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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/11/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.3956/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3956/2023 R.G., promossa da con Avv. Pulli Ricorrente Parte_1
Contro
, con Avv. Bricchetti Resistente Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da conclusioni rese nel verbale dell'udienza del 5.11.2025. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. dopo aver riferito Parte_1
- di essere proprietaria di un immobile sito in Cardano al Campo - via Matteotti, 1/A -, concesso in locazione con contrato dell'1.01.2009 a al canone annuo di €4.800,00; CP_2
- di aver conferito incarico per la gestione di tale contratto (riscossione canoni e consumi utenze, pagamento oneri ed imposte), a fronte di un compenso annuo di €100,00, allo Studio C.P.A. 2009 di
(di seguito Studio), che aveva predisposto mensilmente ed annualmente le ricevute dei Controparte_1 canoni riscossi e costi utenze per detto immobile;
- di aver effettuato una verifica contabile delle ricevute e di aver appurato di essere creditrice nei confronti dello di svariate somme (€793,41 per l'anno 2019 come specificato nella ricevuta N° 1/2020, CP_1
€158,00 per l'anno 2020; €6.254,00 per l'anno 2021; €72,00 per l'anno 2022, €2.500,00 a titolo di canoni versati a mezzo bonifico in data 13.09.2022 dall'inquilino; deposito cauzionale di € 800,00);
- di nulla aver ricevuto nonostante i solleciti;
ha adito questo Tribunale per sentir condannare lo 2009 di al pagamento CP_1 Controparte_1 delle somme dovute pari ad €10.802,41, oltre interessi. Instauratosi il contraddittorio, il resistente ha eccepito in via liminare l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il giudice di pace e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in merito all'omessa restituzione del deposito cauzionale al conduttore;
nel merito, dopo non aver contestato l'incarico conferitogli dalla ricorrente come da quest'ultima descritto ma avendo chiarito di aver emesso note riepilogative degli incassi realizzati per conto della ha chiesto il rigetto delle avverse Parte_1 domande stante l'erroneità dei conteggi svolti dalla ricorrente nonché l'avvenuta consegna di tutto quanto riscosso a quest'ultima o ad incaricati della stessa (il nipote;
ha infine avanzato domanda Testimone_1 riconvenzionale per il riconoscimento del proprio diritto di credito di €1.708,00 per le prestazioni professionali rese da porre in compensazione con gli eventuali controcrediti della controparte. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, la causa era rinviata all'udienza del 5.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di competenza del giudice adito sollevata dalla parte resistente.
pagina 1 di 3 Sull'argomento è noto che il criterio fondamentale per la determinazione del valore della causa è dato dalla domanda e precisamente dalla concreta pretesa attorea indipendentemente dalla sua fondatezza, perché ai fini della competenza rileva il quid disputatum e non il quid decisum: “ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda” (v. in questo senso Cass. 9251/2004, Cass.11623/2004, Cass.1338/2005). Passando al merito della vertenza, a seguito di opportuna interpretazione, deve ritenersi che la domanda della ricorrente sia parzialmente fondata, e, quindi, debba essere pro parte accolta. Al contempo deve essere accolta la domanda riconvenzionale del resistente, non affatto contestata. Parte ricorrente, invero, lamenta l'inadempimento dello resistente nella consegna delle somme CP_1 specificate nell'atto introduttivo (a titolo di canoni di locazione riscossi dal conduttore per conto della stessa ecc.) nonché la mancata restituzione della cauzione consegnata dall'inquilino. Parte_1
Va subito chiarito che, in merito alla restituzione della cauzione versata a seguito di conclusione di un contratto di locazione, legittimato attivo è il conduttore, che, al termine del rapporto contrattuale, una volta riconsegnato l'immobile, può pretenderne la restituzione dal locatore (con maggiorazione degli interessi maturati), in quanto il deposito cauzionale cessa di assolvere alla funzione di garanzia attribuitagli dalla legge. In merito alla pretesa mancata riconsegna delle somme riscosse dallo a titolo di canoni locativi, si CP_1 evidenzia che all'esito del processo risulta incontestato che tra le parti fosse stato concluso un mandato a riscuotere somme, contratto con cui la mandante (la nella qualità di locatrice/creditrice) aveva Parte_1 incaricato il mandatario (lo Studio) di riscuotere dei crediti (i canoni di locazione) nei confronti di un debitore (il conduttore) e di versare le somme incassate alla mandante stessa. È noto che il mandato a riscuotere somme (chiamato anche mandato all'incasso) rientra nel contratto di mandato disciplinato negli