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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/07/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4845/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo MANCINO, nel cui C.F._1 studio in Bologna, via Santo Stefano n. 14, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f..: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da atto depositato il 30 aprile 2025:
“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia
- Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. , ordinando all'ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza alle seguenti condizioni: a) Affidare il figlio minore in via modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione dello stesso presso la madre;
b) Assegnare in via definitiva il domicilio coniugale sito in Marzabotto (Bologna), Via Gastone Rossi, alla ricorrente;
c) Rideterminare il diritto di visita del padre , nel rispetto degli impegni scolastici e/o Controparte_1 extrascolastici del figlio, con le seguenti modalità: un giorno alla settimana, alternativamente il
pagina 1 di 7 martedì od il venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola, fino alle ore 20, con riconsegna del minore a casa della madre;
d) Tre giorni a Natale non consecutivi, da concordarsi alternando il giorno di Natale e di Capodanno, di anno in anno fra i genitori, dalle ore 9 della mattina alle ore 20 della sera;
e) Un giorno a Pasqua da concordarsi alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f) Una settimana durante le ferie estive, anche in periodi frazionati con ritiro giornaliero del piccolo
alle ore 8,30 del mattino e riconsegna alle ore 20 presso l'abitazione della madre, da Per_1 concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
g) Aumento del contributo al mantenimento del figlio minore , da rideterminarsi in euro 450 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Bologna”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Parte_2 Controparte_1
Marzabotto il 15 novembre 2008. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Con convenzione di negoziazione assistita del 31 ottobre 2017, autorizzata dal P.M. il successivo 8 novembre, le parti hanno concordato che:
- fosse affidato ai genitori in forma condivisa;
Per_1
- fosse collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale in comproprietà tra le parti;
- il padre lo potesse vedere a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o alle 11,30 alla domenica sera alle 20,30; due pomeriggi dalle 16,00 alle 21,00 nelle settimane in cui non lo ha con sé nel weekend e uno nelle altre, una settimana nelle vacanze di Natale alternando il 25 dicembre e il 1° gennaio, 3 giorni nelle festività pasquali alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, due o tre settimane anche non consecutive in estate;
- il signor versasse alla signora 300,00 euro per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del minore, oltre a farsi carico delle spese straordinarie nella misura del 50%. Attualmente la ricorrente vive nella ex casa coniugale (sita in Marzabotto, via Gastone Rossi n.31) con , il nuovo compagno e il figlio di Per_1 Persona_2 quest'ultimo, , nato nel 2007. Per_3
Dal canto suo, il resistente abita con la madre a Sasso Marconi
2. Con ricorso depositato il 4 aprile 2024 la signora a lamentato che Parte_1 il signor on rispetta il calendario di visita, non incontrando mai il figlio, e non CP_1 paga regolarmente il contributo a suo carico per il mantenimento dello stesso. Ha domandato che:
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
- le sia affidato in forma esclusiva;
Per_1
pagina 2 di 7 - il minore sia collocato presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- sia previsto che il padre incontri il figlio un giorno alla settimana (da individuarsi salvi diversi accordi nel martedì o nel venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20,00, nelle vacanze natalizie tre giorni dalle 9,00 alle 20,00 alternando di anno in anno il 25 dicembre o il 1° gennaio;
ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in estate una settimana anche frazionata dalle 8,30 della mattina alle 20,00 della sera da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- sia posto a carico del resistente un contributo di 450,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
Nell'udienza del 2 luglio 2024 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. All'esito dell'udienza la signora ha Parte_1 presentato le sue richieste temporanee e urgenti. La Giudice delegata, con ordinanza emessa il 3 luglio 2024, in via provvisoria e urgente che:
- ha affidato a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha disposto che il padre possa vedere il figlio un giorno alla settimana (individuato, salvo diversi accordi tra le parti nel giovedì) con obbligo di andarlo a prendere da scuola e di riaccompagnarvelo alla mattina successiva;
una settimana in estate, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle vacanze di Natale per tre giorni anche non consecutivi con pernottamento, nei quali siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre la mattina successiva entro le 10,00;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 un contributo di 450,00 euro mensili complessivi per il mantenimento Parte_1 ordinario del minore, oltre che quello di farsi carico della metà delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'intervenuto accordo di negoziazione assistita (risalente al 31 ottobre 2017).
