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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2040/2023
Udienza del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2040/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Piacente
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Aloisio (Avvocatura dell'Ente)
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
avente ad oggetto: impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (sorvegliante idraulico / digitalizzatore) - nullità del contratto individuale di lavoro nella parte in cui rinvia, per la disciplina del rapporto, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in luogo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali (Regioni ed Autonomie Locali).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/09/2023,
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio l' Parte_4 Controparte_1 esponendo:
- di essere stati tutti assunti, con la qualifica di Digitalizzatore -
Servizio di Sorveglianza Idraulica e con applicazione del CCNL idraulico-forestale, alle dipendenze dell' , all'esito Controparte_2 di selezione pubblica (Legge Regionale n. 31/2009 e delibera commissariale n. 330/2010), per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica della
Regione Calabria;
- che attuale titolare del rapporto di lavoro, a seguito della soppressione e messa in liquidazione dell' (L.R. n. 9/2007), CP_2
è l' Controparte_3
denominata “ ” (istituita dalla
[...] Controparte_1
L.R. 16 maggio 2013, n. 25), ente strumentale non CP_1 economico della Regione Calabria, munita di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria;
- che il rapporto di lavoro tra essi e l' Controparte_1 trova, quindi, origine nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto tra i medesimi ricorrenti e l'Azienda Forestale della Regione Calabria , CP_2 per lo svolgimento di mansioni inerenti al profilo di sorvegliante Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
idraulico;
- che al punto n. 2 del predetto contratto si prevede testualmente che “l'inquadramento giuridico avviene al IV livello
C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
- parte impiegati”; il successivo punto n. 3 disciplina, invece, il trattamento economico, rinviando al medesimo contratto collettivo;
- che il contratto individuale di lavoro rinvia, dunque, per la regolamentazione del rapporto, al contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, destinato alla disciplina dell'impiego privato.
- che il servizio da essi svolto costituisce, però, un servizio pubblico essenziale, come tale non interrompibile.
1.1. I ricorrenti hanno quindi evidenziato che l' Controparte_1
- così come in precedenza l' titolare del rapporto di
[...] CP_2 lavoro in essere, quale ente pubblico non economico regionale è un'amministrazione pubblica (art. 1 decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e, per tale ragione, è vincolata alle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Ne deriva - proseguono i ricorrenti - che la pubblica amministrazione non può, nella regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, fare riferimento alla contrattazione collettiva di diritto comune, come è invece accaduto nel caso di specie, dovendo necessariamente rinviare alla disciplina collettiva individuata dalla legge (artt. 40 e segg. D. Lgs. n. 165/2001).
Risulterebbe, quindi, lapalissiano - a dire dei ricorrenti - che la forma contrattuale cui sono sottoposti sia assolutamente illegittima ed inadeguata rispetto alle mansioni svolte ed all'inquadramento degli stessi, atteso che tale forma contrattuale non deve e non può essere quella di cui al CCNL idraulico- forestale, ma quella del CCNL Funzioni Locali (già Regioni A.A.
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L.L.), quale fonte collettiva legislativamente individuata.
1.2. Sulla scorta di tali premesse in fatto e in diritto, i ricorrenti hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare la nullità dei rispettivi contratti individuali di lavoro nella parte in cui rinviano al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, in luogo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali (già Regioni
e Autonomie locali), con conseguente inserimento automatico nei singoli regolamenti contrattuali delle clausole previste dal predetto
CCNL Funzioni Locali e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
ad applicare il predetto contratto.
[...]
2. Si è costituita che ha concluso per il Controparte_1 rigetto del ricorso in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva.
2.1. La resistente ha comunque evidenziato la cessazione della materia del contendere, atteso che la Legge Regionale 8 luglio
2024 n. 27 (avente ad oggetto “Modifiche della Legge Regionale
n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione”) ha disposto, tra l'altro, che “il personale dipendente dell' Controparte_1
, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al
[...] comparto della sorveglianza idraulica dell' , Controparte_1 previa manifestazione d'interesse, potrà essere inquadrato con
CCNL FFLL nel profilo degli Operatori esperti” (art. 1 L.R. n.
27/2024).