artt. 1703 e ss. c.c. e si qualifica in riferimento alla specifica attività di riscossione di crediti compiuta dal mandatario, che è, pertanto, obbligato a rendere preciso conto al mandante di tutto ciò che è accaduto nell'esecuzione dell'incarico, fornendo la documentazione necessaria come previsto dagli articoli 1710 e 1713 c.c., nonché a versare le somme riscosse restituendo quanto ricevuto in virtù del mandato, ecc.. Il mandante, dal canto suo, deve rimborsare al mandatario le spese sostenute, pagargli il compenso pattuito e risarcire i danni derivanti dall'incarico. Per quanto qui di interesse in relazione al conto del mandatario, questi deve indicare in modo analitico non solo ciò che ha dato o ricevuto in esecuzione dei propri compiti, ma anche il prospetto delle diverse operazioni compiute, in modo che il mandante abbia la dimostrazione di tutta l'attività svolta dal mandatario. Ciò posto, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dalla in relazione al mancato versamento Parte_1 delle somme indicate in ricorso (€793,41 per l'anno 2019, €158,00 per l'anno 2020, €6.254,00 per l'anno 2021, €72,00 per l'anno 2022, €2.500,00 per l'anno 2022) risultano confermate all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del processo. Militano a favore della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente non solo i documenti prodotti, ma anche le dichiarazioni rese all'esito della prova orale, che ne hanno sostanzialmente confermato gli assunti (cfr. dichiarazioni rese nei verbali delle udienze del 22.1.2025 e 21.5.2025). Per converso, è mancata la prova dell'avvenuta puntuale consegna di tutte le somme riscosse per conto della a quest'ultima, o a chi per ella, in quanto lo Studio, su cui incombeva l'onere probatorio, Parte_1 nulla ha prodotto a riprova di ciò (né le dichiarazioni testimoniali offerte dallo stesso soccorrono a tanto), avendo dovuto farsi rilasciare regolare quietanza o ricevuta dell'avvenuto versamento del riscosso: in difetto di ciò, non c'è affatto contezza di quanto abbia in concreto consegnato alla mandante.
pagina 2 di 3 D'altro canto, non va sottaciuto che la stessa ricostruzione dei fatti svolta dal resistente in ordine alle modalità di avvenuto versamento delle somme come riscosse (in contanti alla mandante o al nipote della stessa ovvero in una busta chiusa), stante il mancato tracciamento, come si usa solitamente fare o andrebbe fatto, non consentono di ritenere fondato l'assunto del resistente ed impongono l'accoglimento della domanda della Parte_1
Parte resistente non ha, dunque, provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della ricorrente: è noto che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare (senza onere di provarlo) che l'adempimento non vi sia stato, ed eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell'adempimento la parte richieda la risoluzione o il risarcimento del danno (cfr. in questo senso Cass. S.U. 13533/2001, Cass.8615/2006, Cass.15677/2009, Cass.13685/2019). Ciò si spiega, chiariscono le S.U., per le evidenti difficoltà (in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova) per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative); al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore che di regola sarà in possesso di una quietanza (al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c.) o di altro documento relativo al mezzo di pagamento utilizzato. Da tanto ne consegue che, da un lato, risulta fondata la domanda di parte ricorrente nei limiti di
€9.777,41; dall'altro, risulta fondata la domanda di parte resistente per €1.708,00 a titolo di credito per prestazioni professionali non contestate. Pertanto, applicata la compensazione tra le rispettive poste debitorie e creditorie come sopra individuate, parte resistente va condannata a pagare alla la Parte_1 somma di €8.069,41, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. In considerazione dell'andamento della causa con parziale rigetto delle reciproche domande ed eccezioni, le spese di lite vanno completamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente,
2. accoglie la domanda riconvenzionale svolta dalla parte resistente, e per l'effetto,
3. applicata la compensazione tra le poste attive e passive rispettivamente dovute dalle parti come indicate in parte motiva, condanna il resistente a versare alla la somma di €8.069,41, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
4. rigetta ogni altra domanda e/o eccezione svolta,
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Annarita D'Elia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. A. D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 3956/2023 R.G., promossa da con Avv. Pulli Ricorrente Parte_1
Contro
, con Avv. Bricchetti Resistente Controparte_1
