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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8103/2024 R.G., chiamata all'udienza del 24/2/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/6/2024 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore,
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti Persona_1 CP_2
costitutivi della propria domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_2 della ricorrente della somma complessiva di € 5.430,77 a titolo di ratei per indennità di frequenza per il periodo dall'01/12/2022 al 30/6/2024, oltre interessi come per legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
La parte convenuta è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei termini indicati appresso. Va premesso, in punto di diritto, che, nell'ordinamento vigente, la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto, la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta
(Cassazione civile , sez. lav., 03/05/2007 , n. 10182; Cassazione civile, sez. III,
12/07/2006, n. 15777; Cassazione civile, sez. III, 11/07/2003, n. 10947; Cassazione civile, sez. III, 6/2/1998, n. 1293; Cassazione civile, sez. lav., 09/03/1990, n. 1898;
Cassazione civile, sez. III, 13/11/1989, n. 4800; Cassazione civile, sez. lav., 4/12/1986,
n. 7186; Cassazione civile, sez. lav., 11/4/1985, n. 2410; Cassazione civile, sez. lav.,
20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 28/6/1984, n. 3796; Cassazione civile, sez. I, 28/1/1982, n. 560; chiarissima, sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 9/12/1994,
n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
E tuttavia, ritiene il Tribunale che la domanda è fondata, atteso che
1)la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, sin dall'epoca della visita di revisione del 7/12/2022 è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 21/11/2023 nei confronti dell'odierna ricorrente, nella qualità di genitore, esercente la potestà genitoriale sulla minore,
[...]
Per_1
2)in data 7/12/2023 è stato inviato alla sede territorialmente competente il CP_2
modello AP/70, attestante la sussistenza dei requisiti socio-economici (cfr. all. fascicolo ricorrente);
3)dalla documentazione prodotta (cfr. all. fascicolo ricorrente) emerge la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, rappresentato dalla frequenza, da parte della minore, di scuola pubblica per il periodo in contestazione, segnatamente l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale Ites, per
Pag. 2 di 4 gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nonché dichiarazione da cui emerge che la minore non beneficia di alcun reddito;
4)alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c..
In ragione di quanto sopra illustrato e argomentato va, dunque, dichiarato il diritto della minore, rappresentata in giudizio dalla genitrice e legale Persona_1
rappresentate di ricevere il pagamento dell'indennità di frequenza in Parte_1 riferimento al periodo decorrente dall'1/12/2022 al 30/6/2024.
Specularmente, la parte convenuta va condannata al pagamento degli arretrati e CP_2
dei ratei correnti di tale prestazione, da quantificarsi tramite meri calcoli aritmetici basati sull'importo mensile dell'indennità di frequenza stabilito dalla legge e pubblicato periodicamente dal sito internet istituzionale della parte convenuta , da un lato, e CP_2 sul periodo di spettanza della prestazione in questione (dall' 1/12/2022 al 30/6/2024), dall'altro.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte convenuta , in applicazione del CP_2
principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2
accertato il diritto della minore rappresentato in giudizio dalla Persona_1
genitrice e legale rappresentate a percepire l'indennità di frequenza a Parte_1 decorrere dall'1/12/2022 sino al 30/6/2024, condanna la parte convenuta al CP_2
pagamento, in favore delle parti ricorrenti, degli arretrati e dei ratei correnti della prestazione in questione, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 dell'odierna parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 24/2/2025
Pag. 3 di 4 Il Giudice
Dott.ssa Emanuela
Foggetti
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8103/2024 R.G., chiamata all'udienza del 24/2/2025, promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. L. Goffredo Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
Resistente Contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/6/2024 la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore,
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e, premessi i fatti Persona_1 CP_2
costitutivi della propria domanda, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore CP_2 della ricorrente della somma complessiva di € 5.430,77 a titolo di ratei per indennità di frequenza per il periodo dall'01/12/2022 al 30/6/2024, oltre interessi come per legge”, con vittoria delle spese di lite da distrarsi.