Ha, poi, precisato (e documentato) che tutti i suddetti ricorrenti hanno sottoscritto il nuovo contratto individuale con decorrenza dal 1° agosto 2024 (ovvero ancor prima che essi procedessero alla notifica del ricorso, avvenuta in data 27/02/2025).
3. Ritiene questo Giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo i ricorrenti conseguito esattamente il bene della vita preteso con il ricorso in
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esame ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, in luogo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, di natura privatistica (si vedano i contratti individuali di lavoro, sottoscritti dai ricorrenti in data 25-29/07/2024, allegati alla memoria di costituzione della resistente).
3.1. Non rileva, poi, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia proposto il giudizio di illegittimità costituzionale, in via principale, della legge regionale n. 25/2013 (ricorso n. 32 depositato nella Cancellaria della Corte Costituzionale il 26 agosto
2024, pubblicato nella G.U., 1a Serie Speciale, n. 39 del
25/09/2024).
Invero, l'interesse alla decisione deve sussistere al momento della pronuncia (trattandosi di una condizione dell'azione), mentre l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale potrebbe, al limite, quale fatto nuovo sopravvenuto, comportare la riviviscenza dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), il che non impedirebbe, trattandosi appunto di un fatto nuovo e sopravvenuto, di riproporre eventualmente la medesima domanda.
4. In ogni caso, la domanda, se non fosse intervenuta la legge regionale n. 25/2013, sarebbe stata destituita di fondamento.
Questo Giudice ha già affrontato la questione nella sentenza n.
777/2024 (R.G. Lav. n. 958/2023), la cui motivazione si riporta di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.:
« 4. È vero che l'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che «I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo
III del presente decreto», sicché la P.A. non ha facoltà di scegliere, a suo piacimento, il contratto collettivo da applicare al dipendente dovendo Pagina 5 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
necessariamente rifarsi a quelli “stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III” del D. Lgs. n. 165 del 2001 (ovvero quello risultante da appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative: si vedano gli artt. 40 e segg. del
D. Lgs. n. 165/2001).
Così come non vi è dubbio alcuno che sia una Controparte_1
amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, laddove si menzionano anche “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”, atteso che la legge regionale istitutiva del predetto Ente (L.R. n.
25/2013, art. 1) la definisce espressamente come “ente strumentale della Regione
Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”.
5. Tuttavia, nel peculiare settore di attività del ricorrente, è la legge a prevedere una deroga all'applicazione della contrattazione collettiva approvata con le procedure disciplinate dal Titolo III del D. Lgs. n. 165/2001 (che, nella fattispecie, sarebbe il CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali).
5.1. In un caso analogo, la Suprema Corte ha, infatti, già avuto modo di stabilire che agli operai idraulico-forestali dipendenti della Regione Campania non si applica il c.c.n.l. per i dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali, perché la legislazione regionale prevede espressamente - in relazione ai rapporti di lavoro finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione -
l'applicazione della contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (Cass. ord. n. 6193/2023).
5.1.1. La pronuncia appena citata ha infatti osservato:
- che l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il « Controparte_4
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti
[...]
in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina
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del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento»;
- che la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite (Cass.
S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato.
5.2. L'applicabilità del contratto di diritto privato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche è stata, anche recentemente, ribadita dal legislatore nazionale: infatti, l'art. 7-bis, del decreto-legge 120/2021 conv., con modif., nella legge n. 155/2021, prevede altresì ora che «Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni».
5.2.1. È stato osservato che tali «previsioni richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del d.lgs. 165/2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte» (Cass. n. 10811/2023).
6. Ciò premesso, la legge regionale della n. 25/2013 stabilisce (art. 11, CP_1 comma 2, rubricato “Personale”) che «Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al CP_1
momento della approvazione della presente legge».
Orbene, è pacifico e documentato che il ricorrente sia stato assunto con contratto individuale di lavoro in data 26/11/2010 (di cui vi è copia in atti), sicché si deve ritenere che correttamente continui ad applicare al Controparte_1
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ricorrente il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, espressamente richiamato nel suo contratto individuale, in perfetto ossequio del disposto della legge regionale istitutiva dell' Controparte_1
(secondo la quale - si ripete - il personale transitato alle dipendenze
[...] dell' rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della CP_1
approvazione della legge regionale n. 25 approvata il 16 maggio 2013).
6.1. Ne consegue che non vi è alcuna violazione di norma imperativa poiché sia la legislazione nazionale sia quella regionale (sopra citata) contemplano l'applicazione, anche per i dipendenti delle PP.AA., del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
A fronte di detto quadro normativo, destituita di fondamento è, quindi, la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione del CCNL per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali, perché l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato è espressamente prevista anche dalla legislazione regionale, che nel far ciò si è posta in continuità con le analoghe disposizioni dettate dal legislatore nazionale.
7. D'altronde, occorre evidenziare che la legislazione nazionale non è stata oggetto di abrogazione da parte del D. Lgs. n. 165/2001 (si veda l'art. 72 del D.
Lgs. cit. che non menziona né la legge n. 205/1962 né la legge n. 124/1985, la cui vigenza è stata, sostanzialmente, da ultimo, ribadita dalla legge n. 155/2021 di conversione del decreto-legge n. 120/2021, art. 7-bis).
8. Si deve infine rilevare che, ove si dovesse aderire alla tesi del ricorrente, il
CCNL “per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria”, di natura privatistica, non potrebbe neppure avere come parte contrattuale l'CE (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), atteso che anche
«i Comuni, le e loro consorzi e associazioni» sono Parte_5
espressamente menzionati tra le amministrazioni pubbliche dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (e, pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, non potrebbero applicare contratti di natura privatistica).
Invece, è la legislazione nazionale a consentire, nel particolare settore “dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche” (art. 7-bis cit.)
l'applicabilità ai lavoratori della contrattazione collettiva privatistica.
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9. La Suprema Corte (con la citata ordinanza n. 6193/2023) ha, altresì, avuto modo di chiarire:
- che non giova richiamare le pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statuto speciale (Valle d'Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale (Ente Foreste della Sardegna e Azienda Forestale della Regione
Calabria);
- che quelle pronunce, infatti, rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto;
- che l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, espressamente prevista dal legislatore, non determina alcuna violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali e si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano.
10. Infine, per completezza espositiva, si ricorda che la Suprema Corte
(ribadendo quanto già affermato da Cass. n. 6193/2023) ha, da ultimo, affermato il principio di diritto secondo cui: «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs.
n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell'
[...] il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Parte_6
Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale
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inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore» (Cass. n. 10811/2023 cit.). »
(Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 777/2024 del 1° ottobre 2024).
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, costituendo lo ius superveniens una “grave ed eccezionale ragione” idonea a sorreggere detta statuizione, avendo il
Legislatore regionale (a prescindere dalla decisione della Consulta) riconosciuto, nella sostanza, la fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti (sicché una condanna alle spese dei ricorrenti, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, si atteggerebbe come irragionevole ed ingiusta).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 03/06/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2040/2023 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(C Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. Parte_4 CodiceFiscale_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Concetta Piacente
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall'Avv. Silvana Aloisio (Avvocatura dell'Ente)
- RESISTENTE -
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
avente ad oggetto: impiegati addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (sorvegliante idraulico / digitalizzatore) - nullità del contratto individuale di lavoro nella parte in cui rinvia, per la disciplina del rapporto, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in luogo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali (Regioni ed Autonomie Locali).
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/09/2023,
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno convenuto in giudizio l' Parte_4 Controparte_1 esponendo:
- di essere stati tutti assunti, con la qualifica di Digitalizzatore -
Servizio di Sorveglianza Idraulica e con applicazione del CCNL idraulico-forestale, alle dipendenze dell' , all'esito Controparte_2 di selezione pubblica (Legge Regionale n. 31/2009 e delibera commissariale n. 330/2010), per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica della
Regione Calabria;
- che attuale titolare del rapporto di lavoro, a seguito della soppressione e messa in liquidazione dell' (L.R. n. 9/2007), CP_2
è l' Controparte_3
denominata “ ” (istituita dalla
[...] Controparte_1
L.R. 16 maggio 2013, n. 25), ente strumentale non CP_1 economico della Regione Calabria, munita di personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria;
- che il rapporto di lavoro tra essi e l' Controparte_1 trova, quindi, origine nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto tra i medesimi ricorrenti e l'Azienda Forestale della Regione Calabria , CP_2 per lo svolgimento di mansioni inerenti al profilo di sorvegliante Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
idraulico;
- che al punto n. 2 del predetto contratto si prevede testualmente che “l'inquadramento giuridico avviene al IV livello
C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale
- parte impiegati”; il successivo punto n. 3 disciplina, invece, il trattamento economico, rinviando al medesimo contratto collettivo;
- che il contratto individuale di lavoro rinvia, dunque, per la regolamentazione del rapporto, al contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, destinato alla disciplina dell'impiego privato.
