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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/11/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1702/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 7.11.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
EL AV. attrice-opponente contro
AVV. (CF: ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. convenuto-opposto
FATTO E DIRITTO
1. La sig.ra ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 276/2024 Parte_1 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 27.6.2024 con il quale veniva condannata al pagamento di € 23.610,06, oltre interessi e spese, in favore dell'Avv.
a titolo di compensi maturati per le prestazioni rese da Controparte_1 quest'ultimo in n. 3 procedimenti instaurati dinanzi al Tribunale di Castrovillari (ricorso per l'emissione di decreto ingiuntivo R.G. n. 2902/2022, procedimento di separazione R.G. n. 1714/2018, procedimento di opposizione alla esecuzione R.G.E. n. 49/2022). Ha eccepito: -la mancanza di legittimazione attiva o legittimazione attiva parziale nel procedimento avente R.G. n. 1714/2018 in quanto l'opposto si era solo occupato della fase decisoria;
-l'erronea applicazione del tariffario nel giudizio R.G. n. 1714/2018; -l'utilizzo di una tabella errata nella commisurazione dell'onorario richiesto per il giudizio di opposizione R.G.E. n. 49/2022; -l'utilizzo di una tabella
errata nella commisurazione dell'onorario richiesto per il procedimento esitato nell'ottenimento del decreto ingiuntivo n. 197/2023. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Castrovillari adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
- Accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'avv. per l'attivita svolta e per l'effetto CP_1 dichiare nullo o privo di efficacia il di n. 276/2024 n.276/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data il 27/6/2024 e notificato il 01/07/2024 e per l'effetto cogliere la spiegata opposizione;
- In via subordinata limitare il pagamento dei compensi professionali dovuti così come segue per ogni singolo giudizio
1) giudizio avente R.G.E. 49/22, ad €. 751,00
2) giudizio avente R.G. 1714/2028 ad €. 2.304,00
3) giudizio avente R.G. 197/2023 ad €. 711.62 Con vittoria di spese e competenze”.
2. Si è costituito l'Avv. chiedendo il rigetto dell'opposizione in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto.
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3. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tali regole in tema di riparto dell'onere della prova valgono anche nel giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ex artt. 645 e ss. c.p.c.. L'opposizione a decreto ingiuntivo dà infatti luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/03/2020, n.6091). Con particolare riferimento ai compensi per l'attività forense, va rimarcato che la sola parcella corredata dal parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione perché il parere attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della opposizione in ordine alla liquidazione degli onorari, per cui la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude
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né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite, sia quanto agli importi richiesti (ex multis Cass., sez. II, 27 settembre 2011, n. 19750). In altri termini la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista (sulla quale l'organo associativo si limita ad esprimere un parere di congruità, senza effettuare controllo alcuno di effettività e di consistenza quanto alla prestazione), non assume valore di prova privilegiata nel giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attesane la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice (cfr. Cassazione civile sez. II, 30/07/2004, n.14556). Operato tale opportuno inquadramento giurisprudenziale, va rilevato, innanzitutto, che nel caso di specie l'opposto, fin dalla fase monitoria, non si è limitato a produrre unicamente la parcella corredata dal parere espresso dal competente Consiglio dell'Ordine, bensì ha versato in atti ulteriore documentazione idonea a provare non solo l'esistenza del mandato (peraltro incontestata) ma anche la consistenza dell'attività professionale svolta (allegati da B a T fascicolo monitorio). Per quanto riguarda il giudizio R.G. n. 1714/2018, è pacifico che l'Avv. CP_1 sia subentrato nella difesa della sig.ra in corso di causa in sostituzione di un Pt_1 precedente difensore. Ciò nondimeno non può essere condivisa la tesi di parte opponente secondo cui, in ragione di ciò, andrebbero liquidati all'opposto i compensi relativi alla sola fase decisionale.
Invero, la documentazione in atti comprova che l'Avv. abbia svolto CP_1 attività sussumibile nell'ambito della fase istruttoria. In particolare il difensore ha depositato nel giudizio in disamina memorie istruttorie, anche contenenti richieste di prova orale (doc. B10, B11 fascicolo monitorio), richieste peraltro in parte accolte dal Giudice istruttore (v. verbale del 5.12.2022, doc. B24 fascicolo monitorio) e ha altresì presenziato all'udienza dedicata all'escussione dei testimoni ammessi (v. verbale del 9.1.2023, doc. B25 fascicolo monitorio). Con riferimento al giudizio R.G. n. 1714/2018, dunque, vanno riconosciuti all'Avv.
non solo gli importi relativi alle fasi di studio e decisionale (essendo CP_1 pacifico che lo stesso ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e redatto una articolata comparsa conclusionale, seguita dalla memoria di replica) ma anche quelli per la fase istruttoria. Quanto al valore da attribuire al giudizio de quo non sono emersi motivi per discostarsi da quanto statuito dalla sentenza emessa a conclusione dello stesso in cui la causa è stata riconosciuta come di valore indeterminabile ed è stato applicato lo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00.
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Anche facendo applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale invocato dall'opponente, che lo scrivente ritiene di condividere, secondo cui conformemente a quanto dispone l'art. 5 comma 6 del D.M. n. 55/2014 per le cause di valore indeterminabile e bassa complessità va applicato lo scaglione fino € 26.000,00 (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, n.29821) non può negarsi che il giudizio in questione fosse caratterizzato da una complessità media. Si è trattato infatti di un giudizio di separazione caratterizzato da una elevata conflittualità tra i coniugi, che ha richiesto al difensore la disamina di copiosa documentazione, tra cui l'ampia informativa redatta dalla Guardia di Finanza sulla situazione patrimoniale dei coniugi da cui risulta che ciascuna delle tre figlie nate dalla coppia versasse in una condizione personale ed economica diversa. Perciò, facendo applicazione del richiamato orientamento, posto che il giudizio R.G. n. 1714/2018 debba essere inteso come avente valore indeterminabile (trattandosi di una causa di separazione) e media complessità, va applicato la scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00. In tale prospettiva il relativo compenso va determinato ex art. 2233 c.c. in € 6.400,00 (€ 1.700,00 per la fase di studio, € 1.800 per la fase istruttoria, € 2.900 per la fase decisionale).
3.1. Per qual che riguarda il giudizio di opposizione all'esecuzione immobiliare n. 49/2022 R.G.E., la somma di € 1.700,00 richiesta, nella quale peraltro non è stata giustamente conteggiata la fase istruttoria (v. lettera di richiesta del compenso del 18.5.2023, doc. A14 fascicolo monitorio) risulta pienamente congrua. Si tratta infatti di un importo di non molto superiore a quello (€ 1.308,00) che emergerebbe applicando i parametri medi dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00 (tenuto conto del credito pignorato pari a € 3.269,85) della tabella relativa ai procedimento cautelari (posto che tale va considerato il procedimento incidentale che si apre con l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c.).
La richiesta di un importo superiore di circa € 400,00 rispetto al valore medio ben può essere giustificata dal fatto che l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. avanzata dall'Avv. nell'interesse della sig.ra in quella sede in veste di CP_1 Pt_1 debitrice esecutata, sia stata totalmente accolta dal G.E., anche inaudita altera parte, e ha di fatto condotto all'estinzione della procedura esecutiva, non avendo il creditore procedente introdotto il giudizio di merito nel termine perentorio previsto dalla legge (v. docc. A1, A3, A9, A10, A12, A13 fascicolo monitorio).
3.2. Del tutto infondate risultano le doglianze svolte dall'opponente in ordine ai compensi richiesti in relazione al decreto ingiuntivo n. 197/2023 emesso dal Tribunale di Castrovillari nell'interesse della sig.ra su ricorso redatto e Pt_1 depositato dall'odierno opposto. Il credito ingiunto ammonta a € 90.000,00 sicché il compenso di € 2.242,00 richiesto è conforme al valore medio previsto dal DM. n. 55/2014 per i procedimenti monitori tenuto conto dello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00. Non sono emerse, né sono state allegate dall'opponente, ragioni che inducano a ritenere ingiustificata l'applicazione dei valori medi.
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4. Sulla scorta di quanto esposto l'opposizione va parzialmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. L'opponente va comunque condannata al pagamento in favore dell'Avv. Fabio Attanasio del complessivo importo di € 10.342,00, cui devono aggiungersi spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge, a titolo di compensi professionali maturati per la difesa espletata nei giudizi per cui è causa. Il tutto oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla notifica delle singole messe in mora al saldo effettivo (v. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/07/2025, n. 20007).
5. Il parziale accoglimento dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione della metà. La restante metà va posta a carico della parte soccombente sig.ra nella Parte_1 misura che sarà liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti in base al valore del giudizio, con parziale riduzione dei valori medi vista la non elevata complessità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
ACCOGLIE nei termini di cui in parte motiva l'opposizione proposta da e per Parte_1
l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 276/2024 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data
27.6.2024;
ON
per le causali di cui in motivazione, al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
dell'importo di € 10.342,00, oltre spese generali, IVA se dovuta Controparte_1
e CPA come per legge e oltre interessi per come esposto in motivazione;
ON al pagamento della metà delle spese di lite in favore dell'Avv. Parte_1
, che si liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali Controparte_1 come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, operata la compensazione per la restante metà.
Castrovillari, 07/11/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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