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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 01/08/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1537/2023 R.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f: ,rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Emiliano Cavallo, per procura in atti
-appellante-
E
La in persona del Controparte_1 proprio rappresentante legale, con sede in Ragusa nella Zona Artigianale Strada 3 n. 29, P. Iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dipasquale, per procura in atti P.IVA_1
-appellata-
^^^^
All'esito dell'udienza di discussione del 14 luglio 2025, la Corte, sulle note conclusive già depositate ha posto la causa in decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2019 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1008/2019 con il quale Tribunale di Ragusa le aveva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 6.248,05, oltre interessi moratori ex CP_1 art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, spese e compensi del procedimento monitorio, per il mancato pagamento delle fatture n. 755/2017 di € 1.560,00 e n. 2941/2017 di € 5.200,00. Eccepiva
l'opponente l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 634,
1 II comma, c.p.c., oltre l'esistenza stessa del credito ingiunto anche per l'inadempimento della chiedeva disporsi la revoca del decreto ingiuntivo. Articolava richiesta di CP_1 interrogatorio formale e di prove testimoniali In particolare deduceva che dalla fattura n.
1973/2018 del 31 agosto 2018 che le era stata trasmessa dall'opposta, contenente voci di spesa precedentemente fatturate, risultava che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo ( a n.
755/20117; la n. 2941/2017) erano state già pagate;
che l' importo indicato nella fattura a saldo n. 1973//2018 di € 4.680,00 ( comprensivo di iva) non era dovuto in quanto calcolato sulla base di conteggi predisposti unilateralmente dalla oltre che emessa a remunerazione CP_1 di prestazione non rese dall'opposta in quanto effettuate da un'altra ditta, la RIET di IO
RO, alla quale l'opponente era stata costretta a rivolgersi per completare i lavori elettrici rimasti incompiuti, dopo l'abbandonato del cantiere da parte della CP_1
Si costituiva la che contestava le deduzioni avversarie, evidenziando in premessa CP_1 il valore probatorio delle fatture ingiunte che erano state correttamente annotate nelle scritture contabili, il cui estratto autenticato era prodotto in sede monitoria. Deduceva strumentale l'opposizione poiché l'importo calcolato per i lavori appalti e regolarmente eseguiti era conforme ai prezzi indicati nel preventivo datato 26.5.2016, che era stato trasmesso ed accettato dall'opponente al momento in cui quest'ultima le aveva commissionato la realizzazione degli impianti elettrici, meglio descritti nel citato preventivo (originariamente dell'importo di €
13.992,000) e, che in seguito su indicazione della committente in parte era stato modificato.
Contestava di essere inadempiente (ritardo, mancato completamento opere, abbandono cantiere) osservando in contrario che il rapporto con la committente si era interrotto a causa del suo ritardo nei pagamenti, limitato all'acconto di 5.200,00 corrisposto a mezzo assegno bancario del 18.01.2018 rimanendo l'opponente debitrice del differente importo ingiunto di €
6.248,05 (€ 11.440,00 - € 5.200,00 oltre € 8,05 per spese di notifica della lettera di diffida di pagamento).Contestava la veridicità delle circostanze fattuali oggetto delle prove orali articolate dall'opponente; in particolare negava l'esistenza dei due verbali congiunti ricognitivi dei lavori effettuati che, secondo la prospettazione della sarebbero stati redatti di Pt_1 concerto con l'appaltatrice, a seguito di sopralluoghi effettuati nelle giornate del 15 e 23 ( 24) gennaio 2018. Deduceva che i suddetti verbali, indicati dalla controparte e che erano allegati alla perizia di parte della in realtà erano documenti predisposti dal direttore dei lavori Pt_1 nominato dalla parte committente, che aveva unilateralmente predisposto la perizia, senza contraddittorio e il cui esito non era stato condiviso o accettato dall' opposta. Per quanto esposto deduceva che il diverso conteggio dei lavori complessivi predisposto dal c.t.p. di parte opposta ammontante a ad € 6.248,57 (oltre iva), era privo di rilevanza probatoria e peraltro
2 non conforme allo stato di fatto, ai prezzi di mercato e soprattutto ai prezzi concordati tra le parti e indicati nel preventivo del 26.5.2016 e riportati nel consuntivo datato 10.2.2018 redatto dalla e prodotto in giudizio dalla stessa Aggiungeva “che gli appunti del CP_1 Pt_1 tecnico della inerenti i lavori eseguiti non sono mai stati contestati da controparte e CP_1
Controparte_ rispecchiano quanto, poi, riportato nel predetto consuntivo”…. e che “ ha, difatti, fornito il materiale ed eseguito anche tutte le opere analiticamente descritte nel consuntivo del
10.02.2018 (cfr. all. 1 produzione avversaria), per un totale di € 11.000,00 al netto di sconto, oltre i.v.a., nel quale sono stati appunto inseriti nel dettaglio i lavori preventivati e quelli effettivamente realizzati, con l'indicazione delle relative quantità e prezzi unitari. tale importo
è stato regolarmente fatturato dalla con le fatture n. 755 del 19.04.2017di € 1.560,00, CP_1
n. 2940 del 30.12.2017 di € 5.200,00 e n. 1973 del 31.08.2018 di € 4.680,00, appunto per un totale di € 11.440,00 (€ 11.000,00 + i.v.a. al 4%).Al riguardo, si rileva che solo per un errore materiale nel ricorso monitorio non è stato inserito il riferimento a quest'ultima fattura (n.
1973/2018), risultando comunque correttamente indicato l'importo residuo alla stessa ancora dovuto per € 6.240,00, oltre costo della diffida” (di € 8,05) .
Si soffermava sull'utilizzo strumentale della della propria svista, consistita nella Pt_1 mancata menzione in seno al ricorso monitorio dell'ultima fattura a saldo n. 1973/2018, poiché quest'ultima riportava sia l'importo complessivo dell'appalto (€ 11.000,00 + i.v.a.) che quello dovuto a saldo, calcolato sottraendo gli importi già fatturati con le fatture emesse in acconto, n. 755/2017 di € 1.560,00 e n. 2941/2017 di € 5.200,00; che, in ogni caso, l'importo indicato a saldo non dimostrava, come invece sostenuto dall'opponente, che entrambe le fatture citate in acconto erano state pagate poiché soltanto l'importo di € 5.200, 00 era stato corrisposto dall'opponente La illustrava quindi le proprie ragioni per le quali il CP_1 mancato inserimento nel ricorso monitorio della fattura n. 1973/2018 non aveva inciso sulla correttezza dell'importo ingiunto che, peraltro, era lo stesso di quello sollecitato in precedenza in pagamento con lettera di diffida del 4.1.2019 (doc. 4 fascicolo monitorio) che produceva.
