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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/09/2025, n. 2414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2414 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10
rappr. e dif. dagli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore
- Ricorrente – contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara Putortì
- Convenuta –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 novembre 2022 le parti ricorrenti in epigrafe indicate - premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della come infermieri addetti Pt_11 al reparto di nefrologia dell'ospedale Valle d'Itria di Martina Franca infermieri con mansioni inquadrate nel livello D;
che a causa del cronico problema dell'esiguo numero di Operatori
Socio Sanitari ed Ausiliari assegnati al reparto in questione solo dal 2017, erano stati costretti a compensare tali carenze venendo adibiti, a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo, a mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell'operatore socio-sanitario
1
inquadrato nella categoria B del CCNL applicato;
che da ciò era derivato in capo agli stessi un danno (quantificato in complessivi euro 110.700,00 – corrispondente al 50% del trattamento Parte retributivo medio erogato dall' per ogni mese di ogni anno in cui tale demansionamento risulta accertato - per ogni singolo ricorrente ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione) da dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione, essendo stati privati altresì di qualsiasi soddisfazione personale ed intellettuale, con conseguente lesione della loro dignità professionale e impossibilità di aggiornarsi sull'evoluzione terapeutica e patologica, oltre che sui processi di nursing. Parte Chiedevano pertanto la condanna dell' al pagamento delle predette somme (calcolate nei limiti della prescrizione decennale ovvero limitatamente al periodo dal marzo 2012 all'ottobre
2022) per i titoli indicati. Parte Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza, la prescrizione estintiva (sia quinquennale che decennale) l'infondatezza nel merito, il concorso colposo del creditore riveniente dall'art. 1227c.c. atteso che i ricorrenti avevano atteso oltre 10 anni prima di rappresentare la situazione oggetto del ricorso.
Istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
**
Le domande sono fondate nei limiti che si andranno ad evidenziare.
Quanto alla eccepita nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc., deve ovviamente richiamarsi il condivisibile orientamento ermeneutico secondo cui: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
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dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n°
3126, cui adde Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097).
Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo sia al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo, ponendo la controparte nella possibilità di adottare la più congrua ed idonea difesa (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di "conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164
c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda Cass. Lav. 21 agosto 2007 n° 17778).
Del pari, infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta.
Invero, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, trova applicazione la prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17579/2013; Cassazione civile sez. lav. 05 ottobre 2006 n.
21406). Correttamente pertanto le parti ricorrenti hanno limitato le domande al periodo marzo Parte 2012-ottobre 2022, considerato, quale primo atto interruttivo (non contestato dalla , la lettera datata 28.02.2022 allegata al ricorso.
Quanto al merito, si osserva quanto segue.
Giova richiamare le disposizioni normative che regolamentano le mansioni e lo ius variandi nel pubblico impiego, applicabili alla fattispecie in esame.
Ebbene, l'art. 52 d.lgs. n.165/01 disciplina le mansioni nel lavoro pubblico prevedendo quanto segue: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive (...)”.
Analogamente a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 c.c., anche nel pubblico impiego privatizzato, è contemplato che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti dell'area di inquadramento. È evidente che entrambe le disposizioni normative summenzionate precludono, in termini generali, la possibilità di assegnare mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita.
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A tal proposito, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di pubblico impiego privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente e assorbente
l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21/2/2013, n. 4301).
Ancora di recente, i Giudici di legittimità hanno precisato che, sebbene l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore debba rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali e accessori rispetto a quelli propri del suo livello
(cfr. Cass. n. 8910 del 2019; n. 11045 del 2004; n. 7821 del 2001. In materia di pubblico impiego cfr. Cass. 17774 del 2006 ove si afferma che “l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti
e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”).
Pertanto, può affermarsi che il datore di lavoro può adibire a mansioni inferiori il lavoratore a due condizioni concorrenti ovvero che si tratti di impegno di breve durata e, pertanto, di carattere occasionale e che tale impegno consenta, in ogni caso, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in modo prevalente ed assorbente.
