Art. 2.
All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si fara' fronte mediante riduzione di analogo importo del fondo iscritto sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire un miliardo derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1970, si fara' fronte mediante riduzione di analogo importo del fondo iscritto sul capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.