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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2256/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2256/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] ( , residente in CP_1 C.F._1
Ferrara, Via Francesco del Cossa n. 21
e
, nato a [...] il [...] ( ), residente nel Comune CP_2 C.F._2 di DE e FE (MN), Piazza Fratelli Rosselli n. 4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Olga Ferroni ( ), nel cui Studio C.F._3 professionale in Ferrara, Via Cosmè Tura n. 4, hanno eletto proprio domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in di Parte_1
VA (BO) il 22 settembre 1990; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di Tribunale di Ferrara depositato in data 06/10/2000 alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 17/07/2000; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, dando atto di aver già precedentemente regolato i rapporti patrimoniali fra loro intercorrenti, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 30 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 17/07/2000, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a VA (BO) il 22 settembre 1990 fra nata a [...] il [...], e CP_1 CP_2
nato a [...] il [...].
[...]
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1990 Atto n. 30 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello CP_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2256/2025 promosso da:
, nata a [...] il [...] ( , residente in CP_1 C.F._1
Ferrara, Via Francesco del Cossa n. 21
e
, nato a [...] il [...] ( ), residente nel Comune CP_2 C.F._2 di DE e FE (MN), Piazza Fratelli Rosselli n. 4 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Olga Ferroni ( ), nel cui Studio C.F._3 professionale in Ferrara, Via Cosmè Tura n. 4, hanno eletto proprio domicilio
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 23 ottobre 2025, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario in di Parte_1
VA (BO) il 22 settembre 1990; che dalla unione coniugale non sono nati figli;
di essersi separati consensualmente in forza di decreto di Tribunale di Ferrara depositato in data 06/10/2000 alle condizioni indicate nel verbale dell'udienza presidenziale del 17/07/2000; che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio, dando atto di aver già precedentemente regolato i rapporti patrimoniali fra loro intercorrenti, di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 30 novembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 17/07/2000, innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
È inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a VA (BO) il 22 settembre 1990 fra nata a [...] il [...], e CP_1 CP_2
nato a [...] il [...].
[...]
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di VA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1990 Atto n. 30 Parte II Serie A
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello CP_1 del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore Dott.ssa Costanza Perri