Tanto premesso, correttamente le parti ricorrenti hanno compiuto il procedimento trifasico per l'individuazione del demansionamento.
Infatti, Cass. n. 21329/17: allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una determinata posizione funzionale, il procedimento logico-giuridico non può prescindere da
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tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda» ( Cass. 26.3.2014 n. 7123).
A tal fine, giova richiamare, in primo luogo, la declaratoria contrattuale del livello di appartenenza dell'infermiere professionale (Categoria D del CCNL di riferimento) secondo cui “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739 del 1994, il cui art. 1 prevede: “1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per
l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.”
Il C.C.N.L. comparto sanità prevede che gli infermieri siano inquadrati nella categoria D.
In merito agli operatori OSS, le mansioni sono disciplinate dall'Accordo Conferenza Stato
Regioni del 22 febbraio 2011 che, all'art. 1, identifica l'OSS con “l'operatore che a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e
l'autonomia dell'utente”. L'art. 5 e la tabella Allegata al decreto specificano le attività svolte
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dall'OSS: 1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli
e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. 3)
Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.
Dalla definizione normativa, dunque, emerge che quella dell'infermiere è, al pari di altre professioni intellettuali ed anche specificamente sanitarie, attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico che, anche se si estrinseca in atti di carattere pratico-manuale, presuppone un insieme di conoscenze complesse ed articolate, tanto che può essere esercitata solo da soggetti in possesso di titolo di laurea ad hoc.
Le mansioni dell'OSS, per converso, sono riconducibili sia ad interventi di tipo igienico- sanitario - aiuto nelle operazioni per la cura e l'igiene personale, vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente - sia ad interventi di carattere socio- sanitario, come attività di animazione e di socializzazione per singoli o gruppi: l'OSS, in sostanza, è una figura di supporto al personale medico e infermieristico, la cui responsabilità principale consiste nel rilevare i bisogni primari dei pazienti nelle attività di vita quotidiana e di igiene personale.
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Ciò premesso, pur non sussistendo una vera e propria gerarchia, è indubbio che l'infermiere professionale, anche con l'azione del percorso formativo per l'accesso alla professione, svolge mansioni maggiormente qualificate e, pertanto, superiori tanto che il D.M. n. 739/94 dispone che l'infermiere provvede ad una sorta di coordinamento del personale di supporto.
Nel caso di specie dal compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio è emersa prova sufficientemente certa in ordine all'adibizione, in modo prevalente, dei ricorrenti, durante tutto il periodo di tempo oggetto del giudizio, a mansioni inferiori, afferenti alle mansioni dell'OSS, rispetto a quelle previste per la propria figura professionale.
Ed infatti l'istruttoria espletata ha pienamente confermato la prospettazione attorea, avendo tutti i testi di parte ricorrente (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) concordemente confermato che la notevole carenza cronica di personale OSS nel reparto
(nessun OSS sino al 2017, un solo OSS nel 2017 e due nel 2018) imponeva al personale infermieristico (ed in particolare ai ricorrenti) di espletare anche le attività di competenza degli OSS per la maggior parte del turno di lavoro sia diurno che notturno (cfr. dichiarazioni del teste per tutto il periodo oggetto del ricorso;
dichiarazioni del teste Tes_1 Tes_2 sino al 1.12.2018, data per pensionamento;
dichiarazioni della teste Pastore sino al
31.07.2016, data del pensionamento).
Parte D'altro canto la non ha fornito alcun valido elemento idoneo a smentire tali circostanze, atteso che l'unico teste di parte resistente escusso nulla ha saputo dichiarare con specifico riferimento alle posizioni dei ricorrenti.
