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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/11/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2025
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 promossa da
c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Tempio Pausania (SS) alla Via Amsicora n. 13 presso lo studio dell'Avv.
IO Auteri, del Foro di Tempio Pausania, c.f. ), che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo parte ricorrente contro
c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
interdicenda contumace
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'istanza del 7.4.2025 e confermate nell'udienza del
1 4.9.2025):
L'Avv. Auteri si riporta a tutti gli atti e conferma la rinuncia alla domanda di interdizione formulata dalla ricorrente.
da parte del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
formulata dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.2.2025, ha chiesto dichiararsi l'interdizione della Parte_1
madre Controparte_1
La ricorrente ha esposto:
- di essere figlia dell'interdicenda;
- che gli altri familiari della interdicenda sono la sorella i fratelli: e Persona_1 Persona_2
il genero e i nipoti , e Persona_3 Controparte_2 Persona_4 Persona_5 Persona_6
;
[...]
- che la signora si trova in condizioni di abituale infermità di mente, situazione Controparte_1
che la rende incapace di provvedere ai propri interessi essendo affetta da demenza di Alzheimer con punteggio CDR4 e diabete tipo II, neuropatia sensitiva motoria arti inferiori, gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi dorsale, demenza generativa primaria;
- di essere disponibile ad assumere definitamente l'incarico di tutore dell'interdicenda.
Ha, quindi, chiesto declaratoria di interdizione di ai sensi degli articoli 414 e ss. Controparte_1
c.c., con ogni conseguenza di legge.
2. Con provvedimento del 4.3.2025 sono stati assegnati nuovamente alla ricorrente i termini per la notifica del ricorso alla interdicenda e ai parenti indicati nel ricorso.
Con memoria del 7.4.2025 la ricorrente ha chiesto la revoca del procedimento di interdizione instaurato, ritenendo la misura richiesta non idonea alla condizione della madre.
All'udienza del 22.5.2025 la ricorrente ha confermato di rinunciare alla domanda e, dichiarata la contumacia di e, presso di lui Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_3
quale esercente la potestà genitoriale, e e è stata Persona_4 Persona_5 Persona_6
2 disposta la notifica del ricorso e del decreto emesso nella medesima data alla interdicenda.
Con provvedimento del 04.7.2025, è stata fissata l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. con l'assegnazione dei termini per il deposito dei relativi termini e all'udienza del 24.7.2025 la ricorrente ha confermato la rinuncia alla domanda e la causa è stata tenuta in decisione.
Con memoria del 4.9.2025 la ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso di Controparte_1
in data 19.8.2025.
La causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 28.10.2025 e, preso atto del certificato di morte dell'interdicenda, è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione in data 5.11.2025.
****
3. La ricorrente ha documentato la morte dell'interdicenda (cfr. certificato di Controparte_1
morte del Comune di Siniscola).
Alla luce di questa sopravvenienza si ritiene cessata la materia del contendere per il venir meno della necessità della pronuncia del giudice e dev'essere dichiarata, altresì, l'estinzione del giudizio non essendo possibile giungere ad una statuizione che possa nemmeno in ipotesi essere idonea al giudicato
(Cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1001 del 22/02/1989, massimata: «nel procedimento di interdizione, ove l'interdicendo muoia nel corso del giudizio di cassazione, si determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della necessità della pronuncia del giudice, con conseguenziale estinzione dell'intero procedimento e senza che passi in giudicato la sentenza impugnata. (conf 5884/1982, mass n 423643; (conf 2088/1977, mass n 385817)»).
4. Le spese di lite rimangono a carico della parte che ha dato avvio al procedimento, tenuto anche conto del carattere contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 della Sezione Collegiale Civile del
Tribunale di Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore dott. Paolo Dau Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 83 del Registro Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 promossa da
c.f. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Tempio Pausania (SS) alla Via Amsicora n. 13 presso lo studio dell'Avv.
