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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/11/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 353/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. IA ALESSIO Presidente rel.
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere
Dr. Filippo GIORDAN Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 14 giugno 2023 da
(P.IVA: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio
OL ed ER De Vita, come da mandato allegato all'atto di appello, con domicilio digitale PEC: Email_1
Email_2
-appellante- contro (c.f.: ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dagli avv.ti Cinzia Ganzerli, Susanna Gerbelli e Paolo Melli, giusta procura speciale alle liti allegata alla memoria difensiva in appello, con domicilio digitale PEC: Email_3
Email_4
Email_5
-appellato-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 265/23 del Tribunale di Verona – sezione Lavoro
In punto: opposizione a decreto ingiuntivo – risarcimento del danno
Causa trattata all'udienza del 2 ottobre 2025
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata n. 265/2023 resa dal
Tribunale di Verona, accogliere il presente appello con ogni più idonea ed opportuna statuizione;
e, conseguentemente, accogliere le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio di I grado: - annullare, revocare e/o dichiarare la nullità e comunque, la giuridica inefficacia del decreto ingiuntivo n. 609/2020 emesso telematicamente dal Tribunale di
Verona, Sezione Lavoro, per i motivi in fatto ed in diritto innanzi illustrati;
- condannare in via riconvenzionale il Sig. alla restituzione di € CP_1
2.420,00 giacchè trattenute sine titulo;
- Condannare il Sig. al CP_1
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà della da parte del Parte_1
pag. 2/20 , in via equitativa in considerazione della durata e della difficoltà CP_1
di ottenerne il rilascio.
Si chiede, altresì, l'espletamento della prova testimoniale articolata in I grado e qui rinnovata stante la fondatezza del II motivo di appello:
[…]
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione ai difensori antistatari.”
Conclusioni per parte appellata: “IN VIA PREGIUDIZIALE - Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte e per violazione degli artt.
345 e 437 c.p.c., l'inammissibilità dell'appello proposto da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la Parte_1
sentenza n. 265/2023 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Verona
Magistratura del Lavoro.
IN VIA PRINCIPALE - Rigettare l'appello proposto da Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la
[...] Pt_1
sentenza n. 265/2023 pronunciata inter-partes dal Tribunale di Verona
Magistratura del Lavoro, confermando l'impugnata sentenza in ogni sua parte, per tutte le ragioni sopra esposte.
IN VIA ISTRUTTORIA
[…]
IN OGNI CASO - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, rimborso forfettario spese al 15% come per legge e con provvedimento di distrazione in favore dei sottoscritti procuratori.”
Svolgimento del processo pag. 3/20 Con ricorso in appello depositato in data 14 giugno 2023 la
[...]
ha impugnato la sentenza n.265/23 del giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Verona con la quale ha rigettato l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto alla società il pagamento della somma di €.2.076,00 in favore dell'ex dipendente , CP_1
nonché la domanda riconvenzionale della società con la quale aveva chiesto la condanna del lavoratore alla restituzione della somma di €.2.420, ricevuta in eccesso rispetto a quanto dovuto, e la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo, da liquidare in via equitativa, relativo ad un immobile di proprietà della società, usufruendo delle utenze e dei servizi.
Con memoria depositata il 14 novembre 2024 si è costituito CP_1
chiedendo di respingere l'impugnazione.
La causa, a seguito di un rinvio per ragioni di carattere organizzativo è stata discussa all'udienza del 2 ottobre 2025 e contestualmente decisa, sulla base delle conclusioni in epigrafe indicate, con lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Sono in discussione in questo grado la debenza mensilità di novembre e dicembre 2019 del signor , il cui credito era stato posto a CP_1
fondamento del ricorso per ingiunzione poi opposto e la richiesta risarcitoria e restitutoria su indebita trattenuta (€.2.420,00) e occupazione sine titolo di immobile aziendale.
