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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13322/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13322/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1 [...]
Parte_2
Pt_3 Parte_4
Pt_5 Parte_6
Parte_7 Pt_4
Pt_5 Parte_8
Parte_9
CONVENUTI
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore 13,10, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi, medianti distinti collegamenti da remoto: per l'avv. FRONZI FRANCESCO, in sostituzione dell'avv. BELLANTE Parte_1 MARCO e dell'avv. AMMIRATI LUIGI;
per l'avv. BARONI MASSIMO;
Controparte_2
per e i sig.ri l'avv. CALABRESE GIULIO. Pt_2 Parte_2 Pt_4
Si dà atto che nella stanza da cui viene effettuato il collegamento sono presenti la UPP Dott.ssa
[...]
la tirocinante GOP Dott.ssa Per_1 Persona_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei Procuratori delle parti i quali dichiarano altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Si dà atto che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Procuratore di parte attrice si riporta al contenuto degli atti difensivi, precisando le conclusioni come da atto di citazione.
Il Procuratore di richiama gli atti difensivi e precisa le conclusioni come da note conclusive CP_1 del 07.01.2025.
pagina 1 di 12 Il Procuratore dei convenuti MO SS e richiama gli atti difensivi e precisa le conclusioni Pt_4 come da note conclusive del 07.01.2025.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, riserva la pubblicazione del dispositivo e della motivazione mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
I Procuratori e le parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura del verbale.
Il Giudice
dott.ssa Rita Chierici
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 13322/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Luigi Ammirati e Parte_1 P.IVA_1
Marco Bellante
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Grasselli e Controparte_2 P.IVA_2
Massimo Baroni
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Parte_2 P.IVA_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Controparte_3 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Persona_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Controparte_4 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Persona_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Controparte_5 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Persona_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_9 C.F._4 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Per_3
CONVENUTI
pagina 3 di 12
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza allegato, richiamando le conclusioni riportate nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società (di seguito denominata Parte_1
anche ) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società Pt_1 Controparte_2
nonché la società e i sig.ri Parte_2 Controparte_3 Persona_3 CP_4
e (soci della , chiedendo
[...] Controparte_5 Parte_9 Parte_2
l'accertamento del suo diritto di prelazione e di riscatto ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n.
259/2003, con conseguente sostituzione di essa attrice ad nella posizione di Controparte_2
usufruttuaria dell'immobile. Nel proprio atto introduttivo ha esposto che:
- con contratto sottoscritto in data 1.07.2010, oggetto di parziale modifica tramite scrittura privata del 6.02.2014, in qualità di usufruttuario del compendio Controparte_3
immobiliare di proprietà della società di cui egli era legale rappresentante, Parte_2
concesse in locazione a Wind Tre S.p.a. (cui è subentrata, con atto di conferimento di ramo d'azienda del 18 febbraio 2015, Galata S.p.a., la quale ha poi mutato denominazione in
[...]
una porzione di terreno di circa 100 mq. sita nel Comune di Valsamoggia Parte_1
(Bologna), località Monteveglio, via Rimondello s.n.c., allo specifico fine di ivi consentire la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni (c.d. Stazione Radio Base). Con la scrittura integrativa del 6.02.2014, le parti determinarono un canone annuo pari a complessivi euro 7.500,00 e fissarono la durata del rapporto in nove anni, decorrenti dalla medesima scrittura, con possibilità di taciti rinnovi per ulteriori periodi di sei anni, oltre che con rinuncia del locatore all'esercizio della facoltà di disdetta in occasione della prima scadenza. Le parti previdero, altresì, il diritto di prelazione in favore di per il caso di trasferimento Pt_1
dell'immobile a terzi;
- nelle more dello svolgimento del rapporto contrattuale è intervenuto il D.lgs. n. 207/2021 che, in attuazione della Direttiva UE dell'11 dicembre 2018, n. 1972, ha introdotto il diritto di prelazione legale e riscatto a favore degli operatori del settore delle telecomunicazioni, titolari di diritti reali od obbligatori su beni immobili “destinati alla installazione ed all'esercizio degli pagina 4 di 12 impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico”. Tale previsione è stata inserita nell'art. 51, comma 4, D.lgs. n. 259/2003, stabilendo un espresso richiamo agli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978;
- con atto sottoscritto in data 26-30 luglio 2022, il locatore rinunciò al Controparte_3
proprio diritto di usufrutto sulla porzione di terreno locata che, quindi, si consolidò in capo a all'epoca nuda proprietaria della stessa;
quest'ultima, divenuta piena proprietaria, Parte_2
costituì con il medesimo atto un diritto di usufrutto trentennale sulla citata porzione di terreno locata, in favore di verso il corrispettivo complessivo di € 84.000,00. A codesta Controparte_2
società fu trasferita la disponibilità del bene locato e, per l'effetto, il contratto di locazione in essere con;
tale cessione venne qualificata come “presupposto determinante ed Pt_1
essenziale del contratto di usufrutto” tra la e la Parte_2 Controparte_2
- stante l'omessa denuntiatio, con missiva dell'8.9.2022 contestò di aver subìto la Parte_1
violazione del proprio diritto di prelazione, contestualmente dichiarando la propria volontà di esercitare il diritto di riscatto verso la corresponsione del prezzo pagato.
