Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1971, n. 918
Versione
2 dicembre 1971
Art. 1. Articolo unico

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 1 maggio 1967, n. 316 , e' sostituito dal seguente: "Annualmente possono essere concesse 1000 decorazioni, di cui 700 a lavoratori appartenenti a categorie operaie o da queste provenienti".

Entrata in vigore il 2 dicembre 1971