Con la sentenza impugnata il giudice scaligero ha ritenuto che non fosse stata introdotta dall'opponente la prova di fatti estintivi o modificativi del credito vantato da parte opposta.
pag. 4/20 A commento di quanto dedotto dalla società a sostegno della propria tesi circa l'avvenuto pagamento del dovuto ha ritenuto che gli screenshot di messaggi whatsapp nei quali, secondo la tesi dell'opponente il lavoratore opposto, avrebbe dichiarato aver ricevuto €.5.000,00 in contanti non assumevano piena valenza confessoria del fatto estintivo: non vi era, infatti, alcuna specificazione o indicazione riguardante i crediti ai quali sarebbe da imputare la pretesa ricezione di tali somme in contanti.
Quanto all'ulteriore allegazione circa l'origine della stessa somma ha osservato che mancava la documentazione attestante il contratto in base al quale l'opposto avrebbe ricevuto le somme da un soggetto committente
(nel ricorso individuato nel Comune di Castel Goffredo, solo nel corso del giudizio in una non meglio precisata associazione di commercianti dello stesso : pertanto, la dichiarazione estrapolata da uno degli CP_2
screenshot relativa all'asserito pagamento di €.5.000,00 a mani dell'ex lavoratore non poteva essere considerata come una piena confessione avente valore di prova del fatto estintivo del credito azionato in via monitoria.
Non era risolutiva in tale senso la dichiarazione testimoniale di Tes_1
(“noi non eravamo autorizzati a ricevere pagamenti da parte dei
[...]
clienti. Per i pagamenti passava sempre di . Ricordo il Per_1 Pt_1
lavoro Castel Goffredo, non ricordo se era per il Comune o per
l'associazione commercianti”).
Inoltre, ha rammentato che la parte opponente era decaduta dalla prova testimoniale con ordinanza del 2 novembre 2022 in quanto si trattava della citazione mediante posta elettronica certificata, inviata all'indirizzo della stessa società opponente, quindi ad indirizzo di soggetto diverso.
pag. 5/20 Quanto alla pretesa risarcitoria per l'occupazione abusiva dell'immobile essa è stata ritenuta infondata osservando testualmente: “La parte opponente ha dedotto di avere concesso in uso l'immobile sito in Verona, che l'opposto avrebbe occupato sine titulo dalla dichiarazione dello stato di emergenza Covid sino al 12/05/2020. Nel ricorso in opposizione non si deduce alcun collegamento tra il rapporto di lavoro e la concessione dell'immobile in uso al lavoratore. Pertanto si deve ritenere che dalla prospettazione di parte opponente l'occupazione dell'immobile trovasse titolo in un comodato gratuito, senza la fissazione di un termine di rilascio.
La parte opponente ha prodotto come doc. 9 la lettera, ricevuta dall'opposto il 21.4.2020, la quale la società opponente, tramite il proprio legale, comunicò formalmente all'opposto la diffida per ottenere il rilascio dell'immobile. L'immobile venne effettivamente rilasciato il 12/05/2020 come da verbale prodotto come doc. 8 di parte opponente. Tenuto conto del breve periodo di tempo trascorso tra la diffida formale e il rilascio, si deve ritenere che non vi siano i presupposti per una liquidazione, sia pure in via equitativa, dei presunti danni che la società opponente avrebbe subito per effetto della mancata disponibilità dell'appartamento (peraltro classificato come C3 in catasto e privo dunque di idoneità abitativa, come riconosciuto nella lettera prodotta come doc. 9).”.
2) Con l'appello la società prospetta nuovamente le circostanze in forza delle quali la pretesa retributiva del contraddittore era ritenuta priva di fondamento: vi era stato il pagamento mediante i versamenti di €.1.500,00 in data 17.02.2020 e di €.1.500,00 in data 10.03.2020 (richiamando le contabili bancarie relative), mentre successivamente a tale dichiarazione pag. 6/20 abbia percepito € 3.000,00 oltre alla percezione della somma a mani per l'importo di €.5.000,00.
Ciò premesso si duole dell'errata motivazione in ordine alla validità ed efficacia degli screenshot dei messaggi wahtsapp.
