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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/07/2025, n. 4195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4195 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3932/2023
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Geremia Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 24/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PAU LUIGI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CONTINI MARCO Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA PIETRO VINCENZO appellato in persona del curatore pro – tempore (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_3
assistito e difeso dall'Avv. Ennio Mascia ( c.f. ) C.F._1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2359/ 2023 del
13.2.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 25686/2017 del 14/11/2017 (R.G. 65395/2017), il Tribunale di Roma ingiungeva alla di pagare in favore della Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 136.121,40, oltre interessi, spese e competenze legali,
[...]
r.g.n. 3932/ 2023 1 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in forza di due contratti d'appalto n.
8400056225 (Lotto n. 23 – Sardegna Nord) e n. 8400056226 (Lotto n. 23 – Sardegna
Centro), conseguenti alla Gara APR000045940, Bando di Gara – Settori Speciali n.
2012/S 22-035998 e successive rettifiche
Con atto di citazione notificato in data 27/12/2017, proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo allegando la sua piena legittimità a rifiutare ogni pagamento a favore del per le prestazioni effettuate in Controparte_3
forza dei due contratti d'appalto sopra menzionati. Le ragioni poste a fondamento del rifiuto di corrispondere quanto ingiunto riposavano sul fatto che la Società CP_2
consorziata ed impresa esecutrice dei lavori commissionati al
[...] Parte_1
, non aveva adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei CP_4
propri lavoratori;
pertanto, nella persistenza dell'inadempimento, la committente avrebbe rischiato di pagare direttamente i lavoratori e gli Istituti CP_1
previdenziali in forza dell'obbligazione solidale su di essa incombente ai sensi degli artt.
1676 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003.
EDISTRIBUZIONE, pertanto, assumeva che la somma ingiunta doveva ritenersi non dovuta e neppure esigibile dal sino a quando quest'ultimo non Controparte_5
avesse adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori della consorziata fallita e, parimenti, non avesse adempiuto anche alle obbligazioni di natura previdenziale nei confronti degli enti INPS e CP_6
Da ciò, la domanda di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Il costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_5
risposta del 19/04/2018, contestava le avverse argomentazioni e insisteva per la conferma del decreto, domandando al Tribunale la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 cpc.
Con atto di intervento volontario ex art. 105, 1° comma, c.p.c., datato 28/02/2019, il assumendo di essere titolare di un diritto di credito nei Parte_3
confronti della pari all'importo ingiunto all' Controparte_7 [...]
dal Tribunale di Roma, interveniva nel procedimento di primo Controparte_1
grado “al fine di soddisfare, in via principale, i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori ammessi al passivo del fallimento”, concludendo per la condanna di CP_2
r.g.n. 3932/ 2023 2 EDISTRIBUZIONE e/o del al pagamento della somma di euro Controparte_5
115.632,20 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in appalto dalla all'epoca Pt_4
in cui essa, in bonis, risultava consorziata di Controparte_7
Al termine dell'istruttoria, il tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa.
Con sentenza n. 2359/2023 pubblicata in data 13 febbraio 2023 , il Tribunale di
Roma accoglieva la sola domanda proposta dal (intervenuto), revocava il CP_2
decreto opposto e condannava al pagamento in favore del Controparte_1
della somma di euro 115.632,20, oltre interessi, dalla data delle singole CP_2
fatture al saldo, con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
La soc. ha impugnato, quindi, la predetta Parte_2
decisione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte
d'Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, Sezione XVII, n. 2359/2023, del 10/02/2023, pubblicata in data
13/02/2023, resa nel procedimento R.G. 526/2018, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: Nei confronti del 1) dichiarare il difetto di Parte_3
legittimazione processuale del per mancata autorizzazione;
2) Parte_3
dichiarare comunque inammissibile l'intervento della Curatela;
3) in difetto, nel merito, ed in via principale, rigettare integralmente le relative domande in quanto infondate;
4) in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 25686/2017 del Tribunale di
Roma; 5) con integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio,
[... maggiorate del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
Nei confronti di
6) Rigettare la domanda formulata da parte opponente in quanto Controparte_8
to-talmente destituita di fondamento;
7) per l'effetto, accertata la legittimità della pretesa creditoria vanta-ta dal confermare il decreto Controparte_5
ingiuntivo opposto n. 25686/2017 del Tribunale di Roma, condannando Controparte_1
–al pagamento, in favore della della
[...] Parte_2
somma capitale di euro 115.632,23=, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012, per ulteriori € 20.489,17=, il tutto per complessivi
€ 136.121,40=, riconosciuti in decreto, oltre alle spese e competenze come liquidate in decreto, ed agli ulteriori interessi maturandi dal-la data di emissione del decreto
r.g.n. 3932/ 2023 3 ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
8) In ogni caso con integrale rifusione delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio a cognizione piena, maggiorati del 15% per Spese Generali, 4% C.P.A. e 22% di I.V.A.”.