pagina 3 di 7 La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare e dalla contumacia del resistente. 3b. deve essere affidato a entrambi i genitori in forma condivisa, come del Per_1 resto domandato anche dalla signora in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni. Non vi sono infatti ragioni che impongano di discostarsi dalla regola generale dell'affido condiviso, che è il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta “bigenitorialità”. Invero, nell'udienza del 2 luglio 2024 la stessa ricorrente ha evidenziato che il padre vede il figlio, anche se non spesso e che pernotta con lui;
che paga regolarmente la sua quota del mutuo;
che non le crea problemi nella gestione del bambino consegnandole tutti i documenti che gli domanda;
che e il signor i vogliono bene. Per_1 CP_1
Dalla relazione dei servizi sociali del 23 ottobre 2024 emerge che il minore ha un forte legame affettivo con entrambi i genitori e che questi ultimi sono in grado di assumere accordi per la gestione del figlio, sebbene nell'ultimo periodo il signor abbia visto in maniera irregolare e poco il figlio a suo dire a causa di problemi CP_1 di salute dei genitori e del trasloco. Non si ravvisano dunque a oggi ragioni che portino a ritenere maggiormente aderente all'interesse di l'affido esclusivo alla madre. Per_1
3c. Il minore deve essere collocato presso la signora atteso che tale Parte_1 allocazione, in essere da tempo, pare allo stato pienamente adeguata alle esigenze dello stesso. Il diritto di visita del signor deve essere regolato come in dispositivo, in CP_1 modo da garantire il mantenimento di una relazione continua tra il medesimo e il figlio, al fine di assicurare il consolidamento del loro rapporto. 3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la signora Parte_1
- vive con , il nuovo compagno e il figlio di quest'ultimo nella ex casa Per_1 familiare, sita nella via G. Rossi n. 31 a Marzabotto, in comproprietà tra lei e il marito;
- sull'immobile grava un mutuo venticinquennale stipulato nell'aprile 2007 che le parti debbono rimborsare in 300 rate mensili di 491,82 l'una, che stanno pagando a metà per ciascuna;
- dall'inizio del 2023 lavora a tempo parziale (24 ore alla settimana) per la società
“Al Pastizir s.n.c. di RB NC & C.” e guadagna circa 1.000,00 euro al mese;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi netti annuali rispettivamente di 13.424,00 euro (1.119,00 mensili), di 8.461,00 euro (705,00 mensili) e di 13.272,00 euro (1.106,00 mensili);
pagina 4 di 7 - riceve a titolo di assegno unico l'importo di 115,00 euro al mese, pari al 50% dell'intero. Dal canto suo il signor CP_1
- abita con la madre a Sasso Marconi e non è noto se debba pagare un canone di locazione e, in caso positivo, di quale entità;
- è dipendente a tempo indeterminato dell Parte_3
- per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi netti di 23.421,00 euro (1.952,00 mensili), di 25.496,00 euro (2.125,00 mensili) e di 24.578,00 euro (2.048,00 mensili);
- incassa l'importo di 115,00 euro mensili, pari alla metà dell'assegno unico;
- paga la metà delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, ammontanti a circa 245,50 euro mensili. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio occorre tenere in considerazione altresì che egli vi contribuisce in entità molto modesta in forma diretta, dato che lo vedrà un solo giorno alla settimana, e che è ormai un preadolescente e dunque ha esigenze e bisogni significativi. Per_1
Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare allo stato equo e congruo prevedere che il resistente versi un assegno di 450,00 euro mensile alla ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nei valori minimi dei quattro scaglioni, tenuto conto della modesta complessità della controversia, del fatto che la trattazione è stata breve e l'istruttoria è avvenuta solo con l'acquisizione di documenti e della circostanza che il legale della ricorrente ha depositato solo il foglio di precisazione delle conclusioni e non le memorie conclusionali e di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il 12 febbraio Controparte_1
1976, unitisi in matrimonio a Marzabotto (BO) il 15 novembre 2008, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte 2, serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida in forma condivisa ai due genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla pagina 5 di 7 loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca il minore presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale, sita nella via G. Rossi n. 31 a Marzabotto (BO);