Tali messaggi confermavano, in particolare, che il signor aveva CP_1
incassato €.5.000,00 in contanti per il servizio fatto a Castel Goffredo precisando che fossero andati a coprire i suoi stipendi, ovvero quelli ingiunti in quanto inerenti alle mensilità di novembre e dicembre 2019.
Osserva che non rispondeva ad alcuna logica la circostanza che l'appellato avesse richiesto il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2019, invece non quelle successive per le quali ha richiesto il pagamento con bonifico: è inverosimile che la società avesse pagato le mensilità da gennaio 2020, ma non quelle dei due mesi precedenti;
da ciò la conclusione che , essendo il rapporto cessato il 15 marzo 2020 si dovesse imputare il pagamento alle due mensilità preteso con l'ingiunzione di pagamento opposta.
Quanto all'intervenuto “disconoscimento” degli screenshot ha richiamato l'art. 2712 c.c., ed ha osservato come non fosse sufficiente un semplice disconoscimento della validità del documento in oggetto, in assenza di una contestazione motivata che la difesa del signor non aveva CP_1
esplicitato essendosi limitata a dedurre “il contenuto delle conversazioni telefoniche oggetto degli screenshot che ai fini della presente causa si disconoscono”.
Ha insistito, poi sulla valenza confessoria dei messaggi datati 17 febbraio
2020, avendo dichiarato il signor di aver preso i 5.000,00 euro CP_1
pag. 7/20 per i suoi stipendi, “riferendo addirittura pensavo lo sapessi per questioni contabili.”.
Col secondo motivo la società appellante si duole dell'erroneità della sentenza che ha ritenuto istruita la causa sul presupposto della ritenuta decadenza della prova testimoniale (giusta il richiamo all'ordinanza del 2 novembre2022).
Ricorda che con l'opposizione era stato indicato il domicilio dei testi
[...]
e (individuandolo nell'indirizzo pec della Testimone_2 Testimone_3
società opponente), in assenza di eccezione.
Posto l'onere della parte intimante di assicurare la effettiva conoscenza al teste intimato della convocazione all'udienza, oltre alla documentazione delle citazioni, il messaggio di posta elettronica di riscontro all'intimazione era stato ricevuto da , che aveva allegata certificazione Testimone_3
medica attestante l'impedimento a comparire.
Reitera, quindi, le istanze istruttorie testimoniali mediante l'assunzione dei testi ora indicati (anche mediante specifico motivo di appello, rubricato come quarto1).
pag. 8/20 Col terzo motivo si duole del rigetto della domanda riconvenzionale relativa ai danni subiti per l'occupazione sine titulo, rivendicando anche, a seguito della percezione delle somme sopra indicate la restituzione dell'eccedenza, indicata in €.2.400,00).
Sostiene che il signor aveva riconosciuto di aver occupato senza CP_1
alcun titolo e senza autorizzazione della proprietà l'immobile, di non aver erogato alcun canone e di non aver provveduto al pagamento delle utenze, risultando immotivato il rilievo dato dal primo giudice al breve periodo di tempo trascorso tra la diffida formale e il rilascio.
Assume, invece, che dall'occupazione è conseguito un danno alla società di cui è stata chiesta la liquidazione in via equitativa per il mancato godimento del bene secondo criteri oggettivi con specifico riguardo all'aver continuato a detenere il bene nonostante varie intimazioni di rilascio, e con riferimento alla durata dell'occupazione (da gennaio 2020 a maggio 2020).
Richiama, a tale riguardo la giurisprudenza di legittimità (n.2342 del 2018,
8751 del 2013) in forza della quale il danno per il proprietario del cespite va ritenuta sussista “in re ipsa”, ricollegandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario usurpato ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Insiste, quindi, per la liquidazione “secondo equità”.
