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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12666 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 26124 del RGAC dell'anno 2019, avente ad oggetto
Mutuo decisa ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'udienza di precisazione e successivo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica
TRA rappresentata e difesa dall'avv. LEONE FILIPPO CARLO , elettivamente Parte_1 domiciliata presso.
APPELLANTE
E
, rappresentati e , Controparte_1 Controparte_2 elettivamente domiciliaoi presso
APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'ATTORE:“ Tutto quanto sopra premesso e considerato, la scrivente difesa precisa le proprie conclusioni riportandosi integralmente alle conclusioni così come rassegnate nelle proprie memorie ex art. 183, comma sesto, c.p.c., primo termine, chiedendo, come sopra evidenziato, che venga assunto in sentenza il ricalcolo del mutuo effettuato dal CTU alla data del
31/12/2018 (pag. 26 della CTU) al tasso minimo dei BOT.”.
PER IL CONVENUTO: chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito voglia, contrariis reiectis:
- in via preliminare e nel merito rigettare tutte le domande perché inammissibili, stante
l'assoluta carenza dei requisiti processuali per legge previsti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. risultando l'azione assolutamente generica frutto di una errata e superficiale interpretazione delle norme di diritto e degli insegnamenti giurisprudenziali dettati in materia, oltre che per mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti, condannando la parte attrice al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.;
- in via principale e nel merito rigettare tutte le domande come formulate dalla parte attrice, anche in via istruttoria, perché inammissibili e infondate in fatto e in diritto e conseguente condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c .
ELEMENTI DI FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, sulla premessa di aver concluso Parte_1 Contr con la un contratto di risparmio edilizio n. 3238469 501, regolato dalle condizioni Contr generali sul risparmio edilizio della e dalla Legge della Repubblica Federale Tedesca , adiva il Tribunale civile di Roma affinché venisse accertat a che:
I) l'usura relativamente al tasso effettivo di mora (c.d. TEMO) pattuita nei contratti di mutuo immediato e mutuo di assegnazione del risparmio edilizio;
Par II) la nullità ai sensi dell'art. 117 TUB per difformità dell' ;
III) la nullità del contratto per anatocismo della mora calcolata sulla rata composta da capitale, interessi corrispettivi e mora e l'anatocismo del piano di ammortamento alla francese;
IV) la nullità delle clausole vessatorie previste nei contratti quali: estinzione anticipata, penale di messa a disposizione della somma richiesta per mancata erogazione, clausola di AG;
e per l'effetto chiedeva: accertare e dichiarare: la nullità e/o inefficacia delle condizioni generali del contratto di mutuo oggetto di causa per violazione degli artt. 1283. 1284, 1418 comma 2, 1322, 1346,
2697 e 1815 c.c.; accertare e dichiarare: l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi di interesse usuari superando i limiti imposti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108, così come indicato in narrativa e nella CTM acclusa al presente atto;
accertare e dichiarare: la gratuità del contratto di mutuo del 16.05.2006 ai sensi dell'art.
