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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/06/2025, n. 4075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4075 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 11.03.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale agricola (P. IVA , rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Guglielmo Barbacci e Maela Demonti
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del Direttore p.t. (C.F. ) P.IVA_2
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6501/2021 1 “Per le ragioni esposte, si ribadisce la fondatezza dell'appello e si insiste affinché la
Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia accogliere le seguenti
Conclusioni accogliere il gravame e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento in CP_1
favore del sig. della somma di € 27.456,41, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato - titolare Parte_1
dell'omonima impresa agricola iscritta il 02.02.2001 nella sezione speciale della
CCIAA di Viterbo al n. VT-119805 - adiva il Tribunale di Roma convenendo in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € CP_1
27.456,41 quale premio per le superfici dovuto sulla domanda unica Campagna
2011 n. 10809636904 ex Reg. CE n. 73/2009, presentata per una superficie complessiva di 95 ettari e 57 are, oltre interessi e/o rivalutazione dovuto al saldo.
Deduceva l'attore che, con provvedimento del 17.07.2013 prot.
AGEA.ADU. , aveva comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis P.IVA_3 CP_1
legge n. 241/1990 all'accoglimento parziale della domanda, segnalando irregolarità correggibili con riferimento ad alcune particelle (doc. n. 4 allegato all'atto introduttivo di primo grado), provvedendo a pagare solo l'importo di €
19.716,56 a titolo di premi supplementari. Riportava l'attore che, nonostante l'istanza di ricalcolo della domanda n. 10890027393 a seguito della soluzione delle irregolarità riscontrate, inoltrata con l'assistenza del Centro Assistenza
Agricola Coldiretti S.r.l. di Viterbo, l'amministrazione aveva comunque omesso di disporre il pagamento in relazione alle superfici. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_1
Il Tribunale adito, con sentenza ex art. 281sexies c.p.c. n. 6165/2021, rigettava la domanda, rilevando come la comunicazione prot. CP_1
AGEA.ADU. avesse accertato l'esistenza di un'anomalia codificata P.IVA_3
r.g. n. 6501/2021 2 come “AAA01 – richiesta di aiuti in assenza di polizze sottoscritte”, riferita al sostegno specifico di cui all'art. 11 del D.M. 29 luglio 2009, della cui risoluzione l'attore non aveva fornito alcuna prova e la quale avrebbe impedito l'erogazione del premio per le superfici.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello , articolando i Parte_1
seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver applicato al caso di specie la disciplina relativa al contributo assicurativo, evidenziando come la propria azione fosse invece rivolta esclusivamente al riconoscimento del premio per superfici.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione versata agli atti, sottolineando come, invero, le irregolarità inizialmente riscontrate sulle superfici nella comunicazione prot.
.ADU.2013.903596 fossero poi state sanate, come risulterebbe confermato CP_1
dalle schermate S.I.A.N. depositate in primo grado (doc. 6).
Con il terzo motivo ha contestato l'erronea interpretazione della normativa applicabile allo specifico contributo di cui all'art. 11 del D.M.29.7.2009, non potendosi estendere l'effetto bloccante dell'anomalia AAA01 ai titoli sulle superfici, del tutto indipendenti dal contributo per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato ad che non CP_1
si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo e il terzo motivo di appello sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto entrambi attinenti al rilievo attribuito all'anomalia “AAA01 – richiesta di aiuti in assenza di polizze sottoscritte” e all'estensibilità dell'effetto preclusivo della suddetta anomalia anche alla componente della domanda unica di pagamento riferita al premio per le superfici, oggetto dell'azione proposta.
Premesso che, a ben vedere, non è dato ravvisare alcuna errata qualificazione da parte del primo Giudice della domanda attorea, essendo del tutto infondate le doglianze dell'appellante sul punto, deve essere rilevato, peraltro, che, dall'esame del D.M. 29 luglio 2009, relativo alle disposizioni per l'attuazione r.g. n. 6501/2021 3 dell'art. 68 del Reg. CE 73/2009, che detta norme generali per il sostegno specifico che gli Stati Membri possono concedere agli agricoltori, del Reg. CE
73/2009, in particolare dell'art. 70 sui contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche derivanti da avversità atmosferiche e da malattie o infestazioni parassitarie delle piante e degli animali e del Titolo V Capitolo II sul regime di pagamento unico per superficie, nonché del Reg. CE 1122/2009 sulle modalità di applicazione del reg. CE n. 73/2009 quanto alla condizionalità, alla modulazione, al sistema integrato di gestione e controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori, si evince che il pagamento unico relativo al premio per le superfici, aiuto diretto disaccoppiato dalla produzione,
è un aiuto erogato in base ai titoli di cui l'agricoltore dispone e in base agli ettari ammissibili dichiarati.
