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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 4002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4002 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.1898/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898/2022 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Del Bene, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Prisco (CE), alla via Marandola n. 41, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, c.f.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Margherita Grimaldi e Giuseppina Tignola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via G. D'
Orso n. 6, giusta procura in atti.
-RESISTENTE –
NONCHE'
AVV. , c.f.: , con Controparte_2 C.F._3 studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Vittorio Emanuele II°n. 53, nella qualità di curatore speciale della minore Per_1
(c.f.: ), nata ad [...] il
[...] C.F._4
23.03.2020.
- CURATORE SPECIALE DELLA MINORE -
-
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: riconoscimento di figlio naturale
Conclusioni: come all'udienza del 15.10.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250, co.4, c.c. depositato in data 17.2.22,
chiedeva di essere autorizzato a riconoscere la Parte_1 minore nata ad [...] il [...] dalla Persona_1 relazione di esso istante con , deducendo che: - esso Controparte_1 istante aveva intrattenuto una breve relazione con la sig.ra CP_1
, interrotta al secondo mese di gravidanza, e poi ripresa dopo
[...] la nascita della minore, ma nuovamente cessata nel mese di aprile
2021, prima che l'odierno ricorrente potesse procedere al riconoscimento.
Per detti motivi chiedeva autorizzarsi il riconoscimento in quanto conforme all'interesse della minore.
Instauratosi il contraddittorio, in data 01.04.2022 si costituiva
[...]
, la quale pur non contestando in fatto la paternità CP_1 del ricorrente, si opponeva al riconoscimento della minore da parte dello stesso in ragione del comportamento gravemente lesivo dell'integrità morale e personale della madre assunto durante la gravidanza, al punto tale che la stessa era stata costretta a denunciarlo per minacce e stalking. Precisava che, a seguito delle denunce presentate, nel corso della gravidanza era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento del ricorrente ad essa
2 resistente oltre all'obbligo di astenersi dal comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo sia telefonico o telematico.
Aggiungeva che a seguito di una riappacificazione momentanea dopo la nascita di aveva rimesso le querele, ma l'odierno Per_1 ricorrente aveva poi ripreso i comportamenti aggressivi e minacciosi ed essa resistente interrompeva a quel punto definitivamente la relazione.
Precisava, poi, che, a seguito di ciò, l aveva continuato a Pt_1 vedere la minore alla presenza della nonna materna, senza contribuire al relativo mantenimento, per poi rendersi irreperibile interrompendo ogni rapporto.
In ragione dei fatti dedotti, si opponeva alla richiesta di riconoscimento della piccola in quanto pregiudizievole per Per_1 lo sviluppo psicofisico della minore, stante la personalità violenta dell' ; in via subordinata, chiedeva disporsi l'affido esclusivo Pt_1 della minore alla madre ed incontri in modalità protetta tra padre e figlia ovvero in luogo neutro, e con l'esclusione del pernottamento, nell'interesse esclusivo della minore;
disporsi in favore della minore a titolo di mantenimento la somma di €300,00 o di quella diversa somma ritenuta opportuna, nominando il CTU al fine di valutare le capacità genitoriali del sig. . Pt_1
All'udienza di comparizione tenutasi in data 27.09.2022 il giudice, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, con ordinanza depositata in data 20.10.2022, considerato il rifiuto di consenso al riconoscimento espresso dalla ricorrente e rilevata la sussistenza di un conflitto di interessi tra quest'ultima e la minore, nominava curatore speciale del minore l'avv. e rinviava per le ulteriori Controparte_2 determinazioni all'udienza del 28.03.2023.
In data 08.03.2023 si costituiva l'AVV. , in Controparte_2 qualità di curatore speciale della minore, il quale chiedeva di valutare
3 il preminente interesse della minore garantendo il diritto alla bigenitorialità della stessa.
All'udienza del 28.03.2023 il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole al riconoscimento.
Intervenuta sentenza non definitiva (nr. 3170/2023), emessa in data
26.06.2023 e pubblicata il 14.07.2023, con cui il collegio autorizzava il sig. a procedere al riconoscimento quale propria figlia della Pt_1 minore, e rimesse le parti dinanzi al giudice relatore giusta contestuale ordinanza per la regolamentazione delle modalità di affido e di visita e per le determinazioni in ordine al mantenimento della minore, veniva disposta un'indagine socio ambientale da parte dei
Servizi Sociali di Afragola e l'avvio degli incontri protetti.
Con successiva ordinanza depositata in data 05.02.2024, rilevata l'assenza della relazione dei SS incaricati, rilevato che la circostanza che il ricorrente si trovasse agli arresti domiciliari non fosse ostativa al proseguimento degli incontri in spazi neutri come già disposti e ritenuto necessario acquisire la relazione già richiesta, fissava per le conseguenti determinazioni l'udienza del 02.07.2024.
Pervenuta in data 28.06.2024 relazione dei Servizi Sociali di Afragola, all'udienza del 02.07.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.02.2025.
Pervenuta in data 23.01.2025 relazione dei Servizi Sociali di Afragola, all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, rilevato l'ottenimento da parte del sig. dell'autorizzazione da Pt_1 parte del giudice penale a prendere parte agli incontri con la minore, il giudice rinviava per verificare l'esito degli incontri presso i SS all'udienza del 15.10.2025.
Pervenuta in data 23.05.2025 relazione dei Servizi Sociali, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c. vista la rinuncia.
4 ***
I profili che devono essere affrontati con la presente sentenza concernono l'affido, il diritto di visita ed il mantenimento della minore in relazione alla quale è stata già pronunciata sentenza Per_1 non definitiva che autorizzava il riconoscimento dal parte del padre esposito NU.
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE:
Relativamente all'affidamento della figlio minore (nata il Per_1
03.03.2020), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass.
24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tra il regime di affido condiviso e quello esclusivo si interpone un tertium genus rappresentato dall' “affido super esclusivo” (anche noto come “affido esclusivo rafforzato”), da disporsi solo in casi di eccezionale gravità, ovvero di incapacità del genitore di prendersi cura dei figli o di comportamenti pregiudizievoli nei confronti di quest'ultimi. Trattasi di una forma di affido che determina la concentrazione delle competenze genitoriali in capo ad un solo genitore anche in ordine alle scelte di maggior interesse per i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c.
5 Il provvedimento che statuisce tale regime di affido non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, avendo il genitore non affidatario sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per gli stessi pregiudizievoli.
Sul punto, la S.C. statuisce che “In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”
(Cass. civ., Sez.I, 17/05/2021, n.13217).
Ancora, “Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 31/12/2020,
n.29999).
In materia di affidamento dei figli minori, anche in assenza di condanna penale, qualora siano accertati comportamenti violenti, aggressivi o manipolatori da parte di un genitore — specie se avvenuti alla presenza dei figli — il giudice civile è tenuto a disporre misure idonee a tutelare il benessere psicologico e relazionale dei minori, ivi compreso l'affido super esclusivo all'altro genitore.
6 Secondo recente giurisprudenza di legittimità “Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato» (sic: Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 20/03/2025,
n. 7409; v. anche Cass. n. 4595 del 21/02/2025).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre nella sua Per_1 forma superesclusiva, come richiesto dalla resistente e dal curatore speciale del minore all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 15.10.2025, in virtù delle gravi carenze nelle capacità genitoriali del padre, attualmente in stato di detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre in Napoli (cfr. documentazione depositata in data 14.10.2025.