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- un giorno alla settimana (individuato, salvo diversi accordi tra le parti nel giovedì) con obbligo di andarlo a prendere da scuola e di riaccompagnarvelo alla mattina successiva;
- una settimana in estate, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- nelle vacanze di Natale per tre giorni anche non consecutivi con pernottamento in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre la mattina successiva entro le 10,00; 6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma complessiva di 450,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per , previamente Per_1 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 6 di 7 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi 3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 luglio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice est. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Girolamo MANCINO, nel cui C.F._1 studio in Bologna, via Santo Stefano n. 14, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f..: Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da atto depositato il 30 aprile 2025:
“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia
- Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del matrimonio contratto tra la Sig.ra e il sig. , ordinando all'ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della Sentenza alle seguenti condizioni: a) Affidare il figlio minore in via modo condiviso ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione dello stesso presso la madre;
b) Assegnare in via definitiva il domicilio coniugale sito in Marzabotto (Bologna), Via Gastone Rossi, alla ricorrente;
c) Rideterminare il diritto di visita del padre , nel rispetto degli impegni scolastici e/o Controparte_1 extrascolastici del figlio, con le seguenti modalità: un giorno alla settimana, alternativamente il
pagina 1 di 7 martedì od il venerdì di ogni settimana dall'uscita da scuola, fino alle ore 20, con riconsegna del minore a casa della madre;
d) Tre giorni a Natale non consecutivi, da concordarsi alternando il giorno di Natale e di Capodanno, di anno in anno fra i genitori, dalle ore 9 della mattina alle ore 20 della sera;
e) Un giorno a Pasqua da concordarsi alternando il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
f) Una settimana durante le ferie estive, anche in periodi frazionati con ritiro giornaliero del piccolo
alle ore 8,30 del mattino e riconsegna alle ore 20 presso l'abitazione della madre, da Per_1 concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
g) Aumento del contributo al mantenimento del figlio minore , da rideterminarsi in euro 450 Per_1 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Bologna”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, nulla si oppone”
***** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Parte_2 Controparte_1
Marzabotto il 15 novembre 2008. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
Con convenzione di negoziazione assistita del 31 ottobre 2017, autorizzata dal P.M. il successivo 8 novembre, le parti hanno concordato che:
- fosse affidato ai genitori in forma condivisa;
Per_1
- fosse collocato presso la madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale in comproprietà tra le parti;
- il padre lo potesse vedere a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o alle 11,30 alla domenica sera alle 20,30; due pomeriggi dalle 16,00 alle 21,00 nelle settimane in cui non lo ha con sé nel weekend e uno nelle altre, una settimana nelle vacanze di Natale alternando il 25 dicembre e il 1° gennaio, 3 giorni nelle festività pasquali alternando di anno in anno la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, due o tre settimane anche non consecutive in estate;
- il signor versasse alla signora 300,00 euro per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario del minore, oltre a farsi carico delle spese straordinarie nella misura del 50%. Attualmente la ricorrente vive nella ex casa coniugale (sita in Marzabotto, via Gastone Rossi n.31) con , il nuovo compagno e il figlio di Per_1 Persona_2 quest'ultimo, , nato nel 2007. Per_3
Dal canto suo, il resistente abita con la madre a Sasso Marconi
2. Con ricorso depositato il 4 aprile 2024 la signora a lamentato che Parte_1 il signor on rispetta il calendario di visita, non incontrando mai il figlio, e non CP_1 paga regolarmente il contributo a suo carico per il mantenimento dello stesso. Ha domandato che:
- sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra le parti;
