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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 04/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1139/2023 (cui è riunito il n. 191/2024 R.G.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1139/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barrafranca (EN) al viale G. Cannada n. 511 presso lo studio dell'Avv. Irene Stella Faraci
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
pagina 1 di 16 nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Vibo Valentia alla via Dei Basiliani n. 10 presso lo studio dell'Avv. Daniela Marina
Garisto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Pasquale Giorgio (C.F.: ), curatore speciale dei minori CP_2 C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Persona_1 C.F._5 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: )
[...] C.F._6
- CURATORE SPECIALE DEI MINORI -
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 04.05.2025, resa all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ove le parti hanno concluso come in atti.
Il SI. ha chiesto: “a) Voglia adottare ogni opportuno e urgente provvedimento volto a CP garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione della SI.ra ; b) Condannare al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, Parte_1
nei confronti dei figli minori disponendo che la relativa somma sia versata su libretto bancario/postale intestato ai minori con amministrazione regolata come per legge nonché al risarcimento del danno nei confronti di;
c) Voglia disporre, con la modifica delle condizioni di cui al punto 1, 2 e Controparte_1
3 del summenzionato decreto, il collocamento prevalente dei minori presso il padre , Controparte_1
con possibilità per la madre di vedere i figli e due pomeriggi a settimana (dalle ore 15 Per_1 Pt_2
alle 20) e a fine settimana alterni (dalle 16 del sabato alle ore 18 della domenica) contemplando la possibilità di recupero del fine – settimana nell'ipotesi di reticenze o impedimento dei bambini in quelli di spettanza della madre, e conseguentemente esonerando dall'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile pari a complessivi Parte_1
€ 300,00 atteso il collocamento degli stessi presso la casa paterna sita in Briatico (VV) fraz. San Leo”.
La SI.ra ha chiesto di: “- mantenere il collocamento prevalente dei minori presso la madre, Pt_1 disponendo l'affidamento esclusivo in favore della predetta;
- obbligare a Controparte_1
pagina 2 di 16 corrispondere alla SI.ra l'assegno per il loro mantenimento pari ad € 300,00, mantenere Parte_1
il già autorizzato trasferimento della residenza della predetta e dei figli minori presso il comune di
Barrafranca in via Valguarnera, per le ragioni di cui al ricorso in riassunzione, predisponendo in funzione di ciò il calendario del diritto di visita del padre , nonché disporre per le Controparte_1
gravi inadempienze evidenziate in corso di causa, ogni provvedimento opportuno di ammonimento nei confronti del predetto;
- in subordine, in caso di mantenimento del regime di affidamento condiviso, confermare il collocamento dei minori presso la madre, con obbligo del di corrispondere CP
l'assegno per il loro mantenimento pari ad € 300,00, mantenere l'autorizzato trasferimento della residenza della SI.ra e dei figli minori presso il comune di Barrafranca in via Parte_1
Valguarnera e rimodulare, in funzione di ciò, il calendario del diritto di visita del padre
[...]
, genitore non collocatario, tenuto conto della sopravvenuta circostanza;
- rigettare tutte le CP domande formulate dal Sig. con il ricorso introduttivo dell'originario proc. civ. n. Controparte_1
53/2023 RGVG del Tribunale di Vibo Valentia, reiterate nella comparsa di costituzione del presente procedimento, e dunque rigettare la richiesta di condanna della SI.ra al risarcimento Parte_1
danni da disporsi in favore dei minori e dello stesso , nonché la richiesta di modifica Controparte_1
delle condizioni di affidamento dei minori con collocamento degli stessi presso il padre e con esonero di quest'ultimo dall'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile pari a complessivi € Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento dei figli”.
Il Curatore speciale dei minori ha così concluso: “Disponga l'affido esclusivo dei minori Per_1
e alla madre , e disponendo un calendario di incontri, sia
[...] Parte_2 Parte_1
di presenza che telefonici e/o videochiamate, che compatibilmente con le primarie eSIenze dei minori, possa consentire una frequentazione costante degli stessi con il padre, onerando la Sig.ra Pt_1
a garantire e non ostacolare il costante contatto, tra i minori ed il padre e ciò attraverso le
[...]
modalità ritenute più opportune da codesto Tribunale. In riferimento a tutte le altre richieste formulate dalle parti nei propri scritti difensivi, il sottoscritto curatore speciale, nell'interesse dei minori, si rimette alle giuste valutazioni di codesto Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti sono nati i figli (di anni 20), (di anni 10) e Per_2 Per_1 Pt_2
(di anni 7).
[...]
pagina 3 di 16 Risulta agli atti di causa che la relazione si è conclusa nel 2018 e che il Tribunale di Vibo Valentia, all'epoca territorialmente competente per avere ivi il nucleo familiare stabilito la propria residenza abituale, con Decreto del 22.11.2022 (procedimento R.G. n. 1162/2019), ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, non ravvedendo i presupposti per l'affidamento esclusivo chiesto dalla madre, ha regolamentato il diritto di visita del padre e statuito a carico dello stesso l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di mantenimento pari a € 300,00, oltre spese straordinarie.
Risultano allegati gli atti del procedimento penale per atti persecutori e lesioni personali a carico del SI. (n. 4141/2020 R.G.N.R. – Tribunale di Vibo Valentia), raggiunto, dapprima dalla misura CP
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla SI.ra , e, Pt_1
successivamente dalla sentenza di condanna n. 272/2021 R.G. Sent., confermata in grado di appello.
Nel dicembre del 2022, la SI.ra si è allontanata dal territorio calabrese per rientrare presso il Pt_1
proprio paese di origine, in Sicilia, a Barrafranca (EN), insieme ai figli minori, in disaccordo col
. CP
Con ricorso depositato il 19.01.2023 (iscritto al n. 53/2023 R.G.V.G. – Tribunale di Vibo Valentia), il SI. ha chiesto l'adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della SI.ra CP
, essendosi trasferita insieme ai minori in altra Regione contro la volontà del padre e Pt_1 impedendo di fatto l'esercizio del suo diritto di visita;
il SI. ha inoltre chiesto la modifica CP
delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, disposte dal su richiamato Decreto del
Tribunale di Vibo Valentia del 22.11.2022, con collocamento prevalente dei minori presso la propria abitazione, sita in Briatico (VV) fraz. San Leo, con diritto di vista della madre per due pomeriggi a settimana (dalle ore 15.00 alle ore 20:00) e a fine settimana alterni (dalle 16:00 del sabato alle ore
18:00 della domenica), esonerando il padre dall'obbligo di corrispondere alla madre qualsivoglia somma a titolo di assegno di mantenimento.
Parallelamente, in data 22.02.2023, il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha incoato il procedimento ex art. 333 c.c. (n. 33/2023 R.G.V.G.) a tutela dei minori.
Rilevato che l'art. 38 disp. att. c.c., nella versione modificata dalla L. 206/2021 (applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della stessa legge, ai procedimenti instaurati dal 22.6.2022), prevede che “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.
Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e
335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è
pagina 4 di 16 instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo
9 della legge 1° dicembre 1970, n. 8981”; nonché rilevato che il SI. avesse già instaurato il CP
19.01.2023 il procedimento ex artt. 709 ter e 710 c.p.c., applicabili ratione temporis, innanzi al
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, con Ordinanza del 04.07.2023 il Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale Ordinario di
Vibo Valentia.
