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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 1909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1909 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 24 aprile 2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1850/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] residente in Parte_1
Angri (SA) alla via Sant'Alfonso 22 C.F.: , C.F._1
, nato a [...] l'[...] residente in [...]
35 C.F. C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Meo C.F , con elezione di CodiceFiscale_3 domicilio telematica, e fisica presso lo studio dell'avv. Meo sito in Mercogliano alla via Vaccaro
2/C, in virtù di mandato in calce al ricorso (il difensore ha dichiarato che eventuali comunicazioni ed informazioni relative alla presente procedura possono essere effettuate al num. fax
0825.1644759, o all'indirizzo di posta certificata Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO NON COSTITUITO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 468/2023 pubblicata il
24.01.2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato 24 luglio 2023 e hanno proposto Parte_1 Parte_2
appello avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, respinse la domanda proposta al fine di ottenere il risarcimento del danno
1 derivato dall'abusivo utilizzo delle proroghe negoziali finalizzate a garantire lo svolgimento delle funzioni di Giudici di Pace presso l'Ufficio di Napoli, per il tempo rispettivamente indicato in atti.
Gli appellanti hanno lamentato l'errore del primo giudice nella valutazione delle risultanze istruttorie e nell'interpretazione della normativa disciplinante la fattispecie. Hanno chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi la domanda proposta, con vittoria delle spese del doppio grado.
Parte appellata non si è costituita in giudizio.
Nel corso del giudizio, in applicazione dell'art. 127 ter c.p.c. (introdotto dal D.Lgs. n.
149/2022), è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, con sostituzione dell'udienza del giorno 13 giugno 2024 mercé lo scambio di note scritte.
A seguito di un rinvio d'ufficio determinato dall'onerosità del ruolo, è stata fissata l'udienza del 6.03.2025 i cui sono risultate assenti entrambe le parti.
Disposto il rinvio all'udienza del 24.04.2024, con ordinanza che si richiama, la parte appellante -pur senza dimostrare di avere notificato il ricorso- ha depositato note scritte al fine di chiedere un rinvio anche per formalizzare la rinuncia all'appello-
La causa è stata riservata in decisione e, all'esito della camera di consiglio, è stata decisa nei termini di seguito espressi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è improcedibile.
Nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge,
è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU., 30.7.2008, n. 20604).
Ove invece la notifica sia stata compiuta, ma risulti invalida o inosservante del termine dilatorio, deve ammettersene la rinnovazione (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2526 del 07/02/2006).
Nel caso in esame, parte appellante, che non ha provveduto al deposito del ricorso con la prova della notifica, ha dichiarato espressamente di non avere interesse a coltivare il gravame, subordinando tale rinuncia al mancato accoglimento della istanza di rinvio.
Orbene, non potendo essere accolta l'istanza di rinvio in assenza della prova dell'instaurazione del contraddittorio, occorre dare atto, alla stregua di quanto innanzi, che si è certamente determinata, in assenza di prova circa la rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della parte appellata, una situazione di improcedibilità che va dichiarata d'ufficio senza
2 possibilità, anche alla luce delle esigenze di durata del processo ex art. 111 Cost., di ulteriori lungaggini. Va quindi emessa la relativa declaratoria.
In mancanza di costituzione della parte appellata, nulla è dovuto a quest'ultima dalla parte appellante a titolo di rifusione delle spese del grado.
Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione della parte appellata.
Deve, infine, evidenziarsi che nella specie è applicabile "ratione temporis"
l'art.1 comma 17 legge n.228/2012, il quale ha modificato il DPR n.115/2002 (inserendo all'art.13, dopo il comma 1 ter, il comma 1 quater ) in ordine al versamento del doppio del contributo unificato, dovuto nel caso in cui
''l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile".
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) Dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla sulle spese del grado;
3) da atto dell'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, salva la sussistenza di eventuali ragioni di esenzione, per l'appellante.
Napoli, così deliberato all'esito della camera di consiglio del 24 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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