Sentenza breve 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 01/04/2026, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
CE - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2026, proposto da
Stryker Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6DF9BC3F9, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Cursano, Francesca Romana Baratta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale CE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Pierandrea Piccinni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, non costituito in giudizio;
nei confronti
Sbm S.r.l., Missione Medicale S.r.l., Novamed S.r.l., Hill-Rom S.p.A., Life Progetti Sanitari S.r.l., Gaarden Bilance S.r.l., non costituite in giudizio;
Linet Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Scalfati, Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-del provvedimento contraddistinto come segue “Registro Ufficiale U.00.43777.11” con il quale la ASL CE, in data 11 febbraio 2026, ha escluso la Ricorrente dalla Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di letti ospedalieri, suddivisa in quattro lotti (CIG: B6DF9BC3F9), da destinare alle varie Strutture della ASL CE ritenendo non ammissibile, in particolare, l’offerta presentata dalla Società per il Lotto 2 (valore €1.170.000,00);
-dei relativi verbali della commissione aggiudicatrice afferenti la predetta esclusione;
-della richiesta di chiarimento della ASL CE prot. 241008 del 24 dicembre 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale CE e della Linet Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa EL SI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società Stryker Italia s.r.l. ha agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti in epigrafe indicati e, in particolare, del provvedimento - Registro Ufficiale U.0043777 dell’11.02.2026, a firma del Dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici e Patrimonio Area Gestione del Patrimonio U.O.S. Appalti e Contratti della Azienda Sanitaria Locale di CE, avente ad oggetto “ Procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di letti ospedalieri, suddivisa in quattro lotti, da destinare alle varie strutture della AS LE. Motivi di esclusione dalla gara”.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1.Violazione e falsa applicazione della lex specialis , violazione del principio del favor partecipationis . Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere: travisamento dei fatti.
2.Violazione e falsa applicazione del principio dell’equivalenza di cui all’art. 79 e all’allegato II.5 del D.lgs. n. 36/2023. Violazione dei principi del favor partecipationis del buon andamento e dell’imparzialità della P.A. e della libertà di iniziativa economica.
3.Eccesso di potere: difetto di istruttoria, motivazione perplessa.
Parte ricorrente, altresì, ha chiesto, ai sensi degli artt. 65 e 116, 2 comma, c.p.a., l’esibizione di tutti gli atti procedimentali, ivi inclusi i verbali delle sedute pubbliche e/o riservate della Commissione giudicatrice relativi alla verifica di conformità tecnica delle offerte presentate da tutti gli operatori economici partecipanti in gara.
L’Azienda Sanitaria Locale CE (d’ora in poi AS CE) e la controinteressata, società Linet Italia s.r.l., si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 25.03.2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il ricorso, previo avviso alle parti, è stato trattenuto in decisione anche ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Il ricorso è manifestamente infondato e può essere deciso in forma semplificata per le ragioni di seguito esposte.
La vicenda di causa concerne la legittimità del provvedimento gravato con cui la AS CE ha escluso l’odierna ricorrente dalla procedura di gara indetta per “ l’affidamento della fornitura di letti ospedalieri, suddivisa in quattro lotti, da destinare alle varie strutture della ASL LE ”.
In particolare, per quanto d’interesse, con riferimento al Lotto n. 2 (CIG: B6DF9BC3F9) - Letto elettrico ospedaliero per degenza - la ricorrente è stata esclusa con la seguente motivazione:
“ Lotto 2
L’offerta della ditta Stryker non è stata ritenuta ammissibile al prosieguo della gara a causa dell’assenza della seguente caratteristica individuata nei documenti di gara come di minima a pena di esclusione:
-B22. Disponibilità di sponde abbattibili a scomparsa sia semisponde che “a compasso”.
La ditta in risposta alla richiesta di chiarimenti acquisita con nota Prot. 241008 del 24/12/2025, relaziona sulla disponibilità delle sole sponde a scomparsa. Dalla documentazione prodotta non si evince la possibilità di utilizzare sponde a compasso ma esclusivamente a scomparsa non rispondendo alle richieste di minima a pena di esclusione individuate dalla Stazione Appaltante. La non rispondenza a una caratteristica tecnica dichiarata “a pena di esclusione”, soprattutto se di tipo strutturale come nel caso delle sponde a scomparsa (semi-sponde o a compasso), è motivo di esclusione automatica dell’offerta. Pertanto la Commissione dichiara l’esclusione della ditta Stryker dal procedimento di gara per il lotto 2, ai sensi del disciplinare di gara e del D.lgs. n. 36/2023”.
Da qui il presente ricorso con il quale, in uno all’annullamento del provvedimento espulsivo sopra richiamato, è stata chiesta, ai sensi degli artt. 65 e 116 c.p.a., l’esibizione di tutti gli atti di gara inerenti alla procedura di che trattasi.
Con un primo ordine di censure la ricorrente ha contestato la propria esclusione fondata sul mancato rispetto delle “ caratteristiche di minima ” richieste a pena di esclusione e, quindi, sulla violazione dell’art. 4 del Capitolato Tecnico.
La ricorrente, in particolare, ha affermato che la propria esclusione sarebbe derivata da una erronea interpretazione dell’art. 4 del Capitolato Tecnico che, contrariamente alla determinazione assunta dalla Stazione appaltante, non richiedeva, a pena di esclusione, la necessaria compresenza nei letti offerti delle sponde abbattibili con semisponde a scomparsa e a compasso.
Secondo la ricostruzione della ricorrente, la locuzione “ disponibilità di sponde abbattibili a scomparsa sia di sempisponde che a compasso” avrebbe dovuto riferirsi alla possibilità di ritenere conformi ai requisiti di minima previsti dalla lex specialis di gara sia l’offerta di letti dotati di sponde abbattibili con semisponde a scomparsa sia di sponde abbattibili a compasso.
Il che, sempre in tesi attorea, avrebbe comportato, in omaggio al principio del favor partecipationis, la possibilità di offrire in gara letti dotati di sponde abbattibili nella sola modalità a scomparsa.
Tali censure sono infondate.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenza “ nell’esegesi dei precetti che compongono la disciplina di gara va privilegiato il criterio dell’interpretazione letterale, a tutela dell’affidamento dei concorrenti e del principio del favor per la partecipazione alla selezione. “Detto in altri termini, per assicurare le esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, le clausole del bando di gara devono essere interpretate strettamente, essendo di conseguenza preclusa qualsiasi lettura che non sia giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale” (Cons. Stato, Sez. IV, 29 dicembre 2023, n. 11371) ” (cfr. da ultimo, T.A.R. Umbria, 17 marzo 2025, n. 312).
Nel caso in esame, il Capitolato Tecnico, all’art. 4 ha indicato le caratteristiche di minima dei prodotti offerti, chiedendo, quanto al Lotto 2 (cfr. Letto elettrico ospedaliero per degenza) la “ disponibilità di sponde abbattibili a scomparsa sia semisponde che a compasso”.
Appare evidente, alla luce del dato letterale della norma richiamata e dall’utilizzo in calce alla stessa della locuzione “ sia….che ” , che l’Amministrazione sanitaria ha chiesto, quale condizione minima per partecipare alla gara, l’offerta di un letto ospedaliero per degenza dotato di sponde laterali abbattibili tanto a scomparsa quanto a compasso.
Per quanto documentato in atti, la ricorrente non ha fornito tale requisito minimo previsto dal Capitolato sopra richiamato (cfr. risposta alla richiesta di chiarimenti, nota prot. 241008 del 24.12.2025, richiamata in calce al provvedimento gravato); da qui la l’adozione del provvedimento espulsivo in esame.
Non coglie nel segno nemmeno il richiamo attoreo al principio del favor partecipationis.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale (dal quale questo Collegio non intende discostarsi) “ l’ e sclusione dalla procedura anche in assenza di espressa previsione della sanzione espulsiva; nondimeno l’esclusione dell’offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un’esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell’oggetto dell’appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza e permanga un margine di ambiguità circa l’effettiva portata delle clausole del bando, riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l’interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell’interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività (intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità) delle cause di esclusione ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 30.10.2025, n. 8443 che richiama in termini, tra le tante, Cons. Stato, III, 12 agosto 2024, n. 7102).
Nella fattispecie in esame le clausole di gara oggetto di esame sono chiare e specifiche nel prevedere la necessaria presenza, quale requisiti minimi, di entrambe le modalità di abbattimento delle sponde dei letti.
Detta interpretazione si impone anche alla luce della lettura sistematica dell’art. 4 in esame con il successivo art. 6.1 del Capitolato Tecnico che, nell’indicare i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, quanto al Lotto n. 2, ha richiesto entrambe le tipologie di sponde, attribuendo alle stesse un punteggio differente in relazione alle caratteristiche tecniche proprie dell’uno e dell’altro tipo di sponda (cfr. art. 6, pag. 23 del Capitolato Tecnico).
Tanto basta a respingere le censure proposte sotto il profilo in esame.
Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso con cui la ricorrente ha contestato l’operato della Stazione appaltante attraverso il richiamo al principio generale dell’equivalenza e alla conseguente idoneità funzionale di entrambi i meccanismi di abbattimento (semisponde a scomparsa o a compasso) a “ prevenire cadute accidentali del paziente, facilitarne l’uscita, nonché rendere agevole l’assistenza da parte degli operatori sanitari” (pag. 7 ricorso introduttivo).
La lex specialis di gara ha configurato le caratteristiche dell’offerta tecnica in esame quali “requisiti minimi” strutturali senza contemplare la possibilità di offrire prodotti equivalenti.
Né parte ricorrente, al di là delle proprie asserzioni difensive, ha offerto, sia nel corso della procedura di gara che nella presente sede processuale, elementi di prova (o quanto meno un principio di prova) idonei a sostenere l’asserita idoneità funzionale dei soli letti con sponde a scomparsa a soddisfare le richieste della Stazione appaltante.
Le ulteriori contestazioni sul punto sono tutte generiche e indimostrate.
Vanno, poi, disattese anche le censure sollevate con il terzo ed ultimo motivo di ricorso.
Il provvedimento contestato, rappresenta l’esito finale di un iter procedimentale completo caratterizzato dall’esame, per quanto in atti, della documentazione tecnica offerta e dei chiarimenti specifici resi dalla ricorrente con riferimento al requisito oggetto di contestazione.
Il provvedimento espulsivo, poi, individua in maniera chiara e specifica le ragioni addotte dalla AS CE a fondamento delle proprie determinazioni finali.
Vanno anche respinte le contestazioni sollevate, nel corso dell’udienza di discussione, nei confronti del bando di gara non avendo parte ricorrente proposto avverso lo stesso espressi motivi di ricorso regolarmente notificati.
Infine, deve essere rigettata anche la domanda di esibizione ex art. 65 e 116, 2 comma, c.p.a.
Nel caso di specie, come anche eccepito dalla difesa dell’Amministrazione resistente, la ricorrente non ha dimostrato l’indispensabilità dei documenti richiesti ai fini del decidere.
In ogni caso gli stessi documenti richiesti non risultano in alcun modo dirimenti ai fini del decidere, risultando in atti già prodotti gli atti istruttori che hanno caratterizzato l’iter procedimentale esitato nel provvedimento espulsivo gravato.
In conclusione, per quanto esposto, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Le spese di lite, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata, possono essere eccezionalmente compensate tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di CE, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CE nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ON SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
EL SI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | ON SC |
IL SEGRETARIO