Art. 1. Articolo unico
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1 maggio 1967, n. 316 , e' sostituito dal seguente: "Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti".
Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1 maggio 1967, n. 316 , e' sostituito dal seguente: "Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti".