Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 16/12/2025, n. 22797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22797 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22797/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03252/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3252 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Santaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego del visto d'ingresso per motivi di turismo, emanato dal Consolato Generale d'Italia a Mumbai in data 12/01/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. IL RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina indiana, residente in [...], con ricorso ritualmente notificato e depositato, impugna il provvedimento del Consolato Generale d’Italia a Mumbai del 12/01/2024con il quale le è stato negato il visto d’Ingresso per motivi Turistici .
In fatto premette: - di essere direttrice della società DLE India Private Limited; - di essere madre di -OMISSIS-, cittadina indiana regolarmente residente in Italia (Carta Blu UE), dove lavora in qualità di Component Engineer presso la società Electrolux, con sede a Porcia (PN); di avere intenzione di far visita alla figlia in Italia e di trascorrere insieme a lei una breve vacanza, visitando le città di Pordenone, Venezia, Milano, Roma, Firenze e Trieste; che al viaggio dovrebbe partecipare anche l'altro figlio della ricorrente, il sig. -OMISSIS-, cittadino indiano residente in India insieme alla madre; di aver presentato domanda di visto Schengen al Consolato Generale d'Italia a Mumbai; tuttavia, l'istanza di visto è stata rigettata con provvedimento di diniego del 12/01/2024, sulla base della seguente motivazione: “ le informazioni fornite per giustificare la finalità e le condizioni del soggiorno previsto non sono attendibili ”. Anche la domanda di visto del figlio della ricorrente è stata rigettata in pari data e con la stessa motivazione.
2. In diritto lamenta la violazione di legge relativamente alla disciplina di settore, in particolare la violazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990, nonché il travisamento dei fatti e la carenza motivazionale, ritenendo sostanzialmente di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del visto, a dispetto di quanto affermato dall’amministrazione.
3. Si è costituita l’amministrazione resistente depositando relazione istruttoria e documentazione a sostegno.
4. All’esito dell’udienza del 2 dicembre 2025 la causa è stata tratta in decisione.
5. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
5.1. In particolare, risulta fondata la doglianza relativa alla violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990. Il provvedimento di diniego è stato emesso senza provocare il contraddittorio dell’interessata mediante il c.d. preavviso di rigetto. Trattandosi di provvedimento discrezionale, non è applicabile la speciale sanatoria prevista dall’art 21 octies comma 2, l. 241/90.
Inoltre, deve rilevarsi che il provvedimento è carente sotto il profilo motivazionale e istruttorio.
Invero, se da una parte è certamente consentito all’amministrazione l’utilizzo di moduli precompilati, tanto più come nel caso all’esame ove il modulo in questione è allegato al Regolamento UE 810/09, dall’altra è necessario che l’istante sia posto in condizione di conoscere i profili concretamente ostativi al rilascio del visto, mediante la compilazione del campo “other remarks” o anche in virtù del preavviso di diniego o , ancora, delle risultanze del colloquio consolare ai sensi dell’art. 4 del c.m. 850/11.
È appena il caso di sottolineare che la motivazione del provvedimento è sottesa altresì al vaglio giurisdizionale dell’atto ed essa, che pure può essere determinata per relationem mediante richiamo agli atti del procedimento, laddove non emerga -come nel caso di specie- chiaramente dalla documentazione procedimentale, non è integrabile mediante relazione istruttoria in virtù del noto principio che vieta la motivazione postuma con atti processuali.
5.2. Nel caso di specie, tenuto conto del divieto di motivazione postuma, si deve rilevare che:
- nella compilazione del preavviso di diniego e del modulo di diniego la sede diplomatica e ha utilizzato formule generiche che non hanno consentito all’istante di controdedurre puntualmente ed eventualmente di produrre documentazione specifica integrativa: a) sulla prova del rapporto di parentela; b) sulla solidità della propria posizione lavorativa ed economica;
- non è stato espletato il colloquio ex art. 4, comma 2, d.m. 11 maggio 2011, n. 850 (sulla necessità del colloquio tra l’istante e l’ufficio visti, vedasi anche TAR Lazio, Sez. III Ter, ord. caut. n. 3399/2021) che, da una parte è considerato dalla disciplina vigente di “fondamentale importanza” sotto il profilo istruttorio per acclarare il c.d. rischio migratorio, e dall’altra avrebbe realizzato un quid minimum di concreto contraddittorio con l’interessato sugli atti contestati.
6. Restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza, dovendo l’amministrazione riesercitare il potere tenuto conto di quanto sopra, in contraddittorio con l’interessato ed alla luce della documentazione integrativa depositata agli atti del giudizio, fermo restando i margini dell’apprezzamento discrezionale -che va basato su concreti indici fattuali- del rischio di ingresso sul territorio per finalità diverse da quelle dichiarate e di permanenza in condizioni di illegalità allo scadere del visto.
7. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna il MAECI al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori come per legge e refusione del contributo unificato se effettivamente versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RZ, Presidente
Giovanni Petroni, Referendario
IL RR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL RR | NC RZ |
IL SEGRETARIO