Con successiva Ordinanza del 21.07.2023, il Tribunale di Vibo Valentia, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Enna, in quanto luogo di residenza abituale dei minori.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla SI.ra , con ricorso depositato in data Pt_1
31.10.2023, ove la stessa ha insistito, in via principale, nella richiesta di rigetto delle domande formulate dal SI. con il ricorso introduttivo del giudizio n. 53/2023 R.G.V.G. - Tribunale di CP
Vibo Valentia, chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori, con conferma dell'assegno di mantenimento a carico del SI. pari ad € 300,00 mensili e chiedendo di autorizzare il CP
“trasferimento della residenza della predetta dei figli minori dal comune di Santa Domenica di Ricadi presso il comune di Barrafranca in via Valguarnera, per le ragioni di cui in memoria, predisponendo in funzione di ciò il calendario del diritto di visita del padre , nonché disporre per le Controparte_1
gravi inadempienze sopra evidenziate, ogni provvedimento opportuno di ammonimento nei confronti del predetto”; in subordine, in caso di mantenimento del regime di affidamento condiviso, la SI.ra ha chiesto, previa autorizzazione al trasferimento della residenza della stessa e dei figli minori, Pt_1
di confermare le statuizioni già adottate dal Tribunale di Vibo Valentia con rimodulazione del calendario delle visite.
Alla prima udienza dell'01.02.2024 la causa era stata assunta in decisione.
Con Ordinanza del 30.04-01.05.2024, il Collegio presieduto dalla dr.ssa Eleonora Guarnera, deSInata per la trattazione del procedimento, previa rimessione in termini del SI. , ha rimesso la causa CP sul ruolo, fissando l'udienza di comparizione personale delle parti per il 06.06.2024 e nominato il
Curatore speciale dei minori.
In data 25.05.2024, il Curatore speciale dei minori Avv. si è costituito in giudizio e, CP_2 evidenziando l'avvenuto trasferimento dei minori da oltre un anno in territorio di Barrafranca, “ove si
pagina 5 di 16 sono già perfettamente ambientati”, ha chiesto di autorizzare il trasferimento della loro residenza e formulato richieste istruttorie.
All'udienza del 06.06.2024, previamente disposta la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 191/2024 pendente tra le stesse parti, il SI. , personalmente comparso, ha CP dichiarato di non vedere e sentire i figli dall'estate precedente, salvo un breve recente incontro, evidenziando che in quell'occasione il figlio avesse “abbassato lo sguardo” e gli sembrasse Pt_2
“molto “disturbato””; ha inoltre precisato: “l'estate scorsa si lamentava di avere come AP Per_3
non più me ma il compagno della mia ex compagna. Ad ogni modo, io tengo solo ad esercitare il mio diritto di genitore nei confronti dei miei figli e la mia ex compagna non fa nulla perché ciò possa accadere, anzi ha sottratto i minori portandoli con sé a Barrafranca dove è rimasta a vivere, invece di fermarsi pochi giorni come mi aveva detto. Penso inoltre che abbia cambiato cellulare a Per_1 perché la bambina non risponde ai miei messaggi”.
Alla medesima udienza la SI.ra ha dichiarato: “Non è vero che impedisco ai miei figli di avere Pt_1
contatti con il padre;
sono andata a Barrafranca per andare a trovare una mia zia che stava poco bene, ma con l'intenzione di rientrare a Vibo Valentia;
poi purtroppo mia zia è deceduta ed avendo trovato a Barrafranca il conforto di parenti e condizioni abitative migliori rispetto a quelle che avevo in Calabria e anche opportunità lavorative che a Vibo Valentia non avevo, ho deciso di trattenermi a
Barrafranca. Infatti, dopo che mia zia è morta i bambini sono stati poco bene e prima di partire per
Vibo Valentia, avendo fatto controllare l'auto da un meccanico, questi mi ha detto che occorreva cambiare i freni;
quando ho comunicato al che avrei tardato la partenza da Barrafranca per CP
rientrare a Vibo Valentia questi mi ha insultato e quindi ho deciso di restare a Barrafranca. Tengo a precisare che l'ultima volta che i bambini hanno visto il padre è stato 15 giorni fa in occasione di un'udienza penale in Calabria che riguarda sempre denunce per fatti accaduti tra me e il;
Pt_3 specifico che prima di questa occasione i bambini hanno visto il padre in Calabria nell'agosto del
2023 e li ho portati io perché dovevo sbrigare diverse cose lì. I bambini frequentano la scuola a
Barrafranca, si trovano bene, non chiedono del padre e non sentono la mancanza del padre, non è vero che io ho cambiato il numero del cellulare dei miei figli”.
Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della disponibilità della SI.ra a trascorrere almeno Pt_1
quindici giorni nel periodo estivo a Vibo Valentia, dove risiedono anche i propri genitori, al fine di consentire ai bambini di stare con il padre e con tutti i nonni, ha autorizzato il trasferimento di residenza dei minori a Barrafranca, confermando il regime di affidamento condiviso, nonché il pagina 6 di 16 collocamento e mantenimento dei minori alle condizioni già stabilite nel provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia.
Il Giudice ha inoltre incaricato i Servizi Sociali di riferire con relazione scritta entro il 30.06.2024 sulle condizioni di vita e sullo stato dei minori e rinviato all'udienza del 03.07.2024.
Con relazione depositata il 17.10.2024, i Servizi Sociali presso il Comune di Barrafranca hanno riferito di avere effettuato un incontro con la SI.ra presso l'immobile dalla stessa abitato, sito alla via Pt_1
Valguarnera n. 62/64, concessole in comodato d'uso gratuito dai di lei genitori, residenti in provincia di
Vibo Valentia, rilevando che trattasi di immobile composto da diverse stanze in cui ciascun minore ha a disposizione la propria camera da letto.
L'Assistente sociale ha riportato quanto riferito dalla madre, ossia che i bambini frequentano la scuola elementare a Barrafranca, e che non sono stati rilevati problemi di socializzazione e integrazione, né particolari problemi di salute.
In tale sede i minori hanno rappresentato di volere continuare gli studi a Barrafranca e sono apparsi
“puliti, bene accuditi, socievoli e collaborativi” con l'Assistente sociale.
La madre ha, inoltre, riferito di avere intenzione di recarsi per il periodo estivo in Calabria insieme all'attuale compagno (contando questi sulla possibilità di lavorare come cuoco presso una struttura alberghiera) e di portare i figli dal padre, consentendo loro di stare con lui e con i nonni materni e paterni.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, all'udienza del 29.10.2024, le parti, personalmente comparse, hanno insistito nelle rispettive richieste, anche di ordine istruttorio.
Con Ordinanza dell'11.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, lo scrivente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa, fissando all'uopo l'udienza del giorno 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Con le note depositate per la predetta udienza, il Curatore speciale dei minori, rilevando l'alta conflittualità tra i genitori;
che per disporre il trasferimento della residenza e per ottenere il nulla osta per l'iscrizione a scuola dei bambini è stato necessario l'intervento, rispettivamente del Tribunale di
Enna e del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, atteso che il padre non prestava il relativo consenso;
che dalla relazione dei Servizi Sociali i minori risultano pienamente ambientati e preferiscono continuare gli studi a Barrafranca;
che per la partecipazione alla gita scolastica è stato necessario l'intervento del medesimo Curatore speciale;
ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei pagina 7 di 16 minori alla madre, disponendo un calendario di incontri, sia di presenza che telefonici e/o videochiamate, che compatibilmente con le primarie eSIenze dei minori, possa consentire una frequentazione costante degli stessi con il padre, onerando la madre di garantire e non ostacolare il costante contatto tra i minori e il padre.
Entrambe le parti hanno concluso come in atti, previamente insistendo nelle rispettive richieste istruttorie.
Con Ordinanza del 04.05.2025, avendo le parti precisato le conclusioni, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
a) SULLA RICHIESTA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO NEI CONFRONTI
DELLA MADRE E SULLE RICHIESTE DI CONDANNA DELLA STESSA AL RISARCIMENTO DEI DANNI
NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI E DEL PADRE EX ART. 709 TER C.P.C., APPLICABILE RATIONE
TEMPORIS.
