TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 513
TAR
Sentenza breve 1 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione lex specialis e principio del favor partecipationis

    Il Tribunale ha ritenuto l'interpretazione letterale del Capitolato Tecnico prevalente, evidenziando che la dicitura 'sia...che' imponeva la presenza di entrambe le tipologie di sponde come requisito minimo. Ha inoltre sottolineato che l'interpretazione sistematica con l'art. 6.1 del Capitolato Tecnico rafforza tale conclusione, poiché anche i criteri di valutazione tecnica prevedevano entrambe le tipologie.

  • Rigettato
    Violazione principio di equivalenza

    Il Tribunale ha rigettato questa censura ritenendo che la lex specialis avesse configurato le caratteristiche dell'offerta tecnica come requisiti minimi strutturali, senza contemplare la possibilità di offrire prodotti equivalenti. La ricorrente non ha fornito prova dell'equivalenza funzionale.

  • Rigettato
    Eccesso di potere (difetto di istruttoria, motivazione perplessa)

    Il Tribunale ha respinto questa censura, affermando che il provvedimento contestato rappresenta l'esito di un iter procedimentale completo, con esame della documentazione tecnica e dei chiarimenti forniti, e che individua chiaramente le ragioni dell'esclusione.

  • Rigettato
    Indispensabilità dei documenti richiesti

    Il Tribunale ha rigettato la domanda di esibizione, ritenendo che la ricorrente non avesse dimostrato l'indispensabilità dei documenti richiesti ai fini del decidere. Ha inoltre affermato che gli atti già prodotti erano sufficienti per l'esame della controversia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 513
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 513
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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