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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20653/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20653 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro RT C.F._1
Sala, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Santa Francesca Romana n. 3, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTORE E
(C.F. ) residente in [...]
PapaGregorio XIV 16, C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE E (C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mariconda, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Cerva n. 8, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA CONCLUSIONI Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ritenuto l'esposto, ogni eccezione contraria rigettata, RITENUTE e DICHIARATE nulle, come eccepito in via subordinata e occorrendo, le clausole in tema di estensione delle garanzie come dedotto nel paragrafo ad hoc;
CONDANNARE in solido i convenuti e il per i danni causati dai rispettivi CP_1 CP_2 inadempimenti contrattuali i quali hanno avuto analoga efficienza causale nel provocare i danni così come in atti meglio rappresentati per complessivi euro 204.892 o della diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 2021 al saldo;
Inoltre, ACCERTATA la congruità del rendiconto in ogni singola voce e per gli importi indicati o per il maggior o minor importo che questo Tribunale riterrà di giustizia, CONDANNARE la convenuta a pagare all'attore CP_1 l'importo complessivo euro 282.026,27 o la maggiore o minor somma, determinata an iva, che all'esito di questo giudizio verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
CONDANNARE la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per una CP_2 somma pari a quella che si vorrà liquidare per le spese legali, o per la maggiore o minore somma che parrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, anche per il sequestro conservativo accolto in corso di causa, aumentati del 30% per la redazione degli atti con modalità navigabile e allegati ipertestuali ex art.
4.1 bis DM 147/2022, oltre le spese generali del 15%, l'iva e la cassa di previdenza. In via istruttoria si domanda l'ammissione dei seguenti capitoli di prova non ammessi:
pagina 1 di 19 1) Vero che il dott. mi ha affidato, nella mia qualità di funzionario di Private Banking presso la RT [...] Cont a lui dedicato, la gestione dei titoli in giacenza presso il in quanto oggetto di pegno ed ho provveduto a redigere CP_4 one 30 novembre 2022 doc. 36 b) che mi si mostra.
2) Vero che dopo la consegna della Relazione è stato concordato il piano di disinvestimento e reinvestimento, che ho riassunto nella mail 13.12.2023 doc. 48 che mi si mostra, con gli esiti in termini di nuova collocazione del denaro, già investito presso Cont il , rappresentato nello specchietto doc. 49 che mi si mostra.
3 o che il dott. è valutato sotto il profilo finanziario dalla AN Generali come soggetto dalla RT propensione all'investimento “Avanzata” come indicato nel Prospetto di Sintesi doc. 51 che mi si mostra e così era anche negli anni precedenti.
4) Vero che la posizione complessiva degli investimenti del dott. presso la da me gestita ha RT CP_4 registrato nel 2023 un rendimento annuo di almeno 8 punti per Teste dott.ssa c/o piazza S. Alessandro 4 Milano. Tes_1 CP_4
5) Vero che i ffidato, nella mia qualità di funzionario di private banking presso l'Unicredit, RT Cont l'importo di euro 170.000 proveniente da un conto vincolato presso il che ho provveduto ad investire, aggiungendo l'importo di euro 15.000 già giacente sul conto del cliente, nei tre fondi e 3) indicati nelle mie mail 6 e 18 dicembre 2023, doc. 50 a) e b) che mi si mostrano, il cui incremento di valore a partire dal nono mese precedente è stato del 5,50% Teste il dott. c/o Unicredit, via Borromei 5, Milano. Persona_1 11) Vero che la banca Unicredit chiede a fronte del rilascio di garanzie fideiussorie e reali il versamento di una commissione dell'1% sulla somma garantita e interessi annuali per tutta la durata del rapporto dallo 0,75% al 3%. Teste il dott. c/o Unicredit. Persona_1
12) Vero ch chiede a fronte del rilascio di garanzie fideiussorie e reali il versamento di una commissione CP_4 dell'1% sulla somma garantita e interessi annuali per tutta la durata del rapporto dallo 0,75% al 3%. Teste dott.ssa c/o . Tes_1 CP_4
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, respingere qualsiasi domanda di natura risarcitoria non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto ed essendo priva di qualsiasi fondamento;
- sempre nel merito, respingere la domanda di nullità delle “clausole in tema di estensione delle garanzie”, formulata dall'attore nella prima memoria autorizzata e “in via subordinata e occorrendo”, perché infondata, ed accertarne, conseguentemente, la piena validità ed efficacia;
- in via istruttoria, non ammettere i capitoli di prova per testi formulati dall'attore nella memoria del 28.12.2023, nonché la C.T.U. la cui richiesta è del tutto generica e non specificamente motivata;
- in ogni caso, disporre la cancellazione dell'espressione “per tutta la durata dei nove mesi di “sequestro” delle sue proprietà” di pag. 2, ultima proposizione, della memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 5.1.2024 di parte attrice perché offensiva nei confronti del e perché, comunque, esula dalle esigenze di difesa. Controparte_2 Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite. Il dichiara di non accettare il contraddittorio su qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere Controparte_2 formulata in questa sede dalla parte attrice, in considerazione delle preclusioni maturate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la SI e la società RT OP chiedendo la loro condanna, in solido, al pagamento di euro 204.892,00, oltre Controparte_2 rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni causati dai rispettivi inadempimenti contrattuali, nonché la condanna della sola SI al pagamento dell'ulteriore somma di euro 282.026,27, CP_1 quale importo dovuto in virtù del rendiconto redatto dall'attore, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. L'attore ha inoltre chiesto la condanna della banca convenuta a titolo di responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La difesa di parte attrice, a fondamento delle domande, ha sostenuto che: pagina 2 di 19 - in virtù del legame di amicizia che lo aveva legato al defunto marito della SI , CP_1 [...]
, dopo il decesso dell'amico, aveva sostenuto la convenuta e la figlia ( ), offrendo RT Controparte_5 loro la sua competenza professionale (sia quale avvocato sia quale commercialista) e fornendo un ingente sostegno finanziario per fronteggiare le difficoltà finanziarie in cui le stesse si erano venute a trovare, relative sia all'abitazione familiare sia ad un Villaggio turistico in Puglia;
- per ciò che rileva in questa sede, il defunto amico del signor aveva investito notevoli somme in RT un villaggio turistico, denominato IN di Mare, che era stato oggetto, con atto di pignoramento immobiliare del 18 giugno 2001, di un giudizio di espropriazione da parte della banca Intesa Gestione Crediti s.p.a. per un credito dalla stessa vantato di lire 3.368.344.898;
- il signor , su richiesta della SI , aveva acquistato il credito di Intesa Gestione RT CP_1
Crediti (poi ceduto alla società Castello Finance) per l'importo di euro 1.100.000,00, al fine di surrogarsi nei diritti della creditrice nell'ambito della procedura esecutiva e, successivamente, di rinunciare alla procedura;
- in virtù degli accordi stipulati con la SI , il Villaggio Turistico IN di Mare, una volta CP_1 divenuto libero da pesi e oneri, doveva essere trasferito, in via fiduciaria, ad una società appositamente costituita dal signor per l'importo di euro 1.100.000,00, in attesa che la SI trovasse RT CP_1
i fondi per rimborsare l'attore dell'importo appena indicato pagato alla banca per acquistare il suo credito;
- il signor aveva quindi costituito la società Immobiliare Garganica s.r.l. e, in data 26 maggio RT
2010, tra tale società e la SI era stato stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto il CP_1
Villaggio Turistico, con fissazione della data del 26 maggio 2012 quale termine di stipula del contratto definitivo;
- successivamente, la SI aveva manifestato l'intenzione di non dare esecuzione al contratto CP_1 preliminare così che l'attore, al fine di recuperare il considerevole importo anticipato, di euro 1.100.000,00, aveva individuato una banca, precisamente la AN OP di VA (ora , Controparte_2 disponibile a concedere un finanziamento alla società IN e alla SI;
Parte_2 CP_1
- in data 30 gennaio 2012, la banca in questione quindi concesso il finanziamento alla società
[...]
, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente a tempo Parte_3 determinato (precisamente, con scadenza al 31 dicembre 2016), e l'importo di euro 1.100.000,00 era stato, in definitiva, accreditato all'attore che, in tal modo, aveva ottenuto il rimborso di quanto anticipato;
- la banca, a garanzia del rimborso degli importi finanziati alla società Parte_3
, aveva però preteso dal signor sia il rilascio di una garanzia personale,
[...] RT precisamente di una fideiussione specifica per l'importo di euro 200.000,00, sia la costituzione di una garanzia reale mobiliare, nella forma del pegno di titoli, per l'ulteriore somma di euro 900.000,00;
- entrambe le garanzie erano state costituite dal signor che, pertanto, si era nuovamente esposto RT nei confronti della banca per l'importo di euro 1.100.000,00;
- nel frattempo, con scrittura privata sottoscritta in data 20 giugno 2011, e CP_1 [...]
avevano stipulato un accordo denominato “Accordo Quadro”, in virtù del quale, a fronte delle RT attività già svolte o da svolgere e degli impegni assunti (nei termini sopra descritti) dal signor , la RT SI si era impegnata, tra l'altro, a liberare , entro tre anni dalla stipula del CP_1 RT finanziamento, dalla garanzia dallo stesso prestata in favore della AN OP di VA, rimborsando alla banca almeno l'importo di euro 700.000,00 ed estinguendo, poi, il finanziamento secondo il piano di ammortamento concordato (punto 8 dell'Accordo);
- sempre in virtù di tale accordo la SI si era impegnata a rimborsare ogni onere sostenuto dal CP_1 signor per il sostegno fornito nel corso degli anni, stimando a questo titolo un indennizzo di RT euro 75.000,00 – quale importo provvisorio che la SI avrebbe dovuto pagare entro il 30 CP_1
pagina 3 di 19 ottobre 2011- salvo rendiconto definitivo da presentare alla data della liberazione dalla garanzia (punto 9 dell'Accordo);
- il signor aveva puntualmente adempiuto agli obblighi assunti in base all'Accordo Quadro RT mentre la SI non aveva adempiuto ad alcuno degli obblighi sulla stessa gravanti;
CP_1
- il finanziamento non era stato estinto alla data convenuta con la banca (31 dicembre 2016) e per diversi anni, seppure con il consenso del garante, erano state concesse proroghe per la restituzione dell'importo finanziato, sino al mese di dicembre 2021, allorché l'attore aveva negato il proprio assenso al rinnovo della fideiussione, con gli effetti di cui all'art.
1.2 della fideiussione;
- dopo aver concesso un'ulteriore proroga sino al 30 giugno 2022, in data 7 luglio 2022 la banca aveva inoltrato al signor la richiesta di pagamento del debito residuo, a quella data pari ad euro RT
1.104.405,07;
- nel mese di settembre 2022 la SI aveva ottenuto un ulteriore finanziamento da un altro CP_1 istituto bancario e aveva così estinto il debito nei confronti di così che quest'ultima aveva CP_2 comunicato al signor la liberazione dalle garanzie dallo stesso rilasciate ed era stato disposto lo RT svincolo dei titoli concessi in pegno. Alla luce di tale ricostruzione fattuale, l'attore ha invocato il concorrente inadempimento della SI e della agli impegni rispettivamente assunti. CP_1 CP_4
Per quanto concerne la banca, in particolare, è stato sostenuto che, in conseguenza del dissenso manifestato dal signor alla concessione di ulteriori proroghe, la banca avrebbe dovuto restituirgli RT
i titoli costituiti in pegno e consentirgli di disporre delle liquidità giacenti sul conto collegato al pegno;
precisamente, i titoli, alla data del 31 dicembre 2021, avevano un valore di euro 1.080.619,62 mentre alla data di restituzione il loro valore di realizzo si era ridotto ad euro 927.396,93 mentre la liquidità giacente sul conto collegato ammontava ad euro 172.618,00. La banca avrebbe quindi dovuto rispondere del colpevole ritardo nella restituzione dei titoli e delle disponibilità giacenti sul conto, con il pagamento di un importo, a titolo di risarcimento, da quantificare in euro 204.892,00, ossia in misura pari al deprezzamento dei titoli e agli interessi o remunerazioni che sarebbero state conseguiti in caso di restituzione tempestiva. Per i medesimi danni l'attore ha invocato anche la responsabilità della SI sostenendo CP_1 che gli stessi non si sarebbero verificati se la debitrice avesse tempestivamente adempiuto all'obbligo di rimborso del finanziamento, cui si era impegnata anche in virtù dell'art. 9 dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti. Sotto un diverso profilo, unicamente in riferimento alla SI l'attore ha allegato CP_1
l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con l'Accordo quadro del 2011 e, in particolare, all'impegno di rimborsare al signor ogni onere sostenuto per il sostegno finanziario fornito nel RT corso degli anni, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Quadro. A tal fine, è stato rilevato come, con raccomandata del 19 dicembre 2022, l'attore avesse inoltrato alla convenuta il rendiconto indicato nell'Accordo, quantificando l'importo complessivamente dovuto dalla SI nella somma di CP_1 euro 395.746,91, comprensivo anche della somma di euro 160.342,00 relativa ad alcune delle voci di danno indicate nel precedente paragrafo. Il signor , in relazione all'inadempimento degli obblighi RT discendenti dall'Accordo quadro, ha chiesto la condanna di al pagamento Parte_3 dell'importo di euro 282.026,27, ulteriore rispetto al danno sopra indicato di euro 204.892,00. Infine, l'attore ha chiesto la condanna della sola banca a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., ravvisando un'ipotesi di abuso del processo nel comportamento della banca che aveva omesso di partecipare al procedimento di mediazione.
pagina 4 di 19 1.2. Si è costituita la società rilevando come il signor avesse rilasciato in Controparte_2 RT favore della banca una fideiussione specifica, sino alla concorrenza di € 200.000,00, e una garanzia reale mobiliare, con un dossier titoli costituito in pegno, a cui era stato collegato il conto n. 21591 come conto di regolamento dei titoli. La difesa della banca ha evidenziato che:
- l'espressione utilizzata dal signor nella comunicazione e-mail del 16 dicembre 2021 (“mi dissocio RT dall'idea di una ulteriore proroga”) non potesse interpretarsi come volontà di non intendere “garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe” ai sensi dell'art. 1, comma 2 della fideiussione specifica;
- in ogni caso, anche attribuendo all'espressione in questione il significato di diniego alla proroga il signor
, al più, non avrebbe risposto delle eventuali ulteriori obbligazioni sorte a seguito della concessa RT proroga ma sarebbe rimasto comunque obbligato per il pregresso debito (quindi, avrebbe dovuto rispondere del debito esistente a titolo di capitale e interessi già maturati al 31 dicembre 2021);
- in ogni caso, la dichiarazione resa nella e-mail del 16.12.2021, al massimo, avrebbe assunto rilevanza in relazione alla fideiussione specifica ma, non avendo contestualmente revocato la distinta garanzia reale rappresentata dalla costituzione di pegno, il signor non avrebbe potuto pretendere la restituzione RT dei titoli sin dal 31.12.2021;
- anche in ordine alla garanzia pignoratizia, peraltro, il datore di pegno avrebbe risposto delle obbligazioni sorte prima della proroga concessa sino al 30.6.2022 e, quindi, per un importo capitale di € 1.100.000,00, oltre interessi come indicati nell'atto integrativo del 21.4.2021, maturati sino al 31.12.2021. La difesa della banca ha quindi escluso la sussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua rispetto alle pattuizioni inerenti alle due garanzie prestate, in particolare a quelle disciplinanti il pegno, dal momento che la garanzia pignoratizia non era stata revocata e il pegno costituito era rimasto nella sua integrità sino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le obbligazioni garantite e che, anche ritenendo che il signor avesse revocato la garanzia reale per le obbligazioni derivate dall'ultima RT proroga, il vincolo pignoratizio sarebbe persistito sino al pagamento delle obbligazioni garantite come quantificate al 31.12.2021. Anche in relazione alle somme giacenti sul conto corrente n. 21591 legato al deposito in garanzia, le stesse erano state correttamente vincolate dalla banca sino all'estinzione dell'obbligazione garantita, estendendosi il pegno di titoli agli interessi, dividendi, premi in natura e denaro, azioni o obbligazioni gratuitamente assegnate e a quant'altro potesse spettare sui titoli a seguito di operazioni societarie. Quindi, legittimamente, i titoli, così come il saldo del conto, erano stati restituiti solo allorché l'obbligazione garantita era stata estinta. 2. In occasione delle verifiche preliminari, rilevata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della convenuta , ai sensi dell'art. 7 legge n. 689\1982, perfezionatasi in data 24 OP maggio 2023 e preso atto della mancata costituzione della convenuta, è stata dichiarata la sua contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La causa è stata istruita con l'escussione di alcuni testimoni e all'esito è stata fissata l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
3. Nel corso del giudizio, su istanza del signor , nella persistente contumacia della SI RT
, è stato autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e di crediti della medesima CP_1 SI sino all'importo di euro 75.000,00, quale importo dell'indennizzo stimato nell'accordo CP_1 quadro sottoscritto tra le parti nel mese di giugno 2011 e che la SI si era impegnata a CP_1 corrispondere entro il mese di ottobre di quello stesso anno.
pagina 5 di 19 4. Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare la domanda di condanna della banca convenuta, in solido con la SI , al pagamento della somma di euro 204.892,00 a titolo di CP_1 risarcimento dei danni patiti da per il deprezzamento dei titoli costituiti in pegno tra il RT mese di dicembre 2021 e il mese di settembre 2022 nonché per le remunerazioni e gli interessi che sarebbero stati conseguiti rispetto al valore dei titoli e alle somme giacenti sul conto collegato al pegno, qualora, alla data del 31 dicembre 2021, i titoli fossero stati tempestivamente restituiti e le somme svincolate dalla banca. Le domande proposte nei confronti della banca non sono meritevoli di accoglimento. Tali domande si fondano sull'assunto per cui, avendo il signor , con comunicazione e-mail RT del 16 dicembre 2021, manifestato il proprio dissenso rispetto alla concessione, in favore della società IN di Mare, di un'ulteriore proroga relativa al termine di restituzione del finanziamento, la banca avrebbe dovuto provvedere alla liberazione del garante, restituendogli i titoli costituiti in pegno e le disponibilità liquide presenti sul conto collegato. Giova premettere che, ai sensi dell'art.
1.2 della fideiussione specifica rilasciata dal signor in RT favore della AN convenuta, era stato pattuito che “La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali delle obbligazioni garantite, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe” (doc. 8 del fascicolo di parte attrice). Per ciò che rileva nella presente sede, va anche segnalato che, ai sensi dell'art. 4 della fideiussione, nell'ipotesi di eventuale esercizio del recesso dalla garanzia da parte del fideiussore, anche in relazione ai rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore si era obbligato a rispondere, oltre che delle obbligazioni garantite del debitore in essere al momento in cui il recesso era divenuto efficace nei confronti della banca, anche di ogni altra obbligazione che fosse successivamente sorta o maturata esclusivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento di efficacia del recesso. Infine, ai sensi dell'art. 6 della fideiussione era stato pattuito che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione sarebbero rimasti integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore. Per quanto concerne, invece, la garanzia reale, dall'esame dell'atto costitutivo di pegno si evince che i titoli e i beni costituiti in pegno avrebbero garantito i crediti della banca, precisamente quanto alla stessa dovuto a titolo di capitale, interessi e accessori, anche in dipendenza di proroghe o aumenti o diminuzioni dei crediti concessi;
in caso di proroghe “il pegno costituito da un terzo permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali proroghe, a condizioni che l'intenzione di concedere la proroga sia stata comunicata dalla banca al terzo e quest'ultimo, entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, non abbia manifestato espressamente la propria volontà di revocare la garanzia già concessa” (art. 1 comma 1). Ancora, è stato pattuito che il pegno sarebbe rimasto integro sino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le obbligazioni garantite (art. 2, comma 1), che in caso di pegno di titoli, la garanzia era estesa a interessi, dividendi, premi e a quanto altro potesse spettare sui titoli a seguito di operazioni societarie (art. 3 comma 1); che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca era legittimata a far vendere i titoli e a soddisfare ogni suo credito, per capitale interessi e accessori, sul prezzo ricavato dalla vendita (art. 5.1). Nel corso di questo giudizio l'attore ha attribuito una fondamentale rilevanza alla comunicazione email del 16 dicembre 2021, con cui, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza intercorso in via principale tra un funzionario di e la SI quale rappresentante della CP_2 Controparte_5 società IN di Mare, nel quale si rappresentava la necessità di estinguere il debito residuo in considerazione della scadenza dell'apertura di credito al 31 dicembre 2021, il signor è RT intervenuto rispondendo al funzionario di , scrivendo, testualmente, “Dottoressa buongiorno, grazie CP_2
pagina 6 di 19 di avermi messo al corrente della corrispondenza con IN di Mare. Poiché sono ostaggio di questa situazione da quasi quindici anni, mi dissocio dall'idea di una ulteriore proroga” (doc. 31A di parte attrice). Secondo la tesi di parte attrice, questa dichiarazione integrava una chiara manifestazione di dissenso alla concessione di ulteriori proroghe in merito alla durata del finanziamento (precisamente, relative alla data di scadenza dell'apertura di credito), con la conseguenza che, a partire dal 31 dicembre 2021 il signor doveva intendersi liberato da ogni garanzia concessa, sia personale sia reale, e che lo stesso da RT quella data avrebbe avuto diritto alla restituzione dei titoli costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto ad esso collegato. Ora, a prescindere da ogni indagine circa l'interpretazione e il rilievo della dichiarazione resa nella comunicazione e-mail del 16 dicembre 2021, deve rilevarsi come, alla luce delle condizioni contrattuali sopra riportate, sia della fideiussione sia del pegno di titoli, il signor doveva ritenersi in ogni caso RT responsabile del debito della società IN di Mare esistente alla data del 31 dicembre 2021, debito che, pacificamente, corrispondeva, ancora a quella data, all'importo dell'affidamento originariamente concesso, ossia euro 1.100.000,00 solo a titolo capitale, oltre interessi. A tale ultimo riguardo va infatti evidenziato come non sia stata oggetto di alcuna contestazione la circostanza per cui l'obbligazione garantita sia rimasta immutata nel tempo, ancora al 31 dicembre 2021 come pure nel mese di giugno del 2022, allorché la banca aveva messo in mora la società debitrice e il garante, allegando di essere creditrice a quella data dell'importo di euro 1.101.405,07 a titolo di capitale, oltre a interessi e accessori (doc. 33 a di parte attrice). Le condizioni di entrambe le garanzie, in effetti, depongono univocamente nel senso che l'eventuale manifestazione di diniego alla concessione di proroghe o rinnovi dei crediti garantiti avrebbe avuto come effetto che il garante non sarebbe stato responsabile e, quindi non avrebbe garantito le obbligazioni ulteriori sorte per effetto delle eventuali proroghe concesse dal creditore. Non vi è, ad avviso di questo giudice e diversamente da quanto prospettato dalla difesa attorea, una equivocità delle pattuizioni contenute nelle garanzie che giustifichi plurime interpretazioni e che imponga al giudice di adottare la soluzione interpretativa favorevole al contraente aderente, ossia . RT
In altre parole, nessuna delle condizioni contrattuali volte a disciplinare le garanzie induce invece a sostenere la soluzione prospettata dalla difesa attorea, ossia che il diniego avrebbe comportamento automaticamente la cessazione della garanzia e la liberazione del garante dagli impegni assunti. Anzi, negli atti costitutivi delle garanzie, personale e reale, era previsto che il garante sarebbe stato obbligato sino alla completa estinzione del credito della banca verso il debitore e che, anche in caso di esercizio del recesso da parte del garante, lo stesso avrebbe risposto delle obbligazioni garantite del debitore in essere al momento in cui il recesso era divenuto efficace. Ciò in quanto l'eventuale diniego da parte del garante alla concessione di ulteriori proroghe della data di scadenza delle obbligazioni garantite, evidentemente, non aveva efficacia retroattiva ma poteva avere effetti soltanto per il futuro, facendo così venir meno ogni impegno del garante solo per le obbligazioni del debitore principale future e ulteriori sorte in conseguenza della concessione della proroga. Peraltro, desta perplessità anche il comportamento dell'attore che, pur a fronte della ritenuta cessazione di efficacia di entrambe le garanzie a far data dal 31 dicembre 2021, non risulta aver mai diffidato, ma nemmeno formalmente invitato, la banca a restituirgli i titoli costituiti in pegno né a svincolare le somme giacenti sul conto n. 21591 collegato al deposito titoli. In effetti, la prima contestazione di parte attrice con la richiesta di svincolo dei titoli in garanzia risale alla comunicazione del 15 settembre 2022 (doc. 33 b del fascicolo di parte attrice), pochi giorni prima della liberazione del garante dagli impegni fideiussori nonché della restituzione dei titoli e dello svincolo delle somme depositate sul conto 21591 (doc. 34 di parte attrice e doc.
3-4 di parte convenuta). pagina 7 di 19 Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere assorbiti tutti i rilievi svolti dalla difesa dell'attore nel corso del giudizio, in particolare nella prima memoria istruttoria, circa la validità ed efficacia del recesso da tutte le garanzie esercitato con la dichiarazione del signor contenuta nell'e-mail del 16 RT dicembre 2021 e in merito alla vessatorietà dell'art.
1.2 della fideiussione e dell'art. 1, comma 1, ultima parte, dell'atto costitutivo di pegno, atteso che la questione dell'efficacia del recesso così esercitato è stata ritenuta non dirimente ai fini della decisione. In conclusione sul punto, ritenuto che l'eventuale esercizio del recesso da parte del signor RT non lo avrebbe liberato dalla responsabilità per le obbligazioni garantite sorte in data antecedente al recesso medesimo, ne discende che, alla data dell'1 gennaio 2022, il signor non aveva diritto alla RT restituzione dei titoli costituiti in pegno né allo svincolo delle somme giacenti sul conto collegato al pegno e, quindi, non può configurarsi alcun inadempimento della banca dalla cui violazione sarebbero derivati i danni invocati dal signor (derivati sia dalla differenza di valore tra il dossier titoli al mese di RT dicembre del 2021 e quello al mese di settembre del 2022, sia dagli interessi che sarebbero maturati se il ricavato dei titoli o le somme giacenti sul conto collegato al pegno fossero stati reinvestiti). Di qui, il rigetto delle domande proposte nei confronti di Controparte_2
5. Passando ad esaminare le plurime domande proposte nei confronti della SI OP
, si ritiene opportuno esaminarle congiuntamente, atteso che rinvengono tutte la propria causa
[...] petendi nell'accordo stipulato tra la convenuta e il signor in data 20 giugno 2011. RT
Tali domande sono meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito esposti. 5.1. Giova, anche qui, premettere quali obblighi abbia assunto la SI con la CP_1 sottoscrizione dell'Accordo quadro, a fronte delle attività e del sostegno forniti dal signor in RT relazione al Villaggio Turistico IN di Mare, con particolare riguardo al subentro di RT nella posizione della società creditrice della IN di Mare che aveva avviato un procedimento esecutivo presso il Tribunale di Lucera e alle attività conseguenti, inerenti alla rinuncia alla procedura esecutiva e alla cancellazione dell'ipoteca volontaria sugli immobili costituenti il Villaggio Turistico, nonché all'impegno a risolvere per mutuo dissenso un preliminare avente ad oggetto il Villaggio in questione, o, ancora, al rilascio di una garanzia reale in favore della AN OP di Novare al fine di consentire l'erogazione del finanziamento di euro 1.100.000,00 ad CP_1
Quanto agli obblighi assunti da nella premessa G dell'accordo, è stato testualmente CP_1 previsto che “[…] intende rimborsare ad la somma di € 1.100.000,00 OP RT
(un milione centomila/00) da questi impiegata per ottenere la surroga di cui alla Premessa A) e assumere nei confronti dello stesso le appropriate obbligazioni per assicurargli la liberazione dalla garanzia verso la AN Popolare di VA entro TRE anni dalla stipula del finanziamento ipotecario di cui alla Premessa F) e la corresponsione di ogni indennizzo, onere finanziario e spese sostenuti per acquisire la surroga di cui alla Premessa A), per subentrare nella procedura esecutiva presso il Tribunale di Lucera, per sospenderla, per ricercare la AN disposta a rifinanziare per immobilizzare i CP_1 fondi necessari a contro garantire la AN Popolare di VA, per far annullare con mutuo dissenso la promessa di vendita alla Immobiliare Garganica di cui alla Premessa E) e quant'altro, nessuna spesa esclusa”(doc. 14 del fascicolo di parte attrice). Inoltre, nel citato Accordo Quadro, le parti hanno pattuito che:
“Art.6) si obbliga a stipulare con la AN Popolare di VA un contratto di finanziamento ipotecario, CP_1 entro la fine del corrente mese di giugno 2011, per l'importo di € 1.100.000,00 (unmilione centomila/00), dando ipoteca volontaria alla sui beni immobili costituenti il villaggio turistico IN di Mare, come individuati e descritti CP_4 nell'Allegato 2).
pagina 8 di 19 Art.7) si obbliga a conferire mandato irrevocabile alla AN Popolare di VA ad accreditare ad CP_1 [...]
, sul suo c/c n. 20738 in essere presso la stessa AN, la somma di € 1.100.000,00 riveniente dal finanziamento RT ipotecario di cui all'art. 6), a titolo di rimborso della somma capitale da questi spesa per stipulare l'atto di surroga di cui alla Premessa A) e subentrare nella procedura esecutiva di cui all'art. 3).
8) si obbliga a liberare , entro TRE anni dalla stipula del contratto di finanziamento di CP_1 RT cui all'art. 6), dalla garanzia prestata a favore della AN OP di VA, rimborsando almeno € 700.000,00 del finanziamento ipotecario e successivamente estinguendo il finanziamento stesso secondo il piano di ammortamento.
9) si obbliga a ripagare ad , a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni onere sostenuto CP_1 RT per reperire la provvista necessaria alla stipula dell'atto di surroga di cui alla Premessa A), per la conseguente esposizione finanziaria, per le spese legali proprie o pagate a terzi al fine di gestire gli atti di subentro nella procedura esecutiva, per le spese notarili dell'atto, per la costituzione e liquidazione della Immobiliare Garganica, per la stipula e l'annullamento del preliminare di vendita con la predetta Imm.re Garganica, per il reperimento delle somme necessarie alla costituzione del vincolo mobiliare presso la AN Popolare di VA al fine di garantire l'erogazione del finanziamento ipotecario, per la cancellazione dell'ipoteca e la rinuncia alla procedura esecutiva. Alla data odierna l'ammontare stimato dell'indennizzo dovuto ad ai sensi della presente clausola ammonta ad € 75.000,00 salvo rendiconto da presentare alla data di RT liberazione della garanzia di cui all'art. 8). L'importo provvisoriamente quantificato sarà rimborsato da ad CP_1
entro e non oltre il 30 ottobre 2011 […]” (doc. 14 del fascicolo di parte attrice). RT
Ad avviso di questo giudice, dall'esame degli atti di causa, in particolare già dalla lettura dell'atto di citazione si evince come il signor fosse stato spinto ad intervenire nelle operazioni di RT
“salvataggio” del Villaggio turistico e a fornire un perdurante sostegno alla convenuta dalla volontà di aiutare la vedova di un caro amico ( , avendo lo stesso attore definito il suo legame con la Testimone_2 SI e la figlia come “compassionevole sollecitudine in memoria di un conterraneo, amico, mancato troppo CP_1 presto” (seconda memoria istruttoria di parte attrice p. 5). Anche alla luce di tale considerazione devono essere quindi esaminate le clausole dell'Accordo quadro, dalle quali emerge l'intenzione delle parti di evitare che il signor subisse delle perdite patrimoniali RT in conseguenza del sostegno fornito, garantendogli, quindi, non soltanto il rimborso della somma di euro 1.100.000,00 dallo stesso anticipata, ma anche il pagamento degli oneri finanziari o delle spese sostenuti per le attività svolte (“nessuna spesa esclusa”, come precisato nella premessa G dell'Accordo). Tali pattuizioni, tuttavia, soprattutto alla luce delle evidenti e dichiarate intenzioni che hanno mosso il signor , non RT inducono ad affermare - come si evidenzierà nel prosieguo - che il suo sostegno fosse stato fornito a titolo
“oneroso”, contrariamente a quanto preteso nel presente giudizio, in riferimento ad alcune delle domande proposte. Ancora, le parti hanno pattuito che l'ammontare dei rimborsi dovuti dalla SI (ulteriori CP_1 rispetto alla somma di euro 1.100.000,00) potesse essere già stimato, alla data di sottoscrizione dell'accordo (20 giugno 2011), in euro 75.000,00, da intendersi dunque quale importo minimo dell'indennizzo riconosciuto in favore del signor , con riserva, tuttavia, di integrazione o modifica al momento RT della liberazione dalla garanzia prestata in favore della AN OP di VA, a seguito di rendiconto redatto, evidentemente, dal medesimo creditore (art. 9 dell'accordo Quadro). 5.2. Ciò posto, sotto un primo profilo, ossia in relazione alle domande aventi ad oggetto la condanna in solido della banca e della SI al pagamento della somma di euro 204.892,00, l'attore ha CP_1 sostenuto che i danni subiti - derivanti dalla differenza di valore tra il dossier titoli dato in pegno al mese di dicembre del 2021 e quello al mese di settembre del 2022, nonché dalla mancata remunerazione pari agli interessi che sarebbero maturati se il ricavato dei titoli o se le somme giacenti sul conto collegato al pegno pagina 9 di 19 fossero stati rivenduti e reinvestiti - non si sarebbero prodotti se la convenuta OP avesse estinto il debito verso la banca alla data del 31 dicembre 2021 (cfr. atto di citazione p. 23). La domanda relativa al deprezzamento dei titoli è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposto. Al riguardo, valgono i seguenti rilievi:
- ai sensi dell'art. 8 dell'accordo quadro, la SI , in proprio, si era impegnata a liberare CP_1 [...]
, entro tre anni dall'erogazione del finanziamento di euro 1.100.00,00 da parte della AN RT OP di VA, dalla garanzia dallo stesso prestata, rimborsando almeno l'importo di euro 700.000,00 e poi estinguendo il finanziamento secondo il piano di ammortamento;
- il finanziamento (stipulato nella forma dell'apertura di credito a tempo determinato) è stato concesso, in data 31 gennaio 2012, dalla AN OP di VA in favore della società ed era Parte_3 stata pattuita la sua scadenza al 31 dicembre 2016 (doc. 21 di parte attrice);
- da tale originaria data sono state concesse diverse proroghe per l'estinzione del fido, con il consenso del garante, almeno sino alla data del 31 dicembre 2021, data in cui il signor ha dichiarato, tramite RT comunicazione email di volersi “dissociare” dall'idea di un'ulteriore proroga (doc. 31 a di parte attrice);
- l'attore ha comunque allegato l'inadempimento di all'obbligo assunto ai RT CP_1 sensi dell'art. 8 dell'Accordo quadro, in virtù del quale la liberazione della garanzia doveva verificarsi, al più tardi, con la scadenza originaria del finanziamento, ossia al 31 dicembre 2016;
- l'attore ha prodotto documentazione da cui si evince che il valore dei titoli costituiti in pegno, quindi vincolati in favore di (già AN Popolare di VA), alla data del 31 dicembre 2021 era pari CP_2 ad euro 1.080.619,620 (estratto del deposito titoli n. 8221897 sub doc 35, ossia del deposito titoli costituiti in pegno, come si evince dal doc. 29 di parte attrice) mentre nel mese di settembre 2022, alla data della liberazione dalle garanzie, il valore dei titoli era stato valutato in euro 927.396, 93 (secondo il report redatto Cont da il 26 settembre 2022 sub doc. 36/a di parte attrice, p. 4), con una differenza di euro CP_2
153.222,69;
- dall'estratto conto dei titoli costituiti in pegno al 31 dicembre 2021 (doc. 35 di parte attrice) emerge che lo stesso era composto da obbligazioni (per valori nominali complessivi di 189.000,00), titoli di Stato (BTP) e Fondi (Fondi Anima);
- lo stesso attore, nel corso del giudizio, ha prodotto documentazione (doc. 48 recante comunicazione email Cont del consulente finanziario, avente ad oggetto i valori dei titoli restituiti da , con i relativi allegati) da cui si evince che
-- le obbligazioni sono state tutte mantenute nel portafoglio (Intesa Sanpaolo 08/01/2027 ZC per nominali € 41.000,00; 4,125% 04/05/2026 per nominali € 100.000,00 e Controparte_6 [...]
3,75% 02/03/2026 per nominali € 48.000,00) e alla scadenza restituiranno il capitale;
CP_7
-- i titoli di Stato sono stati, in parte, rimborsati alla scadenza per euro 44.876,81 (BTP 4,5% 1.5.2023) e, per altra parte, venduti con ricavo di euro 206.210,17 (BTP 2,25% 1.9.2036);
-- gli strumenti finanziari rappresentati da Fondi (Fondi Anima) sono stati venduti e rimborsati per l'importo di euro 544.193,17;
- conseguentemente, dal confronto tra il valore dei titoli al mese di dicembre 2022 e quanto effettivamente ricavato dalla loro vendita, dai rimborsi o dal valore nominale dei titoli ancora in portafoglio (titoli che, evidentemente, l'attore ha valutato di mantenere anche dopo la liberazione dalle ganranzie), emerge una differenza di euro 96.339,47.
In altre parole, in virtù dell'art. 8 dell'Accordo, la SI aveva promesso il fatto CP_1 del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. (ossia l'estinzione del finanziamento da parte della società IN di pagina 10 di 19 entro il 31.12.2016 e la conseguente liberazione di dalla garanzia reale Parte_3 RT mobiliare dallo stesso prestata) ma è documentato che entro quella scadenza il terzo non ha compiuto il fatto promesso, avendo richiesto molteplici proroghe della data di scadenza dell'affidamento. L'attore ha inoltre dimostrato come tra il mese di dicembre 2021 e il mese di settembre 2022, periodo in cui, in virtù dell'art. 8 citato, in via di principio, doveva essere già liberato dalla garanzia, il valore dei titoli costituiti in pegno abbia subito un deprezzamento;
lo stesso attore ha però prodotto documentazione da cui si evince che a seguito delle attività di disinvestimento e dei rimborsi e della rimodulazione del portafoglio, la differenza tra il valore dei titoli al 31.12.2021 e quanto effettivamente rimborsato (vendita dei Fondi e titoli di Stato) o ancora investito (quanto alle obbligazioni) ammonta ad euro 96.339,47. Per il danno subito, l'attore ha invocato la responsabilità della SI , ai sensi della medesima CP_1 pattuizione sopra citata. In relazione a questo profilo, si ritiene che l'attore abbia fornito la prova della fonte (negoziale, ossia l'art. 8 dell'Accordo quadro) dell'invocato diritto di credito e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare, secondo i principi giurisprudenziali ormai consolidati (sin da Cass., SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533) alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
In ordine alla quantificazione del danno, come appena rilevato, si ritiene che lo stesso vada quantificato nell'importo di euro 96.339,47.
L'obbligazione risarcitoria, seppure derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr. tra le altre Cass., 25/02/2009 n. 4587; Cass., 27/06/2016 n. 13225). Ne consegue che l'importo di euro 96.339,47 va rivalutato all'attualità con decorrenza dall'1 gennaio 2022 (data in cui il signor ha invocato la violazione dell'obbligo della SI a liberarlo dalla RT CP_1 garanzia rilasciata in favore di ) e ammonta, applicando i corrispondenti indici ISTAT, ad euro CP_2
107.514,85. Sulla somma riconosciuta in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Recependo i principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. In merito alla misura degli interessi si precisa che gli stessi devono essere calcolati nella misura indicata dall'art. 1284, comma 1, c.c. dall'1 gennaio 2022 sino all'introduzione del presente giudizio (24 maggio 2023) e nella misura dell'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo sino al saldo (25 maggio 2023).
va dunque condannata al pagamento in favore di , a OP RT titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 107.514,85, già rivalutata all'attualità, oltre interessi calcolati sulla somma devalutata al giorno 1 gennaio 2022, pari ad euro 96.339,47, via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat fino alla data odierna. Sugli importi come determinati all'attualità (euro pagina 11 di 19 107.514,85) sono dovuti gli ulteriori interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla presente pronuncia fino al saldo. 5.3. Diversamente, questo giudice non ritiene meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto la condanna della SI al risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante, CP_1 quantificato in euro 51.669,00 che sarebbe derivato, da un lato, dalla mancata vendita dei titoli al prezzo indicato nella situazione al 31 dicembre 2021 (ossia euro1.080.619,620), vendita che avrebbe generato una liquidità che, a sua volta, poteva essere investita in titoli di Stato, come i BTP, con la percezione di interessi del 5,5%, per un importo di euro 44.500,00); dall'altro lato, anche l'impossibilità di disporre delle somme giacenti sul conto collegato al pegno (conto n. 21591), pari ad euro 172.618,00 ne aveva impedito l'investimento in titoli di Stato, con una redditività del 5,5% annuo, per un importo di euro 7.119,00 (doc. 36/d del fascicolo di parte attrice relativo alla indicazione della redditività BTP del periodo dicembre 2021). Al riguardo, deve essere anzitutto rilevata la tardività e, quindi, l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle tardive allegazioni svolte (quindi, anche della documentazione prodotta a sostegno di tali tardive allegazioni), in merito all'invocato danno da mancato guadagno, nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, depositata in data 28 dicembre 2023. In effetti, l'attore nell'atto di citazione si è limitato ad affermare che, qualora il signor avesse RT avuto, al 31.12.2021, la disponibilità dei titoli che erano costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto collegato, avrebbe venduto i primi e reinvestito tutte le somme, ottenendo un rendimento almeno pari a quello dei titoli di Stato, con interessi del 5,5% annuo (atto di citazione p. 22 e p. 23). Successivamente, nell'ordinanza cautelare relativa al sequestro conservativo dei beni della SI , CP_1 questo giudice aveva evidenziato, in relazione ai profili qui esaminati, il carattere potenziale dei danni lamentati da , in quanto riferiti a mere possibilità di investimento, senza che fossero state RT anche solo prospettate le sue abitudini di investimento e, soprattutto, senza considerare il comportamento pregresso del signor , consistito pacificamente nella destinazione di quei rilevanti importi al fine RT di fornire un sostegno economico della SI e della figlia, , non a relaizzare CP_1 Controparte_5 attività di investimento ulteriori (cfr. ordinanza cautelare depositata in data 8 dicembre 2023 p. 4). Ebbene, a fronte di tali considerazioni, peraltro svolte nell'ambito di una cognizione sommaria, quale è quella che caratterizza il giudizio cautelare, la difesa di parte attrice nulla ha argomentato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che rappresentava l'ultimo atto nel quale ciascuna delle parti poteva precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, mentre ha utilizzato la seconda memoria - normativamente deputata alla sola replica rispetto alle domande o eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, alla proposizione di eccezioni conseguenti alle eventuali domande nuove formulate dalle altre parti (ipotesi, tutte, insussistenti nella fattispecie), nonché ad indicare mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali – per lo svolgimento di un'attività assertiva, ormai preclusa per decorso del termine processuale a tal fine previsto. Il riferimento, in particolare, è ai paragrafi della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice (pag. 1-6) inerenti ai profili di danno relativi alla ritardata restituzione dei titoli costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto collegato. L'inammissibilità di tale attività emerge laddove si consideri che la difesa attorea ha introdotto nel giudizio nuovi fatti - inerenti alle attività di investimento svolte dal signor successivamente al periodo qui oggetto di analisi o ai redditi del RT signor prodotti nel corso degli anni, depositando a tal fine i documenti dal n. 48 al n. 54 - che RT integrano circostanze nuove rispetto a quelle originariamente allegate e sono tali da introdurre nel processo nuovi temi di indagine e di decisione, potenzialmente idonei ad ampliare il thema decidendum, laddove il sistema delle preclusioni che caratterizza il giudizio di primo grado non autorizza l'introduzione di nuovi temi di indagine che, come nel caso di specie, potrebbero alterare i termini della controversia. pagina 12 di 19 Peraltro, anche laddove si volessero ritenere ammissibili tali allegazioni, si condivide quanto evidenziato dalla difesa della banca convenuta (nella terza memoria istruttoria, p. 3), secondo cui la domande di risarcimento in misura pari agli interessi al tasso indicato sono state giustificate sulla base di pianificazioni di investimenti (con diversi intermediari) poste in essere a distanza di un anno circa dal momento in cui il signor avrebbe preteso i titoli in restituzione per reinvestirli e, comunque, formulate in relazione RT all'andamento del mercato nel 2023. Con riferimento al mese di dicembre del 2021, ossia alla data i cui si colloca la vicenda da cui originerebbe il danno lamentato, invece, si ritiene del tutto insufficiente la produzione del documento allegato alla citazione (doc. 36b) al fine di giustificare il rendimento richiesto per interessi al 5,5%. Sul punto, questo giudice ritiene che l'attore non abbia fornito una prova idonea circa la circostanza allegata in citazione per cui, se avesse avuto la disponibilità dei titoli costituiti in pegno e delle somme in giacenza sin dal mese di dicembre 2021, li avrebbe subito venduti e reinvestiti né, tantomeno, che i nuovi investimenti avrebbero comportato un rendimento del 5,5% annuo. Tale conclusione si giustifica anche alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito) (Cass. Ordinanza 15 novembre 2024 n. 29486), prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
5.4. Passando ad esaminare le domande avanzate dall'attore a titolo di rimborso degli oneri finanziari e delle spese sostenuti, esemplificativamente descritti dall'art. 9 dell'Accordo quadro, tali domande possono essere accolte solo in parte. Anzitutto, deve darsi atto di come nel rendiconto inoltrato (tramite lettera raccomanda ricevuta in data 21 dicembre 2022) alla SI , in conformità con la previsione dell'art. 9 dell'accordo quadro (che CP_1 prevedeva la presentazione del rendiconto alla data di liberazione dalla garanzia), fosse stato chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 395.746,91, comprensiva dell'importo di euro 153.000,00 richiesto per la perdita di valore dei titoli dal 31 dicembre 2021 al mese di settembre 2022 (profilo di danno sopra esaminato) e, quindi, al netto di tale importo, come fosse stato rivendicato un credito di euro 242.746,00 (doc. 37 del fascicolo di parte attrice). Diversamente, al momento dell'instaurazione del giudizio, per i medesimi titoli, il signor ha chiesto il maggior importo di euro 282.026,27, senza RT fornire tuttavia una motivazione precisa di tale diversa quantificazione, se non che la stessa fosse il risultato di una “migliore specificazione” (citazione p. 25). Il signor ha chiesto, a titolo di ripetizione degli oneri finanziari sostenuti nel corso degli anni, RT sino alla liberazione dalle garanzie costituite in favore della AN OP di VA (ora CP_2
, il pagamento di complessivi euro 282.026,27, così specificando le somme richieste:
[...]
1) euro 4.809,00 quale onere sostenuto per la costituzione della società Immobiliare Garganica s.r.l. - che avrebbe dovuto acquistare fiduciariamente il Villaggio Turistico – e per la sua successiva liquidazione;
2) euro 2.207,91 per i servizi svolti dalla società Assist s.r.l. in merito alla gestione della società Immobiliare Garganica per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, nonché euro 5.459,65 per le prestazioni di assistenza professionale svolte dallo stesso in merito alla società Immobiliare Garganica s.r.l.; RT
pagina 13 di 19 3) euro 14.082,89 per le prestazioni di assistenza professionale svolte in proprio dal signor
[...]
in relazione alla negoziazione svolta con per acquistare il credito dallo stesso RT Parte_4 vantato, nonché euro 1.385,90 per la redazione e l'assistenza alla stipula dell'atto di surroga;
4) euro 3.146,00 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura legale, svolte da Controparte_8 che ha redatto il ricorso per intervenire nella procedura esecutiva, nonché euro 2.943,00 quale attività svolta in proprio da che è dovuto comparire in udienza e formalizzare la rinuncia alla procedura RT esecutiva, nonché euro 18.736,92 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura legale, svolte dallo stesso in relazione alla stipula del contratto di finanziamento con il Banco OP di RT
VA, nonché euro 1.240,00 quale attività svolta in proprio da in relazione ad una RT proposta di costituzione di nuova società cui trasferire la proprietà del Villaggio Turistico;
5) euro 87.015,00 quale onere finanziario a carico dell'attore conseguente alla indisponibilità della somma di euro 1.100.000,00 dallo stesso anticipata per acquistare il credito da , a partire dal mese di Parte_4 febbraio 2010 sino al rimborso della somma, avvenuto nel mese di gennaio 2012 con l'erogazione del finanziamento dalla AN OP di VA;
onere commisurato ai mancati investimenti effettuati nel periodo che avrebbero consentito la percezione di interessi nella misura del 5% annuo;
6) euro 141.000,00 quale indennità di rischio inerente al rilascio della fideiussione di euro 200.000 e alla costituzione del per euro 1.100.000,00, tenuto conto del carattere oneroso delle garanzie prestate e Pt_5 quantificando l'indennità nella misura dell'1% dei valori garantiti calcolata in proporzione alla durata delle garanzie (11 anni).
Prima di esaminare le singole voci di cui il signor ha chiesto il rimborso, giova ribadire RT come, sia pure utilizzando una formulazione molto ampia, sia nella premessa di cui alla lettera G sia nell'art. 9 dell'Accordo quadro, e con l'espressa indicazione di aver fatto riferimento ad una elencazione esemplificativa e non esaustiva degli oneri finanziari e delle spese suscettibili di rimborso, la SI
si sia obbligata a corrispondere ad ogni “indennizzo, onere finanziario e spese CP_1 RT sostenuti […] nessuna spesa esclusa” (premessa di cui alla lettera G) e “ogni onere sostenuto” (art. 9 dell'Accordo). Le espressioni utilizzate, interpretate ai sensi dell'art. 1362 c.c., quindi indagando la comune intenzione delle parti, anche tenendo conto del comportamento complessivo dalle stesse tenuto, sia antecedentemente sia successivamente alla conclusione del contratto, induce a circoscrivere le obbligazioni assunte dalla SI ai soli oneri finanziari concretamente sostenuti, anche eventualmente per le attività svolte CP_1 in proprio, dal signor per il sostegno fornito. RT
Questo giudice ritiene, invece, di poter escludere che l'intenzione delle parti fosse di garantire al signor una remunerazione o un guadagno per le attività poste in essere per salvare o sostenere il RT
Villaggio Turistico IN di Mare e, in definitiva, la stessa SI all'epoca legale Parte_3 rappresentante della società Parte_3
Tale ultima conclusione, in effetti, non è conciliabile con il comportamento tenuto da RT che ha fornito il suo aiuto per lungo tempo, mosso essenzialmente dall'affetto che lo aveva legato al defunto marito della medesima SI , come dichiarato già nell'atto di citazione. A tal riguardo, CP_1 si rileva come, proprio nell'atto introduttivo, il difensore del signor abbia evidenziato che già alla RT fine degli anni '90, in seguito alla morte dell'amico marito della SI , l'odierna Testimone_2 CP_1 convenuta e la figlia avessero chiesto e ottenuto l'aiuto dell'attore, il quale aveva offerto la sua competenza professionale, garantendo e anticipando ragguardevoli somme (oltre un milione di euro) per definire la problematica situazione relativa ad alcuni immobili milanesi, tra i quali l'abitazione familiare (atto di citazione p. 1-3). Quanto al comportamento tenuto da dopo la conclusione dell'accordo RT quadro, va considerato che, a fronte di un'estinzione del finanziamento e, quindi, della correlativa pagina 14 di 19 liberazione dalle garanzie, inizialmente prevista entro il 31 dicembre 2016, per diversi anni lo stesso garante ha pacificamente acconsentito alle richieste di proroga avanzate dalla debitrice. Infine, va considerato come, ancora nel 2022, dopo aver ricevuto l'atto di messa in mora da parte della banca, il signor , RT nel contestare le richieste formulate nei suoi confronti, abbia dichiarato di aver consentito alla IN di Mare e ai suoi soci di gestire il Villaggio Turistico per circa quindi anni “senza” averne “un tornaconto” e di essere intervenuto in soccorso della e di sua figlia “ispirato esclusivamente ad un sentimento di CP_1 commiserazione, per il decesso del loro congiunto sig. TE veloce nel febbraio 1999 […]”. Tali considerazioni inducono questo giudice ad escludere la fondatezza della domanda di pagamento richiesta in relazione alla voce n. 6, ossia per l'indennità di rischio inerente alla prestazione delle garanzie, personale e reale, rilasciate in favore della AN OP di VA. Si tratta di una domanda che presuppone la natura onerosa dell'impegno assunto da , come dallo stesso espressamente RT riconosciuto nei propri scritti difensivi, circostanza che, invece, per i rilievi appena svolti, deve essere esclusa. Ciò senza considerare che tale voce non integra un onere “sostenuto” da RT trattandosi, piuttosto, di un mancato guadagno. Esaminando, quindi, le ulteriori voci articolate: 1) quanto all'importo di euro 4.809,00, richiesto quale onere inerente alla costituzione e alla liquidazione della società Immobiliare Garganica s.r.l., l'attore ha chiesto il pagamento della differenza tra il capitale investito - pari a euro 10.000,00, quale capitale sociale - e il residuo netto di liquidazione - pari ad euro 5.191,00 - come risulta dai tre bilanci depositati negli anni 2010, 2011 e 2012 e dalla visura della Camera di Commercio (doc. 37.1- 37.4), in particolare nel bilancio finale di liquidazione e nella relazione finale ove si è dato atto del rimborso di euro 5.191,00 al socio unico (doc. 37.3, pag. 12). Tale RT differenza, specificamente documentata, tra il capitale sociale versato dall'attore e quanto rimborsato quale residuo attivo della liquidazione rappresenta l'onere sostenuto per la costituzione della società e ammonta, effettivamente, all'importo di euro 4.809,00 che, pertanto, deve essere riconosciuto;
2) quanto agli importi di euro 2.207,91 per i servizi svolti dalla società Assist s.r.l. in merito alla gestione della società Immobiliare Garganica per gli esercizi 2010-2012 e di euro 5.459,65 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura fiscale, svolte dallo stesso in merito alla società RT
Immobiliare Garganica s.r.l., l'attore ha documentato la prima spesa producendo la fattura con allegata quietanza per il pagamento (doc. 38). In relazione al secondo onere, l'attore ha sostenuto di essersi personalmente occupato della stesura dello Statuto della società, di aver redatto i tre bilanci, le tre dichiarazioni IVA e le corrispondenti dichiarazioni dei redditi;
a tal fine, ha documentato di essere stato iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (doc. 56) e ha prodotto una “nota pro forma” (doc. 39) ove sono stati specificati gli importi dei compensi richiesti per ciascuna delle attività svolte (redazione statuto, bilanci, dichiarazioni Iva e redditi), per gli anni 2010-2012, in conformità ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (decreto 2 settembre 2010, n. 169 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sub doc. 55), così che si ritiene che debba essere riconosciuto l'importo richiesto di euro 4.103,00, al netto di Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). Complessivamente per questa voce va quindi riconosciuto l'importo di euro 6.310,91 (di cui euro 2.207,91 per la fattura Assist s.r.l. e 4.103,00 per l'attività professionale del dott. ); RT
3) quanto agli importi di euro 14.082,89, quale compenso inerente alle prestazioni di assistenza professionale, precisamente quale consulenza contrattuale, svolte dallo stesso in relazione RT alla negoziazione svolta al fine di acquistare il credito gestito da RI s.p.a. (quale mandataria della pagina 15 di 19 società Castello Finance s.r.l. che, a sua volta, aveva acquistato il credito di Intesa Gestione crediti s.p.a.), nonché di euro 1.385,90 per la redazione e l'assistenza alla stipula dell'atto di surroga ex art. 1201 c.c., l'attore ha prodotto - oltre all'originario atto di pignoramento del 2011 (doc. 1) e all'atto di surroga del 31.12.2010 (doc. 6) - due “note pro forma” (doc. 40 e 41), ove sono stati specificati gli importi dei compensi richiesti, conformi ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi degli artt. 19 e 45, così che si ritiene che debbano essere riconosciute le somme chieste, rispettivamente, di euro 11.087,84, al netto di Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti) e di euro 1.385,90 (trattandosi di importo già ridotto unilateralmente dal creditore. Complessivamente per questa voce va quindi riconosciuto l'importo di euro 12.473,74; 4) per quanto concerne l'importo di euro 3.146,00 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura legale, svolte dall'avv. che ha redatto il ricorso per intervenire nella procedura esecutiva Controparte_8 allora pendente dinanzi al Tribunale di Lucera e ottenerne l'estinzione, l'attore ha prodotto, oltre al ricorso per intervento e alla dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva (doc. 7 e 16), anche alla fattura emessa dall'avv. , con allegata quietanza, così che l'importo richiesto va liquidato nella Controparte_8 misura richiesta. Quanto all'importo di euro 2.943,00 quale attività svolta in proprio da per la RT comparizione in udienza nel corso della procedura esecutiva e per formalizzare la rinuncia alla stessa, l'attore ha prodotto il verbale del procedimento esecutivo (doc. 17) che ha disposto la comparizione del creditore intervenuto in surroga per il 14 novembre 2011 e ha prodotto una “nota pro forma” (doc. 43), ove è stato specificato l'importo del compenso richiesto, pienamente conforme ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi degli artt. 19 e 45, così che si ritiene che debba essere riconosciuto l'importo richiesto di euro 2.316,80, al netto di Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). Per quanto riguarda l'importo di euro 18.736,92 per le prestazioni di assistenza professionale svolte dallo stesso in relazione alla stipula del contratto di finanziamento con la società Banco RT OP di VA, risulta dallo stesso Accordo quadro posto a fondamento delle domande qui esaminate il fatto che il signor si fosse adoperato per trovare una banca che concedesse un RT finanziamento alla società IN di Mare (doc. 14) mentre non risulta provato che abbia collaborato o chiesto nelle richieste di proroga formulate nel corso degli anni successivi né, a tal fine, rilevano le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio che, sul punto (precisamente in merito al capitolo n. 11), hanno riferito circostanze apprese de relato actoris. Pertanto, rispetto alla “nota pro forma” prodotta dall'attore (doc. 44) si ritiene di liquidare l'importo di euro 10.768,00, quale importo del compenso conforme ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi degli artt. 19 e 45, al netto dei compensi richiesti per le attività di assistenza inerente alle proroghe (attività non provate) e delle somme indicate per Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). Quanto all'importo di euro 1.240,00, quale attività svolta in proprio da in relazione ad un RT viaggio (trasferta) a Foggia per esaminare una proposta di costituzione di nuova società cui trasferire la proprietà del Villaggio Turistico, si tratta di attività il cui svolgimento è stato confermato dai testimoni escussi nel corso del giudizio che hanno detto di ricordare tale circostanza, pur non avendo personalmente accompagnato a Foggia. Pertanto, rispetto alla “nota pro forma” prodotta dall'attore (doc. RT
45) si ritiene di liquidare l'importo di euro 1.240,00, quale importo del compenso conforme ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi dell'art. 19, al netto delle somme indicate per Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). pagina 16 di 19 Complessivamente, per questa voce va riconosciuto l'importo di euro 17.470,80. 5) Per quanto riguarda l'importo di euro 87.015,00, quale onere finanziario conseguente alla indisponibilità della somma di euro 1.100.000,00 anticipata dal signor , per acquistare il credito da Intesa RT
Gestione Crediti (poi Castello Finance s.r.l. rappresentato da RI s.p.a.) che aveva instaurato il procedimento esecutivo verso la società a partire dal mese di febbraio 2010 sino al Parte_3 rimborso della somma avvenuto nel mese di gennaio 2012 con l'erogazione del finanziamento da parte della AN OP di VA, l'attore ha commisurato tale onere ai mancati investimenti effettuati nel periodo che avrebbero comportato interessi attivi nella misura del 5% annuo. A tal riguardo, bisogna rilevare come nell'Accordo quadro la SI avesse manifestato l'intenzione di corrispondere ad CP_1
anche un indennizzo per la immobilizzazione dei fondi necessari per lo svolgimento delle RT attività previste nell'accordo (premessa di cui alla lettera G) e come l'attore abbia dato prova dei versamenti rateali e dei conteggi eseguiti (doc. 6 e 46). Si ritiene dunque equo liquidare tale importo nella misura richiesta di euro 87.015,00, considerato che è documentata la circostanza che il signor abbia RT anticipato il considerevole importo di euro 1.100.000,00 acquistando il credito vantato da Castello Finance s.r.l., corrispondendo le relative rate a partire dal mese di febbraio 2010, sino alla restituzione di tale importo nel gennaio 2012, avvenuta con l'erogazione del finanziamento da parte della società Banco OP di VA.
Infine, giova anche evidenziare come le circostanze poste a fondamento degli oneri e spese sin qui esaminati e, in particolare, relativi all'esecuzione delle attività di assistenza professionale fornite in proprio dall'odierno attore, siano state confermate anche dai testimoni escussi nel corso del processo, ossia dal dott. e dall'avv. , entrambi quali membri dello “Studio Ciavarella” (cfr. Testimone_3 Controparte_8 verbale dell'udienza del 9 maggio 2024). Dalle considerazioni che precedono discende che la domanda proposta da , per i RT titoli esaminati nel presente paragrafo è meritevole di accoglimento nella complessiva misura di € 128.079,45, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, ossia dal 25 maggio 2023, sino al saldo.
6. Quanto alla domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna della banca ai sensi degli artt. 93 commi 1 e 3 c.p.c. la stessa deve essere rigettata. Al riguardo si osserva, anzitutto, che non si ravvisa nel comportamento processuale della banca alcun profilo rilevante ai sensi della previsione citata, non essendo sufficiente a tal fine l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione. Inoltre, si ritiene che integri un onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo). Nel caso di specie, il signor non ha provato i RT suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria. Sulla scorta della documentazione prodotta non si ritengono nemmeno sussistenti gli estremi normativamente previsti per una pronuncia officiosa di condanna per responsabilità aggravata della banca, tenuto conto anche dei principi espressi dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25041).
7. Infine, non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla difesa della banca convenuta, riferita alla seguente espressione «per tutta la durata dei nove mesi di “sequestro” delle sue proprietà» contenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. dell'attore (p. 2) che, secondo la valutazione del difensore della banca, sarebbe offensiva e priva di utilità difensiva.
pagina 17 di 19 La valutazione, da parte del giudice, circa il carattere sconveniente o offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e circa la loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale, non censurabile in sede di legittimità, e l'istanza volta alla cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'applicazione dell'anzidetto potere discrezionale (così, Cass. 7/07/2004, n. 12479). La giurisprudenza ha poi precisato che, in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte;
ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (così, Cass., 6 dicembre 2011 n. 26195; analogamente, Cass., 26 luglio 2002, n. 11063). Nella fattispecie oggetto d'esame, si ritiene che l'espressione denunciata, contenuta nella terza memoria di parte attrice - precisamente il riferimento ad un “sequestro” dei titoli e delle somme del signor da parte della AN - non manifesti un intento dispregiativo tale da superare le esigenze RT difensive né si tratta di espressioni del tutto avulse dall'oggetto della causa, tanto più laddove si consideri che tale espressione era riferita alla mancata restituzione, da parte della banca, dei titoli costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto collegato che, secondo la prospettazione attorea, dovevano essere svincolati sin dal mese di dicembre 2021. In ogni caso, il riferimento alla parola sequestro accompagnata dall'utilizzo delle virgolette è idonea ad evidenziare come il termine sia stato utilizzato senza un riferimento alla sua accezione strettamente tecnica ma al fine di sottolineare l'ingiustizia (asserita) del comportamento della banca. ai fini dell'art. 89 c.p.c. si ritiene irrilevante che la prospettazione dell'attore sia stata CP_9 ritenuta infondata da questo giudice. In conclusione, non si ritengono sussistenti i presupposti di applicazione dell'art. 89 c.p.c.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 8. In ordine al rapporto processuale tra il signor e la convenuta RT OP
, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in dispositivo
[...] secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (quindi considerando l'importo della domanda come accolta in questo giudizio), dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate, con riferimento sia al procedimento cautelare in corso di causa sia al presente giudizio di merito. Si ritiene dunque di ridurre gli importi indicati nella nota delle spese depositata dal procuratore di parte attrice. In particolare, per quanto concerne il giudizio cautelare si ritiene corretta l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e i valori minimi di cui ai citati parametri per la fase di trattazione di trattazione, escludendo compensi per la fase decisionale che non si è svolta, liquidando complessivamente l'importo di euro 4.871,00.
pagina 18 di 19 Relativamente al presente giudizio di merito, invece, si ritiene congruo liquidare i compensi applicando il valore massimo di cui ai citati parametri per la fase di studio e i valori medi per tutte le altre fasi del giudizio e, così, riconoscendo complessivamente la somma di euro 15.379,00 a titolo di compenso.
In merito ai rapporti processuali tra il signor e , le spese di lite seguono la RT CP_2 soccombenza dell'attore e si liquidano applicando i medesimi parametri e criteri sopra indicati, con conseguente liquidazione dei valori medi di cui ai parametri per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e di così RT OP Controparte_2 provvede:
a. rigetta ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_2
b. accoglie parzialmente le domande proposte nei confronti di e, per OP
l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno, in favore di , nella misura di € RT
107.514,85, oltre interessi secondo i criteri specificati in motivazione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 128.079,45, oltre interessi al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda, ossia dal 25 maggio 2023, al saldo;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese del RT Controparte_2 presente giudizio di merito, che liquida in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. condanna al pagamento, in favore di , delle spese OP RT del giudizio cautelare in corso di causa, che liquida in € 928,00 per spese (euro 634,00 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 294,00 per la trascrizione del sequestro) e in € 4.871,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
e. condanna al pagamento, in favore di , delle spese OP RT del presente giudizio di merito, che liquida in € 1.241,00 per spese e in € 15.379,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 7 febbraio 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 19 di 19
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20653 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro RT C.F._1
Sala, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Piazza Santa Francesca Romana n. 3, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione ATTORE E
(C.F. ) residente in [...]
PapaGregorio XIV 16, C.F._3
CONVENUTA CONTUMACE E (C.F. ), in persona del procuratore speciale dott. Controparte_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Mariconda, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Cerva n. 8, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA CONCLUSIONI Per parte attrice: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ritenuto l'esposto, ogni eccezione contraria rigettata, RITENUTE e DICHIARATE nulle, come eccepito in via subordinata e occorrendo, le clausole in tema di estensione delle garanzie come dedotto nel paragrafo ad hoc;
CONDANNARE in solido i convenuti e il per i danni causati dai rispettivi CP_1 CP_2 inadempimenti contrattuali i quali hanno avuto analoga efficienza causale nel provocare i danni così come in atti meglio rappresentati per complessivi euro 204.892 o della diversa maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal 31 dicembre 2021 al saldo;
Inoltre, ACCERTATA la congruità del rendiconto in ogni singola voce e per gli importi indicati o per il maggior o minor importo che questo Tribunale riterrà di giustizia, CONDANNARE la convenuta a pagare all'attore CP_1 l'importo complessivo euro 282.026,27 o la maggiore o minor somma, determinata an iva, che all'esito di questo giudizio verrà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi ex art. 1284, 4° comma, c.c. dalla domanda al saldo;
CONDANNARE la convenuta per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 3, c.p.c. per una CP_2 somma pari a quella che si vorrà liquidare per le spese legali, o per la maggiore o minore somma che parrà di giustizia. Con vittoria di spese e compensi, anche per il sequestro conservativo accolto in corso di causa, aumentati del 30% per la redazione degli atti con modalità navigabile e allegati ipertestuali ex art.
4.1 bis DM 147/2022, oltre le spese generali del 15%, l'iva e la cassa di previdenza. In via istruttoria si domanda l'ammissione dei seguenti capitoli di prova non ammessi:
pagina 1 di 19 1) Vero che il dott. mi ha affidato, nella mia qualità di funzionario di Private Banking presso la RT [...] Cont a lui dedicato, la gestione dei titoli in giacenza presso il in quanto oggetto di pegno ed ho provveduto a redigere CP_4 one 30 novembre 2022 doc. 36 b) che mi si mostra.
2) Vero che dopo la consegna della Relazione è stato concordato il piano di disinvestimento e reinvestimento, che ho riassunto nella mail 13.12.2023 doc. 48 che mi si mostra, con gli esiti in termini di nuova collocazione del denaro, già investito presso Cont il , rappresentato nello specchietto doc. 49 che mi si mostra.
3 o che il dott. è valutato sotto il profilo finanziario dalla AN Generali come soggetto dalla RT propensione all'investimento “Avanzata” come indicato nel Prospetto di Sintesi doc. 51 che mi si mostra e così era anche negli anni precedenti.
4) Vero che la posizione complessiva degli investimenti del dott. presso la da me gestita ha RT CP_4 registrato nel 2023 un rendimento annuo di almeno 8 punti per Teste dott.ssa c/o piazza S. Alessandro 4 Milano. Tes_1 CP_4
5) Vero che i ffidato, nella mia qualità di funzionario di private banking presso l'Unicredit, RT Cont l'importo di euro 170.000 proveniente da un conto vincolato presso il che ho provveduto ad investire, aggiungendo l'importo di euro 15.000 già giacente sul conto del cliente, nei tre fondi e 3) indicati nelle mie mail 6 e 18 dicembre 2023, doc. 50 a) e b) che mi si mostrano, il cui incremento di valore a partire dal nono mese precedente è stato del 5,50% Teste il dott. c/o Unicredit, via Borromei 5, Milano. Persona_1 11) Vero che la banca Unicredit chiede a fronte del rilascio di garanzie fideiussorie e reali il versamento di una commissione dell'1% sulla somma garantita e interessi annuali per tutta la durata del rapporto dallo 0,75% al 3%. Teste il dott. c/o Unicredit. Persona_1
12) Vero ch chiede a fronte del rilascio di garanzie fideiussorie e reali il versamento di una commissione CP_4 dell'1% sulla somma garantita e interessi annuali per tutta la durata del rapporto dallo 0,75% al 3%. Teste dott.ssa c/o . Tes_1 CP_4
Per la convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
- nel merito, respingere qualsiasi domanda di natura risarcitoria non sussistendone i presupposti in fatto ed in diritto ed essendo priva di qualsiasi fondamento;
- sempre nel merito, respingere la domanda di nullità delle “clausole in tema di estensione delle garanzie”, formulata dall'attore nella prima memoria autorizzata e “in via subordinata e occorrendo”, perché infondata, ed accertarne, conseguentemente, la piena validità ed efficacia;
- in via istruttoria, non ammettere i capitoli di prova per testi formulati dall'attore nella memoria del 28.12.2023, nonché la C.T.U. la cui richiesta è del tutto generica e non specificamente motivata;
- in ogni caso, disporre la cancellazione dell'espressione “per tutta la durata dei nove mesi di “sequestro” delle sue proprietà” di pag. 2, ultima proposizione, della memoria ex art. 171 ter c.p.c. del 5.1.2024 di parte attrice perché offensiva nei confronti del e perché, comunque, esula dalle esigenze di difesa. Controparte_2 Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari di lite. Il dichiara di non accettare il contraddittorio su qualsiasi domanda nuova, anche istruttoria, dovesse essere Controparte_2 formulata in questa sede dalla parte attrice, in considerazione delle preclusioni maturate”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio la SI e la società RT OP chiedendo la loro condanna, in solido, al pagamento di euro 204.892,00, oltre Controparte_2 rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento dei danni causati dai rispettivi inadempimenti contrattuali, nonché la condanna della sola SI al pagamento dell'ulteriore somma di euro 282.026,27, CP_1 quale importo dovuto in virtù del rendiconto redatto dall'attore, oltre interessi ai sensi dell'art. 1284 c.c. L'attore ha inoltre chiesto la condanna della banca convenuta a titolo di responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La difesa di parte attrice, a fondamento delle domande, ha sostenuto che: pagina 2 di 19 - in virtù del legame di amicizia che lo aveva legato al defunto marito della SI , CP_1 [...]
, dopo il decesso dell'amico, aveva sostenuto la convenuta e la figlia ( ), offrendo RT Controparte_5 loro la sua competenza professionale (sia quale avvocato sia quale commercialista) e fornendo un ingente sostegno finanziario per fronteggiare le difficoltà finanziarie in cui le stesse si erano venute a trovare, relative sia all'abitazione familiare sia ad un Villaggio turistico in Puglia;
- per ciò che rileva in questa sede, il defunto amico del signor aveva investito notevoli somme in RT un villaggio turistico, denominato IN di Mare, che era stato oggetto, con atto di pignoramento immobiliare del 18 giugno 2001, di un giudizio di espropriazione da parte della banca Intesa Gestione Crediti s.p.a. per un credito dalla stessa vantato di lire 3.368.344.898;
- il signor , su richiesta della SI , aveva acquistato il credito di Intesa Gestione RT CP_1
Crediti (poi ceduto alla società Castello Finance) per l'importo di euro 1.100.000,00, al fine di surrogarsi nei diritti della creditrice nell'ambito della procedura esecutiva e, successivamente, di rinunciare alla procedura;
- in virtù degli accordi stipulati con la SI , il Villaggio Turistico IN di Mare, una volta CP_1 divenuto libero da pesi e oneri, doveva essere trasferito, in via fiduciaria, ad una società appositamente costituita dal signor per l'importo di euro 1.100.000,00, in attesa che la SI trovasse RT CP_1
i fondi per rimborsare l'attore dell'importo appena indicato pagato alla banca per acquistare il suo credito;
- il signor aveva quindi costituito la società Immobiliare Garganica s.r.l. e, in data 26 maggio RT
2010, tra tale società e la SI era stato stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto il CP_1
Villaggio Turistico, con fissazione della data del 26 maggio 2012 quale termine di stipula del contratto definitivo;
- successivamente, la SI aveva manifestato l'intenzione di non dare esecuzione al contratto CP_1 preliminare così che l'attore, al fine di recuperare il considerevole importo anticipato, di euro 1.100.000,00, aveva individuato una banca, precisamente la AN OP di VA (ora , Controparte_2 disponibile a concedere un finanziamento alla società IN e alla SI;
Parte_2 CP_1
- in data 30 gennaio 2012, la banca in questione quindi concesso il finanziamento alla società
[...]
, nella forma dell'apertura di credito in conto corrente a tempo Parte_3 determinato (precisamente, con scadenza al 31 dicembre 2016), e l'importo di euro 1.100.000,00 era stato, in definitiva, accreditato all'attore che, in tal modo, aveva ottenuto il rimborso di quanto anticipato;
- la banca, a garanzia del rimborso degli importi finanziati alla società Parte_3
, aveva però preteso dal signor sia il rilascio di una garanzia personale,
[...] RT precisamente di una fideiussione specifica per l'importo di euro 200.000,00, sia la costituzione di una garanzia reale mobiliare, nella forma del pegno di titoli, per l'ulteriore somma di euro 900.000,00;
- entrambe le garanzie erano state costituite dal signor che, pertanto, si era nuovamente esposto RT nei confronti della banca per l'importo di euro 1.100.000,00;
- nel frattempo, con scrittura privata sottoscritta in data 20 giugno 2011, e CP_1 [...]
avevano stipulato un accordo denominato “Accordo Quadro”, in virtù del quale, a fronte delle RT attività già svolte o da svolgere e degli impegni assunti (nei termini sopra descritti) dal signor , la RT SI si era impegnata, tra l'altro, a liberare , entro tre anni dalla stipula del CP_1 RT finanziamento, dalla garanzia dallo stesso prestata in favore della AN OP di VA, rimborsando alla banca almeno l'importo di euro 700.000,00 ed estinguendo, poi, il finanziamento secondo il piano di ammortamento concordato (punto 8 dell'Accordo);
- sempre in virtù di tale accordo la SI si era impegnata a rimborsare ogni onere sostenuto dal CP_1 signor per il sostegno fornito nel corso degli anni, stimando a questo titolo un indennizzo di RT euro 75.000,00 – quale importo provvisorio che la SI avrebbe dovuto pagare entro il 30 CP_1
pagina 3 di 19 ottobre 2011- salvo rendiconto definitivo da presentare alla data della liberazione dalla garanzia (punto 9 dell'Accordo);
- il signor aveva puntualmente adempiuto agli obblighi assunti in base all'Accordo Quadro RT mentre la SI non aveva adempiuto ad alcuno degli obblighi sulla stessa gravanti;
CP_1
- il finanziamento non era stato estinto alla data convenuta con la banca (31 dicembre 2016) e per diversi anni, seppure con il consenso del garante, erano state concesse proroghe per la restituzione dell'importo finanziato, sino al mese di dicembre 2021, allorché l'attore aveva negato il proprio assenso al rinnovo della fideiussione, con gli effetti di cui all'art.
1.2 della fideiussione;
- dopo aver concesso un'ulteriore proroga sino al 30 giugno 2022, in data 7 luglio 2022 la banca aveva inoltrato al signor la richiesta di pagamento del debito residuo, a quella data pari ad euro RT
1.104.405,07;
- nel mese di settembre 2022 la SI aveva ottenuto un ulteriore finanziamento da un altro CP_1 istituto bancario e aveva così estinto il debito nei confronti di così che quest'ultima aveva CP_2 comunicato al signor la liberazione dalle garanzie dallo stesso rilasciate ed era stato disposto lo RT svincolo dei titoli concessi in pegno. Alla luce di tale ricostruzione fattuale, l'attore ha invocato il concorrente inadempimento della SI e della agli impegni rispettivamente assunti. CP_1 CP_4
Per quanto concerne la banca, in particolare, è stato sostenuto che, in conseguenza del dissenso manifestato dal signor alla concessione di ulteriori proroghe, la banca avrebbe dovuto restituirgli RT
i titoli costituiti in pegno e consentirgli di disporre delle liquidità giacenti sul conto collegato al pegno;
precisamente, i titoli, alla data del 31 dicembre 2021, avevano un valore di euro 1.080.619,62 mentre alla data di restituzione il loro valore di realizzo si era ridotto ad euro 927.396,93 mentre la liquidità giacente sul conto collegato ammontava ad euro 172.618,00. La banca avrebbe quindi dovuto rispondere del colpevole ritardo nella restituzione dei titoli e delle disponibilità giacenti sul conto, con il pagamento di un importo, a titolo di risarcimento, da quantificare in euro 204.892,00, ossia in misura pari al deprezzamento dei titoli e agli interessi o remunerazioni che sarebbero state conseguiti in caso di restituzione tempestiva. Per i medesimi danni l'attore ha invocato anche la responsabilità della SI sostenendo CP_1 che gli stessi non si sarebbero verificati se la debitrice avesse tempestivamente adempiuto all'obbligo di rimborso del finanziamento, cui si era impegnata anche in virtù dell'art. 9 dell'Accordo Quadro stipulato tra le parti. Sotto un diverso profilo, unicamente in riferimento alla SI l'attore ha allegato CP_1
l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con l'Accordo quadro del 2011 e, in particolare, all'impegno di rimborsare al signor ogni onere sostenuto per il sostegno finanziario fornito nel RT corso degli anni, ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo Quadro. A tal fine, è stato rilevato come, con raccomandata del 19 dicembre 2022, l'attore avesse inoltrato alla convenuta il rendiconto indicato nell'Accordo, quantificando l'importo complessivamente dovuto dalla SI nella somma di CP_1 euro 395.746,91, comprensivo anche della somma di euro 160.342,00 relativa ad alcune delle voci di danno indicate nel precedente paragrafo. Il signor , in relazione all'inadempimento degli obblighi RT discendenti dall'Accordo quadro, ha chiesto la condanna di al pagamento Parte_3 dell'importo di euro 282.026,27, ulteriore rispetto al danno sopra indicato di euro 204.892,00. Infine, l'attore ha chiesto la condanna della sola banca a titolo di responsabilità processuale ex art. 96 commi 1 e 3 c.p.c., ravvisando un'ipotesi di abuso del processo nel comportamento della banca che aveva omesso di partecipare al procedimento di mediazione.
pagina 4 di 19 1.2. Si è costituita la società rilevando come il signor avesse rilasciato in Controparte_2 RT favore della banca una fideiussione specifica, sino alla concorrenza di € 200.000,00, e una garanzia reale mobiliare, con un dossier titoli costituito in pegno, a cui era stato collegato il conto n. 21591 come conto di regolamento dei titoli. La difesa della banca ha evidenziato che:
- l'espressione utilizzata dal signor nella comunicazione e-mail del 16 dicembre 2021 (“mi dissocio RT dall'idea di una ulteriore proroga”) non potesse interpretarsi come volontà di non intendere “garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe” ai sensi dell'art. 1, comma 2 della fideiussione specifica;
- in ogni caso, anche attribuendo all'espressione in questione il significato di diniego alla proroga il signor
, al più, non avrebbe risposto delle eventuali ulteriori obbligazioni sorte a seguito della concessa RT proroga ma sarebbe rimasto comunque obbligato per il pregresso debito (quindi, avrebbe dovuto rispondere del debito esistente a titolo di capitale e interessi già maturati al 31 dicembre 2021);
- in ogni caso, la dichiarazione resa nella e-mail del 16.12.2021, al massimo, avrebbe assunto rilevanza in relazione alla fideiussione specifica ma, non avendo contestualmente revocato la distinta garanzia reale rappresentata dalla costituzione di pegno, il signor non avrebbe potuto pretendere la restituzione RT dei titoli sin dal 31.12.2021;
- anche in ordine alla garanzia pignoratizia, peraltro, il datore di pegno avrebbe risposto delle obbligazioni sorte prima della proroga concessa sino al 30.6.2022 e, quindi, per un importo capitale di € 1.100.000,00, oltre interessi come indicati nell'atto integrativo del 21.4.2021, maturati sino al 31.12.2021. La difesa della banca ha quindi escluso la sussistenza di qualsivoglia inadempimento da parte sua rispetto alle pattuizioni inerenti alle due garanzie prestate, in particolare a quelle disciplinanti il pegno, dal momento che la garanzia pignoratizia non era stata revocata e il pegno costituito era rimasto nella sua integrità sino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le obbligazioni garantite e che, anche ritenendo che il signor avesse revocato la garanzia reale per le obbligazioni derivate dall'ultima RT proroga, il vincolo pignoratizio sarebbe persistito sino al pagamento delle obbligazioni garantite come quantificate al 31.12.2021. Anche in relazione alle somme giacenti sul conto corrente n. 21591 legato al deposito in garanzia, le stesse erano state correttamente vincolate dalla banca sino all'estinzione dell'obbligazione garantita, estendendosi il pegno di titoli agli interessi, dividendi, premi in natura e denaro, azioni o obbligazioni gratuitamente assegnate e a quant'altro potesse spettare sui titoli a seguito di operazioni societarie. Quindi, legittimamente, i titoli, così come il saldo del conto, erano stati restituiti solo allorché l'obbligazione garantita era stata estinta. 2. In occasione delle verifiche preliminari, rilevata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della convenuta , ai sensi dell'art. 7 legge n. 689\1982, perfezionatasi in data 24 OP maggio 2023 e preso atto della mancata costituzione della convenuta, è stata dichiarata la sua contumacia ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La causa è stata istruita con l'escussione di alcuni testimoni e all'esito è stata fissata l'udienza del 20 novembre 2024 per la rimessione della causa in decisione e in quella sede la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
3. Nel corso del giudizio, su istanza del signor , nella persistente contumacia della SI RT
, è stato autorizzato il sequestro conservativo di beni mobili, immobili e di crediti della medesima CP_1 SI sino all'importo di euro 75.000,00, quale importo dell'indennizzo stimato nell'accordo CP_1 quadro sottoscritto tra le parti nel mese di giugno 2011 e che la SI si era impegnata a CP_1 corrispondere entro il mese di ottobre di quello stesso anno.
pagina 5 di 19 4. Tanto premesso, occorre in primo luogo esaminare la domanda di condanna della banca convenuta, in solido con la SI , al pagamento della somma di euro 204.892,00 a titolo di CP_1 risarcimento dei danni patiti da per il deprezzamento dei titoli costituiti in pegno tra il RT mese di dicembre 2021 e il mese di settembre 2022 nonché per le remunerazioni e gli interessi che sarebbero stati conseguiti rispetto al valore dei titoli e alle somme giacenti sul conto collegato al pegno, qualora, alla data del 31 dicembre 2021, i titoli fossero stati tempestivamente restituiti e le somme svincolate dalla banca. Le domande proposte nei confronti della banca non sono meritevoli di accoglimento. Tali domande si fondano sull'assunto per cui, avendo il signor , con comunicazione e-mail RT del 16 dicembre 2021, manifestato il proprio dissenso rispetto alla concessione, in favore della società IN di Mare, di un'ulteriore proroga relativa al termine di restituzione del finanziamento, la banca avrebbe dovuto provvedere alla liberazione del garante, restituendogli i titoli costituiti in pegno e le disponibilità liquide presenti sul conto collegato. Giova premettere che, ai sensi dell'art.
1.2 della fideiussione specifica rilasciata dal signor in RT favore della AN convenuta, era stato pattuito che “La fideiussione garantisce anche le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe totali o parziali delle obbligazioni garantite, salvo che il fideiussore non abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno quindici giorni prima della scadenza originaria o prorogata, che non intende garantire le obbligazioni derivanti da eventuali rinnovi o proroghe” (doc. 8 del fascicolo di parte attrice). Per ciò che rileva nella presente sede, va anche segnalato che, ai sensi dell'art. 4 della fideiussione, nell'ipotesi di eventuale esercizio del recesso dalla garanzia da parte del fideiussore, anche in relazione ai rapporti di apertura di credito intrattenuti con il debitore, il fideiussore si era obbligato a rispondere, oltre che delle obbligazioni garantite del debitore in essere al momento in cui il recesso era divenuto efficace nei confronti della banca, anche di ogni altra obbligazione che fosse successivamente sorta o maturata esclusivamente in dipendenza dei rapporti garantiti esistenti al momento di efficacia del recesso. Infine, ai sensi dell'art. 6 della fideiussione era stato pattuito che i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione sarebbero rimasti integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore. Per quanto concerne, invece, la garanzia reale, dall'esame dell'atto costitutivo di pegno si evince che i titoli e i beni costituiti in pegno avrebbero garantito i crediti della banca, precisamente quanto alla stessa dovuto a titolo di capitale, interessi e accessori, anche in dipendenza di proroghe o aumenti o diminuzioni dei crediti concessi;
in caso di proroghe “il pegno costituito da un terzo permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali proroghe, a condizioni che l'intenzione di concedere la proroga sia stata comunicata dalla banca al terzo e quest'ultimo, entro cinque giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, non abbia manifestato espressamente la propria volontà di revocare la garanzia già concessa” (art. 1 comma 1). Ancora, è stato pattuito che il pegno sarebbe rimasto integro sino al completo pagamento di tutto quanto dovuto per le obbligazioni garantite (art. 2, comma 1), che in caso di pegno di titoli, la garanzia era estesa a interessi, dividendi, premi e a quanto altro potesse spettare sui titoli a seguito di operazioni societarie (art. 3 comma 1); che, in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca era legittimata a far vendere i titoli e a soddisfare ogni suo credito, per capitale interessi e accessori, sul prezzo ricavato dalla vendita (art. 5.1). Nel corso di questo giudizio l'attore ha attribuito una fondamentale rilevanza alla comunicazione email del 16 dicembre 2021, con cui, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza intercorso in via principale tra un funzionario di e la SI quale rappresentante della CP_2 Controparte_5 società IN di Mare, nel quale si rappresentava la necessità di estinguere il debito residuo in considerazione della scadenza dell'apertura di credito al 31 dicembre 2021, il signor è RT intervenuto rispondendo al funzionario di , scrivendo, testualmente, “Dottoressa buongiorno, grazie CP_2
pagina 6 di 19 di avermi messo al corrente della corrispondenza con IN di Mare. Poiché sono ostaggio di questa situazione da quasi quindici anni, mi dissocio dall'idea di una ulteriore proroga” (doc. 31A di parte attrice). Secondo la tesi di parte attrice, questa dichiarazione integrava una chiara manifestazione di dissenso alla concessione di ulteriori proroghe in merito alla durata del finanziamento (precisamente, relative alla data di scadenza dell'apertura di credito), con la conseguenza che, a partire dal 31 dicembre 2021 il signor doveva intendersi liberato da ogni garanzia concessa, sia personale sia reale, e che lo stesso da RT quella data avrebbe avuto diritto alla restituzione dei titoli costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto ad esso collegato. Ora, a prescindere da ogni indagine circa l'interpretazione e il rilievo della dichiarazione resa nella comunicazione e-mail del 16 dicembre 2021, deve rilevarsi come, alla luce delle condizioni contrattuali sopra riportate, sia della fideiussione sia del pegno di titoli, il signor doveva ritenersi in ogni caso RT responsabile del debito della società IN di Mare esistente alla data del 31 dicembre 2021, debito che, pacificamente, corrispondeva, ancora a quella data, all'importo dell'affidamento originariamente concesso, ossia euro 1.100.000,00 solo a titolo capitale, oltre interessi. A tale ultimo riguardo va infatti evidenziato come non sia stata oggetto di alcuna contestazione la circostanza per cui l'obbligazione garantita sia rimasta immutata nel tempo, ancora al 31 dicembre 2021 come pure nel mese di giugno del 2022, allorché la banca aveva messo in mora la società debitrice e il garante, allegando di essere creditrice a quella data dell'importo di euro 1.101.405,07 a titolo di capitale, oltre a interessi e accessori (doc. 33 a di parte attrice). Le condizioni di entrambe le garanzie, in effetti, depongono univocamente nel senso che l'eventuale manifestazione di diniego alla concessione di proroghe o rinnovi dei crediti garantiti avrebbe avuto come effetto che il garante non sarebbe stato responsabile e, quindi non avrebbe garantito le obbligazioni ulteriori sorte per effetto delle eventuali proroghe concesse dal creditore. Non vi è, ad avviso di questo giudice e diversamente da quanto prospettato dalla difesa attorea, una equivocità delle pattuizioni contenute nelle garanzie che giustifichi plurime interpretazioni e che imponga al giudice di adottare la soluzione interpretativa favorevole al contraente aderente, ossia . RT
In altre parole, nessuna delle condizioni contrattuali volte a disciplinare le garanzie induce invece a sostenere la soluzione prospettata dalla difesa attorea, ossia che il diniego avrebbe comportamento automaticamente la cessazione della garanzia e la liberazione del garante dagli impegni assunti. Anzi, negli atti costitutivi delle garanzie, personale e reale, era previsto che il garante sarebbe stato obbligato sino alla completa estinzione del credito della banca verso il debitore e che, anche in caso di esercizio del recesso da parte del garante, lo stesso avrebbe risposto delle obbligazioni garantite del debitore in essere al momento in cui il recesso era divenuto efficace. Ciò in quanto l'eventuale diniego da parte del garante alla concessione di ulteriori proroghe della data di scadenza delle obbligazioni garantite, evidentemente, non aveva efficacia retroattiva ma poteva avere effetti soltanto per il futuro, facendo così venir meno ogni impegno del garante solo per le obbligazioni del debitore principale future e ulteriori sorte in conseguenza della concessione della proroga. Peraltro, desta perplessità anche il comportamento dell'attore che, pur a fronte della ritenuta cessazione di efficacia di entrambe le garanzie a far data dal 31 dicembre 2021, non risulta aver mai diffidato, ma nemmeno formalmente invitato, la banca a restituirgli i titoli costituiti in pegno né a svincolare le somme giacenti sul conto n. 21591 collegato al deposito titoli. In effetti, la prima contestazione di parte attrice con la richiesta di svincolo dei titoli in garanzia risale alla comunicazione del 15 settembre 2022 (doc. 33 b del fascicolo di parte attrice), pochi giorni prima della liberazione del garante dagli impegni fideiussori nonché della restituzione dei titoli e dello svincolo delle somme depositate sul conto 21591 (doc. 34 di parte attrice e doc.
3-4 di parte convenuta). pagina 7 di 19 Le considerazioni sinora svolte inducono a ritenere assorbiti tutti i rilievi svolti dalla difesa dell'attore nel corso del giudizio, in particolare nella prima memoria istruttoria, circa la validità ed efficacia del recesso da tutte le garanzie esercitato con la dichiarazione del signor contenuta nell'e-mail del 16 RT dicembre 2021 e in merito alla vessatorietà dell'art.
1.2 della fideiussione e dell'art. 1, comma 1, ultima parte, dell'atto costitutivo di pegno, atteso che la questione dell'efficacia del recesso così esercitato è stata ritenuta non dirimente ai fini della decisione. In conclusione sul punto, ritenuto che l'eventuale esercizio del recesso da parte del signor RT non lo avrebbe liberato dalla responsabilità per le obbligazioni garantite sorte in data antecedente al recesso medesimo, ne discende che, alla data dell'1 gennaio 2022, il signor non aveva diritto alla RT restituzione dei titoli costituiti in pegno né allo svincolo delle somme giacenti sul conto collegato al pegno e, quindi, non può configurarsi alcun inadempimento della banca dalla cui violazione sarebbero derivati i danni invocati dal signor (derivati sia dalla differenza di valore tra il dossier titoli al mese di RT dicembre del 2021 e quello al mese di settembre del 2022, sia dagli interessi che sarebbero maturati se il ricavato dei titoli o le somme giacenti sul conto collegato al pegno fossero stati reinvestiti). Di qui, il rigetto delle domande proposte nei confronti di Controparte_2
5. Passando ad esaminare le plurime domande proposte nei confronti della SI OP
, si ritiene opportuno esaminarle congiuntamente, atteso che rinvengono tutte la propria causa
[...] petendi nell'accordo stipulato tra la convenuta e il signor in data 20 giugno 2011. RT
Tali domande sono meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito esposti. 5.1. Giova, anche qui, premettere quali obblighi abbia assunto la SI con la CP_1 sottoscrizione dell'Accordo quadro, a fronte delle attività e del sostegno forniti dal signor in RT relazione al Villaggio Turistico IN di Mare, con particolare riguardo al subentro di RT nella posizione della società creditrice della IN di Mare che aveva avviato un procedimento esecutivo presso il Tribunale di Lucera e alle attività conseguenti, inerenti alla rinuncia alla procedura esecutiva e alla cancellazione dell'ipoteca volontaria sugli immobili costituenti il Villaggio Turistico, nonché all'impegno a risolvere per mutuo dissenso un preliminare avente ad oggetto il Villaggio in questione, o, ancora, al rilascio di una garanzia reale in favore della AN OP di Novare al fine di consentire l'erogazione del finanziamento di euro 1.100.000,00 ad CP_1
Quanto agli obblighi assunti da nella premessa G dell'accordo, è stato testualmente CP_1 previsto che “[…] intende rimborsare ad la somma di € 1.100.000,00 OP RT
(un milione centomila/00) da questi impiegata per ottenere la surroga di cui alla Premessa A) e assumere nei confronti dello stesso le appropriate obbligazioni per assicurargli la liberazione dalla garanzia verso la AN Popolare di VA entro TRE anni dalla stipula del finanziamento ipotecario di cui alla Premessa F) e la corresponsione di ogni indennizzo, onere finanziario e spese sostenuti per acquisire la surroga di cui alla Premessa A), per subentrare nella procedura esecutiva presso il Tribunale di Lucera, per sospenderla, per ricercare la AN disposta a rifinanziare per immobilizzare i CP_1 fondi necessari a contro garantire la AN Popolare di VA, per far annullare con mutuo dissenso la promessa di vendita alla Immobiliare Garganica di cui alla Premessa E) e quant'altro, nessuna spesa esclusa”(doc. 14 del fascicolo di parte attrice). Inoltre, nel citato Accordo Quadro, le parti hanno pattuito che:
“Art.6) si obbliga a stipulare con la AN Popolare di VA un contratto di finanziamento ipotecario, CP_1 entro la fine del corrente mese di giugno 2011, per l'importo di € 1.100.000,00 (unmilione centomila/00), dando ipoteca volontaria alla sui beni immobili costituenti il villaggio turistico IN di Mare, come individuati e descritti CP_4 nell'Allegato 2).
pagina 8 di 19 Art.7) si obbliga a conferire mandato irrevocabile alla AN Popolare di VA ad accreditare ad CP_1 [...]
, sul suo c/c n. 20738 in essere presso la stessa AN, la somma di € 1.100.000,00 riveniente dal finanziamento RT ipotecario di cui all'art. 6), a titolo di rimborso della somma capitale da questi spesa per stipulare l'atto di surroga di cui alla Premessa A) e subentrare nella procedura esecutiva di cui all'art. 3).
8) si obbliga a liberare , entro TRE anni dalla stipula del contratto di finanziamento di CP_1 RT cui all'art. 6), dalla garanzia prestata a favore della AN OP di VA, rimborsando almeno € 700.000,00 del finanziamento ipotecario e successivamente estinguendo il finanziamento stesso secondo il piano di ammortamento.
9) si obbliga a ripagare ad , a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni onere sostenuto CP_1 RT per reperire la provvista necessaria alla stipula dell'atto di surroga di cui alla Premessa A), per la conseguente esposizione finanziaria, per le spese legali proprie o pagate a terzi al fine di gestire gli atti di subentro nella procedura esecutiva, per le spese notarili dell'atto, per la costituzione e liquidazione della Immobiliare Garganica, per la stipula e l'annullamento del preliminare di vendita con la predetta Imm.re Garganica, per il reperimento delle somme necessarie alla costituzione del vincolo mobiliare presso la AN Popolare di VA al fine di garantire l'erogazione del finanziamento ipotecario, per la cancellazione dell'ipoteca e la rinuncia alla procedura esecutiva. Alla data odierna l'ammontare stimato dell'indennizzo dovuto ad ai sensi della presente clausola ammonta ad € 75.000,00 salvo rendiconto da presentare alla data di RT liberazione della garanzia di cui all'art. 8). L'importo provvisoriamente quantificato sarà rimborsato da ad CP_1
entro e non oltre il 30 ottobre 2011 […]” (doc. 14 del fascicolo di parte attrice). RT
Ad avviso di questo giudice, dall'esame degli atti di causa, in particolare già dalla lettura dell'atto di citazione si evince come il signor fosse stato spinto ad intervenire nelle operazioni di RT
“salvataggio” del Villaggio turistico e a fornire un perdurante sostegno alla convenuta dalla volontà di aiutare la vedova di un caro amico ( , avendo lo stesso attore definito il suo legame con la Testimone_2 SI e la figlia come “compassionevole sollecitudine in memoria di un conterraneo, amico, mancato troppo CP_1 presto” (seconda memoria istruttoria di parte attrice p. 5). Anche alla luce di tale considerazione devono essere quindi esaminate le clausole dell'Accordo quadro, dalle quali emerge l'intenzione delle parti di evitare che il signor subisse delle perdite patrimoniali RT in conseguenza del sostegno fornito, garantendogli, quindi, non soltanto il rimborso della somma di euro 1.100.000,00 dallo stesso anticipata, ma anche il pagamento degli oneri finanziari o delle spese sostenuti per le attività svolte (“nessuna spesa esclusa”, come precisato nella premessa G dell'Accordo). Tali pattuizioni, tuttavia, soprattutto alla luce delle evidenti e dichiarate intenzioni che hanno mosso il signor , non RT inducono ad affermare - come si evidenzierà nel prosieguo - che il suo sostegno fosse stato fornito a titolo
“oneroso”, contrariamente a quanto preteso nel presente giudizio, in riferimento ad alcune delle domande proposte. Ancora, le parti hanno pattuito che l'ammontare dei rimborsi dovuti dalla SI (ulteriori CP_1 rispetto alla somma di euro 1.100.000,00) potesse essere già stimato, alla data di sottoscrizione dell'accordo (20 giugno 2011), in euro 75.000,00, da intendersi dunque quale importo minimo dell'indennizzo riconosciuto in favore del signor , con riserva, tuttavia, di integrazione o modifica al momento RT della liberazione dalla garanzia prestata in favore della AN OP di VA, a seguito di rendiconto redatto, evidentemente, dal medesimo creditore (art. 9 dell'accordo Quadro). 5.2. Ciò posto, sotto un primo profilo, ossia in relazione alle domande aventi ad oggetto la condanna in solido della banca e della SI al pagamento della somma di euro 204.892,00, l'attore ha CP_1 sostenuto che i danni subiti - derivanti dalla differenza di valore tra il dossier titoli dato in pegno al mese di dicembre del 2021 e quello al mese di settembre del 2022, nonché dalla mancata remunerazione pari agli interessi che sarebbero maturati se il ricavato dei titoli o se le somme giacenti sul conto collegato al pegno pagina 9 di 19 fossero stati rivenduti e reinvestiti - non si sarebbero prodotti se la convenuta OP avesse estinto il debito verso la banca alla data del 31 dicembre 2021 (cfr. atto di citazione p. 23). La domanda relativa al deprezzamento dei titoli è meritevole di accoglimento, nei limiti di seguito esposto. Al riguardo, valgono i seguenti rilievi:
- ai sensi dell'art. 8 dell'accordo quadro, la SI , in proprio, si era impegnata a liberare CP_1 [...]
, entro tre anni dall'erogazione del finanziamento di euro 1.100.00,00 da parte della AN RT OP di VA, dalla garanzia dallo stesso prestata, rimborsando almeno l'importo di euro 700.000,00 e poi estinguendo il finanziamento secondo il piano di ammortamento;
- il finanziamento (stipulato nella forma dell'apertura di credito a tempo determinato) è stato concesso, in data 31 gennaio 2012, dalla AN OP di VA in favore della società ed era Parte_3 stata pattuita la sua scadenza al 31 dicembre 2016 (doc. 21 di parte attrice);
- da tale originaria data sono state concesse diverse proroghe per l'estinzione del fido, con il consenso del garante, almeno sino alla data del 31 dicembre 2021, data in cui il signor ha dichiarato, tramite RT comunicazione email di volersi “dissociare” dall'idea di un'ulteriore proroga (doc. 31 a di parte attrice);
- l'attore ha comunque allegato l'inadempimento di all'obbligo assunto ai RT CP_1 sensi dell'art. 8 dell'Accordo quadro, in virtù del quale la liberazione della garanzia doveva verificarsi, al più tardi, con la scadenza originaria del finanziamento, ossia al 31 dicembre 2016;
- l'attore ha prodotto documentazione da cui si evince che il valore dei titoli costituiti in pegno, quindi vincolati in favore di (già AN Popolare di VA), alla data del 31 dicembre 2021 era pari CP_2 ad euro 1.080.619,620 (estratto del deposito titoli n. 8221897 sub doc 35, ossia del deposito titoli costituiti in pegno, come si evince dal doc. 29 di parte attrice) mentre nel mese di settembre 2022, alla data della liberazione dalle garanzie, il valore dei titoli era stato valutato in euro 927.396, 93 (secondo il report redatto Cont da il 26 settembre 2022 sub doc. 36/a di parte attrice, p. 4), con una differenza di euro CP_2
153.222,69;
- dall'estratto conto dei titoli costituiti in pegno al 31 dicembre 2021 (doc. 35 di parte attrice) emerge che lo stesso era composto da obbligazioni (per valori nominali complessivi di 189.000,00), titoli di Stato (BTP) e Fondi (Fondi Anima);
- lo stesso attore, nel corso del giudizio, ha prodotto documentazione (doc. 48 recante comunicazione email Cont del consulente finanziario, avente ad oggetto i valori dei titoli restituiti da , con i relativi allegati) da cui si evince che
-- le obbligazioni sono state tutte mantenute nel portafoglio (Intesa Sanpaolo 08/01/2027 ZC per nominali € 41.000,00; 4,125% 04/05/2026 per nominali € 100.000,00 e Controparte_6 [...]
3,75% 02/03/2026 per nominali € 48.000,00) e alla scadenza restituiranno il capitale;
CP_7
-- i titoli di Stato sono stati, in parte, rimborsati alla scadenza per euro 44.876,81 (BTP 4,5% 1.5.2023) e, per altra parte, venduti con ricavo di euro 206.210,17 (BTP 2,25% 1.9.2036);
-- gli strumenti finanziari rappresentati da Fondi (Fondi Anima) sono stati venduti e rimborsati per l'importo di euro 544.193,17;
- conseguentemente, dal confronto tra il valore dei titoli al mese di dicembre 2022 e quanto effettivamente ricavato dalla loro vendita, dai rimborsi o dal valore nominale dei titoli ancora in portafoglio (titoli che, evidentemente, l'attore ha valutato di mantenere anche dopo la liberazione dalle ganranzie), emerge una differenza di euro 96.339,47.
In altre parole, in virtù dell'art. 8 dell'Accordo, la SI aveva promesso il fatto CP_1 del terzo ai sensi dell'art. 1381 c.c. (ossia l'estinzione del finanziamento da parte della società IN di pagina 10 di 19 entro il 31.12.2016 e la conseguente liberazione di dalla garanzia reale Parte_3 RT mobiliare dallo stesso prestata) ma è documentato che entro quella scadenza il terzo non ha compiuto il fatto promesso, avendo richiesto molteplici proroghe della data di scadenza dell'affidamento. L'attore ha inoltre dimostrato come tra il mese di dicembre 2021 e il mese di settembre 2022, periodo in cui, in virtù dell'art. 8 citato, in via di principio, doveva essere già liberato dalla garanzia, il valore dei titoli costituiti in pegno abbia subito un deprezzamento;
lo stesso attore ha però prodotto documentazione da cui si evince che a seguito delle attività di disinvestimento e dei rimborsi e della rimodulazione del portafoglio, la differenza tra il valore dei titoli al 31.12.2021 e quanto effettivamente rimborsato (vendita dei Fondi e titoli di Stato) o ancora investito (quanto alle obbligazioni) ammonta ad euro 96.339,47. Per il danno subito, l'attore ha invocato la responsabilità della SI , ai sensi della medesima CP_1 pattuizione sopra citata. In relazione a questo profilo, si ritiene che l'attore abbia fornito la prova della fonte (negoziale, ossia l'art. 8 dell'Accordo quadro) dell'invocato diritto di credito e il relativo termine di scadenza, potendosi limitare, secondo i principi giurisprudenziali ormai consolidati (sin da Cass., SS.UU. 30 ottobre 2001 n. 13533) alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte.
In ordine alla quantificazione del danno, come appena rilevato, si ritiene che lo stesso vada quantificato nell'importo di euro 96.339,47.
L'obbligazione risarcitoria, seppure derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, come tale quantificabile tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cfr. tra le altre Cass., 25/02/2009 n. 4587; Cass., 27/06/2016 n. 13225). Ne consegue che l'importo di euro 96.339,47 va rivalutato all'attualità con decorrenza dall'1 gennaio 2022 (data in cui il signor ha invocato la violazione dell'obbligo della SI a liberarlo dalla RT CP_1 garanzia rilasciata in favore di ) e ammonta, applicando i corrispondenti indici ISTAT, ad euro CP_2
107.514,85. Sulla somma riconosciuta in favore dell'attore sono inoltre dovuti gli interessi compensativi per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno, posto che, nelle obbligazioni di valore, il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno;
peraltro, avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria che via via si incrementa, a partire dal livello iniziale fino a quello finale, nei singoli periodi trascorsi. Recependo i principi di cui alla citata sentenza delle Sezioni Unite, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali. In merito alla misura degli interessi si precisa che gli stessi devono essere calcolati nella misura indicata dall'art. 1284, comma 1, c.c. dall'1 gennaio 2022 sino all'introduzione del presente giudizio (24 maggio 2023) e nella misura dell'art. 1284, comma 4, c.c. per il periodo successivo sino al saldo (25 maggio 2023).
va dunque condannata al pagamento in favore di , a OP RT titolo di risarcimento del danno, della somma di euro 107.514,85, già rivalutata all'attualità, oltre interessi calcolati sulla somma devalutata al giorno 1 gennaio 2022, pari ad euro 96.339,47, via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat fino alla data odierna. Sugli importi come determinati all'attualità (euro pagina 11 di 19 107.514,85) sono dovuti gli ulteriori interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c., dalla presente pronuncia fino al saldo. 5.3. Diversamente, questo giudice non ritiene meritevole di accoglimento la domanda avente ad oggetto la condanna della SI al risarcimento del danno, a titolo di lucro cessante, CP_1 quantificato in euro 51.669,00 che sarebbe derivato, da un lato, dalla mancata vendita dei titoli al prezzo indicato nella situazione al 31 dicembre 2021 (ossia euro1.080.619,620), vendita che avrebbe generato una liquidità che, a sua volta, poteva essere investita in titoli di Stato, come i BTP, con la percezione di interessi del 5,5%, per un importo di euro 44.500,00); dall'altro lato, anche l'impossibilità di disporre delle somme giacenti sul conto collegato al pegno (conto n. 21591), pari ad euro 172.618,00 ne aveva impedito l'investimento in titoli di Stato, con una redditività del 5,5% annuo, per un importo di euro 7.119,00 (doc. 36/d del fascicolo di parte attrice relativo alla indicazione della redditività BTP del periodo dicembre 2021). Al riguardo, deve essere anzitutto rilevata la tardività e, quindi, l'inutilizzabilità ai fini della decisione delle tardive allegazioni svolte (quindi, anche della documentazione prodotta a sostegno di tali tardive allegazioni), in merito all'invocato danno da mancato guadagno, nella seconda memoria istruttoria di parte attrice, depositata in data 28 dicembre 2023. In effetti, l'attore nell'atto di citazione si è limitato ad affermare che, qualora il signor avesse RT avuto, al 31.12.2021, la disponibilità dei titoli che erano costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto collegato, avrebbe venduto i primi e reinvestito tutte le somme, ottenendo un rendimento almeno pari a quello dei titoli di Stato, con interessi del 5,5% annuo (atto di citazione p. 22 e p. 23). Successivamente, nell'ordinanza cautelare relativa al sequestro conservativo dei beni della SI , CP_1 questo giudice aveva evidenziato, in relazione ai profili qui esaminati, il carattere potenziale dei danni lamentati da , in quanto riferiti a mere possibilità di investimento, senza che fossero state RT anche solo prospettate le sue abitudini di investimento e, soprattutto, senza considerare il comportamento pregresso del signor , consistito pacificamente nella destinazione di quei rilevanti importi al fine RT di fornire un sostegno economico della SI e della figlia, , non a relaizzare CP_1 Controparte_5 attività di investimento ulteriori (cfr. ordinanza cautelare depositata in data 8 dicembre 2023 p. 4). Ebbene, a fronte di tali considerazioni, peraltro svolte nell'ambito di una cognizione sommaria, quale è quella che caratterizza il giudizio cautelare, la difesa di parte attrice nulla ha argomentato nella prima memoria ex art. 171 ter c.p.c. che rappresentava l'ultimo atto nel quale ciascuna delle parti poteva precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, mentre ha utilizzato la seconda memoria - normativamente deputata alla sola replica rispetto alle domande o eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, alla proposizione di eccezioni conseguenti alle eventuali domande nuove formulate dalle altre parti (ipotesi, tutte, insussistenti nella fattispecie), nonché ad indicare mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali – per lo svolgimento di un'attività assertiva, ormai preclusa per decorso del termine processuale a tal fine previsto. Il riferimento, in particolare, è ai paragrafi della memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte attrice (pag. 1-6) inerenti ai profili di danno relativi alla ritardata restituzione dei titoli costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto collegato. L'inammissibilità di tale attività emerge laddove si consideri che la difesa attorea ha introdotto nel giudizio nuovi fatti - inerenti alle attività di investimento svolte dal signor successivamente al periodo qui oggetto di analisi o ai redditi del RT signor prodotti nel corso degli anni, depositando a tal fine i documenti dal n. 48 al n. 54 - che RT integrano circostanze nuove rispetto a quelle originariamente allegate e sono tali da introdurre nel processo nuovi temi di indagine e di decisione, potenzialmente idonei ad ampliare il thema decidendum, laddove il sistema delle preclusioni che caratterizza il giudizio di primo grado non autorizza l'introduzione di nuovi temi di indagine che, come nel caso di specie, potrebbero alterare i termini della controversia. pagina 12 di 19 Peraltro, anche laddove si volessero ritenere ammissibili tali allegazioni, si condivide quanto evidenziato dalla difesa della banca convenuta (nella terza memoria istruttoria, p. 3), secondo cui la domande di risarcimento in misura pari agli interessi al tasso indicato sono state giustificate sulla base di pianificazioni di investimenti (con diversi intermediari) poste in essere a distanza di un anno circa dal momento in cui il signor avrebbe preteso i titoli in restituzione per reinvestirli e, comunque, formulate in relazione RT all'andamento del mercato nel 2023. Con riferimento al mese di dicembre del 2021, ossia alla data i cui si colloca la vicenda da cui originerebbe il danno lamentato, invece, si ritiene del tutto insufficiente la produzione del documento allegato alla citazione (doc. 36b) al fine di giustificare il rendimento richiesto per interessi al 5,5%. Sul punto, questo giudice ritiene che l'attore non abbia fornito una prova idonea circa la circostanza allegata in citazione per cui, se avesse avuto la disponibilità dei titoli costituiti in pegno e delle somme in giacenza sin dal mese di dicembre 2021, li avrebbe subito venduti e reinvestiti né, tantomeno, che i nuovi investimenti avrebbero comportato un rendimento del 5,5% annuo. Tale conclusione si giustifica anche alla luce dei principi espressi, anche di recente, dalla Suprema Corte secondo cui “Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito) (Cass. Ordinanza 15 novembre 2024 n. 29486), prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
5.4. Passando ad esaminare le domande avanzate dall'attore a titolo di rimborso degli oneri finanziari e delle spese sostenuti, esemplificativamente descritti dall'art. 9 dell'Accordo quadro, tali domande possono essere accolte solo in parte. Anzitutto, deve darsi atto di come nel rendiconto inoltrato (tramite lettera raccomanda ricevuta in data 21 dicembre 2022) alla SI , in conformità con la previsione dell'art. 9 dell'accordo quadro (che CP_1 prevedeva la presentazione del rendiconto alla data di liberazione dalla garanzia), fosse stato chiesto il pagamento della somma complessiva di euro 395.746,91, comprensiva dell'importo di euro 153.000,00 richiesto per la perdita di valore dei titoli dal 31 dicembre 2021 al mese di settembre 2022 (profilo di danno sopra esaminato) e, quindi, al netto di tale importo, come fosse stato rivendicato un credito di euro 242.746,00 (doc. 37 del fascicolo di parte attrice). Diversamente, al momento dell'instaurazione del giudizio, per i medesimi titoli, il signor ha chiesto il maggior importo di euro 282.026,27, senza RT fornire tuttavia una motivazione precisa di tale diversa quantificazione, se non che la stessa fosse il risultato di una “migliore specificazione” (citazione p. 25). Il signor ha chiesto, a titolo di ripetizione degli oneri finanziari sostenuti nel corso degli anni, RT sino alla liberazione dalle garanzie costituite in favore della AN OP di VA (ora CP_2
, il pagamento di complessivi euro 282.026,27, così specificando le somme richieste:
[...]
1) euro 4.809,00 quale onere sostenuto per la costituzione della società Immobiliare Garganica s.r.l. - che avrebbe dovuto acquistare fiduciariamente il Villaggio Turistico – e per la sua successiva liquidazione;
2) euro 2.207,91 per i servizi svolti dalla società Assist s.r.l. in merito alla gestione della società Immobiliare Garganica per gli esercizi 2010, 2011 e 2012, nonché euro 5.459,65 per le prestazioni di assistenza professionale svolte dallo stesso in merito alla società Immobiliare Garganica s.r.l.; RT
pagina 13 di 19 3) euro 14.082,89 per le prestazioni di assistenza professionale svolte in proprio dal signor
[...]
in relazione alla negoziazione svolta con per acquistare il credito dallo stesso RT Parte_4 vantato, nonché euro 1.385,90 per la redazione e l'assistenza alla stipula dell'atto di surroga;
4) euro 3.146,00 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura legale, svolte da Controparte_8 che ha redatto il ricorso per intervenire nella procedura esecutiva, nonché euro 2.943,00 quale attività svolta in proprio da che è dovuto comparire in udienza e formalizzare la rinuncia alla procedura RT esecutiva, nonché euro 18.736,92 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura legale, svolte dallo stesso in relazione alla stipula del contratto di finanziamento con il Banco OP di RT
VA, nonché euro 1.240,00 quale attività svolta in proprio da in relazione ad una RT proposta di costituzione di nuova società cui trasferire la proprietà del Villaggio Turistico;
5) euro 87.015,00 quale onere finanziario a carico dell'attore conseguente alla indisponibilità della somma di euro 1.100.000,00 dallo stesso anticipata per acquistare il credito da , a partire dal mese di Parte_4 febbraio 2010 sino al rimborso della somma, avvenuto nel mese di gennaio 2012 con l'erogazione del finanziamento dalla AN OP di VA;
onere commisurato ai mancati investimenti effettuati nel periodo che avrebbero consentito la percezione di interessi nella misura del 5% annuo;
6) euro 141.000,00 quale indennità di rischio inerente al rilascio della fideiussione di euro 200.000 e alla costituzione del per euro 1.100.000,00, tenuto conto del carattere oneroso delle garanzie prestate e Pt_5 quantificando l'indennità nella misura dell'1% dei valori garantiti calcolata in proporzione alla durata delle garanzie (11 anni).
Prima di esaminare le singole voci di cui il signor ha chiesto il rimborso, giova ribadire RT come, sia pure utilizzando una formulazione molto ampia, sia nella premessa di cui alla lettera G sia nell'art. 9 dell'Accordo quadro, e con l'espressa indicazione di aver fatto riferimento ad una elencazione esemplificativa e non esaustiva degli oneri finanziari e delle spese suscettibili di rimborso, la SI
si sia obbligata a corrispondere ad ogni “indennizzo, onere finanziario e spese CP_1 RT sostenuti […] nessuna spesa esclusa” (premessa di cui alla lettera G) e “ogni onere sostenuto” (art. 9 dell'Accordo). Le espressioni utilizzate, interpretate ai sensi dell'art. 1362 c.c., quindi indagando la comune intenzione delle parti, anche tenendo conto del comportamento complessivo dalle stesse tenuto, sia antecedentemente sia successivamente alla conclusione del contratto, induce a circoscrivere le obbligazioni assunte dalla SI ai soli oneri finanziari concretamente sostenuti, anche eventualmente per le attività svolte CP_1 in proprio, dal signor per il sostegno fornito. RT
Questo giudice ritiene, invece, di poter escludere che l'intenzione delle parti fosse di garantire al signor una remunerazione o un guadagno per le attività poste in essere per salvare o sostenere il RT
Villaggio Turistico IN di Mare e, in definitiva, la stessa SI all'epoca legale Parte_3 rappresentante della società Parte_3
Tale ultima conclusione, in effetti, non è conciliabile con il comportamento tenuto da RT che ha fornito il suo aiuto per lungo tempo, mosso essenzialmente dall'affetto che lo aveva legato al defunto marito della medesima SI , come dichiarato già nell'atto di citazione. A tal riguardo, CP_1 si rileva come, proprio nell'atto introduttivo, il difensore del signor abbia evidenziato che già alla RT fine degli anni '90, in seguito alla morte dell'amico marito della SI , l'odierna Testimone_2 CP_1 convenuta e la figlia avessero chiesto e ottenuto l'aiuto dell'attore, il quale aveva offerto la sua competenza professionale, garantendo e anticipando ragguardevoli somme (oltre un milione di euro) per definire la problematica situazione relativa ad alcuni immobili milanesi, tra i quali l'abitazione familiare (atto di citazione p. 1-3). Quanto al comportamento tenuto da dopo la conclusione dell'accordo RT quadro, va considerato che, a fronte di un'estinzione del finanziamento e, quindi, della correlativa pagina 14 di 19 liberazione dalle garanzie, inizialmente prevista entro il 31 dicembre 2016, per diversi anni lo stesso garante ha pacificamente acconsentito alle richieste di proroga avanzate dalla debitrice. Infine, va considerato come, ancora nel 2022, dopo aver ricevuto l'atto di messa in mora da parte della banca, il signor , RT nel contestare le richieste formulate nei suoi confronti, abbia dichiarato di aver consentito alla IN di Mare e ai suoi soci di gestire il Villaggio Turistico per circa quindi anni “senza” averne “un tornaconto” e di essere intervenuto in soccorso della e di sua figlia “ispirato esclusivamente ad un sentimento di CP_1 commiserazione, per il decesso del loro congiunto sig. TE veloce nel febbraio 1999 […]”. Tali considerazioni inducono questo giudice ad escludere la fondatezza della domanda di pagamento richiesta in relazione alla voce n. 6, ossia per l'indennità di rischio inerente alla prestazione delle garanzie, personale e reale, rilasciate in favore della AN OP di VA. Si tratta di una domanda che presuppone la natura onerosa dell'impegno assunto da , come dallo stesso espressamente RT riconosciuto nei propri scritti difensivi, circostanza che, invece, per i rilievi appena svolti, deve essere esclusa. Ciò senza considerare che tale voce non integra un onere “sostenuto” da RT trattandosi, piuttosto, di un mancato guadagno. Esaminando, quindi, le ulteriori voci articolate: 1) quanto all'importo di euro 4.809,00, richiesto quale onere inerente alla costituzione e alla liquidazione della società Immobiliare Garganica s.r.l., l'attore ha chiesto il pagamento della differenza tra il capitale investito - pari a euro 10.000,00, quale capitale sociale - e il residuo netto di liquidazione - pari ad euro 5.191,00 - come risulta dai tre bilanci depositati negli anni 2010, 2011 e 2012 e dalla visura della Camera di Commercio (doc. 37.1- 37.4), in particolare nel bilancio finale di liquidazione e nella relazione finale ove si è dato atto del rimborso di euro 5.191,00 al socio unico (doc. 37.3, pag. 12). Tale RT differenza, specificamente documentata, tra il capitale sociale versato dall'attore e quanto rimborsato quale residuo attivo della liquidazione rappresenta l'onere sostenuto per la costituzione della società e ammonta, effettivamente, all'importo di euro 4.809,00 che, pertanto, deve essere riconosciuto;
2) quanto agli importi di euro 2.207,91 per i servizi svolti dalla società Assist s.r.l. in merito alla gestione della società Immobiliare Garganica per gli esercizi 2010-2012 e di euro 5.459,65 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura fiscale, svolte dallo stesso in merito alla società RT
Immobiliare Garganica s.r.l., l'attore ha documentato la prima spesa producendo la fattura con allegata quietanza per il pagamento (doc. 38). In relazione al secondo onere, l'attore ha sostenuto di essersi personalmente occupato della stesura dello Statuto della società, di aver redatto i tre bilanci, le tre dichiarazioni IVA e le corrispondenti dichiarazioni dei redditi;
a tal fine, ha documentato di essere stato iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (doc. 56) e ha prodotto una “nota pro forma” (doc. 39) ove sono stati specificati gli importi dei compensi richiesti per ciascuna delle attività svolte (redazione statuto, bilanci, dichiarazioni Iva e redditi), per gli anni 2010-2012, in conformità ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (decreto 2 settembre 2010, n. 169 avente ad oggetto il Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, sub doc. 55), così che si ritiene che debba essere riconosciuto l'importo richiesto di euro 4.103,00, al netto di Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). Complessivamente per questa voce va quindi riconosciuto l'importo di euro 6.310,91 (di cui euro 2.207,91 per la fattura Assist s.r.l. e 4.103,00 per l'attività professionale del dott. ); RT
3) quanto agli importi di euro 14.082,89, quale compenso inerente alle prestazioni di assistenza professionale, precisamente quale consulenza contrattuale, svolte dallo stesso in relazione RT alla negoziazione svolta al fine di acquistare il credito gestito da RI s.p.a. (quale mandataria della pagina 15 di 19 società Castello Finance s.r.l. che, a sua volta, aveva acquistato il credito di Intesa Gestione crediti s.p.a.), nonché di euro 1.385,90 per la redazione e l'assistenza alla stipula dell'atto di surroga ex art. 1201 c.c., l'attore ha prodotto - oltre all'originario atto di pignoramento del 2011 (doc. 1) e all'atto di surroga del 31.12.2010 (doc. 6) - due “note pro forma” (doc. 40 e 41), ove sono stati specificati gli importi dei compensi richiesti, conformi ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi degli artt. 19 e 45, così che si ritiene che debbano essere riconosciute le somme chieste, rispettivamente, di euro 11.087,84, al netto di Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti) e di euro 1.385,90 (trattandosi di importo già ridotto unilateralmente dal creditore. Complessivamente per questa voce va quindi riconosciuto l'importo di euro 12.473,74; 4) per quanto concerne l'importo di euro 3.146,00 per le prestazioni di assistenza professionale, di natura legale, svolte dall'avv. che ha redatto il ricorso per intervenire nella procedura esecutiva Controparte_8 allora pendente dinanzi al Tribunale di Lucera e ottenerne l'estinzione, l'attore ha prodotto, oltre al ricorso per intervento e alla dichiarazione di rinuncia alla procedura esecutiva (doc. 7 e 16), anche alla fattura emessa dall'avv. , con allegata quietanza, così che l'importo richiesto va liquidato nella Controparte_8 misura richiesta. Quanto all'importo di euro 2.943,00 quale attività svolta in proprio da per la RT comparizione in udienza nel corso della procedura esecutiva e per formalizzare la rinuncia alla stessa, l'attore ha prodotto il verbale del procedimento esecutivo (doc. 17) che ha disposto la comparizione del creditore intervenuto in surroga per il 14 novembre 2011 e ha prodotto una “nota pro forma” (doc. 43), ove è stato specificato l'importo del compenso richiesto, pienamente conforme ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi degli artt. 19 e 45, così che si ritiene che debba essere riconosciuto l'importo richiesto di euro 2.316,80, al netto di Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). Per quanto riguarda l'importo di euro 18.736,92 per le prestazioni di assistenza professionale svolte dallo stesso in relazione alla stipula del contratto di finanziamento con la società Banco RT OP di VA, risulta dallo stesso Accordo quadro posto a fondamento delle domande qui esaminate il fatto che il signor si fosse adoperato per trovare una banca che concedesse un RT finanziamento alla società IN di Mare (doc. 14) mentre non risulta provato che abbia collaborato o chiesto nelle richieste di proroga formulate nel corso degli anni successivi né, a tal fine, rilevano le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio che, sul punto (precisamente in merito al capitolo n. 11), hanno riferito circostanze apprese de relato actoris. Pertanto, rispetto alla “nota pro forma” prodotta dall'attore (doc. 44) si ritiene di liquidare l'importo di euro 10.768,00, quale importo del compenso conforme ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi degli artt. 19 e 45, al netto dei compensi richiesti per le attività di assistenza inerente alle proroghe (attività non provate) e delle somme indicate per Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). Quanto all'importo di euro 1.240,00, quale attività svolta in proprio da in relazione ad un RT viaggio (trasferta) a Foggia per esaminare una proposta di costituzione di nuova società cui trasferire la proprietà del Villaggio Turistico, si tratta di attività il cui svolgimento è stato confermato dai testimoni escussi nel corso del giudizio che hanno detto di ricordare tale circostanza, pur non avendo personalmente accompagnato a Foggia. Pertanto, rispetto alla “nota pro forma” prodotta dall'attore (doc. RT
45) si ritiene di liquidare l'importo di euro 1.240,00, quale importo del compenso conforme ai parametri relativi ai compensi dei dottori commercialisti (doc. 55), precisamente ai sensi dell'art. 19, al netto delle somme indicate per Cassa di previdenza e IVA (che non integrano oneri effettivamente sostenuti). pagina 16 di 19 Complessivamente, per questa voce va riconosciuto l'importo di euro 17.470,80. 5) Per quanto riguarda l'importo di euro 87.015,00, quale onere finanziario conseguente alla indisponibilità della somma di euro 1.100.000,00 anticipata dal signor , per acquistare il credito da Intesa RT
Gestione Crediti (poi Castello Finance s.r.l. rappresentato da RI s.p.a.) che aveva instaurato il procedimento esecutivo verso la società a partire dal mese di febbraio 2010 sino al Parte_3 rimborso della somma avvenuto nel mese di gennaio 2012 con l'erogazione del finanziamento da parte della AN OP di VA, l'attore ha commisurato tale onere ai mancati investimenti effettuati nel periodo che avrebbero comportato interessi attivi nella misura del 5% annuo. A tal riguardo, bisogna rilevare come nell'Accordo quadro la SI avesse manifestato l'intenzione di corrispondere ad CP_1
anche un indennizzo per la immobilizzazione dei fondi necessari per lo svolgimento delle RT attività previste nell'accordo (premessa di cui alla lettera G) e come l'attore abbia dato prova dei versamenti rateali e dei conteggi eseguiti (doc. 6 e 46). Si ritiene dunque equo liquidare tale importo nella misura richiesta di euro 87.015,00, considerato che è documentata la circostanza che il signor abbia RT anticipato il considerevole importo di euro 1.100.000,00 acquistando il credito vantato da Castello Finance s.r.l., corrispondendo le relative rate a partire dal mese di febbraio 2010, sino alla restituzione di tale importo nel gennaio 2012, avvenuta con l'erogazione del finanziamento da parte della società Banco OP di VA.
Infine, giova anche evidenziare come le circostanze poste a fondamento degli oneri e spese sin qui esaminati e, in particolare, relativi all'esecuzione delle attività di assistenza professionale fornite in proprio dall'odierno attore, siano state confermate anche dai testimoni escussi nel corso del processo, ossia dal dott. e dall'avv. , entrambi quali membri dello “Studio Ciavarella” (cfr. Testimone_3 Controparte_8 verbale dell'udienza del 9 maggio 2024). Dalle considerazioni che precedono discende che la domanda proposta da , per i RT titoli esaminati nel presente paragrafo è meritevole di accoglimento nella complessiva misura di € 128.079,45, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, ossia dal 25 maggio 2023, sino al saldo.
6. Quanto alla domanda con cui l'attore ha chiesto la condanna della banca ai sensi degli artt. 93 commi 1 e 3 c.p.c. la stessa deve essere rigettata. Al riguardo si osserva, anzitutto, che non si ravvisa nel comportamento processuale della banca alcun profilo rilevante ai sensi della previsione citata, non essendo sufficiente a tal fine l'omessa partecipazione al procedimento di mediazione. Inoltre, si ritiene che integri un onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della controparte (cd. elemento oggettivo), nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave (elemento soggettivo). Nel caso di specie, il signor non ha provato i RT suddetti fatti idonei a consentire una favorevole valutazione della invocata pretesa di lite temeraria. Sulla scorta della documentazione prodotta non si ritengono nemmeno sussistenti gli estremi normativamente previsti per una pronuncia officiosa di condanna per responsabilità aggravata della banca, tenuto conto anche dei principi espressi dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite (Cass., SS.UU., ordinanza 16 settembre 2021 n. 25041).
7. Infine, non si ritiene meritevole di accoglimento la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. avanzata dalla difesa della banca convenuta, riferita alla seguente espressione «per tutta la durata dei nove mesi di “sequestro” delle sue proprietà» contenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c. dell'attore (p. 2) che, secondo la valutazione del difensore della banca, sarebbe offensiva e priva di utilità difensiva.
pagina 17 di 19 La valutazione, da parte del giudice, circa il carattere sconveniente o offensivo di espressioni contenute nelle difese delle parti e circa la loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime a norma dell'art. 89 c.p.c., integrano esercizio di potere discrezionale, non censurabile in sede di legittimità, e l'istanza volta alla cancellazione costituisce una mera sollecitazione per l'applicazione dell'anzidetto potere discrezionale (così, Cass. 7/07/2004, n. 12479). La giurisprudenza ha poi precisato che, in tema di espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, non può essere disposta la cancellazione delle parole che non risultino dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo, essendo possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità, senza tuttavia eccedere le esigenze difensive o colpire la scarsa attendibilità delle affermazioni della controparte;
ne consegue che non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione le parole che, rientrando seppure in modo piuttosto graffiante nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelino comunque lesive della dignità umana e professionale dell'avversario (così, Cass., 6 dicembre 2011 n. 26195; analogamente, Cass., 26 luglio 2002, n. 11063). Nella fattispecie oggetto d'esame, si ritiene che l'espressione denunciata, contenuta nella terza memoria di parte attrice - precisamente il riferimento ad un “sequestro” dei titoli e delle somme del signor da parte della AN - non manifesti un intento dispregiativo tale da superare le esigenze RT difensive né si tratta di espressioni del tutto avulse dall'oggetto della causa, tanto più laddove si consideri che tale espressione era riferita alla mancata restituzione, da parte della banca, dei titoli costituiti in pegno e delle somme giacenti sul conto collegato che, secondo la prospettazione attorea, dovevano essere svincolati sin dal mese di dicembre 2021. In ogni caso, il riferimento alla parola sequestro accompagnata dall'utilizzo delle virgolette è idonea ad evidenziare come il termine sia stato utilizzato senza un riferimento alla sua accezione strettamente tecnica ma al fine di sottolineare l'ingiustizia (asserita) del comportamento della banca. ai fini dell'art. 89 c.p.c. si ritiene irrilevante che la prospettazione dell'attore sia stata CP_9 ritenuta infondata da questo giudice. In conclusione, non si ritengono sussistenti i presupposti di applicazione dell'art. 89 c.p.c.
I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 8. In ordine al rapporto processuale tra il signor e la convenuta RT OP
, le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in dispositivo
[...] secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto (quindi considerando l'importo della domanda come accolta in questo giudizio), dell'attività effettivamente svolta e della complessità delle questioni esaminate, con riferimento sia al procedimento cautelare in corso di causa sia al presente giudizio di merito. Si ritiene dunque di ridurre gli importi indicati nella nota delle spese depositata dal procuratore di parte attrice. In particolare, per quanto concerne il giudizio cautelare si ritiene corretta l'applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e i valori minimi di cui ai citati parametri per la fase di trattazione di trattazione, escludendo compensi per la fase decisionale che non si è svolta, liquidando complessivamente l'importo di euro 4.871,00.
pagina 18 di 19 Relativamente al presente giudizio di merito, invece, si ritiene congruo liquidare i compensi applicando il valore massimo di cui ai citati parametri per la fase di studio e i valori medi per tutte le altre fasi del giudizio e, così, riconoscendo complessivamente la somma di euro 15.379,00 a titolo di compenso.
In merito ai rapporti processuali tra il signor e , le spese di lite seguono la RT CP_2 soccombenza dell'attore e si liquidano applicando i medesimi parametri e criteri sopra indicati, con conseguente liquidazione dei valori medi di cui ai parametri per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e di così RT OP Controparte_2 provvede:
a. rigetta ogni domanda proposta nei confronti di Controparte_2
b. accoglie parzialmente le domande proposte nei confronti di e, per OP
l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento del danno, in favore di , nella misura di € RT
107.514,85, oltre interessi secondo i criteri specificati in motivazione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di € 128.079,45, oltre interessi al tasso dell'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza dalla domanda, ossia dal 25 maggio 2023, al saldo;
c. condanna al pagamento, in favore di delle spese del RT Controparte_2 presente giudizio di merito, che liquida in € 14.103,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
d. condanna al pagamento, in favore di , delle spese OP RT del giudizio cautelare in corso di causa, che liquida in € 928,00 per spese (euro 634,00 per contributo unificato e marca da bollo ed euro 294,00 per la trascrizione del sequestro) e in € 4.871,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
e. condanna al pagamento, in favore di , delle spese OP RT del presente giudizio di merito, che liquida in € 1.241,00 per spese e in € 15.379,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge. Così deciso a Milano, in data 7 febbraio 2025
Il giudice Ada Favarolo
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