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da conclusioni rese nel verbale dell'udienza del 5.11.2025. Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con ricorso ex art. 281decies c.p.c. dopo aver riferito Parte_1
- di essere proprietaria di un immobile sito in Cardano al Campo - via Matteotti, 1/A -, concesso in locazione con contrato dell'1.01.2009 a al canone annuo di €4.800,00; CP_2
- di aver conferito incarico per la gestione di tale contratto (riscossione canoni e consumi utenze, pagamento oneri ed imposte), a fronte di un compenso annuo di €100,00, allo Studio C.P.A. 2009 di
(di seguito Studio), che aveva predisposto mensilmente ed annualmente le ricevute dei Controparte_1 canoni riscossi e costi utenze per detto immobile;
- di aver effettuato una verifica contabile delle ricevute e di aver appurato di essere creditrice nei confronti dello di svariate somme (€793,41 per l'anno 2019 come specificato nella ricevuta N° 1/2020, CP_1
€158,00 per l'anno 2020; €6.254,00 per l'anno 2021; €72,00 per l'anno 2022, €2.500,00 a titolo di canoni versati a mezzo bonifico in data 13.09.2022 dall'inquilino; deposito cauzionale di € 800,00);
- di nulla aver ricevuto nonostante i solleciti;
ha adito questo Tribunale per sentir condannare lo 2009 di al pagamento CP_1 Controparte_1 delle somme dovute pari ad €10.802,41, oltre interessi. Instauratosi il contraddittorio, il resistente ha eccepito in via liminare l'incompetenza per valore del Tribunale per essere competente il giudice di pace e il difetto di legittimazione attiva della ricorrente in merito all'omessa restituzione del deposito cauzionale al conduttore;
nel merito, dopo non aver contestato l'incarico conferitogli dalla ricorrente come da quest'ultima descritto ma avendo chiarito di aver emesso note riepilogative degli incassi realizzati per conto della ha chiesto il rigetto delle avverse Parte_1 domande stante l'erroneità dei conteggi svolti dalla ricorrente nonché l'avvenuta consegna di tutto quanto riscosso a quest'ultima o ad incaricati della stessa (il nipote;
ha infine avanzato domanda Testimone_1 riconvenzionale per il riconoscimento del proprio diritto di credito di €1.708,00 per le prestazioni professionali rese da porre in compensazione con gli eventuali controcrediti della controparte. Trattata la causa, tentata invano la conciliazione della lite, svolta la prova ritenuta ammissibile e rilevante, la causa era rinviata all'udienza del 5.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di competenza del giudice adito sollevata dalla parte resistente.
pagina 1 di 3 Sull'argomento è noto che il criterio fondamentale per la determinazione del valore della causa è dato dalla domanda e precisamente dalla concreta pretesa attorea indipendentemente dalla sua fondatezza, perché ai fini della competenza rileva il quid disputatum e non il quid decisum: “ai fini della determinazione della competenza per valore nelle cause per pagamento di somme di danaro deve aversi riguardo a quanto in concreto richiesto dall'attore e non all'oggetto dell'accertamento che il giudice deve compiere quale antecedente logico per decidere del fondamento della domanda” (v. in questo senso Cass. 9251/2004, Cass.11623/2004, Cass.1338/2005). Passando al merito della vertenza, a seguito di opportuna interpretazione, deve ritenersi che la domanda della ricorrente sia parzialmente fondata, e, quindi, debba essere pro parte accolta. Al contempo deve essere accolta la domanda riconvenzionale del resistente, non affatto contestata. Parte ricorrente, invero, lamenta l'inadempimento dello resistente nella consegna delle somme CP_1 specificate nell'atto introduttivo (a titolo di canoni di locazione riscossi dal conduttore per conto della stessa ecc.) nonché la mancata restituzione della cauzione consegnata dall'inquilino. Parte_1
Va subito chiarito che, in merito alla restituzione della cauzione versata a seguito di conclusione di un contratto di locazione, legittimato attivo è il conduttore, che, al termine del rapporto contrattuale, una volta riconsegnato l'immobile, può pretenderne la restituzione dal locatore (con maggiorazione degli interessi maturati), in quanto il deposito cauzionale cessa di assolvere alla funzione di garanzia attribuitagli dalla legge. In merito alla pretesa mancata riconsegna delle somme riscosse dallo a titolo di canoni locativi, si CP_1 evidenzia che all'esito del processo risulta incontestato che tra le parti fosse stato concluso un mandato a riscuotere somme, contratto con cui la mandante (la nella qualità di locatrice/creditrice) aveva Parte_1 incaricato il mandatario (lo Studio) di riscuotere dei crediti (i canoni di locazione) nei confronti di un debitore (il conduttore) e di versare le somme incassate alla mandante stessa. È noto che il mandato a riscuotere somme (chiamato anche mandato all'incasso) rientra nel contratto di mandato disciplinato negli artt. 1703 e ss. c.c. e si qualifica in riferimento alla specifica attività