a ed a CP_3 Parte_1
con vincolo di solidarietà, di pagare, alla medesima ricorrente, la somma di euro Parte_2
21.955,96, oltre agli interessi convenzionali.
Il 19 Giugno 2008, la società B@NCA 24-7 S.P.A. concedeva a il finanziamento Parte_1
n. 1257259, per l'acquisto di un'automobile: il capitale era pari ad euro 21.403,40, le rate mensili erano ottantaquattro, ciascuna di euro 333,60, la somma che il debitore avrebbe dovuto versare era pari ad euro 28.022,40. si costituiva garante. Parte_2
L'originaria creditrice aveva ceduto, il 28-29 Giugno 2012, il credito alla , Controparte_4 società di diritto svedese.
Il debitore rimaneva inadempiente: il debito ammontava ad euro 21.955,96, oltre agli interessi convenzionali, dalla data della cessione.
La con socio unico, a propria volta, acquistava il credito, entro Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della l. 130/1999: indi conferiva mandato alla N. 3625/2016 R.G.A.C.
er la gestione ed il recupero del credito, e quest'ultima società Controparte_2 conferiva, anch'essa, mandato per la gestione ed il recupero del credito: in favore della CP_3
[...]
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 508/2016: poi , in un Pt_3 errore materiale, il 22 Luglio 2016.
3. I si opponevano avverso tale decreto ingiuntivo. Pt_1
Gli interessi erano usurari.
Era stato violato il divieto di anatocismo.
La domanda e la conseguente ingiunzione erano indeterminate, relativamente agli interessi dovuti per il periodo successivo al 28-29 Giugno 2012.
Non era stato detratto l'indennizzo, paria a diciotto rate mensili, che la mutuante aveva ottenuto dalla compagnia di assicurazioni, dopo che il debitore principale era stato licenziato dal proprio datore di lavoro.
4. Resisteva la controparte.
5. Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte convenuta ha depositato, in punto, di usurarietà degli interessi e di anatocismo, una propria perizia, i cui argomenti e le cui conclusioni sono così riferiti nella memoria istruttoria, cui quella parte ha allegato il menzionato elaborato tecnico:
La presente relazione ha per oggetto Il contratto di prestito n. 1257259 stipulato dal Sig. con Banca Parte_1CP_ 24/7 in data 19/06/2008. L'esame del rapporto è finalizzato a verificare l'eventuale sussistenza delle anomalie così come contestato, in nome e per conto di parte debitrice, dall'Avv. Mario Zuroli nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 08/10/2016. Gli aspetti di maggior rilievo tecnico evidenziati dall'Avv. Zuroli, e su cui poggiano di conseguenza le contestazioni mosse alla banca, riguardano nello specifico: l) usurarietà del contratto;
2)anatocismo. Il contratto per cui è causa prevedeva le seguenti principali condizioni:
- importo netto erogato: euro 20.400,00;
- spese pratica: euro 200,00;
- assicurazione CPI: euro 803,40;
- importo finanziato: euro 21.403,40;
- rimborso in n. 84 rate mensili di euro 333,60 ciascuna;
- T.A.N. 8,00%; T.A.E.G. 8,88%;
- commissione incasso: euro 2,50;
- tasso di mora: 1,25% mensile (15,00% annuo). Il contratto di prestito prevedeva quindi un capitale finanziato pari ad euro 21.403,40=, da restituire in 7 anni mediante pagamento di 84 rate mensili, ad un tasso fisso nominale annuo pari al 8,00%, con conseguente determinazione del piano di ammortamento alla francese costituito di rate mensili posticipate costanti, con un T.A.E.G. indicato pari a 8,88%, spese pratica Iniziali di euro 200,00=, spesa mensile di incasso rata di euro 2,50=; il tasso di mora era previsto pari a 1,25% mensile. E' stato innanzitutto verificato come il tasso annuo nominale che consente di rimborsare l'importo finanziato di euro 21.403,40= in 84 rate mensili costanti di euro 333,60= ciascuna, sia esattamente quello riportato In contratto (8,00%). Per quanto riguarda la prima contestazione, relativa alla presunta natura usuraria del contratto, si deve intanto rilevare come Il T.A.E.G. indicati in contratto, come già ricordato rispettivamente pari a 8,00% e 8,88%, CP_5 siano inferiori al tasso soglia usura previsto per la categoria "credito finalizzato acquisto rateale e credito revolving" che, per il secondo trimestre 2008, periodo In cui il contratto è stato stipulato, era pari a 15,90% (TEGM 10,60%). Ad analoga conclusione si perviene nel caso si volesse prendere a riferimento il tasso soglia previsto per la categoria "crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie" che nello stesso periodo era pari al 15,27% (TEGM 10,18%). Alla luce di quanto appena esposto appare quantomeno sorprendente la tesi dell'Avv. Zuroli sul punto. Egli infatti scrive: "L'accordo stipulato dalle parti (all. contratto di finanziamento) prevede l'obbligo a carico del mutuatario di corrispondere interessi corrispettivi al Tasso Annuo Effettivo Globale (nominale) convenuto in misura dell'8,88% ed inoltre, per il caso di ritardo o definitivo inadempimento del mutuatario, l'applicazione di interessi di mora al saggio dell'1,25% mensili. I suddetti saggi di interesse, eccedendo la misura del tasso soglia calcolato a norma della L. 108/96, limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, sono stati illegittimamente convenuti all'atto della stipulazione ed altrettanto Illegittimamente applicati nell'esecuzione del rapporto. Tale censura concerne tanto gli interessi moratori quanto anche gli interessi corrispettivi il cui saggio effettivo, risultante dall'applicazione di spese, commissioni, competenze di varia natura, oneri assicurativi ed accessori comunque previsti in contratto, nonché per effetto del calcolo di interesse composto, risulta ben superiore al N. 3625/2016 R.G.A.C.
T.A.E.G. nominale sopra Indicato, com'è facile rilevare dall'esame dei dati contabili riscontrati nello svolgimento del rapporto da cui origina la presente controversia. Si evidenzia anzitutto che tali affermazioni non vengono supportate da alcuna verifica tecnica e nessun riscontro numerico da parte dell'Avv. Zuroli. La tesi di controparte si basa quindi esclusivamente sull'affermazione per cui la natura usuraria del contratto sarebbe facilmente rilevabile dall'esame del dati contabili del rapporto. Tanto basterebbe per dimostrare l'usurarietà dei tassi convenuti sia a titolo di interessi corrispettivi sia di mora. Si è quindi proceduto alla verifica del T.E.G. del finanziamento in parola in base alla formula contenuta nelle Istruzioni Banca d'Italia, che altro non è che la formula di equivalenza finanziaria che Identifica cioè il tasso che rende equivalenti i valori attuali del flussi in uscita (prestiti) con quello del flussi in entrata (rimborsi) dell'operazione, ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente. In tal senso, considerando i dati noti al momento della stipula del contratto come sopra esposti, applicando la formula del TIR si è ottenuto un tasso pari a 8,87%, praticamente identico a quello indicato in contratto e ben inferiore alla soglia di usura. Nello specifico, si è anzitutto considerato un unico importo iniziale negativo (flusso in uscita) pari all'importo finanziato di euro 21.403,40 alla data di stipula;
nella stessa data si è Indicato un importo di segno opposto di euro 200,00 pari alle spese pratica, quindi, in corrispondenza di ogni data di scadenza rata è stato Inserito, sempre con segno positivo, l'Importo della rata (euro 333,60) aumentato della spesa incasso rata (2,50 euro). Come detto, il T.E.G. che ne scaturisce risulta abbondantemente inferiore alla soglia di usura del periodo. E' stato anche ripetuto il calcolo includendo tra le spese iniziali la spesa assicurativa di euro 803,40 arrivando In tal caso a determinare un T.E.G. pari al 10,20% sempre ben Inferiore alla soglia usura di periodo. In nessun caso dunque si rileva usura con riferimento al tasso di Interesse corrispettivo pattuito. Analoga considerazione può farsi in merito agli interessi di mora, come detto, pattuiti pari al 1,25% mensile (15,00% annuo) e quindi in misura inferiore alla soglia del periodo. Non è chiaro dunque se l'Avv. Zuroli voglia avallare una tesi in cui la mora andrebbe inclusa assieme agli altri costi nel tasso effettivo, che poi va confrontato con il tasso soglia, arrivando ad ipotizzare addirittura una sommatoria tassi. In una simile impostazione, ogni costo attinente a qualsiasi fase anche potenziale ed eventuale del rapporto andrebbe incluso nel calcolo del T.E.G.; in altre parole ancora, nella verifica della usurarietà del contratto sarebbero da ricomprendere tanto i costi certi che i costi potenziali e dunque, anche gli interessi moratori ovvero quelle voci di costo che al momento della stipula risultano solo eventuali in quanto strettamente connesse al verificarsi di determinati possibili futuri comportamenti del debitore. Ne consegue che una simile tesi sconterebbe comunque un limite decisivo, ovvero la pretesa di confrontare due tassi intrinsecamente eterogenei tra loro in quanto, da un lato applicati su basi di calcolo differenti (gli interessi corrispettivi sono applicati sul capitale mutuato mentre gli interessi moratori sulla singola rata rimasta impagata), dall'altro applicati in via alternativa tra loro, l'uno attinente alla fase fisiologica del contratto l'altro alla fase patologica. Di certo, si ritiene che la verifica in merito al rispetto della soglia usura vada condotta distintamente per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dal momento che in caso di inadempimento del debitore e conseguente applicazione degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono agli interessi corrispettivi e non si aggiungono. Va però evidenziato che gli interessi moratori, nonché gli oneri eventuali, sono esclusi dal calcolo del T.E.G., I.T.E.G.M. rilevati dalla Banca d'Italia infatti, sulla cui base vengono determinati i tassi soglia, non includono gli interessi di mora che, essendo dovuti solo in caso di eventuale inadempimento del consumatore e perciò più alti, se inclusi nel T.E.G. medio determinerebbero un aumento delle soglie a danno del consumatore stesso. Tali oneri sono in altre parole privi di quel carattere di connessione con l'operazione di credito per effetto della loro natura solo eventuale per cui non possono essere ricompresi tra gli elementi costitutivi del corrispettivo per l'utilizzo di un credito. Dunque, in generale, il confronto tra il tasso soglia e un T.E.G. calcolato includendo oneri eventuali ed il tasso di mora non può che risultare privo di significato in senso tecnico e logico oltre che normativo, in quanto disomogenei sono i rispettivi valori di riferimento assunti per la loro determinazione. In base a questa considerazione, una parte sempre più prevalente della giurisprudenza ha stabilito che gli interessi di mora non possano concorrere al calcolo del TEG da raffrontare al tasso soglia. Si vedano in merito la Sentenza n. 5279 del Tribunale di Milano del 28/04/2016, la Sentenza n. 1703 del Tribunale di Modena del 07/09/2016, la Sentenza n. 578 del 11/08/2016 del Tribunale di Lodi, la Sentenza n. 16873 del 16/02/2017 del Tribunale di Milano, la Sentenza n. 9708 del 27/09/2017 Tribunale di Milano solo per citarne alcune. Non bastasse quanto appena esposto, si aggiunga che, secondo un altro orientamento della giurisprudenza di merito (si vedano ad esempio la Sentenza del Tribunale di Monza del 03/03/2016, la Sentenza n. 832 del Tribunale di Bologna del 15/02/2018, la Sentenza n. 672 del Tribunale di Roma del 11/01/2018, la Sentenza n. 22543 del Tribunale di Roma del 22/11/2018, la Sentenza n. 22880 del Tribunale di Roma del 28/11/2018), che richiama i "chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" di Banca d'Italia del 03/07/2013, per stabilire il tasso soglia riferito agli interessi di mora, stante l'assenza di una previsione legislativa che ne determini specifica soglia, vada aumentato il TEGM di 2,1 punti percentuali. N. 3625/2016 R.G.A.C.
Nel caso specifico il T.E.G.M. alla stipula del contratto era pari a 10,60% che aumentato di 2,1 punti percentuali determina un per l'interesse di mora pari a 12,70%. Applicando la formula per Pt_4 ricavare la soglia usura che consiste nell'aumentare della metà il TEGM, si avrebbe una soglia usura del tasso di mora del 19,05% (12,70% + 12,70%/2 = 19,05%) dunque ben superiore al 15% nominale indicato in contratto (che peraltro risulta inferiore, va ribadito ancora, anche al tasso soglia di per sé considerato senza necessità di apportare alcun incremento). La distinzione fra interessi corrispettivi e interessi di mora nella verifica della usurarietà è confermata anche da varie sentenze (es. Sent. n. 304 del 25/02/2015 del Tribunale di Reggio Emilia, Sent. Tribunale di Novara del 08/10/2015, Ordinanza Tribunale di Milano del 28/01/2014, Ordinanza Tribunale di Napoli 28/01/2014, Sentenza n. 1943 Tribunale di Pescara del 31/12/2018) che hanno stabilito come gli Interessi corrispettivi siano sempre dovuti anche in caso di interessi moratori usurari, dunque, anche qualora si volesse considerare come usurario il tasso di mora applicato, pur non essendo questo il caso, tutt'al più sarebbe dovuta da parte creditrice la restituzione di quanto imputato al debitore a titolo di interessi moratori. Passando alla ulteriore contestazione avanzata dall'Avv. Zuroli in merito al presunto anatocismo da cui sarebbe caratterizzato il rapporto egli cosi scrive:
“ … senonché, e come anticipato, per effetto dell'abnorme calcolo degli interessi corrispettivi su base annuale anziché mensile (come avrebbe dovuto correttamente essere, in coerenza con la periodicità mensile dei pagamenti) e della conseguente imputazione in conto capitale degli interessi via via maturati, in violazione del divieto di anatocismo, è stato addebitato al deducente mutuatario un interesse composto e non semplice, ragion per cui il tasso di interesse effettivamente applicato risulta sensibilmente superiore a quello nominale sopra indicato ". Intanto, non si comprende che cosa si intenda con il riferimento alla capitalizzazione degli Interessi da cui sarebbe caratterizzato il prestito in questione. Non è chiaro cioè se tale contestazione verta sulla previsione in contratto del piano di ammortamento alla francese nel quale, nella tesi di parte opposta, si utilizzerebbe per Il calcolo degli interessi il regime della capitalizzazione composta che implicherebbe l'insorgere di meccanismi di tipo anatocistico, con un tasso effettivo diverso da quello apparente percepito dal cliente. Nel metodo di ammortamento "alla francese", le rate sono posticipate e il capitale iniziale ricevuto dal debitore rappresenta il valore attuale di una rendita a rate costanti costituite da una quota interessi decrescente calcolata sul capitale residuato di volta in volta e da una quota capitale crescente progressivamente secondo una legge di progressione geometrica tipica della capitalizzazione composta. Tale capitalizzazione composta tuttavia non influisce in alcun modo nella determinazione della quota interessi che viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo escludendo di fatto qualsiasi formazione di alcun interesse composto. In altre parole, nel prestito in oggetto non è avvenuta alcuna capitalizzazione degli interessi, a differenza ad esempio di quello che può accadere in un conto corrente. Gli interessi corrispettivi compresi in ogni rata mensile sono calcolati in base alla formula dell'interesse semplice, pertanto, in nessun caso si potrebbe parlare di anatocismo in riferimento al normale meccanismo di rimborso delle rate. Il metodo di ammortamento impiegato c.d. "alla francese" non implica per definizione alcun fenomeno di capitalizzazione degli Interessi, comportando infatti che gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per Il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, ovvero, nel piano di ammortamento alla francese la determinazione della rata periodica tramite la formula della capitalizzazione composta non ha effetto alcuno sulla determinazione della quota interessi che si calcola esclusivamente sul debito residuo in linea capitale. Tale metodo di calcolo esclude, di conseguenza, che vi sia discordanza tra Il tasso pattuito per iscritto e quello effettivamente applicato. Neppure una eventuale tesi che avvalori profili di indeterminatezza del tasso per effetto della periodicità Infrannuale del pagamento delle rate, potrebbe essere accolta. Se è pur vero infatti che ad un determinato T.A.N., in caso di pagamento delle rate con frequenza mensile, utilizzando le formule dei tassi equivalenti in regime di interesse composto, corrisponde un T.A.E. (tasso annuo effettivo al netto delle spese) maggiore per effetto della capitalizzazione infrannuale appunto, è altrettanto vero che tale effetto viene espresso ed è quindi ricompreso dal T.A.E.G., quest'ultimo si invece da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo come evidentemente è avvenuto. che tiene conto inoltre anche CP_6 dell'incidenza di tutti I costi collegati all'erogazione del credito. Ultima considerazione infine, sempre in tema di anatocismo, va fatta in merito alla presunta violazione che secondo l'Avv. Zuroli avrebbe origine dalla contabilizzazione di interessi moratori sulla somma ingiunta in pagamento già comprensiva di interessi maturati ed imputati a capitale. Anche in questo caso, a giudizio dello scrivente, l'argomentazione di controparte appare priva di rilievo poiché è ampiamente noto, in quanto assolutamente legittimo, che gli interessi di mora vengano conteggiati, dalla data di decadenza del beneficio del termine, sulla somma a debito complessivamente dovuta per capitale residuo, rate insolute maturate comprensive quindi degli interessi corrispettivi scaduti, al netto della mora, fino a
4 N. 3625/2016 R.G.A.C.
quel momento maturata. Si veda a tal proposito la Sentenza Cassazione Civile sez. unite n. 12639 del 19/05/2008. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni sopra citate, si conferma la correttezza del credito riferito al finanziamento in oggetto in quanto dall'esame del contratto non si ravvedono anomalie che possano far emergere illegittimità riferite agli aspetti analizzati. Si ritengono dunque non fondate le presunte illegittimità che vizierebbero i rapporti e le conseguenti richieste di parte opposta
Si tratta di ragionamenti corretti sotto i profili giuridico, logico e tecnico: e privi di confutazione in una controperizia degli attori: mai depositata, al punto che le argomentazioni tecniche, da questi ultimi formulate, appaiono generiche e prive di base, e che, pertanto, una c.t.u. non poteva essere disposta, giacché essa avrebbe assunto carattere essenzialmente esplorativo.
Si può aggiungere soltanto, rispetto a quanto osservato dal consulente tecnico della convenuta, che:
a) ove si volesse (come sembra cogliersi in un accenno, contenuto nell'atto di citazione) ascrivere al criterio di ammortamento c.d. alla francese l'effetto di infrazione del divieto di anatocismo, si tratterebbe di una tesi oramai autorevolmente confutata dalla giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia (Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382: «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti»);
b) ai fini dell'accertamento del superamento del limite, o soglia, dell'usura, non è possibile sommare, sic et simpliciter, tra loro un dato attuale, e riferito ad interessi muniti di funzione di corrispettivo, con un dato meramente eventuale, e riferito ad interessi muniti di altra funzione, ovvero di risarcire il creditore della mora: occorre, invece, un ragionamento più articolato, e specificamente rivolto agli interessi moratori, ed anche in questo caso il problema è stato persuasivamente ed autorevolmente risolto dalla S.C. (Cass. civ., Sezz.
UU., sent. 18.9.2020, n. 19597: «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 5 N. 3625/2016 R.G.A.C.
1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.»; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526: «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..»).
2. Non è chiaro perché la domanda degli interessi dalla data della cessione del credito, il
28-29 Giugno 2012, alla presenterebbe un oggetto indeterminato: l'unica Controparte_4 precisazione da svolgere è che gli interessi medesimi non possono decorrere da due giorni diversi, quantunque cronologicamente contigui, sicché si dovrà fissare, come terminus a quo, in ossequio ad un criterio di sfavore verso la parte che si esprime meno precisamente, e di favore per il debitore, quale soggetto obbligato a pagare, il secondo ed ultimo di quei due giorni, ovvero il 29 Giugno 2012.
3. La convenuta nulla ha osservato circa la deduzione, da parte degli attori, che la mutuante abbia percepito l'indennizzo, riconosciuto dalla società assicuratrice a causa della perdita dell'occupazione da parte di e pari a diciotto rate del mutuo (l'esistenza Parte_1 dell'assicurazione risulta, comunque, dalla documentazione inerente alla conclusione del contratto di finanziamento ed ai patti e condizioni negoziali): tale condotta processuale prevale sulla circostanza che lo stesso non abbia documentato che l'indennizzo stesso Parte_1 sia stato effettivamente richiesto, ed erogato alla creditrice originaria.
Nell'atto introduttivo non è, tuttavia, precisato quando sia stato percepito dalla finanziatrice l'indennizzo: gli attori parlano di un paio d'anni di distanza dalla stipulazione del contratto, sicché potrà determinarsi tale data nel 19 Giugno 2010.
È chiaro, infine, che la cessione di un credito non può ampliare l'entità di quest'ultimo, mediante la pretermissione di somme già ottenute, in diminuzione dell'importo dovuto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (da ascriversi agli opponenti, i quali rimangono debitori, sia pure per somma minore di quella ingiunta) e sono liquidate nel dispositivo;
solidarietà ex art. 97 c.p.c.: risulta provvisoriamente ammesso al patrocinio a Parte_1
6 N. 3625/2016 R.G.A.C.
spese dello Stato, ma la circostanza rimane irrilevante, in ragione della di lui menzionata soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3625/2016 R.G.A.C., promossa da e da contro la on socio unico, e, per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 essa, la mandataria con rappresentanza a sua volta Controparte_2 mediante la mandataria con rappresentanza costituitasi in persona del Controparte_3
l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 508/2016, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna e in solido tra loro, a pagare alla parte Parte_1 Parte_2 convenuta la somma di euro 21.955,96, oltre agli interessi convenzionali, decorrenti dalla data del 29 Giugno 2008, sino al pagamento: dovrà detrarsi, tuttavia, collocando la percezione di tale importo alla data del 19 Giugno 2010, una somma pari a diciotto rate mensili;
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla parte Parte_1 Parte_2 convenuta, come costituitasi, le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro
4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 16 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3625/2016 R.G.A.C.,
TRA
e rapp.ti e difesi, giusta procura in calce dell'atto di citazione, Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Mario Giuseppe Domenico ZUROLI, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E con socio unico, e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1
a sua volta mediante la mandataria con rappresentanza Controparte_2 costituitasi in persona del l.r. p.t., rapp.ta e difesa, giusta procure in atti, Controparte_3 dall'Avv. Giovan Battista SANTANGELO, del Foro di Napoli, e dall'Avv. Michele GALLO, con elezione di domicilio nello studio di quest'ultimo;
CONVENUTA avente ad oggetto: contratto di finanziamento – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La con socio unico, e, per essa, la mandataria con rappresentanza Controparte_1
a sua volta mediante la mandataria con rappresentanza Controparte_2 [...]
ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso ingiungesse a ed a CP_3 Parte_1
con vincolo di solidarietà, di pagare, alla medesima ricorrente, la somma di euro Parte_2
21.955,96, oltre agli interessi convenzionali.
Il 19 Giugno 2008, la società B@NCA 24-7 S.P.A. concedeva a il finanziamento Parte_1
n. 1257259, per l'acquisto di un'automobile: il capitale era pari ad euro 21.403,40, le rate mensili erano ottantaquattro, ciascuna di euro 333,60, la somma che il debitore avrebbe dovuto versare era pari ad euro 28.022,40. si costituiva garante. Parte_2
L'originaria creditrice aveva ceduto, il 28-29 Giugno 2012, il credito alla , Controparte_4 società di diritto svedese.
Il debitore rimaneva inadempiente: il debito ammontava ad euro 21.955,96, oltre agli interessi convenzionali, dalla data della cessione.
La con socio unico, a propria volta, acquistava il credito, entro Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, ai sensi della l. 130/1999: indi conferiva mandato alla N. 3625/2016 R.G.A.C.
er la gestione ed il recupero del credito, e quest'ultima società Controparte_2 conferiva, anch'essa, mandato per la gestione ed il recupero del credito: in favore della CP_3
[...]
2. Il Tribunale accoglieva la domanda, mediante decreto ingiuntivo n. 508/2016: poi , in un Pt_3 errore materiale, il 22 Luglio 2016.
3. I si opponevano avverso tale decreto ingiuntivo. Pt_1
Gli interessi erano usurari.
Era stato violato il divieto di anatocismo.
La domanda e la conseguente ingiunzione erano indeterminate, relativamente agli interessi dovuti per il periodo successivo al 28-29 Giugno 2012.
Non era stato detratto l'indennizzo, paria a diciotto rate mensili, che la mutuante aveva ottenuto dalla compagnia di assicurazioni, dopo che il debitore principale era stato licenziato dal proprio datore di lavoro.
4. Resisteva la controparte.
5. Il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte convenuta ha depositato, in punto, di usurarietà degli interessi e di anatocismo, una propria perizia, i cui argomenti e le cui conclusioni sono così riferiti nella memoria istruttoria, cui quella parte ha allegato il menzionato elaborato tecnico:
La presente relazione ha per oggetto Il contratto di prestito n. 1257259 stipulato dal Sig. con Banca Parte_1CP_ 24/7 in data 19/06/2008. L'esame del rapporto è finalizzato a verificare l'eventuale sussistenza delle anomalie così come contestato, in nome e per conto di parte debitrice, dall'Avv. Mario Zuroli nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 08/10/2016. Gli aspetti di maggior rilievo tecnico evidenziati dall'Avv. Zuroli, e su cui poggiano di conseguenza le contestazioni mosse alla banca, riguardano nello specifico: l) usurarietà del contratto;
2)anatocismo. Il contratto per cui è causa prevedeva le seguenti principali condizioni:
- importo netto erogato: euro 20.400,00;
- spese pratica: euro 200,00;
- assicurazione CPI: euro 803,40;
- importo finanziato: euro 21.403,40;
- rimborso in n. 84 rate mensili di euro 333,60 ciascuna;
- T.A.N. 8,00%; T.A.E.G. 8,88%;
- commissione incasso: euro 2,50;
- tasso di mora: 1,25% mensile (15,00% annuo). Il contratto di prestito prevedeva quindi un capitale finanziato pari ad euro 21.403,40=, da restituire in 7 anni mediante pagamento di 84 rate mensili, ad un tasso fisso nominale annuo pari al 8,00%, con conseguente determinazione del piano di ammortamento alla francese costituito di rate mensili posticipate costanti, con un T.A.E.G. indicato pari a 8,88%, spese pratica Iniziali di euro 200,00=, spesa mensile di incasso rata di euro 2,50=; il tasso di mora era previsto pari a 1,25% mensile. E' stato innanzitutto verificato come il tasso annuo nominale che consente di rimborsare l'importo finanziato di euro 21.403,40= in 84 rate mensili costanti di euro 333,60= ciascuna, sia esattamente quello riportato In contratto (8,00%). Per quanto riguarda la prima contestazione, relativa alla presunta natura usuraria del contratto, si deve intanto rilevare come Il T.A.E.G. indicati in contratto, come già ricordato rispettivamente pari a 8,00% e 8,88%, CP_5 siano inferiori al tasso soglia usura previsto per la categoria "credito finalizzato acquisto rateale e credito revolving" che, per il secondo trimestre 2008, periodo In cui il contratto è stato stipulato, era pari a 15,90% (TEGM 10,60%). Ad analoga conclusione si perviene nel caso si volesse prendere a riferimento il tasso soglia previsto per la categoria "crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie" che nello stesso periodo era pari al 15,27% (TEGM 10,18%). Alla luce di quanto appena esposto appare quantomeno sorprendente la tesi dell'Avv. Zuroli sul punto. Egli infatti scrive: "L'accordo stipulato dalle parti (all. contratto di finanziamento) prevede l'obbligo a carico del mutuatario di corrispondere interessi corrispettivi al Tasso Annuo Effettivo Globale (nominale) convenuto in misura dell'8,88% ed inoltre, per il caso di ritardo o definitivo inadempimento del mutuatario, l'applicazione di interessi di mora al saggio dell'1,25% mensili. I suddetti saggi di interesse, eccedendo la misura del tasso soglia calcolato a norma della L. 108/96, limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, sono stati illegittimamente convenuti all'atto della stipulazione ed altrettanto Illegittimamente applicati nell'esecuzione del rapporto. Tale censura concerne tanto gli interessi moratori quanto anche gli interessi corrispettivi il cui saggio effettivo, risultante dall'applicazione di spese, commissioni, competenze di varia natura, oneri assicurativi ed accessori comunque previsti in contratto, nonché per effetto del calcolo di interesse composto, risulta ben superiore al N. 3625/2016 R.G.A.C.
T.A.E.G. nominale sopra Indicato, com'è facile rilevare dall'esame dei dati contabili riscontrati nello svolgimento del rapporto da cui origina la presente controversia. Si evidenzia anzitutto che tali affermazioni non vengono supportate da alcuna verifica tecnica e nessun riscontro numerico da parte dell'Avv. Zuroli. La tesi di controparte si basa quindi esclusivamente sull'affermazione per cui la natura usuraria del contratto sarebbe facilmente rilevabile dall'esame del dati contabili del rapporto. Tanto basterebbe per dimostrare l'usurarietà dei tassi convenuti sia a titolo di interessi corrispettivi sia di mora. Si è quindi proceduto alla verifica del T.E.G. del finanziamento in parola in base alla formula contenuta nelle Istruzioni Banca d'Italia, che altro non è che la formula di equivalenza finanziaria che Identifica cioè il tasso che rende equivalenti i valori attuali del flussi in uscita (prestiti) con quello del flussi in entrata (rimborsi) dell'operazione, ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma dei pagamenti dovuti dal cliente. In tal senso, considerando i dati noti al momento della stipula del contratto come sopra esposti, applicando la formula del TIR si è ottenuto un tasso pari a 8,87%, praticamente identico a quello indicato in contratto e ben inferiore alla soglia di usura. Nello specifico, si è anzitutto considerato un unico importo iniziale negativo (flusso in uscita) pari all'importo finanziato di euro 21.403,40 alla data di stipula;
nella stessa data si è Indicato un importo di segno opposto di euro 200,00 pari alle spese pratica, quindi, in corrispondenza di ogni data di scadenza rata è stato Inserito, sempre con segno positivo, l'Importo della rata (euro 333,60) aumentato della spesa incasso rata (2,50 euro). Come detto, il T.E.G. che ne scaturisce risulta abbondantemente inferiore alla soglia di usura del periodo. E' stato anche ripetuto il calcolo includendo tra le spese iniziali la spesa assicurativa di euro 803,40 arrivando In tal caso a determinare un T.E.G. pari al 10,20% sempre ben Inferiore alla soglia usura di periodo. In nessun caso dunque si rileva usura con riferimento al tasso di Interesse corrispettivo pattuito. Analoga considerazione può farsi in merito agli interessi di mora, come detto, pattuiti pari al 1,25% mensile (15,00% annuo) e quindi in misura inferiore alla soglia del periodo. Non è chiaro dunque se l'Avv. Zuroli voglia avallare una tesi in cui la mora andrebbe inclusa assieme agli altri costi nel tasso effettivo, che poi va confrontato con il tasso soglia, arrivando ad ipotizzare addirittura una sommatoria tassi. In una simile impostazione, ogni costo attinente a qualsiasi fase anche potenziale ed eventuale del rapporto andrebbe incluso nel calcolo del T.E.G.; in altre parole ancora, nella verifica della usurarietà del contratto sarebbero da ricomprendere tanto i costi certi che i costi potenziali e dunque, anche gli interessi moratori ovvero quelle voci di costo che al momento della stipula risultano solo eventuali in quanto strettamente connesse al verificarsi di determinati possibili futuri comportamenti del debitore. Ne consegue che una simile tesi sconterebbe comunque un limite decisivo, ovvero la pretesa di confrontare due tassi intrinsecamente eterogenei tra loro in quanto, da un lato applicati su basi di calcolo differenti (gli interessi corrispettivi sono applicati sul capitale mutuato mentre gli interessi moratori sulla singola rata rimasta impagata), dall'altro applicati in via alternativa tra loro, l'uno attinente alla fase fisiologica del contratto l'altro alla fase patologica. Di certo, si ritiene che la verifica in merito al rispetto della soglia usura vada condotta distintamente per gli interessi corrispettivi e per quelli moratori, dal momento che in caso di inadempimento del debitore e conseguente applicazione degli interessi di mora, questi ultimi si sostituiscono agli interessi corrispettivi e non si aggiungono. Va però evidenziato che gli interessi moratori, nonché gli oneri eventuali, sono esclusi dal calcolo del T.E.G., I.T.E.G.M. rilevati dalla Banca d'Italia infatti, sulla cui base vengono determinati i tassi soglia, non includono gli interessi di mora che, essendo dovuti solo in caso di eventuale inadempimento del consumatore e perciò più alti, se inclusi nel T.E.G. medio determinerebbero un aumento delle soglie a danno del consumatore stesso. Tali oneri sono in altre parole privi di quel carattere di connessione con l'operazione di credito per effetto della loro natura solo eventuale per cui non possono essere ricompresi tra gli elementi costitutivi del corrispettivo per l'utilizzo di un credito. Dunque, in generale, il confronto tra il tasso soglia e un T.E.G. calcolato includendo oneri eventuali ed il tasso di mora non può che risultare privo di significato in senso tecnico e logico oltre che normativo, in quanto disomogenei sono i rispettivi valori di riferimento assunti per la loro determinazione. In base a questa considerazione, una parte sempre più prevalente della giurisprudenza ha stabilito che gli interessi di mora non possano concorrere al calcolo del TEG da raffrontare al tasso soglia. Si vedano in merito la Sentenza n. 5279 del Tribunale di Milano del 28/04/2016, la Sentenza n. 1703 del Tribunale di Modena del 07/09/2016, la Sentenza n. 578 del 11/08/2016 del Tribunale di Lodi, la Sentenza n. 16873 del 16/02/2017 del Tribunale di Milano, la Sentenza n. 9708 del 27/09/2017 Tribunale di Milano solo per citarne alcune. Non bastasse quanto appena esposto, si aggiunga che, secondo un altro orientamento della giurisprudenza di merito (si vedano ad esempio la Sentenza del Tribunale di Monza del 03/03/2016, la Sentenza n. 832 del Tribunale di Bologna del 15/02/2018, la Sentenza n. 672 del Tribunale di Roma del 11/01/2018, la Sentenza n. 22543 del Tribunale di Roma del 22/11/2018, la Sentenza n. 22880 del Tribunale di Roma del 28/11/2018), che richiama i "chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" di Banca d'Italia del 03/07/2013, per stabilire il tasso soglia riferito agli interessi di mora, stante l'assenza di una previsione legislativa che ne determini specifica soglia, vada aumentato il TEGM di 2,1 punti percentuali. N. 3625/2016 R.G.A.C.
