TAR Napoli, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 2998
TAR
Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'esclusione per offerta di prodotto non conforme (classificato in C-nn)

    Il Collegio ritiene che la previa negoziazione del prezzo con AIFA non sia una condizione di ammissibilità ma solo di aggiudicazione, come previsto dall'art. 7 del capitolato tecnico. Tale clausola è neutrale rispetto alla classe del farmaco e non costituisce discriminazione. La negoziazione garantisce stabilità e programmabilità della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis

    Il Collegio ritiene che la negoziazione del prezzo con AIFA sia una condizione per l'aggiudicazione e non per la partecipazione, pertanto non viola i principi invocati. La clausola è volta a garantire stabilità e certezza nella spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti presupposti in quanto basati su criteri non conformi alla lex specialis e ai principi di gara

    Il Collegio ha rigettato le censure relative alla legittimità dell'esclusione, ritenendo che gli atti presupposti siano conformi alla lex specialis e ai principi di gara. La clausola di negoziazione del prezzo con AIFA è considerata legittima e non discriminatoria.

  • Rigettato
    Domanda di inefficacia del contratto e subentro in virtù dell'illegittimità dell'aggiudicazione

    Poiché il ricorso è stato rigettato nel merito, anche la domanda di inefficacia del contratto e di subentro viene respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 2998
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2998
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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