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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/11/2025, n. 4761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4761 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15742/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO ZZ;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3023/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità (o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza) e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u.
1 in quanto non corrispondenti alle sue reali condizioni di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 4 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u., soprattutto per la delicatezza e difficoltà dell'accertamento sanitario relativo al cosiddetto “long covid” (cfr. ordinanza del 15 novembre 2024), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase del procedimento sull'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 (cfr. relazione depositata il 16 marzo 2025: “le infermità di cui è affetta la Sig.ra non compromettono la sua integrità fisica e non incidono Parte_1 sufficientemente nella sfera individuale e di relazione in misura tale da rendere la stessa abbisognevole di una assistenza permanente continuativa e globale”), a seguito di un'indagine particolarmente approfondita (nella quale sono state valutale tutte patologie della ricorrente - anche quelle non esaminate nella fase di atp), ha verificato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di luglio 2023 (cfr. relazione depositata il 16 marzo 2025: “La Sig.ra di Parte_1
anni 67, è affetta da circa 20 anni cardiopatia con malattia del nodo del seno;
nel 2011 impianto di
PM definitivo e da ipertensione arteriosa;
in atto condizioni emodinamiche soddisfacenti. Inoltre, è affetta da diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali da circa 10 anni, in buon compenso metabolico, no documentato interessamento degli organi bersaglio. Nel gennaio 2021 ricovero per insufficienza respiratoria da SARS CoV2; veniva seguita con periodici controlli pneumologici per sindrome di long covid, residuava fibrosi polmonare. La periziata è affetta, inoltre, da spondiloartrosi con discopatia lombare;
inoltre, da incontinenza urinaria, per cui utilizza presidi Cont forniti dalla (…) il quadro patologico posto in diagnosi si valuta con le tabelle di cui al DM
05.02.92.
• La fibrosi polmonare in soggetto con esiti di pregressa insufficienza respiratoria da infezione da SARS CoV2 è valutabile in riferimento al codice 6013 (TUBERCOLOSI
POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON
2 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE) con una percentuale di invalidità pari al
25%
• La cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di PM è valutabile globalmente in riferimento al codice (CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI A CP_3
FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE) con una percentuale di invalidità pari al 40%.
• Il diabete mellito tipo 2 in buon compenso metabolico è valutabile in riferimento al codice
9309 (DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO
MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO
GRADO (CLASSE III)) con una percentuale di invalidità pari al 25%.
• La spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto obeso con IMC pari a 31
è valutabile in riferimento al codice 7105 (OBESITÀ – (INDICE DI MASSA
CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE) con una percentuale di invalidità pari al 25%
• Le altre infermità di cui è affetta la ricorrente sono valutabili con una percentuale compresa nella fascia 0-10.
Il quadro clinico nel complesso considerato, applicando il criterio valutativo con formula a scalare, escludendo dal computo le infermità valutate con un punteggio di invalidità compreso nella fascia 0-10 e non concorrenti con altre, determina una percentuale di invalidità pari al 75%. Tale quadro invalidante, in relazione a quanto accertato in sede di visita consulenziale, e per quanto riportato nella documentazione in atti era già presente alla data della visita collegiale del luglio 2023”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1
pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ma presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di luglio 2023.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento delle pretese fatte valere con decorrenza successiva all'introduzione del ricorso per atp), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
3 Le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non Parte_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ma presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di luglio 2023; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA MO
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. FA MO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 15742/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CO ZZ;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale del 07/11/2025
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 dicembre 2023 ha proposto opposizione Parte_1 avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 3023/2023 r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità (o, in subordine, dell'assegno mensile di assistenza) e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa. A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha contestato le conclusioni medico legali del c.t.u.
1 in quanto non corrispondenti alle sue reali condizioni di salute (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
L' costituitosi con memoria del 4 novembre 2024, ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e, quindi, la conferma delle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nella prima fase del processo (cfr. memoria).
Disposta la rinnovazione della c.t.u., soprattutto per la delicatezza e difficoltà dell'accertamento sanitario relativo al cosiddetto “long covid” (cfr. ordinanza del 15 novembre 2024), in questa sede l'opposizione va parzialmente accolta perché il secondo c.t.u., confermando il giudizio espresso dal collega nominato nella prima fase del procedimento sull'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 (cfr. relazione depositata il 16 marzo 2025: “le infermità di cui è affetta la Sig.ra non compromettono la sua integrità fisica e non incidono Parte_1 sufficientemente nella sfera individuale e di relazione in misura tale da rendere la stessa abbisognevole di una assistenza permanente continuativa e globale”), a seguito di un'indagine particolarmente approfondita (nella quale sono state valutale tutte patologie della ricorrente - anche quelle non esaminate nella fase di atp), ha verificato la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di luglio 2023 (cfr. relazione depositata il 16 marzo 2025: “La Sig.ra di Parte_1
anni 67, è affetta da circa 20 anni cardiopatia con malattia del nodo del seno;
nel 2011 impianto di
PM definitivo e da ipertensione arteriosa;
in atto condizioni emodinamiche soddisfacenti. Inoltre, è affetta da diabete mellito in terapia con ipoglicemizzanti orali da circa 10 anni, in buon compenso metabolico, no documentato interessamento degli organi bersaglio. Nel gennaio 2021 ricovero per insufficienza respiratoria da SARS CoV2; veniva seguita con periodici controlli pneumologici per sindrome di long covid, residuava fibrosi polmonare. La periziata è affetta, inoltre, da spondiloartrosi con discopatia lombare;
inoltre, da incontinenza urinaria, per cui utilizza presidi Cont forniti dalla (…) il quadro patologico posto in diagnosi si valuta con le tabelle di cui al DM
05.02.92.
• La fibrosi polmonare in soggetto con esiti di pregressa insufficienza respiratoria da infezione da SARS CoV2 è valutabile in riferimento al codice 6013 (TUBERCOLOSI
POLMONARE – ESITI FIBROSI PARENCHIMALI O PLEURICI CON
2 INSUFFICIENZA RESPIRATORIA LIEVE) con una percentuale di invalidità pari al
25%
• La cardiopatia ipertensiva in soggetto portatore di PM è valutabile globalmente in riferimento al codice (CARDIOPATIE CON APPLICAZIONE DI A CP_3
FREQUENZA VARIABILE SECONDO ESIGENZE FISIOLOGICHE) con una percentuale di invalidità pari al 40%.
• Il diabete mellito tipo 2 in buon compenso metabolico è valutabile in riferimento al codice
9309 (DIABETE MELLITO TIPO 1° O 2° CON COMPLICANZE MICRO
MACROANGIOPATICHE CON MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO
GRADO (CLASSE III)) con una percentuale di invalidità pari al 25%.
• La spondilodiscoartrosi a lieve incidenza funzionale in soggetto obeso con IMC pari a 31
è valutabile in riferimento al codice 7105 (OBESITÀ – (INDICE DI MASSA
CORPOREA COMPRESO TRA 35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE) con una percentuale di invalidità pari al 25%
• Le altre infermità di cui è affetta la ricorrente sono valutabili con una percentuale compresa nella fascia 0-10.
Il quadro clinico nel complesso considerato, applicando il criterio valutativo con formula a scalare, escludendo dal computo le infermità valutate con un punteggio di invalidità compreso nella fascia 0-10 e non concorrenti con altre, determina una percentuale di invalidità pari al 75%. Tale quadro invalidante, in relazione a quanto accertato in sede di visita consulenziale, e per quanto riportato nella documentazione in atti era già presente alla data della visita collegiale del luglio 2023”).
Stante quanto esposto, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, va dichiarato che non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della Parte_1
pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ma presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di luglio 2023.
Visto l'esito complessivo della lite (parziale accoglimento delle pretese fatte valere con decorrenza successiva all'introduzione del ricorso per atp), appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
3 Le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti, invece, vanno poste integralmente e definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non Parte_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità e dei benefici di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92, ma presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dal mese di luglio 2023; dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separati decreti. CP_1
Così deciso il 07/11/2025
Il Giudice del Lavoro
FA MO
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