Nel caso specifico il T.E.G.M. alla stipula del contratto era pari a 10,60% che aumentato di 2,1 punti percentuali determina un per l'interesse di mora pari a 12,70%. Applicando la formula per Pt_4 ricavare la soglia usura che consiste nell'aumentare della metà il TEGM, si avrebbe una soglia usura del tasso di mora del 19,05% (12,70% + 12,70%/2 = 19,05%) dunque ben superiore al 15% nominale indicato in contratto (che peraltro risulta inferiore, va ribadito ancora, anche al tasso soglia di per sé considerato senza necessità di apportare alcun incremento). La distinzione fra interessi corrispettivi e interessi di mora nella verifica della usurarietà è confermata anche da varie sentenze (es. Sent. n. 304 del 25/02/2015 del Tribunale di Reggio Emilia, Sent. Tribunale di Novara del 08/10/2015, Ordinanza Tribunale di Milano del 28/01/2014, Ordinanza Tribunale di Napoli 28/01/2014, Sentenza n. 1943 Tribunale di Pescara del 31/12/2018) che hanno stabilito come gli Interessi corrispettivi siano sempre dovuti anche in caso di interessi moratori usurari, dunque, anche qualora si volesse considerare come usurario il tasso di mora applicato, pur non essendo questo il caso, tutt'al più sarebbe dovuta da parte creditrice la restituzione di quanto imputato al debitore a titolo di interessi moratori. Passando alla ulteriore contestazione avanzata dall'Avv. Zuroli in merito al presunto anatocismo da cui sarebbe caratterizzato il rapporto egli cosi scrive:
“ … senonché, e come anticipato, per effetto dell'abnorme calcolo degli interessi corrispettivi su base annuale anziché mensile (come avrebbe dovuto correttamente essere, in coerenza con la periodicità mensile dei pagamenti) e della conseguente imputazione in conto capitale degli interessi via via maturati, in violazione del divieto di anatocismo, è stato addebitato al deducente mutuatario un interesse composto e non semplice, ragion per cui il tasso di interesse effettivamente applicato risulta sensibilmente superiore a quello nominale sopra indicato ". Intanto, non si comprende che cosa si intenda con il riferimento alla capitalizzazione degli Interessi da cui sarebbe caratterizzato il prestito in questione. Non è chiaro cioè se tale contestazione verta sulla previsione in contratto del piano di ammortamento alla francese nel quale, nella tesi di parte opposta, si utilizzerebbe per Il calcolo degli interessi il regime della capitalizzazione composta che implicherebbe l'insorgere di meccanismi di tipo anatocistico, con un tasso effettivo diverso da quello apparente percepito dal cliente. Nel metodo di ammortamento "alla francese", le rate sono posticipate e il capitale iniziale ricevuto dal debitore rappresenta il valore attuale di una rendita a rate costanti costituite da una quota interessi decrescente calcolata sul capitale residuato di volta in volta e da una quota capitale crescente progressivamente secondo una legge di progressione geometrica tipica della capitalizzazione composta. Tale capitalizzazione composta tuttavia non influisce in alcun modo nella determinazione della quota interessi che viene calcolata esclusivamente sul capitale residuo escludendo di fatto qualsiasi formazione di alcun interesse composto. In altre parole, nel prestito in oggetto non è avvenuta alcuna capitalizzazione degli interessi, a differenza ad esempio di quello che può accadere in un conto corrente. Gli interessi corrispettivi compresi in ogni rata mensile sono calcolati in base alla formula dell'interesse semplice, pertanto, in nessun caso si potrebbe parlare di anatocismo in riferimento al normale meccanismo di rimborso delle rate. Il metodo di ammortamento impiegato c.d. "alla francese" non implica per definizione alcun fenomeno di capitalizzazione degli Interessi, comportando infatti che gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per Il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo, ciascuna rata comporta la liquidazione e il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce, ovvero, nel piano di ammortamento alla francese la determinazione della rata periodica tramite la formula della capitalizzazione composta non ha effetto alcuno sulla determinazione della quota interessi che si calcola esclusivamente sul debito residuo in linea capitale. Tale metodo di calcolo esclude, di conseguenza, che vi sia discordanza tra Il tasso pattuito per iscritto e quello effettivamente applicato. Neppure una eventuale tesi che avvalori profili di indeterminatezza del tasso per effetto della periodicità Infrannuale del pagamento delle rate, potrebbe essere accolta. Se è pur vero infatti che ad un determinato T.A.N., in caso di pagamento delle rate con frequenza mensile, utilizzando le formule dei tassi equivalenti in regime di interesse composto, corrisponde un T.A.E. (tasso annuo effettivo al netto delle spese) maggiore per effetto della capitalizzazione infrannuale appunto, è altrettanto vero che tale effetto viene espresso ed è quindi ricompreso dal T.A.E.G., quest'ultimo si invece da indicare obbligatoriamente nei contratti di credito al consumo come evidentemente è avvenuto. che tiene conto inoltre anche CP_6 dell'incidenza di tutti I costi collegati all'erogazione del credito. Ultima considerazione infine, sempre in tema di anatocismo, va fatta in merito alla presunta violazione che secondo l'Avv. Zuroli avrebbe origine dalla contabilizzazione di interessi moratori sulla somma ingiunta in pagamento già comprensiva di interessi maturati ed imputati a capitale. Anche in questo caso, a giudizio dello scrivente, l'argomentazione di controparte appare priva di rilievo poiché è ampiamente noto, in quanto assolutamente legittimo, che gli interessi di mora vengano conteggiati, dalla data di decadenza del beneficio del termine, sulla somma a debito complessivamente dovuta per capitale residuo, rate insolute maturate comprensive quindi degli interessi corrispettivi scaduti, al netto della mora, fino a
4 N. 3625/2016 R.G.A.C.
quel momento maturata. Si veda a tal proposito la Sentenza Cassazione Civile sez. unite n. 12639 del 19/05/2008. CONCLUSIONI Alla luce delle considerazioni sopra citate, si conferma la correttezza del credito riferito al finanziamento in oggetto in quanto dall'esame del contratto non si ravvedono anomalie che possano far emergere illegittimità riferite agli aspetti analizzati. Si ritengono dunque non fondate le presunte illegittimità che vizierebbero i rapporti e le conseguenti richieste di parte opposta
Si tratta di ragionamenti corretti sotto i profili giuridico, logico e tecnico: e privi di confutazione in una controperizia degli attori: mai depositata, al punto che le argomentazioni tecniche, da questi ultimi formulate, appaiono generiche e prive di base, e che, pertanto, una c.t.u. non poteva essere disposta, giacché essa avrebbe assunto carattere essenzialmente esplorativo.
Si può aggiungere soltanto, rispetto a quanto osservato dal consulente tecnico della convenuta, che:
a) ove si volesse (come sembra cogliersi in un accenno, contenuto nell'atto di citazione) ascrivere al criterio di ammortamento c.d. alla francese l'effetto di infrazione del divieto di anatocismo, si tratterebbe di una tesi oramai autorevolmente confutata dalla giurisprudenza di legittimità, cui si rinvia (Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382: «In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti»);
b) ai fini dell'accertamento del superamento del limite, o soglia, dell'usura, non è possibile sommare, sic et simpliciter, tra loro un dato attuale, e riferito ad interessi muniti di funzione di corrispettivo, con un dato meramente eventuale, e riferito ad interessi muniti di altra funzione, ovvero di risarcire il creditore della mora: occorre, invece, un ragionamento più articolato, e specificamente rivolto agli interessi moratori, ed anche in questo caso il problema è stato persuasivamente ed autorevolmente risolto dalla S.C. (Cass. civ., Sezz.
UU., sent. 18.9.2020, n. 19597: «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura
(usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 5 N. 3625/2016 R.G.A.C.
1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio.»; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.6.2024, n. 16526: «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del
1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c..»).
2. Non è chiaro perché la domanda degli interessi dalla data della cessione del credito, il
28-29 Giugno 2012, alla presenterebbe un oggetto indeterminato: l'unica Controparte_4 precisazione da svolgere è che gli interessi medesimi non possono decorrere da due giorni diversi, quantunque cronologicamente contigui, sicché si dovrà fissare, come terminus a quo, in ossequio ad un criterio di sfavore verso la parte che si esprime meno precisamente, e di favore per il debitore, quale soggetto obbligato a pagare, il secondo ed ultimo di quei due giorni, ovvero il 29 Giugno 2012.
3. La convenuta nulla ha osservato circa la deduzione, da parte degli attori, che la mutuante abbia percepito l'indennizzo, riconosciuto dalla società assicuratrice a causa della perdita dell'occupazione da parte di e pari a diciotto rate del mutuo (l'esistenza Parte_1 dell'assicurazione risulta, comunque, dalla documentazione inerente alla conclusione del contratto di finanziamento ed ai patti e condizioni negoziali): tale condotta processuale prevale sulla circostanza che lo stesso non abbia documentato che l'indennizzo stesso Parte_1 sia stato effettivamente richiesto, ed erogato alla creditrice originaria.
Nell'atto introduttivo non è, tuttavia, precisato quando sia stato percepito dalla finanziatrice l'indennizzo: gli attori parlano di un paio d'anni di distanza dalla stipulazione del contratto, sicché potrà determinarsi tale data nel 19 Giugno 2010.
È chiaro, infine, che la cessione di un credito non può ampliare l'entità di quest'ultimo, mediante la pretermissione di somme già ottenute, in diminuzione dell'importo dovuto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza (da ascriversi agli opponenti, i quali rimangono debitori, sia pure per somma minore di quella ingiunta) e sono liquidate nel dispositivo;
solidarietà ex art. 97 c.p.c.: risulta provvisoriamente ammesso al patrocinio a Parte_1
6 N. 3625/2016 R.G.A.C.
spese dello Stato, ma la circostanza rimane irrilevante, in ragione della di lui menzionata soccombenza.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 3625/2016 R.G.A.C., promossa da e da contro la on socio unico, e, per Parte_1 Parte_2 Controparte_1 essa, la mandataria con rappresentanza a sua volta Controparte_2 mediante la mandataria con rappresentanza costituitasi in persona del Controparte_3
l.r. p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 508/2016, emesso dal Tribunale di Potenza;
2. condanna e in solido tra loro, a pagare alla parte Parte_1 Parte_2 convenuta la somma di euro 21.955,96, oltre agli interessi convenzionali, decorrenti dalla data del 29 Giugno 2008, sino al pagamento: dovrà detrarsi, tuttavia, collocando la percezione di tale importo alla data del 19 Giugno 2010, una somma pari a diciotto rate mensili;
3. condanna e in solido tra loro, a rifondere alla parte Parte_1 Parte_2 convenuta, come costituitasi, le spese di lite della fase di opposizione, liquidate in euro
4.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali, secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 16 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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