- che il servizio da essi svolto costituisce, però, un servizio pubblico essenziale, come tale non interrompibile.
1.1. I ricorrenti hanno quindi evidenziato che l' Controparte_1
- così come in precedenza l' titolare del rapporto di
[...] CP_2 lavoro in essere, quale ente pubblico non economico regionale è un'amministrazione pubblica (art. 1 decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165) e, per tale ragione, è vincolata alle norme, di carattere imperativo, sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
Ne deriva - proseguono i ricorrenti - che la pubblica amministrazione non può, nella regolamentazione dei rapporti individuali di lavoro, fare riferimento alla contrattazione collettiva di diritto comune, come è invece accaduto nel caso di specie, dovendo necessariamente rinviare alla disciplina collettiva individuata dalla legge (artt. 40 e segg. D. Lgs. n. 165/2001).
Risulterebbe, quindi, lapalissiano - a dire dei ricorrenti - che la forma contrattuale cui sono sottoposti sia assolutamente illegittima ed inadeguata rispetto alle mansioni svolte ed all'inquadramento degli stessi, atteso che tale forma contrattuale non deve e non può essere quella di cui al CCNL idraulico- forestale, ma quella del CCNL Funzioni Locali (già Regioni A.A.
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
L.L.), quale fonte collettiva legislativamente individuata.
1.2. Sulla scorta di tali premesse in fatto e in diritto, i ricorrenti hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia accertare e dichiarare la nullità dei rispettivi contratti individuali di lavoro nella parte in cui rinviano al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria, in luogo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali (già Regioni
e Autonomie locali), con conseguente inserimento automatico nei singoli regolamenti contrattuali delle clausole previste dal predetto
CCNL Funzioni Locali e, per l'effetto, condannare l' Controparte_1
ad applicare il predetto contratto.
[...]
2. Si è costituita che ha concluso per il Controparte_1 rigetto del ricorso in ragione del proprio difetto di legittimazione passiva.
2.1. La resistente ha comunque evidenziato la cessazione della materia del contendere, atteso che la Legge Regionale 8 luglio
2024 n. 27 (avente ad oggetto “Modifiche della Legge Regionale
n. 25/2013. Disposizioni in materia di forestazione”) ha disposto, tra l'altro, che “il personale dipendente dell' Controparte_1
, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in forza al
[...] comparto della sorveglianza idraulica dell' , Controparte_1 previa manifestazione d'interesse, potrà essere inquadrato con
CCNL FFLL nel profilo degli Operatori esperti” (art. 1 L.R. n.
27/2024).
Ha, poi, precisato (e documentato) che tutti i suddetti ricorrenti hanno sottoscritto il nuovo contratto individuale con decorrenza dal 1° agosto 2024 (ovvero ancor prima che essi procedessero alla notifica del ricorso, avvenuta in data 27/02/2025).
3. Ritiene questo Giudice che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo i ricorrenti conseguito esattamente il bene della vita preteso con il ricorso in
Pagina 4 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
esame ovvero la costituzione di un rapporto di lavoro disciplinato dal CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni ed
Autonomie Locali, in luogo del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, di natura privatistica (si vedano i contratti individuali di lavoro, sottoscritti dai ricorrenti in data 25-29/07/2024, allegati alla memoria di costituzione della resistente).