In diritto, parte attrice ha sostenuto l'applicabilità al rapporto di locazione in questione della previsione introdotta dal nuovo testo dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003, sostenendo che la concessione in favore di dell'usufrutto sull'area fosse sostanzialmente equiparabile ad un trasferimento CP_1
della proprietà della stessa, tale da far sorgere il diritto di prelazione a proprio favore. Inoltre, ha aggiunto che tale operazione negoziale è stata fonte di grave pregiudizio per il proprio programma imprenditoriale e risulta connotata da un chiaro intento predatorio da parte di , poiché ha CP_1
permesso a quest'ultima di godere dei benefici derivanti dalla precedente installazione degli impianti, a fronte di un minimo impegno economico.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di prelazione e di riscatto e, per Pt_1
l'effetto, di sostituire la medesima società attrice ad , a far data dalla stipula, nell'atto CP_1
trascritto nella Conservatoria RR.II. di Bologna in data 3 agosto 2022, dietro versamento del corrispettivo indicato nell'atto medesimo;
ha domandato, conseguentemente, la condanna di CP_2
a rimborsare, in favore di tutti i canoni da quest'ultima corrisposti in favore
[...] Parte_1
della prima dalla data di stipula del contratto di usufrutto (26-30 luglio 2022), fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza. In via subordinata, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido, seppur a titoli diversi (i locatori a titolo contrattuale e a titolo extracontrattuale), al CP_1
risarcimento del danno in suo favore, quantificato in € 141.000,00, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà accertato all'esito del giudizio, con vittoria di spese.
pagina 5 di 12 2. Nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito preliminarmente: Controparte_2
- l'improcedibilità delle domande attoree, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- l'errata scelta del rito, vertendo la domanda attorea in materia rientrante nelle ipotesi di cui all'art 447-bis c.p.c.;
- l'intervenuta decadenza di dal supposto diritto di riscatto ex art. 51, comma 4, D.lgs. n. Pt_1
259/2003, per non essere stato esercitato nel termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto, considerato che la dichiarazione di retratto contenuta nell'atto di citazione era resa dai difensori sprovvisti di procura speciale, e dunque da soggetto diverso dal titolare del diritto.
Nel merito, ha contestato le domande avversarie, evidenziando in particolare l'insussistenza dei presupposti per invocare la prelazione legale, in quanto spettante esclusivamente nel caso di cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà del bene e non anche nel caso di costituzione su di esso di un diritto reale minore, come quello di usufrutto;
ha dedotto, poi, l'inapplicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 51 D.lgs n. 259/2003 per mancanza del presupposto soggettivo e, in ogni caso, l'insussistenza del diritto di controparte alla restituzione dei canoni e al risarcimento del danno in forza della prelazione convenzionale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, non opponibile ad . CP_1
Pertanto, la società convenuta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie e di disporre il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e, nel merito, di rigettare le domande avversarie.
3. Si sono costituiti in giudizio la società e i relativi soci, dando atto preliminarmente del Parte_2
verificarsi di un evento interruttivo del processo, costituito dalla morte di Persona_3
In rito, hanno censurato anch'essi il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e l'errata scelta del rito;
nel merito, hanno rilevato il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda principale di , relativa all'esercizio del diritto di riscatto, e l'insussistenza di tale Pt_1
diritto ex art. 51 comma 4 D.lgs. n. 259/2003 nei confronti di;
hanno eccepito la decadenza CP_1
ex art. 39 L.n. 392/1978, per decorso del termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto eseguita il
03.08.2022, per l'ipotesi in cui l'art. 51 comma 4 D.lgs. n. 259/2003 venisse ritenuto applicabile al caso di specie. A questo proposito, hanno sottolineato come né la missiva dell'08.09.2022, né l'atto di citazione possano essere considerati validi a tal fine, provenendo entrambi dai difensori, sforniti di procura speciale.
Inoltre, i convenuti hanno dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, proposta dall'attrice in via subordinata, in quanto né la , né tantomeno i soci erano onerati della Pt_2
pagina 6 di 12 denuntiatio, in relazione alla costituzione del diritto di usufrutto in favore di , per effetto della CP_1
clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione;
in ogni caso, hanno eccepito la mancata dimostrazione del danno asseritamente subito da parte attrice.
In conclusione, i convenuti hanno chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie, di disporre il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti medesimi in relazione alla domanda proposta da in via Pt_1
principale; nel merito, hanno chiesto di rigettare le domande avversarie e, in subordine, di escludere o limitare l'entità del risarcimento richiesto.
4. All'udienza del 6 aprile 2023 il Tribunale ha preso atto dell'intervenuto decesso di Persona_3
e ha dichiarato l'interruzione del processo. La causa è stata riassunta da parte attrice anche nei
[...]
confronti degli eredi della convenuta deceduta (gli stessi Controparte_3 CP_4
e , i quali si sono costituiti con comparsa del
[...] Controparte_5 Parte_9
18.10.2023 anche in relazione a detta loro qualità.
Con atto depositato il 6 ottobre 2023, ha formulato istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Pt_1
Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
All'udienza del 19 ottobre 2023 i Procuratori delle parti convenute si sono opposti all'istanza di rinvio pregiudiziale per insussistenza dei requisiti di legge e hanno richiamato le proprie eccezioni e difese.
Con ordinanza dell'1 febbraio 2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. formulata da , non riscontrando la sussistenza di “gravi difficoltà interpretative” Pt_1 tali da rendere la questione “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, come richiesto dalla fattispecie.
Trattasi, invero, di una questione interpretativa sorta essenzialmente sulla base delle iniziative dell'odierna attrice e che non pare aver trovato un'eco tale da giustificare l'impiego dello strumento in questione. Il Tribunale ha, poi, disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.
Con memoria del 17 maggio 2024 ha esposto le proprie difese e ha rilevato che la procura ad Pt_1
litem era contenuta nella pec di notifica dell'atto introduttivo, che deve considerarsi, pertanto, come apposta in calce all'atto notificato, con la conseguenza che la stessa era idonea a conferire piena legittimazione sostanziale ai difensori. Ha, inoltre, puntualizzato che la procura generale alle liti conferiva ai nominati procuratori “ogni e più ampia facoltà di legge inerente il mandato professionale e comunque necessaria all'esecuzione dell'incarico loro conferito” e doveva, perciò, ritenersi sufficiente ai fini del conferimento della legittimazione sostanziale. Ha, poi, messo in luce come la ratio sottostante all'introduzione dell'art. 51, comma 4, cit. sia stata proprio quella di contrastare dinamiche pagina 7 di 12 concorrenziali ritenute pregiudizievoli per l'interesse generale alla realizzazione e allo sviluppo di opere infrastrutturali e, quindi, non possa essere accolta l'opposta impostazione formalistica.
Con memoria integrativa del 7 giugno 2024, ha dato atto di numerose decisioni che hanno CP_1
rilevato l'intervenuta decadenza di rispetto al diritto di riscatto, per aver agito con missive Pt_1
presentate dai propri legali privi di procura speciale.
Con memoria integrativa del 7 giugno 2024 la MO SS e i hanno ribadito il proprio difetto di Pt_4
legittimazione passiva rispetto alla domanda principale proposta da parte attrice e hanno sottolineato che avrebbe omesso di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 51, comma Pt_1
4, cit., non risultando provato che essa rivesta il ruolo di fornitore del servizio di comunicazione elettronica al pubblico degli utenti. Hanno, poi, ribadito che non ha, comunque, subìto alcun Pt_1
danno in conseguenza della costituzione del diritto di usufrutto in favore di e che, quindi, le CP_1
sue pretese debboono reputarsi infondate anche nel merito.
All'udienza del 9 gennaio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, le parti hanno concluso come da verbale.
5. La domanda formulata da parte attrice appare infondata per le seguenti ragioni.
La società ha agito in giudizio per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto che le Pt_1
spetterebbe sulla porzione di terreno in questione, invocando sia l'art. 51, comma 4, D.lgs. n. 259/2003, sia la prelazione convenzionale di cui all'art. 5 del contratto stipulato in data 1.07.2010 e integrato con scrittura privata del 6.02.2014.
L'art. 51, comma 4, D.lgs. n. 259/2003 dispone che: “In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli imputanti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
L'art. 38, comma 1, L. n. 392/1978, richiamato dalla disposizione sopra citata, stabilisce che: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario”; l'art. 39, comma 1, della medesima legge prevede che “Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.
Dalla lettura di tali referenti normativi, che menzionano il “trasferimento a titolo oneroso”, “il riscatto dall'acquirente”, “il corrispettivo del trasferimento”, emerge come il legislatore abbia inteso attribuire pagina 8 di 12 al conduttore un diritto di prelazione nel solo caso in cui il locatore trasferisca a titolo oneroso a terzi il diritto di proprietà dell'immobile locato. Nelle ipotesi in cui il proprietario decida, invece, di costituire sul bene un diritto reale minore (come, nella specie, un diritto di usufrutto), la prelazione legale non opera, non ravvisandosi alcun trasferimento del bene: nel caso di specie, MO SS, acquisita la piena proprietà dell'immobile a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte di ha Controparte_6
successivamente costituito il diritto di usufrutto in favore di . CP_1
In altri termini, occorre rilevare come la disposizione di cui all'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003 non abbia inciso sul contenuto del diritto previsto dagli artt. 38 e 39 della L. n. 392/1978, ma abbia invece inteso ampliare la platea di soggetti detentori qualificati che possono godere di tali meccanismi di tutela, assicurando, così, agli operatori che hanno realizzato determinate reti di telecomunicazioni un diritto di prelazione legale ad efficacia reale.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 della L. n. 392/1978, richiamate all'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003, garantiscono al conduttore i diritti di prelazione e di riscatto in caso di trasferimento del solo diritto dominicale, con esclusione della loro applicazione in ipotesi di trasferimenti effettuati con negozi diversi dalla compravendita, che non mutano la titolarità del bene locato (Cass. civ. n. 8567 del 29.05.2012; Cass. civ. n. 14455 del 22.06.2006). Ha altresì precisato che: “Le disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, in tema di prelazione e riscatto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso non abitativo, si applicano anche all'ipotesi in cui il locatore alieni la sola nuda proprietà del bene, riservandosene l'usufrutto, potendosi interpretare il riferimento al "proprietario", contenuto nelle richiamate disposizioni, come afferente alla fattispecie della nuda proprietà, la quale non integra una situazione soggettiva diversa rispetto al diritto dominicale, ma rappresenta unicamente l'effetto di una temporanea compressione di talune facoltà connaturate a tale diritto” (Cass. civ. sez. 3, n. 1254 del 18.01.2019). Con tale intervento la Cassazione ha chiarito che il diritto di prelazione deve essere garantito qualsiasi sia lo strumento negoziale comportante il risultato del trasferimento a titolo oneroso della piena proprietà dell'immobile, non potendo essere pretermesso attraverso operazioni elusive, come quella del trasferimento disgiunto della nuda proprietà e dell'usufrutto, con atti successivi a favore del medesimo soggetto.
Nel caso di specie non può, perciò, trovare accoglimento la diversa tesi propugnata dalla società attrice, che vorrebbe intendere la locuzione “trasferimento a titolo oneroso” come riferita non solo al trasferimento della titolarità del diritto di proprietà, ma anche alla costituzione di altri diritti reali a titolo oneroso. Il termine “trasferimento” consente, infatti, di fare riferimento al solo negozio traslativo della proprietà, in quanto per gli altri diritti minori, che comprimono il diritto dominicale, non può
pagina 9 di 12 parlarsi di trasferimento ma, semmai, di costituzione ex novo del diritto, ogniqualvolta ne muti il titolare.