Il SI. ha richiesto l'adozione dei provvedimenti in epigrafe rilevando la violazione del diritto CP
di visita dello stesso nei confronti dei figli, sì come statuito dal Decreto del 22.11.2022 reso dal
Tribunale di Vibo Valentia che, all'uopo prescriveva che “Salvi migliori accordi, il padre potrà vedere
i figli e due pomeriggi a settimana (dalle ore 15 alle 20) e a fine settimana alterni (dalle Per_1 Pt_2
16 del sabato alle ore 18 della domenica) contemplando la possibilità di recupero del fine – settimana nell'ipotesi di reticenze o impedimento dei bambini in quelli di spettanza del padre”.
In occasione dell'udienza del 06.06.2024 la SI.ra ha dichiarato di essersi recata in Sicilia Pt_1
insieme ai figli a dicembre 2022 (il 16.12.2022) per andare a trovare una zia che stava poco bene, di avere ritardato il rientro in Calabria a causa di un guasto all'auto e di avere, infine, deciso di rimanere a vivere a Barrafranca, avendo ivi trovato condizioni abitative e opportunità lavorative migliori rispetto a quelle godute in Calabria.
Risulta agli atti di causa che dopo pochi giorni, ovvero il 03.01.2023, la SI.ra , per il tramite Pt_1
del proprio legale, ha rivolto al SI. formale richiesta di consenso al trasferimento della CP residenza dei figli e al rilascio del nulla osta per il proseguimento dell'anno scolastico a Barrafranca, avendo ella deciso di rimanere ivi ed essendo in procinto di sottoscrivere un contratto di lavoro come badante di una persona anziana.
pagina 8 di 16 Il 07.01.2023 il SI. ha negato il consenso e invitato la SI.ra a far rientrare i figli in CP Pt_1
Calabria in tempo per la ripresa delle attività scolastiche a conclusione delle festività natalizie, rendendosi disponibile al collocamento dei figli presso di sé, facendosi carico di ogni incombente per consentire alla madre di svolgere la propria attività lavorativa (cfr. corrispondenza allegata alla comparsa di costituzione del SI. ). CP
Il SI. ha sporto denuncia – querela nei confronti della SI.ra , seguita da decreto di CP Pt_1
citazione diretta a giudizio per sottrazione di persone incapaci e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione del SI. ). CP
Da allora, risulta incontestato che il padre non abbia potuto svolgere il diritto di visita nei confronti dei figli con le modalità stabilite dal provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia.
Invero, in data 06.05.2024, il Curatore speciale dei minori ha depositato relazione relativa all'incontro avvenuto con ciascuno dei minori in pari data, ove si legge che entrambi “hanno dichiarato di non vedere il padre da molto tempo e hanno dichiarato, altresì, di sentirlo poco. L'ultima volta che si sono sentiti con il padre è stato a Pasqua. Inoltre, i bambini hanno dichiarato di non sentire telefonicamente quasi mai i nonni ed i parenti del lato paterno ( ), mentre sentono e vedono spesso i nonni ed i CP parenti del lato materno ). L'estate scorsa i bambini hanno passato un periodo di vacanza estivo Pt_1 con il padre in Calabria e tranne il primo giorno “durante il quale AP gridava spesso”, gli altri giorni è andato tutto bene. I minori, inoltre, hanno dichiarato che sono molto legati al compagno della madre, “ ”, a cui vogliono molto bene e dal quale si sentono molto amati”. Per_4
La stessa all'udienza del 06.06.2024 ha precisato che “l'ultima volta che i bambini hanno visto Pt_1 il padre è stato 15 giorni fa in occasione di un'udienza penale in Calabria che riguarda sempre denunce per fatti accaduti tra me e il;
specifico che prima di questa occasione i bambini hanno Pt_3 visto il padre in Calabria nell'agosto del 2023 e li ho portati io perché dovevo sbrigare diverse cose lì”.
Risulta pertanto dagli atti e verbali di causa che, effettivamente, il trasferimento della madre e dei bambini a Barrafranca è avvenuto a dicembre 2022, nonostante l'espresso dissenso del padre e che, in concreto, ciò abbia impedito l'esercizio del diritto di visita nelle modalità di cui al provvedimento del
22.11.2022, atteso che, salvo sporadiche occasioni di incontro in territorio calabrese (estate 2023 e un'udienza celebrata a maggio 2024), il SI. non ha più incontrato i figli, fino all'estate 2024. CP
pagina 9 di 16 Pur comprendendo le ragioni del trasferimento, ricondotte all'alta conflittualità tra i genitori e al desiderio della madre di ricostruire la propria vita, in fatto, dal dicembre 2022 fino all'udienza del
06.06.2024, ove il Giudice delegato per la trattazione della causa ha autorizzato il trasferimento della residenza e invitato la madre a far incontrare padre e figli in Calabria quell'estate, il diritto di visita del padre non ha potuto svolgersi nelle modalità di cui al vigente provvedimento.
Ebbene, nel nostro ordinamento, il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 ter c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 CEDU), va contemperato con l'interesse del genitore, collocatario e non, pur riconoscendo rango primario all'interesse del figlio che
“deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
14/02/2022, n. 4796).
Sicché, “Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino” (Cass. Civ. n. 4796/2022 cit.).
In buona sostanza, la scelta della residenza abituale dei figli minorenni deve essere assunta dai genitori in modo condiviso anche nel caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore, rientrando tale scelta tra quelle “decisioni di maggiore interesse per i figli” che vanno “adottate da entrambi i genitori”, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c.
Ne consegue che, come previsto dall'art 337 ter c.c., in caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei figli minorenni, la scelta è rimessa al Giudice: ciò SInifica che non è ammessa la decisione unilaterale del singolo genitore di trasferirsi altrove con i figli.
Nel caso di specie, il trasferimento di residenza è stato autorizzato da codesto Tribunale solo in data
06.06.2024.
Di tal ché, considerato che la madre si è resa inadempiente al Decreto del 22.11.2022 per circa un anno e mezzo, si ravvisano i presupposti per disporre l'ammonimento della SI.ra nonché Parte_1
per disporre il chiesto risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di ciascuno dei minori e del padre, che si liquida in via equitativa, in considerazione dell'età dei minori e della durata dell'inadempimento, in € 500,00 per ciascuno, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.
pagina 10 di 16 Al contempo, la SI.ra ha chiesto di voler disporre “ogni provvedimento opportuno di Pt_1 ammonimento” nei confronti del per le inadempienze dello stesso al Decreto del 22.11.2022; CP inadempienze consistite nel mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, confermato dallo stesso all'udienza del 29.10.2024. CP
Considerato che l'inadempimento suddetto sussiste, ma che non risulta individuata e individuabile la sua collocazione temporale né la sua durata, l'unico provvedimento sanzionatorio applicabile nei confronti del è l'ammonimento. Pt_1
b) SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, SUL DIRITTO DI VISITA E SUL MANTENIMENTO.
In punto di affidamento dei minori, il padre ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso ma con collocazione prevalente presso di sé in territorio calabrese, mentre la madre e il Curatore speciale hanno chiesto l'affidamento esclusivo.
Ebbene, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione pagina 11 di 16 del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Nella fattispecie a mani, non risulta provata alcuna condotta pregiudizievole del padre nei confronti dei figli minori, tale da rinvenire gravi carenze nelle capacità genitoriali.
Non vi sono, pertanto, ragioni per mutare il regime di affidamento condiviso, atteso che la conflittualità tra i genitori ha avuto sostanzialmente ad oggetto il trasferimento dei figli in un'altra Regione, determinata soprattutto dalle modalità e repentinità della scelta, e non può dirsi estensibile a tutte le decisioni da prendersi nell'interesse dei figli.
Invero, si rammenta che l'istanza avanzata dal Curatore speciale nell'ambito del presente procedimento al fine della partecipazione dei bambini alle gite scolastiche non chiariva se il padre fosse stato specificamente interpellato al riguardo o se, ove interpellato, avesse omesso di manifestare il suo assenso o dissenso.
A ben vedere, l'affidamento esclusivo, oltre a non rispondere all'interesse dei minori, determinerebbe l'ulteriore esclusione del padre dalla partecipazione alle necessità quotidiane dei figli (partecipazione già di per sé difficoltosa a cagione della distanza), e non risolverebbe comunque i problemi pratici che possono presentarsi nella gestione delle incombenze quotidiane (quali, ad esempio, autorizzazioni scolastiche, consenso per trattamenti medici, ecc...), atteso che anche in caso di affidamento esclusivo le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Risponde all'interesse dei minori, avendo essi manifestato in più occasioni tale volontà, mantenere il loro collocamento presso la madre, a Barrafranca, attuale luogo di residenza, ove gli stessi risultano essersi pienamente integrati, anche in ambito scolastico: è evidente che un eventuale ulteriore mutamento delle abitudini di vita dei minori appare quantomeno inopportuno, se non addirittura nocivo.
In relazione al diritto di visita del padre, occorre preliminarmente rilevare che, in ossequio all'art. 337 ter c.c., “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
pagina 12 di 16 dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori va assicurato al minore, malgrado la distanza geografica, secondo modalità tali da non risolversi in una mera episodicità e atte a garantire il diritto alla bigenitorialità, “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire
a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nella sussistenza del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore” (cfr., ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 19/12/2023, n. 35500).
Alla luce del sopravvenuto trasferimento dei minori in altra Regione e della maggiore complessità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età dei minori, di dieci e sette anni, risulta opportuno dettarne la disciplina, in dettaglio, come segue:
- Durante il periodo scolastico, i minori permarranno con il padre un weekend al mese (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica), compatibilmente con le loro eSIenze scolastiche e con gli impegni lavorativi del padre, preferibilmente, evitando limitando gli spostamenti dei minori in territorio calabrese, essendo auspicabili maggiori spostamenti del padre in territorio siciliano, e, in ogni caso, previa comunicazione alla madre con preavviso di almeno 24 ore;
- I minori permarranno con il padre per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno, ad anni alterni (il primo periodo va dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del
30 dicembre, il secondo periodo va dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 6 gennaio), preferibilmente in territorio calabrese, anche al fine di favorire la frequentazione con i nonni paterni;
- I minori permarranno con il padre per tre giorni nel periodo pasquale, ad anni alterni (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 22:00 del lunedì dell'Angelo) preferibilmente in territorio calabrese, anche al fine di favorire la frequentazione con i nonni paterni;
- I minori trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni, ad anni alterni, con il padre o con la madre, con possibilità di recuperare i giorni di cui non si sia eventualmente usufruito con altri pagina 13 di 16 compatibili con gli impegni professionali dei genitori e le eSIenze dei minori, comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno 24 ore;
- I minori permarranno con il padre per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, indicandoli alla madre entro il mese di maggio dell'anno di riferimento, con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza estiva, fermo il vincolo delle due settimane, anche non continuative;
in mancanza di diverso accordo, in ogni caso, i trenta giorni suddetti ricadranno, ad anni alterni, un anno nel mese di luglio e l'anno successivo nel mese di agosto.
Al riguardo, auspica il Collegio, per il futuro, una collaborazione fattiva e solidale per rendere il più agevole possibile l'esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, in ciò estrinsecandosi uno degli aspetti del diritto alla bigenitorialità di ogni minore.
Ed invero, la genitorialità di cui si discute non può essere intesa come un potere, fonte generatrice di diritti e facoltà dei genitori, ma esclusivamente come responsabilità, correlata ad interessi e diritti del minore, cui va assicurata una crescita sana ed equilibrata.
Non sembra superfluo rammentare che è dovere di ciascuno dei genitori adoperarsi affinché entrambi possano concretamente esercitare i loro diritti-doveri relativi all'assistenza, all'educazione, allo sviluppo affettivo, ecc., dei figli e perché la fine del rapporto tra essi genitori non privi i figli del prezioso e insostituibile contributo di ognuno.
In questa logica, tutti i problemi e le difficoltà al completo raggiungimento degli obiettivi predetti devono essere affrontati da ciascuno dei coniugi con la ferma - perché doverosa - determinazione di concorrere concretamente ed efficacemente alla loro soluzione, nel superiore interesse dei figli.
Proprio a tal fine, le parti vanno invitate a dialogare per adottare decisioni condivise nell'interesse preminente dei loro figli.
In punto di mantenimento, questo Collegio ritiene di confermare quanto statuito dal Tribunale di Vibo
Valentia, non essendo state allegate sostanziali modificazioni delle condizioni economiche-finanziare dei genitori, con conseguente obbligo del padre di versare alla madre la somma di complessivi € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i minori e , da versare entro il Per_1 Parte_2
giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 14 di 16 Inoltre, stante la stabile collocazione dei minori presso la madre, l'assegno unico universale erogato dall' per i figli minori con lei conviventi verrà percepito integralmente dalla stessa. CP_3
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- AMMONISCE la SI.ra per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- CONDANNA la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del SI. Parte_1
che liquida in via equitativa in € 500,00, oltre interessi legali dalla data della Controparte_1
decisione al saldo;
- CONDANNA, altresì, la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale in favore Parte_1
dei figli minori , nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Persona_1 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), che si liquida Parte_2 C.F._6 in via equitativa in € 500,00 per ciascun minore, da versare su libretto vincolato intestato ai medesimi, con obbligo di deposito entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza;
- AMMONISCE il SI. per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
- DISPONE l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre nell'attuale luogo di residenza a Barrafranca (EN) e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 300,00, da Per_1 Parte_2
versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'assegnazione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' per i figli e;
CP_3 Per_1 Parte_2
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 3/9/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 15 di 16 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conSIlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Marika MOTTA Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1139/2023 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barrafranca (EN) al viale G. Cannada n. 511 presso lo studio dell'Avv. Irene Stella Faraci
(C.F.: ), che la rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._2
-RICORRENTE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
pagina 1 di 16 nato a [...] il [...] (C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliato in Vibo Valentia alla via Dei Basiliani n. 10 presso lo studio dell'Avv. Daniela Marina
Garisto, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
-RESISTENTE IN RIASSUNZIONE –
E NEI CONFRONTI DI
Avv. Pasquale Giorgio (C.F.: ), curatore speciale dei minori CP_2 C.F._4
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Persona_1 C.F._5 Parte_2
, nato a [...] il [...] (C.F.: )
[...] C.F._6
- CURATORE SPECIALE DEI MINORI -
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 04.05.2025, resa all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. ove le parti hanno concluso come in atti.
Il SI. ha chiesto: “a) Voglia adottare ogni opportuno e urgente provvedimento volto a CP garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione della SI.ra ; b) Condannare al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, Parte_1
nei confronti dei figli minori disponendo che la relativa somma sia versata su libretto bancario/postale intestato ai minori con amministrazione regolata come per legge nonché al risarcimento del danno nei confronti di;
c) Voglia disporre, con la modifica delle condizioni di cui al punto 1, 2 e Controparte_1
3 del summenzionato decreto, il collocamento prevalente dei minori presso il padre , Controparte_1
con possibilità per la madre di vedere i figli e due pomeriggi a settimana (dalle ore 15 Per_1 Pt_2
alle 20) e a fine settimana alterni (dalle 16 del sabato alle ore 18 della domenica) contemplando la possibilità di recupero del fine – settimana nell'ipotesi di reticenze o impedimento dei bambini in quelli di spettanza della madre, e conseguentemente esonerando dall'obbligo di Controparte_1
corrispondere a a titolo di mantenimento dei figli un assegno mensile pari a complessivi Parte_1
€ 300,00 atteso il collocamento degli stessi presso la casa paterna sita in Briatico (VV) fraz. San Leo”.
La SI.ra ha chiesto di: “- mantenere il collocamento prevalente dei minori presso la madre, Pt_1 disponendo l'affidamento esclusivo in favore della predetta;
- obbligare a Controparte_1
pagina 2 di 16 corrispondere alla SI.ra l'assegno per il loro mantenimento pari ad € 300,00, mantenere Parte_1
il già autorizzato trasferimento della residenza della predetta e dei figli minori presso il comune di
Barrafranca in via Valguarnera, per le ragioni di cui al ricorso in riassunzione, predisponendo in funzione di ciò il calendario del diritto di visita del padre , nonché disporre per le Controparte_1
gravi inadempienze evidenziate in corso di causa, ogni provvedimento opportuno di ammonimento nei confronti del predetto;
- in subordine, in caso di mantenimento del regime di affidamento condiviso, confermare il collocamento dei minori presso la madre, con obbligo del di corrispondere CP
l'assegno per il loro mantenimento pari ad € 300,00, mantenere l'autorizzato trasferimento della residenza della SI.ra e dei figli minori presso il comune di Barrafranca in via Parte_1
Valguarnera e rimodulare, in funzione di ciò, il calendario del diritto di visita del padre
[...]
, genitore non collocatario, tenuto conto della sopravvenuta circostanza;
- rigettare tutte le CP domande formulate dal Sig. con il ricorso introduttivo dell'originario proc. civ. n. Controparte_1
53/2023 RGVG del Tribunale di Vibo Valentia, reiterate nella comparsa di costituzione del presente procedimento, e dunque rigettare la richiesta di condanna della SI.ra al risarcimento Parte_1
danni da disporsi in favore dei minori e dello stesso , nonché la richiesta di modifica Controparte_1
delle condizioni di affidamento dei minori con collocamento degli stessi presso il padre e con esonero di quest'ultimo dall'obbligo di corrispondere a l'assegno mensile pari a complessivi € Parte_1
300,00 a titolo di mantenimento dei figli”.
Il Curatore speciale dei minori ha così concluso: “Disponga l'affido esclusivo dei minori Per_1
e alla madre , e disponendo un calendario di incontri, sia
[...] Parte_2 Parte_1
di presenza che telefonici e/o videochiamate, che compatibilmente con le primarie eSIenze dei minori, possa consentire una frequentazione costante degli stessi con il padre, onerando la Sig.ra Pt_1
a garantire e non ostacolare il costante contatto, tra i minori ed il padre e ciò attraverso le
[...]
modalità ritenute più opportune da codesto Tribunale. In riferimento a tutte le altre richieste formulate dalle parti nei propri scritti difensivi, il sottoscritto curatore speciale, nell'interesse dei minori, si rimette alle giuste valutazioni di codesto Tribunale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti sono nati i figli (di anni 20), (di anni 10) e Per_2 Per_1 Pt_2
(di anni 7).
[...]
pagina 3 di 16 Risulta agli atti di causa che la relazione si è conclusa nel 2018 e che il Tribunale di Vibo Valentia, all'epoca territorialmente competente per avere ivi il nucleo familiare stabilito la propria residenza abituale, con Decreto del 22.11.2022 (procedimento R.G. n. 1162/2019), ha disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, non ravvedendo i presupposti per l'affidamento esclusivo chiesto dalla madre, ha regolamentato il diritto di visita del padre e statuito a carico dello stesso l'obbligo di pagamento di un assegno mensile di mantenimento pari a € 300,00, oltre spese straordinarie.
Risultano allegati gli atti del procedimento penale per atti persecutori e lesioni personali a carico del SI. (n. 4141/2020 R.G.N.R. – Tribunale di Vibo Valentia), raggiunto, dapprima dalla misura CP
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla SI.ra , e, Pt_1
successivamente dalla sentenza di condanna n. 272/2021 R.G. Sent., confermata in grado di appello.
Nel dicembre del 2022, la SI.ra si è allontanata dal territorio calabrese per rientrare presso il Pt_1
proprio paese di origine, in Sicilia, a Barrafranca (EN), insieme ai figli minori, in disaccordo col
. CP
Con ricorso depositato il 19.01.2023 (iscritto al n. 53/2023 R.G.V.G. – Tribunale di Vibo Valentia), il SI. ha chiesto l'adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della SI.ra CP
, essendosi trasferita insieme ai minori in altra Regione contro la volontà del padre e Pt_1 impedendo di fatto l'esercizio del suo diritto di visita;
il SI. ha inoltre chiesto la modifica CP
delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli minori, disposte dal su richiamato Decreto del
Tribunale di Vibo Valentia del 22.11.2022, con collocamento prevalente dei minori presso la propria abitazione, sita in Briatico (VV) fraz. San Leo, con diritto di vista della madre per due pomeriggi a settimana (dalle ore 15.00 alle ore 20:00) e a fine settimana alterni (dalle 16:00 del sabato alle ore
18:00 della domenica), esonerando il padre dall'obbligo di corrispondere alla madre qualsivoglia somma a titolo di assegno di mantenimento.
Parallelamente, in data 22.02.2023, il P.M. presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta ha incoato il procedimento ex art. 333 c.c. (n. 33/2023 R.G.V.G.) a tutela dei minori.
Rilevato che l'art. 38 disp. att. c.c., nella versione modificata dalla L. 206/2021 (applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 37, della stessa legge, ai procedimenti instaurati dal 22.6.2022), prevede che “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.
Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332, 333, 334 e
335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è
pagina 4 di 16 instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo
9 della legge 1° dicembre 1970, n. 8981”; nonché rilevato che il SI. avesse già instaurato il CP
19.01.2023 il procedimento ex artt. 709 ter e 710 c.p.c., applicabili ratione temporis, innanzi al
Tribunale Ordinario di Vibo Valentia, con Ordinanza del 04.07.2023 il Tribunale per i Minorenni di
Caltanissetta ha dichiarato la propria incompetenza funzionale in favore del Tribunale Ordinario di
Vibo Valentia.
Con successiva Ordinanza del 21.07.2023, il Tribunale di Vibo Valentia, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Enna, in quanto luogo di residenza abituale dei minori.
Il giudizio è stato tempestivamente riassunto dalla SI.ra , con ricorso depositato in data Pt_1
31.10.2023, ove la stessa ha insistito, in via principale, nella richiesta di rigetto delle domande formulate dal SI. con il ricorso introduttivo del giudizio n. 53/2023 R.G.V.G. - Tribunale di CP
Vibo Valentia, chiedendo l'affidamento esclusivo dei minori, con conferma dell'assegno di mantenimento a carico del SI. pari ad € 300,00 mensili e chiedendo di autorizzare il CP
“trasferimento della residenza della predetta dei figli minori dal comune di Santa Domenica di Ricadi presso il comune di Barrafranca in via Valguarnera, per le ragioni di cui in memoria, predisponendo in funzione di ciò il calendario del diritto di visita del padre , nonché disporre per le Controparte_1
gravi inadempienze sopra evidenziate, ogni provvedimento opportuno di ammonimento nei confronti del predetto”; in subordine, in caso di mantenimento del regime di affidamento condiviso, la SI.ra ha chiesto, previa autorizzazione al trasferimento della residenza della stessa e dei figli minori, Pt_1
di confermare le statuizioni già adottate dal Tribunale di Vibo Valentia con rimodulazione del calendario delle visite.
Alla prima udienza dell'01.02.2024 la causa era stata assunta in decisione.
Con Ordinanza del 30.04-01.05.2024, il Collegio presieduto dalla dr.ssa Eleonora Guarnera, deSInata per la trattazione del procedimento, previa rimessione in termini del SI. , ha rimesso la causa CP sul ruolo, fissando l'udienza di comparizione personale delle parti per il 06.06.2024 e nominato il
Curatore speciale dei minori.
In data 25.05.2024, il Curatore speciale dei minori Avv. si è costituito in giudizio e, CP_2 evidenziando l'avvenuto trasferimento dei minori da oltre un anno in territorio di Barrafranca, “ove si
pagina 5 di 16 sono già perfettamente ambientati”, ha chiesto di autorizzare il trasferimento della loro residenza e formulato richieste istruttorie.
All'udienza del 06.06.2024, previamente disposta la riunione del presente procedimento con il procedimento n. 191/2024 pendente tra le stesse parti, il SI. , personalmente comparso, ha CP dichiarato di non vedere e sentire i figli dall'estate precedente, salvo un breve recente incontro, evidenziando che in quell'occasione il figlio avesse “abbassato lo sguardo” e gli sembrasse Pt_2
“molto “disturbato””; ha inoltre precisato: “l'estate scorsa si lamentava di avere come AP Per_3
non più me ma il compagno della mia ex compagna. Ad ogni modo, io tengo solo ad esercitare il mio diritto di genitore nei confronti dei miei figli e la mia ex compagna non fa nulla perché ciò possa accadere, anzi ha sottratto i minori portandoli con sé a Barrafranca dove è rimasta a vivere, invece di fermarsi pochi giorni come mi aveva detto. Penso inoltre che abbia cambiato cellulare a Per_1 perché la bambina non risponde ai miei messaggi”.
Alla medesima udienza la SI.ra ha dichiarato: “Non è vero che impedisco ai miei figli di avere Pt_1
contatti con il padre;
sono andata a Barrafranca per andare a trovare una mia zia che stava poco bene, ma con l'intenzione di rientrare a Vibo Valentia;
poi purtroppo mia zia è deceduta ed avendo trovato a Barrafranca il conforto di parenti e condizioni abitative migliori rispetto a quelle che avevo in Calabria e anche opportunità lavorative che a Vibo Valentia non avevo, ho deciso di trattenermi a
Barrafranca. Infatti, dopo che mia zia è morta i bambini sono stati poco bene e prima di partire per
Vibo Valentia, avendo fatto controllare l'auto da un meccanico, questi mi ha detto che occorreva cambiare i freni;
quando ho comunicato al che avrei tardato la partenza da Barrafranca per CP
rientrare a Vibo Valentia questi mi ha insultato e quindi ho deciso di restare a Barrafranca. Tengo a precisare che l'ultima volta che i bambini hanno visto il padre è stato 15 giorni fa in occasione di un'udienza penale in Calabria che riguarda sempre denunce per fatti accaduti tra me e il;
Pt_3 specifico che prima di questa occasione i bambini hanno visto il padre in Calabria nell'agosto del
2023 e li ho portati io perché dovevo sbrigare diverse cose lì. I bambini frequentano la scuola a
Barrafranca, si trovano bene, non chiedono del padre e non sentono la mancanza del padre, non è vero che io ho cambiato il numero del cellulare dei miei figli”.
Alla predetta udienza, il Giudice, preso atto della disponibilità della SI.ra a trascorrere almeno Pt_1
quindici giorni nel periodo estivo a Vibo Valentia, dove risiedono anche i propri genitori, al fine di consentire ai bambini di stare con il padre e con tutti i nonni, ha autorizzato il trasferimento di residenza dei minori a Barrafranca, confermando il regime di affidamento condiviso, nonché il pagina 6 di 16 collocamento e mantenimento dei minori alle condizioni già stabilite nel provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia.
Il Giudice ha inoltre incaricato i Servizi Sociali di riferire con relazione scritta entro il 30.06.2024 sulle condizioni di vita e sullo stato dei minori e rinviato all'udienza del 03.07.2024.
Con relazione depositata il 17.10.2024, i Servizi Sociali presso il Comune di Barrafranca hanno riferito di avere effettuato un incontro con la SI.ra presso l'immobile dalla stessa abitato, sito alla via Pt_1
Valguarnera n. 62/64, concessole in comodato d'uso gratuito dai di lei genitori, residenti in provincia di
Vibo Valentia, rilevando che trattasi di immobile composto da diverse stanze in cui ciascun minore ha a disposizione la propria camera da letto.
L'Assistente sociale ha riportato quanto riferito dalla madre, ossia che i bambini frequentano la scuola elementare a Barrafranca, e che non sono stati rilevati problemi di socializzazione e integrazione, né particolari problemi di salute.
In tale sede i minori hanno rappresentato di volere continuare gli studi a Barrafranca e sono apparsi
“puliti, bene accuditi, socievoli e collaborativi” con l'Assistente sociale.
La madre ha, inoltre, riferito di avere intenzione di recarsi per il periodo estivo in Calabria insieme all'attuale compagno (contando questi sulla possibilità di lavorare come cuoco presso una struttura alberghiera) e di portare i figli dal padre, consentendo loro di stare con lui e con i nonni materni e paterni.
Intervenuta medio tempore la sostituzione del Giudice istruttore, all'udienza del 29.10.2024, le parti, personalmente comparse, hanno insistito nelle rispettive richieste, anche di ordine istruttorio.
Con Ordinanza dell'11.11.2024, resa a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, lo scrivente relatore, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa, fissando all'uopo l'udienza del giorno 04.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte.
Con le note depositate per la predetta udienza, il Curatore speciale dei minori, rilevando l'alta conflittualità tra i genitori;
che per disporre il trasferimento della residenza e per ottenere il nulla osta per l'iscrizione a scuola dei bambini è stato necessario l'intervento, rispettivamente del Tribunale di
Enna e del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, atteso che il padre non prestava il relativo consenso;
che dalla relazione dei Servizi Sociali i minori risultano pienamente ambientati e preferiscono continuare gli studi a Barrafranca;
che per la partecipazione alla gita scolastica è stato necessario l'intervento del medesimo Curatore speciale;
ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei pagina 7 di 16 minori alla madre, disponendo un calendario di incontri, sia di presenza che telefonici e/o videochiamate, che compatibilmente con le primarie eSIenze dei minori, possa consentire una frequentazione costante degli stessi con il padre, onerando la madre di garantire e non ostacolare il costante contatto tra i minori e il padre.
Entrambe le parti hanno concluso come in atti, previamente insistendo nelle rispettive richieste istruttorie.
Con Ordinanza del 04.05.2025, avendo le parti precisato le conclusioni, lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
a) SULLA RICHIESTA DI ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO NEI CONFRONTI
DELLA MADRE E SULLE RICHIESTE DI CONDANNA DELLA STESSA AL RISARCIMENTO DEI DANNI
NEI CONFRONTI DEI FIGLI MINORI E DEL PADRE EX ART. 709 TER C.P.C., APPLICABILE RATIONE
TEMPORIS.
Il SI. ha richiesto l'adozione dei provvedimenti in epigrafe rilevando la violazione del diritto CP
di visita dello stesso nei confronti dei figli, sì come statuito dal Decreto del 22.11.2022 reso dal
Tribunale di Vibo Valentia che, all'uopo prescriveva che “Salvi migliori accordi, il padre potrà vedere
i figli e due pomeriggi a settimana (dalle ore 15 alle 20) e a fine settimana alterni (dalle Per_1 Pt_2
16 del sabato alle ore 18 della domenica) contemplando la possibilità di recupero del fine – settimana nell'ipotesi di reticenze o impedimento dei bambini in quelli di spettanza del padre”.
In occasione dell'udienza del 06.06.2024 la SI.ra ha dichiarato di essersi recata in Sicilia Pt_1
insieme ai figli a dicembre 2022 (il 16.12.2022) per andare a trovare una zia che stava poco bene, di avere ritardato il rientro in Calabria a causa di un guasto all'auto e di avere, infine, deciso di rimanere a vivere a Barrafranca, avendo ivi trovato condizioni abitative e opportunità lavorative migliori rispetto a quelle godute in Calabria.
Risulta agli atti di causa che dopo pochi giorni, ovvero il 03.01.2023, la SI.ra , per il tramite Pt_1
del proprio legale, ha rivolto al SI. formale richiesta di consenso al trasferimento della CP residenza dei figli e al rilascio del nulla osta per il proseguimento dell'anno scolastico a Barrafranca, avendo ella deciso di rimanere ivi ed essendo in procinto di sottoscrivere un contratto di lavoro come badante di una persona anziana.
pagina 8 di 16 Il 07.01.2023 il SI. ha negato il consenso e invitato la SI.ra a far rientrare i figli in CP Pt_1
Calabria in tempo per la ripresa delle attività scolastiche a conclusione delle festività natalizie, rendendosi disponibile al collocamento dei figli presso di sé, facendosi carico di ogni incombente per consentire alla madre di svolgere la propria attività lavorativa (cfr. corrispondenza allegata alla comparsa di costituzione del SI. ). CP
Il SI. ha sporto denuncia – querela nei confronti della SI.ra , seguita da decreto di CP Pt_1
citazione diretta a giudizio per sottrazione di persone incapaci e per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (cfr. documenti allegati alla comparsa di costituzione del SI. ). CP
Da allora, risulta incontestato che il padre non abbia potuto svolgere il diritto di visita nei confronti dei figli con le modalità stabilite dal provvedimento del Tribunale di Vibo Valentia.
Invero, in data 06.05.2024, il Curatore speciale dei minori ha depositato relazione relativa all'incontro avvenuto con ciascuno dei minori in pari data, ove si legge che entrambi “hanno dichiarato di non vedere il padre da molto tempo e hanno dichiarato, altresì, di sentirlo poco. L'ultima volta che si sono sentiti con il padre è stato a Pasqua. Inoltre, i bambini hanno dichiarato di non sentire telefonicamente quasi mai i nonni ed i parenti del lato paterno ( ), mentre sentono e vedono spesso i nonni ed i CP parenti del lato materno ). L'estate scorsa i bambini hanno passato un periodo di vacanza estivo Pt_1 con il padre in Calabria e tranne il primo giorno “durante il quale AP gridava spesso”, gli altri giorni è andato tutto bene. I minori, inoltre, hanno dichiarato che sono molto legati al compagno della madre, “ ”, a cui vogliono molto bene e dal quale si sentono molto amati”. Per_4
La stessa all'udienza del 06.06.2024 ha precisato che “l'ultima volta che i bambini hanno visto Pt_1 il padre è stato 15 giorni fa in occasione di un'udienza penale in Calabria che riguarda sempre denunce per fatti accaduti tra me e il;
specifico che prima di questa occasione i bambini hanno Pt_3 visto il padre in Calabria nell'agosto del 2023 e li ho portati io perché dovevo sbrigare diverse cose lì”.
Risulta pertanto dagli atti e verbali di causa che, effettivamente, il trasferimento della madre e dei bambini a Barrafranca è avvenuto a dicembre 2022, nonostante l'espresso dissenso del padre e che, in concreto, ciò abbia impedito l'esercizio del diritto di visita nelle modalità di cui al provvedimento del
22.11.2022, atteso che, salvo sporadiche occasioni di incontro in territorio calabrese (estate 2023 e un'udienza celebrata a maggio 2024), il SI. non ha più incontrato i figli, fino all'estate 2024. CP
pagina 9 di 16 Pur comprendendo le ragioni del trasferimento, ricondotte all'alta conflittualità tra i genitori e al desiderio della madre di ricostruire la propria vita, in fatto, dal dicembre 2022 fino all'udienza del
06.06.2024, ove il Giudice delegato per la trattazione della causa ha autorizzato il trasferimento della residenza e invitato la madre a far incontrare padre e figli in Calabria quell'estate, il diritto di visita del padre non ha potuto svolgersi nelle modalità di cui al vigente provvedimento.
Ebbene, nel nostro ordinamento, il diritto del minore al mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con entrambi i genitori (art. 337 ter c.c.), che in via sistematica si colloca all'interno di quello al rispetto della vita familiare di rilievo convenzionale (art. 8 CEDU), va contemperato con l'interesse del genitore, collocatario e non, pur riconoscendo rango primario all'interesse del figlio che
“deve porsi quale punto di “tenuta” o “caduta” della mediazione operata” (cfr. Cass. Civ., Sez. I,
14/02/2022, n. 4796).
Sicché, “Il giudice del merito chiamato ad autorizzare il trasferimento di residenza del genitore collocatario del minore deve pertanto valutare con l'interesse di quest'ultimo, nell'apprezzata sussistenza della sua residenza abituale quale centro di interessi e relazioni affettive, quello del genitore che abbia richiesto il trasferimento e, ancora, del genitore non collocatario su cui ricadono gli effetti del trasferimento autorizzato, per le diverse peggiorative modalità di frequentazione del figlio che gliene derivino” (Cass. Civ. n. 4796/2022 cit.).
In buona sostanza, la scelta della residenza abituale dei figli minorenni deve essere assunta dai genitori in modo condiviso anche nel caso di affidamento esclusivo ad un solo genitore, rientrando tale scelta tra quelle “decisioni di maggiore interesse per i figli” che vanno “adottate da entrambi i genitori”, ai sensi dell'art. 337 quater c.p.c.
Ne consegue che, come previsto dall'art 337 ter c.c., in caso di disaccordo tra i genitori sulla residenza abituale dei figli minorenni, la scelta è rimessa al Giudice: ciò SInifica che non è ammessa la decisione unilaterale del singolo genitore di trasferirsi altrove con i figli.
Nel caso di specie, il trasferimento di residenza è stato autorizzato da codesto Tribunale solo in data
06.06.2024.
Di tal ché, considerato che la madre si è resa inadempiente al Decreto del 22.11.2022 per circa un anno e mezzo, si ravvisano i presupposti per disporre l'ammonimento della SI.ra nonché Parte_1
per disporre il chiesto risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti di ciascuno dei minori e del padre, che si liquida in via equitativa, in considerazione dell'età dei minori e della durata dell'inadempimento, in € 500,00 per ciascuno, oltre interessi legali dalla data della decisione al saldo.
pagina 10 di 16 Al contempo, la SI.ra ha chiesto di voler disporre “ogni provvedimento opportuno di Pt_1 ammonimento” nei confronti del per le inadempienze dello stesso al Decreto del 22.11.2022; CP inadempienze consistite nel mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, confermato dallo stesso all'udienza del 29.10.2024. CP
Considerato che l'inadempimento suddetto sussiste, ma che non risulta individuata e individuabile la sua collocazione temporale né la sua durata, l'unico provvedimento sanzionatorio applicabile nei confronti del è l'ammonimento. Pt_1
b) SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, SUL DIRITTO DI VISITA E SUL MANTENIMENTO.
In punto di affidamento dei minori, il padre ha chiesto di confermare l'affidamento condiviso ma con collocazione prevalente presso di sé in territorio calabrese, mentre la madre e il Curatore speciale hanno chiesto l'affidamento esclusivo.
Ebbene, ai sensi dell'art. 337 quater c.c., sì come aggiunto dal D.Lgs. n. 154/2013, “
1. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
2. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
3. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
In assenza di norme che regolino, in materia specifica, i casi in cui il giudice è tenuto ad adottare un provvedimento dispositivo dell'affidamento esclusivo ad un solo genitore, la casistica giurisprudenziale ha individuato quattro situazioni fondamentali sulla base delle quali deve essere disposto l'affido esclusivo: 1) violenza sui minori;
2) violenza sul genitore in presenza dei figli;
3) mancata costituzione pagina 11 di 16 del genitore nel giudizio di separazione, quindi mancata rivendicazione del proprio diritto ad esercitare il ruolo genitoriale e disinteresse verso la prole;
4) forti carenze affettive da parte di un genitore
(mancato adempimento degli obblighi di mantenimento e delle spese straordinarie, assenza dalla sfera educativa del minore, irreperibilità, riconoscimento di incapacità di intendere e di volere, uso di alcool e droghe).
A ben vedere, si tratta di situazioni limite in cui le negligenze di un genitore e il totale disinteresse verso il figlio minore inducono il giudice ad escludere l'affido condiviso, ben potendo prevedere i danni che ne deriverebbero ai figli.
Nella fattispecie a mani, non risulta provata alcuna condotta pregiudizievole del padre nei confronti dei figli minori, tale da rinvenire gravi carenze nelle capacità genitoriali.
Non vi sono, pertanto, ragioni per mutare il regime di affidamento condiviso, atteso che la conflittualità tra i genitori ha avuto sostanzialmente ad oggetto il trasferimento dei figli in un'altra Regione, determinata soprattutto dalle modalità e repentinità della scelta, e non può dirsi estensibile a tutte le decisioni da prendersi nell'interesse dei figli.
Invero, si rammenta che l'istanza avanzata dal Curatore speciale nell'ambito del presente procedimento al fine della partecipazione dei bambini alle gite scolastiche non chiariva se il padre fosse stato specificamente interpellato al riguardo o se, ove interpellato, avesse omesso di manifestare il suo assenso o dissenso.
A ben vedere, l'affidamento esclusivo, oltre a non rispondere all'interesse dei minori, determinerebbe l'ulteriore esclusione del padre dalla partecipazione alle necessità quotidiane dei figli (partecipazione già di per sé difficoltosa a cagione della distanza), e non risolverebbe comunque i problemi pratici che possono presentarsi nella gestione delle incombenze quotidiane (quali, ad esempio, autorizzazioni scolastiche, consenso per trattamenti medici, ecc...), atteso che anche in caso di affidamento esclusivo le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Risponde all'interesse dei minori, avendo essi manifestato in più occasioni tale volontà, mantenere il loro collocamento presso la madre, a Barrafranca, attuale luogo di residenza, ove gli stessi risultano essersi pienamente integrati, anche in ambito scolastico: è evidente che un eventuale ulteriore mutamento delle abitudini di vita dei minori appare quantomeno inopportuno, se non addirittura nocivo.
In relazione al diritto di visita del padre, occorre preliminarmente rilevare che, in ossequio all'art. 337 ter c.c., “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
pagina 12 di 16 dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.
Il mantenimento delle relazioni con entrambi i genitori va assicurato al minore, malgrado la distanza geografica, secondo modalità tali da non risolversi in una mera episodicità e atte a garantire il diritto alla bigenitorialità, “inteso quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantire
a quest'ultimo una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nella sussistenza del dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione della prole il cui rispetto deve essere sempre assicurato nell'interesse superiore del minore” (cfr., ex pluribus, Cass.
Civ., Sez. I, Ordinanza 19/12/2023, n. 35500).
Alla luce del sopravvenuto trasferimento dei minori in altra Regione e della maggiore complessità di esercizio del diritto di visita del padre, tenuto conto della tenera età dei minori, di dieci e sette anni, risulta opportuno dettarne la disciplina, in dettaglio, come segue:
- Durante il periodo scolastico, i minori permarranno con il padre un weekend al mese (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica), compatibilmente con le loro eSIenze scolastiche e con gli impegni lavorativi del padre, preferibilmente, evitando limitando gli spostamenti dei minori in territorio calabrese, essendo auspicabili maggiori spostamenti del padre in territorio siciliano, e, in ogni caso, previa comunicazione alla madre con preavviso di almeno 24 ore;
- I minori permarranno con il padre per sette giorni durante le festività natalizie o di inizio d'anno, ad anni alterni (il primo periodo va dalle ore 10:00 del 24 dicembre alle ore 22:00 del
30 dicembre, il secondo periodo va dalle ore 10:00 del 31 dicembre alle ore 22:00 del 6 gennaio), preferibilmente in territorio calabrese, anche al fine di favorire la frequentazione con i nonni paterni;
- I minori permarranno con il padre per tre giorni nel periodo pasquale, ad anni alterni (in mancanza di diversi accordi, dalle ore 10:00 del sabato fino alle ore 22:00 del lunedì dell'Angelo) preferibilmente in territorio calabrese, anche al fine di favorire la frequentazione con i nonni paterni;
- I minori trascorreranno il giorno dei rispettivi compleanni, ad anni alterni, con il padre o con la madre, con possibilità di recuperare i giorni di cui non si sia eventualmente usufruito con altri pagina 13 di 16 compatibili con gli impegni professionali dei genitori e le eSIenze dei minori, comunicati all'altro genitore con preavviso di almeno 24 ore;
- I minori permarranno con il padre per almeno trenta giorni, anche non consecutivi, nel periodo estivo, indicandoli alla madre entro il mese di maggio dell'anno di riferimento, con possibilità che i genitori, di comune accordo, modifichino il periodo di permanenza estiva, fermo il vincolo delle due settimane, anche non continuative;
in mancanza di diverso accordo, in ogni caso, i trenta giorni suddetti ricadranno, ad anni alterni, un anno nel mese di luglio e l'anno successivo nel mese di agosto.
Al riguardo, auspica il Collegio, per il futuro, una collaborazione fattiva e solidale per rendere il più agevole possibile l'esercizio del diritto-dovere di visita del genitore non collocatario, in ciò estrinsecandosi uno degli aspetti del diritto alla bigenitorialità di ogni minore.
Ed invero, la genitorialità di cui si discute non può essere intesa come un potere, fonte generatrice di diritti e facoltà dei genitori, ma esclusivamente come responsabilità, correlata ad interessi e diritti del minore, cui va assicurata una crescita sana ed equilibrata.
Non sembra superfluo rammentare che è dovere di ciascuno dei genitori adoperarsi affinché entrambi possano concretamente esercitare i loro diritti-doveri relativi all'assistenza, all'educazione, allo sviluppo affettivo, ecc., dei figli e perché la fine del rapporto tra essi genitori non privi i figli del prezioso e insostituibile contributo di ognuno.
In questa logica, tutti i problemi e le difficoltà al completo raggiungimento degli obiettivi predetti devono essere affrontati da ciascuno dei coniugi con la ferma - perché doverosa - determinazione di concorrere concretamente ed efficacemente alla loro soluzione, nel superiore interesse dei figli.
Proprio a tal fine, le parti vanno invitate a dialogare per adottare decisioni condivise nell'interesse preminente dei loro figli.
In punto di mantenimento, questo Collegio ritiene di confermare quanto statuito dal Tribunale di Vibo
Valentia, non essendo state allegate sostanziali modificazioni delle condizioni economiche-finanziare dei genitori, con conseguente obbligo del padre di versare alla madre la somma di complessivi € 300,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento per i minori e , da versare entro il Per_1 Parte_2
giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 14 di 16 Inoltre, stante la stabile collocazione dei minori presso la madre, l'assegno unico universale erogato dall' per i figli minori con lei conviventi verrà percepito integralmente dalla stessa. CP_3
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo così statuisce:
- AMMONISCE la SI.ra per le ragioni di cui in parte motiva;
Parte_1
- CONDANNA la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del SI. Parte_1
che liquida in via equitativa in € 500,00, oltre interessi legali dalla data della Controparte_1
decisione al saldo;
- CONDANNA, altresì, la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale in favore Parte_1
dei figli minori , nata a [...] il [...] (C.F.: ), e Persona_1 C.F._5
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), che si liquida Parte_2 C.F._6 in via equitativa in € 500,00 per ciascun minore, da versare su libretto vincolato intestato ai medesimi, con obbligo di deposito entro 60 giorni dalla notifica della presente sentenza;
- AMMONISCE il SI. per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
- DISPONE l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso la madre nell'attuale luogo di residenza a Barrafranca (EN) e diritto di visita del padre come disposto in parte motiva;
- PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli e , un assegno mensile di € 300,00, da Per_1 Parte_2
versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- DISPONE l'assegnazione alla madre dell'intero importo dell'assegno unico universale erogato dall' per i figli e;
CP_3 Per_1 Parte_2
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Enna, nella camera di conSIlio del giorno 3/9/2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Dott. Rosario Vacirca Dott.ssa Marika Motta
pagina 15 di 16 DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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