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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/12/2025, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3294/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa BE SS Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3294/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Simona Marengo Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Vergallito Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con
celebrato in data 27/09/1981 nel Comune di Nichelino (TO) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Nichelino ANNO 1981, PARTE II, NUMERO 171 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
pagina 1 di 5 - revocare l'assegno di mantenimento liquidato dal Tribunale nella sentenza di separazione a favore della moglie ovvero disponendone la riduzione dell'importo in quello che riterrà di giustizia, a far data dalla domanda, non sussistendo più i presupposti.
Per parte convenuta
-Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi
-Confermare i provvedimenti resi in sede di separazione e conseguentemente
Disporre che il sig. versi al coniuge l'assegno di euro 450,00 Parte_1 Controparte_1
entro il 5 di ogni mese.
Con vittoria di lite.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in NICHELINO, il 27/09/1981.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 171 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/04/2015.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al giudice delegato la parte convenuta non compariva personalmente. I difensori chiedevano di discutere la causa.
Il giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invita i difensori a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta non può trovare accoglimento: la sig.ra si è costituita tardivamente il 10/11/2025 (giorno dell'udienza di comparizione delle parti), CP_1
incorrendo nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc e non potendo quindi più formulare domande riconvenzionali.
Quanto, invece, alla domanda formulata dal ricorrente circa la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento a far data dal ricorso, anch'essa non può trovare accoglimento.
L'istituto dell'assegno di mantenimento si applica sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La revoca da un momento precedente può essere disposta solo ove debitamente motivata dal giudice.
In diritto il provvedimento di revisione dell'assegno postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento retributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti;
il
Giudice non può procedere ex novo ad una nuova autonoma valutazione dei medesimi presupposti circa l'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto;
è giurisprudenza costante che una riduzione di redditi o finanche la perdita o riduzione dell'attività lavorativa non costituiscano di per sè motivo per la riduzione ove non alterino l'equilibrio determinato al momento della separazione coniugi essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell'incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n.
pagina 3 di 5 236943;Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n.
9056;Cass., 28 settembre 1998, n. 8654).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento sopravvenuto tale da far ritenere modificato l'assetto sotteso alle condizioni economiche che le parti pattuirono.
Il ricorrente ha argomentato la sussistenza di una condizione economica di molto peggiorata rispetto all'epoca separativa, portando a sostegno la documentazione relativa ai finanziamenti accesi, l'affitto, il preventivo delle cure odontoiatriche ed i solleciti di pagamento.
Ora, il Collegio deve valutare se tale ridotta capacità economica derivi da spese necessarie oppure se derivi da suoi atti di disposizione e quindi sostanzialmente volontaristici (Cass. Ord. 6515/2023).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la necessità di trovare nuova soluzione abitativa era già prevedibile all'epoca della separazione;
per il resto non è dato conoscere quali siano le causali dei finanziamenti, i solleciti di pagamento riguardano multe per la violazione del codice della strada ed il mancato pagamento delle bollette e della tassa automobilistica.
Allo stesso modo, non risulta provata la convivenza della convenuta con un nuovo compagno, essendo le foto allegate parecchio risalenti e non avendo il ricorrente insistito per l'assunzione di prova orale.
In conclusione, il diritto della sig.ra a percepire il contributo al mantenimento verrà meno con CP_1
il passaggio in giudicato in punto status della presente sentenza (cfr. fra le molte Tribunale di Cagliari sentenza n. 1315 del 28 agosto 2025).
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che entrambe si sono trovate soccombenti: il ricorrente in punto revoca del contributo al mantenimento dalla data del ricorso e la convenuta in punto assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 4 di 5 RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra CP_1
REVOCA l'assegno di mantenimento in favore della signora a far data dalla Controparte_1
presente sentenza.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 12.12.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa BE SS Giudice Relatore dott.ssa Annalisa Falconi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3294/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Simona Marengo Parte_1
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. Giuseppina Vergallito Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
- pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con
celebrato in data 27/09/1981 nel Comune di Nichelino (TO) e trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Nichelino ANNO 1981, PARTE II, NUMERO 171 e, per l'effetto, ordinare al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni ed incombenze;
pagina 1 di 5 - revocare l'assegno di mantenimento liquidato dal Tribunale nella sentenza di separazione a favore della moglie ovvero disponendone la riduzione dell'importo in quello che riterrà di giustizia, a far data dalla domanda, non sussistendo più i presupposti.
