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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/04/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4380 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/09/2023 ed iscritto al n 4380 - 2023 RG , vertente tra
- , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Calabria alla via Boschicello 62/a, C. F. , C.F._1 elettivamente domiciliato a Reggio Calabria in Via Vico D'Angelo 45, presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela De Vito, C.F.
(PEC che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta mandato atti, dall'avv.to Magda Santagati pec C.F._3 fax 0965347249) elettivamente Email_2 Contr domiciliata presso la sede dell'Ufficio legale dell in via S. Anna II tronco, Reggio Calabria;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 19/09/2023, parte ricorrente premette:
- di prestare servizio presso il SUEM 118 dell con Controparte_1 la qualifica di autista categoria B2.;
- di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali, e per il numero di ore, risultanti dai fogli riepilogativi delle beggiature (allegati sub 5), senza richiedere alcun riposo compensativo e senza ricevere il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
-richiama, in particolare, l'art. 9 del CCNL del 20.09.01 integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 7 aprile 1999 che prevede: “
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL l settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”.
- afferma che: “ il termine di trenta giorni, ancorché perentorio, riguarda la sola richiesta del lavoratore di ottenere il riposo compensativo e non anche il compenso economico sostitutivo”. Proponeva, pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo:
“ Condannare l di Reggio Calabria, per le ragioni di cui in ricorso, Pt_2
e per il periodo sino al 30.03.21, al pagamento della somma di € 2.903,03, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di
€ 2.903,03 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituita l' che resiste al ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La resistente articola la propria difesa su due motivi e, in particolare, eccepisce: “ che la norma contrattuale invocata (art 9 CCNL integrativo 20 settembre 2001) è molto chiara nel prevedere che il dipendente debba effettuare un specifica domanda, ovvero il titolo al riposo compensativo o , in alternativa al pagamento del lavoro straordinario sorge a specifica richiesta del lavoratore “.
2 Argomenta, altresì, che il ricorrente quale turnista: “ proprio in ragione della gravosità del lavoro che comporta la peculiare articolazione delle giornate lavorative, percepisce l'indennità ex art 44 comma 12 del CCNL 1.9.1995.
§ 3. Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Occorre, in primo luogo, procedere all'esame delle previsioni contenute sul punto nei contratti collettivi di settore che hanno disciplinato la materia oggetto del presente giudizio. L'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001 dispone al comma 1 qui di interesse:“ 1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La previsione contrattuale, in buona sostanza, prevede, nel caso di attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali due possibilità per il lavoratore: chiedere entro trenta giorni un equivalente riposo compensativo oppure avere diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario. Il termine di trenta giorni richiamato per la richiesta del lavoratore riguarda solo la fruizione del riposo compensativo. Cont La difesa dell' eccepisce la non cumulabilità del compenso di cui all'art. 9 CCNL del 20 settembre 2001 con l'indennità prevista dall'art. 44 comma
12 del CCNL 1.9.1995 per i turnisti.
Tale eccezione è da disattendere. E' opportuno, a tal fine, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, che occupandosi di fattispecie analoga a quella che ci occupa, nella sent. n. 1505 del 25/01/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed
è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
3 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
A tale principio di diritto ha dato continuità la S.C. di Cassazione con successive pronunce. Cass. 20743/2023 ha precisato: “Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall , secondo cui Pt_3
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt.
1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.”.
§ 3.2. Il ricorrente ha allegato di non aver richiesto il riposo compensativo e tale circostanza è stata confermata dalla resistente nella memoria difensiva (“ parte ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta “ ). Pertanto il ricorrente ha diritto al pagamento del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001. Per quanto attiene al quantum si osserva che il ricorrente ha quantificato l'importo in € 2.903,03 producendo i fogli riepilogativi delle beggiature ( all. 5 ) e la tabella di calcolo ( all. 6 ) per ciascun giorno festivo infrasettimanale.
La resistente non ha contestato la quantificazione indicata dal ricorrente che, pertanto, deve considerarsi dato pacifico.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Quanto agli accessori deve precisarsi che non è applicabile il D.Lgs. 231/02 il cui ambito di applicazione è limitato alle transazioni commerciali.
Invece sulle somme dovute al ricorrente competono gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi,
4 previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n
13624/2020).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m
.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per le ragioni di cui in ricorso e per il periodo sino al 30.03.2021, della complessiva somma di € 2.903,03, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condanna l , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, che si liquidano in € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
5
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 3.4.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 4380 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 19/09/2023 ed iscritto al n 4380 - 2023 RG , vertente tra
- , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
Calabria alla via Boschicello 62/a, C. F. , C.F._1 elettivamente domiciliato a Reggio Calabria in Via Vico D'Angelo 45, presso lo studio dell'Avv. Maria Emanuela De Vito, C.F.
