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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1554/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. LAUDANI DOMENICO, giusta procura in atti.
[...]
pagina 1 di 12 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA UMBERTO 143 Controparte_1 C.F._5
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. RANDAZZO IVAN, giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 Controparte_2 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. PATERMO CONCETTA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in P.ZA ROMA,9 C/O E. Parte_5
; rappresentato e difeso dall'avv. CASTORINA LUCA ENRICO e dall'avv. Controparte_3
CASTORINA EMILIO SALVATORE, giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA RUGGERO SETTIMO,3 Controparte_4 P.IVA_2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI GESUALDA giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava che: Parte_2
- a causa di un'ernia inguinale sinistra, era stato sottoposto a quattro interventi chirurgici eseguiti dall'equipe facente capo al dott. presso la Controparte_1 Parte_5
precisamente il 16.3.2007, il 23.3.2009, il 10.6.2009 e il 28.3.2012;
- l'iniziale intervento di laparocele sopra-inguinale sinistro e ventre pendulo era stato esitato in fistola entero-cutanea, fistola colo-cutanea, su occlusionale con resezione ileale entero-laterale, resezione del pagina 2 di 12 sigma e ricanalizzazione dell'hartman (colostomia terminale sinistra), patologie dalle quali si evidenziavano profili di responsabilità civile e professionale a carico dei sanitari che lo avevano avuto in cura, operanti nella casa di cura sopra indicata.
L'attore chiedeva, pertanto, dichiararsi la responsabilità dei convenuti e la condanna al risarcimento dei danni subiti pari alla complessiva somma di € 490.158,79, di cui € 468.794,65 per danno biologico, €
4.388,55 a titolo di spese mediche sostenute, € 16.975,59 per lucro cessante, a titolo di perdita/riduzione della capacità lavorativa, comprensivo di interessi e rivalutazione.
Si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva, nonché CP_5
la nullità della citazione. Nel merito, contestava la domanda avanzata e ne chiedeva il rigetto. In
subordine, chiedeva contenere l'eventuale condanna nei limiti di quanto accertato e provato. La
[...]
si costituiva, altresì, quale terza chiamata in garanzia dal convenuto ed CP_6 Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, il difetto della propria legittimazione passiva;
nel merito, contestava le domande avanzate e ne chiedeva il rigetto. In subordine, chiedeva la condanna nei soli limiti della responsabilità accertata nei confronti del CP_1
Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità Parte_5
della citazione;
nel merito, contestava la domanda avanzata e ne chiedeva il rigetto, anche sotto il profilo di necessità di risoluzione di problemi di natura tecnica di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c.. In
subordine, chiedeva accertare la diretta responsabilità di dal quale chiedeva di essere Controparte_1
manlevata. Chiedeva, altresì, di essere manlevata in caso di condanna dalla della Parte_6
quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Domandava, infine, accertarsi e dichiararsi l'eventuale concorso di colpa del paziente, nonché dei medici di altre strutture sanitarie ed accertare il grado di colpa.
pagina 3 di 12 Si costituiva , il quale contestava in fatto e diritto la domanda attorea e chiedeva, nel Controparte_1
merito, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ed in subordine, ritenere e dichiarare infondate in fatto e non provate le domande proposte da parte attrice.
Si costituiva la (già la quale, preliminarmente eccepiva la carenza di Controparte_7 CP_8
legittimazione attiva, nonché la nullità della citazione. Chiedeva, altresì dichiarare l'inoperatività della polizza per le ragioni esposte in comparsa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda da chiunque avanzata nei propri confronti. Nel merito, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto ed in subordine, di ridurla nei limiti del danno subito e provato.
Si costituiva la (già , anche a seguito di chiamata in garanzia da Controparte_7 Parte_6
parte della la quale chiedeva in via preliminare di ritenere e Parte_5
dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Nel merito, ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea ed in subordine ridurla nei limiti del danno subito e provato.
A seguito del decesso dell'attore , si costituivano in giudizio gli eredi Parte_2 Parte_1
, e , rispettivamente moglie e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
figli, insistendo nelle domande avanzate.