Il si è costituito nel giudizio di gravame depositando la propria Controparte_9
comparsa di costituzione e risposta datata 28.11.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. .Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.“
Si costituiva in giudizio la quale premetteva che il Curatore del CP_1
tramite il proprio legale, in data 15.2.2023 aveva inoltrato al Controparte_2
legale di il conteggio del proprio credito e degli interessi, nonché conto Controparte_1
bancario (IBAN) su cui effettuare il pagamento della somma stabilita dal Tribunale di
Roma con la sentenza n. 2359/2023 . il legale di , in data 6.3.2023, Controparte_1
aveva comunicato che avrebbe potuto rinunciare al gravame in punto di condanna a corrispondere anche gli interessi legali, a condizione che il rinunciasse a tale CP_2
pretesa . Il , in data 29.3.2023, aveva accettato la proposta, rinunciando agli CP_2
interessi corredando l'accettazione con il decreto di autorizzazione emesso dal Giudice delegato del Fallimento emesso in data 23.3.2023 ( doc.10). Conseguentemente il legale di edistribuzione aveva comunicato, in data 31.3.2023, l'accettazione e CP_ l'avvenuto pagamento della somma mediante versamento al CP_2
dell'importo stabilito dal Tribunale di Roma (doc. 11) ed attestato dalla Banca Intesa che aveva effettuato la rimessa con valuta del 13.3.2023 (doc. 12).
Concludeva. Quindi, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, 3^ sezione, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
In via preliminare: estromettere per le ragioni esposte la soc. da Controparte_1
giudizio d'appello;
Nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado ed ogni gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Sempre con vittoria di spese ed onorari.
Così instaurato il contraddittorio, con decreto del 28 agosto 2024 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ex art. 281
r.g.n. 3932/ 2023 4 sexies c.p.c.. All'udienza del 24 giugno 2025 la causa, pertanto, è stata trattenuta a decisione.
§§§
Con il primo motivo d'appello si deduce: “ Carenza di legittimazione processuale del
- violazione o falsa applicazione degli artt. 25, comma 6, della Controparte_2
legge fallimentare, 182 Codice di procedura civile – violazione o falsa applica-zione dell'art. 182 c.p.c., comma secondo, per non aver, il giudice di primo grado, assegnato un termine perentorio alla parte intervenuta per il rilascio dell'autorizzazione a stare in giudizio ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge fallimentare – Violazione dell'art.
111, comma 6°, della Costituzione - Nullità della sentenza.”
Afferma l'appellante che la sentenza gravata vada riformata laddove ha ritenuto che:
“la delega conferita dal tribunale fallimentare è perfettamente idonea a legittimare
l'azione del fallimento . CP_2
A dire dell'appellante non sarebbero state prese in considerazione le eccezioni difensive svolte sul punto in particolare nella parte in cui è stato eccepito che l'autorizzazione del Giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 L.F., deve essere sempre rilasciata per atti determinati circostanza che, viceversa, non ricorrerebbe nel caso di specie.
Il motivo è infondato.
In vero l'autorizzazione in argomento è apposta in calce all'istanza del curatore fallimentare con cui forma un corpo unico.
Nell'istanza il curatore ha esposto “ che la prima della dichiarazione di CP_2
fallimento, intervenuta in data 07.10.2015, faceva parte della CP_5 [...]
