Sentenza 11 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02998/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7050 del 2025, proposto in relazione alla procedura CIG B7C22BC5CC da K24 Pharmaceuticals s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Marrapese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
So.Re.Sa. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Mandara, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Vittoria Colonna n. 9;
nei confronti
TI Italia s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della determinazione del Direttore generale di SA n. 330 del 13 novembre 2025, comunicata il 19/11/2025, recante l'aggiudicazione, nell'ambito dell'XI appalto specifico per la fornitura di farmaci destinati alle aziende sanitarie regionali della Campania, fra gli altri, del lotto n. 74, relativo al principio attivo ampicillina sodica (CIG B7C22BC5CC), in favore dell'operatore TI Italia s.r.l.;
b) del provvedimento con cui SA ha comunicato, in data 17/11/2025, l’esclusione della ricorrente in relazione al lotto n. 74, per aver offerto un prodotto non conforme, poiché classificato in C-nn;
nonché, in quanto atti presupposti:
c) della Determinazione del Direttore generale di SA n. 235 del 24/07/2025, con cui è stato indetto l'XI Appalto Specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione di prodotti farmaceutici per gli Enti del SSR della Regione Campania e sono stati approvati gli atti e documenti di gara, e segnatamente:
c1) lettera di invito;
c2) capitolato tecnico;
c3) schema di contratto;
c4) elenco lotti e base d'asta;
d) dei verbali delle sedute del Seggio di gara inerenti alla valutazione amministrativa ed economica, nonché la relazione per la verifica della conformità del 29/10/2025, inclusa la relazione dell’11/11/2025 di conformità tecnica, richiamati nella determina di aggiudicazione n. 330 del 13 novembre 2025 (ma non materialmente allegati alla stessa);
e) del disciplinare di gara del Sistema dinamico di acquisto di prodotti farmaceutici per gli Enti del SSR della Regione Campania indetto da SA con Determinazione del Direttore Generale n. 186 del 1°/08/2023;
f) nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, anche se non conosciuto;
e per la declaratoria
di inefficacia del non conosciuto e medio tempore eventualmente stipulato contratto per la fornitura del lotto n. 74, con conseguente domanda di subentro della ricorrente, ai sensi del combinato disposto ex artt. 121 e 122 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di So.Re.Sa. s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1.- La ricorrente K24 Pharmaceuticals s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione disposta da So.Re.Sa. s.p.a. (con la D.D. n. 330/2025) in favore di TI Italia s.r.l. del lotto n. 74 dell’XI appalto specifico per la fornitura di farmaci destinati alle aziende sanitarie regionali della Campania, deducendo primariamente l’illegittimità del provvedimento che l’ha esclusa dalla stessa procedura di gara per aver “ offerto un prodotto classificato in C-NN, pertanto non [ è ] conforme ” (comunicazione di esclusione del 17/11/2025, all. sub 7 al ricorso).
2.- Con unico, articolato motivo, la società ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, di proporzionalità dell’attività amministrativa, del favor partecipationis e della par condicio tra gli operatori economici, l’eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza istruttoria e travisamento degli elementi di fatto e di diritto, la violazione di legge con riferimento agli artt. 1, 2, 3, 5, 10 d.gs 36/2023, agli artt. 3, 21 quinquies L. n. 241/1990, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 5, D.L. n. 158/2012, la violazione dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione e buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.
2.1.- Ha dedotto, anzitutto, che l’esclusione che l’ha colpita non avrebbe potuto trovare fondamento in “ nessuno degli atti di gara, di cui si compone la lex specialis ”, atteso che nessuno di essi “ prescrive che i prodotti debbano possedere una specifica classificazione ai fini del regime di fornitura, tanto meno a pena di esclusione ” (ricorso, p.5).
2.2.- L’effetto espulsivo, in particolare, non potrebbe “ certo discendere dalla mera comminatoria di non aggiudicazione contenuta all’art. 7 del capitolato tecnico secondo cui: <Non saranno aggiudicati farmaci il cui prezzo non sia stato già negoziato con AIFA>, trattandosi a livello sistematico di clausola riferita ictu oculi ai farmaci rimborsati dal SSN (ossia di fascia A/H) al prezzo massimo di rimborso contrattato con l’AIFA” (ricorso, p. 12), e quindi di previsione del tutto inconferente rispetto ai “ farmaci come quello della ricorrente [fascia C-NN] e dell’attuale ditta aggiudicataria [fascia C] che si pongono evidentemente in posizione neutrale rispetto alla clausola di cui sopra, essendo farmaci non rimborsati dal SSN ed il cui prezzo è stabilito unilateralmente dalla stessa ditta titolare dell’AIC, senza alcuna previa negoziazione con AIFA ” (ricorso, p. 12).
2.3.- La comune appartenenza dei farmaci delle due concorrenti alla fascia C – e quindi la loro sottrazione alla possibilità del rimborso da parte del SSN – renderebbe anzi evidente, prosegue la ricorrente, “ la manifesta distonia dell’accettazione ed aggiudicazione del medicinale offerto da TI, classificato in fascia C, e della (irragionevole) valutazione di non conformità del medicinale della ricorrente, siccome collocato nella species C-nn, ossia una sezione pure appartenente come visto alla stessa categoria della fascia C, a cui si ricollegano gli stessi effetti sul piano dell’assenza di rimborsabilità da parte del SSN e dell’assenza di qualsiasi attività di negoziazione del prezzo con l’AIFA ” (ricorso, p.10).
2.4.- La impugnata valutazione di “non conformità” dell’offerta della ricorrente, pertanto, non soltanto si porrebbe in manifesta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e del favor partecipationis, ma risulterebbe, altresì, gravemente discriminatoria “ tra il prodotto di TI (in classe C) e quello offerto dalla ricorrente (in classe C-nn) […] non sussistendo differenze tra i due medicinali ai fini della rimborsabilità ” (ricorso, p.13).