In corso di causa veniva disposta una CTU medica.
Quindi, sulle conclusioni precisate come in atti, il Tribunale di Catania, con la sentenza n.1558/22, così
statuiva: “condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_5
in solido al pagamento al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
50.150,62, in valori, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 20.03.2012 e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, su coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna la ( già , in Controparte_9 Parte_6
pagina 4 di 12 persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne la risarcimento Controparte_10
del danno da corrispondere alla parte attrice come sopra determinato, nei limiti suindicati;
condanna in persona del legale rapp.te p.t, a tenere indenne del Controparte_11 Controparte_1
risarcimento del danno da corrispondere a parte attrice, nei limiti suindicati;
condanna CP_1
a corrispondere alla quanto da questa corrisposto a parte
[...] Parte_5
attrice in conseguenza del presente procedimento nella misura della metà; condanna la
[...]
a corrispondere a quanto da questi corrisposto a parte attrice in Parte_5 Controparte_1
conseguenza del presente procedimento nella misura della metà; condanna le parti convenute e le terze chiamate in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di
€.6.715,00 per compensi, oltre 786,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge da distrarre al procuratore antistatario;
pone le spese di ctu, come liquidate nel relativo decreto,
definitivamente a carico delle parti convenute e delle terze chiamate in solido.”
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3 [...]
e affidandolo a quattro motivi e rassegnando le seguenti Parte_4 Parte_2
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto di ogni contraria richiesta,
argomento, conclusione e difesa, dichiarare: la totale riforma della sentenza impugnata accogliendo le richieste di quantificazione, le ragioni e le conclusioni rassegnate e riconoscendo l'errore di fatto e di diritto insito nella sentenza appellata e ciò sia come error in judicando che come error in procedendo;
per l'effetto della chiesta riforma, rideterminare il quantum riconoscendo il maggior periodo pari a nove anni nella determinazione del danno biologico, con applicazione della personalizzazione del danno secondo i parametri di legge e con riconoscimento del danno morale nella misura dei medi previsti;
in subordine, riconoscere il quantum per il maggior periodo determinato per lo meno in anni sette decorrenti dall'anno 2009 per come esposto in narrativa;
in ulteriore subordine, applicare, anche pagina 5 di 12 in via autonoma e prescindendo dalle superiori richieste, la personalizzazione del danno nella misura dei minimi e parimenti per determinazione del danno morale;
riconoscere e determinare la ITT nella misura indicata in narrativa e per l'effetto determinare il quantum complessivo anche in considerazione di siffatto valore;
Con vittoria di pese di lite e compensi per il secondo grado di giudizio”.
Si sono costituiti tutti gli appellati per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello.
All'udienza del 27.2.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
-------------------------
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art.348 bis cpc avanzata dalla atteso che l'appello supera il vaglio prognostico di non manifesta Controparte_12
infondatezza.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo gli appellanti, richiamando quanto esposto dai CCTTU nominati nel corso del primo grado di giudizio in merito alla incompletezza e lacunosità delle cartelle cliniche, hanno censurato la statuizione di primo grado deducendo l'errato calcolo del periodo di riferimento ai fini della determinazione del danno biologico. In particolare, gli appellanti, premesso che il loro dante causa è deceduto nel 2016, si sono doluti della scelta fatta dal primo Giudice che, ai fini della quantificazione del danno biologico nella percentuale indicata dai CCTTU (pari al 38%), ha considerato quale “dies a quo” quello dell'ultimo intervento eseguito nel 2012 e non quello del primo,
risalente al 2007, con la conseguenza che, applicando i non contestati criteri indicati in sentenza, il danno biologico sarebbe stato erroneamente calcolato per un periodo di quattro anni (dal 2012 al 2016)
e non invece, per come sarebbe stato più corretto, per un periodo di nove anni (dal 2007, epoca del pagina 6 di 12 primo intervento, al 2016), o, quanto meno, di sette anni (dal 2009, epoca del secondo e del terzo intervento, al 2016).
Al riguardo, nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno dedotto che “Se, infatti, le vicende rovinose
hanno avuto inizio con l'intervento del 16.03.2007, non si comprende perché, considerata la
reiterazione dei medesimi interventi chirurgici, non sia stata presa tale data come momento originario
e funzionale ai fini del calcolo del danno da risarcire o ristorare.
Conseguentemente, ritenuto che il Tribunale in tal senso nulla ha motivato ed anzi evidenziato, anche
per mezzo di CTU, come la responsabilità medica risalisse già al primo intervento del 2007 con
descrizione di molteplici anomalie, mancanza di buon senso, genericità e carenze varie, il periodo da
considerare ai fini del calcolo sarebbe stato - come in effetti è - da rideterminare alla data del primo
intervento.
Ciò perché la storia clinica del sig. dimostra come siffatto intervento sia stato Parte_2
l'inizio dei tormenti e di un periodo di agonia e sofferenza a più riprese e da cui il defunto attore non si
è più ripreso fino al corretto intervento chirurgico effettuato in ultima fase dai medici della struttura
pubblica.
Il vuoto di motivazione nel senso dell'esclusione del periodo qui evidenziato (dal marzo 2007 alla data
di conteggio considerata dal Giudice di prime cure) accompagnato dalla responsabilità medica e da
ciò che da essa deriva, avrebbero dovuto - e tutt'ora devono - portare a considerare il corretto ambito
o contesto periodale.
A maggior ragione siffatta conclusione deve trovare applicazione se si applica il “principio del più
probabile che non”.
pagina 7 di 12 Quest'ultimo è considerato quale standard probatorio in materia civile e, pertanto, viene spesso
definito anche come preponderanza dell'evidenza (Cass. civile, sezione terza, Ordinanza del
06.07.2020, n. 13872) che, in effetti, il caso di nostro interesse dimostra.
La sentenza andrà quindi riformata nel senso del riconoscimento ai fini del corretto calcolo del
periodo con decorrenza marzo 2016 fino alla data del decesso (9 anni).
In subordine e in via gradata, il calcolo andrà effettuato con decorrenza dal primo intervento del 2009,
posto che in siffatta fase periodale, la salute del paziente è stata oltremodo aggravata e messa in
pericolo di vita perché colpita da imperizia, negligenza o incompetenza della struttura sanitaria e/o del
medico responsabile.
Ciò anche per come dimostrato dai due interventi chirurgici, per altro descritti con non pochi rilievi
critici e specifiche censure illustrate dai CCTTUU.
In conclusione, il danno biologico risarcibile o danno non patrimoniale andrà considerato non sulla
scorta di un periodo di soli quattro anni, ma nel più coerente e corretto periodo di anni nove, ovvero
con decorrenza dal primo intervento.
A questo ne consegue l'onere di rideterminare l'importo originariamente stabilito dal Tribunale di
Catania che, pertanto, dovrà esser riparametrato sulla scorta di un maggiore periodo di aspettativa di
vita media perché calcolata all'epoca in cui la parte lesa aveva 63 anni di età, ovvero nella somma
complessiva di euro 63.741,78.
Nel remoto caso in cui la decorrenza partisse dal 2009 l'importo, considerata l'aspettativa di vita
sarebbe e sarà di euro 48.858,52 perché calcolato all'età di 65 anni”.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sia sotto l'aspetto dell'invalidità permanente che pagina 8 di 12 temporanea, “è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, onde l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili, di modo che, sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità
temporanea, anche se non v'è ancora invalidità permanente” (v., da ultimo, Cass. 7126/21). Corretto
appare, quindi, l'operato del primo Giudice che ai fini della quantificazione del danno biologico, nella sua componente permanente, ha preso in considerazione, quale “dies a quo”, l'anno 2012, allorquando,
grazie all'ennesimo intervenuto cui il si sottopose presso altra struttura, gli esiti della Parte_2
malattia ebbero a stabilizzarsi. Le lagnanze degli appellanti avrebbero, per vero, dovuto rivolgersi al capo della sentenza con il quale il Giudice ha calcolato la durata dell'invalidità temporanea del capo che, però, non è stato sul punto oggetto di gravame. Parte_2
Con il secondo motivo di appello è stata censurata le sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale di Catania, nel quantificare il risarcimento dovuto a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, per un numero di giorni corrispondente a quello indicato dai CCTTU, avrebbe ingiustificatamente applicato il valore del punto base, pari ad €.99,00, in luogo del valore medio, pari ad €.122,50.
Anche questa censura non è condivisibile.
Premesso che il primo Giudice ha correttamente fatto ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano del
2021, vigenti al momento della decisione, va osservato che quello utilizzato non è, come erroneamente sostenuto dagli appellanti, il “valore base”, bensì il “valore standard”, suscettibile di aumento solo nel caso in cui venga provata l'incidenza della invalidità sullo svolgimento delle attività quotidiane;
prova,
quest'ultima, che, a parte generiche asserzioni, è del tutto mancata.
pagina 9 di 12 Con il terzo motivo, infine, gli appellanti si sono doluti del mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale e dell'aumento richiesto per la personalizzazione del danno.
Nei termini in cui è stato formulato il motivo non sfugge alla declaratoria di inammissibilità.
Ed invero, sul punto il Giudice di primo grado, nel rigettare i relativi capi di domanda, ha così
motivato: “Deve rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha
aggiunto che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che
nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte,
nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda"
pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non
sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la
Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno
biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane,
personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il
danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente
alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente
tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se
stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno
morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto
leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita
istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito
pagina 10 di 12 che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo
comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare
intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento
“con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In
presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema
c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id
quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non
potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass.,
ord. n. 7513/2018). Sotto tale profilo, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova alla stessa
incombente per come sopra evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. Parimenti, deve rilevarsi
con riguardo alla capacità lavorativa specifica, dedotta da parte attrice, nemmeno provata con
riguardo all'an e al quantum”.
A fronte di quanto chiaramente argomentato dal Tribunale di Catania nel rigettare le richieste di risarcimento del danno morale e di aumento per la personalizzazione del danno, gli appellanti si sono limitati a svolgere delle censure assolutamente e totalmente inammissibili ai sensi dell'art.342 cpc, non avendo indicato gli errori e/o le violazioni di legge commesse dal primo Giudice.
Per le esposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Non meritano di essere esaminati i “rilievi” articolati dalla avverso la ctu Controparte_4
espletata in primo grado per difetto di appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza.
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1558/22 del Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello il
22.5.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente rel/est dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1554/2022
PROMOSSA DA
, (C.F. ), , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , (C.F. ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
, (C.F. ), n.q. di eredi di Parte_4 C.F._4 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. LAUDANI DOMENICO, giusta procura in atti.
[...]
pagina 1 di 12 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), domiciliato in VIA UMBERTO 143 Controparte_1 C.F._5
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. RANDAZZO IVAN, giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in CORSO ITALIA, 244 Controparte_2 P.IVA_1
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. PATERMO CONCETTA giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in P.ZA ROMA,9 C/O E. Parte_5
; rappresentato e difeso dall'avv. CASTORINA LUCA ENRICO e dall'avv. Controparte_3
CASTORINA EMILIO SALVATORE, giusta procura in atti.
(C.F. ), domiciliato in VIA RUGGERO SETTIMO,3 Controparte_4 P.IVA_2
CATANIA; rappresentato e difeso dall'avv. BIZZINI GESUALDA giusta procura in atti.
APPELLATI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.2.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato rappresentava che: Parte_2
- a causa di un'ernia inguinale sinistra, era stato sottoposto a quattro interventi chirurgici eseguiti dall'equipe facente capo al dott. presso la Controparte_1 Parte_5
precisamente il 16.3.2007, il 23.3.2009, il 10.6.2009 e il 28.3.2012;
- l'iniziale intervento di laparocele sopra-inguinale sinistro e ventre pendulo era stato esitato in fistola entero-cutanea, fistola colo-cutanea, su occlusionale con resezione ileale entero-laterale, resezione del pagina 2 di 12 sigma e ricanalizzazione dell'hartman (colostomia terminale sinistra), patologie dalle quali si evidenziavano profili di responsabilità civile e professionale a carico dei sanitari che lo avevano avuto in cura, operanti nella casa di cura sopra indicata.
L'attore chiedeva, pertanto, dichiararsi la responsabilità dei convenuti e la condanna al risarcimento dei danni subiti pari alla complessiva somma di € 490.158,79, di cui € 468.794,65 per danno biologico, €
4.388,55 a titolo di spese mediche sostenute, € 16.975,59 per lucro cessante, a titolo di perdita/riduzione della capacità lavorativa, comprensivo di interessi e rivalutazione.
Si costituiva la quale, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva, nonché CP_5
la nullità della citazione. Nel merito, contestava la domanda avanzata e ne chiedeva il rigetto. In
subordine, chiedeva contenere l'eventuale condanna nei limiti di quanto accertato e provato. La
[...]
si costituiva, altresì, quale terza chiamata in garanzia dal convenuto ed CP_6 Controparte_1
eccepiva, preliminarmente, il difetto della propria legittimazione passiva;
nel merito, contestava le domande avanzate e ne chiedeva il rigetto. In subordine, chiedeva la condanna nei soli limiti della responsabilità accertata nei confronti del CP_1
Si costituiva la la quale, preliminarmente, eccepiva la nullità Parte_5
della citazione;
nel merito, contestava la domanda avanzata e ne chiedeva il rigetto, anche sotto il profilo di necessità di risoluzione di problemi di natura tecnica di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c.. In
subordine, chiedeva accertare la diretta responsabilità di dal quale chiedeva di essere Controparte_1
manlevata. Chiedeva, altresì, di essere manlevata in caso di condanna dalla della Parte_6
quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa. Domandava, infine, accertarsi e dichiararsi l'eventuale concorso di colpa del paziente, nonché dei medici di altre strutture sanitarie ed accertare il grado di colpa.
pagina 3 di 12 Si costituiva , il quale contestava in fatto e diritto la domanda attorea e chiedeva, nel Controparte_1
merito, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione, ed in subordine, ritenere e dichiarare infondate in fatto e non provate le domande proposte da parte attrice.
Si costituiva la (già la quale, preliminarmente eccepiva la carenza di Controparte_7 CP_8
legittimazione attiva, nonché la nullità della citazione. Chiedeva, altresì dichiarare l'inoperatività della polizza per le ragioni esposte in comparsa e, per l'effetto, rigettare ogni domanda da chiunque avanzata nei propri confronti. Nel merito, rigettare la domanda attorea siccome infondata in fatto e diritto ed in subordine, di ridurla nei limiti del danno subito e provato.
Si costituiva la (già , anche a seguito di chiamata in garanzia da Controparte_7 Parte_6
parte della la quale chiedeva in via preliminare di ritenere e Parte_5
dichiarare la nullità dell'atto di citazione e di ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore. Nel merito, ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea ed in subordine ridurla nei limiti del danno subito e provato.
A seguito del decesso dell'attore , si costituivano in giudizio gli eredi Parte_2 Parte_1
, e , rispettivamente moglie e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_2
figli, insistendo nelle domande avanzate.
In corso di causa veniva disposta una CTU medica.
Quindi, sulle conclusioni precisate come in atti, il Tribunale di Catania, con la sentenza n.1558/22, così
statuiva: “condanna la in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_5
in solido al pagamento al pagamento in favore di parte attrice della somma di € Controparte_1
50.150,62, in valori, oltre interessi legali sulla somma devalutata alla data del 20.03.2012 e di anno in anno rivalutata fino ad oggi e poi, su coacervo come sopra liquidato, con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al soddisfo;
condanna la ( già , in Controparte_9 Parte_6
pagina 4 di 12 persona del legale rapp.te p.t., a tenere indenne la risarcimento Controparte_10
del danno da corrispondere alla parte attrice come sopra determinato, nei limiti suindicati;
condanna in persona del legale rapp.te p.t, a tenere indenne del Controparte_11 Controparte_1
risarcimento del danno da corrispondere a parte attrice, nei limiti suindicati;
condanna CP_1
a corrispondere alla quanto da questa corrisposto a parte
[...] Parte_5
attrice in conseguenza del presente procedimento nella misura della metà; condanna la
[...]
a corrispondere a quanto da questi corrisposto a parte attrice in Parte_5 Controparte_1
conseguenza del presente procedimento nella misura della metà; condanna le parti convenute e le terze chiamate in solido al pagamento delle spese processuali che si liquidano nella complessiva somma di
€.6.715,00 per compensi, oltre 786,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge da distrarre al procuratore antistatario;
pone le spese di ctu, come liquidate nel relativo decreto,
definitivamente a carico delle parti convenute e delle terze chiamate in solido.”
Avverso la citata sentenza hanno proposto appello , Parte_1 Parte_3 [...]
e affidandolo a quattro motivi e rassegnando le seguenti Parte_4 Parte_2
conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, previo rigetto di ogni contraria richiesta,
argomento, conclusione e difesa, dichiarare: la totale riforma della sentenza impugnata accogliendo le richieste di quantificazione, le ragioni e le conclusioni rassegnate e riconoscendo l'errore di fatto e di diritto insito nella sentenza appellata e ciò sia come error in judicando che come error in procedendo;
per l'effetto della chiesta riforma, rideterminare il quantum riconoscendo il maggior periodo pari a nove anni nella determinazione del danno biologico, con applicazione della personalizzazione del danno secondo i parametri di legge e con riconoscimento del danno morale nella misura dei medi previsti;
in subordine, riconoscere il quantum per il maggior periodo determinato per lo meno in anni sette decorrenti dall'anno 2009 per come esposto in narrativa;
in ulteriore subordine, applicare, anche pagina 5 di 12 in via autonoma e prescindendo dalle superiori richieste, la personalizzazione del danno nella misura dei minimi e parimenti per determinazione del danno morale;
riconoscere e determinare la ITT nella misura indicata in narrativa e per l'effetto determinare il quantum complessivo anche in considerazione di siffatto valore;
Con vittoria di pese di lite e compensi per il secondo grado di giudizio”.
Si sono costituiti tutti gli appellati per contestare l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello.
All'udienza del 27.2.2025 la causa, sulle conclusioni precisate come in atti, è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli scritti difensivi finali.
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Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità ex art.348 bis cpc avanzata dalla atteso che l'appello supera il vaglio prognostico di non manifesta Controparte_12
infondatezza.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto.
Con il primo motivo gli appellanti, richiamando quanto esposto dai CCTTU nominati nel corso del primo grado di giudizio in merito alla incompletezza e lacunosità delle cartelle cliniche, hanno censurato la statuizione di primo grado deducendo l'errato calcolo del periodo di riferimento ai fini della determinazione del danno biologico. In particolare, gli appellanti, premesso che il loro dante causa è deceduto nel 2016, si sono doluti della scelta fatta dal primo Giudice che, ai fini della quantificazione del danno biologico nella percentuale indicata dai CCTTU (pari al 38%), ha considerato quale “dies a quo” quello dell'ultimo intervento eseguito nel 2012 e non quello del primo,
risalente al 2007, con la conseguenza che, applicando i non contestati criteri indicati in sentenza, il danno biologico sarebbe stato erroneamente calcolato per un periodo di quattro anni (dal 2012 al 2016)
e non invece, per come sarebbe stato più corretto, per un periodo di nove anni (dal 2007, epoca del pagina 6 di 12 primo intervento, al 2016), o, quanto meno, di sette anni (dal 2009, epoca del secondo e del terzo intervento, al 2016).
Al riguardo, nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno dedotto che “Se, infatti, le vicende rovinose
hanno avuto inizio con l'intervento del 16.03.2007, non si comprende perché, considerata la
reiterazione dei medesimi interventi chirurgici, non sia stata presa tale data come momento originario
e funzionale ai fini del calcolo del danno da risarcire o ristorare.
Conseguentemente, ritenuto che il Tribunale in tal senso nulla ha motivato ed anzi evidenziato, anche
per mezzo di CTU, come la responsabilità medica risalisse già al primo intervento del 2007 con
descrizione di molteplici anomalie, mancanza di buon senso, genericità e carenze varie, il periodo da
considerare ai fini del calcolo sarebbe stato - come in effetti è - da rideterminare alla data del primo
intervento.
Ciò perché la storia clinica del sig. dimostra come siffatto intervento sia stato Parte_2
l'inizio dei tormenti e di un periodo di agonia e sofferenza a più riprese e da cui il defunto attore non si
è più ripreso fino al corretto intervento chirurgico effettuato in ultima fase dai medici della struttura
pubblica.
Il vuoto di motivazione nel senso dell'esclusione del periodo qui evidenziato (dal marzo 2007 alla data
di conteggio considerata dal Giudice di prime cure) accompagnato dalla responsabilità medica e da
ciò che da essa deriva, avrebbero dovuto - e tutt'ora devono - portare a considerare il corretto ambito
o contesto periodale.
A maggior ragione siffatta conclusione deve trovare applicazione se si applica il “principio del più
probabile che non”.
pagina 7 di 12 Quest'ultimo è considerato quale standard probatorio in materia civile e, pertanto, viene spesso
definito anche come preponderanza dell'evidenza (Cass. civile, sezione terza, Ordinanza del
06.07.2020, n. 13872) che, in effetti, il caso di nostro interesse dimostra.
La sentenza andrà quindi riformata nel senso del riconoscimento ai fini del corretto calcolo del
periodo con decorrenza marzo 2016 fino alla data del decesso (9 anni).
In subordine e in via gradata, il calcolo andrà effettuato con decorrenza dal primo intervento del 2009,
posto che in siffatta fase periodale, la salute del paziente è stata oltremodo aggravata e messa in
pericolo di vita perché colpita da imperizia, negligenza o incompetenza della struttura sanitaria e/o del
medico responsabile.
Ciò anche per come dimostrato dai due interventi chirurgici, per altro descritti con non pochi rilievi
critici e specifiche censure illustrate dai CCTTUU.
In conclusione, il danno biologico risarcibile o danno non patrimoniale andrà considerato non sulla
scorta di un periodo di soli quattro anni, ma nel più coerente e corretto periodo di anni nove, ovvero
con decorrenza dal primo intervento.
A questo ne consegue l'onere di rideterminare l'importo originariamente stabilito dal Tribunale di
Catania che, pertanto, dovrà esser riparametrato sulla scorta di un maggiore periodo di aspettativa di
vita media perché calcolata all'epoca in cui la parte lesa aveva 63 anni di età, ovvero nella somma
complessiva di euro 63.741,78.
Nel remoto caso in cui la decorrenza partisse dal 2009 l'importo, considerata l'aspettativa di vita
sarebbe e sarà di euro 48.858,52 perché calcolato all'età di 65 anni”.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Per come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità il danno biologico, inteso quale lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sia sotto l'aspetto dell'invalidità permanente che pagina 8 di 12 temporanea, “è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, onde l'esistenza di una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili, di modo che, sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità
temporanea, anche se non v'è ancora invalidità permanente” (v., da ultimo, Cass. 7126/21). Corretto
appare, quindi, l'operato del primo Giudice che ai fini della quantificazione del danno biologico, nella sua componente permanente, ha preso in considerazione, quale “dies a quo”, l'anno 2012, allorquando,
grazie all'ennesimo intervenuto cui il si sottopose presso altra struttura, gli esiti della Parte_2
malattia ebbero a stabilizzarsi. Le lagnanze degli appellanti avrebbero, per vero, dovuto rivolgersi al capo della sentenza con il quale il Giudice ha calcolato la durata dell'invalidità temporanea del capo che, però, non è stato sul punto oggetto di gravame. Parte_2
Con il secondo motivo di appello è stata censurata le sentenza di primo grado nella parte in cui il
Tribunale di Catania, nel quantificare il risarcimento dovuto a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, per un numero di giorni corrispondente a quello indicato dai CCTTU, avrebbe ingiustificatamente applicato il valore del punto base, pari ad €.99,00, in luogo del valore medio, pari ad €.122,50.
Anche questa censura non è condivisibile.
Premesso che il primo Giudice ha correttamente fatto ricorso alle tabelle del Tribunale di Milano del
2021, vigenti al momento della decisione, va osservato che quello utilizzato non è, come erroneamente sostenuto dagli appellanti, il “valore base”, bensì il “valore standard”, suscettibile di aumento solo nel caso in cui venga provata l'incidenza della invalidità sullo svolgimento delle attività quotidiane;
prova,
quest'ultima, che, a parte generiche asserzioni, è del tutto mancata.
pagina 9 di 12 Con il terzo motivo, infine, gli appellanti si sono doluti del mancato riconoscimento del risarcimento del danno morale e dell'aumento richiesto per la personalizzazione del danno.
Nei termini in cui è stato formulato il motivo non sfugge alla declaratoria di inammissibilità.
Ed invero, sul punto il Giudice di primo grado, nel rigettare i relativi capi di domanda, ha così
motivato: “Deve rilevarsi al riguardo che la nota sentenza della Suprema Corte n.7513/2018 ha
aggiunto che “La lesione della salute risarcibile in null'altro consiste, su quel medesimo piano, che
nella compromissione delle abilità della vittima nello svolgimento delle attività quotidiane tutte,
nessuna esclusa: dal fare, all'essere, all''apparire. Non, dunque, che il danno alla salute "comprenda"
pregiudizi dinamico-relazionali dovrà dirsi;
ma piuttosto che il danno alla salute è un danno
"dinamico-relazionale". Se non avesse conseguenze "dinamico-relazionali", la lesione della salute non
sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridicamente risarcibile”. Inoltre, la
Corte ha sancito: “In presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione
risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno
biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già
espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane,
personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il
danno dinamico-relazionale)”. Infine, la Corte ha stabilito che il danno non patrimoniale conseguente
alla lesione del bene salute (non diversamente dalla lesione di altri interessi costituzionalmente
tutelati) “va liquidato, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se
stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno
morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto
leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita
istruttoria”. Con riguardo, invece, alla cd. personalizzazione del danno, la Suprema Corte ha ribadito
pagina 10 di 12 che “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-
relazionali personali documentati e obiettivamente accertati”, ovvero (ma solo ai sensi del terzo
comma dell'art. 139 citato) “causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare
intensità”, il Giudice potrà riconoscere un aumento
“con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Sicchè, “In
presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge
o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema
c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto
anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id
quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non
potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento” (Cass.,
ord. n. 7513/2018). Sotto tale profilo, parte attrice non ha adempiuto all'onere della prova alla stessa
incombente per come sopra evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità. Parimenti, deve rilevarsi
con riguardo alla capacità lavorativa specifica, dedotta da parte attrice, nemmeno provata con
riguardo all'an e al quantum”.
A fronte di quanto chiaramente argomentato dal Tribunale di Catania nel rigettare le richieste di risarcimento del danno morale e di aumento per la personalizzazione del danno, gli appellanti si sono limitati a svolgere delle censure assolutamente e totalmente inammissibili ai sensi dell'art.342 cpc, non avendo indicato gli errori e/o le violazioni di legge commesse dal primo Giudice.
Per le esposte ragioni l'appello deve essere rigettato.
Non meritano di essere esaminati i “rilievi” articolati dalla avverso la ctu Controparte_4
espletata in primo grado per difetto di appello incidentale.
Le spese seguono la soccombenza.
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P.Q.M.
La Corte d'appello di Catania, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n.1558/22 del Tribunale di Catania.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore degli appellati delle spese del giudizio liquidate, per ciascuno di essi, in €.9.900,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13, comma 1 quater, DPR 115/02.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'appello il
22.5.2025
IL PRESIDENTE REL/EST
dott. Nicola La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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