Nel caso di specie non vi è stata poi alcuna allegazione in merito all'esistenza di un diverso atto dispositivo volto surrettiziamente a far acquisire ad anche la nuda proprietà del bene locato, CP_1
oltre al diritto di usufrutto. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe determinare una lesione della posizione giuridica di , non trovandosi, diversamente, quest'ultima in una situazione deteriore Pt_1
rispetto a quella relativa al momento in cui è stato concluso il contratto di locazione a suo favore, visto che il diritto di usufrutto è ontologicamente limitato dalla destinazione economica impressa al bene
(art. 981 c.c.).
In altri termini, si è semplicemente verificato il subentro di un nuovo soggetto nella posizione di locatore, subentro che nulla ha a che vedere con l'invocato diritto di prelazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta in via principale deve essere respinta. Per le medesime ragioni, va parimenti rigettata la domanda proposta in via subordinata, fondata sul presupposto che la convenuta , ed i suoi soci, avrebbero violato la prelazione Pt_2
convenzionale di cui all'art. 5 del contratto, omettendo di comunicare a , mediante denuntiatio, Pt_1
la propria intenzione di concedere in usufrutto l'immobile ad , a seguito della rinuncia al CP_1
proprio diritto da parte di Controparte_3
L'art. 5 del regolamento contrattuale stabilisce che “in espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78
n. 392, nel caso in cui la locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ovvero locare a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione”.
Esso riferisce, dunque, il diritto di prelazione e il connesso diritto di riscatto solo al caso in cui il proprietario trasferisca la proprietà del cespite locato, ovvero intenda concederlo in locazione, non già, invece, alle altre ipotesi di costituzione di diritti reali che comprimano le modalità di utilizzo del bene.
6. Ancora, non può non menzionarsi il fatto che la società attrice sarebbe, comunque, da considerare decaduta dal diritto invocato, non avendo esercitato il diritto di riscatto nel termine di sei mesi dalla trascrizione del negozio di costituzione dell'usufrutto, avvenuta in data 03.08.2022.
Ed infatti, come correttamente hanno rilevato i convenuti, la lettera dell'8.09.2022, con cui i legali di hanno manifestato la volontà della società di esercitare il diritto di riscatto ex art. Parte_1
51, comma 4, cit., non è sottoscritta dal legale rappresentante della società, né viene giustificato in alcun modo il potere dei suddetti difensori di esercitare in nome e per conto della loro assistita il diritto sostanziale di riscatto del bene. Tale diritto ha, infatti, natura potestativa e richiede una dichiarazione pagina 10 di 12 unilaterale recettizia di carattere negoziale, che determina autoritativamente l'acquisto del bene a favore del retraente.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che è stato sottoscritto in data 10.11.2022 dai soli difensori di parte attrice, spendendo una procura generale alle liti, non contenente alcun riferimento al conferimento di poteri negoziali in nome e per conto di Parte_1
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il giudizio, non lo autorizza a rendere la dichiarazione di retratto contenuta nell'atto di citazione, redatto e sottoscritto dal solo difensore, perché essa non attribuisce automaticamente anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che la procura sia redatta in calce o a margine dell'atto di citazione, in quanto in tal caso la parte, con la sottoscrizione della stessa, fa proprio il contenuto della dichiarazione (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 20948 del 27.09.2006; Cass. civ. n. 23301 dell'08.11.2007).
Peraltro, alla data dell' 08.01.2021 di rilascio della procura generale alle liti (antecedente di molto tempo rispetto all'introduzione del giudizio), non era ancora stato posto in essere l'atto dispositivo del luglio 2022, trascritto il 03.08.2023, con cui a parere di parte attrice sarebbe stato leso il suo diritto di prelazione;
oltretutto, a quella data, non era ancora entrato in vigore l'art. 51, comma 4, cit., nella sua attuale formulazione operante dal 24.12.2021, cosicché la procura in questione non poteva certamente conferire ai difensori il potere di esercitare un diritto sostanziale non ancora previsto dall'ordinamento.
7. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, le domande proposte dalla società Parte_1
nei confronti dei convenuti devono essere respinte, restando assorbito ogni altro profilo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico della società
Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione in cui è compreso il valore della domanda oggetto di causa (da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 11 di 12 -rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 Parte_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_9
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alle parti Parte_1
convenute le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 in favore di e Controparte_2
in € 14.103,00 in favore di Parte_2 CP_3 CP_3 Controparte_4 [...]
e oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. CP_5 Parte_9
Bologna, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13322/2022 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1 [...]
Parte_2
Pt_3 Parte_4
Pt_5 Parte_6
Parte_7 Pt_4
Pt_5 Parte_8
Parte_9
CONVENUTI
Oggi 10 gennaio 2025 ad ore 13,10, innanzi alla dott.ssa Rita Chierici, sono comparsi, medianti distinti collegamenti da remoto: per l'avv. FRONZI FRANCESCO, in sostituzione dell'avv. BELLANTE Parte_1 MARCO e dell'avv. AMMIRATI LUIGI;
per l'avv. BARONI MASSIMO;
Controparte_2
per e i sig.ri l'avv. CALABRESE GIULIO. Pt_2 Parte_2 Pt_4
Si dà atto che nella stanza da cui viene effettuato il collegamento sono presenti la UPP Dott.ssa
[...]
la tirocinante GOP Dott.ssa Per_1 Persona_2
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei Procuratori delle parti i quali dichiarano altresì che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Si dà atto che la registrazione dell'udienza è vietata.
Il Procuratore di parte attrice si riporta al contenuto degli atti difensivi, precisando le conclusioni come da atto di citazione.