La parte convenuta è rimasta contumace. CP_2
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti, è stata decisa all'udienza odierna come da sentenza con motivazione contestuale.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni e nei termini indicati appresso. Va premesso, in punto di diritto, che, nell'ordinamento vigente, la contumacia della parte convenuta equivale a ficta contestatio delle asserzioni della parte ricorrente e non a ficta confessio delle medesime: pertanto, la distribuzione dell'onere della prova non subisce alcuna modificazione per effetto della contumacia della parte convenuta
(Cassazione civile , sez. lav., 03/05/2007 , n. 10182; Cassazione civile, sez. III,
12/07/2006, n. 15777; Cassazione civile, sez. III, 11/07/2003, n. 10947; Cassazione civile, sez. III, 6/2/1998, n. 1293; Cassazione civile, sez. lav., 09/03/1990, n. 1898;
Cassazione civile, sez. III, 13/11/1989, n. 4800; Cassazione civile, sez. lav., 4/12/1986,
n. 7186; Cassazione civile, sez. lav., 11/4/1985, n. 2410; Cassazione civile, sez. lav.,
20/07/1985, n. 4301; Cassazione civile, sez. lav., 28/6/1984, n. 3796; Cassazione civile, sez. I, 28/1/1982, n. 560; chiarissima, sul punto, Cassazione civile, sez. lav., 9/12/1994,
n. 10554, secondo cui “La contumacia del convenuto, di per sè sola considerata, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, perché, al pari del silenzio in campo negoziale, non equivale ad alcuna manifestazione di volontà favorevole alla pretesa della controparte, ma lascia del tutto inalterato il substrato di contrapposizione su cui si articola il contraddittorio”).
Da quanto sopra deriva che il meccanismo di semplificazione probatoria di cui all'art. 115 c.p.c. non opera in caso di contumacia della parte convenuta.
E tuttavia, ritiene il Tribunale che la domanda è fondata, atteso che
1)la sussistenza del requisito sanitario richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, sin dall'epoca della visita di revisione del 7/12/2022 è stato accertato con decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 21/11/2023 nei confronti dell'odierna ricorrente, nella qualità di genitore, esercente la potestà genitoriale sulla minore,
[...]
Per_1
2)in data 7/12/2023 è stato inviato alla sede territorialmente competente il CP_2
modello AP/70, attestante la sussistenza dei requisiti socio-economici (cfr. all. fascicolo ricorrente);
3)dalla documentazione prodotta (cfr. all. fascicolo ricorrente) emerge la sussistenza dell'ulteriore requisito richiesto dall'art. 1 legge n. 289/1990, rappresentato dalla frequenza, da parte della minore, di scuola pubblica per il periodo in contestazione, segnatamente l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Statale Ites, per
Pag. 2 di 4 gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 nonché dichiarazione da cui emerge che la minore non beneficia di alcun reddito;
4)alla data del deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis, comma 5, c.p.c..
In ragione di quanto sopra illustrato e argomentato va, dunque, dichiarato il diritto della minore, rappresentata in giudizio dalla genitrice e legale Persona_1
rappresentate di ricevere il pagamento dell'indennità di frequenza in Parte_1 riferimento al periodo decorrente dall'1/12/2022 al 30/6/2024.
Specularmente, la parte convenuta va condannata al pagamento degli arretrati e CP_2
dei ratei correnti di tale prestazione, da quantificarsi tramite meri calcoli aritmetici basati sull'importo mensile dell'indennità di frequenza stabilito dalla legge e pubblicato periodicamente dal sito internet istituzionale della parte convenuta , da un lato, e CP_2 sul periodo di spettanza della prestazione in questione (dall' 1/12/2022 al 30/6/2024), dall'altro.
Le spese di lite vanno addebitate alla parte convenuta , in applicazione del CP_2
principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Emanuela
Foggetti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2
accertato il diritto della minore rappresentato in giudizio dalla Persona_1
genitrice e legale rappresentate a percepire l'indennità di frequenza a Parte_1 decorrere dall'1/12/2022 sino al 30/6/2024, condanna la parte convenuta al CP_2
pagamento, in favore delle parti ricorrenti, degli arretrati e dei ratei correnti della prestazione in questione, oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore CP_2 dell'odierna parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, IVA, CPA, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Bari, 24/2/2025
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Dott.ssa Emanuela
Foggetti
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