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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/05/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 127/2024, posta in decisione nell'udienza collegiale del 9 aprile 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca Giordano;
C.F._2
appellanti
contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. P_ CodiceFiscale_3
Alessandra Andreoli;
appellata nonché contro
(C.F. ) e (C.F. CP_2 C.F._4 CP_3
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Florindi;
C.F._5
appellati
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1742/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 28 dicembre 2023.
In vista dell'udienza dell'8 aprile 2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in data 9 aprile 2025, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni degli appellanti, in citazione e non modificate:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata n. 1742/2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data 28.12.2023, resa in data 27.12.2023, dall'On.le Collegio del Tribunale di Pescara in persona dell'Ill.mo Signor Presidente Estensore, Dott. Carmine Di Fulvio, all'esito del giudizio di reintegrazione e riduzione per lesione di quota di legittima rubricato al
n. 2628/2019 di R.G., notificata in data 04.01.2024, con espressi richiamo e riproposizione di tutte le domande, eccezioni, istanze, deduzioni, argomentazioni, difese
e tesi, dedotti a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio e da intendersi qui integralmente riportati e trascritti, contrariis reiectis:
Nel Merito:
pag. 2/27 1) accogliere per tutte le ragioni ed i motivi tutti dedotti nella precedente narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata n. 1742/2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data
28.12.2023, resa in data 27.12.2023, dall'On.le Collegio del Tribunale di Pescara in persona dell'Ill.mo Signor Presidente Estensore, Dott. Carmine Di Fulvio, all'esito del giudizio di reintegrazione e riduzione per lesione di quota di legittima rubricato al n.
2628/2019 di R.G., notificata in data 04.01.2024, con espressa riproposizione di tutte le domande, eccezioni, istanze, deduzioni, argomentazioni, difese e tesi, dedotti a verbale
e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio, previ accertamento dell'accettazione beneficiata da parte degli appellanti dell'eredità paterna e dei requisiti e presupposti richiesti ai fini dell'esperimento dell'azione di reintegrazione ex artt. 553 e segg. c.c. nonché previ accertamento, ricognizione e ricostruzione del patrimonio ereditario relitto dal defunto dott. maggiorato di quanto Persona_1
donato in vita dal de cuius (relictum + donatum), in modo diretto ed indiretto, sulla scorta dell'inventario in atti redatto dal Cancelliere del Tribunale di Pescara e secondo
i valori ed i beni indicati nella precedente espositiva, tenuto conto del numero degli eredi partecipanti alla successione (coniuge e quattro figli), accertare e dichiarare la quota riservata dalla legge in favore degli appellanti, Sigg. e Parte_1 [...]
nella loro qualità di figli legittimi ed eredi legittimari del padre defunto per i Pt_2 complessivi diritti loro riservati pari alla quota complessiva di 2/8 sull'intero patrimonio ereditario, come accertato e ricostruito, all'uopo accertando, dichiarando e quantificando il valore della quota di cui poteva disporre liberamente il defunto;
2) in ogni caso, ai fini dell'integrale ricostruzione dell'asse ereditario (relictum più donatum) e dell'accertamento della lesione della quota di legittima riservata agli odierni appellanti, ordinare agli appellati l'imputazione sulla propria rispettiva quota di quanto ricevuto in vita a titolo donativo, diretto ed indiretto e, comunque, a loro attribuito dal de cuius –con declaratoria di nullità degli atti donativi dissimulati, anche stante la necessaria mancanza di forma- ordinando alla Sig.ra ed al Sig. P_
di imputare sulla quota di loro spettanza le somme del de cuius CP_2
depositate presso gli istituti bancari nella misura richiesta ed indicata nella parte
pag. 3/27 espositiva del presente atto nonché la quota indicata dell'immobile in Montesilvano ed il prezzo di vendita delle quote societarie, salvo ulteriori sopravvenienze, ed al Sig. le somme donategli in vita dal padre per tutto quanto esposto nella CP_3 precedente espositiva, nei valori attualizzati al momento dell'apertura della successione e con gli interessi maturati;
3) in conseguenza, all'esito dell'accertamento, ricognizione e quantificazione del patrimonio ereditario relitto dal defunto dott. maggiorato di quello Persona_1
donato in vita in modo diretto ed indiretto dal medesimo (relictum + donatum), previa imputazione da parte di tutti i coeredi sulla quota di rispettiva spettanza di quanto ricevuto in vita a titolo di donazioni dal de cuius, al valore attualizzato al momento dell'apertura della successione secondo quanto indicato nella precedente espositiva ovvero con condanna alla restituzione alla massa ereditaria dei valori attualizzati all'apertura della successione relativi ai detti beni immobili, valori e beni mobiliari nella misura atta a reintegrare i Sigg. e nei loro diritti Parte_1 Parte_2
di riserva, così come già indicato nella precedente espositiva con ogni sopravvenienza attiva (frutti, interessi etc.), accertare, dichiarare e quantificare il valore della quota di legittima riservata dalla legge agli attori per i diritti pari ai complessivi 2/8 dell'intero patrimonio ereditario del defunto padre per un valore complessivo pari a circa €
207.585,46 per tutti i motivi indicati nella precedente espositiva;
4) sempre in esperimento dell'azione di reintegrazione ex artt. 553 e segg. c.c., in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata n. 1742/2023 del Tribunale di Pescara, disporre la reintegrazione degli attori nella quota di legittima ai medesimi complessivamente spettante pari ai 2/8 dell'asse ereditario, loro riservata per legge e come sopra accertata e quantificata nella precedente espositiva, nei limiti della lesione subita, tenuto conto del numero degli eredi partecipanti alla successione, dell'imputazione di quanto ricevuto in vita dal defunto e della quota disponibile attribuita per testamento, salvo ulteriori sopravvenienze attive, all'uopo accertando e dichiarando la invalidità delle donazioni dissimulate, mobiliari, anche di danaro, ed immobiliari, dirette ed indirette, anche per difetto di forma, ledenti gli intangibili diritti di legittima spettanti agli attori nella misura richiesta ed indicata nella precedente
pag. 4/27 espositiva nonché dichiarando ed accertando la totale inefficacia e/o invalidità nei confronti degli istanti, Sigg. e delle disposizioni Parte_1 Parte_2
testamentarie del dott. attributive dei beni in conto di legittima e, Persona_1 per l'esubero, in conto disponibile al solo figlio, Sig. ed alla di lui CP_2
madre e coniuge superstite, Sig.ra in quanto lesive della quota di P_
legittima riservata agli attori, Sigg. e nella misura atta Parte_1 Parte_2
a reintegrare la lesione della quota ai medesimi riservata quali eredi legittimari per i diritti pari ai 2/8 dell'intero patrimonio ereditario del padre defunto disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie concernenti la nuda proprietà dell'immobile sito in Montesilvano alla Via Marmolada n. 20 -costituito da un villino, un garage e una corte esterna di circa mq 460 identificati in catasto fabbricati al foglio 18 particella 423 rispettivamente al sub. 5 e al sub. 4, con le relative pertinenze (quadri esclusi)- dichiarandone l'inefficacia nei confronti delle parti appellanti per le motivazioni addotte, disponendo, in caso di incapienza, la riduzione delle disposizioni donative, se ritenute valide, nell'ordine e secondo le disposizioni dettate dal Codice
Civile in materia;
5) in ogni caso, in parziale riforma della Sentenza di primo grado impugnata n.
1742/2023 del Tribunale di Pescara, integrare la lesione accertata e subita dagli appellanti in relazione alla consistenza ereditaria relitta, maggiorata di quanto donato, direttamente ed indirettamente, in vita dal defunto dott. e, per Persona_1
l'effetto, condannare gli appellati in solido tra loro, in esperimento dell'azione ex artt.
553 e segg. c.c., nel possesso dei beni ereditari, alla restituzione agli attori dei valori relativi ai beni immobili ed alle somme e beni mobiliari eventualmente prelevati, nella misura atta a reintegrare i Sigg. e e nei loro diritti Parte_1 Parte_2
ereditari lesi, con ogni sopravvenienza attiva (frutti, interessi etc.) e così alla corresponsione in favore degli attori della somma di circa € 207.585,46 pari ai complessivi 2/8 dell'asse ereditario per tutti i motivi indicati nella precedente espositiva ovvero per quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, in tutti i casi con la rivalutazione e gli interessi sulla somma via via rivalutata dal giorno dell'apertura della successione fino al soddisfo;
pag. 5/27 6) conseguentemente rigettare tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di prime cure con parziale riforma della sentenza impugnata anche circa la statuita condanna alle spese di lite riguardo al Sig. per tutti i CP_3
motivi esposti nel presente atto.
In tutti i casi con vittoria di spese esenti e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali forfetarie e C.P.A. come per legge”.
Conclusioni dell'appellata , in citazione e non modificate: P_
“piaccia all'adita Ill.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione
e
ragione reietta, provvedere come appresso:
- in via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda nuova formulata dagli appellanti come riportata alla pag. 6 della presente comparsa;
- nel merito:
- rigettare i motivi di impugnazione in quanto infondati in fatto ed in diritto, confermando la decisione del Giudice di prime cure;
- rigettare le domande formulate dagli appellanti nelle conclusioni rassegnate nell'atto di appello in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e competenze di entrambe i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del
sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Conclusioni degli appellati e in citazione e non CP_2 CP_3
modificate:
“Affinché l'adita Ecc.ma Corte di appello, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione reietta, provveda come appresso:
pag. 6/27 - in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda nuova formulata dagli appellanti così come meglio indicato nella comparsa di costituzione in appello (cfr pag
9);
- nel merito rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto, l'appello proposto e, per
l'effetto, confermare la sentenza impugnata n. 1742/2023 pubbl. il 28/12/2023 nell'ambito del giudizio RG 2628/2019 emessa dal Tribunale di Pescara.
- rigettare nessuna esclusa, le domande di riduzione/reintegrazione, declaratorie di nullità delle (presunte) donazioni dirette e d indirette come formulate da parte attrice, ivi comprese le connesse domande di collazione, formulate nei confronti degli odierni convenuti in quanto palesemente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, nonché temerarie ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. alla luce della infondata ricostruzione del donatum ivi sostenuta;
- in via subordinata, solo in caso di parziale accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare il reale valore dell'asse ereditario del defunto Persona_1
tenendo conto del debito a carico del defunto con la Controparte_4
delle spese di successione e delle somme resituite dal figlio al padre
[...] CP_3
di cui si è detto nel presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il reale valore delle quote spettanti a ciascun erede, ivi compresa la quota di disponibile attribuita al figlio . CP_2
In ogni caso condannare la controparte al pagamento delle spese di causa”.
FATTO E DIRITTO
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1742/2023 pubblicata in data 28 dicembre 2023, il Tribunale di Pescara, in relazione alla successione mortis causa di accertava il valore della quota disponibile in euro Persona_1
228.064,50 e del valore delle quote di riserva in complessivi euro 684.193,50, accertava la lesione della quota di riserva nei confronti di e Parte_1
e, conseguentemente, accertava l'eccedenza delle attribuzioni successorie Pt_2
a favore di per euro 4.461,13 e disponeva la riduzione delle P_
pag. 7/27 disposizioni testamentarie a favore di riguardanti la nuda CP_2 proprietà dell'immobile sito in Montesilvano alla Via Marmolada n. 20.
1.1 Il Tribunale di Pescara procedeva in primo luogo alla ricostruzione dell'asse ereditario, determinando l'attivo e il passivo del relictum e l'ammontare del donatum.
1.1.1. In particolare, il primo giudice accertava che l'ammontare dell'attivo ereditario al momento dell'apertura della successione fosse pari a euro 640.750,81, somma risultante dai valori riportati nelle operazioni di inventario eseguite dal Cancelliere del medesimo
Tribunale e non contestati dalle parti, per un totale di euro 648.251,81, a cui sottraeva l'importo di euro 7.501,00 riguardante i beni inventariati di preziosi e argenteria che, per ammissione di tutte le parti, erano di proprietà di ex moglie del de CP_5 cuius, e non ancora restituiti a quest'ultima.
Il Tribunale di Pescara, invece, escludeva l'esistenza di passivo ereditario al momento dell'apertura della successione, in particolare con riferimento a una fideiussione rilasciata dal de cuius a garanzia di un debito contratto dalla società Lavorazioni
Meccaniche s.r.l. Secondo il primo giudice, infatti, la sola sussistenza di un rapporto di garanzia fideiussoria non costituiva una deminutio certa ed attuale del patrimonio ereditario, dato che non erano state esercitate neppure pretese creditorie nei confronti del garante, debito che, al contrario, era stato oggetto di transazione tra la Bper Banca,
e per un ammontare complessivo di euro 130.000,00. P_ CP_2
Inoltre, non era stata raggiunta la prova sull'insolvenza della società debitrice garantita ovvero dell'impossibilità del regresso al momento dell'apertura della successione.
Tanto accertato, il giudice di primo grado precisava, inoltre, che non concorreva a comporre il passivo ereditario l'imposta di successione, essendo questa fondata sull'effetto traslativo mortis causa e non sulla mera esistenza di beni nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione.
Ad ogni modo, rispetto a tale imposta non ne risultava provata neppure l'entità, dato che, dalla documentazione prodotta in giudizio, la somma di euro 32.134,23 era da riferirsi ai valori dell'imposta ipotecaria, catastale e di bollo, della sanzione pecuniaria per l'imposta di bollo, dei tributi e diritti speciali e della tassa ipotecaria.
pag. 8/27 Non potevano, inoltre, essere scomputate dall'attivo ereditario neanche le spese funerarie e quelle per le esequie, gravanti pro quota su ciascun erede, avendo invero causa nella morte del de cuius e riguardanti contratti non ancora stipulati al momento dell'apertura della successione.
Da quanto ricostruito, pertanto, il Tribunale di Pescara accertava che il relictum ereditario andava quantificato in euro 640.750,81, corrispondente all'attivo ereditario, in assenza di passività rilevanti ai fini dell'art. 556 c.c.
1.1.2. Sulla ricostruzione del donatum, poi, il giudice di primo grado riscontrava che era incontestata tra le parti la disposizione donativa, richiamata nel testamento, effettuata in vita dal de cuius a favore dei figli e , Parte_1 Parte_2 CP_3 avente ad oggetto l'immobile sito in Pescara, alla Via Nazionale Adriatica n. 107, identificato al catasto fabbricati al foglio 5 part. 20 sub. 10, poi rivenduto al prezzo di euro 170.000,00.
Rispetto alle donazioni effettuate in vita dal de cuius a favore di il primo P_
giudice quantificava le stesse in euro 94.007,19, somma risultante dai seguenti accertamenti:
- euro 83.000,00 inerenti al valore speso dal de cuius per il pagamento della polizza
“Intesa vita valore garanzia” n. 936000977/02, quale donazione indiretta;
- euro 11.007,19 quale somma addebitata tra il 2005 e il 2006 e corrispondente alla metà degli addebiti in conto corrente per titoli acquistati da e cointestati Persona_1
con . P_
Al contrario:
- non venivano considerate le operazioni contrattuali concernenti la cessione di quote societarie in quanto cessioni a titolo oneroso e non donazioni, neppure indirette, essendo presenti sia un assegno bancario (n.020242152) di importo pari a euro 414.304,97 corrisposto per l'acquisto del 50% delle quote della sia una quietanza Parte_3
liberatoria con la quale dichiarava di aver già ricevuto il pagamento Persona_1
pag. 9/27 di euro 6.018,00 per la cessione del 29,50% delle quote della Lavorazioni Meccaniche
s.r.l.
Precisava, inoltre, al riguardo, il primo giudice che le parti attrici non avevano spiegato azione di accertamento della simulazione, domanda autonoma rispetto all'azione di riduzione e non compresa nella spiegata azione di nullità delle donazioni per difetto di forma, in quanto, da un lato, quest'ultima è conseguenza dell'azione di simulazione e, comunque, dall'altro, la stessa era stata genericamente riferita a tutte le operazioni donative allegate a favore dei convenuti;
- non formava oggetto di riunione fittizia neppure la presunta disposizione donativa concernente la somma di euro 80.000,00 relativa all'acquisto da parte di P_ dell'immobile sito in Montesilvano alla Via Lago di Bracciano n. 6, avvenuto con atto notarile del 20 aprile 2005, in quanto non risultava provato che la predetta somma fosse stata versata da a in occasione dell'acquisto, e ciò Persona_1 P_
neppure con il denaro proveniente dalla vendita effettuata dal de cuius il 29 maggio
2003 di un appartamento sito in Perugia, Borgo XX Giugno, n. 87;
- non venivano, infine, considerati ai fini della quantificazione del donatum neppure i seguenti importi: euro 42.431,00 relativo agli addebiti in conto corrente di n. 11 assegni onorati tra il 20 novembre 2006 e il 5 agosto 2009; euro 2.800,00 relativo a n. 3 bonifici, qualificabili come donazioni secondo gli usi, ex art. 770 secondo comma c.c., irrilevanti ai fini della riunione fittizia;
euro 3.000,00 relativo al bonifico del 3 luglio
2009 effettuato a favore di , rispetto al quale non risultava provato Controparte_6
il collegamento con euro 158.452,00 relativi a n. 62 prelevamenti di P_
varia entità avvenuti tra il 18 giugno 2007 e il 30 gennaio 2014, per i quali non era stata provata la modalità di impiego, ma che, comunque, risultavano coerenti con il tenore di vita del nucleo familiare nell'arco di tempo di sei anni;
euro 17.200,00 relativi a operazioni negative realizzate sul conto corrente di dopo la data del Persona_1
decesso, in quanto era già stata considerata ai fini del relictum l'intera somma di euro
18.740,81 quale saldo del conto al momento di apertura della successione;
euro
35.000,00 per il pagamento di n. 2 assegni circolari emessi in favore di P_
pag. 10/27 essendoci prova di pagamenti anche ingenti provenienti da a favore di P_
, dai quali desumeva come, nell'ambito dei rapporti di coppia, vi Persona_1
fossero poste di dare avere reciproche tra i coniugi, anche di consistente rilevanza economica, cosicché non era possibile allo stato degli atti ritenere univocamente che i trasferimenti patrimoniale documentati fossero sorretti dalla causa di liberalità; euro
68.688,08 per il pagamento di assegni circolari per i quali non vi era prova dell'identità del creditore beneficiario;
euro 15.000,00 come variazione del saldo c/c maturata dalla scadenza del primo semestre 2008 all'inizio del secondo semestre 2009, periodi non documentati tra gli estratti conto prodotti in giudizio;
euro 20.777,92 relativi all'estratto titoli per i sotto-depositi n. 200/73, 203/84 e 205/64 collegati al conto corrente in questione, ma intestati a per i quali mancava la prova della liberalità. P_
Infine, rispetto a , il Tribunale di Pescara accertava che a suo favore CP_3
erano state effettuate donazioni per un ammontare di euro 7.500,00.
Nello specifico, tale importo risultava dalla sommatoria di n. 5 bonifici disposti dal de cuius a favore del figlio essendo questi stati effettuati a data ravvicinata tra loro CP_3
(4.12.2013; 6.1.2014; 31.1.2014; 4.3.2014; 1.4.2014), in prossimità della morte del de cuius, avvenuta il 19 aprile 2014, e di ammontare costante (euro 1.500,00) per ciascun bonifico. Tuttavia, essendo tali donazioni di modico valore, il primo giudice, in applicazione dell'art. 783 c.c., non ne dichiarava la nullità per difetto di forma.
Di contro, rispetto al suddetto coerede, il Tribunale di Pescara non desumeva alcun intento donativo per i pagamenti complessivamente ammontanti a euro 11.300,00 e per la somma di lire 50.000.000,00 per mancanza di prova.
In conclusione sul punto, rispetto alla ricostruzione del donatum, il primo giudice accertava che le donazioni realizzate in vita dal de cuius ammontavano a euro
271.507,19, di cui 170.000,00 euro a favore di e euro Parte_1 Pt_2 CP_3
94.007,19 a favore di ed euro 7.500,00 a favore di . P_ CP_3
1.2. Così ricostruito il relativo ammontare del relictum e del donatum, il Tribunale di
Pescara accertava la sussistenza del superamento dei valori relativi alla quota pag. 11/27 disponibile da parte del de cuius, da ciò conseguendo una lesione della quota di riserva di cui erano titolari gli attori e . Parte_1 Pt_2
In relazione alla massa ereditaria, il cui ammontare veniva complessivamente quantificato in euro 912.258,00, risultante dalla somma di un relictum di euro
640.750,81 e di un donatum di euro 271.507,19, in applicazione dell'art. 542 c.c., concernente l'ipotesi di concorso tra coniuge e pluralità di figli in qualità di legittimari, veniva individuata una quota di riserva pari a euro 684.193,50 e una quota disponibile pari a euro 228.064,50.
Pertanto, i valori delle quote di riserva riferibili a ciascun legittimario, in considerazione della regola per cui tra i figli la ripartizione è paritetica, venivano individuati nei seguenti valori: € 228.064,50 (pari a ¼ di 912.258,00) per € 114.032,25 P_
(pari a 1/8 di 912.258,00) per € 114.032,25 (pari a 1/8 di 912.258,00) Parte_1 per;
€ 114.032,25 (pari a 1/8 di 912.258,00) per;
€ Parte_2 CP_3
114.032,25 (pari a 1/8 di 912.258,00) per . CP_2
Tanto individuato e ricostruiti per ciascun legittimario i valori attribuiti dal de cuius mediante disposizioni testamentarie e donazioni, il primo giudice riscontrava lesioni alle pretese ereditarie delle parti attrici per euro 94.184,22, ottenuta sommando la lesione subita dagli attori, per ciascuno ammontante ad € 47.092,11, e il corrispondente superamento della quota disponibile per il valore di € 133.776,35, di cui € 4.461,13 per donazioni effettuate in vita a favore di e € 129.315,22 per la disposizione P_
testamentaria a favore di . CP_2
Per tale ragione, procedeva alla riduzione di quanto disposto dal de cuius sulla scorta delle regole poste dall'artt. 555, comma 2, c.c.
In particolare, nel proprio testamento, il de cuius aveva assegnato a il CP_2 diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in Montesilvano, alla Via Marmolada n. 20, il cui valore era stato quantificato dal CTU in euro 240.224,00, somma di per sé idonea a coprire l'intero ammontare della lesione, non essendo così necessaria la riduzione anche delle donazioni effettuate in vita.
pag. 12/27 Il Tribunale di Pescara, pertanto, disponeva la restituzione dell'immobile in questione all'asse ereditario nella sua interezza, non ricorrendo gli estremi per l'applicazione della disciplina di favore prevista dall'art. 560, comma 1 e comma 3, c.c., in quanto non era possibile estrarre l'ammontare di € 94.184,22 mediante la divisione in natura dell'immobile, non essendo comodamente divisibile per tale valore, e in quanto il valore dell'eccedenza (€ 129.515,22) superava il quarto della quota disponibile (€ 57.008,06).
Inoltre, non era possibile assegnare altri beni ereditari al fine di reintegrare la lesione.
Restituito il bene nell'asse ereditario, la quantificazione delle quote di comunione ereditaria di spettanza degli attori e di veniva determinata in modo da porre rimedio CP_2
alla lesione della quota di riserva degli attori.
Pertanto, a ciascun attore, e , veniva riconosciuto Parte_1 Parte_2
spettante il valore di € 47.092,11, pari al 19,35% (o quota di 1935/10000) della nuda proprietà sull'immobile in questione, con le relative pertinenze (eccetto i quadri), mentre a spettava la restante quota di comproprietà pari al 61,30%. CP_2
1.3. Infine, con riferimento alle spese di giudizio sostenute, il primo giudice poneva a carico di quelle sostenute dagli attori, mentre a carico di CP_2 Parte_1
e quelle sostenute da . Disponeva poi la compensazione Parte_2 CP_3
delle spese tra gli attori e e poneva definitivamente a carico di P_ CP_2
le spese di CTU.
[...]
2. Appello. Avverso la decisione di primo grado hanno proposto appello
[...]
e per i motivi di seguito indicati: Pt_1 Parte_2
2.1 Capo della sentenza oggetto dell'impugnazione sub. D2.1. afferente alla mancata ricomprensione nella riunione fittizia delle donazioni dissimulate dalle apparenti cessioni onerose di quote societarie compite dal de cuius in favore del coniuge convenuto – Censure proposte alla ricostruzione del giudice – violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di interpretazione della domanda giudiziale e di ogni norma e principio in materia di qualificazione della domanda
pag. 13/27 giudiziale ex art. 112 c.p.c. e 1362 c.c. – violazione e falsa applicazione degli artt. 1414
e ss. c.c.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito l'erroneità della decisione impugnata laddove il primo giudice ha escluso dalla riunione fittizia le operazioni contrattuali concernenti la cessione di quote societarie da parte di Per_1
a favore di .
[...] P_
Invero, secondo la prospettazione degli appellanti le cessioni onerose in esame celerebbero delle operazioni donative, che sarebbero, pertanto, nulle per difetto di forma, considerato anche che il pagamento del prezzo pattuito mediante assegni bancari di conto corrente ordinario non rappresenterebbe un mezzo immediato di pagamento, come gli assegni circolari, essendo sempre soggetto alla clausola salvo buon fine dell'incasso.
Gli assegni bancari non trasferibili in favore di , in particolare, non Persona_1
sarebbero mai stati incassati dal defunto, né accreditati sul suo conto corrente, avendo invece il Tribunale di Pescara erroneamente ritenuto che tale mancato incasso non fosse sufficiente a provare la natura dissimulata della donazione.
Inoltre, secondo un corretto riparto dell'onere probatorio, avrebbe dovuto P_
provare l'incasso del detto assegno, essendosi invece limitata a dedurre l'esistenza di altri conti corrente intestati al defunto presso altre banche o l'addebito dell'assegno in questione sul proprio conto corrente.
In aggiunta, gli odierni appellanti, nel proprio atto introduttivo, avrebbero richiesto la declaratoria di nullità delle donazioni, dovendosi ritenere la cessione onerosa di quote sociali soltanto apparente, domanda che non è stata formulata in via generica, diversamente da come ritenuto dal primo giudice.
Infatti, la domanda di simulazione era stata ben indicata e avanzata dagli attuali appellanti proprio con la richiesta di dichiarazione di nullità delle donazioni dissimulate per negozi onerosi di cessioni di quote sociali. Il primo giudice, pertanto, avrebbe effettuato un'erronea qualificazione della domanda, sostanziandosi questa in un'azione pag. 14/27 di nullità per simulazione delle donazioni dissimulate al fine di recuperare quanto meno la somma di euro 414.304,97 alla massa ereditaria.
2.2 Capo della sentenza oggetto dell'impugnazione sub. D afferente alla mancata ricomprensione nella riunione fittizia in violazione dell'art. 115 c.p.c. delle donazioni effettuate al Dott. – Censure proposte alla ricostruzione del donatum CP_3
del giudice – censure alla ricostruzione del giudice al punto rubricato sub E ai fini della riunione fittizia e della verifica della lesione – Erroneo accertamento della lesione nella quota di legittima spettante agli attori – Mancato adeguamento e computo della rivalutazione e degli interessi.
Con tale motivo di gravame, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso dalla riunione fittizia ulteriori somme donate in vita dal de cuius in favore del figlio CP_3
Con riferimento alla liberalità di lire 50.000.000,00, i legittimari hanno evidenziato di aver fornito prova di detta donazione a mezzo degli estratti conto bancari prodotti in giudizio, come confermato anche dal CTU, che avrebbe ricompreso tale posta nell'attivo.
Da tale assunto, pertanto, discende che sarebbe da computare nel donatum di
[...]
anche l'importo di euro 25.000,00. CP_3
Medesime considerazioni sarebbero da compiersi anche con riguardo alle disposizioni effettuate per complessivi euro 21.800,00, che, detratti euro 7.500,00 riconosciuti come donativi dalla sentenza impugnata, farebbero residuare una somma donata di euro
14.300,00, non essendo stata tale somma restituita al de cuius, come anche accertato dal
CTU, tanto più tenuto conto che gli assegni indicati e prodotti, in minor somma, non solo non risulterebbero versati sul conto corrente intestato al defunto, ma non sarebbero neppure coerenti per scansione temporale e importi con le disposizioni del de cuius.
Sulla base di tutto quanto contestato, pertanto, la massa ricostruita del relictum (€
640.750,81) e del donatum (€ 725.112,16) ammonterebbe ad € 1.365.862,97 e non già a
€ 912.258,00 e, pertanto, i valori delle quote di riserva riferibili a ciascun legittimario,
pag. 15/27 in considerazione della regola per cui tra i figli la ripartizione è paritetica, andrebbero rettificati nei seguenti: € 341.465.74 (pari a ¼ di € 1.365.862,97) per € P_
170.732,87 (pari a 1/8 di € 1.365.862,97) per € 170.732,87 (pari a 1/8 Parte_1 di € 1.365.862,97) per;
€ 170.732,87 (pari a 1/8 di € 1.365.862,97) per Parte_2
; € 170.732,87 (pari a 1/8 di € 1.365.862,97) per . CP_3 CP_2
Di conseguenza, la lesione subita da e da ammonterebbe Parte_1 Parte_2
a € 103.792,73 per ciascuno, ottenuti sottraendo al valore della propria quota di riserva
(€ 170.732,87), pari al 41.16 %, il valore delle attribuzioni ricevute (€ 66.940,14) con conseguente ricorrenza della lesione della legittima nella somma complessiva di €
207.585,46, ottenuta sommando la lesione subita da entrambi e il corrispondente superamento della quota disponibile.
Ad ogni modo, il Tribunale di Pescara avrebbe errato nell'effettuare i calcoli e la conversione in percentuali della comproprietà, dato che avrebbe dovuto attribuire a ciascun legittimario attore la percentuale del 19,60% anziché quella minore sancita del
19,35%.
Da ultimo, il primo giudice avrebbe correttamente accertato il valore della lesione subita con riferimento ai valori di cui al Verbale di inventario, adottati dalla C.T.U., al momento dell'apertura della successione stante la reintegrazione in natura e, tuttavia, nella diversa ipotesi in cui, in parziale riforma della sentenza impugnata, si dovesse prevedere dei conguagli in danaro, stante la domanda espressamente avanzata dagli attori in prime cure, la reintegra per equivalente della accertata lesione degli attori non potrebbe prescindere dalla rivalutazione e dagli interessi, trattandosi di debito di valore.
2.3 Capo della sentenza oggetto dell'impugnazione sub. G afferente alla ingiusta ed incongrua condanna alle spese in favore del Sig. CP_3
Con il terzo e ultimo motivo di appello, gli appellanti hanno lamentato che il primo giudice li avrebbe erroneamente condannati al pagamento delle spese di giudizio in favore di Quest'ultimo, infatti, quale coerede legittimario, non avrebbe CP_3
avanzato alcuna domanda in giudizio, ma soltanto eccezioni, non essendosi così
pag. 16/27 verificata alcuna soccombenza da parte degli odierni appellanti nei confronti del fratello
CP_3
3. Si costituivano in grado di appello e P_ CP_2 CP_3
contestando nel merito la fondatezza del proposto gravame e chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e, in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. Motivi della decisione. L'appello è infondato per i motivi di seguito indicati.
4.1 Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di proposizione di nuova domanda formulata dagli appellati e . P_ CP_2 CP_3
In particolare, gli stessi hanno eccepito che, nell'atto di appello, gli appellanti avrebbero formulato una nuova domanda, laddove chiedono al punto due delle conclusioni “con declaratoria di nullità degli atti donativi dissimulati”.
Invero, come risulta dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata, e Pt_1 [...] avevano chiesto al Tribunale di Pescara “in ogni caso, ai fini dell'integrale Pt_2 ricostruzione dell'asse ereditario (relictum più donatum) e dell'accertamento della lesione della quota di legittima riservata agli odierni attori, ordinare ai convenuti
l'imputazione e la collazione di quanto ricevuto in vita a titolo donativo, diretto ed indiretto e, comunque, a loro attribuito dal de cuius – se del caso, con declaratoria di nullità degli atti donativi, anche stante la necessaria mancanza di forma- ordinando alla Sig.ra ed al Sig. di imputare sulla quota di loro P_ CP_2
spettanza le somme del de cuius depositate presso gli istituti bancari nella misura richiesta ed indicata nella parte espositiva del presente atto nonché la quota indicata dell'immobile in Montesilvano ed il prezzo di vendita delle quote societarie, salvo ulteriori sopravvenienze, ed al Sig. le somme donategli in vita dal CP_3
padre per tutto quanto esposto nella precedente espositiva, nei valori attualizzati al momento dell'apertura della successione e con gli interessi ed i frutti maturati anche per il godimento esclusivo della villa di famiglia in Montesilvano”.
pag. 17/27 In primo grado, pertanto, gli allora attori avevano chiesto l'imputazione e la collazione di quanto gli altri coeredi legittimari convenuti avevano ricevuto in vita dal de cuius, “se del caso, con declaratoria di nullità degli atti donativi, stante la necessaria mancanza di forma”, vale a dire con eventuale dichiarazione, in caso di ricorrenza dei presupposti previsti dall'ordinamento, di nullità di tali atti donativi.
A fortiori, è opportuno puntualizzare che lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto come proposta la suddetta domanda di nullità degli atti donativi per mancanza di forma, dato che, in relazione a tali atti, ha espressamente affermato che “l'azione di simulazione non può essere fatta discendere neppure dalla domanda, effettivamente spiegata, di nullità delle donazioni allegate per difetto di forma”.
Secondo il primo giudice, pertanto, la domanda di nullità delle donazioni per difetto di forma era stata “effettivamente spiegata” da e con la Pt_1 Parte_2
conseguenza che tale domanda era oggetto di giudizio fin dal primo grado, domanda che tuttavia il primo giudice aveva ritenuto genericamente formulata e conseguenza anch'essa di una necessaria specifica azione di simulazione.
L'eccezione in esame deve essere pertanto rigettata.
4.2. Fondata risulta essere, invece, l'eccezione formulata dagli appellanti in merito alla proposizione di nuove eccezioni da parte degli appellati in merito alla computabilità nel passivo ereditario della fideiussione bancaria.
In particolare, nelle conclusioni della comparsa di costituzione e risposta di secondo grado presentata da e gli stessi hanno chiesto “in via CP_2 CP_3
subordinata, solo in caso di parziale accoglimento delle domande attoree, accertare e dichiarare il reale valore dell'asse ereditario del defunto tenendo Persona_1
conto del debito a carico del defunto con la , delle Controparte_4
spese di successione e delle somme resituite dal figlio al padre di cui si è detto CP_3
nel presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il reale valore delle quote spettanti a ciascun erede, ivi compresa la quota di disponibile attribuita al figlio
”. CP_2
pag. 18/27 Nel costituirsi in giudizio, tuttavia, gli appellati in questione non hanno proposto appello incidentale con riguardo al capo della sentenza – segnatamente punto B – con il quale il primo giudice aveva accertato l'assenza di passività da computare alla massa ereditaria, con la conseguenza che sul punto la sentenza è passata in giudicato, non potendosi così più procedere a una nuova ricostruzione dell'asse ereditario che tenga conto delle passività allegate da e CP_2 CP_3
4.3. Infondato risulta essere il primo motivo di appello afferente alla necessità di ricomprendere le summenzionate cessioni di quote sociali, avvenute a titolo oneroso tra il de cuius e nella riunione fittizia. P_
Sul punto, due sono le questioni che sono sottoposte al vaglio di questa Corte: da un lato, l'erronea mancata riqualificazione delle predette cessioni come donazioni, ancorché indirette;
dall'altro, la proposizione di una specifica azione di simulazione.
4.3.1. Rispetto alla prima questione, è quindi necessario procedere all'esame del contenuto negoziale delle cessioni in parola.
Con riferimento alla “cessione di quota sociale” (si v. doc. all. n. 15 del fascicolo di primo grado di parte appellante), avvenuta in data 29 dicembre 2006, rep. n. 13558, tra e rispetto alla cessione del 50% delle quote detenute Persona_1 P_
dal primo nella le parti hanno espressamente previsto, all'art. 3, rubricato Parte_3
“prezzo”, che “il prezzo della presente cessione è convenuto dalle parti in Euro
414.304,97 (…), che viene versato in dato odierna dalla parte cessionaria alla parte cedente, che ne rilasci quietanza salvo buon fine, a mezzo di assegno bancario di pari importo non trasferibile n. 020242152 tratto sulla Banca Popolare di Lanciano e
Sulmona, filiale di Ortona”.
Ebbene, la previsione del prezzo, con emissione di assegno bancario di pari importo, e le garanzie prestate dal cedente (art. 4 del medesimo contratto) danno evidenza della sussistenza di una cessione a titolo oneroso delle quote sociali, con esclusione, quindi, di qualsiasi finalità liberale, anche indiretta, da parte del dante causa.
pag. 19/27 Infatti, “la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, e nel quale l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta, dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio;
per la validità delle donazioni indirette, non è però richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente
l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2 luglio 2024, n. 18098).
Con il contratto in esame, infatti, non si è verificato un arricchimento gratuito in capo a giustificato dallo spirito di liberalità posto a fondamento del contratto P_
stesso, dato che è stato pattuito un prezzo per l'acquisto delle quote sociali in esame e la cessionaria ha versato al cedente, in pari data, il relativo assegno bancario, quietanzato salvo buon fine.
Come già precisato dal primo giudice, inoltre, non vale a fondare una diversa decisione la circostanza per la quale non vi sarebbe prova dell'incasso del citato assegno da parte del cedente.
Al riguardo, infatti, è necessario distinguere la fattispecie di donazione indiretta da quella di donazione simulata.
Nel primo caso, infatti, l'accertamento giudiziale ha ad oggetto la natura, onerosa, gratuita o donativa, dello specifico contratto, non essendo oggetto di analisi, come accade, invece, nel secondo caso, l'intera operazione, la quale potrebbe essere di natura simulata.
In altri termini, l'istituto della donazione indiretta non coincide con quello della donazione simulata, proprio perché nel primo caso non è indubbio che le parti abbiano voluto compiere una donazione, seppur con negozi diversi dal classico contratto di donazione, negozi che, comunque, sono idonei a produrre lo stesso effetto donativo.
Nella simulazione, invece, le parti, scientemente, danno vita a un rapporto negoziale apparente, volendo invece che tra le stesse si realizzino effetti di altri negozi pag. 20/27 (simulazione relativa) o non si producano affatto gli effetti del contratto simulato
(simulazione assoluta).
Infatti, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il negozio indiretto si distingue dalla simulazione relativa perché mentre in quest'ultima le parti vogliono porre in essere un unico atto reale, nascondendolo sotto le diverse e fittizie apparenze di un atto diverso, palese ma meramente illusorio, e rivolto a nascondere l'atto vero, con il primo - denominato anche procedimento indiretto - le parti, proponendosi di realizzare una particolare finalità, ricorrono alla combinazione di più atti in modo da giungere, attraverso il concorso e la reciproca relazione delle varie forme giuridiche collegate, tutte corrispondenti al vero e tutte conformi alla dichiarata volontà dei contraenti, al fine ultimo propostosi per via indiretta” (cfr. Cass. civ., sez. III, 6 aprile
2006, n. 8098).
Per tali ragioni, pertanto, il primo giudice ha correttamente affermato che la prova del mancato incasso non è rilevante in punto di riqualificazione giuridica del contratto, dato che, comunque, non varrebbe a smentire la natura onerosa dello stesso.
Sempre con riguardo alla corretta qualificazione del contratto come cessione a titolo oneroso anziché come donazione, ancorché indiretta, medesime considerazioni valgono con riguardo alla cessione del 29,50% delle quote sociale di Lavorazioni Meccaniche
s.r.l., avvenuta in data 22 febbraio 2007 tra il de cuius e (si v. doc. all. n. P_
8 del fascicolo di primo grado di ), in quanto all'art. 3, rubricato “prezzo”, P_
le parti hanno ugualmente espressamente pattuito che “il prezzo della presente cessione, pari al valore nominale della quota ceduta, è di Euro 6.018,00 (…) che la parte cedente dichiara di aver già prima d'ora ricevuto dalla parte cessionaria alla quale rilascia ampia quietanza liberatoria”.
In conclusione sul punto, pertanto, il primo giudice ha correttamente qualificato le cessioni di quote sociali appena esaminate come contratti di natura onerosa, anziché come donazioni indirette.
5.3.2. Ciò posto, parimenti infondata risulta la doglianza in merito alla proposizione, anche implicita, dell'azione di simulazione.
pag. 21/27 L'azione di simulazione, prevista dall'art. 1414 c.c., nella sua accezione relativa, è volta ad accertare e a dichiarare la natura simulata del contratto apparentemente convenuto dalle parti, da ciò facendo conseguire, da un lato, l'inopponibilità dello stesso nei confronti dell'attore e, dall'altro, la produzione degli effetti del negozio dissimulato.
Tale domanda è, quindi, autonoma rispetto a quella di riduzione, che ha, invece, quale finalità, quella di ottenere la riduzione delle attribuzioni patrimoniali corrisposte dal de cuius, con conseguente ripristino della lesione subita dal legittimario della propria quota di riserva.
Sulla base di tali presupposti, pertanto, discende che dalla proposizione di un'azione di riduzione non consegue necessariamente anche la proposizione di un'azione di simulazione, dovendo il legittimario proporre specifica azione per far valere la natura dissimulata di eventuali donazioni lesive della propria quota di riserva.
Ebbene, nel caso di specie, come si evince dalla lettura dell'atto di citazione in giudizio, tale azione non è stata proposta.
Infatti, gli odierni appellanti, in punto di diritto, avevano precisato che “ai fini del calcolo della lesione della quota di legittima lamentata dagli istanti e riservata per legge ai figli, oltre al relictum, deve ricomprendersi nell'asse ereditario del defunto padre, anche il donatum e cioè le donazioni, dirette e indirette, compiute in vita dal dott. in favore dei suoi eredi e pur sempre facenti parti della massa Persona_1 da ricostruirsi ai fini dell'accertamento della lesione subita: (…) 2) atto di donazione di somma di danaro del de cuius in favore del coniuge, Sig.ra per la P_
cessione di quote effettuata dal defunto dott. al coniuge Persona_1
relativamente alla partecipazione della quota sociale pari al 50% della società Parte_3 per il prezzo quietanzato di € 414.304,97 (…) mai incassato dal defunto (…); 3)
[...]
atto di donazione di somma di danaro del de cuius in favore del coniuge, Sig.ra
[...]
per la cessione di quote a quest'ultima della partecipazione pari al 29,50% P_
del defunto dott. nella società Lavorazioni Meccaniche s.r.l. per il Persona_1
prezzo quietanzato di € 6.018,00 mai incassato dal defunto (…)”.
pag. 22/27 Inoltre, nelle conclusioni, come sopra già citato, avevano conseguentemente chiesto al primo giudice, relativamente a tali atti, di “(…) ordinare ai convenuti l'imputazione e la collazione di quanto ricevuto in vita a titolo donativo, diretto ed indiretto e, comunque,
a loro attribuito dal de cuius – se del caso, con declaratoria di nullità degli atti donativi, anche stante la necessaria mancanza di forma (…)”.
Dalla prospettazione effettuata dagli attori di primo grado, pertanto, risulta come gli stessi abbiano voluto procedere a una riqualificazione del contratto di cessione come donazione indiretta di “somma di danaro”, sul presupposto dell'asserito mancato incasso delle somme pattuite in ciascuna cessione, senza così proporre un'azione di simulazione dei contratti di cessione, e ciò risulta non solo dalla mancata specifica formulazione della stessa, ma anche dalla mancata allegazione in giudizio degli elementi costitutivi dell'azione medesima.
Invero, tale proposizione non può desumersi neppure in via implicita dalla domanda di nullità di tali atti per difetto di forma, in quanto asseritamente ritenuti come donativi, dato che la dichiarazione di nullità è una conseguenza dell'azione di simulazione laddove il contratto simulato non rispetti i requisiti di forma previsti a pena di nullità, ma ciò non toglie che tale domanda dichiarativa può essere anche autonomamente formulata, non dipendendo necessariamente e unicamente dalla predetta azione di simulazione.
La domanda di dichiarazione di nullità di tali atti sembra, al contrario, conseguenza della richiesta riqualificazione di tali cessioni onerose come donazioni indirette.
Gli stessi appellanti, infatti, nelle note di udienza a trattazione scritta per l'udienza, dinanzi a questa Corte, del 28 maggio 2024, hanno confermato che “gli odierni appellanti, dopo aver a lungo argomentato sulla qualificazione negoziale donativa di dette cessioni in punti specifici e distinti appunto negandone l'apparenza onerosa, hanno sempre chiesto una pronuncia di accertamento e declaratoria della nullità delle dette donazioni con riferimento alle singole cessioni onerose di quote sociali per recuperarne gli importi alla massa ereditaria e ciò sia nell'atto introduttivo quanto nelle conclusioni rassegnate in prime cure, in conseguenza riproponendo e non già
pag. 23/27 formulando alcuna domanda nuova nel presente grado di giudizio all'esito dell'accoglimento degli specifici motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale a quo”.
4.3.3. Per tutte tali ragioni, il motivo in esame non risulta meritevole di accoglimento.
4.4. Infondato risulta essere anche il secondo motivo di appello, inerente alla mancata ricomprensione nella riunione fittizia delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore di CP_3
4.4.1. Con riferimento alla asserita donazione di lire 50.000.000,00 per la sottoscrizione e il versamento da parte di questi del capitale sociale della società Shine s.p.a., gli appellanti hanno dedotto che, invero, vi sarebbe prova in atti della natura donativa di tale atto in virtù degli estratti conto bancari del de cuius depositati in giudizio.
Nell'atto di appello, gli appellanti fanno genericamente riferimento a tali estratti conto bancari, senza tuttavia specificamente indicare quale sarebbe il movimento provante tale donazione.
Infatti, come riscontrato anche dal CTU di primo grado nella relazione peritale, depositata l'11 marzo 2022, rispetto a tale asserita donazione “(…) non è stata prodotta dalle parti in atti alcuna documentazione”, carenza probatoria che il primo giudice ha correttamente posto a fondamento del proprio accertamento sul punto.
Deve, pertanto, essere confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso la suddetta somma di denaro nel computo del donatum di CP_3
4.4.2. Con riferimento alle ulteriori donazioni riferite a occorre in CP_3 primo luogo precisare che l'ammontare delle stesse, secondo la ricostruzione effettuata dal CTU rispetto ai “bonifici diretti” al figlio (si v. doc. n. 3 “rielaborazione CP_3 tabella donazioni euro 487.663,39” allegato alla relazione peritale depositata in data 11 marzo 2022), è pari a euro 18.800,00 e non a euro 21.800,00, come evidenziato nell'atto di appello.
In particolare, i bonifici che sono stati effettuati a favore di da parte del CP_3
de cuius, nella predetta tabella allegata, sono stati schematizzati nei seguenti: in data 20
pag. 24/27 marzo 2007 per euro 3.000,00; in data 16 ottobre 2007 per euro 3.000,00; in data 10 dicembre 2009 per euro 300,00 (presuntivamente computato alla metà data la sussistenza di un altro beneficiario); in data 10 aprile 2012 per euro 5.000,00; in data 4 dicembre 2013 per euro 1.500,00; in data 6 gennaio 2014 per euro 1.500,00; in data 31 gennaio 2014 per euro 1.500,00; in data 4 marzo 2014 per euro 1.500,00; in data 1 aprile 2014 per euro 1.500,00; in data 30 aprile 2014 per euro 2.700,00.
Posto che il bonifico del 30 aprile 2014 non può considerarsi come donazione disposta in vita dal de cuius, in quanto effettuato dopo la morte dello stesso in data 19 aprile
2014, è passato in giudicato l'accertamento compiuto dal primo giudice in merito alla natura donativa dei bonifici effettuati in data 4 dicembre 2013, 6 gennaio 2014, 31 gennaio 2014, 4 marzo 2014 e 1 aprile 2014 per complessivi euro 7.500,00, data la mancata impugnazione, neppure in via incidentale, di tale punto della sentenza da parte di . CP_3
Sono stati, invece, oggetto di censura i restanti bonifici, per residui euro 11.300,00, ritenuti dagli appellanti anch'essi come dazioni di somme di denaro per spirito di liberalità in favore di . CP_3
Al riguardo, questa Corte ritiene che, condivisibilmente con quanto riscontrato dal primo giudice, non risulta provato un intento donativo delle suddette dazioni, dato, in primo luogo, il lungo lasso di tempo (tra il 2007 e il 2012) nel quale sono stati effettuati, diversamente da come accaduto per i predetti euro 7.500,00, che sono stati versati in un tempo relativamente ristretto e poco prima della morte di Persona_1
Con riferimento, poi, all'assegno bancario di euro 10.000,00, che, dall'analisi documentale (si v. doc. all. n. 13, con riferimento all'estratto conto n. 006/2010, del fascicolo di primo grado di parte appellante;
doc. all. n. 8 del fascicolo di primo grado degli appellati e ), risulta verosimilmente essere stato accreditato CP_3 CP_2
sul conto corrente di da parte di in virtù della Persona_1 CP_3
corrispondenza non solo del tipo di strumento bancario utilizzato (assegno bancario) e dell'importo, ma anche della data dell'operazione (15.06.2010), occorre evidenziare che il primo giudice non ha ritenuto lo stesso prova della “restituzione” di quanto percepito pag. 25/27 da da parte del de cuius, ma indizio di un reciproco rapporto di dare- CP_3
avere tra le parti, le cui causali non sono state allegate, in entrambi i casi, in giudizio.
Tale conclusione non risulta, quindi, in contrasto con quanto ritenuto dal CTU di primo grado, che non aveva ritenuto tale bonifico quale prova del “rimborso” delle dazioni del de cuius (si v. pag. 16 della predetta relazione peritale), posto che, come detto, tale operazione di accredito è stata valutata quale elemento indiziario, unitamente agli altri sopra specificati, che ha portato a propendere, correttamente, verso un accertamento negativo sulla sussistenza di un intento donativo posto a fondamento dei bonifici in parola.
In conclusione, il motivo in esame non risulta meritevole di accoglimento.
4.5. Infondato risulta essere anche il terzo e ultimo motivo inerente alla asserita erronea condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore di , in quanto CP_3
gli odierni appellanti avevano contestato la natura donativa di talune somme di denaro effettuate a favore di quest'ultimo da parte del de cuius, con la conseguenza che dal rigetto di tali doglianze ne è conseguita la soccombenza degli attori, con relativa condanna al pagamento delle spese di lite dallo stesso sostenute.
5. Conclusivamente, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado di giudizio, alla luce del rigetto dell'appello proposto, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
6. Le spese di lite vengono poste a carico degli appellanti soccombenti secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria non svolta in secondo grado.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 30/05/2002 n.
115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto gli appellanti sono altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 26/27
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 1742/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il 28 dicembre
2023, nei confronti di e ogni altra CP_7 CP_2 CP_3
istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore di ciascuna parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 27/27