1815 comma 2 c.c.” accertare e dichiarare: che l'ISC dichiarato nel contratto di mutuo (immediato e di assegnazione) sottoscritto dall'attore è inferiore al TAEG verificato e, per l'effetto, dichiarare la nullità della clausola di determinazione ai sensi dell'art. 117 comma 6 del TUB, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso
Minimo dei BOT (comma 7);
accertare e dichiarare: la vessatorietà delle clausole contrattuali indicate in narrativa che hanno determinato un effettivo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo e, per l'effetto, dichiararne l'inefficacia;
accertare e dichiarare: l'illegittimità e la nullità delle clausole indicate in narrativa in quanto volte ad alterare il sinallagma contrattuale a tutto vantaggio della convenuta e, per Contr l'effetto, dichiararle inefficaci e condannare la al risarcimento dei danni per violazione di trasparenza e correttezza nonché di buona fede nell'esecuzione del contratto;
accertare e dichiarare: la nullità delle condizioni contrattuali in quanto non approvate specificatamente dal cliente, secondo quanto disposto dall'art. 1341 c.c., 1342 e 1370 c.c.;
accertare e dichiarare: la violazione da parte dell' di credito degli obblighi di CP_3 trasparenza e correttezza per i motivi di cui in narrativa;
accertare e dichiarare: l'anatocismo praticato sia nel periodo di ammortamento, determinato dall'applicazione alla c.d. formula alla francese, sia sugli interessi prodotti dalla rata scaduta in violazione dell'art. 1283 c.c. accertare e dichiarare: l'indeterminatezza del contratto di mutuo sottoscritto dall'attore e per
l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore, a CP_4 restituire al medesimo quanto da essi corrisposto a titolo di interessi non convenuti e indeterminati, da computarsi al saggio dell'interesse legale con interessi legali dal giorno della corresponsione al saldo effettivo;
e per l'effetto: Contr condannare: la , in persona del l.r.p.t. alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, così come calcolate nella perizia e riportate in narrativa, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria del maggior importo pagato dal cliente oltre spese di CTP, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa, previa eccezione di compensazione tra quanto illegittimamente corrisposto alla banca convenuta e la eventuale maggiore somma;
dichiarare: l'inefficacia e la nullità delle clausole vessatorie, abusive, nulle e illegittime indicate sopra;
condannare: la convenuta, in persona del l.r.p.t. a risarcire all'attore i danni subiti, CP_4 anche per violazione dei doveri di trasparenza e buona fede, nell'ammontare che sarà determinato in corso di causa anche in via di liquidazione equitativa .
Affermava in punto di fatto parte attrice che sulla base del predetto contratto di risparmio edilizio, si sarebbe obbligava al versamento di quote mensili di risparmio edilizio, che sarebbero servite ad estinguere, tramite compensazione, il mutuo fondiario “immediato” ottenuto al fine di finanziare lo stesso Piano di Risparmio Edilizio.
In data 16.5.2006, l'attore, quindi, stipulava il contratto di mutuo fondiario (detto “immediato”)
n. 3284695 (cfr. doc.1), privo del piano di ammortamento.
In ragione di detto contratto, veniva erogato dall'istituto di credito una somma pari ad euro
205.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di rate mensili anticipate a tasso fisso fino all'assegnazione ed estinzione mediante assegnazione di un contratto di Risparmio Edilizio con successivo mutuo d'assegnazione.
A garanzia del mutuo, parte attrice concedeva alla parte mutuante ipoteca, del valore di €
328.000,00 sull'immobile sito nel comune di Roma, Via Boccea n. 673 e precisamente: appartamento in Comune di Roma, Via di Boccea n. 673, posto al secondo piano della scala B, int. 4 censito in Catasto Fabbricati del detto Comune al foglio 344, particella 19, sub. 20 .
Quanto alle condizioni applicate sono previsti erano distinti piani di rientro, il primo per il mutuo immediato ed il secondo per il mutuo da assegnazione;
Contr In riferimento al contratto di mutuo immediato fondiario n. 32384695 la avrebbe imposto le seguenti condizioni:
Mutuo a tasso fisso con TAN contrattuale pari al 5,00%;
ISC (o TAEG) contrattuale pari al 5,35%;
Durata complessiva 15 anni;
Importo rata mensile: € 1.183,00, di cui € 854,17 per interessi e € 328,83 da accreditarsi sul contratto di risparmio edilizio;
Penale estinzione anticipata pari al 4,00% dell'importo del finanziamento rimborsato anticipatamente;
Interessi di mora 7,00% (tasso dell'operazione + 2 punti percentuali).
Il mutuo di assegnazione prevedeva invece le seguenti condizioni economiche:
Mutuo a tasso fisso con un TAN contrattuale pari a 3,75%;
ISC (o TAEG) contrattuale pari a 4,51%;
Durata mutuo 12,5 anni;
Importo rata mensile € 1.183,00;
Ammortamento alla francese;
Interessi di mora 5,75%.
