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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 24/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 784/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 784/2023 R. G., promossa da
, nato a [...] P.G. (ME) in data 11 agosto 1958 (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Tortora (con pec indicata),
[...] presso il cui studio, in Barcellona P.G. (ME), Via G. Carducci n. 76, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Annalisa Germanà (con pec indicata), elettivamente domiciliata in Via Camiciotti n. 102 (c/o Studio Avv. E. Bonfiglio); Pt_1
Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 804/2023, emessa, in data 11 agosto 2023, dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in materia di risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2014, adiva il Tribunale di Patti Parte_1 esponendo: che, in data 31 luglio 2013, intorno alle ore 19.40 circa, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Skoda 3T Superb, tg. DT 755 RK, l'Autostrada A 20, con direzione di marcia Palermo-Messina, in prossimità del casello autostradale di Patti, la carreggiata era stata improvvisamente occupata da un cane, che non era riuscito ad evitare di investire;
che, il violento impatto aveva causato danni all'autovettura dell'attore, tanto tanto da rendere necessario l'intervento del carro attrezzi per la sua rimozione, che avevano richiesto un esborso di € 5.680,00, per le riparazioni, a cui si erano aggiunte le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura sostitutiva, pari ad € 6.588,00; che subito dopo il sinistro, aveva richiesto l'intervento della Polizia Stradale, che, intervenuta sui luoghi, aveva redatto verbale;
che l'incidente era da addebitare ad esclusivi fatto e colpa del , che, quale ente proprietario della strada in cui si era Controparte_1 verificato il sinistro, era responsabile della mancata adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di evitare danni a terzi. Ciò premesso, chiedeva: “Accogliere la domanda di parte attrice, dopo avere accertato e dichiarato l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro di cui all'oggetto Controparte_1
e, per l'effetto, ai sensi di legge, condannare il convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 attrice della complessiva somma di € 12.268,00 o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali.” Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Messina. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore e la sussistenza della propria responsabilità, deducendo di avere posto in essere tutte le precauzioni necessarie ad evitare fatti simili e che l'invasione della carreggiata da parte di un cane, ove verificatasi, configurava un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile a colpa e/o responsabilità dell'ente gestore. Inoltre, contestava il quantum debeautur, in quanto ritenuto eccessivo in relazione al valore dell'autovettura dell'attore. Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle domande attoree e/o, in via subordinata, la riduzione del quantum dell'eventuale risarcimento dovuto, con vittoria di spese e compensi. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 804/2023 dell'11 agosto 2023, il Tribunale di Patti, così provvedeva: “- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore; - condanna
[...]
al pagamento, in favore del , delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo: “
1. In via preliminare, Parte_1 ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2. Nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza N. 804/2023 emessa dal Tribunale di Patti, Giudice Dott.ssa Serena Andaloro, nel procedimento N. 614/2014 R.G. pubblicata l'11.08.2023 e notificata il 28.09.2023; 3. Accogliere le conclusioni avanzate con il giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riportate e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Patti in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
4. Emettere ogni utile e conducente statuizione anche se non espressamente richiesta;
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.” Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il C.A.S., contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto o, in subordine, l'accoglimento nei limiti del giusto e provato. Ha proposto, inoltre, appello incidentale, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, l'esclusione della responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro, stante, da un lato, la mancanza di sufficienti prove circa la dinamica dei fatti, e, dall'altro, la configurabilità del caso fortuito, rappresentato dall'attraversamento, imprevedibile, della carreggiata ad opera di un animale selvatico. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata in data 1° giugno 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata, avendo il Tribunale violato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati alle parti, poiché la stessa pronuncia veniva emessa e pubblicata in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica. La censura appare fondata. Occorre premettere, in diritto, che, componendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, avente ad oggetto la nullità (o meno) della sentenza che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c., o di anche uno solo di essi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cassazione civile sez. un., 25/11/2021, n. 36596). Nel caso di specie, con ordinanza del 23 giugno 2023, comunicata il 26 giugno 2023, il Tribunale ha assegnato “alle parti termine di 20 gg. (decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza) per il deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 gg. per il deposito di eventuali memorie di replica” e ha pubblicato la sentenza in data 11 agosto 2023, dunque senza attendere la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, prorogato al 5 settembre 2023 in ragione della sospensione feriale dei termini processuali. Ciò comporta la nullità della sentenza di primo grado. Non ricorrendo, tuttavia, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. di rimessione della causa al primo giudice, la causa va decisa nel merito, anche se pur sempre nei limiti delle doglianze prospettate dagli appellanti. Come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado, e considerato, altresì, il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiari il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione che non è di generale applicazione e che è privo di rilievo costituzionale, né può essere utilmente invocato il principio del doppio grado di giurisdizione, giacché questo non è costituzionalmente garantito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14/03/2024, n. 6797).