3.1. Non rileva, poi, ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia proposto il giudizio di illegittimità costituzionale, in via principale, della legge regionale n. 25/2013 (ricorso n. 32 depositato nella Cancellaria della Corte Costituzionale il 26 agosto
2024, pubblicato nella G.U., 1a Serie Speciale, n. 39 del
25/09/2024).
Invero, l'interesse alla decisione deve sussistere al momento della pronuncia (trattandosi di una condizione dell'azione), mentre l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale potrebbe, al limite, quale fatto nuovo sopravvenuto, comportare la riviviscenza dell'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), il che non impedirebbe, trattandosi appunto di un fatto nuovo e sopravvenuto, di riproporre eventualmente la medesima domanda.
4. In ogni caso, la domanda, se non fosse intervenuta la legge regionale n. 25/2013, sarebbe stata destituita di fondamento.
Questo Giudice ha già affrontato la questione nella sentenza n.
777/2024 (R.G. Lav. n. 958/2023), la cui motivazione si riporta di seguito ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod. proc. civ.:
« 4. È vero che l'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 stabilisce che «I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo
III del presente decreto», sicché la P.A. non ha facoltà di scegliere, a suo piacimento, il contratto collettivo da applicare al dipendente dovendo Pagina 5 di 10 R.G. LAV. N. 2040/2023
necessariamente rifarsi a quelli “stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III” del D. Lgs. n. 165 del 2001 (ovvero quello risultante da appositi accordi tra l'ARAN e le Confederazioni rappresentative: si vedano gli artt. 40 e segg. del
D. Lgs. n. 165/2001).
Così come non vi è dubbio alcuno che sia una Controparte_1
amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, laddove si menzionano anche “tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali”, atteso che la legge regionale istitutiva del predetto Ente (L.R. n.
25/2013, art. 1) la definisce espressamente come “ente strumentale della Regione
Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”.
5. Tuttavia, nel peculiare settore di attività del ricorrente, è la legge a prevedere una deroga all'applicazione della contrattazione collettiva approvata con le procedure disciplinate dal Titolo III del D. Lgs. n. 165/2001 (che, nella fattispecie, sarebbe il CCNL del personale non dirigente del Comparto Regioni ed Autonomie
Locali).
5.1. In un caso analogo, la Suprema Corte ha, infatti, già avuto modo di stabilire che agli operai idraulico-forestali dipendenti della Regione Campania non si applica il c.c.n.l. per i dipendenti del comparto Regioni e Autonomie locali, perché la legislazione regionale prevede espressamente - in relazione ai rapporti di lavoro finalizzati a garantire la gestione dei beni agrari e forestali della Regione -
l'applicazione della contrattazione collettiva per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (Cass. ord. n. 6193/2023).
5.1.1. La pronuncia appena citata ha infatti osservato:
- che l'applicazione agli operai addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella legge n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il « Controparte_4
, per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori condotti
[...]
in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato» ed era stato stabilito che «Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina
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del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento»;
- che la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite (Cass.
S.U. n. 3465/1998 e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della legge n. 205/1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato.
5.2. L'applicabilità del contratto di diritto privato ai dipendenti di amministrazioni pubbliche è stata, anche recentemente, ribadita dal legislatore nazionale: infatti, l'art. 7-bis, del decreto-legge 120/2021 conv., con modif., nella legge n. 155/2021, prevede altresì ora che «Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratti di diritto privato dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per
l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni».
5.2.1. È stato osservato che tali «previsioni richiamano i vincoli di spesa e, integrando la compagine datoriale in ambito sindacale di un rappresentante degli enti di riferimento, in qualche misura allinea il modello, pur nella specificità, a quello generale proprio del d.lgs. 165/2001, a conferma delle conclusioni di principio sopra assunte» (Cass. n. 10811/2023).
6. Ciò premesso, la legge regionale della n. 25/2013 stabilisce (art. 11, CP_1 comma 2, rubricato “Personale”) che «Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al CP_1
momento della approvazione della presente legge».
Orbene, è pacifico e documentato che il ricorrente sia stato assunto con contratto individuale di lavoro in data 26/11/2010 (di cui vi è copia in atti), sicché si deve ritenere che correttamente continui ad applicare al Controparte_1
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ricorrente il CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, espressamente richiamato nel suo contratto individuale, in perfetto ossequio del disposto della legge regionale istitutiva dell' Controparte_1
(secondo la quale - si ripete - il personale transitato alle dipendenze
[...] dell' rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della CP_1
approvazione della legge regionale n. 25 approvata il 16 maggio 2013).
6.1. Ne consegue che non vi è alcuna violazione di norma imperativa poiché sia la legislazione nazionale sia quella regionale (sopra citata) contemplano l'applicazione, anche per i dipendenti delle PP.AA., del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
A fronte di detto quadro normativo, destituita di fondamento è, quindi, la pretesa del ricorrente volta ad ottenere l'applicazione del CCNL per i dipendenti del comparto regioni ed autonomie locali, perché l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato è espressamente prevista anche dalla legislazione regionale, che nel far ciò si è posta in continuità con le analoghe disposizioni dettate dal legislatore nazionale.
7. D'altronde, occorre evidenziare che la legislazione nazionale non è stata oggetto di abrogazione da parte del D. Lgs. n. 165/2001 (si veda l'art. 72 del D.
Lgs. cit. che non menziona né la legge n. 205/1962 né la legge n. 124/1985, la cui vigenza è stata, sostanzialmente, da ultimo, ribadita dalla legge n. 155/2021 di conversione del decreto-legge n. 120/2021, art. 7-bis).
8. Si deve infine rilevare che, ove si dovesse aderire alla tesi del ricorrente, il
CCNL “per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria”, di natura privatistica, non potrebbe neppure avere come parte contrattuale l'CE (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), atteso che anche
«i Comuni, le e loro consorzi e associazioni» sono Parte_5
espressamente menzionati tra le amministrazioni pubbliche dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 (e, pertanto, secondo la prospettazione del ricorrente, non potrebbero applicare contratti di natura privatistica).
Invece, è la legislazione nazionale a consentire, nel particolare settore “dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche” (art. 7-bis cit.)
l'applicabilità ai lavoratori della contrattazione collettiva privatistica.
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9. La Suprema Corte (con la citata ordinanza n. 6193/2023) ha, altresì, avuto modo di chiarire:
- che non giova richiamare le pronunce della Suprema Corte (cfr. Cass. n.
11360/2020; Cass. n. 3805/2019; Cass. n. 24808/2015) che hanno qualificato di impiego pubblico i rapporti di lavoro instaurati da regioni ordinarie (Veneto), a statuto speciale (Valle d'Aosta) o da enti pubblici istituiti per la gestione del demanio forestale (Ente Foreste della Sardegna e Azienda Forestale della Regione
Calabria);
- che quelle pronunce, infatti, rese in fattispecie nelle quali veniva in rilievo la diversa questione della conversione in rapporto a tempo indeterminato di contratti a termine con clausola di durata affetta da nullità, pur ritenendo applicabile, in ragione della natura pubblica del datore di lavoro, l'art. 36 del d.lgs. n. 165/2001, non hanno mancato di dare atto dell'applicazione ai rapporti in discussione di una contrattazione diversa da quella disciplinata dagli artt. 47 e seguenti dello stesso decreto;
- che l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato, espressamente prevista dal legislatore, non determina alcuna violazione del principio di parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti regionali e si giustifica in ragione del particolare settore nel quale gli operai forestali operano.
10. Infine, per completezza espositiva, si ricorda che la Suprema Corte
(ribadendo quanto già affermato da Cass. n. 6193/2023) ha, da ultimo, affermato il principio di diritto secondo cui: «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d. lgs.
n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell'
[...] il cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Parte_6
Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l'art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale
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inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore» (Cass. n. 10811/2023 cit.). »
(Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 777/2024 del 1° ottobre 2024).
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, costituendo lo ius superveniens una “grave ed eccezionale ragione” idonea a sorreggere detta statuizione, avendo il
Legislatore regionale (a prescindere dalla decisione della Consulta) riconosciuto, nella sostanza, la fondatezza della pretesa avanzata dai ricorrenti (sicché una condanna alle spese dei ricorrenti, secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale, si atteggerebbe come irragionevole ed ingiusta).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 3 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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