CA
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/08/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. 148/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
03.03.2025
vertente tra
nato a [...] il [...] - C.F. - e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Spadafora via Nazionale 451 presso e nello studio dell'avv. Antonino Ripa, (C.F. – PEC: C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
e
con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, P. IVA Controparte_1
n. , iscritta all'Albo Banche con n. 5396, società soggetta ad attività di direzione e P.IVA_1 coordinamento da parte del Socio Unico Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. nato a [...]
[...] Controparte_3
(CN) il 14.8.1954, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, Piazza C.F._3 Catalani n. 6 recapito professionale dell' avv.to Paolo Vermiglio (C.F – C.F._4
PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
Appellata
oggetto: pagamento somme - appello avverso la sentenza n. 56/2022, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. il 19.01.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante: In via di urgenza disporre con ordinanza ex artt. 283 e 351 cpc la sospensione
della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
1) Accogliere l'appello con il presente atto
proposto avverso la sentenza di primo grado n. 56/2022 del Tribunale di Barcellona P.G. (ME)
meglio descritta e specificata in premessa;
2) Nel merito ritenere e dichiarare fondati e accoglibili i
motivi di appello sopra riportati;
3) Conseguentemente cassare in toto l'impugnata sentenza
ritenendo non dovute le somme richieste giusto conteggio allegato, relativo all'applicazione di
interessi superiori al tasso soglia dell'usura, dichiarando non dovute le somme richiesta da
controparte; 4) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'appellante non è tenuto a
corrispondere a controparte alcuna somma a titolo di spese di lite per il giudizio di primo grado;
5)
Condannare l'appellato, conseguentemente all'accoglimento del presente appello e alla cassazione
della sentenza di primo grado, al pagamento delle spese di lite sia per il primo che per il secondo
grado di giudizio.
Per l'appellata: 1) – in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 – bis c.p.c.; 2) – in ogni caso, dire Parte_2
inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e inattendibili in diritto tutte le domande e
conclusioni ex adverso formulate, rigettando le stesse e l'appello nel suo complesso con ogni
conseguente statuizione e con la conferma integrale della sentenza impugnata n. 56/2022 e del
decreto ingiuntivo n. 407/2018 emessi dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
3) – in via gradata, ritenere e dichiarare che è creditrice del sig. Controparte_1 Parte_2
della somma di € 35.556,86 oltre interessi convenzionali al tasso di mora del 14,60% dalla notifica
del decreto ingiuntivo sino al soddisfo – o comunque della diversa somma che sarà accertata in corso
di causa – condannandolo al relativo pagamento in favore della stessa;
4) – con vittoria di spese e
compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 407/2018 emesso in data 14.11.2018 e notificato il 21.11.2028, con cui il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli aveva ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 35.556,86, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza di
[...]
contratto di finanziamento stipulato in data 13.02.2012.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del capitale residuo e dell'ammontare degli interessi pretesi, l'illegittimità del tasso di interessi pattuito poiché “sicuramente superiore al tasso soglia dell'usura”, la carenza di prova scritta del credito,
difettando la documentazione prodotta dall'istituto di credito dei requisiti prescritti dall'art. 50
T.U.B., la nullità delle clausole anatocistiche ed usurarie poiché in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. nonché la violazione del principio della trasparenza.
Chiedeva, pertanto, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Rilevava, in particolare, la determinatezza del credito azionato in forza della documentazione allegata ( contratto di finanziamento, estratto conto, lettera di costituzione in mora) e la genericità
dell'eccezione di superamento del tasso soglia , peraltro infondata, attesa la legittimità degli interessi pattuiti. Contestava, altresì, la fondatezza delle ulteriori doglianze alla luce della produzione della certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B., comprensiva delle movimentazioni registrate sul rapporto di finanziamento, nonché dell'omessa individuazione delle condotte integranti le dedotte violazioni di legge.
Con sentenza n. 56/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., in data 19.01.2022, il Tribunale di
Barcellona P.G. rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, ritenendo fondata la pretesa vantata dall'istituto di credito ed evidenziando la genericità delle censure avanzate dal Pt_2
Avverso tale sentenza quest'ultimo proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale del Controparte_1
provvedimento impugnato.
All'udienza del 16.09.2022 la Corte rinviava a quella del 7.04.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 10.02.2023 la sostituzione dell'udienza c.d.
partecipata con il rito della trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 07.04.2023, rigettata la richiesta di inibitoria,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2024 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 20.04.2023, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 3.03.2025 ed assegnata al Consigliere relatore dott. V. Cefalo.
