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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 26/11/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 643/2025
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/11/2025, alle ore 11:10, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1 Per è presente l'avv. SIMON Controparte_1
GR ega scritta che produce in giudizio. L'avv. MAIOCCHI insiste per l'istanza di riunione del presente giudizio al giudizio avente r.g. n. 977/2025, con udienza fissata al 1.07.2026. L'avv. GRASSO sulla riunione si rimette alla valutazione del Giudice. Il Giudice, letto l'art. 151 disp. att. c.p.c., rilevato che non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio al procedimento di opposizione alle conclusioni del consulente ex art. 442 – 445 bis c.p.c., trattandosi di contenziosi pendenti in diverse fasi e aventi differenti petita, ritenuto che una riunione dei giudizi, in ogni caso, comporterebbe un aggravio dei tempi di definizione dei giudizi medesimi,
p.q.m.
rigetta l'istanza di riunione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda, richiamando la CTU depositata da CP_1
Parte resistente avv. GRASSO discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 643/2025 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1
o è el n forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 14/07/2025, a adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
, premettendo che: - è titolare di pensione cat. VO n. 10385184 con
[...] decorrenza dal 01/1994; - a seguito di infortunio sul lavoro del 1.7.2009 (n. 509012738) la Commissione
I.N.A.I.L. nel verbale della seduta collegiale del 29.04.2011 riconosceva la percentuale di menomazione pari al 74%, con erogazione della relativa rendita;
- a seguito di domanda presentata in data 10.10.2017, la
Commissione Medica I.N.P.S., all'esito della visita del 2.2.2018, accertava che lo stesso era: “portatore di handicap in condizione di gravità (Comma 3 art. 3)” oltre che: “invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni”; - a seguito del riconoscimento della predetta condizione l CP_1 accertava i presupposti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, cat. INVCIV, n. 07036810, con decorrenza dal 1.11.2017; - all'esito della visita medica per l'aggravamento del 26.08.2024, la Commissione
Medica I.N.P.S. – ASL di Lodi certificava per lo stesso: “precedentemente valutato non invalido. Attualmente deambulazione consentita con whalker per patologica correlata ad infortunio IN non di competenza nella attuale sede. Mms
21/30”; - cessava di erogare l'indennità di accompagnamento e comunicava al ricorrente CP_1
l'accertamento dell'indebito percepito sulla pensione cat. INVCIV, per il periodo dal 1.11.2017 al 30.09.2024, per complessivi € 43.351.50, adducendo il seguente motivo: “indennità di accompagnamento non spettante in quanto già titolare di rendita INAIL per lo stesso evento”; - subisce all'attualità trattenute sulla pensione di vecchiaia (pari
1 alla data della domanda a € 3.126,83); - il ricorso amministrativo è stato respinto con delibera del Comitato
Provinciale del 18.02.2025, n. 251369. CP_1
Il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell a ripetere CP_1 la somma di euro 43.351,50 per il preteso indebito di cui al ricorso;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 3.126,83 nonché quanto trattenuto a favore dell' stesso in ogni mese successivo a luglio 2025, ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in CP_1 corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge;
3) con vittoria di spese di lite”.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese in quanto infondate, ravvisando una condotta dolosa del
[...] ricorrente nella percezione dell'indennità di accompagnamento, reputando che non sussistessero i requisiti sanitari all'origine, esponendo che la menomazione era già oggetto di tutela indennitaria INAIL, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
I fatti di causa, di seguito riepilogati, emergono dai documenti: a) il ricorrente è, all'attualità, titolare di pensione di vecchiaia Cat. VO n. 10385184 e di rendita INAIL per la percentuale di menomazione accertata in quella sede in misura pari al 74% (cfr. docc. nn.
1-2 ric., 1 res., 14 res.); b) il ricorrente, invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in data 2.2.2018 è stato riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; doc. n. 4 ric.); c) con decorrenza dal 1.11.2017 al ricorrente è stata erogata l'indennità di accompagnamento (comunicazione del 1.3.2018, doc. n. 5 ric.); d) in data 26.8.2024, su domanda di aggravamento del 10.07.2024, la Commissione Medica ha CP_1 riconosciuto che: “ATTUALMENTE DEAMBULAZIONE CONSENTITA CON WHALKER PER PATOLOGICA
CORRELATA AD INFORTUNIO INAIL NON DI COMPETENZA NELLA ATTUALE SEDE. MMSE 21/30” (doc. n.
6 ric., n. 2 res.); e) con comunicazione del 11.09.2024, ha informato il ricorrente dell'indebito per il CP_1 periodo dal 1.11.2017 al 30.09.2024, per complessivi € 43.351,50, con la seguente motivazione: “indennita' di accompagnamento non spettante in quanto già titolare di rendita INAIL per lo stesso evento” (doc. n. 7 ric., 4a res.); f) il ricorrente patisce trattenute sulla pensione in conseguenza dell'indebito.
Con verbale del 26.08.2024, la Commissione Medica I.N.P.S., riconosceva che il ricorrente era: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) CP_ medio-grave 67%-99%” (doc. n. 2 doc. n. 5 ric.).
Il Comitato Provinciale I.N.P.S., nella delibera del 18.02.2025, n. 251369, esponeva: “il signor è titolare Pt_1 di una Rendita INAIL con decorrenza 07/2010 e percepiva anche l'indennità di accompagnamento dal 11/2017”
2 aggiungendo il motivo della cessazione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, di seguito riportato: “il 10/07/2024 ha presentato domanda di aggravamento dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento di nuova patologia. In quella occasione la Commissione Medica ha evidenziato che la menomazione a causazione dell'accompagnamento era già oggetto di tutela INAIL. Pertanto, gli importi percepiti dall' a titolo di indennità di accompagnamento sono CP_1 risultati indebiti dall'origine (c.s.:11/2017) e ne è stata chiesta la restituzione. Nella domanda presentata nel 2017 e volta a ottenere l'indennità di accompagnamento il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità relativa alla titolarità di analoga CP_ prestazione, non aveva fornito la debita, esatta informazione agli Uffici” (doc. n. 9 ric.; doc. n. 5 .
Ciò chiarito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della ripetibilità o no dell'indebito oggettivo per carenza del requisito sanitario rappresentato dall'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente.
L'art. 1 comma 4 della L. n. 508/1988 prevede: “l'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio”.
Come espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lavoro, 08/05/2001, n. 6400): “l'art. 1 l. n.
509 del 1988, nella parte in cui, modificando la disciplina dell'indennità di accompagnamento (istituita con le l. n. 406 del
1968 e n. 18 del 1980), ha fra l'altro previsto l'incompatibilità della suddetta indennità “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio”, deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall'IN” (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 03/02/1998, n. 1082).
Il divieto di cumulo opera laddove entrambe le prestazioni (rendita I.N.A.I.L. e indennità di accompagnamento, entrambe relative a invalidità contratte per causa di lavoro) siano rivolte a sopperire a medesime “esigenze” e dunque godano di medesime finalità, dovendosi così intendere il riferimento normativo alle “analoghe prestazioni”.
Nel caso di specie, a parere del giudicante, è escluso in radice il divieto di cumulo, non discutendosi di prestazioni rivolte a sopperire a identiche esigenze e a medesime finalità e non ha pregio che si tratti di prestazioni – di diversa natura e regolate da ambiti normativi differenti – originanti in parte da un medesimo evento infortunistico.
La rendita I.N.A.I.L. percepita dal ricorrente riguarda una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, mentre l'indennità di accompagnamento è una misura assistenziale per soggetti che non sono capaci di compiere gli atti quotidiani di vita o di deambulare in modo autonomo.
Non è superfluo osservare che il presente caso è differente da quanto esposto dal ricorrente nella nota del
22.11.2015 finalizzata alla riunione con il giudizio avente r.g. n. 977/2025: infatti, l'art. 1, comma 43, della L.
n. 335/1995 prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico di
3 e liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non siano cumulabili con CP_1 la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante: la prestazione oggetto di ripetizione di cui trattasi non è una pensione di inabilità o di reversibilità o un assegno, bensì una indennità di accompagnamento.