Pertanto, alla luce di quanto rilevato, nonché della giurisprudenza già richiamata, deve Parte ritenersi provato il dedotto demansionamento posto in essere dalla
Quanto alle conseguenze risarcitorie del dedotto danno derivatone, la giurisprudenza ha statuito che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo e, in particolare, è principio noto che “in caso di demansionamento
è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione
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necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione..” (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. Lav. n. 12253/15).
Invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi emergono sia la mortificazione professionale patita a causa dell'appiattimento delle competenze conseguente al costante svolgimento di mansioni alberghiere tipiche dell'OSS sia il disagio personale conseguente alla sovente confusione dei ruoli. In tal senso, appare possibile richiamare.
Inoltre il lungo periodo di attribuzione di mansioni inferiori ha certamente condotto a un impoverimento della professionalità dei ricorrenti (cfr. Cass. 19923/19 ed anche Cass.
24585/19: rilevano…la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione).
Pertanto, risultando provato il danno subito dai ricorrenti a seguito del demansionamento, se ne ammette la valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n.3299/92; n.10157/04;
n.15955/04; n.9073/13).
Tanto premesso, tenuto conto della durata del demansionamento e della gravità dello stesso, in assenza di allegazioni da cui desumere una maggiore entità del danno ed in difetto di elementi indicatori di un effettivo pregiudizio alla carriera, si reputa equo commisurare il ristoro, in via equitativa, nel 10% della retribuzione netta percepita dal marzo 2012 sino all'ottobre 2022, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo. Da tale somma nulla deve essere Parte detratto, atteso che non fondate le doglianze dell' relative all'asserito concorso colposo del creditore atteso che “Il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza” (sic Cass. Sez. III, 27 marzo 2018 n° 7515): presupposti che – nel caso di specie – non sono stati affatto dimostrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
2. dichiara che i ricorrenti hanno svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle della categoria di appartenenza e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento, in favore di ciascun ricorrente, del danno non patrimoniale nella misura del 10% della retribuzione netta
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percepita da marzo 2012 sino ad ottobre 2022, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
Parte
3. condanna l' convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €.6900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 25 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 25 settembre 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
Parte_1 Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
Parte_7 Parte_8 Parte_9
Parte_10
rappr. e dif. dagli avv.ti Lorenzo Scarano e Maria Pastore
- Ricorrente – contro
“ ”, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dall'avv. Annachiara Putortì
- Convenuta –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 13 novembre 2022 le parti ricorrenti in epigrafe indicate - premesso di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della come infermieri addetti Pt_11 al reparto di nefrologia dell'ospedale Valle d'Itria di Martina Franca infermieri con mansioni inquadrate nel livello D;
che a causa del cronico problema dell'esiguo numero di Operatori
Socio Sanitari ed Ausiliari assegnati al reparto in questione solo dal 2017, erano stati costretti a compensare tali carenze venendo adibiti, a discapito delle mansioni infermieristiche, in maniera continua e prevalente, per la maggior parte del turno lavorativo, a mansioni ausiliarie di “attività alberghiere”, di igiene personale dei pazienti e di assistenza generica agli stessi, nonché servizi di segreteria di reparto, ascrivibili alla figura dell'operatore socio-sanitario
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inquadrato nella categoria B del CCNL applicato;
che da ciò era derivato in capo agli stessi un danno (quantificato in complessivi euro 110.700,00 – corrispondente al 50% del trattamento Parte retributivo medio erogato dall' per ogni mese di ogni anno in cui tale demansionamento risulta accertato - per ogni singolo ricorrente ovvero di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione) da dequalificazione professionale consistente nell'impossibilità di esprimere, nonché di conservare ed accrescere la propria competenza professionale in conformità alle condizioni di assunzione, essendo stati privati altresì di qualsiasi soddisfazione personale ed intellettuale, con conseguente lesione della loro dignità professionale e impossibilità di aggiornarsi sull'evoluzione terapeutica e patologica, oltre che sui processi di nursing. Parte Chiedevano pertanto la condanna dell' al pagamento delle predette somme (calcolate nei limiti della prescrizione decennale ovvero limitatamente al periodo dal marzo 2012 all'ottobre
2022) per i titoli indicati. Parte Si costituiva l' contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza, la prescrizione estintiva (sia quinquennale che decennale) l'infondatezza nel merito, il concorso colposo del creditore riveniente dall'art. 1227c.c. atteso che i ricorrenti avevano atteso oltre 10 anni prima di rappresentare la situazione oggetto del ricorso.