Disposta con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore .
Con ordinanza del 4.03.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149221, comma 4, della legge 77/2020), mediante scambio e deposito telematico di note, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ex art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità , l' art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. SS.UU. 363481/2022)
L'appellante deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando,
rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono,
in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” ( Cass. civ. n.10916/2017).
Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate, così da essere in linea con le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
§ 2.- Sempre in via preliminare, va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
sollevata da ex art 347 c.p.c., per mancata produzione della sentenza impugnata. Controparte_1
È vero che, come correttamente rilevato dall'appellata, il ha omesso di allegare il Pt_2
provvedimento oggetto di gravame al momento dell'instaurazione del giudizio ed anche nei depositi successivi.
Tuttavia, tale omissione non conduce agli esiti prospettati dall'appellata, dato che, come evidenziato anche da recente giurisprudenza di legittimità, “la mancanza in atti della sentenza impugnata,
ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul
gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non
consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione
della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello
l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il
contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di
una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della
specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cosi la sentenza 11
gennaio 2010, n. 238, ribadita in seguito dalle sentenze 10 dicembre 2013, n. 27536, 22 novembre
2016, n. 23713, e dalle ordinanze 31 maggio 2019, n. 14883, e 13 maggio 2021, n. 12751)” (cfr.
Cass. civile ordinanza n. 27362 del 22.10.2024).
Orbene, conformemente a quanto sopra evidenziato, si deve ritenere che, nel caso di specie, è
possibile procedere alla disamina nel merito del gravame, dato che in quanto al fascicolo telematico risulta allegato, in data 04.03.2022, il fascicolo telematico d'ufficio di primo grado, contenente tra l'altro la sentenza impugnata, che risulta, altresì, depositata anche da parte appellata in data
19.07.2022 (cfr. doc. 3)
§ 3.- Va, infine, disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello , sollevata da CP_1
per asserito difetto di interesse del
[...] Pt_2
E' vero che il predetto appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo decidente aveva rigettato taluni dei motivi di opposizione ( quali, in particolare, la carenza di prova del credito in assenza della documentazione di cui art. 50 T.U.B. ; la violazione delle clausole negoziali in tema di oneri e penali;
la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
l'
applicazione di interessi ultralegali e/o anatocistici).
Nondimeno, è stata riproposta la questione della non debenza delle somme ingiunte sul presupposto dell'indeterminatezza del credito, che costituisce oggetto del primo motivo di gravame, e tanto basta ad evidenziare l'interesse del alla proposizione dell'impugnazione. Pt_2
§
4.-Ciò posto e passando al merito , con il primo motivo di gravame parte appellante contesta la decisione impugnata, sostenendo che le somme ingiunte non sono dovute, in quanto il credito intimato non può in alcun modo ritenersi determinato o determinabile sulla base degli elementi forniti nel decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione.
Evidenzia , in proposito, l'impossibilità sia di comprendere le modalità di calcolo del capitale residuo richiesto dalla finanziaria, sia di individuare il momento a partire dal quale era stato determinato l'ammontare degli interessi pretesi.
Sostiene che tale incertezza comporta la violazione del diritto di contestazione , non consentendo di verificare la conformità del computo degli interessi alle previsioni contrattuali ed ai limiti imposti dalla legge.
Assume che, nonostante l'intervento del legislatore del 2010 sul T.U.B., tutte le finanziarie hanno riadattato i propri contratti in modo da mascherare l'inserimento di spese ed oneri non dovuti, con il solo fine di incassare ingenti somme di denaro e richiama, in proposito, giurisprudenza di merito relativa alla condanna di una società finanziaria al risarcimento dei danni in conseguenza della ritenuta illegittimità del tasso praticato. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È evidente che con la superiore doglianza parte appellante ripropone le medesime argomentazioni già
introdotte in primo grado con il primo ed il terzo motivo di opposizione (carenza di prova del credito e sua indeterminabilità ) e che sono state motivatamente disattese dal primo decidente in base ad argomentazioni che la Corte ritiene pienamente condivisibili.
Invero, come affermato in sentenza in conformità al granitico orientamento della Corte di Cassazione,
con l' opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte.
E, poiche' le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorchè (eventualmente ) insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione (Cass. civ. n.32792/2021; Cass.
civ. n. 7020/2019).