Il Procuratore di richiama gli atti difensivi e precisa le conclusioni come da note conclusive CP_1 del 07.01.2025.
pagina 1 di 12 Il Procuratore dei convenuti MO SS e richiama gli atti difensivi e precisa le conclusioni Pt_4 come da note conclusive del 07.01.2025.
I Procuratori delle parti dichiarano di rinunciare alla lettura in udienza del dispositivo della sentenza.
Il Giudice, dato atto, riserva la pubblicazione del dispositivo e della motivazione mediante deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
I Procuratori e le parti dichiarano di avere partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice dà lettura del verbale.
Il Giudice
dott.ssa Rita Chierici
pagina 2 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Rita Chierici, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 13322/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Luigi Ammirati e Parte_1 P.IVA_1
Marco Bellante
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni Grasselli e Controparte_2 P.IVA_2
Massimo Baroni
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Parte_2 P.IVA_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Controparte_3 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Persona_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Controparte_4 C.F._2
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Persona_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Controparte_5 C.F._3
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Persona_3
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_9 C.F._4 [...]
con il patrocinio dell'Avv. Giulio Calabrese Per_3
CONVENUTI
pagina 3 di 12
CONCLUSIONI
I Procuratori delle parti hanno concluso come da verbale d'udienza allegato, richiamando le conclusioni riportate nei rispettivi atti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato la società (di seguito denominata Parte_1
anche ) ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la società Pt_1 Controparte_2
nonché la società e i sig.ri Parte_2 Controparte_3 Persona_3 CP_4
e (soci della , chiedendo
[...] Controparte_5 Parte_9 Parte_2
l'accertamento del suo diritto di prelazione e di riscatto ai sensi dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n.
259/2003, con conseguente sostituzione di essa attrice ad nella posizione di Controparte_2
usufruttuaria dell'immobile. Nel proprio atto introduttivo ha esposto che:
- con contratto sottoscritto in data 1.07.2010, oggetto di parziale modifica tramite scrittura privata del 6.02.2014, in qualità di usufruttuario del compendio Controparte_3
immobiliare di proprietà della società di cui egli era legale rappresentante, Parte_2
concesse in locazione a Wind Tre S.p.a. (cui è subentrata, con atto di conferimento di ramo d'azienda del 18 febbraio 2015, Galata S.p.a., la quale ha poi mutato denominazione in
[...]
una porzione di terreno di circa 100 mq. sita nel Comune di Valsamoggia Parte_1
(Bologna), località Monteveglio, via Rimondello s.n.c., allo specifico fine di ivi consentire la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni (c.d. Stazione Radio Base). Con la scrittura integrativa del 6.02.2014, le parti determinarono un canone annuo pari a complessivi euro 7.500,00 e fissarono la durata del rapporto in nove anni, decorrenti dalla medesima scrittura, con possibilità di taciti rinnovi per ulteriori periodi di sei anni, oltre che con rinuncia del locatore all'esercizio della facoltà di disdetta in occasione della prima scadenza. Le parti previdero, altresì, il diritto di prelazione in favore di per il caso di trasferimento Pt_1
dell'immobile a terzi;
- nelle more dello svolgimento del rapporto contrattuale è intervenuto il D.lgs. n. 207/2021 che, in attuazione della Direttiva UE dell'11 dicembre 2018, n. 1972, ha introdotto il diritto di prelazione legale e riscatto a favore degli operatori del settore delle telecomunicazioni, titolari di diritti reali od obbligatori su beni immobili “destinati alla installazione ed all'esercizio degli pagina 4 di 12 impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico”. Tale previsione è stata inserita nell'art. 51, comma 4, D.lgs. n. 259/2003, stabilendo un espresso richiamo agli artt. 38 e 39 della legge n. 392/1978;
- con atto sottoscritto in data 26-30 luglio 2022, il locatore rinunciò al Controparte_3
proprio diritto di usufrutto sulla porzione di terreno locata che, quindi, si consolidò in capo a all'epoca nuda proprietaria della stessa;
quest'ultima, divenuta piena proprietaria, Parte_2
costituì con il medesimo atto un diritto di usufrutto trentennale sulla citata porzione di terreno locata, in favore di verso il corrispettivo complessivo di € 84.000,00. A codesta Controparte_2
società fu trasferita la disponibilità del bene locato e, per l'effetto, il contratto di locazione in essere con;
tale cessione venne qualificata come “presupposto determinante ed Pt_1
essenziale del contratto di usufrutto” tra la e la Parte_2 Controparte_2
- stante l'omessa denuntiatio, con missiva dell'8.9.2022 contestò di aver subìto la Parte_1
violazione del proprio diritto di prelazione, contestualmente dichiarando la propria volontà di esercitare il diritto di riscatto verso la corresponsione del prezzo pagato.
In diritto, parte attrice ha sostenuto l'applicabilità al rapporto di locazione in questione della previsione introdotta dal nuovo testo dell'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003, sostenendo che la concessione in favore di dell'usufrutto sull'area fosse sostanzialmente equiparabile ad un trasferimento CP_1
della proprietà della stessa, tale da far sorgere il diritto di prelazione a proprio favore. Inoltre, ha aggiunto che tale operazione negoziale è stata fonte di grave pregiudizio per il proprio programma imprenditoriale e risulta connotata da un chiaro intento predatorio da parte di , poiché ha CP_1
permesso a quest'ultima di godere dei benefici derivanti dalla precedente installazione degli impianti, a fronte di un minimo impegno economico.
Per queste ragioni, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di prelazione e di riscatto e, per Pt_1
l'effetto, di sostituire la medesima società attrice ad , a far data dalla stipula, nell'atto CP_1
trascritto nella Conservatoria RR.II. di Bologna in data 3 agosto 2022, dietro versamento del corrispettivo indicato nell'atto medesimo;
ha domandato, conseguentemente, la condanna di CP_2
a rimborsare, in favore di tutti i canoni da quest'ultima corrisposti in favore
[...] Parte_1
della prima dalla data di stipula del contratto di usufrutto (26-30 luglio 2022), fino alla data del passaggio in giudicato della sentenza. In via subordinata, ha chiesto la condanna dei convenuti in solido, seppur a titoli diversi (i locatori a titolo contrattuale e a titolo extracontrattuale), al CP_1
risarcimento del danno in suo favore, quantificato in € 141.000,00, ovvero nel diverso importo, maggiore o minore, che risulterà accertato all'esito del giudizio, con vittoria di spese.
pagina 5 di 12 2. Nella comparsa di costituzione e risposta ha eccepito preliminarmente: Controparte_2
- l'improcedibilità delle domande attoree, per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- l'errata scelta del rito, vertendo la domanda attorea in materia rientrante nelle ipotesi di cui all'art 447-bis c.p.c.;
- l'intervenuta decadenza di dal supposto diritto di riscatto ex art. 51, comma 4, D.lgs. n. Pt_1
259/2003, per non essere stato esercitato nel termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto, considerato che la dichiarazione di retratto contenuta nell'atto di citazione era resa dai difensori sprovvisti di procura speciale, e dunque da soggetto diverso dal titolare del diritto.
Nel merito, ha contestato le domande avversarie, evidenziando in particolare l'insussistenza dei presupposti per invocare la prelazione legale, in quanto spettante esclusivamente nel caso di cessione a titolo oneroso del diritto di proprietà del bene e non anche nel caso di costituzione su di esso di un diritto reale minore, come quello di usufrutto;
ha dedotto, poi, l'inapplicabilità all'ipotesi in esame dell'art. 51 D.lgs n. 259/2003 per mancanza del presupposto soggettivo e, in ogni caso, l'insussistenza del diritto di controparte alla restituzione dei canoni e al risarcimento del danno in forza della prelazione convenzionale di cui all'art. 5 del contratto di locazione, non opponibile ad . CP_1
Pertanto, la società convenuta ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie e di disporre il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e, nel merito, di rigettare le domande avversarie.
3. Si sono costituiti in giudizio la società e i relativi soci, dando atto preliminarmente del Parte_2
verificarsi di un evento interruttivo del processo, costituito dalla morte di Persona_3
In rito, hanno censurato anch'essi il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e l'errata scelta del rito;
nel merito, hanno rilevato il loro difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda principale di , relativa all'esercizio del diritto di riscatto, e l'insussistenza di tale Pt_1
diritto ex art. 51 comma 4 D.lgs. n. 259/2003 nei confronti di;
hanno eccepito la decadenza CP_1
ex art. 39 L.n. 392/1978, per decorso del termine di sei mesi dalla trascrizione del contratto eseguita il
03.08.2022, per l'ipotesi in cui l'art. 51 comma 4 D.lgs. n. 259/2003 venisse ritenuto applicabile al caso di specie. A questo proposito, hanno sottolineato come né la missiva dell'08.09.2022, né l'atto di citazione possano essere considerati validi a tal fine, provenendo entrambi dai difensori, sforniti di procura speciale.
Inoltre, i convenuti hanno dedotto l'infondatezza della domanda di risarcimento del danno, proposta dall'attrice in via subordinata, in quanto né la , né tantomeno i soci erano onerati della Pt_2
pagina 6 di 12 denuntiatio, in relazione alla costituzione del diritto di usufrutto in favore di , per effetto della CP_1
clausola di cui all'art. 5 del contratto di locazione;
in ogni caso, hanno eccepito la mancata dimostrazione del danno asseritamente subito da parte attrice.
In conclusione, i convenuti hanno chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità delle domande avversarie, di disporre il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti medesimi in relazione alla domanda proposta da in via Pt_1
principale; nel merito, hanno chiesto di rigettare le domande avversarie e, in subordine, di escludere o limitare l'entità del risarcimento richiesto.
4. All'udienza del 6 aprile 2023 il Tribunale ha preso atto dell'intervenuto decesso di Persona_3
e ha dichiarato l'interruzione del processo. La causa è stata riassunta da parte attrice anche nei
[...]
confronti degli eredi della convenuta deceduta (gli stessi Controparte_3 CP_4
e , i quali si sono costituiti con comparsa del
[...] Controparte_5 Parte_9
18.10.2023 anche in relazione a detta loro qualità.
Con atto depositato il 6 ottobre 2023, ha formulato istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Pt_1
Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c..
All'udienza del 19 ottobre 2023 i Procuratori delle parti convenute si sono opposti all'istanza di rinvio pregiudiziale per insussistenza dei requisiti di legge e hanno richiamato le proprie eccezioni e difese.
Con ordinanza dell'1 febbraio 2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. formulata da , non riscontrando la sussistenza di “gravi difficoltà interpretative” Pt_1 tali da rendere la questione “suscettibile di porsi in numerosi giudizi”, come richiesto dalla fattispecie.
Trattasi, invero, di una questione interpretativa sorta essenzialmente sulla base delle iniziative dell'odierna attrice e che non pare aver trovato un'eco tale da giustificare l'impiego dello strumento in questione. Il Tribunale ha, poi, disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c., assegnando i termini per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante il deposito di memorie e documenti.