Per vero, il verbale della Commissione Medica del 2.02.2018 contiene nella anamnesi una puntuale CP_1 elencazione delle patologie riportate dal ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro occorso nel 2009, ma aggiunge anche altre patologie come la ipoacusia, che non sono sovrapponibili1 in quanto non considerate da I.N.A.I.L. ai fini dell'indennizzo.
La Commissione Medica riconosce altresì che il ricorrente era portatore di un handicap in condizione di gravità
(art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992)(doc. n. 4 ric.) e che godeva di una limitazione grave alla propria deambulazione (cfr. “parziale disorientamento, deambulazione incerta, cautelata da appoggio monopodalico a destra”, cfr. pagina 4 di 10 del verbale del 2.02.2018).
Tale accertamento, condotto nel febbraio 2018 nei termini anzidetti, è sufficiente per affermare che l'indebito non può essere addebitabile al percipiente. Ma non solo.
È sufficiente confrontare l'elencazione delle fratturazioni contenute nel verbale I.N.A.I.L., esame obiettivo del 29.04.2011 al capo, alla spalla destra, al gomito destro, al torace, al “coxo-femorale-arto inf dx”, con quanto accertato nel febbraio 2018 da per rendersi conto che la deambulazione incerta, i disturbi CP_1 comportamentali, l'ipocausia (requisiti che giustificano la relativa indennità di accompagnamento) sono conseguenze parzialmente sovrapponibili (doc. n. 2 ric.).
Il C.T.U. incaricato nel procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. (r.g. n. 160/2025), nel concludere che il ricorrente possedeva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, accertava che talune patologie non venivano considerate da I.N.A.I.L. per l'erogazione del beneficio (v. doc. n. 8 res., pag. 32 e ss.) e che dunque non vi era sostanziale coincidenza.
Pertanto, sussistevano i requisiti sanitari per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (doc. n. 4 ric.), conclusione affermata dal CTU incaricato nel procedimento per ATP (r.g. n. 160/2025, si veda la relazione di consulenza, doc. n. 8 res., pagg. 34 e ss. “[…] obiettivamente, residuavano una cecità monoculare destra, un rilevante deficit funzionale dell'arto superiore destro, una ipovalidità nei movimenti delle anche ed una zoppia;
elementi oggettivi peraltro anche oggi rilevabili. Ora, seppur risultino evidenti il decadimento e i disturbi comportamentali, è altrettanto innegabile – a giudizio di chi scrive – che il quadro clinico conseguente all'infortunio lavorativo del 01.07.2009 influisca in maniera rilevante sull'autonomia della paziente: infatti le scarse attività di vita quotidiana del Sig. sono altresì dovute ad un deficit nel Pt_1 vedere gli ambienti circostanti, ad una difficoltà alla deambulazione e all'impiego dell'arto superiore destro;
condizioni che, ad oggi, imbricate al quadro psicocognitivo non consentono l'indipendenza per l'agire quotidiano […]”; v. la seguente nota a
CP_ 1 “[…] ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate dall'INAIL il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera […]” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 08/10/2019, n. 25197; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/07/2003, n. 10810).
4 piè di pagina nella relazione del C.T.U.: “inabilità che, per quanto conseguenti all'incidente lavorativo di specie, non risulta chiaro se e in quale misura siano state annoverate nel computo complessivo dell'INAIL”).
Discutendosi, per la precisione, della presunta carenza di un particolare requisito sanitario pur originariamente posseduto, non si applica la norma generale dell'art. 2033 c.c. ma si applicano le disposizioni speciali di cui all'art. 4, comma 3ter del d.l. n. 323 del 1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 425/1996
(“in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la [amministrazione] provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”), di cui all'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1998 (“in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”), di cui all'art. 5, comma 5, del D.p.r. n. 698 del 21.09.1994: “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (v. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 04/08/2022, n. 24180).
Le conseguenze applicative di quanto sopra espresso sono nel senso di ritenere non ripetibile la prestazione erogata al ricorrente, dacché occorre aver riguardo alle circostanze del caso concreto.
In primo luogo, l'affidamento riposto dal ricorrente sulla percezione di entrambe le prestazioni (indennità di accompagnamento e rendita INAIL) è fondatamente motivato dalla radicale differenza tra le due prestazioni e dalla loro compatibilità. Con ciò non si condivide la motivazione espressa da sia in sede CP_1 amministrativa sia in sede giudiziaria.
È condivisibile il seguente principio: “deve, pertanto, ritenersi sussistente una piena compatibilità tra la rendita IN e la
5 indennità di accompagnamento, proprio in quanto prestazioni aventi diversa natura e finalità” (Tribunale Ivrea,
30/01/2013, n. 10; cfr. citata Cass. civ., Sez. lavoro, 08/05/2001, n. 6400).
Non si ravvisano, infatti, ragioni per ritenere incompatibili tra loro le due prestazioni, aventi differente finalità, oggetto di richieste inoltrate in tempi differenti.
In secondo luogo, l'affidamento del ricorrente è riscontrabile nelle proprie condizioni di salute, tali da determinare una buona fede oggettiva nella spettanza dell'attribuzione e dunque nella non addebitabilità dell'erogazione non dovuta, accertate nel 2018 dallo stesso e confermate (seppur a posteriori) dal CP_1
C.T.U. dott. incaricato nel procedimento per ATP ex art. 445 bis avanti al Tribunale di Lodi, che ha Per_1 accertato i presupposti per la spettanza dell'indennità di accompagnamento (r.g. n. 160/2025, docc. nn. da 6
a 8 compresi, res.).
In terzo luogo, ma ad abundantiam, potrebbe semmai discutersi di una possibile restituzione solo a far data dalla comunicazione al ricorrente del verbale della Commissione Medica dell'agosto del 2024 che ha rivisto il presupposto sanitario (ma non è questo il caso).
Infine, irrilevante per un presunto accertamento del dolo è la dichiarazione di responsabilità resa dal ricorrente (“Dichiaro sotto la mia responsabilità che: non sono/è titolare di altra prestazione d'indennità di accompagnamento CP_ contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio”)(doc. n. 11 . La dichiarazione resa non comprova il dolo in quanto: a) è in grado nell'ambito dei suoi poteri di verifica in relazione a differenti enti, accertare CP_1
l'eventuale percezione della indennità; b) al momento della dichiarazione, resa compilando il modulo Ap70 del 23.02.2018, il ricorrente non percepiva alcuna indennità, erogatagli con comunicazione successiva del
1.03.2018, con decorrenza dal 1.11.2017 (doc. n. 5 ric. cit.), dunque non ha dichiarato circostanze non veritiere.
In conclusione, non sussistendo un dolo comprovato del ricorrente, il ricorso merita accoglimento e deve essere dichiarata irripetibile la percezione del beneficio, con condanna del resistente a restituire a controparte quanto trattenuto a titolo di indebito.
La particolarità delle questioni giuridiche affrontate, la loro complessità e la loro relativa novità sul piano giurisprudenziale – non essendovi recenti precedenti giurisprudenziali – giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito oggettivo per € 43.351,50 e per l'effetto condanna a restituire al ricorrente € 3.126,83 e quanto trattenuto sui cedolini pensione a tale titolo a CP_1 decorrere dal mese di luglio del 2025;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
6 Così deciso in Lodi, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
7
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 26/11/2025, alle ore 11:10, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. MAIOCCHI EMILIO;
Parte_1 Per è presente l'avv. SIMON Controparte_1
GR ega scritta che produce in giudizio. L'avv. MAIOCCHI insiste per l'istanza di riunione del presente giudizio al giudizio avente r.g. n. 977/2025, con udienza fissata al 1.07.2026. L'avv. GRASSO sulla riunione si rimette alla valutazione del Giudice. Il Giudice, letto l'art. 151 disp. att. c.p.c., rilevato che non sussistono i presupposti per la riunione del presente giudizio al procedimento di opposizione alle conclusioni del consulente ex art. 442 – 445 bis c.p.c., trattandosi di contenziosi pendenti in diverse fasi e aventi differenti petita, ritenuto che una riunione dei giudizi, in ogni caso, comporterebbe un aggravio dei tempi di definizione dei giudizi medesimi,
p.q.m.
rigetta l'istanza di riunione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda, richiamando la CTU depositata da CP_1
Parte resistente avv. GRASSO discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 643/2025 promossa da: (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. MAIOCCHI Parte_1 C.F._1
o è el n forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 studio è e domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., depositato in data 14/07/2025, a adito il Tribunale Parte_1 di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con Controparte_1
, premettendo che: - è titolare di pensione cat. VO n. 10385184 con
[...] decorrenza dal 01/1994; - a seguito di infortunio sul lavoro del 1.7.2009 (n. 509012738) la Commissione
I.N.A.I.L. nel verbale della seduta collegiale del 29.04.2011 riconosceva la percentuale di menomazione pari al 74%, con erogazione della relativa rendita;
- a seguito di domanda presentata in data 10.10.2017, la
Commissione Medica I.N.P.S., all'esito della visita del 2.2.2018, accertava che lo stesso era: “portatore di handicap in condizione di gravità (Comma 3 art. 3)” oltre che: “invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni”; - a seguito del riconoscimento della predetta condizione l CP_1 accertava i presupposti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, cat. INVCIV, n. 07036810, con decorrenza dal 1.11.2017; - all'esito della visita medica per l'aggravamento del 26.08.2024, la Commissione
Medica I.N.P.S. – ASL di Lodi certificava per lo stesso: “precedentemente valutato non invalido. Attualmente deambulazione consentita con whalker per patologica correlata ad infortunio IN non di competenza nella attuale sede. Mms
21/30”; - cessava di erogare l'indennità di accompagnamento e comunicava al ricorrente CP_1
l'accertamento dell'indebito percepito sulla pensione cat. INVCIV, per il periodo dal 1.11.2017 al 30.09.2024, per complessivi € 43.351.50, adducendo il seguente motivo: “indennità di accompagnamento non spettante in quanto già titolare di rendita INAIL per lo stesso evento”; - subisce all'attualità trattenute sulla pensione di vecchiaia (pari
1 alla data della domanda a € 3.126,83); - il ricorso amministrativo è stato respinto con delibera del Comitato
Provinciale del 18.02.2025, n. 251369. CP_1
Il ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto dell a ripetere CP_1 la somma di euro 43.351,50 per il preteso indebito di cui al ricorso;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 3.126,83 nonché quanto trattenuto a favore dell' stesso in ogni mese successivo a luglio 2025, ovvero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in CP_1 corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge;
3) con vittoria di spese di lite”.
Si è ritualmente costituito in giudizio Controparte_1
, contestando le avverse pretese in quanto infondate, ravvisando una condotta dolosa del
[...] ricorrente nella percezione dell'indennità di accompagnamento, reputando che non sussistessero i requisiti sanitari all'origine, esponendo che la menomazione era già oggetto di tutela indennitaria INAIL, concludendo per il rigetto integrale della domanda.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti, senza necessità di istruttoria orale.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso merita accoglimento.
I fatti di causa, di seguito riepilogati, emergono dai documenti: a) il ricorrente è, all'attualità, titolare di pensione di vecchiaia Cat. VO n. 10385184 e di rendita INAIL per la percentuale di menomazione accertata in quella sede in misura pari al 74% (cfr. docc. nn.
1-2 ric., 1 res., 14 res.); b) il ricorrente, invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, in data 2.2.2018 è stato riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, comma 3, L. n. 104/1992; doc. n. 4 ric.); c) con decorrenza dal 1.11.2017 al ricorrente è stata erogata l'indennità di accompagnamento (comunicazione del 1.3.2018, doc. n. 5 ric.); d) in data 26.8.2024, su domanda di aggravamento del 10.07.2024, la Commissione Medica ha CP_1 riconosciuto che: “ATTUALMENTE DEAMBULAZIONE CONSENTITA CON WHALKER PER PATOLOGICA
CORRELATA AD INFORTUNIO INAIL NON DI COMPETENZA NELLA ATTUALE SEDE. MMSE 21/30” (doc. n.
6 ric., n. 2 res.); e) con comunicazione del 11.09.2024, ha informato il ricorrente dell'indebito per il CP_1 periodo dal 1.11.2017 al 30.09.2024, per complessivi € 43.351,50, con la seguente motivazione: “indennita' di accompagnamento non spettante in quanto già titolare di rendita INAIL per lo stesso evento” (doc. n. 7 ric., 4a res.); f) il ricorrente patisce trattenute sulla pensione in conseguenza dell'indebito.