IO Auteri, del Foro di Tempio Pausania, c.f. ), che la rappresenta e C.F._2
difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo parte ricorrente contro
c.f. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._3
interdicenda contumace
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI nell'interesse della parte attrice (rassegnate nell'istanza del 7.4.2025 e confermate nell'udienza del
1 4.9.2025):
L'Avv. Auteri si riporta a tutti gli atti e conferma la rinuncia alla domanda di interdizione formulata dalla ricorrente.
da parte del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia
formulata dalla parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.2.2025, ha chiesto dichiararsi l'interdizione della Parte_1
madre Controparte_1
La ricorrente ha esposto:
- di essere figlia dell'interdicenda;
- che gli altri familiari della interdicenda sono la sorella i fratelli: e Persona_1 Persona_2
il genero e i nipoti , e Persona_3 Controparte_2 Persona_4 Persona_5 Persona_6
;
[...]
- che la signora si trova in condizioni di abituale infermità di mente, situazione Controparte_1
che la rende incapace di provvedere ai propri interessi essendo affetta da demenza di Alzheimer con punteggio CDR4 e diabete tipo II, neuropatia sensitiva motoria arti inferiori, gonartrosi bilaterale, spondiloartrosi dorsale, demenza generativa primaria;
- di essere disponibile ad assumere definitamente l'incarico di tutore dell'interdicenda.
Ha, quindi, chiesto declaratoria di interdizione di ai sensi degli articoli 414 e ss. Controparte_1
c.c., con ogni conseguenza di legge.
2. Con provvedimento del 4.3.2025 sono stati assegnati nuovamente alla ricorrente i termini per la notifica del ricorso alla interdicenda e ai parenti indicati nel ricorso.
Con memoria del 7.4.2025 la ricorrente ha chiesto la revoca del procedimento di interdizione instaurato, ritenendo la misura richiesta non idonea alla condizione della madre.
All'udienza del 22.5.2025 la ricorrente ha confermato di rinunciare alla domanda e, dichiarata la contumacia di e, presso di lui Persona_1 Persona_2 Persona_3 Controparte_3
quale esercente la potestà genitoriale, e e è stata Persona_4 Persona_5 Persona_6
2 disposta la notifica del ricorso e del decreto emesso nella medesima data alla interdicenda.
Con provvedimento del 04.7.2025, è stata fissata l'udienza ex art. 473 bis.28 c.p.c. con l'assegnazione dei termini per il deposito dei relativi termini e all'udienza del 24.7.2025 la ricorrente ha confermato la rinuncia alla domanda e la causa è stata tenuta in decisione.
Con memoria del 4.9.2025 la ricorrente ha dichiarato l'intervenuto decesso di Controparte_1
in data 19.8.2025.
La causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 28.10.2025 e, preso atto del certificato di morte dell'interdicenda, è stata nuovamente rimessa al Collegio per la decisione in data 5.11.2025.
****
3. La ricorrente ha documentato la morte dell'interdicenda (cfr. certificato di Controparte_1
morte del Comune di Siniscola).
Alla luce di questa sopravvenienza si ritiene cessata la materia del contendere per il venir meno della necessità della pronuncia del giudice e dev'essere dichiarata, altresì, l'estinzione del giudizio non essendo possibile giungere ad una statuizione che possa nemmeno in ipotesi essere idonea al giudicato
(Cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 1001 del 22/02/1989, massimata: «nel procedimento di interdizione, ove l'interdicendo muoia nel corso del giudizio di cassazione, si determina la cessazione della materia del contendere, per il venir meno della necessità della pronuncia del giudice, con conseguenziale estinzione dell'intero procedimento e senza che passi in giudicato la sentenza impugnata. (conf 5884/1982, mass n 423643; (conf 2088/1977, mass n 385817)»).
4. Le spese di lite rimangono a carico della parte che ha dato avvio al procedimento, tenuto anche conto del carattere contumaciale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 della Sezione Collegiale Civile del
Tribunale di Nuoro.
Il giudice estensore Il Presidente
dott. Cosimo Gabbani dott.ssa Tiziana Longu
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