Stante la crescente difficoltà di far fronte mensilmente al pagamento delle rate di mutuo, a causa dell'asserita applicazione di una serie di spese e di un tasso di interesse eccessivo rispetto ai parametri di legge, parte attrice decideva di adire l'Organismo di Mediazione al fine di trovare una soluzione conciliativa della controversia nonché, in caso negativo, al fine di far analizzare i tassi effettivamente applicati sia con riferimento alla mora che al tasso corrispettivo, in tutte le applicazioni contrattuali pattuite ed infatti, con istanza del 12.10.16 (cfr. doc. 2) parte attrice al fine di risolvere bonariamente la controversia avviava la procedura di mediazione obbligatoria e decideva di entrare nel procedimento nonostante il rifiuto da parte della banca di aderire al predetto. Nel corso del procedimento di mediazione, proseguito per la sola volontà dell'attrice era espletata una consulenza tecnica con affidamento dell'incarico ad un professionista iscritto all'albo del Tribunale di Roma, e sulla base della relazione peritale depositata all'esito dell'incarico il mediatore effettuava una proposta alle parti proponendo il pagamento a favore del sig. della somma di € 110.000,00. Parte_1
A fronte del preteso illegittimo rifiuto della convenuta, parte attrice chiedeva quindi a questo
Giudice di dichiarare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.
4-bis, D.Lgs.
28/2010 (irrogazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita e fattore da cui desumere argomenti di prova, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, c.p.c.) nonché per la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.1, procedendo, quindi, alla irrogazione della sanzione pecuniaria in questione (come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione successiva al primo incontro) .
Parte attrice fonda le proprie domande sulle risultanze della perizia tecnica redatta dalla dott.ssa in sede procedimento di mediazione civile, deducendo: Persona_1 che tra le parti è stato concluso un contratto di risparmio edilizio, in seguito al quale veniva erogata la somma di € 205.000,00 per l'acquisto di un appartamento sito a Roma;
che venivano previste condizioni diverse per i due distinti piani di restituzione denominati mutuo immediato ed al mutuo di assegnazione;
che il mutuo sarebbe usurario in riferimento al tasso di mora c.d. effettivo o globale (c.d. TEMO); che vi sarebbero profili di illecita applicazione di interessi anatocistici sia nella previsione dell'applicazione della mora sull'intera rata e non sulla sola quota capitale della stessa, che nella l'adozione del piano con ammortamento alla francese;
che, inoltre, vi sarebbero profili di violazione della normativa sulla trasparenza bancaria a causa dell'asserita differenza tra TAEG comunicato dalla e TAEG “effettivo” come CP_4 apoditticamente invocato dal perito di parte;
che, ancora, sarebbero vessatorie ed illecite, le clausole che prevedono la penale di estinzione anticipata, gli interessi per mancata erogazione e la clausola di AG .
Si costituiva parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree. La causa, istruita mediante espletamento di una ctu tecnico contabile era trattenuta all'udienza del 12.03.2025 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con particolare riferimento alla causa petendi, il sig. chiede la condanna della Pt_1 [...] Contr di diritto tedesco ( ) alla ripetizione delle somme indebitamente Controparte_5 percepite in esecuzione dei contratti inter partes, previo accertamento della nullità parziale dei rapporti ex artt. 1815 c.c. per usurarietà oggettiva e soggettiva - della pattuizione concernente il tasso di interesse moratorio per violazione di norme imperative, anche a tutela del consumatore, per frode alla legge, nonché per l'erronea indicazione del TAEG, con conseguente condanna della controparte al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a causa delle asserite condotte della banca contrarie ai doveri di correttezza e buona fede nella formazione e nell'esecuzione dei rapporti controversi, nonché per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria.
Tanto premesso, in relazione al contratto di mutuo fondiario n. 3238469 501 in virtù di richiesta del 19/04/2006, le doglianze di parte attrice in punto di usura dei tassi di interesse convenuti devono essere disattese per le ragioni che seguono.
La domanda svolta da parte attrice si basa sull'assunto non condivisibile della sommatoria tra il tasso di mora e il tasso corrispettivo ai fini della valutazione dell'usura, nonché del computo all'interno del TEG di costi che invece devono rimanerne esclusi, quali la commissione di estinzione anticipata. Al riguardo occorre osservare che nel calcolo del TEG relativo al singolo rapporto contrattuale, devono pacificamente essere ricompresi tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito (cfr. art. 644, comma 4 c.p.), ma non anche gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo, così come le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, in quanto circostanze meramente eventuali e non dovute in relazione alla mera erogazione del credito (come emerge anche dalle “Istruzioni” della Banca d'Italia per la rilevazione dei TEGM vigenti all'epoca della stipulazione del contratto, nonché dalle direttive comunitarie ove nel calcolo del
TEGM sono espressamente escluse “eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito e delle spese, diverse dal prezzo d'acquisto”). Dunque, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, ai fini della valutazione dell'usura, deve escludersi la sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, nonché il computo della commissione di estinzione anticipata pattuita nel predetto contratto di mutuo.
