Art. 7. (Programmi di cooperazione internazionale) 1. Nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme nazionali di divieto, continuano ad essere praticate mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti di formazione e informazione diretti a scoraggiare tali pratiche nonche' a creare centri antiviolenza che possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in eta' minore.
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2 febbraio 2006
2 febbraio 2006
Giurisprudenza • 8
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Trento, sentenza 09/08/2021, n. 96Provvedimento: […] Espone l'attore che, a seguito di denuncia anonima, sono state avviate indagini ed acquisite le deliberazione di Giunta comunale n. SS con cui è stato affidato al suddetto professionista un supporto consulenziale generale in materia di cave e la deliberazione di Giunta comunale n. SS con cui il Comune ha chiesto un parere legale da rendere al Responsabile dell'Ufficio Cave ed Edilizia privata in relazione alla disamina di istanze di proroga presentate ai sensi dell'art. 7, c. 5, della legge provinciale n. 7/2006.Leggi di più...
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