Il non aver presenziato in maniera costante agli incontri protetti adducendo problematiche personali di varia natura (cfr. relazione dei
Servizi Sociali di Afragola pervenuta in data 23.05.2025; verbale d'udienza del 15.10.2025), nonostante l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Sorveglianza a presenziare agli incontri protetti (cfr. documentazione depositata in data 14.10.2025) integra comportamento teso all'allontanamento morale e materiale della figlia da sé e comprova una scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa della minore.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” o “superesclusivo” di
Per_1
In conseguenza del disposto affidamento monogenitoriale, la scelta della residenza abituale di coincidendo con il luogo in cui Per_1
7 esso minore ha stabilito la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituendo, ex art. 145 comma 2 c.c., uno degli affari essenziali per la vita dello stesso, è demandata alla sig.ra , alla Controparte_1 quale competono in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il minore (quali quelle su salute, educazione ed istruzione).
DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO DELLA
PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia il collegio osserva che se da un lato occorre Per_1 salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Sul punto come detto, la presenza agli incontri presso i SS del sig.
si è rivelata scostante e ancora non vi è una relazione Pt_1 significativa padre – figlia. Tuttavia, all'udienza del 15.10.2025 il legale dell' ha rappresentato che le difficoltà a presenziare agli Pt_1 incontri presso i SS erano connesse alla distanza geografica rispetto al luogo di detenzione in Sessa Aurunca e che, essendosi allo stato trasferito – sempre in detenzione domiviliare – nel comune di Napoli, ciò consentirebbe una partecipazione dello stesso agli incontri presso i SS.
A fronte dello stato di detenzione domiciliare del sig. e Pt_1 dell'interesse e della disponibilità manifestato da questi a costruire un rapporto con la bambina, il collegio ritiene conforme al superiore interesse della minore disporre la prosecuzione degli incontri protetti per la durata di mesi 12 presso i SS di Afragola con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà dagli stessi SS prontamente comunicato, come del resto richiesto dallo stesso
8 curatore speciale della minore all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 15.10.2025.
Resta fermo che, in caso di persistente disinteresse dell' nella Pt_1 partecipazione agli incontri, i SS dovranno senza indugio riferire alla procura competente in ragione del rischio di pregiudizio per la minore
Persona_2
MANTENIMENTO FIGLI
[...]
In ordine al mantenimento della figlia minore collocata in Per_1 via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia, e delle condizioni economiche dei genitori ed in particolare della situazione reddituale del ricorrente, il quale sta attualmente espiando la pena in regime di detenzione domiciliare presso l'abitazione materna, debba essere previsto l'obbligo del sig. Pt_1 di concorrere al mantenimento della figlia minore nella Per_1 misura di euro 150,00 al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo Controparte_1 domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50%
a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del
25.10.2019 tra Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
9 Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dispone l'affido superesclusivo della figlia minore (nata Per_1 ad AC il 03.03.2020) alla sig.ra con Controparte_1 collocazione prevalente presso quest'ultima, con diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della sig.ra l'assegno mensile pari alla Controparte_1 somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui Per_1 in parte motiva;
- dispone che i Servizi Sociali presso il Comune di Afragola (NA) avviino gli incontri protetti secondo le modalità specificate in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 28.10.25
Il giudice est.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1898/2022 R.Gen.Aff.Cont.,
TRA
, c.f.: rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Salvatore Del Bene, presso il cui studio elettivamente domicilia in San Prisco (CE), alla via Marandola n. 41, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
CONTRO
, c.f.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dagli avv.ti Margherita Grimaldi e Giuseppina Tignola, presso il cui studio elettivamente domicilia in Afragola (NA), alla via G. D'
Orso n. 6, giusta procura in atti.
-RESISTENTE –
NONCHE'
AVV. , c.f.: , con Controparte_2 C.F._3 studio in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Vittorio Emanuele II°n. 53, nella qualità di curatore speciale della minore Per_1
(c.f.: ), nata ad [...] il
[...] C.F._4
23.03.2020.
- CURATORE SPECIALE DELLA MINORE -
-
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: riconoscimento di figlio naturale
Conclusioni: come all'udienza del 15.10.2025
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 250, co.4, c.c. depositato in data 17.2.22,
chiedeva di essere autorizzato a riconoscere la Parte_1 minore nata ad [...] il [...] dalla Persona_1 relazione di esso istante con , deducendo che: - esso Controparte_1 istante aveva intrattenuto una breve relazione con la sig.ra CP_1
, interrotta al secondo mese di gravidanza, e poi ripresa dopo
[...] la nascita della minore, ma nuovamente cessata nel mese di aprile
2021, prima che l'odierno ricorrente potesse procedere al riconoscimento.
Per detti motivi chiedeva autorizzarsi il riconoscimento in quanto conforme all'interesse della minore.
Instauratosi il contraddittorio, in data 01.04.2022 si costituiva
[...]
, la quale pur non contestando in fatto la paternità CP_1 del ricorrente, si opponeva al riconoscimento della minore da parte dello stesso in ragione del comportamento gravemente lesivo dell'integrità morale e personale della madre assunto durante la gravidanza, al punto tale che la stessa era stata costretta a denunciarlo per minacce e stalking. Precisava che, a seguito delle denunce presentate, nel corso della gravidanza era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento del ricorrente ad essa
2 resistente oltre all'obbligo di astenersi dal comunicare con la stessa con qualsiasi mezzo sia telefonico o telematico.
Aggiungeva che a seguito di una riappacificazione momentanea dopo la nascita di aveva rimesso le querele, ma l'odierno Per_1 ricorrente aveva poi ripreso i comportamenti aggressivi e minacciosi ed essa resistente interrompeva a quel punto definitivamente la relazione.
Precisava, poi, che, a seguito di ciò, l aveva continuato a Pt_1 vedere la minore alla presenza della nonna materna, senza contribuire al relativo mantenimento, per poi rendersi irreperibile interrompendo ogni rapporto.
In ragione dei fatti dedotti, si opponeva alla richiesta di riconoscimento della piccola in quanto pregiudizievole per Per_1 lo sviluppo psicofisico della minore, stante la personalità violenta dell' ; in via subordinata, chiedeva disporsi l'affido esclusivo Pt_1 della minore alla madre ed incontri in modalità protetta tra padre e figlia ovvero in luogo neutro, e con l'esclusione del pernottamento, nell'interesse esclusivo della minore;
disporsi in favore della minore a titolo di mantenimento la somma di €300,00 o di quella diversa somma ritenuta opportuna, nominando il CTU al fine di valutare le capacità genitoriali del sig. . Pt_1
All'udienza di comparizione tenutasi in data 27.09.2022 il giudice, all'esito dell'audizione delle parti, si riservava.
A scioglimento della riserva che precede, con ordinanza depositata in data 20.10.2022, considerato il rifiuto di consenso al riconoscimento espresso dalla ricorrente e rilevata la sussistenza di un conflitto di interessi tra quest'ultima e la minore, nominava curatore speciale del minore l'avv. e rinviava per le ulteriori Controparte_2 determinazioni all'udienza del 28.03.2023.
In data 08.03.2023 si costituiva l'AVV. , in Controparte_2 qualità di curatore speciale della minore, il quale chiedeva di valutare
3 il preminente interesse della minore garantendo il diritto alla bigenitorialità della stessa.
All'udienza del 28.03.2023 il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole al riconoscimento.
Intervenuta sentenza non definitiva (nr. 3170/2023), emessa in data
26.06.2023 e pubblicata il 14.07.2023, con cui il collegio autorizzava il sig. a procedere al riconoscimento quale propria figlia della Pt_1 minore, e rimesse le parti dinanzi al giudice relatore giusta contestuale ordinanza per la regolamentazione delle modalità di affido e di visita e per le determinazioni in ordine al mantenimento della minore, veniva disposta un'indagine socio ambientale da parte dei
Servizi Sociali di Afragola e l'avvio degli incontri protetti.
Con successiva ordinanza depositata in data 05.02.2024, rilevata l'assenza della relazione dei SS incaricati, rilevato che la circostanza che il ricorrente si trovasse agli arresti domiciliari non fosse ostativa al proseguimento degli incontri in spazi neutri come già disposti e ritenuto necessario acquisire la relazione già richiesta, fissava per le conseguenti determinazioni l'udienza del 02.07.2024.