Con verbale del 26.08.2024, la Commissione Medica I.N.P.S., riconosceva che il ricorrente era: “INVALIDO ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88 L.124/98) CP_ medio-grave 67%-99%” (doc. n. 2 doc. n. 5 ric.).
Il Comitato Provinciale I.N.P.S., nella delibera del 18.02.2025, n. 251369, esponeva: “il signor è titolare Pt_1 di una Rendita INAIL con decorrenza 07/2010 e percepiva anche l'indennità di accompagnamento dal 11/2017”
2 aggiungendo il motivo della cessazione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, di seguito riportato: “il 10/07/2024 ha presentato domanda di aggravamento dell'invalidità civile ai fini del riconoscimento di nuova patologia. In quella occasione la Commissione Medica ha evidenziato che la menomazione a causazione dell'accompagnamento era già oggetto di tutela INAIL. Pertanto, gli importi percepiti dall' a titolo di indennità di accompagnamento sono CP_1 risultati indebiti dall'origine (c.s.:11/2017) e ne è stata chiesta la restituzione. Nella domanda presentata nel 2017 e volta a ottenere l'indennità di accompagnamento il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità relativa alla titolarità di analoga CP_ prestazione, non aveva fornito la debita, esatta informazione agli Uffici” (doc. n. 9 ric.; doc. n. 5 .
Ciò chiarito, oggetto del presente giudizio è l'accertamento della ripetibilità o no dell'indebito oggettivo per carenza del requisito sanitario rappresentato dall'indennità di accompagnamento percepita dal ricorrente.
L'art. 1 comma 4 della L. n. 508/1988 prevede: “l'indennità di accompagnamento di cui alla presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio”.
Come espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lavoro, 08/05/2001, n. 6400): “l'art. 1 l. n.
509 del 1988, nella parte in cui, modificando la disciplina dell'indennità di accompagnamento (istituita con le l. n. 406 del
1968 e n. 18 del 1980), ha fra l'altro previsto l'incompatibilità della suddetta indennità “con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o di servizio”, deve essere interpretato nel senso che, al fine della verifica della sussistenza o meno del suddetto rapporto di analogia, il raffronto tra le prestazioni deve essere operato facendosi esclusivo riferimento alla natura e alle finalità delle stesse. Ne consegue che il divieto di cumulo in oggetto deve considerarsi operante esclusivamente rispetto alle prestazioni dirette a sopperire alle medesime esigenze cui fa fronte l'indennità di accompagnamento e non con riguardo a prestazioni predisposte per soddisfare altre e differenti esigenze e necessità, come la rendita da inabilità permanente erogata dall'IN” (conforme Cass. civ., Sez. lavoro, 03/02/1998, n. 1082).
Il divieto di cumulo opera laddove entrambe le prestazioni (rendita I.N.A.I.L. e indennità di accompagnamento, entrambe relative a invalidità contratte per causa di lavoro) siano rivolte a sopperire a medesime “esigenze” e dunque godano di medesime finalità, dovendosi così intendere il riferimento normativo alle “analoghe prestazioni”.
Nel caso di specie, a parere del giudicante, è escluso in radice il divieto di cumulo, non discutendosi di prestazioni rivolte a sopperire a identiche esigenze e a medesime finalità e non ha pregio che si tratti di prestazioni – di diversa natura e regolate da ambiti normativi differenti – originanti in parte da un medesimo evento infortunistico.
La rendita I.N.A.I.L. percepita dal ricorrente riguarda una assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, mentre l'indennità di accompagnamento è una misura assistenziale per soggetti che non sono capaci di compiere gli atti quotidiani di vita o di deambulare in modo autonomo.
Non è superfluo osservare che il presente caso è differente da quanto esposto dal ricorrente nella nota del
22.11.2015 finalizzata alla riunione con il giudizio avente r.g. n. 977/2025: infatti, l'art. 1, comma 43, della L.
n. 335/1995 prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico di
3 e liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non siano cumulabili con CP_1 la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante: la prestazione oggetto di ripetizione di cui trattasi non è una pensione di inabilità o di reversibilità o un assegno, bensì una indennità di accompagnamento.