, con sede in Tavagnacco (Udine); . che la Parte_2 Controparte_10
assieme ai suoi consorziati, aveva stipulato diversi contratti di appalto
[...]
con la committente alcuni dei quali venivano eseguiti direttamente Controparte_8
dalla che dall'esame delle scritture contabili della fallita società, risulta CP_2
un credito, solo parzialmente contestato, di circa € 308.236,04
(trecentottomiladuecentotrentasei/04), nei confronti del Union Energy soc. CP_5
Consortile ar.l.; .che, in particolare risulta (come da nota di e.Distribuzione del
20.11.2017) che la vanterebbe un credito, non contestato, di CP_9
r.g.n. 3932/ 2023 5 €115.632,23;tanto è vero che , chiede con nota del 20.11.2017, al Controparte_1
sottoscritto curatore, se il predetto importo debba essere messo a disposizione del fallimento o liquidato in favore della , CP_11 Controparte_12
Considerato che vi sono concrete possibilità di recuperare, almeno in parte' i crediti maturati verso la o eventualmente anche nei Controparte_12
confronti della società committente;
Atteso che l'Aw. Ennio Mascia, del Controparte_8
Foro di Lanusei, preventivamente contattato per un parere, si è dichiarato disponibile ad assistere il fallimento al fine di recuperare, almeno in parte, i crediti vantati dalla Cont fallita società nei confronti della e ha CP_2 Controparte_12
presentato, all'uopo, il preventivo delle competenze e spese legali, allegato alla presente istanza;
Per quanto sopra esposto, chiede che la a Voglia autorizzare CP_13
la curatela del fallimento alla nomina dell'Avv. Ennio Mascia con studio in CP_2
Tortolì (NU), Via Temo n.
6. quale legale di fiducia del fallimento affinché CP_2
promuova tutte le azioni legali necessarie per recuperare, almeno in parte, quanto dovuto in forza del rapporto intercorso con la ed in Controparte_12
calce alla stessa il G.D. ha apposto la propria autorizzazione con cui: “ vista l'istanza che precede, autorizza la nomina dell'avvocato Ennio Mascia con studio in Tortolì (NU), via Temo n.6, quale legale di fiducia del Affinché promuova Controparte_2
tutte le azioni legali necessarie per recuperare, almeno in parte, quanto dovuto in forza il rapporto intercorso con la come da preventivo Controparte_12
allegato all'istanza”.
Alla luce di ciò, pertanto, deve ritenersi che è l'autorizzazione del giudice delegato sia tutt'altro che generica avendo specificato le azioni che la curatela avrebbe dovuto porre in essere.
Invero l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex art. 25, n. 6, e
31, legge fallimentare, al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, (Cass. civ., Sez. I, 11/01/2005, n. 351).
Con il secondo motivo d'appello si denunzia la “ Violazione dell'art. 111, comma 6°, della Costituzione – Violazione dell'art. 1372 c.c. – Falsa applicazione dell'art. 1721 c.c.
– Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 163/2006, vigente ratione
r.g.n. 3932/ 2023 6 temporis - Violazione degli obblighi sanciti dai Contratti d'appalto n. 8400056225
(Lotto n. 23 – Sardegna Nord) e n. 8400056226 (Lotto n. 23 – Sardegna Centro), conseguenti alla Gara APR000045940, Bando di Gara – Settori Speciali n. 2012/S 22- CP_ 035998 e successive rettifiche (cfr. Lettere d'ordine – – docc. nn. 2 e 3 del procedimento monitorio).”
Il motivo è fondato.
In vero sebbene la previsione contenuta nell'art. 1676 cod. civ., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, la norma si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto. ( Cass. 12048/2003).
Tali considerazioni, parimenti, sono applicabili anche nei confronti dei consorzi come indicato dalla giurisprudenza menzionata nella sentenza impugnata ( Cass. n.
24368/2017 ).