Pervenuta in data 28.06.2024 relazione dei Servizi Sociali di Afragola, all'udienza del 02.07.2024, svoltasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.02.2025.
Pervenuta in data 23.01.2025 relazione dei Servizi Sociali di Afragola, all'udienza che precede, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, rilevato l'ottenimento da parte del sig. dell'autorizzazione da Pt_1 parte del giudice penale a prendere parte agli incontri con la minore, il giudice rinviava per verificare l'esito degli incontri presso i SS all'udienza del 15.10.2025.
Pervenuta in data 23.05.2025 relazione dei Servizi Sociali, il giudice, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa in decisione al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c. vista la rinuncia.
4 ***
I profili che devono essere affrontati con la presente sentenza concernono l'affido, il diritto di visita ed il mantenimento della minore in relazione alla quale è stata già pronunciata sentenza Per_1 non definitiva che autorizzava il riconoscimento dal parte del padre esposito NU.
REGIME DI AFFIDO DEL FIGLIO MINORE:
Relativamente all'affidamento della figlio minore (nata il Per_1
03.03.2020), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggior importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via d'eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis, cfr. Cass. 977/2017; Cass.
24536/2010; Cass.26587/2009; Cass. 16593/2008).
Tra il regime di affido condiviso e quello esclusivo si interpone un tertium genus rappresentato dall' “affido super esclusivo” (anche noto come “affido esclusivo rafforzato”), da disporsi solo in casi di eccezionale gravità, ovvero di incapacità del genitore di prendersi cura dei figli o di comportamenti pregiudizievoli nei confronti di quest'ultimi. Trattasi di una forma di affido che determina la concentrazione delle competenze genitoriali in capo ad un solo genitore anche in ordine alle scelte di maggior interesse per i figli, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c.
5 Il provvedimento che statuisce tale regime di affido non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, avendo il genitore non affidatario sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli e potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per gli stessi pregiudizievoli.
Sul punto, la S.C. statuisce che “In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell'altro tesi all'allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”
(Cass. civ., Sez.I, 17/05/2021, n.13217).
Ancora, “Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell'altro genitore” (Cass. civ., sez. I, 31/12/2020,
n.29999).
In materia di affidamento dei figli minori, anche in assenza di condanna penale, qualora siano accertati comportamenti violenti, aggressivi o manipolatori da parte di un genitore — specie se avvenuti alla presenza dei figli — il giudice civile è tenuto a disporre misure idonee a tutelare il benessere psicologico e relazionale dei minori, ivi compreso l'affido super esclusivo all'altro genitore.
6 Secondo recente giurisprudenza di legittimità “Il genitore che con il suo comportamento costringe il figlio ad assistere ad atti di violenza sull'altro genitore o comunque aggressivi, lede il diritto del bambino a vivere in un ambiente sano ed armonioso;
e, nel caso in cui i comportamenti violenti e/o aggressivi siano accertati, il giudice civile deve adottare misure idonee a proteggere le vittime dalla possibile reiterazione di questi comportamenti, e da contatti con un genitore inadeguato» (sic: Cassazione civile, Sez. I, Ordinanza del 20/03/2025,
n. 7409; v. anche Cass. n. 4595 del 21/02/2025).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie debba essere disposto l'affido esclusivo di alla madre nella sua Per_1 forma superesclusiva, come richiesto dalla resistente e dal curatore speciale del minore all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 15.10.2025, in virtù delle gravi carenze nelle capacità genitoriali del padre, attualmente in stato di detenzione domiciliare presso l'abitazione della madre in Napoli (cfr. documentazione depositata in data 14.10.2025.
Il non aver presenziato in maniera costante agli incontri protetti adducendo problematiche personali di varia natura (cfr. relazione dei
Servizi Sociali di Afragola pervenuta in data 23.05.2025; verbale d'udienza del 15.10.2025), nonostante l'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Tribunale di Sorveglianza a presenziare agli incontri protetti (cfr. documentazione depositata in data 14.10.2025) integra comportamento teso all'allontanamento morale e materiale della figlia da sé e comprova una scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo genitoriale, oltre l'impossibilità di una gestione condivisa della minore.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere disposto l'affido esclusivo c.d. “rafforzato” o “superesclusivo” di
Per_1
In conseguenza del disposto affidamento monogenitoriale, la scelta della residenza abituale di coincidendo con il luogo in cui Per_1
7 esso minore ha stabilito la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituendo, ex art. 145 comma 2 c.c., uno degli affari essenziali per la vita dello stesso, è demandata alla sig.ra , alla Controparte_1 quale competono in via esclusiva le decisioni di maggior interesse per il minore (quali quelle su salute, educazione ed istruzione).
DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO DELLA
PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con la figlia il collegio osserva che se da un lato occorre Per_1 salvaguardare, in linea di principio, il diritto del minore alla bigenitorialità e a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori (art. 337-ter c.c.), dall'altro risulta preminente e inderogabile la tutela del suo equilibrio e del suo benessere psico-fisico, che non può essere sacrificato ad una astratta affermazione di quel diritto.
Sul punto come detto, la presenza agli incontri presso i SS del sig.
si è rivelata scostante e ancora non vi è una relazione Pt_1 significativa padre – figlia. Tuttavia, all'udienza del 15.10.2025 il legale dell' ha rappresentato che le difficoltà a presenziare agli Pt_1 incontri presso i SS erano connesse alla distanza geografica rispetto al luogo di detenzione in Sessa Aurunca e che, essendosi allo stato trasferito – sempre in detenzione domiviliare – nel comune di Napoli, ciò consentirebbe una partecipazione dello stesso agli incontri presso i SS.
A fronte dello stato di detenzione domiciliare del sig. e Pt_1 dell'interesse e della disponibilità manifestato da questi a costruire un rapporto con la bambina, il collegio ritiene conforme al superiore interesse della minore disporre la prosecuzione degli incontri protetti per la durata di mesi 12 presso i SS di Afragola con frequenza di una volta alla settimana sulla base del calendario che sarà dagli stessi SS prontamente comunicato, come del resto richiesto dallo stesso
8 curatore speciale della minore all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 15.10.2025.
Resta fermo che, in caso di persistente disinteresse dell' nella Pt_1 partecipazione agli incontri, i SS dovranno senza indugio riferire alla procura competente in ragione del rischio di pregiudizio per la minore
Persona_2
MANTENIMENTO FIGLI
[...]
In ordine al mantenimento della figlia minore collocata in Per_1 via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Orbene, ritiene il tribunale che, tenuto conto dell'età e delle esigenze della figlia, e delle condizioni economiche dei genitori ed in particolare della situazione reddituale del ricorrente, il quale sta attualmente espiando la pena in regime di detenzione domiciliare presso l'abitazione materna, debba essere previsto l'obbligo del sig. Pt_1 di concorrere al mantenimento della figlia minore nella Per_1 misura di euro 150,00 al mese, da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della sig.ra , presso il suo Controparte_1 domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50%
a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del
25.10.2019 tra Tribunale di Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
9 Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dispone l'affido superesclusivo della figlia minore (nata Per_1 ad AC il 03.03.2020) alla sig.ra con Controparte_1 collocazione prevalente presso quest'ultima, con diritto di visita del padre come in parte motiva indicato;
- pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in Parte_1 favore della sig.ra l'assegno mensile pari alla Controparte_1 somma di euro 150,00 a titolo di mantenimento della figlia minore oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui Per_1 in parte motiva;
- dispone che i Servizi Sociali presso il Comune di Afragola (NA) avviino gli incontri protetti secondo le modalità specificate in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 28.10.25
Il giudice est.
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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