(PEC che lo rappresenta C.F._2 Email_1
e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
Contro
- , in persona del Direttore Generale p.t., Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta mandato atti, dall'avv.to Magda Santagati pec C.F._3 fax 0965347249) elettivamente Email_2 Contr domiciliata presso la sede dell'Ufficio legale dell in via S. Anna II tronco, Reggio Calabria;
- resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede:
Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 19/09/2023, parte ricorrente premette:
- di prestare servizio presso il SUEM 118 dell con Controparte_1 la qualifica di autista categoria B2.;
- di aver lavorato nelle giornate festive infrasettimanali, e per il numero di ore, risultanti dai fogli riepilogativi delle beggiature (allegati sub 5), senza richiedere alcun riposo compensativo e senza ricevere il compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo;
-richiama, in particolare, l'art. 9 del CCNL del 20.09.01 integrativo del CCNL del Personale del Comparto Sanità del 7 aprile 1999 che prevede: “
1. Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL l settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
2. L'attività prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del dipendente,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo”.
- afferma che: “ il termine di trenta giorni, ancorché perentorio, riguarda la sola richiesta del lavoratore di ottenere il riposo compensativo e non anche il compenso economico sostitutivo”. Proponeva, pertanto, il ricorso introduttivo del presente giudizio chiedendo:
“ Condannare l di Reggio Calabria, per le ragioni di cui in ricorso, Pt_2
e per il periodo sino al 30.03.21, al pagamento della somma di € 2.903,03, oltre interessi legali con decorrenza da ogni scadenza retributiva alla data di deposito del presente, ed oltre interessi legali computati ai sensi dell'art. 1284 comma 4° c.p.c. (ovverosia ai sensi del D.Lgs. 231/02) sulla somma di
€ 2.903,03 dalla data del deposito del presente e sino al soddisfo”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituita l' che resiste al ricorso chiedendone il Controparte_1 rigetto.
La resistente articola la propria difesa su due motivi e, in particolare, eccepisce: “ che la norma contrattuale invocata (art 9 CCNL integrativo 20 settembre 2001) è molto chiara nel prevedere che il dipendente debba effettuare un specifica domanda, ovvero il titolo al riposo compensativo o , in alternativa al pagamento del lavoro straordinario sorge a specifica richiesta del lavoratore “.
2 Argomenta, altresì, che il ricorrente quale turnista: “ proprio in ragione della gravosità del lavoro che comporta la peculiare articolazione delle giornate lavorative, percepisce l'indennità ex art 44 comma 12 del CCNL 1.9.1995.
§ 3. Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto per le ragioni che seguono.
§ 3.1. Occorre, in primo luogo, procedere all'esame delle previsioni contenute sul punto nei contratti collettivi di settore che hanno disciplinato la materia oggetto del presente giudizio. L'art. 9 del CCNL del 20 settembre 2001 dispone al comma 1 qui di interesse:“ 1. Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.”
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi.
La previsione contrattuale, in buona sostanza, prevede, nel caso di attività lavorativa prestata nei giorni festivi infrasettimanali due possibilità per il lavoratore: chiedere entro trenta giorni un equivalente riposo compensativo oppure avere diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario. Il termine di trenta giorni richiamato per la richiesta del lavoratore riguarda solo la fruizione del riposo compensativo. Cont La difesa dell' eccepisce la non cumulabilità del compenso di cui all'art. 9 CCNL del 20 settembre 2001 con l'indennità prevista dall'art. 44 comma
12 del CCNL 1.9.1995 per i turnisti.
Tale eccezione è da disattendere. E' opportuno, a tal fine, richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione Lavoro, che occupandosi di fattispecie analoga a quella che ci occupa, nella sent. n. 1505 del 25/01/2021, ha enunciato il seguente principio di diritto: “ l'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed
è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del CCNL
3 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
A tale principio di diritto ha dato continuità la S.C. di Cassazione con successive pronunce. Cass. 20743/2023 ha precisato: “Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall , secondo cui Pt_3
l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt.
1362 e 1363 cod.civ., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti
l'hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano l'applicazione
è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.”.
§ 3.2. Il ricorrente ha allegato di non aver richiesto il riposo compensativo e tale circostanza è stata confermata dalla resistente nella memoria difensiva (“ parte ricorrente non ha mai formulato alcuna richiesta “ ). Pertanto il ricorrente ha diritto al pagamento del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo di cui all'art. 9 del CCNL 20.09.2001. Per quanto attiene al quantum si osserva che il ricorrente ha quantificato l'importo in € 2.903,03 producendo i fogli riepilogativi delle beggiature ( all. 5 ) e la tabella di calcolo ( all. 6 ) per ciascun giorno festivo infrasettimanale.
La resistente non ha contestato la quantificazione indicata dal ricorrente che, pertanto, deve considerarsi dato pacifico.
In conclusione il ricorso deve essere accolto.
Quanto agli accessori deve precisarsi che non è applicabile il D.Lgs. 231/02 il cui ambito di applicazione è limitato alle transazioni commerciali.
Invece sulle somme dovute al ricorrente competono gli accessori di legge, da determinarsi nella maggior somma tra interessi legali e rivalutazione, in ragione del divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi,
4 previsto dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione "crediti di lavoro", ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro (tra le tante, Cass. Sez. L. n
13624/2020).
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014.
p.q.m
.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , in Controparte_1 persona del legale rappresentate pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente, per le ragioni di cui in ricorso e per il periodo sino al 30.03.2021, della complessiva somma di € 2.903,03, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione come per legge con decorrenza da ogni scadenza retributiva;
- condanna l , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese legali, che si liquidano in € 2.626,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'avv. Maria Emanuela De Vito dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 04/04/2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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