3) In replica, per quanto rileva ai fini dell'esame dei motivi di appello il signor eccepisce l'inammissibilità del primo motivo, in quanto le CP_1
doglianze dell'appellante attengono esclusivamente ad una asserita erronea interpretazione e valutazione delle prove da parte del Giudice, ma è fondata sulle medesime argomentazioni già dedotte in primo grado.
pag. 9/20 Nel merito deduce che è mancata l'indicazione dell'imputazione ai crediti vantati degli asseriti pagamenti in contanti, ricordando che è necessaria per la giurisprudenza una chiara indicazione e contestualizzazione dei fatti e delle circostanze, nel caso di specie del tutto carente. Ricorda anche che la società è stata dichiarata decaduta dall'assunzione della prova testimoniale tesa ad avvalorare il significato attribuito ai messaggi
Inoltre, rileva che: a. la trascrizione dei messaggi whatsapp è inutilizzabile e non può essere considerata congrua prova del fatto estintivo del debito della società, in mancanza della produzione dei supporti informatici contenenti le conversazioni;
né può sopperire a tale carenza un ordine di produzione che, in considerazione delle preclusioni processuali, avrebbe natura esplorativa e surrogatoria di oneri processuali di parte non assolti
(richiama in tale senso altra giurisprudenza, di merito e di legittimità -
Cass. pen. n.49017 del 2017 -); b. Il contenuto delle conversazioni telefoniche è totalmente privo di valore confessorio;
richiama gli artt. 2730,
2733. 2734 c.c. in forza dei quali oggetto della confessione non possano dedursi che fatti giuridici (ovvero atti, situazioni e rapporti, visti sub specie facti), dotati di rilevanza decisoria sfavorevole per il confitente., ossia quello che, avuto riguardo all'oggetto della controversia ed ai termini della contestazione, è il concetto idoneo a produrre conseguenze giuridiche svantaggiose per colui che volontariamente e consapevolmente ne riconosce la verità (mancherebbe nel caso in esame il puntuale riferimento al periodo retributivo); c. gli screenshot non possono assurgere a valore di prova del fatto estintivo del debito retributivo, dato che non appaiono integrabili con altri elementi presuntivi (in caso di contestazione: Cass. Civ.
11/5/05 n. 9884); d. inverosimile è l'affermazione secondo cui un ente pag. 10/20 pubblico avrebbe versato in contanti dei compensi per una fornitura senza che di ciò venga fornito alcun supporto documentale;
e. quanto al valore del ritenuto generico disconoscimento osserva che l'onere della prova è a carico della parte che vuole avvalersi del documento disconosciuto.
Quanto al secondo motivo, anch'esso viene ritenuto inammissibile, non avendo l'appellante tempestivamente richiesto la revoca dell'ordinanza istruttoria, nei tempi e nei modi disciplinati dal secondo comma dell'art. 208 c.p.c..
Nel merito rileva che la norma processuale richiede che l'intimazione dei testimoni avvenga secondo precise modalità formali (Cassazione n. 39372 del 2021sulla decadenza nel caso di mancato rispetto). Nel caso in esame era mancata la previa elezione di domicilio elettronico da parte dei testimoni: la notifica a mezzo pec di un teste presso l' “azienda” o
“l'ufficio” poteva essere ritenuta valida solo se il teste aveva preventivamente dichiarato il proprio domicilio elettronico, nei modi e nelle forme di legge e non certo all'interno di un atto processuale al quale il testimone è totalmente estraneo, mentre era inconferente che il teste avesse
“giustificato” la propria assenza con il certificato medico in quanto l'art. 255 c.p.c., in caso di mancata comparizione del teste, concede al giudice istruttore il potere di “ordinare una nuova intimazione” o di “disporne l'accompagnamento all'udienza stessa o ad altra successiva”, ma deve trattarsi, per espressa previsione legislativa, di testimone “regolarmente intimato”, ipotesi non ricorrente.
E' poi ritenuta irrilevante l'assenza di eccezione sulla previa mancata elezione di domicilio;
richiamo al combinato disposto degli artt. 421, 208 e
104 c.p.c., in base al quale la decadenza dalla prova deve essere dichiarata pag. 11/20 di ufficio dal giudice, a prescindere dal fatto che la controparte abbia o meno sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva (Cass. civ., n.
15368/2011) e che la mancanza di un'intimazione rituale dei testi costituisca un vizio processuale rilevabile d'ufficio (Cass. civ., n.
9059/2018).
In ogni caso, in replica al quarto motivo eccepisce ancora l'inammissibilità in quanto l'introduzione di nuove prove in appello è limitata alle ipotesi tassative previste dall'art. 345 c. p. c., per cui la prova testimoniale già dichiarata decaduta in primo grado non può essere riproposta in appello, a meno che non si tratti di prova nuova (Cass. civ. n. 12700 del 2011).
Nel merito reputa non qualificati i testi a riferire sui fatti dedotti.
Infine, eccepisce l'inammissibilità della domanda risarcitoria, essendosi limitato l'appellante a riproporre le tesi del primo grado senza formulare argomentazioni per contrastare le ragioni della sentenza, in particolare senza prendere posizione sull'accertamento giudiziale che ha qualificato come comodato d'uso gratuito la disponibilità dell'immobile, accertamento passato in giudicato: l'unico argomento adottato è stato dedicato alla dimostrazione, non tanto del fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno, quanto alla rilievo della prova del danno in re ipsa (peraltro non in re ipsa, ma semmai, presunto: Cass. S.U. n. 33645 del 15 novembre 2022, senza che l'appellante abbia fornito elementi presuntivi sufficienti a dimostrare l'esistenza di un danno concreto. Puntualizza il carattere sussidiario e non sostitutivo del ricorso alla equità.
4) L'appello merita accoglimento parziale, limitatamente al primo motivo.
4.1) Quanto alle questioni di inammissibilità e preliminari riferite al motivo va ritenuto che il disconoscimento effettivamente è generico.
pag. 12/20 In primo grado tale “disconoscimento” era stato così formulato: “Senza inversione dell'onere della prova dei fatti asseritamente estintivi dell'obbligazione di pagamento, prova che, grave, precisa e rigorosa, incombe sull'opponente, si contestano gli screenshot ex adverso depositati in copia nonché il contenuto della messaggistica in essi contenuta, per le ragioni di seguito descritte:….”.
A tale deduzione era seguito il rilievo sulla mancata produzione del supporto informatico e quella circa l'assenza di valore confessorio nei termini poi ripresi in appello. Nessuna spiegazione circa la formazione e le modalità di rappresentazione del documento sono state articolate dalla difesa dell'opposto.
4.2) Quanto all'eccezione di inammissibilità, va rilevato che il motivo di impugnazione si sostanzia nella diversa lettura della prova documentale, come tale, aspetto del tutto sindacabile nell'ambito del gravame, e, quindi, ammissibile.
4.3) In ordine all'utilizzazione degli screenshot va richiamata la più recente giurisprudenza di legittimità: “In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, i messaggi "whatsapp" e gli sms conservati nella memoria di un telefono cellulare sono utilizzabili quale prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, non trovando applicazione né la disciplina delle intercettazioni, né quella relativa all'acquisizione di corrispondenza di cui all'art. 254 c.p.p.. (…).” (Sez. U - , Sentenza n.
11197 del 27/04/2023, Rv. 667456 - 03)
Ed ancora: “Questa Corte ha di recente statuito (Cass. 5141/20119) che
«lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti,
pag. 13/20 fatti o 3 by dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 с.с., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni» (nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto). Sempre questa Corte
(Cass.11606/2018), in tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, ha precisato che …” (in motivazione Cass. Ordinanza n.19155 del 2019).
4.4) Nel merito va rilevato che si tratta di affermazione, quella dell'appellato, di seguito commentata nel messaggio in esame, di valore generale, quindi, comprensiva delle due mensilità in contestazione.
pag. 14/20 Va ricordato il tenore dei due messaggi;
il primo intercorso con Tes_3
(“ciao ”), il secondo con Tes_1 [...]