2. Per ragioni di carattere logico-giuridiche, appare necessario esaminare, in primo luogo, l'appello incidentale proposto dal e relativo alla propria responsabilità nella causazione del sinistro. Ha CP_2 dedotto il difensore l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provata la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, non avendo il fornito alcuna prova del fatto che la carreggiata sia Pt_1 fosse stata attraversata da un cane mentre egli transitava, atteso che l'unico teste escusso sul punto (Ass. era giunto successivamente al verificarsi del sinistro ed aveva accertato solo Testimone_1
l'esistenza di peli e sangue sul parafango dell'autovettura, ma nessuna carcassa di cane e/o altro animale era stata rinvenuta sulla carreggiata, né era stata fatta una valutazione temporale in ordine alla presenza dei peli sul paraurti. e, quindi, il nesso di causalità tra l'evento e i lamentati danni, tanto da attribuire la responsabilità dei fatti al stesso, ex art. 2051 c.c. Ha evidenziato che l'unico CP_1 teste escusso in merito a tali circostanze (Ass. ) era giunto solo successivamente Testimone_2 al verificarsi dei fatti, verbalizzando la presenza di peli e sangue sul parafango del veicolo. Ha aggiunto che, in ogni caso, la presenza di un animale sulla carreggiata non era ascrivibile a colpa e/o responsabilità dell'ente gestore della tratta autostradale, in quanto dall'istruttoria era emerso (v. dichiarazioni dei testi e che l'autostrada, in prossimità del casello di Patti, era stata Tes_3 Tes_4 sempre recintata e che l'ente proprietario aveva posto in essere tutte le precauzioni tali da evitare il verificarsi di un caso quale quello oggetto del presente giudizio, per cui l'attraversamento della carreggiata da parte di un cane, ove accertata, configurava un caso fortuito. La doglianza è fondata nei termini che seguono. Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza, la cui prova è a carico del danneggiato, di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurita all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/05/2023, n. 14930). Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede pur sempre la dimostrazione, da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata in concreto la causa dell'evento lesivo, e, in tale ottica, è, dunque, sempre necessario che sia allegata e provata, ancorché in via presuntiva, dall'attore la dinamica del fatto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 15/04/2021, n. 9872), cioè la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti. Mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè̀ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. In proposito, costituisce un orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “In tema di responsabilità da custodia di beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 20/02/2019, n. 4963). Ed ancora è stato affermato che “Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/03/2007, n. 7763, in un caso di immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un'autovettura). Nel caso in esame, in ordine alla dinamica del sinistro, il teste , Assistente della Polizia Testimone_2 di Stato, Sezione Polizia Stradale, sentito all'udienza del 10 marzo 2017, riferiva di essere sopraggiunto subito dopo il sinistro, confermando di avere personalmente compilato il modello 364 (prontuario), ove aveva descritto tutte le circostanze dell'accaduto, e precisando di avere notato sull'asfalto la presenza “di peli per terra di sangue e di pelle”. Emerge, in particolare, dal “Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose”, ritualmente acquisito, che, in data 21 luglio 2013, personale della Polizia Stradale del distaccamento di S. Agata di Militello, interveniva, alle ore 20.40 (a seguito di chiamata effettuata alle 20.10 circa) sull'autostrada A20, carreggiata PA-ME, Km. 68+200, ove constatava la presenza dell'autovettura SKODA Superb, targata DT755RK, ferma nella corsia di emergenza, e del proprietario e conducente,
, che riferiva “… circolavo solo a bordo del mio veicolo Skoda DT755RK e verso Parte_1 le ore 19,40 circa prima di giungere allo sv. di Patti e precisamente 500 metri prima circa, collidevo con un cane vagante fuoriuscito improvvisamente dallo spartitraffico. Tengo a precisare che al momento della collisione mi trovavo in fase di sorpasso e che sono stato impossibilitato nell'evitare il cane poiché quest'ultimo fuoriusciva dalle siepi dello spartitraffico con celerità…”. Dopo avere ricostruito la dinamica del sinistro, in modo conforme alle dichiarazioni rese dal conducente dell'autovettura, i militari annotavano, altresì, “N.B. sulla parte ant. Dx del veicolo A venivano rilevate tracce di sangue e i peli del cane travolto”. Pur non essendo stata ritrovata sui luoghi alcuna carcassa, può ritenersi accertato, in via presuntiva, che l'autovettura abbia impattato contro un animale. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi che l'ente gestore dell'autostrada abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c.. In proposito, appare condivisibile l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale
“Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia” (Cass. Civ., sez. VI, 24/03/2022, n. 9610). E' stato, inoltre, precisato che il custode può vincere la presunzione di responsabilità dimostrando che il tratto autostradale fosse adeguatamente recintato e sottoposto a ordinari e costanti controlli e manutenzione, sì da qualificare l'ingresso dell'animale come evento imprevedibile e inevitabile, costituente caso fortuito liberatorio per il custode (cfr. Cass. Civ., sez. III, 09/10/2025, n. 27068). Ed ancora che “La presenza di un cane sulla carreggiata autostradale, il quale sia investito dai veicoli in transito e causi in tal modo un sinistro, costituisce un caso fortuito, ed esclude perciò la responsabilità del gestore dell'autostrada, se manchi la prova di un deficit di manutenzione delle recinzioni della sede stradale e sia, per contro, verosimile che l'animale possa essere stato abbandonato da terzi, non potendosi pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l'evento” (Cass. Civ., sez. III, 09/05/2012, n. 7037). Cont Nel caso in esame, può senz'altro, ritenersi che il abbia dimostrato di avere adottato tutte le misure possibili ed idonee al fine di impedire l'ingresso di animali nella sede autostradale. In proposito, il teste , all'udienza del 28 aprile 2017, dopo avere premesso di Testimone_5 Cont svolgere attività di consulenza di infortunistica stradale senza alcun rapporto di dipendenza dal ha confermato che l'autostrada, anche nel tratto sito in prossimità del casello di Patti, è dotato di opere di recinzione a protezione della carreggiata, precisando che “è stata sempre recintata”. Il teste dirigente dell'area tecnica e di esercizio del Cas, sentito all'udienza del 10 Testimone_6 marzo 2017, ha confermato l'attività di controllo della sicurezza stradale normalmente esercitata dal personale dell'ente. Dunque, può ritenersi provato che il gestore avesse adempiuto ai propri obblighi di custodia e manutenzione, risultando il tratto di strada interessato garantito da tutte le misure di prevenzione possibili e necessarie, per cui la estemporanea presenza del cane (forse introdotto ed abbandonato da terzi) sulla sede autostradale integra il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non prevenibile, né rimovibile, da parte dell'ente gestore, pur esercitando i poteri inerenti la relazione di custodia. Come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per cose in custodia, può configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 14/05/2013, n. 11517 che ha escluso la responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada per l'incidente occorso ad un motociclista a causa di un cane che aveva invaso la sede stradale, atteso che era stata rilevata sul luogo la presenza, in entrambi i lati della carreggiata, di una recinzione, sicché l'ente gestore aveva posto in essere le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie di esperienza, adeguate a scongiurare che si potessero verificare l'intromissione nella carreggiata stradale di elementi estranei che costituissero un ostacolo alla normale circolazione degli autoveicoli). L'accoglimento dell'appello proposto in via incidentale esime dall'esame del motivo del gravame principale con cui il difensore ha lamentato il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per ritenuta carenza di prova dell'entità dei danni subiti.
****** In conseguenza della declaratoria di nullità della sentenza impugnata, occorre procedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 23132/2021, che ha precisato che “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito”), che, in ossequio al criterio della soccombenza (nel merito), devono essere poste a carico di e sono liquidate - in base ai parametri Parte_1 tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - quanto al primo grado, in complessivi
€ 2.540,00 (di cui € 460,00, per la fase di studio, € 389,00, per la fase introduttiva, € 840,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 851,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, e quanto al presente grado, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Non sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, attesa la fondatezza del motivo di appello concernente la nullità, in rito, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto in via incidentale dal Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 804/2023 emessa,
[...] in data 11 agosto 2023, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Dichiara nulla la sentenza di primo grado;
- Rigetta la domanda dell'attore.
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere Dott.ssa Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 784/2023 R. G., promossa da
, nato a [...] P.G. (ME) in data 11 agosto 1958 (C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Tortora (con pec indicata),
[...] presso il cui studio, in Barcellona P.G. (ME), Via G. Carducci n. 76, è elettivamente domiciliato;
Appellante contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Annalisa Germanà (con pec indicata), elettivamente domiciliata in Via Camiciotti n. 102 (c/o Studio Avv. E. Bonfiglio); Pt_1
Appellata OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 804/2023, emessa, in data 11 agosto 2023, dal Tribunale di Patti, in composizione monocratica, in materia di risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 27 marzo 2014, adiva il Tribunale di Patti Parte_1 esponendo: che, in data 31 luglio 2013, intorno alle ore 19.40 circa, mentre percorreva, alla guida della propria autovettura Skoda 3T Superb, tg. DT 755 RK, l'Autostrada A 20, con direzione di marcia Palermo-Messina, in prossimità del casello autostradale di Patti, la carreggiata era stata improvvisamente occupata da un cane, che non era riuscito ad evitare di investire;
che, il violento impatto aveva causato danni all'autovettura dell'attore, tanto tanto da rendere necessario l'intervento del carro attrezzi per la sua rimozione, che avevano richiesto un esborso di € 5.680,00, per le riparazioni, a cui si erano aggiunte le spese sostenute per il noleggio di un'autovettura sostitutiva, pari ad € 6.588,00; che subito dopo il sinistro, aveva richiesto l'intervento della Polizia Stradale, che, intervenuta sui luoghi, aveva redatto verbale;
che l'incidente era da addebitare ad esclusivi fatto e colpa del , che, quale ente proprietario della strada in cui si era Controparte_1 verificato il sinistro, era responsabile della mancata adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di evitare danni a terzi. Ciò premesso, chiedeva: “Accogliere la domanda di parte attrice, dopo avere accertato e dichiarato l'esclusiva responsabilità del in ordine al sinistro di cui all'oggetto Controparte_1
e, per l'effetto, ai sensi di legge, condannare il convenuto al pagamento in favore di parte CP_1 attrice della complessiva somma di € 12.268,00 o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà accertata nel corso del giudizio, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo;
2. Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A., C.P.A. e Spese Generali.” Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, che, preliminarmente, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Messina. Nel merito, contestava la ricostruzione dei fatti esposta dall'attore e la sussistenza della propria responsabilità, deducendo di avere posto in essere tutte le precauzioni necessarie ad evitare fatti simili e che l'invasione della carreggiata da parte di un cane, ove verificatasi, configurava un'ipotesi di caso fortuito non riconducibile a colpa e/o responsabilità dell'ente gestore. Inoltre, contestava il quantum debeautur, in quanto ritenuto eccessivo in relazione al valore dell'autovettura dell'attore. Tanto premesso, chiedeva il rigetto delle domande attoree e/o, in via subordinata, la riduzione del quantum dell'eventuale risarcimento dovuto, con vittoria di spese e compensi. Ammessa ed espletata la prova testimoniale, con sentenza n. 804/2023 dell'11 agosto 2023, il Tribunale di Patti, così provvedeva: “- rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dal convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni formulata dall'attore; - condanna
[...]
al pagamento, in favore del , delle spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cpa e iva come per legge”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo: “
1. In via preliminare, Parte_1 ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata stante il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.; 2. Nel merito, accogliere per i motivi dedotti in narrativa il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza N. 804/2023 emessa dal Tribunale di Patti, Giudice Dott.ssa Serena Andaloro, nel procedimento N. 614/2014 R.G. pubblicata l'11.08.2023 e notificata il 28.09.2023; 3. Accogliere le conclusioni avanzate con il giudizio di primo grado che qui si intendono integralmente riportate e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale di Patti in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
4. Emettere ogni utile e conducente statuizione anche se non espressamente richiesta;
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.” Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il C.A.S., contestando la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto o, in subordine, l'accoglimento nei limiti del giusto e provato. Ha proposto, inoltre, appello incidentale, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, l'esclusione della responsabilità dell'ente nella causazione del sinistro, stante, da un lato, la mancanza di sufficienti prove circa la dinamica dei fatti, e, dall'altro, la configurabilità del caso fortuito, rappresentato dall'attraversamento, imprevedibile, della carreggiata ad opera di un animale selvatico. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata in data 1° giugno 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha lamentato, preliminarmente, la nullità della sentenza impugnata, avendo il Tribunale violato i termini di cui all'art. 190 c.p.c. assegnati alle parti, poiché la stessa pronuncia veniva emessa e pubblicata in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica. La censura appare fondata. Occorre premettere, in diritto, che, componendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, avente ad oggetto la nullità (o meno) della sentenza che sia stata emessa prima della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 190 c.p.c., o di anche uno solo di essi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “La parte che proponga l'impugnazione della sentenza d'appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia;
invero, la violazione determinata dall'avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo” (Cassazione civile sez. un., 25/11/2021, n. 36596). Nel caso di specie, con ordinanza del 23 giugno 2023, comunicata il 26 giugno 2023, il Tribunale ha assegnato “alle parti termine di 20 gg. (decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza) per il deposito di comparse conclusionali e termine di ulteriori 20 gg. per il deposito di eventuali memorie di replica” e ha pubblicato la sentenza in data 11 agosto 2023, dunque senza attendere la scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica, prorogato al 5 settembre 2023 in ragione della sospensione feriale dei termini processuali. Ciò comporta la nullità della sentenza di primo grado. Non ricorrendo, tuttavia, alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 354 c.p.c. di rimessione della causa al primo giudice, la causa va decisa nel merito, anche se pur sempre nei limiti delle doglianze prospettate dagli appellanti. Come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il giudizio di impugnazione ha carattere non meramente rescindente, ma integralmente sostitutivo del giudizio di primo grado, e considerato, altresì, il principio generale della conversione delle ragioni di nullità in motivi di impugnazione, che comporta la necessità, per il giudice di appello che dichiari il vizio, di porvi egli stesso rimedio decidendo la causa nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione che non è di generale applicazione e che è privo di rilievo costituzionale, né può essere utilmente invocato il principio del doppio grado di giurisdizione, giacché questo non è costituzionalmente garantito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 14/03/2024, n. 6797).
2. Per ragioni di carattere logico-giuridiche, appare necessario esaminare, in primo luogo, l'appello incidentale proposto dal e relativo alla propria responsabilità nella causazione del sinistro. Ha CP_2 dedotto il difensore l'erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., che erroneamente il Tribunale aveva ritenuto provata la dinamica del sinistro prospettata dall'attore, non avendo il fornito alcuna prova del fatto che la carreggiata sia Pt_1 fosse stata attraversata da un cane mentre egli transitava, atteso che l'unico teste escusso sul punto (Ass. era giunto successivamente al verificarsi del sinistro ed aveva accertato solo Testimone_1
l'esistenza di peli e sangue sul parafango dell'autovettura, ma nessuna carcassa di cane e/o altro animale era stata rinvenuta sulla carreggiata, né era stata fatta una valutazione temporale in ordine alla presenza dei peli sul paraurti. e, quindi, il nesso di causalità tra l'evento e i lamentati danni, tanto da attribuire la responsabilità dei fatti al stesso, ex art. 2051 c.c. Ha evidenziato che l'unico CP_1 teste escusso in merito a tali circostanze (Ass. ) era giunto solo successivamente Testimone_2 al verificarsi dei fatti, verbalizzando la presenza di peli e sangue sul parafango del veicolo. Ha aggiunto che, in ogni caso, la presenza di un animale sulla carreggiata non era ascrivibile a colpa e/o responsabilità dell'ente gestore della tratta autostradale, in quanto dall'istruttoria era emerso (v. dichiarazioni dei testi e che l'autostrada, in prossimità del casello di Patti, era stata Tes_3 Tes_4 sempre recintata e che l'ente proprietario aveva posto in essere tutte le precauzioni tali da evitare il verificarsi di un caso quale quello oggetto del presente giudizio, per cui l'attraversamento della carreggiata da parte di un cane, ove accertata, configurava un caso fortuito. La doglianza è fondata nei termini che seguono. Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza, la cui prova è a carico del danneggiato, di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurita all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/05/2023, n. 14930). Pertanto, il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. richiede pur sempre la dimostrazione, da parte dell'attore danneggiato, che la cosa in custodia sia stata in concreto la causa dell'evento lesivo, e, in tale ottica, è, dunque, sempre necessario che sia allegata e provata, ancorché in via presuntiva, dall'attore la dinamica del fatto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 15/04/2021, n. 9872), cioè la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che hanno determinato lo sviluppo dell'evento, producendo determinati effetti. Mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè̀ del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. In proposito, costituisce un orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale “In tema di responsabilità da custodia di beni demaniali nelle specifiche ipotesi di insidie presenti sul manto stradale, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la p.a. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. VI, 20/02/2019, n. 4963). Ed ancora è stato affermato che “Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada, in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/03/2007, n. 7763, in un caso di immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un'autovettura). Nel caso in esame, in ordine alla dinamica del sinistro, il teste , Assistente della Polizia Testimone_2 di Stato, Sezione Polizia Stradale, sentito all'udienza del 10 marzo 2017, riferiva di essere sopraggiunto subito dopo il sinistro, confermando di avere personalmente compilato il modello 364 (prontuario), ove aveva descritto tutte le circostanze dell'accaduto, e precisando di avere notato sull'asfalto la presenza “di peli per terra di sangue e di pelle”. Emerge, in particolare, dal “Prontuario per il rilevamento di incidente stradale con soli danni a cose”, ritualmente acquisito, che, in data 21 luglio 2013, personale della Polizia Stradale del distaccamento di S. Agata di Militello, interveniva, alle ore 20.40 (a seguito di chiamata effettuata alle 20.10 circa) sull'autostrada A20, carreggiata PA-ME, Km. 68+200, ove constatava la presenza dell'autovettura SKODA Superb, targata DT755RK, ferma nella corsia di emergenza, e del proprietario e conducente,
, che riferiva “… circolavo solo a bordo del mio veicolo Skoda DT755RK e verso Parte_1 le ore 19,40 circa prima di giungere allo sv. di Patti e precisamente 500 metri prima circa, collidevo con un cane vagante fuoriuscito improvvisamente dallo spartitraffico. Tengo a precisare che al momento della collisione mi trovavo in fase di sorpasso e che sono stato impossibilitato nell'evitare il cane poiché quest'ultimo fuoriusciva dalle siepi dello spartitraffico con celerità…”. Dopo avere ricostruito la dinamica del sinistro, in modo conforme alle dichiarazioni rese dal conducente dell'autovettura, i militari annotavano, altresì, “N.B. sulla parte ant. Dx del veicolo A venivano rilevate tracce di sangue e i peli del cane travolto”. Pur non essendo stata ritrovata sui luoghi alcuna carcassa, può ritenersi accertato, in via presuntiva, che l'autovettura abbia impattato contro un animale. Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, deve ritenersi che l'ente gestore dell'autostrada abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c.. In proposito, appare condivisibile l'orientamento della Corte Suprema di Cassazione, secondo il quale
“Nell'ipotesi di sinistro stradale determinato dalla repentina comparsa di un animale sulla carreggiata di un'autostrada, la società di gestione autostradale, titolare del potere di custodia della cosa, per vincere la presunzione di responsabilità dalla quale è gravata ex art. 2051 c.c., deve dare la prova positiva che la presenza dell'animale è stata determinata da un fatto imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia” (Cass. Civ., sez. VI, 24/03/2022, n. 9610). E' stato, inoltre, precisato che il custode può vincere la presunzione di responsabilità dimostrando che il tratto autostradale fosse adeguatamente recintato e sottoposto a ordinari e costanti controlli e manutenzione, sì da qualificare l'ingresso dell'animale come evento imprevedibile e inevitabile, costituente caso fortuito liberatorio per il custode (cfr. Cass. Civ., sez. III, 09/10/2025, n. 27068). Ed ancora che “La presenza di un cane sulla carreggiata autostradale, il quale sia investito dai veicoli in transito e causi in tal modo un sinistro, costituisce un caso fortuito, ed esclude perciò la responsabilità del gestore dell'autostrada, se manchi la prova di un deficit di manutenzione delle recinzioni della sede stradale e sia, per contro, verosimile che l'animale possa essere stato abbandonato da terzi, non potendosi pretendere dal gestore un continuo controllo del bene onde impedire l'evento” (Cass. Civ., sez. III, 09/05/2012, n. 7037). Cont Nel caso in esame, può senz'altro, ritenersi che il abbia dimostrato di avere adottato tutte le misure possibili ed idonee al fine di impedire l'ingresso di animali nella sede autostradale. In proposito, il teste , all'udienza del 28 aprile 2017, dopo avere premesso di Testimone_5 Cont svolgere attività di consulenza di infortunistica stradale senza alcun rapporto di dipendenza dal ha confermato che l'autostrada, anche nel tratto sito in prossimità del casello di Patti, è dotato di opere di recinzione a protezione della carreggiata, precisando che “è stata sempre recintata”. Il teste dirigente dell'area tecnica e di esercizio del Cas, sentito all'udienza del 10 Testimone_6 marzo 2017, ha confermato l'attività di controllo della sicurezza stradale normalmente esercitata dal personale dell'ente. Dunque, può ritenersi provato che il gestore avesse adempiuto ai propri obblighi di custodia e manutenzione, risultando il tratto di strada interessato garantito da tutte le misure di prevenzione possibili e necessarie, per cui la estemporanea presenza del cane (forse introdotto ed abbandonato da terzi) sulla sede autostradale integra il caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., non prevenibile, né rimovibile, da parte dell'ente gestore, pur esercitando i poteri inerenti la relazione di custodia. Come pure affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di responsabilità per cose in custodia, può configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 14/05/2013, n. 11517 che ha escluso la responsabilità dell'ente gestore dell'autostrada per l'incidente occorso ad un motociclista a causa di un cane che aveva invaso la sede stradale, atteso che era stata rilevata sul luogo la presenza, in entrambi i lati della carreggiata, di una recinzione, sicché l'ente gestore aveva posto in essere le cautele necessarie, secondo le regole ordinarie di esperienza, adeguate a scongiurare che si potessero verificare l'intromissione nella carreggiata stradale di elementi estranei che costituissero un ostacolo alla normale circolazione degli autoveicoli). L'accoglimento dell'appello proposto in via incidentale esime dall'esame del motivo del gravame principale con cui il difensore ha lamentato il mancato accoglimento della domanda risarcitoria per ritenuta carenza di prova dell'entità dei danni subiti.
****** In conseguenza della declaratoria di nullità della sentenza impugnata, occorre procedere alla regolamentazione delle spese del doppio grado del giudizio (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 23132/2021, che ha precisato che “In presenza della dichiarazione di nullità della decisione di prime cure, il giudice di appello è tenuto ad esaminare nel merito la domanda, comportandosi, di fatto, come giudice di unico grado, sicché è impossibile confermare alcuna statuizione della pronuncia ritenuta nulla, ivi inclusa quella sulle spese del primo grado, dovendosi procedere ad una nuova liquidazione delle stesse relativamente al doppio grado di merito”), che, in ossequio al criterio della soccombenza (nel merito), devono essere poste a carico di e sono liquidate - in base ai parametri Parte_1 tariffari di cui al D.M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - quanto al primo grado, in complessivi
€ 2.540,00 (di cui € 460,00, per la fase di studio, € 389,00, per la fase introduttiva, € 840,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 851,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, e quanto al presente grado, in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione/istruttoria, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Non sussistono i presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, attesa la fondatezza del motivo di appello concernente la nullità, in rito, della sentenza impugnata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello proposto in via incidentale dal Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 804/2023 emessa,
[...] in data 11 agosto 2023, dal Tribunale di Patti, così provvede:
- Dichiara nulla la sentenza di primo grado;
- Rigetta la domanda dell'attore.
- Condanna alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio, Parte_1 liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 2.540,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, e, quanto al presente grado, in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott.ssa Vincenza Randazzo)