di riscossione di crediti compiuta dal mandatario, che è, pertanto, obbligato a rendere preciso conto al mandante di tutto ciò che è accaduto nell'esecuzione dell'incarico, fornendo la documentazione necessaria come previsto dagli articoli 1710 e 1713 c.c., nonché a versare le somme riscosse restituendo quanto ricevuto in virtù del mandato, ecc.. Il mandante, dal canto suo, deve rimborsare al mandatario le spese sostenute, pagargli il compenso pattuito e risarcire i danni derivanti dall'incarico. Per quanto qui di interesse in relazione al conto del mandatario, questi deve indicare in modo analitico non solo ciò che ha dato o ricevuto in esecuzione dei propri compiti, ma anche il prospetto delle diverse operazioni compiute, in modo che il mandante abbia la dimostrazione di tutta l'attività svolta dal mandatario. Ciò posto, deve rilevarsi che le circostanze dedotte dalla in relazione al mancato versamento Parte_1 delle somme indicate in ricorso (€793,41 per l'anno 2019, €158,00 per l'anno 2020, €6.254,00 per l'anno 2021, €72,00 per l'anno 2022, €2.500,00 per l'anno 2022) risultano confermate all'esito dell'attività istruttoria espletata nel corso del processo. Militano a favore della ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente non solo i documenti prodotti, ma anche le dichiarazioni rese all'esito della prova orale, che ne hanno sostanzialmente confermato gli assunti (cfr. dichiarazioni rese nei verbali delle udienze del 22.1.2025 e 21.5.2025). Per converso, è mancata la prova dell'avvenuta puntuale consegna di tutte le somme riscosse per conto della a quest'ultima, o a chi per ella, in quanto lo Studio, su cui incombeva l'onere probatorio, Parte_1 nulla ha prodotto a riprova di ciò (né le dichiarazioni testimoniali offerte dallo stesso soccorrono a tanto), avendo dovuto farsi rilasciare regolare quietanza o ricevuta dell'avvenuto versamento del riscosso: in difetto di ciò, non c'è affatto contezza di quanto abbia in concreto consegnato alla mandante.
pagina 2 di 3 D'altro canto, non va sottaciuto che la stessa ricostruzione dei fatti svolta dal resistente in ordine alle modalità di avvenuto versamento delle somme come riscosse (in contanti alla mandante o al nipote della stessa ovvero in una busta chiusa), stante il mancato tracciamento, come si usa solitamente fare o andrebbe fatto, non consentono di ritenere fondato l'assunto del resistente ed impongono l'accoglimento della domanda della Parte_1
Parte resistente non ha, dunque, provato fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda della ricorrente: è noto che la parte che agisce per l'adempimento può limitarsi ad allegare (senza onere di provarlo) che l'adempimento non vi sia stato, ed eguale onere limitato alla allegazione va riconosciuto sussistente nel caso in cui invece dell'adempimento la parte richieda la risoluzione o il risarcimento del danno (cfr. in questo senso Cass. S.U. 13533/2001, Cass.8615/2006, Cass.15677/2009, Cass.13685/2019). Ciò si spiega, chiariscono le S.U., per le evidenti difficoltà (in applicazione del principio di riferibilità o di vicinanza alla prova) per il creditore di fornire la prova di non aver ricevuto la prestazione, e cioè di fornire la prova di un fatto negativo (salvo che si tratti di inadempimento di obbligazioni negative); al contrario, la prova dell'adempimento, ove sia avvenuto, sarà estremamente agevole per il debitore che di regola sarà in possesso di una quietanza (al rilascio della quale ha diritto ex art. 1199 c.c.) o di altro documento relativo al mezzo di pagamento utilizzato. Da tanto ne consegue che, da un lato, risulta fondata la domanda di parte ricorrente nei limiti di
€9.777,41; dall'altro, risulta fondata la domanda di parte resistente per €1.708,00 a titolo di credito per prestazioni professionali non contestate. Pertanto, applicata la compensazione tra le rispettive poste debitorie e creditorie come sopra individuate, parte resistente va condannata a pagare alla la Parte_1 somma di €8.069,41, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo. Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. In considerazione dell'andamento della causa con parziale rigetto delle reciproche domande ed eccezioni, le spese di lite vanno completamente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda di parte ricorrente,
2. accoglie la domanda riconvenzionale svolta dalla parte resistente, e per l'effetto,
3. applicata la compensazione tra le poste attive e passive rispettivamente dovute dalle parti come indicate in parte motiva, condanna il resistente a versare alla la somma di €8.069,41, oltre Parte_1 interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
4. rigetta ogni altra domanda e/o eccezione svolta,
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 5 novembre 2025
Il Giudice
dott. Annarita D'Elia
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