Pt_1
pag. 15/20 Va ricordato che il rapporto lavorativo ha avuto una breve durata: 13 novembre 2019 fino al 15 marzo 2020.
pag. 16/20 Rispetto alla data del 17 febbraio (indicata nei messaggi), quindi, risulta necessario riferire la frase “le volte scorse li ho presi in contanti” alla percezione degli stipendi in procedenza ricevuti.
Quanto agli ulteriori pagamenti – ulteriori anche in riferimento alla dichiarazione ora riportata - sono stati documentati due bonifici: il primo con causale “acconto stipendio” del 17 febbraio 2020 per €.1.500,00: lo stesso aveva valuta il giorno 18, mentre il messaggio è del 17, quindi,
l'appellato non poteva riferirsi con la propria dichiarazione nel messaggio al pagamento alle mensilità “precedenti”; da qui l'imputazione alla mensilità successiva a partire da gennaio. Il secondo bonifico, invece, ha valuta 10 marzo 2020 ed in esso è specificata la causale (“stipendio febbraio”) per €.1.500,00
Rispetto alla data del messaggio – 17 febbraio – quindi, va considerato il riferimento all'acconto al periodo pregresso (novembre – gennaio): nel caso di specie si discute di novembre e dicembre (netti €.2.076,00; buste paga di €.793,00 +1283,00): in tesi pagati €.3.000,00, in quanto gennaio e febbraio pagati con bonifico.
La mensilità di marzo non è oggetto di discussione, evidentemente, tutti i pagamenti non possono essere riferiti ad essa.
Che il primo messaggio abbia effettiva pertinenza con il tema dei pagamenti delle spettanze dell'appellato è avvalorato dalla circostanza relativa al ruolo di che in sede di opposizione è indicato come Tes_3
“impiegato amministrativo della società , Parte_1
quindi, soggetto certamente deputato ad interloquire sul tema dei pagamenti stipendiali.
pag. 17/20 Pur trattandosi di un terzo (Cass. 29321 del 2024), l'apprezzamento in assenza di spiegazioni dell'appellato sul significato della frase sopra
(evidenziata: “le volte scorse li ho presi in contanti” ) giustifica la valenza confessoria. Si tratta, quindi di circostanza quelle ora illustrate tutte convergenti nel senso della sussistenza del fatto estintivo.
Quanto all'ulteriore deduzione per cui al pagamento in contanti del primo messaggio sarebbe collegata la percezione dei 5.000,00 euro il significato del messaggio è del tutto ambiguo quanto all'imputazione e alla destinazione;
vero è che la somma risulta pagata a mani per una causale sicuramente diversa, non univocamente riferibile all'imputazione indicata con l'opposizione (appalto comunale).
In questa sede nessuna deduzione e domanda è stata svolta con riguardo ad una pretesa restitutoria in forza di un'indebita sottrazione della somma, valendo la deduzione come mero fatto estintivo, rispetto alla quale, invece, ha autonomo rilievo la superiore considerazione collegata al primo dei messaggi.
Per altro si tratterebbe di somma che per la sua entità non ha alcuna attinenza con il minore credito vantato dall'ex lavoratore.
4.5) Per quanto rilevi, con riguardo al secondo motivo riguardante la doglianza circa l'affermata decadenza dalla prova, posto che serve l'eccezione di parte (Sez. 3 - , Ordinanza n. 12110 del 06/05/2024, Rv.
670908 - 01), all'udienza in cui i testi doveva essere sentiti la parte opposta aveva dedotto: “L'Avv. Melli si oppone in quanto per il teste Parte_1
non risulta un impedimento e per il teste e si Tes_3 Parte_1
eccepisce la irritualità della notifica eseguita via pec all'indirizzo della
pag. 18/20 società opponente e pertanto chiede fissarsi udienza di discussione con termine per note.”.
La richiesta di fissazione dell'udienza di discussione implicitamente implica la formulazione dell'eccezione (analogamente l'ordinanza di chiusura dell'istruzione in assenza di espressa statuizione sulla decadenza vale a sancirlo: Cass. 2344 del 1960).
La parte opponente nella prima difesa utile (ossia con le note conclusive depositate il 9 maggio 2023) ha tempestivamente chiesto la revoca dell'ordinanza sulla decadenza in relazione agli stessi motivi svolti sul punto con l'appello, reiterando in sede di discussione finale la richiesta
(“Reitera la domanda di revoca dell'ordinanza del 2.11.2022 chiedendo di conseguenza fissazione di udienza per l'assunzione dei testimoni indicati o quanto meno del teste in quanto l'intimazione di cui al Testimone_3
250 c.p.c. implica l'onere della parte intimante di assicurare l'effettiva conoscenza da parte del teste della convocazione dell'udienza di prove”).
4.6) Nel merito, posto che un'elezione di domicilio doveva essere documentata, situazione non riscontrata nel caso di specie, la mancata comparizione del teste che aveva giustificato la sua assenza consentirebbe di ritenere revocabile l'ordinanza di decadenza. Ciò posto il teste è stato chiamato a deporre sul primo messaggio (capitolo 10 riportato in nota) in modo del tutto generico, per cui si tratta di istanza istruttoria, comunque, inammissibile.
4.7) Il terzo motivo è inammissibile. Vale l'eccezione di giudicato svolta dall'appellato in riferimento alla ragione fondante il rigetto, ossia l'affermazione di un titolo che aveva giustificato la detenzione dell'immobile. In ogni caso la carenza di qualsivoglia deduzione sulla pag. 19/20 risarcibilità esclude che la domanda possa essere esaminata favorevolmente.
Per le ragion spese il quarto motivo, teso in via più generale all'ammissione delle istanze istruttorie risulta assorbito
In conclusione, va accolta la domanda di revoca del decreto ingiuntivo e rigettata la domanda formulata in primo grado in via riconvenzionale.
Le spese del doppio grado in ragione della reciproca soccombenza vanno compensate.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo 609/20 del giudice del lavoro del Tribunale di Verona;
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Venezia, 2 ottobre 2025
Il Presidente estensore
IA AL
pag. 20/20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così capitolate: “
1. il Sig. le ha riferito di aver incassato le somme dovute dal CP_1 [...]
in relazione alla fornitura di luminarie natalizie eseguite in favore di tale ente nel Natale Controparte_3 2019; 2. il Sig. ha trattenuto tali somme a titolo di retribuzioni e spese vive anticipate
CP_1 omettendo la restituzione del residuo di € 2.720,00; 3. il Sig. ha intrattenuto con Lei
CP_1 conversazione wathapp in data 20.02.2020; 4. il Sig. nel corso di tale conversazione su sua
CP_1 espressa domanda “Mi fai una nota di quello che hai ricevuto e di quello che hai anticipato? Così facciamo prima”, le ha risposto “Ricevuto 5000 da Castelgoffredo. Avevo anticipato 590+35 tre giorni fa per idraulici. Totale 630”.
5. Il Sig. ha occupato senza alcun titolo l'immobile di proprietà della
CP_1 società sito in Verona dal 31.01.2020 al 12.05.2020; 6. Il Sig. ha Parte_1 CP_1 rimborsato i costi delle utenze per il periodo in cui ne ha usufruito;
7. Il Sig. ha lasciato
CP_1 l'immobile spontaneamente o è stato diffidato a farlo;
8. Il Sig. ha corrisposto dei canoni per
CP_1 l'occupazione dell'immobile”; “9. il Sig. le ha riferito di aver incassato le somme dovute dal
CP_1
in relazione alla fornitura di luminarie natalizie eseguite in favore di tale ente Controparte_3 nel Natale 2019; 10. Il Sig. Le ha riferito che ha preso in contanti gli stipendi;
11. Il Sig. CP_1
Le ha chiesto di essere pagato mediante bonifico in data 17.02.2020; 12. A Sua domanda “Che CP_1 tu sappia a Castelgoffredo sono stati presi i soldi?” il Sig. ha risposto “i 5000? I miei stipendi CP_1 pensavo lo sapessi per questioni contabili”