Nella specie, il Tribunale ha accertato la fondatezza della pretesa creditoria azionata da CP_1
. alla luce della documentazione prodotta , ossia il contratto di finanziamento sottoscritto dal
[...]
debitore e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. .; documento, questo, che non solo nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma che anche nel giudizio di opposizione può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito, ove l'opponente
– come, appunto, nella specie- non ne abbia contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.
(Cass.civ. n.12818/2024 ).
Da tanto consegue l'infondatezza della censura concernente la dedotta indeterminatezza del credito in base agli elementi forniti nel decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione. Parimenti infondato risulta anche il successivo profilo di doglianza, concernente la pretesa impossibilità di comprendere le modalità di calcolo del capitale residuo, di individuare il momento di decorrenza degli interessi pretesi e di verificare la conformità di quanto richiesto alle previsioni contrattuali.
Invero, da contratto del 13.02.2002 e precisamente dal paragrafo denominato “condizioni
economiche” risulta in modo certo l'importo richiesto, l'importo totale dovuto, l'importo della rata,
il Tan ( 9.45%) e il Taeg (9,87%) applicati ..
Gli stessi elementi si desumono, inoltre, dall'estratto conto depositato da controparte.
A ciò si aggiunga che a pagina 8 del contratto di finanziamento vi è un ulteriore paragrafo rubricato
“costi in caso di ritardato pagamento”, nel quale viene espressamente indicata l'indennità per ritardato pagamento pari al 10% , calcolato sull'importo della mensilità scaduta ed impagata;
la penale per decadenza del beneficio del termine pari al 10 % sul capitale residuo risultante dovuto;
il tasso d'interesse di mora pari al 14,60% annuo applicato a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate - per capitale residuo risultante dovuto -
maggiorato della penale del 10%.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, dunque, il credito azionato risulta tutt'altro che indeterminabile alla luce delle condizioni pattuite ed indicate nel contratto del 13.02.2012, ivi compresa la misura degli interessi.
Orbene, le suindicate clausole, sottoscritte espressamente dall'odierno appellante, sono state applicate al momento della messa in mora, comunicata con lettera del 10.04.2013 .
Assolutamente generiche risultano, poi, le doglianze dell'appellante in merito alla violazione delle clausole contrattuali e dei limiti imposti dalla legge, non avendo il predetto indicato specificamente quali norme o quali clausole contrattuali siano state in concreto violate, limitandosi a richiamare non meglio precisati spese ed oneri non dovuti. Ultronee risultano, infine, le considerazioni in merito a presunte prassi di non meglio precisati intermediari finanziari mentre non si attaglia al caso in esame la sentenza di merito richiamata dall'appellante.
Invero, l'accoglimento da parte di quel decidente della domanda risarcitoria si basava sul preventivo accertamento dell'illegittimità degli interessi applicati, laddove, nella specie, la questione della usurarietà degli interessi non solo è stata motivatamente disattesa dal primo decidente, ma neanche è
stata riproposta in questa sede .
§
5.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure rigettato la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se al finanziamento fossero stati effettivamente applicati interessi illegittimi ed, in particolare, da un lato, se il tasso di interesse debitorio avesse oltrepassato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”; dall'altro, se fosse stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, ed in caso di esito positivo, di ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti, determinando l'esatto dare/avere.
Rappresenta che il finanziamento del 13.12.2012 prevedeva la restituzione della somma in 120 rate mensili, con applicazione di interessi, aventi l'importo di euro 410,90 euro , e quindi, il pagamento complessivo di 17.487,00 euro di interessi.
Aggiunge che il contratto prevedeva, inoltre, ulteriori spese per i ritardi nei pagamenti con l'applicazione di interessi per spese di recupero ed interessi di mora pari all'1% mensile delle rate scadute, spese di istruttoria e compenso mediatore.
Evidenzia di avere ripetutamente richiesto alla società creditrice il calcolo degli interessi e delle commissioni pagate, al fine di poter definire la propria posizione, ma gli incaricati si erano sempre rifiutati di addivenire ad una soluzione, pretendendo il pagamento di somme non dovute, frutto di interessi non consentiti dalla legge. Erronea doveva , pertanto, ritenersi la sentenza impugnata, incombendo l'onere di provare il credito attraverso la documentazione relativa alle singole operazioni su e non su esso Controparte_1
debitore, che aveva sempre cercato di pagare quanto dovuto, senza sottostare alle pretese non legittime di controparte, chiedendo peraltro un piano di pagamento programmato e la rideterminazione degli interessi richiesti, non dovuti per i motivi superiormente esposti.
Pertanto – conclude l'appellante - il Tribunale non avrebbe dovuto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma al contrario, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del finanziamento, previo espletamento di consulenza tecnica che avrebbe accertato la violazione di legge nell'applicazione dei tassi e nella gestione del finanziamento.
Il motivo è infondato, dovendosi condividere il rigetto della richiesta di consulenza tecnica, formulata in primo grado dall'allora opponente e dal primo decidente ritenuta ” assolutamente esplorativa”.
Invero, secondo costante ed unanime giurisprudenza di legittimità, la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova,
ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cfr. ex multis Cass. n.3374/2008).
Nel caso di specie, l'allora opponente si è limitato a sostenere l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, chiedendo “la nomina di un ctu al fine di accertare se il tasso d'interesse debitorio abbia
oltrepassato successivamente all'entrata in vigore della L. 108/1996 i limiti del cd. tasso soglia, ed
in caso di esito positivo ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti determinando l'esatto
dare/avere tra le parti”.
Orbene, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo, quindi, ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Qualora, inoltre, come nella specie, la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. SS.UU.n. 19597/2020; Cass. civ. n. 26525/2024).
Tale onere, nella specie, non è stato assolto dal che, come correttamente evidenziato dal Pt_2
primo decidente, “si è limitato ad asserire l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di
usura senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta …non risultando indicati, in seno
all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria
stipulata , né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la
soglia di usura”.
Tale carenza , peraltro, non è stata colmata neanche successivamente, posto che l'opponente non ha neppure richiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., mentre parte convenuta risulta aver depositato - già nel procedimento monitorio - tutta la documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria.
Al cospetto di tali argomentazioni, che l'appellante non ha in alcun modo contestato, è evidente la non necessarietà della c.t.u., atteso che, come detto, l'attività del consulente tecnico d'ufficio non può
essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, costituendo uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi sottoposti dalle stesse parti alla sua attenzione,
avvalendosi delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie di cui, generalmente, non dispone.
(Cass. civile, ordinanza n. 30281 del 15.12.2017). §
6.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese di lite.
La doglianza deve intendersi assorbita dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del
05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
§
7.- All'integrale rigetto dell'appello segue la condanna del al pagamento delle spese di Pt_2
questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018),
tenuto conto dello scaglione relativo al dichiarato valore della controversia ( euro 35.000) ed applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022). Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 148/2022 R.G. sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 56/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 19.01.2022 e pubblicata in pari data, così
provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore delle spese di questo grado che liquida, in complessivi euro
4.996,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio;
euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00
per quella di trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
3)dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 148/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
03.03.2025
vertente tra
nato a [...] il [...] - C.F. - e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Spadafora via Nazionale 451 presso e nello studio dell'avv. Antonino Ripa, (C.F. – PEC: C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
e
con sede legale in Firenze, via Jacopo da Diacceto n. 48, P. IVA Controparte_1
n. , iscritta all'Albo Banche con n. 5396, società soggetta ad attività di direzione e P.IVA_1 coordinamento da parte del Socio Unico Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore dott. nato a [...]
[...] Controparte_3
(CN) il 14.8.1954, C.F. , elettivamente domiciliata in Messina, Piazza C.F._3 Catalani n. 6 recapito professionale dell' avv.to Paolo Vermiglio (C.F – C.F._4
PEC: che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
Appellata
oggetto: pagamento somme - appello avverso la sentenza n. 56/2022, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. il 19.01.2022 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti
Per l'appellante: In via di urgenza disporre con ordinanza ex artt. 283 e 351 cpc la sospensione
della efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
1) Accogliere l'appello con il presente atto
proposto avverso la sentenza di primo grado n. 56/2022 del Tribunale di Barcellona P.G. (ME)
meglio descritta e specificata in premessa;
2) Nel merito ritenere e dichiarare fondati e accoglibili i
motivi di appello sopra riportati;
3) Conseguentemente cassare in toto l'impugnata sentenza
ritenendo non dovute le somme richieste giusto conteggio allegato, relativo all'applicazione di
interessi superiori al tasso soglia dell'usura, dichiarando non dovute le somme richiesta da
controparte; 4) Conseguentemente ritenere e dichiarare che l'appellante non è tenuto a
corrispondere a controparte alcuna somma a titolo di spese di lite per il giudizio di primo grado;
5)
Condannare l'appellato, conseguentemente all'accoglimento del presente appello e alla cassazione
della sentenza di primo grado, al pagamento delle spese di lite sia per il primo che per il secondo
grado di giudizio.
Per l'appellata: 1) – in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig.
, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 – bis c.p.c.; 2) – in ogni caso, dire Parte_2
inammissibili e/o improcedibili e/o infondate in fatto e inattendibili in diritto tutte le domande e
conclusioni ex adverso formulate, rigettando le stesse e l'appello nel suo complesso con ogni
conseguente statuizione e con la conferma integrale della sentenza impugnata n. 56/2022 e del
decreto ingiuntivo n. 407/2018 emessi dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
3) – in via gradata, ritenere e dichiarare che è creditrice del sig. Controparte_1 Parte_2
della somma di € 35.556,86 oltre interessi convenzionali al tasso di mora del 14,60% dalla notifica
del decreto ingiuntivo sino al soddisfo – o comunque della diversa somma che sarà accertata in corso
di causa – condannandolo al relativo pagamento in favore della stessa;
4) – con vittoria di spese e
compensi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 407/2018 emesso in data 14.11.2018 e notificato il 21.11.2028, con cui il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto gli aveva ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 35.556,86, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in forza di
[...]
contratto di finanziamento stipulato in data 13.02.2012.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo per indeterminatezza del capitale residuo e dell'ammontare degli interessi pretesi, l'illegittimità del tasso di interessi pattuito poiché “sicuramente superiore al tasso soglia dell'usura”, la carenza di prova scritta del credito,
difettando la documentazione prodotta dall'istituto di credito dei requisiti prescritti dall'art. 50
T.U.B., la nullità delle clausole anatocistiche ed usurarie poiché in frode alla legge ai sensi dell'art. 1344 c.c. nonché la violazione del principio della trasparenza.
Chiedeva, pertanto, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio che contestava i motivi di opposizione e ne chiedeva il Controparte_1
rigetto.
Rilevava, in particolare, la determinatezza del credito azionato in forza della documentazione allegata ( contratto di finanziamento, estratto conto, lettera di costituzione in mora) e la genericità
dell'eccezione di superamento del tasso soglia , peraltro infondata, attesa la legittimità degli interessi pattuiti. Contestava, altresì, la fondatezza delle ulteriori doglianze alla luce della produzione della certificazione ai sensi dell'art. 50 T.U.B., comprensiva delle movimentazioni registrate sul rapporto di finanziamento, nonché dell'omessa individuazione delle condotte integranti le dedotte violazioni di legge.
Con sentenza n. 56/2022, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., in data 19.01.2022, il Tribunale di
Barcellona P.G. rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, ritenendo fondata la pretesa vantata dall'istituto di credito ed evidenziando la genericità delle censure avanzate dal Pt_2
Avverso tale sentenza quest'ultimo proponeva appello per i motivi di cui infra si dirà.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale del Controparte_1
provvedimento impugnato.
All'udienza del 16.09.2022 la Corte rinviava a quella del 7.04.2023.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 10.02.2023 la sostituzione dell'udienza c.d.
partecipata con il rito della trattazione scritta ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 d.lgs. 149/22, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 07.04.2023, rigettata la richiesta di inibitoria,
rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.03.2024 sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 20.04.2023, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti al 3.03.2025 ed assegnata al Consigliere relatore dott. V. Cefalo.
Disposta con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025 la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore .
Con ordinanza del 4.03.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149221, comma 4, della legge 77/2020), mediante scambio e deposito telematico di note, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Va, in via preliminare, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da ex art. 342 c.p.c.. Controparte_1
Sul punto, va rilevato che secondo condivisibile giurisprudenza di legittimità , l' art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. SS.UU. 363481/2022)
L'appellante deve individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il “quantum appellatum” formulando,
rispetto alle argomentazioni adottate dal primo giudice pertinenti ragioni di dissenso che consistono,
in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o della interpretazione preferibile, nonché, in relazione a denunciati “errores in procedendo”, nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere” ( Cass. civ. n.10916/2017).
Ebbene, nel caso in esame, l'atto d'appello, come meglio si vedrà nel prosieguo, contiene le specifiche ragioni del dissenso rispetto alla decisione adottata dal primo giudice, con indicazione delle questioni di diritto non adeguatamente affrontate e delle prove che si assume non essere state correttamente valutate, così da essere in linea con le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
§ 2.- Sempre in via preliminare, va parimenti rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello,
sollevata da ex art 347 c.p.c., per mancata produzione della sentenza impugnata. Controparte_1
È vero che, come correttamente rilevato dall'appellata, il ha omesso di allegare il Pt_2
provvedimento oggetto di gravame al momento dell'instaurazione del giudizio ed anche nei depositi successivi.
Tuttavia, tale omissione non conduce agli esiti prospettati dall'appellata, dato che, come evidenziato anche da recente giurisprudenza di legittimità, “la mancanza in atti della sentenza impugnata,
ancorché quest'ultima possa risultare indispensabile per ottenere una pronuncia di merito sul
gravame, non implica comunque la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, ma non
consente neppure la rimessione della parte in termini per la sua produzione ovvero la rimessione
della causa sul ruolo per consentirne l'acquisizione, imponendo, pertanto, al giudice di appello
l'emissione di una decisione di merito, ove questa sia possibile sulla base degli atti, ovvero, se il
contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, di
una decisione di inammissibilità per carenza degli elementi di tale atto e, segnatamente, della
specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle rationes decidendi (cosi la sentenza 11
gennaio 2010, n. 238, ribadita in seguito dalle sentenze 10 dicembre 2013, n. 27536, 22 novembre
2016, n. 23713, e dalle ordinanze 31 maggio 2019, n. 14883, e 13 maggio 2021, n. 12751)” (cfr.
Cass. civile ordinanza n. 27362 del 22.10.2024).
Orbene, conformemente a quanto sopra evidenziato, si deve ritenere che, nel caso di specie, è
possibile procedere alla disamina nel merito del gravame, dato che in quanto al fascicolo telematico risulta allegato, in data 04.03.2022, il fascicolo telematico d'ufficio di primo grado, contenente tra l'altro la sentenza impugnata, che risulta, altresì, depositata anche da parte appellata in data
19.07.2022 (cfr. doc. 3)
§ 3.- Va, infine, disattesa anche l'eccezione di inammissibilità dell'appello , sollevata da CP_1
per asserito difetto di interesse del
[...] Pt_2
E' vero che il predetto appellante non ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo decidente aveva rigettato taluni dei motivi di opposizione ( quali, in particolare, la carenza di prova del credito in assenza della documentazione di cui art. 50 T.U.B. ; la violazione delle clausole negoziali in tema di oneri e penali;
la violazione dei doveri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto;
l'
applicazione di interessi ultralegali e/o anatocistici).
Nondimeno, è stata riproposta la questione della non debenza delle somme ingiunte sul presupposto dell'indeterminatezza del credito, che costituisce oggetto del primo motivo di gravame, e tanto basta ad evidenziare l'interesse del alla proposizione dell'impugnazione. Pt_2
§
4.-Ciò posto e passando al merito , con il primo motivo di gravame parte appellante contesta la decisione impugnata, sostenendo che le somme ingiunte non sono dovute, in quanto il credito intimato non può in alcun modo ritenersi determinato o determinabile sulla base degli elementi forniti nel decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione.
Evidenzia , in proposito, l'impossibilità sia di comprendere le modalità di calcolo del capitale residuo richiesto dalla finanziaria, sia di individuare il momento a partire dal quale era stato determinato l'ammontare degli interessi pretesi.
Sostiene che tale incertezza comporta la violazione del diritto di contestazione , non consentendo di verificare la conformità del computo degli interessi alle previsioni contrattuali ed ai limiti imposti dalla legge.
Assume che, nonostante l'intervento del legislatore del 2010 sul T.U.B., tutte le finanziarie hanno riadattato i propri contratti in modo da mascherare l'inserimento di spese ed oneri non dovuti, con il solo fine di incassare ingenti somme di denaro e richiama, in proposito, giurisprudenza di merito relativa alla condanna di una società finanziaria al risarcimento dei danni in conseguenza della ritenuta illegittimità del tasso praticato. Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte.
È evidente che con la superiore doglianza parte appellante ripropone le medesime argomentazioni già
introdotte in primo grado con il primo ed il terzo motivo di opposizione (carenza di prova del credito e sua indeterminabilità ) e che sono state motivatamente disattese dal primo decidente in base ad argomentazioni che la Corte ritiene pienamente condivisibili.
Invero, come affermato in sentenza in conformità al granitico orientamento della Corte di Cassazione,
con l' opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad accertare se, all'atto dell'emissione del decreto ingiuntivo, sussistevano tutte le condizioni all'uopo richieste dalle norme processuali, ma deve tener conto anche degli elementi acquisiti attraverso le deduzioni delle parti e le prove da esse offerte.