Evidenziava altresì, che la committente nulla aveva obiettato sul corretto svolgimento dei lavori e sui prezzi applicati prima di ricevere la notifica del ricorso opposto e, che, comunque l'opponente non aveva documentato di aver effettuato pagamenti eccedenti l'importo di €
5.200,00 che era quello effettivamente versato e correttamente detratto dall'importo complessivamente dovuto per l'appalto.
Il Tribunale di Ragusa rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, autorizzava il deposito delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, ed espletate le prove orali ammesse (interrogatorio formale e prove testimoniali), ha deciso la
3 causa con la sentenza n. 1483/2023 pubblicata il 10.10.2023, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in € 3.380,00 oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 30.11.2023. Si è costituita la che ha contestato la fondatezza del CP_1 merito dell'appello chiedendone il rigetto ed ha articolato in subordine richiesta di ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse nel grado precedente.
La Corte all'udienza di discussione orale del 2 settembre 2024, sulle conclusioni in atti ha posto la causa in decisione.
La Corte con la sentenza non definitiva n. 1898/2024 pubblicata il 30.12.2024 ha parzialmente deciso la causa ed ha rigettato per le ragioni ivi indicate, alle quali si rimanda, il primo motivo di appello proposto da che aveva censurato la sentenza per non aver Parte_1 dichiarato illegittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base di due fatture, che risultavano entrambe pagate: la n. 755/2017 di € 1.560,00 (€ 1.500,00 oltre iva) e la n. 2941/2017 di €
5.200,00 (€ 5.000,00 oltre iva) emessa in secondo acconto.
La Corte ha rigettato anche le altre censure mosse dall'appellante alla statuizione del giudice di prime cure che aveva valorizzato la fattura emessa a saldo dalla la n. 1973/2018, CP_1 seppur non indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo tra quelle rimaste insolute. La Corte, ha infatti, ritenuto ammissibile la produzione da parte della della predetta fattura emessa a CP_1 saldo, seppur non indicata nel ingiuntivo, per spiegare le ragioni per le quali - secondo il proprio conteggio- l'opponente per i lavori appaltati era ancora debitrice nei propri confronti dell'importo di € 6.240,00 , dando seguito al principio secondo cui nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo proprio perché fase ulteriore di quella precedente sommaria consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass.,
9/11/1977, n. 4825; Cass., 26/10/1974, n. 3175).
Pervenendo infine alla statuizione che era stata raggiunta la prova che soltanto della fattura n.
2941 del 30.12.2017 dell'importo d € 5.200,00, comprensiva di iva, era stata raggiunta la prova del suo pagamento e che l'importo ingiunto di € 6.248,05 era coerente con il conteggio interno redatto dalla in quanto corrispondeva esattamente alla differenza tra CP_1
l'importo complessivo dell'appalto, come contabilizzato dall'appaltatrice, seppur contestato dall'opponente, di € 11.440, 00 (comprensivo di iva al 4%) detratto l'acconto incassato di €
4 5.200,00 ed aggiunte le spese di € 8,05 (pure richieste per la spedizione della diffida di pagamento del 4.1.2019) per un totale ancora dovuto di € 6.248,05.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, nella parte in cui censuravano il percorso motivazionale della sentenza, sono stati parzialmente accolti con la sentenza non definitiva in quanto dall'istruttoria svolta ed in particolare dall'esito delle prove testimoniali, anche con i testi di parte opposta, era stata confermata la deduzione dell'opponente che nel corso dell'appalto ed in particolare nelle giornate del 15 e 24 gennaio 2018 si erano tenuti due sopralluoghi nell'immobile dell'appellante(oggetto dei lavori elettrici appaltati) alla presenza di alcuni rappresentante della e della a conclusione dei quali erano stati redatti CP_1 Pt_1 due verbali, in realtà, come chiarito dai testi escussi, si trattava di appunti scritti di pugno dai dipendente della ricognitivi delle lavorazioni effettuate ( prodotti dall'opponente CP_1 in allegato b. del doc n. 5) nei quali venivano riportati i lavori che concordemente le parti contraenti l'appalto riconoscevano effettivamente realizzati dalla e poiché detti lavori CP_1 secondo la prospettazione della non erano corrispondenti a quelli indicati nel Pt_1 consuntivo datato 10.2.2018, redatto unilateralmente dalla la sentenza appellata CP_1 pronunciata senza la predetta verifica non era condivisibile. Ed infatti la sentenza appellata muoveva dal presupposto inesatto che per il maggior peso attribuibile alle dichiarazioni dei testi indicati dalla parte opposta era stata raggiunta la prova che i lavori contabilizzati dall'appaltatrice ed indicati nel rendiconto datato 10.2.2018 era stati realizzati, nonostante le contestazioni sul punto dell'opponente e le prove contrarie raccolte, e poiché sulla base di detto resoconto la aveva calcolato il proprio credito residuo ingiunto, il Tribunale CP_1 ha rigettato l'opposizione, senza verificare preliminarmente se le opere indicate nel conto consuntivo datato 10.2.2018 erano corrispondenti con quelle riconosciute eseguite dall'opponente e se i prezzi praticati dall'appaltatrice fossero congrui, stante la mancanza di un contratto sottoscritto e di un accordo sui prezzi da applicare per le singole lavorazioni e forniture.
La Corte, con la sentenza non definitiva, alla quale si rimanda, ha anche disatteso la tesi dell'appellante secondo la quale poteva trarsi la prova che le opere contabilizzate nel consuntivo datato 10.2.2018 non erano state realizzate dalla comparandole con CP_1 quelle contenute nell'elenco predisposto dalla ditta subentrate, la RIET di RO IO
(ditta che la deduceva aver incaricato per completare alcuni lavori lasciati in sospeso Pt_1 dalla . La Corte ha evidenziato che non poteva ricavarsi per deduzione/ sottrazione CP_1 dall'elenco predisposto dalla ditta RIET quali erano le opere realizzate dall'opposta non soltanto per la carenza di prova documentale del pagamento da parte della in favore Pt_1
5 della RIET per lavori eseguiti e, soprattutto, per l'inutilizzabilità al fine dimostrativo dell'elenco predisposto dalla RIET, poiché talmente generico nella descrizione che non consentiva di desumere ( per quantità, tipologia di materiali e opere, forniture) quali lavori, compresi quelli di completamento, potevano essere stati realizzati dalla ditta RIET e contemporaneamente contabilizzati dall'odierna appellata, oltre al fatto che il prezzo indicato dalla ditta subentrante era indicato a corpo e ciò non consentiva di desumere per le singole lavorazioni quale era stato il contributo apportato dalla ditta subentrante alle lavorazioni appaltate e contabilizzate dalla ditta opposta.
Per queste ragioni la Corte, con la sentenza non definitiva, impregiudicata ogni decisione sul credito della ha rimesso la causa sul ruolo e con separata ordinanza contestuale CP_1 alla sentenza pubblicata il 18.12.2024 ha disposto la nomina del c.t.u. per determinare il corrispettivo dovuto per le prestazioni accertate eseguite dall'odierna opposta.
Con la citata ordinanza, la Corte ha affidato al c.t.u. nominato, perito industriale Persona_1
, il seguente incarico “Provveda il CTU. a verificare previa ricognizione sui luoghi, se le
[...] opere descritte nel documento denominato all. B del doc.n.5 in atti (produzione di parte opponente) coincidono o meno, per qualità e/o quantità con quelle riportate nel documento denominato conto consuntivo datato 10.2.2018; provveda il CTU a stimare il valore delle lavorazioni, comprese le forniture di materiali, che risultano descritte nel citato all. B doc n.
5”
L'ausiliario in data 21.3.2025 ha depositato la relazione definitiva, contenente le risposte alle osservazioni di parte, senza tuttavia produrre le osservazioni formulate dalle parti alla bozza di consulenza e senza produrre quest'ultima, di talché all'udienza del 12.5.2025, la Corte ha onerato la Cancelleria di chiedere all'ausiliario di depositare il testo integrale della propria consulenza ed ha rinviato all' udienza del 24 giugno 2025. L'ausiliario ha provveduto al chiesto deposito in data 13.6,2025 e all'udienza già fissata del 23.6.2025 la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 14.7.2025, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
A tale ultima udienza la causa è stata posta in decisione.
&&&
Posto quanto sopra sintetizzato e, tenuto conto delle ragioni che hanno portato all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, residua decidere se l'odierna parte appellata è creditrice o meno dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto oppure, di una diversa somma.
6 Esaminata la c.t.u. va innanzitutto premesso che si ravvisa un errore di calcolo a monte del riconteggio operato dall'ausiliario, che nell'esaminare il conto consuntivo predisposto dalla datato 10.2.2018, ha preso a riferimento l'importo di € 11.393,60, invece di quello, CP_1 pacificamente ridotto in via convenzionale, di €11.000,00 oltre iva al 4%, con inevitabili ricadute sul conteggio finale predisposto dal c.t.u. Inoltre, sebbene l'ausiliario, non ha fornito esauriente risposta a tutte le osservazioni critiche formulate dalle parti, tuttavia di ciò si incarica in questa sede di farlo il Collegio, atteso che dai riscontri effettuati dall'ausiliario e per i dati emergenti dagli atti di causa, è possibile fornire loro riscontro e, quel che maggiormente rileva,
è possibile pervenire alla stima complessiva dei lavori realizzati dalla ditta appellata.
Ciò premesso, il c.t.u. dall'importo complessivo dell'appalto erroneamente indicato in €
11.393,60, oltre iva (al posto di quello corretto di € 11,000,00 oltre iva) ha detratto le ultime due voci elencate, denominate rispettivamente “Intervento extra del 13/10/2016: Fornitura e posa in opera di conduttore equipotenziale gialloverde N07V-K 1x16 mmq a servizio del ponteggio muratori (80 m circa) pari all'importo di € 140,00;” Intervento extra del
13/12/2016: Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo FG7OR 5G 6 mmq completa di spina e presa mobile 3P+N+T 32A a servizio della macchina intonaco” dell'importo di €
160,00”.
Questo Collegio valuta corretta tale decurtazione disposta dall'ausiliario per la considerazione che non vi è alcuna evidenza che tali interventi, a servizio del cantiere edile, siano stati realizzati dalla ditta appellata, oltretutto non risultano riportati negli appunti di cui si è detto, redatti dal personale incaricato dalla ricognitivi degli interventi eseguiti CP_1
e appare anche logico ritenere che la ditta appaltatrice, chiamata alla realizzare l'impianto elettrico e anti intrusione nell'abitazione dell'odierna appellante, sia subentrata nel cantiere per l'esecuzione delle lavorazioni di pertinenza, quando già le fondamentali opere edili
(demolizione e ricostruzioni murarie, rifacimento pavimenti) erano state realizzate e, quindi, quando l'impresa edile incaricata della ristrutturazione, che normalmente si avvale per le proprie lavorazioni di apparecchiature elettriche, aveva predisposto un sistema elettrico destinato alle proprie esigenze di cantiere. Il c.t.u. ha poi operato ulteriori decurtazioni al conto consuntivo redatto dalla Ed infatti ha detratto: l'importo di € 1.109,36, pari al 10% CP_1 di € 11.093,60 “ per l' incidenza costi per ricostruzione della situazione generale e dell'ingegneria di base, prima delle operazioni di completamento, infilaggio condutture, ove tubazioni predisposte, etc.”; l'importo di € 554,68 pari al 5% di €uro 11.093,60 “ Per mancato impossibilitato collaudo e/o messa in esercizio di quanto parzialmente eseguito e successivamente completato da parte di in esercizio di quanto parzialmente eseguito e CP_3
7 successivamente completato da parte di l'importo di € 253,00, per la per mancanza delle CP_3 cornici (placche/ interruttori ) di n. 115 x €uro/cad. 2,20 , giungendo alla conclusione che il valore complessivo delle opere appaltate e realizzate ammontava ad € 9.176,56, oltre iva.
Sulle predette valutazioni del c.t.u., indicate nella bozza di consulenza e confermate nell'elaborato definitivo, sono state avanzate osservazioni critiche ad opera delle parti e dei propri c.t.p. che sono state rigettate dall'ausiliario in sede di replica. Tuttavia questo Collegio reputa parzialmente fondati e condivisibili i rilievi mossi dalla nelle proprie CP_1 osservazioni laddove deduce errate ed ultronee le decurtazioni, prima citate, e proposte dall'ausiliario, dell'importo €1.109,36 e di € 554,68, in quanto esorbitanti sia dal mandato ricevuto e comunque non rispondenti alla domanda formulata odierna appellante che, come correttamente osserva parte appellata, “ non ha mai eccepito di aver sostenuto le spese e/o i danni indicati dal c.t.u. né tali costi risultano inseriti nella relazione e liberatoria redatta dall'impresa successivamente incaricata dalla sig.ra (ovvero la ditta RIET d Pt_1
Gianpiero IO). Tali rilievi sono condivisibili, in quanto l'odierna appellante in corso di causa ha dedotto, a dimostrazione che l'importo ingiunto non era dovuto o comunque era eccessivo, che i lavori contabilizzati dalla nel consuntivo datato 10.2.2018 erano errati CP_1 in quanto alcune opere contabilizzate non erano state realizzate oppure erano incomplete e che era stata da ditta subentrante la RIET a completare i lavori intrapresi dalla opposta e a realizzare quelle che quest'ultima non aveva realizzato, senza tuttavia allegare che per effetto dell'avvicendamento delle due ditte aveva subito un danno in termini di maggiori oneri o di pregiudizio per il mancato o ritardato utilizzo delle opere commissionate alla Si CP_1 aggiunga, che pur nella sua genericità, la quietanza prodotta in causa proveniente dalla RIET, non contempla tra le voci di spesa “ i costi per ricostruzione della situazione generale e dell'ingegneria di base, prima delle operazioni di completamento” ma elenca altre prestazioni che si assumono eseguite senza riportarne il prezzo corrispondente per ciascuna, in quanto il prezzo, come già detto prima, è stato indicato complessivamente e del relativo pagamento non vi è traccia documentale in atti. La rimanente critica relativa alla sottrazione dell'importo di €253,00, per il mancato posizionamento delle cornici in tutti i frutti esistenti è infondata.
Ed infatti la si è opposta alla decurtazione suggerita dal c.t.u. dell'importo di € CP_1
253,00, sostenendo che sul punto non c'era stata una contestazione specifica da parte dell'odierna appellante, la quale non aveva lamentato in giudizio la mancata fornitura e/o istallazione delle cornici, e che neanche nella c.t.p. vi era traccia di simile doglianza. Indi ha osservato l'appellata “Conseguentemente, qualora sui luoghi non siano effettivamente presenti le cornici, la loro mancanza non può in alcun modo essere addebitata alla ma, CP_1
8 semmai, alla sig.ra . La predetta censura non può trovare accoglimento atteso che Pt_1
l'appellante ha contestato il mancato completamento non soltanto dei lavori ma anche delle forniture riconoscendo soltanto quelle menzionate nel verbale /appunti redatti durante il sopralluogo congiunto che non annovera le cornici anzidette. Inoltre la circostanza che a distanza di anni nell'immobile non sono state rinvenute le cornici degli interruttori, depone esclusivamente nella direzione che la dedotta ditta subentrante, RIET, non è intervenuta per il completamento delle prestazioni affidate alla ma eventualmente per l'esecuzione di altre CP_1 opere, che ove realizzate nessun interesse potrebbero comunque rivestire nel presente giudizio.
Risultano invece infondate le censure mosse alla consulenza dall'odierna appellante, la quale per ciò che maggiormente rileva, non ha effettivamente contestato l'accertamento effettuato dall'ausiliario, il quale facendo proprio il conto consuntivo predisposto dalla datato CP_1
10.2.2018 ha implicitamente confermato che le lavorazioni riscontrate eseguite dall'odierna appellata corrispondevano per quantità e tipologia alle lavorazioni riportate nel predetto consuntivo. Ed infatti, parte appellante nelle proprie osservazioni critiche alla c.t.u., nel proporre un diverso conteggio del prezzo complessivo dell'appalto, muove dal presupposto che l'odierna ditta appellata avrebbe eseguito una minore quantità di lavorazioni rispetto a quelle conteggiate in eccedenza nel proprio conto consuntivo, maggiore quantità di opere non dovute che l'appellante valuta in complessivi € 2.293,60, e rinvia per l'analisi dettagliata del proprio riconteggio all' allegato A) che produce. Tuttavia, se si esamina il citato allego A) si ricava che, in effetti, l'odierna appellante non calcola, come erroneamente asserisce in premessa, una minore quantità di lavorazioni ma semplicemente riduce i singoli prezzi applicati dalla che il c.t.u. ha invece valutato congrui con quelli di mercato dell'epoca. CP_1
Ne consegue l'infondatezza della censura.
Poi, il c.t.u., ha condivisibilmente respinto l'altra osservazione critica massa dall'appellante secondo la quale dal ricalcolo predisposto dall'ausiliario, basato sul rendiconto della
[...]
andava decurtato anche l'importo di € 5.890,50 di cui all'allegato B) muovendo dal CP_1 presupposto indimostrato che l'impianto elettrico concorcordato “escludeva le opere murarie
(tracce e loro ripristino) e posa in opera della tubazione corrugata”, quando invece per le opere di impiantistica elettrica le voci riportate nel conto consuntivo, mutuate dal Prezziario
Regionale si intendono comprensive della realizzazione delle tracce e del loro successivo ricoprimento. Si aggiunga che l'appellante che aveva dedotto realizzate dalla ditta “SICILY
RESTAURI le predette opere murarie e la posa in opera della tubazione corrugata, non ha fornito alcuna prova documentale di tale assunto pur essendo tenuta alla relativa dimostrazione.
9 In definitiva dall'espletata istruttoria è stata raggiunta la prova che il credito vantato da
[...] ammonta ad €5.672,93 così determinato (€ 11.000,00-€300,00- € 253,00= 10.447,00 + CP_1
4%Iva =10.864,88 - acconto di € 5.200,00 = 5.5.664,88 + € 8.05 costo raccomandata =
5.672,93) a cui vanno aggiunti gli interessi di cui al Dlgs. n. 231/2002 dall'8.5.2019, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al soddisfo.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1008/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.5.2019 dell'importo di € 6.248,05 oltre interessi e la condanna dell'odierna appellante al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
dell'importo di 5.672,93 oltre gli interessi di cui al Dgs.n.231/2002 dall'8.5.2019 al CP_1 soddisfo.
Spese Processuali
La riforma della sentenza per effetto della revoca del decreto ingiuntivo sostituito dalla presente sentenza, tuttavia non determina una parziale soccombenza della parte opposta che ha legittimamente agito in via monitoria per il soddisfacimento del proprio credito che seppur riconosciuto in questa sede in misura di poco inferiore rispetto a quello chiesto e ottenuto è comunque risultato esistente.
Ne consegue che per la sostanziale soccombenza dell'odierna appellante- opponente nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo- detta parte è onerata del pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado nella misura, già liquidata dal Tribunale, in applicazione del DM n. 147/2022 di € 3.380,00 oltre accessori e, per il presente grado, come in dispositivo tenuto conto dei parametri dettati dal citato DM, del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00)con l' applicazione dei valori medi tariffari.
Restano definitivamente a carico di le spese di c.t.u., disposta nel grado, Parte_1 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 1537/2023 R.g.a.c., così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n.1008/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.5.2019;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di 5.672,93, a titolo di saldo per l'appalto Controparte_1 dei lavori elettrici commissionati, oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 dall'8.5.2019 al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado, nella misura già liquidata dal Tribunale in complessivi € 3.380,00
10 oltre accessori, e per il presente grado in complessivi € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte appellante il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel grado, come liquidata in atti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA-SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Nicolò Crascì Presidente
2) Dott.ssa Claudia Cottini Consigliera
3) Avv. Maria Angela Galioto Giudice ausiliario rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1537/2023 R.g.a.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f: ,rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv. Emiliano Cavallo, per procura in atti
-appellante-
E
La in persona del Controparte_1 proprio rappresentante legale, con sede in Ragusa nella Zona Artigianale Strada 3 n. 29, P. Iva
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Dipasquale, per procura in atti P.IVA_1
-appellata-
^^^^
All'esito dell'udienza di discussione del 14 luglio 2025, la Corte, sulle note conclusive già depositate ha posto la causa in decisione
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.7.2019 ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1008/2019 con il quale Tribunale di Ragusa le aveva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 6.248,05, oltre interessi moratori ex CP_1 art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, spese e compensi del procedimento monitorio, per il mancato pagamento delle fatture n. 755/2017 di € 1.560,00 e n. 2941/2017 di € 5.200,00. Eccepiva
l'opponente l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 634,
1 II comma, c.p.c., oltre l'esistenza stessa del credito ingiunto anche per l'inadempimento della chiedeva disporsi la revoca del decreto ingiuntivo. Articolava richiesta di CP_1 interrogatorio formale e di prove testimoniali In particolare deduceva che dalla fattura n.
1973/2018 del 31 agosto 2018 che le era stata trasmessa dall'opposta, contenente voci di spesa precedentemente fatturate, risultava che le fatture poste a base del decreto ingiuntivo ( a n.
755/20117; la n. 2941/2017) erano state già pagate;
che l' importo indicato nella fattura a saldo n. 1973//2018 di € 4.680,00 ( comprensivo di iva) non era dovuto in quanto calcolato sulla base di conteggi predisposti unilateralmente dalla oltre che emessa a remunerazione CP_1 di prestazione non rese dall'opposta in quanto effettuate da un'altra ditta, la RIET di IO
RO, alla quale l'opponente era stata costretta a rivolgersi per completare i lavori elettrici rimasti incompiuti, dopo l'abbandonato del cantiere da parte della CP_1
Si costituiva la che contestava le deduzioni avversarie, evidenziando in premessa CP_1 il valore probatorio delle fatture ingiunte che erano state correttamente annotate nelle scritture contabili, il cui estratto autenticato era prodotto in sede monitoria. Deduceva strumentale l'opposizione poiché l'importo calcolato per i lavori appalti e regolarmente eseguiti era conforme ai prezzi indicati nel preventivo datato 26.5.2016, che era stato trasmesso ed accettato dall'opponente al momento in cui quest'ultima le aveva commissionato la realizzazione degli impianti elettrici, meglio descritti nel citato preventivo (originariamente dell'importo di €
13.992,000) e, che in seguito su indicazione della committente in parte era stato modificato.
Contestava di essere inadempiente (ritardo, mancato completamento opere, abbandono cantiere) osservando in contrario che il rapporto con la committente si era interrotto a causa del suo ritardo nei pagamenti, limitato all'acconto di 5.200,00 corrisposto a mezzo assegno bancario del 18.01.2018 rimanendo l'opponente debitrice del differente importo ingiunto di €
6.248,05 (€ 11.440,00 - € 5.200,00 oltre € 8,05 per spese di notifica della lettera di diffida di pagamento).Contestava la veridicità delle circostanze fattuali oggetto delle prove orali articolate dall'opponente; in particolare negava l'esistenza dei due verbali congiunti ricognitivi dei lavori effettuati che, secondo la prospettazione della sarebbero stati redatti di Pt_1 concerto con l'appaltatrice, a seguito di sopralluoghi effettuati nelle giornate del 15 e 23 ( 24) gennaio 2018. Deduceva che i suddetti verbali, indicati dalla controparte e che erano allegati alla perizia di parte della in realtà erano documenti predisposti dal direttore dei lavori Pt_1 nominato dalla parte committente, che aveva unilateralmente predisposto la perizia, senza contraddittorio e il cui esito non era stato condiviso o accettato dall' opposta. Per quanto esposto deduceva che il diverso conteggio dei lavori complessivi predisposto dal c.t.p. di parte opposta ammontante a ad € 6.248,57 (oltre iva), era privo di rilevanza probatoria e peraltro
2 non conforme allo stato di fatto, ai prezzi di mercato e soprattutto ai prezzi concordati tra le parti e indicati nel preventivo del 26.5.2016 e riportati nel consuntivo datato 10.2.2018 redatto dalla e prodotto in giudizio dalla stessa Aggiungeva “che gli appunti del CP_1 Pt_1 tecnico della inerenti i lavori eseguiti non sono mai stati contestati da controparte e CP_1
Controparte_ rispecchiano quanto, poi, riportato nel predetto consuntivo”…. e che “ ha, difatti, fornito il materiale ed eseguito anche tutte le opere analiticamente descritte nel consuntivo del
10.02.2018 (cfr. all. 1 produzione avversaria), per un totale di € 11.000,00 al netto di sconto, oltre i.v.a., nel quale sono stati appunto inseriti nel dettaglio i lavori preventivati e quelli effettivamente realizzati, con l'indicazione delle relative quantità e prezzi unitari. tale importo
è stato regolarmente fatturato dalla con le fatture n. 755 del 19.04.2017di € 1.560,00, CP_1
n. 2940 del 30.12.2017 di € 5.200,00 e n. 1973 del 31.08.2018 di € 4.680,00, appunto per un totale di € 11.440,00 (€ 11.000,00 + i.v.a. al 4%).Al riguardo, si rileva che solo per un errore materiale nel ricorso monitorio non è stato inserito il riferimento a quest'ultima fattura (n.
1973/2018), risultando comunque correttamente indicato l'importo residuo alla stessa ancora dovuto per € 6.240,00, oltre costo della diffida” (di € 8,05) .
Si soffermava sull'utilizzo strumentale della della propria svista, consistita nella Pt_1 mancata menzione in seno al ricorso monitorio dell'ultima fattura a saldo n. 1973/2018, poiché quest'ultima riportava sia l'importo complessivo dell'appalto (€ 11.000,00 + i.v.a.) che quello dovuto a saldo, calcolato sottraendo gli importi già fatturati con le fatture emesse in acconto, n. 755/2017 di € 1.560,00 e n. 2941/2017 di € 5.200,00; che, in ogni caso, l'importo indicato a saldo non dimostrava, come invece sostenuto dall'opponente, che entrambe le fatture citate in acconto erano state pagate poiché soltanto l'importo di € 5.200, 00 era stato corrisposto dall'opponente La illustrava quindi le proprie ragioni per le quali il CP_1 mancato inserimento nel ricorso monitorio della fattura n. 1973/2018 non aveva inciso sulla correttezza dell'importo ingiunto che, peraltro, era lo stesso di quello sollecitato in precedenza in pagamento con lettera di diffida del 4.1.2019 (doc. 4 fascicolo monitorio) che produceva.
Evidenziava altresì, che la committente nulla aveva obiettato sul corretto svolgimento dei lavori e sui prezzi applicati prima di ricevere la notifica del ricorso opposto e, che, comunque l'opponente non aveva documentato di aver effettuato pagamenti eccedenti l'importo di €
5.200,00 che era quello effettivamente versato e correttamente detratto dall'importo complessivamente dovuto per l'appalto.
Il Tribunale di Ragusa rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, autorizzava il deposito delle memorie istruttorie ex art 183 comma VI cpc, ed espletate le prove orali ammesse (interrogatorio formale e prove testimoniali), ha deciso la
3 causa con la sentenza n. 1483/2023 pubblicata il 10.10.2023, che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannato al pagamento delle spese processuali Parte_1 liquidate in € 3.380,00 oltre accessori.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di citazione Parte_1 notificato in data 30.11.2023. Si è costituita la che ha contestato la fondatezza del CP_1 merito dell'appello chiedendone il rigetto ed ha articolato in subordine richiesta di ammissione delle istanze istruttorie richieste e non ammesse nel grado precedente.
La Corte all'udienza di discussione orale del 2 settembre 2024, sulle conclusioni in atti ha posto la causa in decisione.
La Corte con la sentenza non definitiva n. 1898/2024 pubblicata il 30.12.2024 ha parzialmente deciso la causa ed ha rigettato per le ragioni ivi indicate, alle quali si rimanda, il primo motivo di appello proposto da che aveva censurato la sentenza per non aver Parte_1 dichiarato illegittimo il decreto ingiuntivo emesso sulla base di due fatture, che risultavano entrambe pagate: la n. 755/2017 di € 1.560,00 (€ 1.500,00 oltre iva) e la n. 2941/2017 di €
5.200,00 (€ 5.000,00 oltre iva) emessa in secondo acconto.
La Corte ha rigettato anche le altre censure mosse dall'appellante alla statuizione del giudice di prime cure che aveva valorizzato la fattura emessa a saldo dalla la n. 1973/2018, CP_1 seppur non indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo tra quelle rimaste insolute. La Corte, ha infatti, ritenuto ammissibile la produzione da parte della della predetta fattura emessa a CP_1 saldo, seppur non indicata nel ingiuntivo, per spiegare le ragioni per le quali - secondo il proprio conteggio- l'opponente per i lavori appaltati era ancora debitrice nei propri confronti dell'importo di € 6.240,00 , dando seguito al principio secondo cui nel giudizio a cognizione piena che si instaura con l'opposizione al decreto ingiuntivo proprio perché fase ulteriore di quella precedente sommaria consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, dovendo il giudice del merito procedere all'autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa (v. Cass.,
9/11/1977, n. 4825; Cass., 26/10/1974, n. 3175).
Pervenendo infine alla statuizione che era stata raggiunta la prova che soltanto della fattura n.
2941 del 30.12.2017 dell'importo d € 5.200,00, comprensiva di iva, era stata raggiunta la prova del suo pagamento e che l'importo ingiunto di € 6.248,05 era coerente con il conteggio interno redatto dalla in quanto corrispondeva esattamente alla differenza tra CP_1
l'importo complessivo dell'appalto, come contabilizzato dall'appaltatrice, seppur contestato dall'opponente, di € 11.440, 00 (comprensivo di iva al 4%) detratto l'acconto incassato di €
4 5.200,00 ed aggiunte le spese di € 8,05 (pure richieste per la spedizione della diffida di pagamento del 4.1.2019) per un totale ancora dovuto di € 6.248,05.
Il secondo ed il terzo motivo di appello, nella parte in cui censuravano il percorso motivazionale della sentenza, sono stati parzialmente accolti con la sentenza non definitiva in quanto dall'istruttoria svolta ed in particolare dall'esito delle prove testimoniali, anche con i testi di parte opposta, era stata confermata la deduzione dell'opponente che nel corso dell'appalto ed in particolare nelle giornate del 15 e 24 gennaio 2018 si erano tenuti due sopralluoghi nell'immobile dell'appellante(oggetto dei lavori elettrici appaltati) alla presenza di alcuni rappresentante della e della a conclusione dei quali erano stati redatti CP_1 Pt_1 due verbali, in realtà, come chiarito dai testi escussi, si trattava di appunti scritti di pugno dai dipendente della ricognitivi delle lavorazioni effettuate ( prodotti dall'opponente CP_1 in allegato b. del doc n. 5) nei quali venivano riportati i lavori che concordemente le parti contraenti l'appalto riconoscevano effettivamente realizzati dalla e poiché detti lavori CP_1 secondo la prospettazione della non erano corrispondenti a quelli indicati nel Pt_1 consuntivo datato 10.2.2018, redatto unilateralmente dalla la sentenza appellata CP_1 pronunciata senza la predetta verifica non era condivisibile. Ed infatti la sentenza appellata muoveva dal presupposto inesatto che per il maggior peso attribuibile alle dichiarazioni dei testi indicati dalla parte opposta era stata raggiunta la prova che i lavori contabilizzati dall'appaltatrice ed indicati nel rendiconto datato 10.2.2018 era stati realizzati, nonostante le contestazioni sul punto dell'opponente e le prove contrarie raccolte, e poiché sulla base di detto resoconto la aveva calcolato il proprio credito residuo ingiunto, il Tribunale CP_1 ha rigettato l'opposizione, senza verificare preliminarmente se le opere indicate nel conto consuntivo datato 10.2.2018 erano corrispondenti con quelle riconosciute eseguite dall'opponente e se i prezzi praticati dall'appaltatrice fossero congrui, stante la mancanza di un contratto sottoscritto e di un accordo sui prezzi da applicare per le singole lavorazioni e forniture.
La Corte, con la sentenza non definitiva, alla quale si rimanda, ha anche disatteso la tesi dell'appellante secondo la quale poteva trarsi la prova che le opere contabilizzate nel consuntivo datato 10.2.2018 non erano state realizzate dalla comparandole con CP_1 quelle contenute nell'elenco predisposto dalla ditta subentrate, la RIET di RO IO
(ditta che la deduceva aver incaricato per completare alcuni lavori lasciati in sospeso Pt_1 dalla . La Corte ha evidenziato che non poteva ricavarsi per deduzione/ sottrazione CP_1 dall'elenco predisposto dalla ditta RIET quali erano le opere realizzate dall'opposta non soltanto per la carenza di prova documentale del pagamento da parte della in favore Pt_1
5 della RIET per lavori eseguiti e, soprattutto, per l'inutilizzabilità al fine dimostrativo dell'elenco predisposto dalla RIET, poiché talmente generico nella descrizione che non consentiva di desumere ( per quantità, tipologia di materiali e opere, forniture) quali lavori, compresi quelli di completamento, potevano essere stati realizzati dalla ditta RIET e contemporaneamente contabilizzati dall'odierna appellata, oltre al fatto che il prezzo indicato dalla ditta subentrante era indicato a corpo e ciò non consentiva di desumere per le singole lavorazioni quale era stato il contributo apportato dalla ditta subentrante alle lavorazioni appaltate e contabilizzate dalla ditta opposta.
Per queste ragioni la Corte, con la sentenza non definitiva, impregiudicata ogni decisione sul credito della ha rimesso la causa sul ruolo e con separata ordinanza contestuale CP_1 alla sentenza pubblicata il 18.12.2024 ha disposto la nomina del c.t.u. per determinare il corrispettivo dovuto per le prestazioni accertate eseguite dall'odierna opposta.