Tuttavia la normativa in materia ( art. 1676 c.c. e art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ) è posta a tutela dei diritti dei lavoratori ed è a costoro che conferisce il potere di agire direttamente nei confronti , oltre che del datore di lavoro, anche nei confronti del committente e del subappaltatore e delle altre figure giuridiche al medesimo assimilabili.
L'azione, viceversa, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, non compete di certo al datore di lavoro che, nel caso di specie , è stata la cui è succeduto Parte_3
il fallimento.
r.g.n. 3932/ 2023 7 La sentenza di prime cure, pertanto, va riformata nella parte in cui ha ritenuto la curatela del fallimento avente diritto di esperire nei confronti di Parte_3
le azioni previste dalle norme sopra riportate. CP_1
Quanto all'eccezione formulata dall' in sede di costituzione inerente CP_1
proprio la circostanza che l'appellante non avesse dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle competenze contributive dei lavoratori, deve ritenersi che la medesima sia stata abbandonata in appello per due ordini di ragioni.
La prima è costituita dalla circostanza che non è stata riproposta al momento della costituzione in secondo grado, mentre, la seconda, è data dal fatto che ha ritenuto di giungere ad una transazione con il fallimento provvedendo a corrispondere le somme reclamate dall'appellante alla procedura fallimentare senza eccepire nulla, riguardo la regolarità del RC , al terzo intervenuto, chiedendo, addirittura, l'estromissione dal giudizio.
Deve comunque osservarsi come gli accordi tra l'opponente ed il terzo intervenuto non possono ovviamente pregiudicare le ragioni dell'appellante che, a tale accordo transattivo, è rimasto estraneo.
Ciò precisato va detto che I consorzi stabili con rilevanza esterna, previsti dalla legge n. 109/1994 , sono enti collettivi dotati di autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale rispetto alle imprese consorziate, sicché è il l'unico soggetto CP_5
legittimato ad agire nei confronti del committente e titolare delle somme riscosse in esecuzione del contratto;
ne consegue, pertanto, che non ha fondamento la pretesa della consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati, al riconoscimento ed attribuzione dei relativi crediti sulle somme dovute al . ( v. Cass. 18.1.2018 n. CP_5
1192).
Pertanto unico legittimato ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell'appalto è
e non la procedura fallimentare. Parte_1
Dalle considerazioni sopra svolte resta assorbito il terzo motivo d'appello.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, va respinta.
Parimenti va rigettata la domanda proposta dal con l'atto di Controparte_2
intervento in primo grado.
r.g.n. 3932/ 2023 8 Le spese seguono la soccombenza con condanna solidale di e del CP_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2
secondo i parametri di cui al DM N. 55/ 2014 che si liquidano, quanto al primo grado, in € 2.552 per studio, € 1.628 per fase introduttiva, € 5.670 per la trattazione ed €
4.253 per la fase decisionale e, quindi, in totale € 14.103, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al presente grado in €
2.977 per studio, € 1.911 per fase introduttiva, € 4.326 per la trattazione ed € 5.103 per la fase decisionale e, quindi, in totale € 14.317, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2359/2023 Controparte_2
pubblicata il 13/2/2023 così provvede:
[...
- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 25686/2017 (R.G. Controparte_8
65395/2017) emesso in data 10 novembre 2017;
- Rigetta le domande proposte dal Controparte_2
- condanna e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore di , delle spese del doppio Parte_1
grado del grado del giudizio, che liquida in € 14.103,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, per il primo grado, ed €
14.317,00 per il presente grado oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. ;
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 24/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Geremia Casaburi
r.g.n. 3932/ 2023 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 3932/2023
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Geremia Casaburi Presidente
Antonella Miryam Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 24/06/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PAU LUIGI appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CONTINI MARCO Controparte_1 P.IVA_2
ANDREA PIETRO VINCENZO appellato in persona del curatore pro – tempore (P.I. ), Controparte_2 P.IVA_3
assistito e difeso dall'Avv. Ennio Mascia ( c.f. ) C.F._1
Appellato
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2359/ 2023 del
13.2.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 25686/2017 del 14/11/2017 (R.G. 65395/2017), il Tribunale di Roma ingiungeva alla di pagare in favore della Controparte_1 Parte_2
l'importo di euro 136.121,40, oltre interessi, spese e competenze legali,
[...]
r.g.n. 3932/ 2023 1 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in forza di due contratti d'appalto n.
8400056225 (Lotto n. 23 – Sardegna Nord) e n. 8400056226 (Lotto n. 23 – Sardegna
Centro), conseguenti alla Gara APR000045940, Bando di Gara – Settori Speciali n.
2012/S 22-035998 e successive rettifiche
Con atto di citazione notificato in data 27/12/2017, proponeva CP_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo allegando la sua piena legittimità a rifiutare ogni pagamento a favore del per le prestazioni effettuate in Controparte_3
forza dei due contratti d'appalto sopra menzionati. Le ragioni poste a fondamento del rifiuto di corrispondere quanto ingiunto riposavano sul fatto che la Società CP_2
consorziata ed impresa esecutrice dei lavori commissionati al
[...] Parte_1
, non aveva adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei CP_4
propri lavoratori;
pertanto, nella persistenza dell'inadempimento, la committente avrebbe rischiato di pagare direttamente i lavoratori e gli Istituti CP_1
previdenziali in forza dell'obbligazione solidale su di essa incombente ai sensi degli artt.
1676 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003.
EDISTRIBUZIONE, pertanto, assumeva che la somma ingiunta doveva ritenersi non dovuta e neppure esigibile dal sino a quando quest'ultimo non Controparte_5
avesse adempiuto agli obblighi retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori della consorziata fallita e, parimenti, non avesse adempiuto anche alle obbligazioni di natura previdenziale nei confronti degli enti INPS e CP_6
Da ciò, la domanda di revoca e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto.
Il costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_5
risposta del 19/04/2018, contestava le avverse argomentazioni e insisteva per la conferma del decreto, domandando al Tribunale la concessione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 cpc.
Con atto di intervento volontario ex art. 105, 1° comma, c.p.c., datato 28/02/2019, il assumendo di essere titolare di un diritto di credito nei Parte_3
confronti della pari all'importo ingiunto all' Controparte_7 [...]
dal Tribunale di Roma, interveniva nel procedimento di primo Controparte_1
grado “al fine di soddisfare, in via principale, i crediti retributivi e contributivi dei lavoratori ammessi al passivo del fallimento”, concludendo per la condanna di CP_2
r.g.n. 3932/ 2023 2 EDISTRIBUZIONE e/o del al pagamento della somma di euro Controparte_5
115.632,20 a titolo di corrispettivo per i lavori eseguiti in appalto dalla all'epoca Pt_4
in cui essa, in bonis, risultava consorziata di Controparte_7
Al termine dell'istruttoria, il tribunale, fatte precisare le conclusioni, tratteneva la causa.
Con sentenza n. 2359/2023 pubblicata in data 13 febbraio 2023 , il Tribunale di
Roma accoglieva la sola domanda proposta dal (intervenuto), revocava il CP_2
decreto opposto e condannava al pagamento in favore del Controparte_1
della somma di euro 115.632,20, oltre interessi, dalla data delle singole CP_2
fatture al saldo, con integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
La soc. ha impugnato, quindi, la predetta Parte_2
decisione chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia la Corte
d'Appello adita, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, Sezione XVII, n. 2359/2023, del 10/02/2023, pubblicata in data
13/02/2023, resa nel procedimento R.G. 526/2018, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: Nei confronti del 1) dichiarare il difetto di Parte_3
legittimazione processuale del per mancata autorizzazione;
2) Parte_3
dichiarare comunque inammissibile l'intervento della Curatela;
3) in difetto, nel merito, ed in via principale, rigettare integralmente le relative domande in quanto infondate;
4) in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 25686/2017 del Tribunale di
Roma; 5) con integrale rifusione delle spese e competenze del doppio grado di giudizio,
[... maggiorate del 15% per spese forfettarie ed accessori di legge;
Nei confronti di
6) Rigettare la domanda formulata da parte opponente in quanto Controparte_8
to-talmente destituita di fondamento;
7) per l'effetto, accertata la legittimità della pretesa creditoria vanta-ta dal confermare il decreto Controparte_5
ingiuntivo opposto n. 25686/2017 del Tribunale di Roma, condannando Controparte_1
–al pagamento, in favore della della
[...] Parte_2
somma capitale di euro 115.632,23=, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012, per ulteriori € 20.489,17=, il tutto per complessivi
€ 136.121,40=, riconosciuti in decreto, oltre alle spese e competenze come liquidate in decreto, ed agli ulteriori interessi maturandi dal-la data di emissione del decreto
r.g.n. 3932/ 2023 3 ingiuntivo sino all'effettivo soddisfo;
8) In ogni caso con integrale rifusione delle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio a cognizione piena, maggiorati del 15% per Spese Generali, 4% C.P.A. e 22% di I.V.A.”.