E, poiche' le condizioni dell'azione debbono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al tempo della pronuncia e non a quello della domanda, si deve ritenere fondata l'originaria pretesa se i fatti costitutivi di essa, ancorchè (eventualmente ) insussistenti al momento in cui fu chiesto ed emesso il decreto ingiuntivo, concorrano al momento della decisione (Cass. civ. n.32792/2021; Cass.
civ. n. 7020/2019).
Nella specie, il Tribunale ha accertato la fondatezza della pretesa creditoria azionata da CP_1
. alla luce della documentazione prodotta , ossia il contratto di finanziamento sottoscritto dal
[...]
debitore e l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. .; documento, questo, che non solo nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ma che anche nel giudizio di opposizione può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito, ove l'opponente
– come, appunto, nella specie- non ne abbia contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte.
(Cass.civ. n.12818/2024 ).
Da tanto consegue l'infondatezza della censura concernente la dedotta indeterminatezza del credito in base agli elementi forniti nel decreto ingiuntivo, oggetto di opposizione. Parimenti infondato risulta anche il successivo profilo di doglianza, concernente la pretesa impossibilità di comprendere le modalità di calcolo del capitale residuo, di individuare il momento di decorrenza degli interessi pretesi e di verificare la conformità di quanto richiesto alle previsioni contrattuali.
Invero, da contratto del 13.02.2002 e precisamente dal paragrafo denominato “condizioni
economiche” risulta in modo certo l'importo richiesto, l'importo totale dovuto, l'importo della rata,
il Tan ( 9.45%) e il Taeg (9,87%) applicati ..
Gli stessi elementi si desumono, inoltre, dall'estratto conto depositato da controparte.
A ciò si aggiunga che a pagina 8 del contratto di finanziamento vi è un ulteriore paragrafo rubricato
“costi in caso di ritardato pagamento”, nel quale viene espressamente indicata l'indennità per ritardato pagamento pari al 10% , calcolato sull'importo della mensilità scaduta ed impagata;
la penale per decadenza del beneficio del termine pari al 10 % sul capitale residuo risultante dovuto;
il tasso d'interesse di mora pari al 14,60% annuo applicato a seguito di decadenza dal beneficio del termine su quanto dovuto per obbligazioni scadute ed impagate - per capitale residuo risultante dovuto -
maggiorato della penale del 10%.
Contrariamente all'assunto dell'appellante, dunque, il credito azionato risulta tutt'altro che indeterminabile alla luce delle condizioni pattuite ed indicate nel contratto del 13.02.2012, ivi compresa la misura degli interessi.
Orbene, le suindicate clausole, sottoscritte espressamente dall'odierno appellante, sono state applicate al momento della messa in mora, comunicata con lettera del 10.04.2013 .
Assolutamente generiche risultano, poi, le doglianze dell'appellante in merito alla violazione delle clausole contrattuali e dei limiti imposti dalla legge, non avendo il predetto indicato specificamente quali norme o quali clausole contrattuali siano state in concreto violate, limitandosi a richiamare non meglio precisati spese ed oneri non dovuti. Ultronee risultano, infine, le considerazioni in merito a presunte prassi di non meglio precisati intermediari finanziari mentre non si attaglia al caso in esame la sentenza di merito richiamata dall'appellante.
Invero, l'accoglimento da parte di quel decidente della domanda risarcitoria si basava sul preventivo accertamento dell'illegittimità degli interessi applicati, laddove, nella specie, la questione della usurarietà degli interessi non solo è stata motivatamente disattesa dal primo decidente, ma neanche è
stata riproposta in questa sede .
§
5.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere il giudice di prime cure rigettato la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se al finanziamento fossero stati effettivamente applicati interessi illegittimi ed, in particolare, da un lato, se il tasso di interesse debitorio avesse oltrepassato, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 108/1996, i limiti del c.d. “tasso soglia”; dall'altro, se fosse stato applicato un sistema di interessi di capitalizzazione trimestrale in difformità a quanto previsto dalla delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, ed in caso di esito positivo, di ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti, determinando l'esatto dare/avere.
Rappresenta che il finanziamento del 13.12.2012 prevedeva la restituzione della somma in 120 rate mensili, con applicazione di interessi, aventi l'importo di euro 410,90 euro , e quindi, il pagamento complessivo di 17.487,00 euro di interessi.
Aggiunge che il contratto prevedeva, inoltre, ulteriori spese per i ritardi nei pagamenti con l'applicazione di interessi per spese di recupero ed interessi di mora pari all'1% mensile delle rate scadute, spese di istruttoria e compenso mediatore.
Evidenzia di avere ripetutamente richiesto alla società creditrice il calcolo degli interessi e delle commissioni pagate, al fine di poter definire la propria posizione, ma gli incaricati si erano sempre rifiutati di addivenire ad una soluzione, pretendendo il pagamento di somme non dovute, frutto di interessi non consentiti dalla legge. Erronea doveva , pertanto, ritenersi la sentenza impugnata, incombendo l'onere di provare il credito attraverso la documentazione relativa alle singole operazioni su e non su esso Controparte_1
debitore, che aveva sempre cercato di pagare quanto dovuto, senza sottostare alle pretese non legittime di controparte, chiedendo peraltro un piano di pagamento programmato e la rideterminazione degli interessi richiesti, non dovuti per i motivi superiormente esposti.
Pertanto – conclude l'appellante - il Tribunale non avrebbe dovuto rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma al contrario, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del finanziamento, previo espletamento di consulenza tecnica che avrebbe accertato la violazione di legge nell'applicazione dei tassi e nella gestione del finanziamento.
Il motivo è infondato, dovendosi condividere il rigetto della richiesta di consulenza tecnica, formulata in primo grado dall'allora opponente e dal primo decidente ritenuta ” assolutamente esplorativa”.
Invero, secondo costante ed unanime giurisprudenza di legittimità, la finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio è quella di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze.
Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora il richiedente tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova,
ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(Cfr. ex multis Cass. n.3374/2008).
Nel caso di specie, l'allora opponente si è limitato a sostenere l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia, chiedendo “la nomina di un ctu al fine di accertare se il tasso d'interesse debitorio abbia
oltrepassato successivamente all'entrata in vigore della L. 108/1996 i limiti del cd. tasso soglia, ed
in caso di esito positivo ricostruire la posizione debitoria/creditoria delle parti determinando l'esatto
dare/avere tra le parti”.
Orbene, costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi ad una generica contestazione ma, nel caso specifico dei contratti bancari, deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo, quindi, ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Qualora, inoltre, come nella specie, la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. SS.UU.n. 19597/2020; Cass. civ. n. 26525/2024).
Tale onere, nella specie, non è stato assolto dal che, come correttamente evidenziato dal Pt_2
primo decidente, “si è limitato ad asserire l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia di
usura senza all'uopo circostanziare l'eccezione proposta …non risultando indicati, in seno
all'opposizione, né la soglia di riferimento da applicarsi ratione temporis all'operazione bancaria
stipulata , né le ragioni ovvero la misura per cui i tassi stipulati nel contratto avrebbero superato la
soglia di usura”.
Tale carenza , peraltro, non è stata colmata neanche successivamente, posto che l'opponente non ha neppure richiesto la concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., mentre parte convenuta risulta aver depositato - già nel procedimento monitorio - tutta la documentazione a sostegno della propria pretesa creditoria.
Al cospetto di tali argomentazioni, che l'appellante non ha in alcun modo contestato, è evidente la non necessarietà della c.t.u., atteso che, come detto, l'attività del consulente tecnico d'ufficio non può
essere considerata un mezzo di prova in senso proprio, costituendo uno strumento conoscitivo di cui il giudice può servirsi per interpretare elementi sottoposti dalle stesse parti alla sua attenzione,
avvalendosi delle conoscenze tecniche e scientifiche necessarie di cui, generalmente, non dispone.
(Cass. civile, ordinanza n. 30281 del 15.12.2017). §
6.- Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese di lite.
La doglianza deve intendersi assorbita dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2830 del
05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
§
7.- All'integrale rigetto dell'appello segue la condanna del al pagamento delle spese di Pt_2
questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n.
55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal 26 aprile 2018),
tenuto conto dello scaglione relativo al dichiarato valore della controversia ( euro 35.000) ed applicando i parametri tariffari minimi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022). Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 148/2022 R.G. sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1
n. 56/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 19.01.2022 e pubblicata in pari data, così
provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna al pagamento in favore di in persona del Parte_2 Controparte_1
legale rappresentante pro tempore delle spese di questo grado che liquida, in complessivi euro
4.996,00 (di cui euro 1.029,00 per la fase di studio;
euro 709,00 per quella introduttiva, euro 1.523,00
per quella di trattazione ed euro 1.735,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute);
3)dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso nella camera di consiglio ( da remoto) del 31 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino