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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 09/01/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 349/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5672/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19666/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti;
afferma che il rimborso è stato erogato ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso Irpef trasmessa a mezzo Pec in data 5.3.2024, per l'importo di € 2.539,12. Ha a tal proposito dedotto il ricorrente che, con riferimento all'anno d'imposta 2016, aveva presentato una Dichiarazione –
Mod. Redditi 2017 che presentava un saldo Irpef da versare di € 2.529,00, regolarmente pagato in data
31.7.2017 (cod.4001 – anno 2016), come da Mod. F24 allegato;
successivamente, resosi conto di non aver inserito in tale denuncia alcuni oneri deducibili, in data 18.12.2020, aveva presentato una Dichiarazione
Integrativa, Mod. Redditi 2017, anno d'imposta 2016, che aveva evidenziato un credito finale di Irpef di
€ 1.181,00 posto a rimborso.
Evidenziava pertanto che la prima dichiarazione esponeva un saldo Irpef da versare di € 2.529,00, regolarmente pagato, mentre la seconda dichiarazione, in virtù degli oneri inseriti (non presenti nella prima), un credito finale di € 1.181,00, importob rimborsato al contribuente, laddove il versamento eseguito che, in virtù della nuova Dichiarazione - Redditi 2017 Integrativa presentata in data 23.12.2000, era risultato non dovuto non era stato restituito.
Posto che l'importo richiesto a rimborso corrispondeva a quanto versato in data 31.7.2017 a mezzo F24, pari alla somma del tributo Irpef – cod.4001 anno 2016, per € 2.529,00 e della maggiorazione dello 0,40%
(pari ad € 10,12), per un totale di € 2.539,12, concludeva chiedendo di voler accogliere il ricorso "disponendo il rimborso della somma versata a titolo di saldo Irpef 2016 all'Agenzia delle Entrate pari ad € 2.539,12, per le motivazioni indicate, con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata".
Si costitutiva la DP1 NAPOLI chiarendo che aveva provveduto al rimborso dell'importo di € 2529,00 e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come vada in limine dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo pacifico l'intervenuto rimborso della somma, come dichiarato da parte resistente nel costituirsi e da parte ricorrente in sede di udienza.
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
E' noto che l'art. 46 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede:
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
In ordine al regime delle spese di lite, anche alla luce della condotta processuale collaborativa della parte resistente che ha consentito una celere definzione del giudizio, appare opportuno procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
FUCCI FRANCESCA, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5672/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Oberdan 3 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19666/2025 depositato il
13/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti;
afferma che il rimborso è stato erogato ed insiste per le spese.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in relazione all'istanza di rimborso Irpef trasmessa a mezzo Pec in data 5.3.2024, per l'importo di € 2.539,12. Ha a tal proposito dedotto il ricorrente che, con riferimento all'anno d'imposta 2016, aveva presentato una Dichiarazione –
Mod. Redditi 2017 che presentava un saldo Irpef da versare di € 2.529,00, regolarmente pagato in data
31.7.2017 (cod.4001 – anno 2016), come da Mod. F24 allegato;
successivamente, resosi conto di non aver inserito in tale denuncia alcuni oneri deducibili, in data 18.12.2020, aveva presentato una Dichiarazione
Integrativa, Mod. Redditi 2017, anno d'imposta 2016, che aveva evidenziato un credito finale di Irpef di
€ 1.181,00 posto a rimborso.
Evidenziava pertanto che la prima dichiarazione esponeva un saldo Irpef da versare di € 2.529,00, regolarmente pagato, mentre la seconda dichiarazione, in virtù degli oneri inseriti (non presenti nella prima), un credito finale di € 1.181,00, importob rimborsato al contribuente, laddove il versamento eseguito che, in virtù della nuova Dichiarazione - Redditi 2017 Integrativa presentata in data 23.12.2000, era risultato non dovuto non era stato restituito.
Posto che l'importo richiesto a rimborso corrispondeva a quanto versato in data 31.7.2017 a mezzo F24, pari alla somma del tributo Irpef – cod.4001 anno 2016, per € 2.529,00 e della maggiorazione dello 0,40%
(pari ad € 10,12), per un totale di € 2.539,12, concludeva chiedendo di voler accogliere il ricorso "disponendo il rimborso della somma versata a titolo di saldo Irpef 2016 all'Agenzia delle Entrate pari ad € 2.539,12, per le motivazioni indicate, con rifusione di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata".
Si costitutiva la DP1 NAPOLI chiarendo che aveva provveduto al rimborso dell'importo di € 2529,00 e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta il giudice decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il giudice come vada in limine dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo pacifico l'intervenuto rimborso della somma, come dichiarato da parte resistente nel costituirsi e da parte ricorrente in sede di udienza.
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
E' noto che l'art. 46 del Decreto legislativo n. 546 del 1992, prevede:
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
2. La cessazione della materia del contendere e' dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale e' reclamabile a norma dell'art. 28.
3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
In ordine al regime delle spese di lite, anche alla luce della condotta processuale collaborativa della parte resistente che ha consentito una celere definzione del giudizio, appare opportuno procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Compensa le spese.