Per vero, il verbale della Commissione Medica del 2.02.2018 contiene nella anamnesi una puntuale CP_1 elencazione delle patologie riportate dal ricorrente a causa dell'infortunio sul lavoro occorso nel 2009, ma aggiunge anche altre patologie come la ipoacusia, che non sono sovrapponibili1 in quanto non considerate da I.N.A.I.L. ai fini dell'indennizzo.
La Commissione Medica riconosce altresì che il ricorrente era portatore di un handicap in condizione di gravità
(art. 3, comma 3 della L. n. 104/1992)(doc. n. 4 ric.) e che godeva di una limitazione grave alla propria deambulazione (cfr. “parziale disorientamento, deambulazione incerta, cautelata da appoggio monopodalico a destra”, cfr. pagina 4 di 10 del verbale del 2.02.2018).
Tale accertamento, condotto nel febbraio 2018 nei termini anzidetti, è sufficiente per affermare che l'indebito non può essere addebitabile al percipiente. Ma non solo.
È sufficiente confrontare l'elencazione delle fratturazioni contenute nel verbale I.N.A.I.L., esame obiettivo del 29.04.2011 al capo, alla spalla destra, al gomito destro, al torace, al “coxo-femorale-arto inf dx”, con quanto accertato nel febbraio 2018 da per rendersi conto che la deambulazione incerta, i disturbi CP_1 comportamentali, l'ipocausia (requisiti che giustificano la relativa indennità di accompagnamento) sono conseguenze parzialmente sovrapponibili (doc. n. 2 ric.).
Il C.T.U. incaricato nel procedimento per ATP ex art. 445 bis c.p.c. (r.g. n. 160/2025), nel concludere che il ricorrente possedeva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, accertava che talune patologie non venivano considerate da I.N.A.I.L. per l'erogazione del beneficio (v. doc. n. 8 res., pag. 32 e ss.) e che dunque non vi era sostanziale coincidenza.
Pertanto, sussistevano i requisiti sanitari per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento (doc. n. 4 ric.), conclusione affermata dal CTU incaricato nel procedimento per ATP (r.g. n. 160/2025, si veda la relazione di consulenza, doc. n. 8 res., pagg. 34 e ss. “[…] obiettivamente, residuavano una cecità monoculare destra, un rilevante deficit funzionale dell'arto superiore destro, una ipovalidità nei movimenti delle anche ed una zoppia;
elementi oggettivi peraltro anche oggi rilevabili. Ora, seppur risultino evidenti il decadimento e i disturbi comportamentali, è altrettanto innegabile – a giudizio di chi scrive – che il quadro clinico conseguente all'infortunio lavorativo del 01.07.2009 influisca in maniera rilevante sull'autonomia della paziente: infatti le scarse attività di vita quotidiana del Sig. sono altresì dovute ad un deficit nel Pt_1 vedere gli ambienti circostanti, ad una difficoltà alla deambulazione e all'impiego dell'arto superiore destro;
condizioni che, ad oggi, imbricate al quadro psicocognitivo non consentono l'indipendenza per l'agire quotidiano […]”; v. la seguente nota a
CP_ 1 “[…] ne deriva che qualora nella valutazione dell'invalidità pensionabile a carico dell' vi sia una coincidenza solo parziale rispetto alle invalidità indennizzate dall'INAIL il divieto di cumulo tra le due prestazioni non opera […]” (cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 08/10/2019, n. 25197; cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 09/07/2003, n. 10810).
4 piè di pagina nella relazione del C.T.U.: “inabilità che, per quanto conseguenti all'incidente lavorativo di specie, non risulta chiaro se e in quale misura siano state annoverate nel computo complessivo dell'INAIL”).
