Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza
REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 874/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da avv. Andrea Fratangeli) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 1.4.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato l'11.7.2024, per Parte_1
ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione “OI-001707839 relativa ad atto di
accertamento n. 5800.07/05/2019.0126872 del 07.05.2019” con cui il direttore CP_1
CP_ provinciale della sede di Perugia gli ha ingiunto di pagare l'importo di € 13.915,50
a titolo di sanzione amministrativa per omesso versamento di ritenute previdenziali relative all'anno 2016. Ha eccepito il proprio difetto di legittimazione non essendo stato rappresentante legale della compagine alla quale si riferirebbero gli addebiti, CP_2
perché non gli sarebbe imputabile l'omesso versamento delle ritenute e per decadenza dalla potestà sanzionatoria.
CP_ Costituitosi in giudizio con memoria del 4.3.2025, l' ha dato atto di avere annullato l'ordinanza-ingiunzione opposta in autotutela.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'opposto, visto che il provvedimento in autotutela è stato adottato solo dopo l'introduzione della lite. La
liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il
D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia
(scaglione compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato e di € 2.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 1.4.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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