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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/03/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12052/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 12052/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...] Parte_1
, nato in [...] il [...] Parte_2
, nato in [...] il [...] Parte_3
, nata in [...] il [...] Parte_4
, nato in [...] il [...] Parte_5
nato in [...] il [...] Parte_6
, nato in [...] il [...] Parte_7
, nata in [...] il [...] Parte_8
, nata in [...] il [...] Parte_9
, nato in [...] il [...] Parte_10
, nata in [...] il [...] Parte_11
, nata in [...] il [...] Parte_12
, nato in [...] il [...] Parte_13
nata in [...] il [...] Parte_14
nato in [...] il [...] Parte_15
rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Caridi del Foro di Roma e dall'avvocato Graciela Cerulli del Foro di Milano
RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
In esito all'udienza del 30.1.2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Pag. 1 di 6
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 6/10/2023, i ricorrenti, cittadini argentini, hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno dedotto la propria discendenza dal cittadino italiano nato a [...] l'[...] da e Persona_1 Persona_2 Persona_3
(doc. 1) ed emigrato in Argentina, dove è deceduto il 14 novembre 1928 (doc. 3) senza avere mai chiesto di acquisire la cittadinanza argentina e senza rinunciare a quella italiana (doc. 4), e hanno esposto quanto segue.
- Il 18 maggio 1904 (alias ha contratto Persona_1 Persona_4 matrimonio in Argentina con (doc.2). Dal matrimonio è nata in [...] Persona_5
, il giorno 8 giugno 1905 (doc.5). Persona_6
- Il 1° agosto 1925 (alias ha contratto Persona_6 Persona_6 matrimonio in Argentina con (doc.6). Dal matrimonio sono nati Persona_7 in Argentina i figli:
i.) in data 24 febbraio 1934 (doc. 8), Persona_8
ii.) in data 19 maggio 1937 (doc. 8), Persona_9
iii.) in data 8 giugno 1926 (doc. 9), Persona_10
iv.) in data 18 giugno 1939 (doc. 10) Persona_11
v.) in data 20 aprile 1929 (doc. 11). Persona_12
- Il 4 dicembre 1957 ha contratto matrimonio in Argentina con Persona_8 il signor (doc. 12). Dal matrimonio è nato in [...] Alberto Parte_16
Luis RO in data 28 dicembre 1959 (doc. 14).
- Il 20 ottobre 1961 ha contratto matrimonio in Argentina con Persona_9 la signora (doc. 16). Dal matrimonio è nata in [...] Controparte_2 [...]
, il 23 novembre 1968 (doc. 18). Parte_4
- Il 12 gennaio 1951 ha contratto matrimonio in Argentina con Persona_10
del (doc. 20). Dal matrimonio sono nati in Argentina i figli: Persona_13 Per_14
iii.a) , il 3 dicembre 1956 (doc. 22) Parte_5
iii.b) , il 22 febbraio 1959 (doc. 23) Parte_2
iii.c) il 29 ottobre 1951 (doc. 24) Parte_17
- Il 30 novembre 2011 ha contratto matrimonio in Argentina Parte_5 con la signora (doc. 25); dal matrimonio è nato in [...] Persona_15
Pag. 2 di 6 il 14 settembre 2012 (doc. 26). Parte_6
- Il 16 giugno 1982 ha contratto matrimonio in Argentina con Parte_2
(doc. 27); dal matrimonio è nato in [...] del Persona_16 Parte_2
, il 14 luglio 1983 (doc. 28). Parte_13
- Il 30 dicembre 1975 ha contratto matrimonio in Parte_17 Parte_2
Argentina con (doc. 30). Dal matrimonio è nato in Persona_17
Argentina Lucas del Corro il 17 novembre 1978 (doc. 31).
- Il 4 dicembre 2004 ha contratto matrimonio in Argentina Parte_7 con (doc. 32). Dal matrimonio sono nati in Argentina i Persona_18 figli:
in data 20 novembre 2006 (doc. 33), Parte_8
in data 20 marzo 2014 (doc. 34), Parte_10
in data 22 ottobre 2009 (doc. 35) Parte_9
in data [20 marzo 2014] 31 agosto 2017 (doc. 36). Parte_11
- Il 15 settembre 1950 ha contratto matrimonio in Argentina con Persona_12
(doc. 39). Dal matrimonio è nato in [...] Persona_19 [...]
il 6 giugno 1951 (doc. 40). Parte_1
- Il 19 giugno 1978 ha contratto matrimonio in Persona_19
Argentina con (doc. 42). Dal matrimonio è nata in [...] Persona_20
, il 9 febbraio 1980 (doc. 43). Parte_12
- Il 3 gennaio 1992 ha contratto un secondo matrimonio Persona_19 in Argentina, con (doc. 44); dall'unione sono nati, prima del Persona_21 matrimonio, i figli il 10 aprile 1986 (doc. 45) Parte_14
e in data [10 aprile 1986] 22 dicembre 1989 Parte_15
(doc. 46).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_1
13.3.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.12.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 30.1.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 29.1.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto
Pag. 3 di 6 sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva.
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_18 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la
Pag. 4 di 6 tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_1 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Va solo aggiunto che la linea femminile di discendenza (dall'avo italiano è nata Persona_6
è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è
[...] preclusa dal matrimonio della donna con cittadino straniero, secondo quanto sancito da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit..
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che , nata in [...] Persona_6
l'8.6.1905 dal cittadino italiano era cittadina italiana per nascita e non ha Persona_1 perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino argentino Persona_7 in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n.87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n.555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, trova applicazione (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: deceduta nel 1986, era dunque cittadina italiana, Persona_6
e a propria volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti viventi o nati oltre l'1.1.1948.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché richiesta dall'art. 320 c.c. soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per il minore.
Pag. 5 di 6 5. Considerato che il ricorso all'autorità giudiziaria anziché all'autorità consolare, per chi chieda il riconoscimento di cittadinanza iure sanguinis in linea materna, è reso necessario dal permanere, su questo tema, delle indicazioni alle autorità consolari fissate dalla circolare del Controparte_1 dell'8.4.1991, secondo cui la trasmissione della cittadinanza italiana per via materna può avvenire solo per i nati dopo il 1°.1.1948 (in tal caso i 5 figli di nati tutti prima del 1948, Persona_6 sarebbero tutti esclusi dalla cittadinanza italiana, e non potrebbero trasmetterla ai loro figli seppure nati dopo l'entrata in vigore della Costituzione), si ritiene che, trattandosi di indirizzo contrario ai principi fissati dalle pronunce della Corte Costituzionale e dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il soccombente vada condannato alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano, per cause di CP_1 valore indeterminato e in applicazione di tariffe minime considerata la natura documentale della pratica e la serialità delle questioni di diritto trattate, in € 2.906,00 per compenso (fasi studio, introduttiva e decisoria, nulla per fase istruttoria esaurita nella produzione dei documenti necessari a provare la discendenza), oltre a spese generali in misura del 15%, CPA e IVA se dovuta, e al rimborso delle spese anticipate (€ 518,00)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
, nato in [...] il [...] Parte_1
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, nata in [...] il [...] Parte_12
, nato in [...] il [...] Parte_13
nata in [...] il [...] Parte_14
nato in [...] il [...] Parte_15 meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_1 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida in € 2.906,00 per compenso e € 435,90 per spese generali, oltre a CPA e IVA se dovuta, e € 518,00 per spese anticipate.
Così deciso in Brescia, il 28.2.2025.
Il giudice Luciano Ambrosoli
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