3.- La So.Re.Sa., costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, rivendicando la legittimità dell’esclusione proprio sull’assunto della non conformità del prodotto offerto dalla ricorrente in quanto “ non negoziato con AIFA ”, in spregio, quindi, alla clausola del Capitolato tecnico (art. 7, primo capoverso) che prescrive la non “aggiudicabilità” tout court dei farmaci (di qualsivoglia fascia) il cui prezzo non fosse stato già concordato con AIFA.
4.- All’udienza pubblica del 25 febbraio 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie e repliche, la controversia è stata introitata in decisione.
5.- Il ricorso è infondato.
5.1.- Le censure che si appuntano sulla violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione e di quello della massima partecipazione possibile alle gare pubbliche sono, ad avviso del Collegio, fuori fuoco, considerato che la previa negoziazione con A.I.F.A. del prezzo del farmaco non costituisce una condizione di ammissibilità delle offerte e non incide, quindi, sulla partecipazione alla gara: il cit. art. 7 del capitolato tecnico, infatti, disponendo testualmente soltanto la “ non aggiudicabilità ” di farmaci il cui prezzo non sia stato già negoziato con A.I.F.A., individua chiaramente nell’avvenuto perfezionamento nel procedimento di negoziazione del prezzo una semplice condizione dell’aggiudicazione, di contro non attribuendovi alcuna rilevanza ai fini della partecipazione alla gara (in tale condivisibile senso, con riferimento a una disposizione di un disciplinare di identico tenore, cfr. T.A.R. Campania, sez. I, n. 2196/2022).
La lex specialis , in altri termini, non ha operato alcuna limitazione nello specifico delle condizioni di accesso alla gara di un farmaco C-nn (ossia, non negoziato) – il quale potrebbe immediatamente essere commercializzato, in virtù della autorizzazione alla immissione in commercio (A.I.C.), anche prima della negoziazione del prezzo con A.I.F.A. – ma ha imposto, nella sostanza, il necessario completamento della negoziazione del prezzo con A.I.F.A. come condizione per pervenire in concreto all’aggiudicazione del lotto allo stesso farmaco (sulla importante funzione economica che la clausola assolve cfr. il prossimo paragr. 5.4.1.).
Queste prime doglianze, pertanto, non colgono nel segno.
5.2.- Va del pari disatteso l’argomento di parte ricorrente secondo cui la clausola dell’art. 7 cit. sarebbe inconferente rispetto ai farmaci non rimborsati dal S.S.N., potendo tale clausola trovare applicazione, in tesi, solo nei confronti di quelli di fascia A/H, ma non anche ai farmaci di fascia C/Cnn.
5.2.1.- L’assunto non ha riscontro nella lex specialis di gara poiché risulta del tutto disancorato dalla lettera della disposizione richiamata, la cui comminatoria “di non aggiudicazione” è chiaramente “neutrale” rispetto alla classe dei farmaci, assumendo esclusivo rilievo, senza alcuna differenza tra farmaci classificati in fascia C o C-nn e farmaci rimborsati dal S.S.N., il punto della mancata negoziazione del prezzo con A.I.F.A..
5.3.- Il criterio della rimborsabilità del costo del farmaco, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non riveste, dunque, alcuna rilevanza ai fini dell’impugnata “esclusione”. Donde l’inconsistenza della presunta “discriminazione” lamentata da parte ricorrente, che ne ha prospettato l’esistenza proprio sul presupposto, tuttavia non conferente, che non sussisterebbero “ differenze tra i due medicinali ai fini della rimborsabilità ” (ricorso, p. 13).
Anche tale doglianza, di conseguenza, va respinta.
5.4.- Né, infine, può convenirsi con la tesi – che chiama in causa la ragionevolezza intrinseca della condizione di aggiudicabilità del lotto ex art. 7 cit. – secondo cui sarebbe priva di giustificazione “ sul piano logico e motivazionale ” la scelta di aggiudicare il lotto alla controinteressata e di escludere il farmaco della ricorrente (offerto a miglior prezzo), giacché “ il prodotto aggiudicato, più costoso, non è in grado di apportare nessun beneficio sul piano della rimborsabilità ” (ricorso, p. 14).
5.4.1.- La censura svaluta inammissibilmente l’interesse della S.A. alla stabilità, sicurezza e programmabilità della spesa sanitaria, e quindi all’imposizione di requisiti tecnici e condizioni di aggiudicazione più rigorosi e stringenti in funzione della tutela di legittime esigenze di programmazione sanitaria e, soprattutto, di stabilità dei prezzi. E’ evidente, infatti, che la clausola che subordina l’aggiudicazione alla previa negoziazione del prezzo con A.I.F.A. è in grado di prevenire, come ammesso dalla stessa società ricorrente, in corso di esecuzione del contratto, potenziali contenziosi connessi alla necessità dell’allineamento dei prezzi contrattuali a quelli A.I.F.A., e, altresì, vale a garantire una maggiore certezza per le Aziende sanitarie acquirenti, esposte altrimenti all’eventuale acquisto di prodotti il cui prezzo, sebbene provvisoriamente inferiore, non sarebbe ancora “assestato” nel percorso regolatorio-negoziale A.I.F.A., e pertanto astrattamente suscettibile di variazioni.
Da qui la logicità e ragionevolezza della contestata clausola contenuta nell’art. 7 del capitolato tecnico.
6.- Le considerazioni che precedono conducono pertanto alla reiezione del ricorso, siccome integralmente infondato.
7.- Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese competenze di giudizio in favore di So.Re.Sa. s.p.a., che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IC IA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | IC IA |
IL SEGRETARIO