- le sia affidato in forma esclusiva;
Per_1
pagina 2 di 7 - il minore sia collocato presso di lei con conseguente assegnazione della casa familiare;
- sia previsto che il padre incontri il figlio un giorno alla settimana (da individuarsi salvi diversi accordi nel martedì o nel venerdì) dall'uscita da scuola alle ore 20,00, nelle vacanze natalizie tre giorni dalle 9,00 alle 20,00 alternando di anno in anno il 25 dicembre o il 1° gennaio;
ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; in estate una settimana anche frazionata dalle 8,30 della mattina alle 20,00 della sera da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- sia posto a carico del resistente un contributo di 450,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito. CP_1
Nell'udienza del 2 luglio 2024 il convenuto non si è presentato ed è stato dichiarato contumace. È invece comparsa la ricorrente, la quale ha confermato e precisato il contenuto dell'atto introduttivo. All'esito dell'udienza la signora ha Parte_1 presentato le sue richieste temporanee e urgenti. La Giudice delegata, con ordinanza emessa il 3 luglio 2024, in via provvisoria e urgente che:
- ha affidato a entrambi i genitori in forma condivisa;
Per_1
- ha collocato il minore presso la madre;
- ha disposto che il padre possa vedere il figlio un giorno alla settimana (individuato, salvo diversi accordi tra le parti nel giovedì) con obbligo di andarlo a prendere da scuola e di riaccompagnarvelo alla mattina successiva;
una settimana in estate, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
nelle vacanze di Natale per tre giorni anche non consecutivi con pernottamento, nei quali siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre la mattina successiva entro le 10,00;
- ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla signora CP_1 un contributo di 450,00 euro mensili complessivi per il mantenimento Parte_1 ordinario del minore, oltre che quello di farsi carico della metà delle spese straordinarie. All'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto, si può passare alla disamina delle questioni sottoposte all'esame del Collegio. 3a. Deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'intervenuto accordo di negoziazione assistita (risalente al 31 ottobre 2017).
pagina 3 di 7 La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalla ricorrente di non volersi riconciliare e dalla contumacia del resistente. 3b. deve essere affidato a entrambi i genitori in forma condivisa, come del Per_1 resto domandato anche dalla signora in sede di precisazione delle Parte_1 conclusioni. Non vi sono infatti ragioni che impongano di discostarsi dalla regola generale dell'affido condiviso, che è il modello che meglio garantisce al minore il diritto alla cosiddetta “bigenitorialità”. Invero, nell'udienza del 2 luglio 2024 la stessa ricorrente ha evidenziato che il padre vede il figlio, anche se non spesso e che pernotta con lui;
che paga regolarmente la sua quota del mutuo;
che non le crea problemi nella gestione del bambino consegnandole tutti i documenti che gli domanda;
che e il signor i vogliono bene. Per_1 CP_1
Dalla relazione dei servizi sociali del 23 ottobre 2024 emerge che il minore ha un forte legame affettivo con entrambi i genitori e che questi ultimi sono in grado di assumere accordi per la gestione del figlio, sebbene nell'ultimo periodo il signor abbia visto in maniera irregolare e poco il figlio a suo dire a causa di problemi CP_1 di salute dei genitori e del trasloco. Non si ravvisano dunque a oggi ragioni che portino a ritenere maggiormente aderente all'interesse di l'affido esclusivo alla madre. Per_1
3c. Il minore deve essere collocato presso la signora atteso che tale Parte_1 allocazione, in essere da tempo, pare allo stato pienamente adeguata alle esigenze dello stesso. Il diritto di visita del signor deve essere regolato come in dispositivo, in CP_1 modo da garantire il mantenimento di una relazione continua tra il medesimo e il figlio, al fine di assicurare il consolidamento del loro rapporto. 3d. Per quanto riguarda il contributo da porre a carico del genitore non allocatario per il mantenimento ordinario e straordinario della prole, occorre evidenziare che, come noto, l'art. 316 bis, primo comma, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Orbene, la signora Parte_1
- vive con , il nuovo compagno e il figlio di quest'ultimo nella ex casa Per_1 familiare, sita nella via G. Rossi n. 31 a Marzabotto, in comproprietà tra lei e il marito;
- sull'immobile grava un mutuo venticinquennale stipulato nell'aprile 2007 che le parti debbono rimborsare in 300 rate mensili di 491,82 l'una, che stanno pagando a metà per ciascuna;
- dall'inizio del 2023 lavora a tempo parziale (24 ore alla settimana) per la società
“Al Pastizir s.n.c. di RB NC & C.” e guadagna circa 1.000,00 euro al mese;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi netti annuali rispettivamente di 13.424,00 euro (1.119,00 mensili), di 8.461,00 euro (705,00 mensili) e di 13.272,00 euro (1.106,00 mensili);
pagina 4 di 7 - riceve a titolo di assegno unico l'importo di 115,00 euro al mese, pari al 50% dell'intero. Dal canto suo il signor CP_1
- abita con la madre a Sasso Marconi e non è noto se debba pagare un canone di locazione e, in caso positivo, di quale entità;
- è dipendente a tempo indeterminato dell Parte_3
- per gli anni di imposta 2021, 2022 e 2023 ha percepito redditi netti di 23.421,00 euro (1.952,00 mensili), di 25.496,00 euro (2.125,00 mensili) e di 24.578,00 euro (2.048,00 mensili);
- incassa l'importo di 115,00 euro mensili, pari alla metà dell'assegno unico;
- paga la metà delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, ammontanti a circa 245,50 euro mensili. Ai fini della determinazione dell'importo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio occorre tenere in considerazione altresì che egli vi contribuisce in entità molto modesta in forma diretta, dato che lo vedrà un solo giorno alla settimana, e che è ormai un preadolescente e dunque ha esigenze e bisogni significativi. Per_1
Tenuto conto delle sopra esposte circostanze, appare allo stato equo e congruo prevedere che il resistente versi un assegno di 450,00 euro mensile alla ricorrente per il mantenimento ordinario del figlio. Le spese straordinarie affrontate nell'interesse della prole debbono essere suddivise tra le parti nella misura del 50% ciascuna.
5. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. I compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5 co.6 D.M. cit. e quantificando il dovuto nei valori minimi dei quattro scaglioni, tenuto conto della modesta complessità della controversia, del fatto che la trattazione è stata breve e l'istruttoria è avvenuta solo con l'acquisizione di documenti e della circostanza che il legale della ricorrente ha depositato solo il foglio di precisazione delle conclusioni e non le memorie conclusionali e di replica.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...] il 12 febbraio Controparte_1
1976, unitisi in matrimonio a Marzabotto (BO) il 15 novembre 2008, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 18, parte 2, serie A, anno 2008;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) affida in forma condivisa ai due genitori;
questi ultimi eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse delle figlie tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla pagina 5 di 7 loro crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle stesse;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale le minori si troveranno di volta in volta;
4) colloca il minore presso la madre, alla quale per l'effetto assegna la casa coniugale, sita nella via G. Rossi n. 31 a Marzabotto (BO);
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- un giorno alla settimana (individuato, salvo diversi accordi tra le parti nel giovedì) con obbligo di andarlo a prendere da scuola e di riaccompagnarvelo alla mattina successiva;
- una settimana in estate, da concordarsi con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- nelle vacanze di Natale per tre giorni anche non consecutivi con pernottamento in cui siano inclusi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo con pernottamento e riaccompagnamento a casa della madre la mattina successiva entro le 10,00; 6) con decorrenza dalla data di deposito del ricorso pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento ordinario del minore, la somma complessiva di 450,00 euro mensili;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del figlio (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) a decorrere dalla data del ricorso dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie sostenute per , previamente Per_1 concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 6 di 7 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) fa obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore;
9) condanna a rifondere a le spese di lite, che Controparte_1 Parte_1 liquida in complessivi 3.809,00 euro, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 18 luglio 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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