Ciò posto, la ricostruzione fornita da parte attrice risulta erronea anche in relazione alla qualificazione dell'operazione contrattuale posta in essere, laddove ha sostenuto che il tasso di interesse convenuto in relazione al cd. mutuo immediato dovrebbe essere valutato con riferimento alla categoria dei “mutui ipotecari”, comprensiva di tutti i contratti di finanziamento di durata superiore a cinque anni, assistiti da garanzia ipotecaria, che prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate composte da una quota di interessi e una quota di capitale.
La corretta individuazione della tipologia contrattuale è, peraltro, necessaria al fine di individuare la categoria omogenea delle operazioni di credito alla quale appartiene il contratto per la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usura.
Nel caso della peculiare fattispecie negoziale del contratto cd. di risparmio edilizio, si riscontrano due fasi distinte ma funzionalmente collegate, caratterizzate l'una dal deposito, con versamenti rateali, di un capitale predeterminato presso l'istituto di credito, l'altra dall'erogazione da parte dell'istituto di una somma a titolo di mutuo fondiario. Nella prima fase, cd. di accumulo, il cliente si impegna ad effettuare per un periodo di tempo pattuito in contratto dei versamenti rateali, finalizzati ad accumulare risparmio per l'acquisto di un immobile, i quali vengono remunerati ad un interesse prefissato. Nella seconda fase, cd. di assegnazione, al raggiungimento di un determinato ammontare di risparmio accumulato, l'istituto di credito mette a disposizione del cliente una somma erogata a titolo di mutuo (cd. mutuo di assegnazione), per un importo pari alla differenza tra la somma pattuita al momento della sottoscrizione del contratto edilizio e la somma accumulata dal cliente nella fase cd. di accumulo. In tal modo, il cliente si assicura l'erogazione della somma a titolo di mutuo ad un tasso fisso predeterminato al momento della stipulazione del contratto edilizio. Il collegamento negoziale tra le due fasi si rinviene nella circostanza per cui l'esito dell'accumulo necessario per ottenere l'assegnazione costituisce condizione dell'erogazione del mutuo definitivo.
Talvolta, come avvenuto nel caso di specie, al contratto di risparmio edilizio, si affianca un altro contratto definito di mutuo immediato 32384695 51 (dell'importo di € 205.000,00) stipulato in data 23/05/2006, volto a concedere al cliente la disponibilità immediata della somma necessaria all'acquisto dell'immobile – prestito garantito da ipoteca – e si configura come un finanziamento senza ammortamento, atteso che sull'importo erogato il cliente corrisponde unicamente gli interessi passivi corrispettivi predeterminati in contratto. Tale ulteriore negozio è, peraltro, funzionalmente collegato al primo in quanto destinato ad estinguersi con l'erogazione del mutuo di assegnazione, considerato che il capitale erogato nella cd. fase di assegnazione viene utilizzato per estinguere integralmente il mutuo cd. immediato e sarà il mutuo cd. di assegnazione ad andare in ammortamento per la quota erogata, detratto il risparmio accumulato. Il collegamento fra i due contratti emerge altresì da quanto indicato nel contratto stesso, atteso che, l'importo mensile da corrispondere all'esito della stipulazione del contratto di mutuo immediato ammontava a €
1183,00 di cui 854,17 a titolo di soli interessi sulla somma mutuata ed € 328,83 da accreditarsi sul Contratto di Risparmio Edilizio, stesso importo della rata mensile di ammortamento, prevista per capitale ed interessi, per il rimborso del mutuo di assegnazione (cfr. contratto di mutuo fondiario , doc. di sintesi al contratto di mutuo immediato Doc. 1 parte attorea).
La ratio di tale 'operazione' (legittima alla stregua del principio di autonomia contrattuale e meritevole di tutela ex art. 1322 2° co. C.c. che pone in collegamento più modelli contrattuali) è quella di consentire al mutuatario di adattarsi alle esigenze che possano profilarsi nel tempo, per cui se ad un'iniziale disposizione economica a rendersi mutuatario segua una diversa fase economica, questi al maturare della 'data di assegnazione' del mutuo potrebbe anche decidere di non accedere. In pratica le tempistiche di realizzazione dell'operazione di finanziamento si snodano in un ragionevole e congruo periodo di tempo durante il quale vengono sottoscritti tre atti, come sopra indicati, accompagnati da idonea documentazione (documentazione di sintesi, contratto di mutuo fondiario, offerta di finanziamento, prospetto informativo europeo standardizzato, contratto di risparmio edilizio di matrice germanica e relative CCG, atto notarile di assenso con altro documento di sintesi) nella quale sono esposti i tassi di interesse della prima e seconda fase, l'importo delle rate, la data di assegnazione del mutuo, la durata di esso in 'circa'
27,5 anni;
circostanze che, sia dal punto di vista contenutistico che sul piano cronologico, escluderebbero la ritenuta inconsapevolezza che invece gli attori pongono per giustificare le eccezioni sollevate con riguardo alla validità del mutuo sottoscritto sul piano della conoscenza e conoscibilità delle condizioni contrattuali (Tribunale Firenze sez. III, 19/04/2022, (ud.
18/04/2022, dep. 19/04/2022), n.1127).
Tale operazione negoziale converge nella sottoscrizione di un “contratto di mutuo fondiario” – oggetto delle censure sollevate da parte attrice - nel quale vengono riportate tutte le condizioni contrattuali, ivi comprese quelle relative alla durata, ai tassi di interesse, nonché al TAEG.
Per quanto riguarda l'esatta configurazione ai fini della valutazione del superamento del tasso soglia usura, il cd. mutuo immediato, sebbene collegato al cd. mutuo di assegnazione, ne rimane distinto e non può essere ricondotto alla categoria dei mutui ipotecari, dal momento che, nonostante la costituzione di un'ipoteca volontaria a garanzia del rimborso, non è previsto alcun ammortamento, ma il pagamento dei soli interessi con restituzione del capitale al termine di scadenza. Pertanto, tale finanziamento deve essere inquadrato nella diversa categoria dei
“finanziamenti alle famiglie o alle imprese”. Diversamente, sarà il successivo ed eventuale mutuo cd. di assegnazione, in relazione al quale si verifica l'ammortamento con rate comprensive di quota interessi e quota capitale, a rientrare nella categoria dei contratti di mutuo ipotecari a tasso fisso. Ciò implica, come detto, sostanziali differenze in punto di usura, stante la previsione di un tasso soglia più alto per i finanziamenti.
Inoltre, la domanda svolta da parte attrice non merita accoglimento anche in ragione del fatto che la stessa ha affidato la prova del superamento del tasso soglia usura ad una perizia econometrica di parte, la quale è interamente basata sul criterio del cd. tasso effettivo di mora (T.E.M.O.), modalità di calcolo che non ha alcun fondamento né normativo né contabile, in quanto incentrato su valutazioni meramente probabilistiche, e che pertanto è pacificamente disattesa dalla giurisprudenza, in considerazione della sua inattendibilità.
Tanto premesso, nel caso di specie il tasso soglia usura previsto nel trimestre di riferimento ¬– il secondo del 2006 (la sottoscrizione del contratto è avvenuta nel giugno del 2006 ) – non risulta superato da quanto pattuito nel contratto di mutuo, considerato che il TAEG pattuito per il mutuo cd. immediato pari al 7,00% risulta inferiore a quello previsto quale tasso soglia usura per i finanziamenti alle famiglie e alle imprese per il trimestre di riferimento ( 14,70%).
Peraltro, in relazione agli interessi corrispettivi, la stessa perizia espletata nel corso della mediazione – che pure ha preso a riferimento il parametro scorretto relativo ai mutui a tasso fisso nel caso del mutuo immediato – oltre che la consulenza tecnica espletata in corso di giudizio ha concluso ritenendo il mancato superamento del tasso soglia usura se confrontato nel suo valore assoluto.
Parimenti, la domanda di parte attrice non merita accoglimento anche per quanto riguarda gli interessi moratori, sebbene ritenuti rilevanti ai fini della disciplina antiusura anche alla luce della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 19597 del 18 settembre 2020, in quanto costituiscono un possibile debito per il finanziato.
Infatti, occorre anzitutto sottolineare la assoluta genericità delle contestazioni avanzate da parte attrice, la quale pur avendo indicato specificatamente quale sia il tasso di interesse moratorio violativo della disciplina antiusura, sia la misura del tasso soglia di riferimento si è tuttavia limitata a riproporre le ricostruzioni giurisprudenziali e dottrinali in materia di usura, peraltro in larga parte superate, e a produrre una perizia contabile stragiudiziale, basata come si è detto su modalità di calcolo largamente disattese, da cui emerge l'asserita usurarietà del tasso di mora facendo riferimento, per quanto si è detto e per quanto si dirà con ipotesi di determinazione di tassi denominati tasso effettivo di mora – c.d. TEMO e tasso nominale di mora effettivo – c.d.
TANMO sconosciuti alla normativa vigente, alla giurisprudenza di merito e di legittimità, alla dottrina, oltre che ai più basilari principi di matematica finanziaria.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, la rilevanza degli interessi moratori ai fini dell'usura, non significa che nella valutazione dell'usurarietà, interessi corrispettivi ed interessi moratori debbano essere sommati tra loro, dovendosi al contrario procedere ad una valutazione autonoma delle relative pattuizioni, atteso che al momento in cui il debitore diventa inadempiente, il tasso di mora si sostituisce agli interessi corrispettivi, anche qualora, come nel caso di specie, si preveda l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute.
Anche in questo caso, infatti, la base di calcolo rimane l'importo della singola rata, la quale nella fase in cui il mutuo entra in ammortamento si traduce nella somma capitale ancora da restituire e negli interessi convenzionali già scaduti e non pagati. Peraltro, la possibilità di applicare gli interessi moratori sull'intera rata scaduta è ammessa dallo stesso ordinamento, ove si consideri quanto stabilito dall'art. 3 della delibera CICR del 3.2.2000: “Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”, prevedendosi in tal modo una forma di capitalizzazione espressamente e lecitamente pattuita, senza che ciò acquisti rilievo per la diversa ipotesi di usura ai sensi della l. 108/1996.
In ogni caso, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, l'eventuale superamento del tasso soglia implicherebbe l'applicazione dell'art. 1815, comma 2 c.c., ma non nel senso di trasformazione del mutuo in contratto gratuito, bensì nel senso della non debenza della sola somma dovuta a titolo di interessi del tipo di quelli che hanno superato il tasso soglia usura (cfr.
Cass. SU, sent. n. 19597/2020 citata), circostanza non verificatasi nel caso di specie né in relazione agli interessi corrispettivi né in relazione agli interessi moratori.
Per quanto attiene, invece, all'asserito anatocismo con conseguente addebito di costi nascosti dovuti all'applicazione del piano di ammortamento cd. “alla francese” (peraltro rilevante soltanto in relazione alla fase cd. di assegnazione), occorre rilevare che tale metodo – in base al quale la somma erogata viene rimborsata con rate costanti, in cui la quota capitale e la quota interessi variano, secondo un meccanismo che prevede l'imputazione del pagamento prima agli interessi, poi al capitale – non comporta, secondo l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, un fenomeno anatocistico tale da produrre forme di prelievo occulto ed indebito della banca. Infatti, posto che l'anatocismo non è di per sé vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., nelle ipotesi di ammortamento cd. “alla francese”, in realtà gli interessi prodotti sulle singole rate non vengono capitalizzati, ma vengono sempre computati sulla base del capitale residuo, dedotta la quota capitale pagata con le rate precedenti. Dunque, ciò che accade in questa tipologia di ammortamento è la preventiva distribuzione degli interessi dovuti su tutta la durata del rapporto contrattuale con un'imputazione di pagamento – legittima ai sensi dell'art. 1194 c.c., in quanto pattuita dalle parti – riferita dapprima agli interessi e poi al capitale (con la conseguenza che gli interessi saranno più alti nelle prime rate e decresceranno nelle rate successive), ma non si produce alcun effetto anatocistico, in quanto non vi sono interessi scaduti e capitalizzati.
Pertanto, anche le doglianze relative all'anatocismo devono ritenersi infondate. Da ciò deriva, peraltro, anche l'infondatezza della doglianza circa l'indeterminabilità della pattuizione relativa al tasso di interesse, atteso che nella struttura del contratto di mutuo concluso delle parti (doc. 1 e
1 bis) non è rinvenibile alcuna forma di addebito di costi nascosti.
2.18 Non pare censurabile nemmeno l'asserita indeterminatezza dell'individuazione del momento dell'assegnazione, ed in generale della durata del mutuo, poiché nel caso di specie la durata del mutuo immediato è stata stabilita in circa 27,5 anni, evidentemente così determinato il momento in cui viene raggiunto quel 'rapporto quantitativo tra il risparmio accumulato e l'importo che sarà oggetto del mutuo di assegnazione'; la durata del mutuo di assegnazione è stata predeterminata in anni 15 atteso che l'assegnazione del Contratto di Risparmio Edilizio l'assegnazione sarebbe avvenuta nel mese di marzo 2021 e l'erogazione il 1/4/2021, caratteristiche conformi alle indicazioni di cui all'art. 38 T.U.B. che non richiede formule particolari perché un finanziamento possa essere definito come fondiario, imponendo unicamente che il credito concesso dalla banca sia un finanziamento a medio e lungo termine, garantito da ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili.
Parimenti infondata è la doglianza – invero generica e apodittica – alla nullità di cui all'art. 117
TUB per erronea indicazione in contratto del ISC/TAEG atteso che l'Indicatore sintetico di costo
(ISC), detto anche Tasso annuo effettivo globale (TAEG), esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito. Tale indicatore, introdotto dalla direttiva europea 90/88/CEE, è stato recepito nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il
Risparmio n. 10688 del 4/03/2003, che, all'art. 9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, “a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla
Banca d'Italia medesima”. L'ISC non costituisce, quindi, un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Da ciò discende che l'erronea indicazione dell' , non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto Pt_3 piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo”.
Il rigetto delle domande volte a far valere la gratuità dei contratti di mutuo o la nullità della pattuizione sugli interessi, per le ragioni sopra dette, implica, altresì, il rigetto delle domande restitutorie formulate da parte attrice.
La rilevata infondatezza delle domande tendenti a far valere sotto plurimi profili l'usurarietà del tasso di mora consente di non esaminare la doglianza formulata da parte attorea sull'asserita vessatorietà alla luce del codice del consumo delle clausole co n cui il professionista convenga nei confronti del consumatore un tasso di interesse moratorio del tutto rilevante ovvero sproporzionato rispetto alla controprestazione.
3. Va invece respinta la domanda avanzata dalla convenuta diretta alla condanna di parte attrice al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. Infatti, non può ritenersi provata la sussistenza dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave in capo alla stessa, anche in considerazione della peculiare operazione negoziale di cui è causa. Pertanto, in mancanza di un elemento necessario alla configurazione della fattispecie, la relativa domanda deve essere rigettata.
4. In conclusione, sulla base delle considerazioni svolte, le domande attoree vanno integralmente rigettate, perché infondate o comunque non provate. Peraltro, anche la CTU richiesta da parte attrice è risultata confermativa delle asserzioni di parte convenuta atteso che in risposta al quesito
2 il dott. ha dichiarato che le condizioni economiche dei contratti erano tutte Persona_2 determinabili ad eccezione di quella che prevedeva una durata della complessiva operazione che secondo il ctu sarebbe stata indicata in modo impreciso (“circa 27,5 anni”), ma per quanto sopra osservato detta imprecisione non incide sulla determinatezza del mutuo, mentre in risposta al quesito 3 il CTU confermava l'insussistenza della paventata usura originaria dei contratti di mutuo mentre le altre diverse conclusioni prospettate da ctu in ordine a presunte criticità del mutuo derivavano da una ricostruzione dei rapporti disattesa da questo giudice, quale la pretesa unitarietà del contratto.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione dei valori minimi di cui al d.m. 55/2014 così come successivamente integrato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta le domande proposte da nei confronti della;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere la convenuta delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 5.431oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- le spese per la consulenza tecnica contabile restano a carico di parte attrice.
Roma, lì 16/09/2025
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo