Articolo 6 della Legge 26 febbraio 1963, n. 329
Articolo 5Articolo 7
Versione
16 aprile 1963
Art. 6.
Al finanziamento delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli, previste dalla presente legge, lo Stato concorre con un contributo annuo di lire 3 miliardi a favore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64.
All'onere derivante a carico dello Stato ai sensi del precedente comma si provvedera', per l'esercizio 1963-64 con riduzione di pari importo del fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto, nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i fondi all'uopo necessari nonche' a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 16 aprile 1963