Con la citata ordinanza, la Corte ha affidato al c.t.u. nominato, perito industriale Persona_1
, il seguente incarico “Provveda il CTU. a verificare previa ricognizione sui luoghi, se le
[...] opere descritte nel documento denominato all. B del doc.n.5 in atti (produzione di parte opponente) coincidono o meno, per qualità e/o quantità con quelle riportate nel documento denominato conto consuntivo datato 10.2.2018; provveda il CTU a stimare il valore delle lavorazioni, comprese le forniture di materiali, che risultano descritte nel citato all. B doc n.
5”
L'ausiliario in data 21.3.2025 ha depositato la relazione definitiva, contenente le risposte alle osservazioni di parte, senza tuttavia produrre le osservazioni formulate dalle parti alla bozza di consulenza e senza produrre quest'ultima, di talché all'udienza del 12.5.2025, la Corte ha onerato la Cancelleria di chiedere all'ausiliario di depositare il testo integrale della propria consulenza ed ha rinviato all' udienza del 24 giugno 2025. L'ausiliario ha provveduto al chiesto deposito in data 13.6,2025 e all'udienza già fissata del 23.6.2025 la causa è stata rinviata per la discussione orale all'udienza del 14.7.2025, assegnando alle parti termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
A tale ultima udienza la causa è stata posta in decisione.
&&&
Posto quanto sopra sintetizzato e, tenuto conto delle ragioni che hanno portato all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, residua decidere se l'odierna parte appellata è creditrice o meno dell'importo di cui al decreto ingiuntivo opposto oppure, di una diversa somma.
6 Esaminata la c.t.u. va innanzitutto premesso che si ravvisa un errore di calcolo a monte del riconteggio operato dall'ausiliario, che nell'esaminare il conto consuntivo predisposto dalla datato 10.2.2018, ha preso a riferimento l'importo di € 11.393,60, invece di quello, CP_1 pacificamente ridotto in via convenzionale, di €11.000,00 oltre iva al 4%, con inevitabili ricadute sul conteggio finale predisposto dal c.t.u. Inoltre, sebbene l'ausiliario, non ha fornito esauriente risposta a tutte le osservazioni critiche formulate dalle parti, tuttavia di ciò si incarica in questa sede di farlo il Collegio, atteso che dai riscontri effettuati dall'ausiliario e per i dati emergenti dagli atti di causa, è possibile fornire loro riscontro e, quel che maggiormente rileva,
è possibile pervenire alla stima complessiva dei lavori realizzati dalla ditta appellata.
Ciò premesso, il c.t.u. dall'importo complessivo dell'appalto erroneamente indicato in €
11.393,60, oltre iva (al posto di quello corretto di € 11,000,00 oltre iva) ha detratto le ultime due voci elencate, denominate rispettivamente “Intervento extra del 13/10/2016: Fornitura e posa in opera di conduttore equipotenziale gialloverde N07V-K 1x16 mmq a servizio del ponteggio muratori (80 m circa) pari all'importo di € 140,00;” Intervento extra del
13/12/2016: Fornitura e posa in opera di linea elettrica in cavo FG7OR 5G 6 mmq completa di spina e presa mobile 3P+N+T 32A a servizio della macchina intonaco” dell'importo di €
160,00”.
Questo Collegio valuta corretta tale decurtazione disposta dall'ausiliario per la considerazione che non vi è alcuna evidenza che tali interventi, a servizio del cantiere edile, siano stati realizzati dalla ditta appellata, oltretutto non risultano riportati negli appunti di cui si è detto, redatti dal personale incaricato dalla ricognitivi degli interventi eseguiti CP_1
e appare anche logico ritenere che la ditta appaltatrice, chiamata alla realizzare l'impianto elettrico e anti intrusione nell'abitazione dell'odierna appellante, sia subentrata nel cantiere per l'esecuzione delle lavorazioni di pertinenza, quando già le fondamentali opere edili
(demolizione e ricostruzioni murarie, rifacimento pavimenti) erano state realizzate e, quindi, quando l'impresa edile incaricata della ristrutturazione, che normalmente si avvale per le proprie lavorazioni di apparecchiature elettriche, aveva predisposto un sistema elettrico destinato alle proprie esigenze di cantiere. Il c.t.u. ha poi operato ulteriori decurtazioni al conto consuntivo redatto dalla Ed infatti ha detratto: l'importo di € 1.109,36, pari al 10% CP_1 di € 11.093,60 “ per l' incidenza costi per ricostruzione della situazione generale e dell'ingegneria di base, prima delle operazioni di completamento, infilaggio condutture, ove tubazioni predisposte, etc.”; l'importo di € 554,68 pari al 5% di €uro 11.093,60 “ Per mancato impossibilitato collaudo e/o messa in esercizio di quanto parzialmente eseguito e successivamente completato da parte di in esercizio di quanto parzialmente eseguito e CP_3
7 successivamente completato da parte di l'importo di € 253,00, per la per mancanza delle CP_3 cornici (placche/ interruttori ) di n. 115 x €uro/cad. 2,20 , giungendo alla conclusione che il valore complessivo delle opere appaltate e realizzate ammontava ad € 9.176,56, oltre iva.
Sulle predette valutazioni del c.t.u., indicate nella bozza di consulenza e confermate nell'elaborato definitivo, sono state avanzate osservazioni critiche ad opera delle parti e dei propri c.t.p. che sono state rigettate dall'ausiliario in sede di replica. Tuttavia questo Collegio reputa parzialmente fondati e condivisibili i rilievi mossi dalla nelle proprie CP_1 osservazioni laddove deduce errate ed ultronee le decurtazioni, prima citate, e proposte dall'ausiliario, dell'importo €1.109,36 e di € 554,68, in quanto esorbitanti sia dal mandato ricevuto e comunque non rispondenti alla domanda formulata odierna appellante che, come correttamente osserva parte appellata, “ non ha mai eccepito di aver sostenuto le spese e/o i danni indicati dal c.t.u. né tali costi risultano inseriti nella relazione e liberatoria redatta dall'impresa successivamente incaricata dalla sig.ra (ovvero la ditta RIET d Pt_1
Gianpiero IO). Tali rilievi sono condivisibili, in quanto l'odierna appellante in corso di causa ha dedotto, a dimostrazione che l'importo ingiunto non era dovuto o comunque era eccessivo, che i lavori contabilizzati dalla nel consuntivo datato 10.2.2018 erano errati CP_1 in quanto alcune opere contabilizzate non erano state realizzate oppure erano incomplete e che era stata da ditta subentrante la RIET a completare i lavori intrapresi dalla opposta e a realizzare quelle che quest'ultima non aveva realizzato, senza tuttavia allegare che per effetto dell'avvicendamento delle due ditte aveva subito un danno in termini di maggiori oneri o di pregiudizio per il mancato o ritardato utilizzo delle opere commissionate alla Si CP_1 aggiunga, che pur nella sua genericità, la quietanza prodotta in causa proveniente dalla RIET, non contempla tra le voci di spesa “ i costi per ricostruzione della situazione generale e dell'ingegneria di base, prima delle operazioni di completamento” ma elenca altre prestazioni che si assumono eseguite senza riportarne il prezzo corrispondente per ciascuna, in quanto il prezzo, come già detto prima, è stato indicato complessivamente e del relativo pagamento non vi è traccia documentale in atti. La rimanente critica relativa alla sottrazione dell'importo di €253,00, per il mancato posizionamento delle cornici in tutti i frutti esistenti è infondata.