Istruita documentalmente e mediante escussione di testimoni, la causa, all'udienza odierna, è stata infine discussa e quindi viene decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto
2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione).
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Le domande sono fondate nei limiti che si andranno ad evidenziare.
Quanto alla eccepita nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 cpc., deve ovviamente richiamarsi il condivisibile orientamento ermeneutico secondo cui: “Nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto
e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso
l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa
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dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass. Sez. VI-Lav. 8 febbraio 2011 n°
3126, cui adde Cass. Lav. 9 maggio 2012 n° 7097).
Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo sia al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo, ponendo la controparte nella possibilità di adottare la più congrua ed idonea difesa (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di "conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164
c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda Cass. Lav. 21 agosto 2007 n° 17778).
Del pari, infondata è l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla convenuta.
Invero, trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, trova applicazione la prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ., sent. n. 17579/2013; Cassazione civile sez. lav. 05 ottobre 2006 n.
21406). Correttamente pertanto le parti ricorrenti hanno limitato le domande al periodo marzo Parte 2012-ottobre 2022, considerato, quale primo atto interruttivo (non contestato dalla , la lettera datata 28.02.2022 allegata al ricorso.
Quanto al merito, si osserva quanto segue.
Giova richiamare le disposizioni normative che regolamentano le mansioni e lo ius variandi nel pubblico impiego, applicabili alla fattispecie in esame.
Ebbene, l'art. 52 d.lgs. n.165/01 disciplina le mansioni nel lavoro pubblico prevedendo quanto segue: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali
o selettive (...)”.
Analogamente a quanto previsto per il lavoro privato dall'art. 2103 c.c., anche nel pubblico impiego privatizzato, è contemplato che il prestatore di lavoro debba essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle equivalenti dell'area di inquadramento. È evidente che entrambe le disposizioni normative summenzionate precludono, in termini generali, la possibilità di assegnare mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti e tipiche della professionalità acquisita.
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A tal proposito, il consolidato orientamento della Corte di Cassazione ha ribadito che “in tema di pubblico impiego privatizzato, è legittima l'assegnazione del dipendente a mansioni inferiori per esigenze di servizio allorquando è assicurato in modo prevalente e assorbente
l'espletamento di quelle concernenti la qualifica di appartenenza. L'espletamento di mansioni inferiori che implichi un impiego di energie lavorative di breve durata non incide sullo svolgimento in modo prevalente ed assorbente delle mansioni di appartenenza” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 21/2/2013, n. 4301).
Ancora di recente, i Giudici di legittimità hanno precisato che, sebbene l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore debba rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza, il lavoratore, per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito anche a compiti inferiori purché marginali e accessori rispetto a quelli propri del suo livello
(cfr. Cass. n. 8910 del 2019; n. 11045 del 2004; n. 7821 del 2001. In materia di pubblico impiego cfr. Cass. 17774 del 2006 ove si afferma che “l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, con la previsione secondo cui il prestatore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto e con l'assenza di previsione circa la sua utilizzabilità in mansioni inferiori, preclude, in termini generali, la possibilità di richiedere mansioni ulteriori rispetto a quelle qualificanti
e tipiche della professionalità acquisita, alla stregua dell'art. 2103 cod. civ. che pone un divieto analogo esplicitato dalla previsione della nullità di ogni patto contrario. L'esatto ambito delle mansioni esigibili è, pertanto, indicato in termini analoghi nelle due citate disposizioni e l'attività prevalente e assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare fra le mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza e, tuttavia, per ragioni di efficienza e di economia del lavoro o di sicurezza, possono essere richieste, incidentalmente o marginalmente, attività corrispondenti a mansioni inferiori che il lavoratore è tenuto ad espletare”).