Con memoria del 17 maggio 2024 ha esposto le proprie difese e ha rilevato che la procura ad Pt_1
litem era contenuta nella pec di notifica dell'atto introduttivo, che deve considerarsi, pertanto, come apposta in calce all'atto notificato, con la conseguenza che la stessa era idonea a conferire piena legittimazione sostanziale ai difensori. Ha, inoltre, puntualizzato che la procura generale alle liti conferiva ai nominati procuratori “ogni e più ampia facoltà di legge inerente il mandato professionale e comunque necessaria all'esecuzione dell'incarico loro conferito” e doveva, perciò, ritenersi sufficiente ai fini del conferimento della legittimazione sostanziale. Ha, poi, messo in luce come la ratio sottostante all'introduzione dell'art. 51, comma 4, cit. sia stata proprio quella di contrastare dinamiche pagina 7 di 12 concorrenziali ritenute pregiudizievoli per l'interesse generale alla realizzazione e allo sviluppo di opere infrastrutturali e, quindi, non possa essere accolta l'opposta impostazione formalistica.
Con memoria integrativa del 7 giugno 2024, ha dato atto di numerose decisioni che hanno CP_1
rilevato l'intervenuta decadenza di rispetto al diritto di riscatto, per aver agito con missive Pt_1
presentate dai propri legali privi di procura speciale.
Con memoria integrativa del 7 giugno 2024 la MO SS e i hanno ribadito il proprio difetto di Pt_4
legittimazione passiva rispetto alla domanda principale proposta da parte attrice e hanno sottolineato che avrebbe omesso di dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 51, comma Pt_1
4, cit., non risultando provato che essa rivesta il ruolo di fornitore del servizio di comunicazione elettronica al pubblico degli utenti. Hanno, poi, ribadito che non ha, comunque, subìto alcun Pt_1
danno in conseguenza della costituzione del diritto di usufrutto in favore di e che, quindi, le CP_1
sue pretese debboono reputarsi infondate anche nel merito.
All'udienza del 9 gennaio 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa, le parti hanno concluso come da verbale.
5. La domanda formulata da parte attrice appare infondata per le seguenti ragioni.
La società ha agito in giudizio per l'esercizio del diritto di prelazione e riscatto che le Pt_1
spetterebbe sulla porzione di terreno in questione, invocando sia l'art. 51, comma 4, D.lgs. n. 259/2003, sia la prelazione convenzionale di cui all'art. 5 del contratto stipulato in data 1.07.2010 e integrato con scrittura privata del 6.02.2014.
L'art. 51, comma 4, D.lgs. n. 259/2003 dispone che: “In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli imputanti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392”.
L'art. 38, comma 1, L. n. 392/1978, richiamato dalla disposizione sopra citata, stabilisce che: “Nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario”; l'art. 39, comma 1, della medesima legge prevede che “Qualora il proprietario non provveda alla notificazione di cui all'articolo precedente, o il corrispettivo indicato sia superiore a quello risultante dall'atto di trasferimento a titolo oneroso dell'immobile, l'avente diritto alla prelazione può, entro sei mesi dalla trascrizione del contratto, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.
Dalla lettura di tali referenti normativi, che menzionano il “trasferimento a titolo oneroso”, “il riscatto dall'acquirente”, “il corrispettivo del trasferimento”, emerge come il legislatore abbia inteso attribuire pagina 8 di 12 al conduttore un diritto di prelazione nel solo caso in cui il locatore trasferisca a titolo oneroso a terzi il diritto di proprietà dell'immobile locato. Nelle ipotesi in cui il proprietario decida, invece, di costituire sul bene un diritto reale minore (come, nella specie, un diritto di usufrutto), la prelazione legale non opera, non ravvisandosi alcun trasferimento del bene: nel caso di specie, MO SS, acquisita la piena proprietà dell'immobile a seguito della rinuncia all'usufrutto da parte di ha Controparte_6
successivamente costituito il diritto di usufrutto in favore di . CP_1
In altri termini, occorre rilevare come la disposizione di cui all'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003 non abbia inciso sul contenuto del diritto previsto dagli artt. 38 e 39 della L. n. 392/1978, ma abbia invece inteso ampliare la platea di soggetti detentori qualificati che possono godere di tali meccanismi di tutela, assicurando, così, agli operatori che hanno realizzato determinate reti di telecomunicazioni un diritto di prelazione legale ad efficacia reale.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito che le disposizioni di cui agli artt. 38 e 39 della L. n. 392/1978, richiamate all'art. 51, comma 4, del D.lgs. n. 259/2003, garantiscono al conduttore i diritti di prelazione e di riscatto in caso di trasferimento del solo diritto dominicale, con esclusione della loro applicazione in ipotesi di trasferimenti effettuati con negozi diversi dalla compravendita, che non mutano la titolarità del bene locato (Cass. civ. n. 8567 del 29.05.2012; Cass. civ. n. 14455 del 22.06.2006). Ha altresì precisato che: “Le disposizioni degli articoli 38 e 39 della legge n. 392 del 1978, in tema di prelazione e riscatto in favore del conduttore di immobile urbano ad uso non abitativo, si applicano anche all'ipotesi in cui il locatore alieni la sola nuda proprietà del bene, riservandosene l'usufrutto, potendosi interpretare il riferimento al "proprietario", contenuto nelle richiamate disposizioni, come afferente alla fattispecie della nuda proprietà, la quale non integra una situazione soggettiva diversa rispetto al diritto dominicale, ma rappresenta unicamente l'effetto di una temporanea compressione di talune facoltà connaturate a tale diritto” (Cass. civ. sez. 3, n. 1254 del 18.01.2019). Con tale intervento la Cassazione ha chiarito che il diritto di prelazione deve essere garantito qualsiasi sia lo strumento negoziale comportante il risultato del trasferimento a titolo oneroso della piena proprietà dell'immobile, non potendo essere pretermesso attraverso operazioni elusive, come quella del trasferimento disgiunto della nuda proprietà e dell'usufrutto, con atti successivi a favore del medesimo soggetto.
Nel caso di specie non può, perciò, trovare accoglimento la diversa tesi propugnata dalla società attrice, che vorrebbe intendere la locuzione “trasferimento a titolo oneroso” come riferita non solo al trasferimento della titolarità del diritto di proprietà, ma anche alla costituzione di altri diritti reali a titolo oneroso. Il termine “trasferimento” consente, infatti, di fare riferimento al solo negozio traslativo della proprietà, in quanto per gli altri diritti minori, che comprimono il diritto dominicale, non può
pagina 9 di 12 parlarsi di trasferimento ma, semmai, di costituzione ex novo del diritto, ogniqualvolta ne muti il titolare.
Nel caso di specie non vi è stata poi alcuna allegazione in merito all'esistenza di un diverso atto dispositivo volto surrettiziamente a far acquisire ad anche la nuda proprietà del bene locato, CP_1
oltre al diritto di usufrutto. Solo in questo caso, infatti, si potrebbe determinare una lesione della posizione giuridica di , non trovandosi, diversamente, quest'ultima in una situazione deteriore Pt_1
rispetto a quella relativa al momento in cui è stato concluso il contratto di locazione a suo favore, visto che il diritto di usufrutto è ontologicamente limitato dalla destinazione economica impressa al bene
(art. 981 c.c.).
In altri termini, si è semplicemente verificato il subentro di un nuovo soggetto nella posizione di locatore, subentro che nulla ha a che vedere con l'invocato diritto di prelazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda proposta in via principale deve essere respinta. Per le medesime ragioni, va parimenti rigettata la domanda proposta in via subordinata, fondata sul presupposto che la convenuta , ed i suoi soci, avrebbero violato la prelazione Pt_2
convenzionale di cui all'art. 5 del contratto, omettendo di comunicare a , mediante denuntiatio, Pt_1
la propria intenzione di concedere in usufrutto l'immobile ad , a seguito della rinuncia al CP_1
proprio diritto da parte di Controparte_3
L'art. 5 del regolamento contrattuale stabilisce che “in espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78
n. 392, nel caso in cui la locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ovvero locare a terzi l'immobile alla scadenza del contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione”.
Esso riferisce, dunque, il diritto di prelazione e il connesso diritto di riscatto solo al caso in cui il proprietario trasferisca la proprietà del cespite locato, ovvero intenda concederlo in locazione, non già, invece, alle altre ipotesi di costituzione di diritti reali che comprimano le modalità di utilizzo del bene.
6. Ancora, non può non menzionarsi il fatto che la società attrice sarebbe, comunque, da considerare decaduta dal diritto invocato, non avendo esercitato il diritto di riscatto nel termine di sei mesi dalla trascrizione del negozio di costituzione dell'usufrutto, avvenuta in data 03.08.2022.
Ed infatti, come correttamente hanno rilevato i convenuti, la lettera dell'8.09.2022, con cui i legali di hanno manifestato la volontà della società di esercitare il diritto di riscatto ex art. Parte_1
51, comma 4, cit., non è sottoscritta dal legale rappresentante della società, né viene giustificato in alcun modo il potere dei suddetti difensori di esercitare in nome e per conto della loro assistita il diritto sostanziale di riscatto del bene. Tale diritto ha, infatti, natura potestativa e richiede una dichiarazione pagina 10 di 12 unilaterale recettizia di carattere negoziale, che determina autoritativamente l'acquisto del bene a favore del retraente.
Ad analoghe conclusioni deve giungersi quanto all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, che è stato sottoscritto in data 10.11.2022 dai soli difensori di parte attrice, spendendo una procura generale alle liti, non contenente alcun riferimento al conferimento di poteri negoziali in nome e per conto di Parte_1
Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la procura speciale ad litem, conferita al difensore per promuovere il giudizio, non lo autorizza a rendere la dichiarazione di retratto contenuta nell'atto di citazione, redatto e sottoscritto dal solo difensore, perché essa non attribuisce automaticamente anche la legittimazione sostanziale per effettuare, in rappresentanza del titolare del diritto, la dichiarazione unilaterale recettizia di retratto, salvo che la procura sia redatta in calce o a margine dell'atto di citazione, in quanto in tal caso la parte, con la sottoscrizione della stessa, fa proprio il contenuto della dichiarazione (Cass. civ., sez. 3, sent. n. 20948 del 27.09.2006; Cass. civ. n. 23301 dell'08.11.2007).
Peraltro, alla data dell' 08.01.2021 di rilascio della procura generale alle liti (antecedente di molto tempo rispetto all'introduzione del giudizio), non era ancora stato posto in essere l'atto dispositivo del luglio 2022, trascritto il 03.08.2023, con cui a parere di parte attrice sarebbe stato leso il suo diritto di prelazione;
oltretutto, a quella data, non era ancora entrato in vigore l'art. 51, comma 4, cit., nella sua attuale formulazione operante dal 24.12.2021, cosicché la procura in questione non poteva certamente conferire ai difensori il potere di esercitare un diritto sostanziale non ancora previsto dall'ordinamento.
7. Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, le domande proposte dalla società Parte_1
nei confronti dei convenuti devono essere respinte, restando assorbito ogni altro profilo.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico della società
Parte_1
Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai valori medi relativi ai parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione in cui è compreso il valore della domanda oggetto di causa (da € 52.001 a € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 11 di 12 -rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 Parte_2
e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Parte_9
-condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere alle parti Parte_1
convenute le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 14.103,00 in favore di e Controparte_2
in € 14.103,00 in favore di Parte_2 CP_3 CP_3 Controparte_4 [...]
e oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge. CP_5 Parte_9
Bologna, 10 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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