Ed infatti la si è opposta alla decurtazione suggerita dal c.t.u. dell'importo di € CP_1
253,00, sostenendo che sul punto non c'era stata una contestazione specifica da parte dell'odierna appellante, la quale non aveva lamentato in giudizio la mancata fornitura e/o istallazione delle cornici, e che neanche nella c.t.p. vi era traccia di simile doglianza. Indi ha osservato l'appellata “Conseguentemente, qualora sui luoghi non siano effettivamente presenti le cornici, la loro mancanza non può in alcun modo essere addebitata alla ma, CP_1
8 semmai, alla sig.ra . La predetta censura non può trovare accoglimento atteso che Pt_1
l'appellante ha contestato il mancato completamento non soltanto dei lavori ma anche delle forniture riconoscendo soltanto quelle menzionate nel verbale /appunti redatti durante il sopralluogo congiunto che non annovera le cornici anzidette. Inoltre la circostanza che a distanza di anni nell'immobile non sono state rinvenute le cornici degli interruttori, depone esclusivamente nella direzione che la dedotta ditta subentrante, RIET, non è intervenuta per il completamento delle prestazioni affidate alla ma eventualmente per l'esecuzione di altre CP_1 opere, che ove realizzate nessun interesse potrebbero comunque rivestire nel presente giudizio.
Risultano invece infondate le censure mosse alla consulenza dall'odierna appellante, la quale per ciò che maggiormente rileva, non ha effettivamente contestato l'accertamento effettuato dall'ausiliario, il quale facendo proprio il conto consuntivo predisposto dalla datato CP_1
10.2.2018 ha implicitamente confermato che le lavorazioni riscontrate eseguite dall'odierna appellata corrispondevano per quantità e tipologia alle lavorazioni riportate nel predetto consuntivo. Ed infatti, parte appellante nelle proprie osservazioni critiche alla c.t.u., nel proporre un diverso conteggio del prezzo complessivo dell'appalto, muove dal presupposto che l'odierna ditta appellata avrebbe eseguito una minore quantità di lavorazioni rispetto a quelle conteggiate in eccedenza nel proprio conto consuntivo, maggiore quantità di opere non dovute che l'appellante valuta in complessivi € 2.293,60, e rinvia per l'analisi dettagliata del proprio riconteggio all' allegato A) che produce. Tuttavia, se si esamina il citato allego A) si ricava che, in effetti, l'odierna appellante non calcola, come erroneamente asserisce in premessa, una minore quantità di lavorazioni ma semplicemente riduce i singoli prezzi applicati dalla che il c.t.u. ha invece valutato congrui con quelli di mercato dell'epoca. CP_1
Ne consegue l'infondatezza della censura.
Poi, il c.t.u., ha condivisibilmente respinto l'altra osservazione critica massa dall'appellante secondo la quale dal ricalcolo predisposto dall'ausiliario, basato sul rendiconto della
[...]
andava decurtato anche l'importo di € 5.890,50 di cui all'allegato B) muovendo dal CP_1 presupposto indimostrato che l'impianto elettrico concorcordato “escludeva le opere murarie
(tracce e loro ripristino) e posa in opera della tubazione corrugata”, quando invece per le opere di impiantistica elettrica le voci riportate nel conto consuntivo, mutuate dal Prezziario
Regionale si intendono comprensive della realizzazione delle tracce e del loro successivo ricoprimento. Si aggiunga che l'appellante che aveva dedotto realizzate dalla ditta “SICILY
RESTAURI le predette opere murarie e la posa in opera della tubazione corrugata, non ha fornito alcuna prova documentale di tale assunto pur essendo tenuta alla relativa dimostrazione.
9 In definitiva dall'espletata istruttoria è stata raggiunta la prova che il credito vantato da
[...] ammonta ad €5.672,93 così determinato (€ 11.000,00-€300,00- € 253,00= 10.447,00 + CP_1
4%Iva =10.864,88 - acconto di € 5.200,00 = 5.5.664,88 + € 8.05 costo raccomandata =
5.672,93) a cui vanno aggiunti gli interessi di cui al Dlgs. n. 231/2002 dall'8.5.2019, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al soddisfo.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo n. 1008/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.5.2019 dell'importo di € 6.248,05 oltre interessi e la condanna dell'odierna appellante al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
dell'importo di 5.672,93 oltre gli interessi di cui al Dgs.n.231/2002 dall'8.5.2019 al CP_1 soddisfo.
Spese Processuali
La riforma della sentenza per effetto della revoca del decreto ingiuntivo sostituito dalla presente sentenza, tuttavia non determina una parziale soccombenza della parte opposta che ha legittimamente agito in via monitoria per il soddisfacimento del proprio credito che seppur riconosciuto in questa sede in misura di poco inferiore rispetto a quello chiesto e ottenuto è comunque risultato esistente.
Ne consegue che per la sostanziale soccombenza dell'odierna appellante- opponente nel presente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo- detta parte è onerata del pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che si liquidano per il primo grado nella misura, già liquidata dal Tribunale, in applicazione del DM n. 147/2022 di € 3.380,00 oltre accessori e, per il presente grado, come in dispositivo tenuto conto dei parametri dettati dal citato DM, del valore della causa (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00)con l' applicazione dei valori medi tariffari.
Restano definitivamente a carico di le spese di c.t.u., disposta nel grado, Parte_1 come da separato decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, seconda sezione civile, definitivamente decidendo il giudizio iscritto al n. 1537/2023 R.g.a.c., così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo n.1008/2019 emesso dal Tribunale di Ragusa in data 24.5.2019;
condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di 5.672,93, a titolo di saldo per l'appalto Controparte_1 dei lavori elettrici commissionati, oltre interessi ex Dlgs n. 231/2002 dall'8.5.2019 al soddisfo;
condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio che Parte_1 liquida per il primo grado, nella misura già liquidata dal Tribunale in complessivi € 3.380,00
10 oltre accessori, e per il presente grado in complessivi € 5.077,00 (€ 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisionale) oltre il 15% per spese generali, c.p.a. e iva come per legge.
Pone definitivamente a carico della parte appellante il pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel grado, come liquidata in atti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 luglio 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Avv. Maria Angela Galioto Dott. Nicolò Crascì
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