Pertanto, può affermarsi che il datore di lavoro può adibire a mansioni inferiori il lavoratore a due condizioni concorrenti ovvero che si tratti di impegno di breve durata e, pertanto, di carattere occasionale e che tale impegno consenta, in ogni caso, l'espletamento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza in modo prevalente ed assorbente.
Tanto premesso, correttamente le parti ricorrenti hanno compiuto il procedimento trifasico per l'individuazione del demansionamento.
Infatti, Cass. n. 21329/17: allorché si tratti di individuare, ai fini dell'accertamento di un eventuale demansionamento, la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una determinata posizione funzionale, il procedimento logico-giuridico non può prescindere da
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tre fasi successive, costituite dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda» ( Cass. 26.3.2014 n. 7123).
A tal fine, giova richiamare, in primo luogo, la declaratoria contrattuale del livello di appartenenza dell'infermiere professionale (Categoria D del CCNL di riferimento) secondo cui “Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa”.
L'attività infermieristica è disciplinata dal D.M. n. 739 del 1994, il cui art. 1 prevede: “1. È individuata la figura professionale dell'infermiere con il seguente profilo: l'infermiere è
l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale è responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
2. L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.
3. L'infermiere: a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per
l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio
e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.”
Il C.C.N.L. comparto sanità prevede che gli infermieri siano inquadrati nella categoria D.
In merito agli operatori OSS, le mansioni sono disciplinate dall'Accordo Conferenza Stato
Regioni del 22 febbraio 2011 che, all'art. 1, identifica l'OSS con “l'operatore che a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a: a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
b) favorire il benessere e
l'autonomia dell'utente”. L'art. 5 e la tabella Allegata al decreto specificano le attività svolte
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dall'OSS: 1) Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero: assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale;
realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico;
collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale;
realizza attività di animazione e socializzazione di singoli
e gruppi;
coadiuva il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente;
aiuta la gestione dell'utente nel suo ambito di vita;
cura la pulizia e l'igiene ambientale. 2) Intervento igienico sanitario e di carattere sociale: osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell'utente; collabora alla attuazione degli interventi assistenziali;
valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre;
collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi;
riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione relazione appropriati in relazione alle condizioni operative;
mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l'utente e la famiglia, per l'integrazione sociale ed il mantenimento e recupero della identità personale. 3)
Supporto gestionale, organizzativo e formativo: utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio;
collabora alla verifica della qualità del servizio;
concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;
collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.
Dalla definizione normativa, dunque, emerge che quella dell'infermiere è, al pari di altre professioni intellettuali ed anche specificamente sanitarie, attività essenzialmente fondata su un sapere scientifico che, anche se si estrinseca in atti di carattere pratico-manuale, presuppone un insieme di conoscenze complesse ed articolate, tanto che può essere esercitata solo da soggetti in possesso di titolo di laurea ad hoc.
Le mansioni dell'OSS, per converso, sono riconducibili sia ad interventi di tipo igienico- sanitario - aiuto nelle operazioni per la cura e l'igiene personale, vestizione, alimentazione, mobilizzazione, aiuto domestico e pulizia dell'ambiente - sia ad interventi di carattere socio- sanitario, come attività di animazione e di socializzazione per singoli o gruppi: l'OSS, in sostanza, è una figura di supporto al personale medico e infermieristico, la cui responsabilità principale consiste nel rilevare i bisogni primari dei pazienti nelle attività di vita quotidiana e di igiene personale.
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Ciò premesso, pur non sussistendo una vera e propria gerarchia, è indubbio che l'infermiere professionale, anche con l'azione del percorso formativo per l'accesso alla professione, svolge mansioni maggiormente qualificate e, pertanto, superiori tanto che il D.M. n. 739/94 dispone che l'infermiere provvede ad una sorta di coordinamento del personale di supporto.