Discutendosi, per la precisione, della presunta carenza di un particolare requisito sanitario pur originariamente posseduto, non si applica la norma generale dell'art. 2033 c.c. ma si applicano le disposizioni speciali di cui all'art. 4, comma 3ter del d.l. n. 323 del 1996, convertito con modificazioni dalla L. n. 425/1996
(“in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la [amministrazione] provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica”), di cui all'art. 37, comma 8, della L. n. 448/1998 (“in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica”), di cui all'art. 5, comma 5, del D.p.r. n. 698 del 21.09.1994: “nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa del pagamento degli stessi, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, i prefetti sono tenuti ad inviare copia del provvedimento alla Corte dei conti per eventuali azioni di responsabilità”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “in tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38
Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del
2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (v. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., 04/08/2022, n. 24180).
Le conseguenze applicative di quanto sopra espresso sono nel senso di ritenere non ripetibile la prestazione erogata al ricorrente, dacché occorre aver riguardo alle circostanze del caso concreto.
In primo luogo, l'affidamento riposto dal ricorrente sulla percezione di entrambe le prestazioni (indennità di accompagnamento e rendita INAIL) è fondatamente motivato dalla radicale differenza tra le due prestazioni e dalla loro compatibilità. Con ciò non si condivide la motivazione espressa da sia in sede CP_1 amministrativa sia in sede giudiziaria.
È condivisibile il seguente principio: “deve, pertanto, ritenersi sussistente una piena compatibilità tra la rendita IN e la
5 indennità di accompagnamento, proprio in quanto prestazioni aventi diversa natura e finalità” (Tribunale Ivrea,
30/01/2013, n. 10; cfr. citata Cass. civ., Sez. lavoro, 08/05/2001, n. 6400).
Non si ravvisano, infatti, ragioni per ritenere incompatibili tra loro le due prestazioni, aventi differente finalità, oggetto di richieste inoltrate in tempi differenti.
In secondo luogo, l'affidamento del ricorrente è riscontrabile nelle proprie condizioni di salute, tali da determinare una buona fede oggettiva nella spettanza dell'attribuzione e dunque nella non addebitabilità dell'erogazione non dovuta, accertate nel 2018 dallo stesso e confermate (seppur a posteriori) dal CP_1
C.T.U. dott. incaricato nel procedimento per ATP ex art. 445 bis avanti al Tribunale di Lodi, che ha Per_1 accertato i presupposti per la spettanza dell'indennità di accompagnamento (r.g. n. 160/2025, docc. nn. da 6
a 8 compresi, res.).
In terzo luogo, ma ad abundantiam, potrebbe semmai discutersi di una possibile restituzione solo a far data dalla comunicazione al ricorrente del verbale della Commissione Medica dell'agosto del 2024 che ha rivisto il presupposto sanitario (ma non è questo il caso).
Infine, irrilevante per un presunto accertamento del dolo è la dichiarazione di responsabilità resa dal ricorrente (“Dichiaro sotto la mia responsabilità che: non sono/è titolare di altra prestazione d'indennità di accompagnamento CP_ contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio”)(doc. n. 11 . La dichiarazione resa non comprova il dolo in quanto: a) è in grado nell'ambito dei suoi poteri di verifica in relazione a differenti enti, accertare CP_1
l'eventuale percezione della indennità; b) al momento della dichiarazione, resa compilando il modulo Ap70 del 23.02.2018, il ricorrente non percepiva alcuna indennità, erogatagli con comunicazione successiva del
1.03.2018, con decorrenza dal 1.11.2017 (doc. n. 5 ric. cit.), dunque non ha dichiarato circostanze non veritiere.
In conclusione, non sussistendo un dolo comprovato del ricorrente, il ricorso merita accoglimento e deve essere dichiarata irripetibile la percezione del beneficio, con condanna del resistente a restituire a controparte quanto trattenuto a titolo di indebito.
La particolarità delle questioni giuridiche affrontate, la loro complessità e la loro relativa novità sul piano giurisprudenziale – non essendovi recenti precedenti giurisprudenziali – giustificano la compensazione integrale delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara l'insussistenza dell'indebito oggettivo per € 43.351,50 e per l'effetto condanna a restituire al ricorrente € 3.126,83 e quanto trattenuto sui cedolini pensione a tale titolo a CP_1 decorrere dal mese di luglio del 2025;
2) compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
6 Così deciso in Lodi, il 26 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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