Tra le condizioni per l'erogazione di tale pagamento, legate alla disponibilità delle superfici, alla corretta dichiarazione nella domanda unica e al rispetto della condizionalità (cioè requisiti minimi in materia di ambiente, sanità pubblica, salute e benessere degli animali e delle piante, nonché relativamente al mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali), non figura la stipula di una polizza assicurativa, requisito invece richiesto per l'erogazione del premio specifico per le assicurazioni agricole di cui all'art. 11 del D.M. 29 luglio 2009. Trattasi, dunque, di misure di aiuto distinte, con requisiti di ammissibilità differenti.
Pur rendendosi necessaria una riforma in parte qua della motivazione della sentenza impugnata, la quale non coglie nel segno nella parte in cui estende l'effetto preclusivo dell'anomalia AAA01 anche all'erogazione del premio per superfici, quanto sinora osservato sull'autonomia del contributo per le superfici rispetto a quello assicurativo non consente comunque di giungere ad esiti più favorevoli per l'odierno appellante.
Passando contestualmente all'analisi del secondo motivo di gravame, infatti, deve essere rilevato che nel preavviso di rigetto comunicato da CP_1
(protocollo .ADU.2013.903596 del 17.07.2013, doc. 4) risultano CP_1
chiaramente indicate le ragioni della riduzione dell'ammontare richiesto dal r.g. n. 6501/2021 4 per il regime di pagamento unico e, segnatamente, nell'all. n. 1, Pt_1
irregolarità relative alle superfici.
Per le particelle catastali 00031, 00054, 00032, 00021 e 00022 dichiarate dall'odierno appellante risulta infatti essere stata riscontrata dall'amministrazione l'irregolarità “P63 04 – UBICAZIONE Parte_2
DEL PASCOLO IN COMUNE NON LIMITROFO ALL'ALLEVAMENTO DEL
SOGGETTO DICHIARATO”, attinente al mancato rispetto dei requisiti di prossimità del pascolo rispetto al luogo dichiarato dal richiedente. Tali irregolarità risultano essere classificate come “correggibili” presso la BDN verificando la titolarità alla data del 15 maggio.
Proseguendo nella lettura dell'all. n. 3 alla comunicazione dei motivi ostativi da parte di l'importo originariamente richiesto dal pari ad € CP_1 Pt_1
50.849,42 risulta dunque essere stato ridotto di € 9.163,10 per le irregolarità riscontrate sui criteri di ammissibilità, di € 20.514,27 a titolo di sanzione a seguito degli accertamenti relativi all'ammissibilità ed infine di € 1.455,49 per modulazione secondo le disposizioni di cui all'art. 79, par. 1, del Reg. CE n.
1122/2009, per un totale spettante di € 19.716,56, corrisposto all'odierno appellante a titolo di premi supplementari.
Tale documento provvede parimenti ad informare il richiedente della possibilità di presentare “una eventuale istanza di riesame e dei documenti atti a sanare le irregolarità riscontrate” e che “nel caso Lei non faccia pervenire istanza di riesame, entro 10 giorni dal ricevimento di questa nota, la presente comunicazione si intende accettata e costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 s.m.i.”.
Ebbene, l'istanza di riesame n. 10890027393 con cui l'odierno appellante ha richiesto il ricalcolo della domanda a seguito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale (doc. 5) risulta essere stata sottoscritta il 20/11/2013, quando il termine previsto per la sanatoria delle irregolarità riscontrate dall'amministrazione era ormai ampiamente scaduto. Né le schermate SIAN allegate dall'odierno appellante possono ritenersi idonee a dimostrare la tempestività della regolarizzazione, essendo non solo sprovviste di data certa, potendo queste essere riferite anche ad annualità successive, ma anche di riferimenti univoci r.g. n. 6501/2021 5 alla correzione delle anomalie contestate nella nota .ADU.2013.903596 del CP_1
17.07.2013.
Quanto sinora osservato, pertanto, impone, pur a fronte di una diversa motivazione, la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 26.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6501/2021 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6501 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 11.03.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), quale titolare dell'omonima Parte_1 C.F._1 impresa individuale agricola (P. IVA , rappresentato e difeso dagli P.IVA_1 avv.ti Guglielmo Barbacci e Maela Demonti
APPELLANTE
E
, in persona Controparte_1 del Direttore p.t. (C.F. ) P.IVA_2
APPELLATA - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
r.g. n. 6501/2021 1 “Per le ragioni esposte, si ribadisce la fondatezza dell'appello e si insiste affinché la
Corte, in riforma dell'impugnata sentenza, voglia accogliere le seguenti
Conclusioni accogliere il gravame e per l'effetto condannare l'appellata al pagamento in CP_1
favore del sig. della somma di € 27.456,41, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
dal dovuto al saldo, con vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato - titolare Parte_1
dell'omonima impresa agricola iscritta il 02.02.2001 nella sezione speciale della
CCIAA di Viterbo al n. VT-119805 - adiva il Tribunale di Roma convenendo in giudizio al fine di sentirla condannare al pagamento della somma di € CP_1
27.456,41 quale premio per le superfici dovuto sulla domanda unica Campagna
2011 n. 10809636904 ex Reg. CE n. 73/2009, presentata per una superficie complessiva di 95 ettari e 57 are, oltre interessi e/o rivalutazione dovuto al saldo.
Deduceva l'attore che, con provvedimento del 17.07.2013 prot.
AGEA.ADU. , aveva comunicato i motivi ostativi ex art. 10-bis P.IVA_3 CP_1
legge n. 241/1990 all'accoglimento parziale della domanda, segnalando irregolarità correggibili con riferimento ad alcune particelle (doc. n. 4 allegato all'atto introduttivo di primo grado), provvedendo a pagare solo l'importo di €
19.716,56 a titolo di premi supplementari. Riportava l'attore che, nonostante l'istanza di ricalcolo della domanda n. 10890027393 a seguito della soluzione delle irregolarità riscontrate, inoltrata con l'assistenza del Centro Assistenza
Agricola Coldiretti S.r.l. di Viterbo, l'amministrazione aveva comunque omesso di disporre il pagamento in relazione alle superfici. non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace. CP_1
Il Tribunale adito, con sentenza ex art. 281sexies c.p.c. n. 6165/2021, rigettava la domanda, rilevando come la comunicazione prot. CP_1
AGEA.ADU. avesse accertato l'esistenza di un'anomalia codificata P.IVA_3
r.g. n. 6501/2021 2 come “AAA01 – richiesta di aiuti in assenza di polizze sottoscritte”, riferita al sostegno specifico di cui all'art. 11 del D.M. 29 luglio 2009, della cui risoluzione l'attore non aveva fornito alcuna prova e la quale avrebbe impedito l'erogazione del premio per le superfici.
Avverso l'indicata sentenza ha proposto appello , articolando i Parte_1
seguenti motivi di gravame.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver applicato al caso di specie la disciplina relativa al contributo assicurativo, evidenziando come la propria azione fosse invece rivolta esclusivamente al riconoscimento del premio per superfici.
Con il secondo motivo ha dedotto l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, della documentazione versata agli atti, sottolineando come, invero, le irregolarità inizialmente riscontrate sulle superfici nella comunicazione prot.
.ADU.2013.903596 fossero poi state sanate, come risulterebbe confermato CP_1
dalle schermate S.I.A.N. depositate in primo grado (doc. 6).
Con il terzo motivo ha contestato l'erronea interpretazione della normativa applicabile allo specifico contributo di cui all'art. 11 del D.M.29.7.2009, non potendosi estendere l'effetto bloccante dell'anomalia AAA01 ai titoli sulle superfici, del tutto indipendenti dal contributo per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante.
L'atto di citazione in appello è stato ritualmente notificato ad che non CP_1
si è costituita ed è stata dichiarata contumace.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo e il terzo motivo di appello sono suscettibili di trattazione congiunta, in quanto entrambi attinenti al rilievo attribuito all'anomalia “AAA01 – richiesta di aiuti in assenza di polizze sottoscritte” e all'estensibilità dell'effetto preclusivo della suddetta anomalia anche alla componente della domanda unica di pagamento riferita al premio per le superfici, oggetto dell'azione proposta.
Premesso che, a ben vedere, non è dato ravvisare alcuna errata qualificazione da parte del primo Giudice della domanda attorea, essendo del tutto infondate le doglianze dell'appellante sul punto, deve essere rilevato, peraltro, che, dall'esame del D.M. 29 luglio 2009, relativo alle disposizioni per l'attuazione r.g. n. 6501/2021 3 dell'art. 68 del Reg. CE 73/2009, che detta norme generali per il sostegno specifico che gli Stati Membri possono concedere agli agricoltori, del Reg. CE
73/2009, in particolare dell'art. 70 sui contributi finanziari per il pagamento dei premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a copertura del rischio di perdite economiche derivanti da avversità atmosferiche e da malattie o infestazioni parassitarie delle piante e degli animali e del Titolo V Capitolo II sul regime di pagamento unico per superficie, nonché del Reg. CE 1122/2009 sulle modalità di applicazione del reg. CE n. 73/2009 quanto alla condizionalità, alla modulazione, al sistema integrato di gestione e controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori, si evince che il pagamento unico relativo al premio per le superfici, aiuto diretto disaccoppiato dalla produzione,
è un aiuto erogato in base ai titoli di cui l'agricoltore dispone e in base agli ettari ammissibili dichiarati.
Tra le condizioni per l'erogazione di tale pagamento, legate alla disponibilità delle superfici, alla corretta dichiarazione nella domanda unica e al rispetto della condizionalità (cioè requisiti minimi in materia di ambiente, sanità pubblica, salute e benessere degli animali e delle piante, nonché relativamente al mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali), non figura la stipula di una polizza assicurativa, requisito invece richiesto per l'erogazione del premio specifico per le assicurazioni agricole di cui all'art. 11 del D.M. 29 luglio 2009. Trattasi, dunque, di misure di aiuto distinte, con requisiti di ammissibilità differenti.
Pur rendendosi necessaria una riforma in parte qua della motivazione della sentenza impugnata, la quale non coglie nel segno nella parte in cui estende l'effetto preclusivo dell'anomalia AAA01 anche all'erogazione del premio per superfici, quanto sinora osservato sull'autonomia del contributo per le superfici rispetto a quello assicurativo non consente comunque di giungere ad esiti più favorevoli per l'odierno appellante.
Passando contestualmente all'analisi del secondo motivo di gravame, infatti, deve essere rilevato che nel preavviso di rigetto comunicato da CP_1
(protocollo .ADU.2013.903596 del 17.07.2013, doc. 4) risultano CP_1
chiaramente indicate le ragioni della riduzione dell'ammontare richiesto dal r.g. n. 6501/2021 4 per il regime di pagamento unico e, segnatamente, nell'all. n. 1, Pt_1
irregolarità relative alle superfici.
Per le particelle catastali 00031, 00054, 00032, 00021 e 00022 dichiarate dall'odierno appellante risulta infatti essere stata riscontrata dall'amministrazione l'irregolarità “P63 04 – UBICAZIONE Parte_2
DEL PASCOLO IN COMUNE NON LIMITROFO ALL'ALLEVAMENTO DEL
SOGGETTO DICHIARATO”, attinente al mancato rispetto dei requisiti di prossimità del pascolo rispetto al luogo dichiarato dal richiedente. Tali irregolarità risultano essere classificate come “correggibili” presso la BDN verificando la titolarità alla data del 15 maggio.
Proseguendo nella lettura dell'all. n. 3 alla comunicazione dei motivi ostativi da parte di l'importo originariamente richiesto dal pari ad € CP_1 Pt_1
50.849,42 risulta dunque essere stato ridotto di € 9.163,10 per le irregolarità riscontrate sui criteri di ammissibilità, di € 20.514,27 a titolo di sanzione a seguito degli accertamenti relativi all'ammissibilità ed infine di € 1.455,49 per modulazione secondo le disposizioni di cui all'art. 79, par. 1, del Reg. CE n.
1122/2009, per un totale spettante di € 19.716,56, corrisposto all'odierno appellante a titolo di premi supplementari.
Tale documento provvede parimenti ad informare il richiedente della possibilità di presentare “una eventuale istanza di riesame e dei documenti atti a sanare le irregolarità riscontrate” e che “nel caso Lei non faccia pervenire istanza di riesame, entro 10 giorni dal ricevimento di questa nota, la presente comunicazione si intende accettata e costituisce provvedimento definitivo e notifica di chiusura del procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 s.m.i.”.
Ebbene, l'istanza di riesame n. 10890027393 con cui l'odierno appellante ha richiesto il ricalcolo della domanda a seguito dell'aggiornamento del fascicolo aziendale (doc. 5) risulta essere stata sottoscritta il 20/11/2013, quando il termine previsto per la sanatoria delle irregolarità riscontrate dall'amministrazione era ormai ampiamente scaduto. Né le schermate SIAN allegate dall'odierno appellante possono ritenersi idonee a dimostrare la tempestività della regolarizzazione, essendo non solo sprovviste di data certa, potendo queste essere riferite anche ad annualità successive, ma anche di riferimenti univoci r.g. n. 6501/2021 5 alla correzione delle anomalie contestate nella nota .ADU.2013.903596 del CP_1
17.07.2013.
Quanto sinora osservato, pertanto, impone, pur a fronte di una diversa motivazione, la conferma della sentenza impugnata e il rigetto dell'appello.
Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) nulla sulle spese, stante la contumacia della parte appellata.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte d'Appello, il 26.06.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6501/2021 6