Nel caso di specie dal compendio probatorio acquisito nel corso del giudizio è emersa prova sufficientemente certa in ordine all'adibizione, in modo prevalente, dei ricorrenti, durante tutto il periodo di tempo oggetto del giudizio, a mansioni inferiori, afferenti alle mansioni dell'OSS, rispetto a quelle previste per la propria figura professionale.
Ed infatti l'istruttoria espletata ha pienamente confermato la prospettazione attorea, avendo tutti i testi di parte ricorrente (della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) concordemente confermato che la notevole carenza cronica di personale OSS nel reparto
(nessun OSS sino al 2017, un solo OSS nel 2017 e due nel 2018) imponeva al personale infermieristico (ed in particolare ai ricorrenti) di espletare anche le attività di competenza degli OSS per la maggior parte del turno di lavoro sia diurno che notturno (cfr. dichiarazioni del teste per tutto il periodo oggetto del ricorso;
dichiarazioni del teste Tes_1 Tes_2 sino al 1.12.2018, data per pensionamento;
dichiarazioni della teste Pastore sino al
31.07.2016, data del pensionamento).
Parte D'altro canto la non ha fornito alcun valido elemento idoneo a smentire tali circostanze, atteso che l'unico teste di parte resistente escusso nulla ha saputo dichiarare con specifico riferimento alle posizioni dei ricorrenti.
Pertanto, alla luce di quanto rilevato, nonché della giurisprudenza già richiamata, deve Parte ritenersi provato il dedotto demansionamento posto in essere dalla
Quanto alle conseguenze risarcitorie del dedotto danno derivatone, la giurisprudenza ha statuito che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo e, in particolare, è principio noto che “in caso di demansionamento
è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione
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necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione..” (cfr. ex plurimis,
Cass. Sez. Lav. n. 12253/15).
Invero, dalle dichiarazioni dei testi escussi emergono sia la mortificazione professionale patita a causa dell'appiattimento delle competenze conseguente al costante svolgimento di mansioni alberghiere tipiche dell'OSS sia il disagio personale conseguente alla sovente confusione dei ruoli. In tal senso, appare possibile richiamare.
Inoltre il lungo periodo di attribuzione di mansioni inferiori ha certamente condotto a un impoverimento della professionalità dei ricorrenti (cfr. Cass. 19923/19 ed anche Cass.
24585/19: rilevano…la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione).
Pertanto, risultando provato il danno subito dai ricorrenti a seguito del demansionamento, se ne ammette la valutazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (cfr. Cass. n.3299/92; n.10157/04;
n.15955/04; n.9073/13).
Tanto premesso, tenuto conto della durata del demansionamento e della gravità dello stesso, in assenza di allegazioni da cui desumere una maggiore entità del danno ed in difetto di elementi indicatori di un effettivo pregiudizio alla carriera, si reputa equo commisurare il ristoro, in via equitativa, nel 10% della retribuzione netta percepita dal marzo 2012 sino all'ottobre 2022, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo. Da tale somma nulla deve essere Parte detratto, atteso che non fondate le doglianze dell' relative all'asserito concorso colposo del creditore atteso che “Il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza” (sic Cass. Sez. III, 27 marzo 2018 n° 7515): presupposti che – nel caso di specie – non sono stati affatto dimostrati.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1. Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
2. dichiara che i ricorrenti hanno svolto anche mansioni inferiori non rientranti tra quelle della categoria di appartenenza e, per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento, in favore di ciascun ricorrente, del danno non patrimoniale nella misura del 10% della retribuzione netta
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percepita da marzo 2012 sino ad ottobre 2022, oltre accessori dal dovuto sino al soddisfo;
Parte
3. condanna l' convenuta alla rifusione delle spese e competenze di lite, che liquida in complessivi €.6900,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 25 settembre 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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