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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Sezione Lavoro e Previdenza Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. R.G. 1568 del 2024 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, rappresentato e difeso, come in atti Parte_1
RICORRENTE
C O N T R O
(C.F. ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._1
e residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo
Attennato
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.3.2024, l' proponeva ricorso in opposizione Pt_1 avverso la CTU espletata nel giudizio per atp R.G. 2995/23, all'esito del quale CP_1
veniva riconosciuto invalido grave 100%, con necessità di accompagnamento a
[...] partire dal mese di marzo 2023, deducendo che al predetto non doveva essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, essendo economicamente più favorevole la pensione come cieco assoluto, pertanto, andava riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà gravi pari al 100%, ma senza indennità di accompagnamento. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza dell' opposizione e chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione. Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, disponeva una integrazione peritale.
All'esito dello scambio di note, letto l'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa come da presente sentenza.
********** L' opposizione è infondata e deve essere respinta. Invero, all'esito della presente opposizione, il Tribunale invitava il ctu nominato nella pregressa fase a chiarire se il beneficio dell'indennità di accompagnamento fosse legato alla condizione di cieco civile, piuttosto, che alle restanti patologie. Il ctu nominato dal Tribunale, così concludeva: “Il ricorrente di anni 86 è portatore di obesità di II classe con BMI di 38, avendo una altezza di 170 cm e un peso corporeo di 116
Kg. Come da anamnesi, certificazioni ed esame obiettivo il Sig è affetto Controparte_1 da patologia cardiaca ischemica in III classe NYHA per pregresso IMA sottoposto a PTCA e
1 pacemaker. E' anche portatore di diabete mellito scompensato con sindrome dismetabolica per presenza di dislipidemia , obesità e complicanze micro e macroangiopatiche
(maculopatia, essudati retinici, polineuropatia periferica). E' affetto da vasculopatia cerebrale cronica con deficit cognitivo di grado medio e alterazione dell'orientamento temporale. Inoltre è affetto da osteoartrosi con notevoli difficoltà deambulatorie, aggravate dall'obesità e dalla polineuropatia diabetica tanto che gli è stata prescritta carrozzina pieghevole. Il ricorrente è venuto alla visita peritale utilizzando il bastone e appoggiandosi contemporaneamente al figlio per poter deambulare;
i passaggi posturali necessitano di utilizzo del bastone. Vi è una certificazione geriatrica di Sett 2023 di prescrizione di carrozzina pieghevole per grave deficit deambulatorio di natura multifattoriale (artrosi polidistrettuale, obesità, polineuropatia diabetica). Tra l'altro è affetto da grave deficit visivo. La sottoscritta non ha mai considerato, nella sua relazione, la condizione di cieco assoluto come l'affezione che ha portato al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
infatti la epicrisi con le relative considerazioni, da cui scaturisce il giudizio finale, elenca le patologie che hanno determinato tale giudizio. Per riassumere, valutando correttamente tali affezioni morbose si evidenzia che le su elencate patologie determinano alterazioni deambulatorie e cognitive che impediscono l'esecuzione dei comuni atti della vita quotidiana. Per tale motivo la sottoscritta ritiene che il ricorrente, per il complesso patologico riscontrato (diabete mellito scompensato complicato da polineuropatia e retinopatia con pregressi distacchi emorragici, vasculopatia cerebrale, obesità, cardiopatia ischemica) sia meritevole di indennità di accompagnamento ponendo la data della decorrenza a Marzo 2023 proprio perché in tale periodo si è ravvisato l' aggravarsi di tutto il complesso patologico su indicato. Conclusioni: Il beneficio dell'indennità di accompagnamento è legato alle patologie di cui è affetto il ricorrente e non alla condizione di cieco civile.” L' opposizione, pertanto, deve essere respinta, con omologa delle risultanze della pregressa fase. Va escluso che si debba procedere, nel presente giudizio, all'esame circa la sussistenza dei requisiti socio-economici e dunque, che debba essere esaminata la domanda di condanna al pagamento dei ratei. L'inammissibilità di un accertamento dei suddetti requisiti si giustifica dovendo ritenersi estranea al giudizio di opposizione l'indagine sulla sussistenza dei requisiti socio- economici o, nella specie, del requisito contributivo. Infatti l'ultima parte del 5° c. dell'art. 445 bis c.p.c. precisa che gli Enti previdenziali
“subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente” provvedono al pagamento delle prestazioni entro 120 giorni. Poiché il ricorso introduttivo del giudizio di cui all'ultimo comma del citato articolo è proposto da colui che “abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente …..” e deve contenere, specificamente, a pena di inammissibilità “i motivi della contestazione” che non possono che riguardare le valutazioni sanitarie (le uniche oggetto dell'ATP) è evidente come rimangono estranei al ricorso gli altri requisiti.
Ciò è confermato dal contenuto dell'ultimo comma che sancisce l'inappellabilità per la “sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente” che non può essere diverso dal giudizio relativo a “domanda diretta al riconoscimento del proprio diritto alla prestazione assistenziale/previdenziale di cui al primo comma”. E', peraltro, coerente con il sistema così ricostruito, la previsione di inappellabilità a seguito di un doppio giudizio sul requisito sanitario, mentre non lo sarebbe con riferimento ai requisiti socio-economici sottoposti a valutazione solo a seguito del ricorso di cui all'ultimo comma. La esigenza di esemplificazioni/celerità voluta dal legislatore dell'art. 445
2 bis trova conforto e giustificazione nella lungaggine e difficoltà del sistema previgente che costringeva la parte privata a provare i requisiti socio economici, prova non realizzabile attraverso autocertificazioni, come, di norma, in sede amministrativa. Alla luce di tutte le considerazioni di cui sopra, va, dunque, dichiarata inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei maturati, formulata dal . CP_1
Le spese di lite di entrambe le fasi seguono la soccombenza e la liquidazione per la presente fase avviene tenendo conto dello scaglione (5.200/26.000, «ai fini della determinazione del valore della causa per la liquidazione delle spese di giudizio, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali va applicato il criterio previsto dall'art. 13
c.p.c., comma 1, per cui, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni», anche per la liquidazione, Cass.
ORDINANZA 24 gennaio 2023 N. 2186).
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico dell' . Pt_1
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: rigetta l' opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della pregressa fase: condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento dal mese di marzo 2023; condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € Pt_1
911 per la fase di atp e € 2.697 per la presente fase, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con attribuzione;
pone le spese per la integrazione peritale, liquidate con separato decreto, a carico dell' . Pt_1
Torre Annunziata, 29.1.2025
Il Giudice dott.ssa Marianna Molinario
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