Il si è costituito nel giudizio di gravame depositando la propria Controparte_9
comparsa di costituzione e risposta datata 28.11.2023, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto con conseguente conferma dell'impugnata sentenza. .Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.“
Si costituiva in giudizio la quale premetteva che il Curatore del CP_1
tramite il proprio legale, in data 15.2.2023 aveva inoltrato al Controparte_2
legale di il conteggio del proprio credito e degli interessi, nonché conto Controparte_1
bancario (IBAN) su cui effettuare il pagamento della somma stabilita dal Tribunale di
Roma con la sentenza n. 2359/2023 . il legale di , in data 6.3.2023, Controparte_1
aveva comunicato che avrebbe potuto rinunciare al gravame in punto di condanna a corrispondere anche gli interessi legali, a condizione che il rinunciasse a tale CP_2
pretesa . Il , in data 29.3.2023, aveva accettato la proposta, rinunciando agli CP_2
interessi corredando l'accettazione con il decreto di autorizzazione emesso dal Giudice delegato del Fallimento emesso in data 23.3.2023 ( doc.10). Conseguentemente il legale di edistribuzione aveva comunicato, in data 31.3.2023, l'accettazione e CP_ l'avvenuto pagamento della somma mediante versamento al CP_2
dell'importo stabilito dal Tribunale di Roma (doc. 11) ed attestato dalla Banca Intesa che aveva effettuato la rimessa con valuta del 13.3.2023 (doc. 12).
Concludeva. Quindi, chiedendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, 3^ sezione, disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e conclusione:
In via preliminare: estromettere per le ragioni esposte la soc. da Controparte_1
giudizio d'appello;
Nel merito: rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado ed ogni gravame proposto dall'appellante in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Sempre con vittoria di spese ed onorari.
Così instaurato il contraddittorio, con decreto del 28 agosto 2024 veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ex art. 281
r.g.n. 3932/ 2023 4 sexies c.p.c.. All'udienza del 24 giugno 2025 la causa, pertanto, è stata trattenuta a decisione.
§§§
Con il primo motivo d'appello si deduce: “ Carenza di legittimazione processuale del
- violazione o falsa applicazione degli artt. 25, comma 6, della Controparte_2
legge fallimentare, 182 Codice di procedura civile – violazione o falsa applica-zione dell'art. 182 c.p.c., comma secondo, per non aver, il giudice di primo grado, assegnato un termine perentorio alla parte intervenuta per il rilascio dell'autorizzazione a stare in giudizio ai sensi dell'art. 25, comma 6, della legge fallimentare – Violazione dell'art.
111, comma 6°, della Costituzione - Nullità della sentenza.”
Afferma l'appellante che la sentenza gravata vada riformata laddove ha ritenuto che:
“la delega conferita dal tribunale fallimentare è perfettamente idonea a legittimare
l'azione del fallimento . CP_2
A dire dell'appellante non sarebbero state prese in considerazione le eccezioni difensive svolte sul punto in particolare nella parte in cui è stato eccepito che l'autorizzazione del Giudice delegato, ai sensi dell'art. 25 L.F., deve essere sempre rilasciata per atti determinati circostanza che, viceversa, non ricorrerebbe nel caso di specie.
Il motivo è infondato.
In vero l'autorizzazione in argomento è apposta in calce all'istanza del curatore fallimentare con cui forma un corpo unico.
Nell'istanza il curatore ha esposto “ che la prima della dichiarazione di CP_2
fallimento, intervenuta in data 07.10.2015, faceva parte della CP_5 [...]
, con sede in Tavagnacco (Udine); . che la Parte_2 Controparte_10
assieme ai suoi consorziati, aveva stipulato diversi contratti di appalto
[...]
con la committente alcuni dei quali venivano eseguiti direttamente Controparte_8
dalla che dall'esame delle scritture contabili della fallita società, risulta CP_2
un credito, solo parzialmente contestato, di circa € 308.236,04
(trecentottomiladuecentotrentasei/04), nei confronti del Union Energy soc. CP_5
Consortile ar.l.; .che, in particolare risulta (come da nota di e.Distribuzione del
20.11.2017) che la vanterebbe un credito, non contestato, di CP_9
r.g.n. 3932/ 2023 5 €115.632,23;tanto è vero che , chiede con nota del 20.11.2017, al Controparte_1
sottoscritto curatore, se il predetto importo debba essere messo a disposizione del fallimento o liquidato in favore della , CP_11 Controparte_12
Considerato che vi sono concrete possibilità di recuperare, almeno in parte' i crediti maturati verso la o eventualmente anche nei Controparte_12
confronti della società committente;
Atteso che l'Aw. Ennio Mascia, del Controparte_8
Foro di Lanusei, preventivamente contattato per un parere, si è dichiarato disponibile ad assistere il fallimento al fine di recuperare, almeno in parte, i crediti vantati dalla Cont fallita società nei confronti della e ha CP_2 Controparte_12
presentato, all'uopo, il preventivo delle competenze e spese legali, allegato alla presente istanza;
Per quanto sopra esposto, chiede che la a Voglia autorizzare CP_13
la curatela del fallimento alla nomina dell'Avv. Ennio Mascia con studio in CP_2
Tortolì (NU), Via Temo n.
6. quale legale di fiducia del fallimento affinché CP_2
promuova tutte le azioni legali necessarie per recuperare, almeno in parte, quanto dovuto in forza del rapporto intercorso con la ed in Controparte_12
calce alla stessa il G.D. ha apposto la propria autorizzazione con cui: “ vista l'istanza che precede, autorizza la nomina dell'avvocato Ennio Mascia con studio in Tortolì (NU), via Temo n.6, quale legale di fiducia del Affinché promuova Controparte_2
tutte le azioni legali necessarie per recuperare, almeno in parte, quanto dovuto in forza il rapporto intercorso con la come da preventivo Controparte_12
allegato all'istanza”.
Alla luce di ciò, pertanto, deve ritenersi che è l'autorizzazione del giudice delegato sia tutt'altro che generica avendo specificato le azioni che la curatela avrebbe dovuto porre in essere.
Invero l'autorizzazione a promuovere un'azione giudiziaria conferita ex art. 25, n. 6, e
31, legge fallimentare, al curatore del fallimento dal giudice delegato copre, senza bisogno di una specifica menzione, tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione, (Cass. civ., Sez. I, 11/01/2005, n. 351).
Con il secondo motivo d'appello si denunzia la “ Violazione dell'art. 111, comma 6°, della Costituzione – Violazione dell'art. 1372 c.c. – Falsa applicazione dell'art. 1721 c.c.
– Violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. 163/2006, vigente ratione
r.g.n. 3932/ 2023 6 temporis - Violazione degli obblighi sanciti dai Contratti d'appalto n. 8400056225
(Lotto n. 23 – Sardegna Nord) e n. 8400056226 (Lotto n. 23 – Sardegna Centro), conseguenti alla Gara APR000045940, Bando di Gara – Settori Speciali n. 2012/S 22- CP_ 035998 e successive rettifiche (cfr. Lettere d'ordine – – docc. nn. 2 e 3 del procedimento monitorio).”
Il motivo è fondato.
In vero sebbene la previsione contenuta nell'art. 1676 cod. civ., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, la norma si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto. ( Cass. 12048/2003).
Tali considerazioni, parimenti, sono applicabili anche nei confronti dei consorzi come indicato dalla giurisprudenza menzionata nella sentenza impugnata ( Cass. n.
24368/2017 ).
Tuttavia la normativa in materia ( art. 1676 c.c. e art. 29 d.lgs. n. 276/2003 ) è posta a tutela dei diritti dei lavoratori ed è a costoro che conferisce il potere di agire direttamente nei confronti , oltre che del datore di lavoro, anche nei confronti del committente e del subappaltatore e delle altre figure giuridiche al medesimo assimilabili.
L'azione, viceversa, diversamente da quanto deciso dal Tribunale, non compete di certo al datore di lavoro che, nel caso di specie , è stata la cui è succeduto Parte_3
il fallimento.
r.g.n. 3932/ 2023 7 La sentenza di prime cure, pertanto, va riformata nella parte in cui ha ritenuto la curatela del fallimento avente diritto di esperire nei confronti di Parte_3
le azioni previste dalle norme sopra riportate. CP_1
Quanto all'eccezione formulata dall' in sede di costituzione inerente CP_1
proprio la circostanza che l'appellante non avesse dato dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle competenze contributive dei lavoratori, deve ritenersi che la medesima sia stata abbandonata in appello per due ordini di ragioni.
La prima è costituita dalla circostanza che non è stata riproposta al momento della costituzione in secondo grado, mentre, la seconda, è data dal fatto che ha ritenuto di giungere ad una transazione con il fallimento provvedendo a corrispondere le somme reclamate dall'appellante alla procedura fallimentare senza eccepire nulla, riguardo la regolarità del RC , al terzo intervenuto, chiedendo, addirittura, l'estromissione dal giudizio.
Deve comunque osservarsi come gli accordi tra l'opponente ed il terzo intervenuto non possono ovviamente pregiudicare le ragioni dell'appellante che, a tale accordo transattivo, è rimasto estraneo.
Ciò precisato va detto che I consorzi stabili con rilevanza esterna, previsti dalla legge n. 109/1994 , sono enti collettivi dotati di autonomia soggettiva, organizzativa e patrimoniale rispetto alle imprese consorziate, sicché è il l'unico soggetto CP_5
legittimato ad agire nei confronti del committente e titolare delle somme riscosse in esecuzione del contratto;
ne consegue, pertanto, che non ha fondamento la pretesa della consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati, al riconoscimento ed attribuzione dei relativi crediti sulle somme dovute al . ( v. Cass. 18.1.2018 n. CP_5
1192).
Pertanto unico legittimato ad ottenere il pagamento del corrispettivo dell'appalto è
e non la procedura fallimentare. Parte_1
Dalle considerazioni sopra svolte resta assorbito il terzo motivo d'appello.
L'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi, va respinta.
Parimenti va rigettata la domanda proposta dal con l'atto di Controparte_2
intervento in primo grado.
r.g.n. 3932/ 2023 8 Le spese seguono la soccombenza con condanna solidale di e del CP_1
al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio Controparte_2
secondo i parametri di cui al DM N. 55/ 2014 che si liquidano, quanto al primo grado, in € 2.552 per studio, € 1.628 per fase introduttiva, € 5.670 per la trattazione ed €
4.253 per la fase decisionale e, quindi, in totale € 14.103, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
quanto al presente grado in €
2.977 per studio, € 1.911 per fase introduttiva, € 4.326 per la trattazione ed € 5.103 per la fase decisionale e, quindi, in totale € 14.317, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2359/2023 Controparte_2
pubblicata il 13/2/2023 così provvede:
[...
- Accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 25686/2017 (R.G. Controparte_8
65395/2017) emesso in data 10 novembre 2017;
- Rigetta le domande proposte dal Controparte_2
- condanna e al pagamento, in Controparte_1 Controparte_2
favore di , delle spese del doppio Parte_1
grado del grado del giudizio, che liquida in € 14.103,00 , oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, per il primo grado, ed €
14.317,00 per il presente grado oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge. ;
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 24/06/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Geremia Casaburi
r.g.n. 3932/ 2023 9