Per parte convenuta
-Pronunciare e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi
-Confermare i provvedimenti resi in sede di separazione e conseguentemente
Disporre che il sig. versi al coniuge l'assegno di euro 450,00 Parte_1 Controparte_1
entro il 5 di ogni mese.
Con vittoria di lite.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in NICHELINO, il 27/09/1981.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di NICHELINO (atto n. 171 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1981).
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 29/04/2015.
Con ricorso depositato il 17/02/2025 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al giudice delegato la parte convenuta non compariva personalmente. I difensori chiedevano di discutere la causa.
Il giudice, visto l'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c., invita i difensori a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa.
Precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di assegno divorzile formulata da parte convenuta non può trovare accoglimento: la sig.ra si è costituita tardivamente il 10/11/2025 (giorno dell'udienza di comparizione delle parti), CP_1
incorrendo nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167 cpc e non potendo quindi più formulare domande riconvenzionali.
Quanto, invece, alla domanda formulata dal ricorrente circa la revoca o la riduzione del contributo al mantenimento a far data dal ricorso, anch'essa non può trovare accoglimento.
L'istituto dell'assegno di mantenimento si applica sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. La revoca da un momento precedente può essere disposta solo ove debitamente motivata dal giudice.
In diritto il provvedimento di revisione dell'assegno postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento retributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti;
il
Giudice non può procedere ex novo ad una nuova autonoma valutazione dei medesimi presupposti circa l'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto;
è giurisprudenza costante che una riduzione di redditi o finanche la perdita o riduzione dell'attività lavorativa non costituiscano di per sè motivo per la riduzione ove non alterino l'equilibrio determinato al momento della separazione coniugi essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell'incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n.
pagina 3 di 5 236943;Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass., 28 agosto 1999, n.
9056;Cass., 28 settembre 1998, n. 8654).
Nel caso di specie non vi è alcun elemento sopravvenuto tale da far ritenere modificato l'assetto sotteso alle condizioni economiche che le parti pattuirono.
Il ricorrente ha argomentato la sussistenza di una condizione economica di molto peggiorata rispetto all'epoca separativa, portando a sostegno la documentazione relativa ai finanziamenti accesi, l'affitto, il preventivo delle cure odontoiatriche ed i solleciti di pagamento.
Ora, il Collegio deve valutare se tale ridotta capacità economica derivi da spese necessarie oppure se derivi da suoi atti di disposizione e quindi sostanzialmente volontaristici (Cass. Ord. 6515/2023).
Nel caso di specie, occorre evidenziare che la necessità di trovare nuova soluzione abitativa era già prevedibile all'epoca della separazione;
per il resto non è dato conoscere quali siano le causali dei finanziamenti, i solleciti di pagamento riguardano multe per la violazione del codice della strada ed il mancato pagamento delle bollette e della tassa automobilistica.
Allo stesso modo, non risulta provata la convivenza della convenuta con un nuovo compagno, essendo le foto allegate parecchio risalenti e non avendo il ricorrente insistito per l'assunzione di prova orale.
In conclusione, il diritto della sig.ra a percepire il contributo al mantenimento verrà meno con CP_1
il passaggio in giudicato in punto status della presente sentenza (cfr. fra le molte Tribunale di Cagliari sentenza n. 1315 del 28 agosto 2025).
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che entrambe si sono trovate soccombenti: il ricorrente in punto revoca del contributo al mantenimento dalla data del ricorso e la convenuta in punto assegno divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Parte_1 Controparte_1
stato civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NICHELINO e di provvedere alle incombenze di legge.
pagina 4 di 5 RIGETTA la domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra CP_1
REVOCA l'assegno di mantenimento in favore della signora a far data dalla Controparte_1
presente sentenza.
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Torino, il 12.12.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
Dott.ssa BE SS
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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