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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4166 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa ON RA dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.11.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3876/2025 di R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Nicola Fusaro, giusta mandato in atti;
Parte_1
- attore opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche Controparte_1 disgiuntamente dgli avv.ti Antonio Tigani Sava e Giacomo Luisi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Tigani Sava, in Roma al viale Libia n. 25, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.11.2025.
ON RA MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 24.03.2025 introduceva il giudizio di Parte_1 merito di opposizione agli atti esecutivi di cui alla procedura n. 898/2024 R.G.Es. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nulle le notificazioni del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, e improcedibile il processo con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A seguito del provvedimento del G.E. che sospendeva l'esecuzione, la con atto del CP_1
21.05.2025 rinunciava al processo esecutivo e con provvedimento del 13.06.2025, il G.E. dichiarava l'estinzione del procedimento esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2025 si costituiva l'opposta che, nel dare atto di aver rinunciato al processo esecutivo, nonché dell'intervenuta estinzione dello stesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza del 07.07.2025 la scrivente disponeva il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere che si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta ordinanza di estinzione della procedura di opposizione agli atti esecutivi determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal proposito mette conto rilevare che l'atto di rinuncia alla procedura esecutiva è datato
21.05.2025 e l'estinzione della procedura è stata dichiarata dal G.E. in data 13.06.2025, ovvero prima
ON RA della notifica a parte opposta dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito occorsa in data 24.03.2025.
Dunque, non può sottacersi che sebbene la rinuncia sia intervenuta con solerzia, l'opposizione proposta da fosse, ab origine, parzialmente fondata, con le conseguenti ricadute in Parte_1 termini di rifusione delle spese processuali che appare congruo compensare nella misura di ½, con condanna dell'opposta al pagamento della restante metà.
Le spese processuali sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M.
13/8/2022 n. 147 (con la riduzione al 50% in ragione della immediata intervenuta causa di cessazione della materia del contendere e della semplicità della questione concretamente affrontata) previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 5.201,00 a
€. 26.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 24.03.2025, ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA nella misura di ½ le spese del presente giudizio – che liquida per intero in €.
1.698,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge – CONDANNANDO alla rifusione nei confronti di della Controparte_1 Parte_1 restante metà da corrispondersi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, all'udienza del 13.11.2025.
Il Giudice dott.ssa ON RA
ON RA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Giudice Unico dott.ssa ON RA dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
lette le note difensive depositate in vista dell'udienza del 13.11.2025 e le memorie conclusive autorizzate;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3876/2025 di R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Nicola Fusaro, giusta mandato in atti;
Parte_1
- attore opponente -
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche Controparte_1 disgiuntamente dgli avv.ti Antonio Tigani Sava e Giacomo Luisi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Tigani Sava, in Roma al viale Libia n. 25, giusta mandato in atti;
- convenuta opposta -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 13.11.2025.
ON RA MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 24.03.2025 introduceva il giudizio di Parte_1 merito di opposizione agli atti esecutivi di cui alla procedura n. 898/2024 R.G.Es. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare nulle le notificazioni del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e del pignoramento presso terzi, e improcedibile il processo con consequenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre spese generali, IVA e CPA con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
A seguito del provvedimento del G.E. che sospendeva l'esecuzione, la con atto del CP_1
21.05.2025 rinunciava al processo esecutivo e con provvedimento del 13.06.2025, il G.E. dichiarava l'estinzione del procedimento esecutivo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.06.2025 si costituiva l'opposta che, nel dare atto di aver rinunciato al processo esecutivo, nonché dell'intervenuta estinzione dello stesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione della materia del contendere.
Con ordinanza del 07.07.2025 la scrivente disponeva il rinvio della causa all'odierna udienza per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere che si verifica per effetto della sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla definizione del giudizio e, dunque, ad una pronuncia sul merito.
Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venire meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione (cfr. Cass. civ. Sez. II,
23/04/2015, n. 8309).
E l'intervenuta ordinanza di estinzione della procedura di opposizione agli atti esecutivi determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale.
Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 22/04/2020, n. 8034).
Ciò non esime questo giudicante a provvedere sulle spese processuali, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
A tal proposito mette conto rilevare che l'atto di rinuncia alla procedura esecutiva è datato
21.05.2025 e l'estinzione della procedura è stata dichiarata dal G.E. in data 13.06.2025, ovvero prima
ON RA della notifica a parte opposta dell'atto di citazione per l'introduzione del giudizio di merito occorsa in data 24.03.2025.
Dunque, non può sottacersi che sebbene la rinuncia sia intervenuta con solerzia, l'opposizione proposta da fosse, ab origine, parzialmente fondata, con le conseguenti ricadute in Parte_1 termini di rifusione delle spese processuali che appare congruo compensare nella misura di ½, con condanna dell'opposta al pagamento della restante metà.
Le spese processuali sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri fissati dal D.M.
13/8/2022 n. 147 (con la riduzione al 50% in ragione della immediata intervenuta causa di cessazione della materia del contendere e della semplicità della questione concretamente affrontata) previsti per la fase introduttiva, di studio e decisoria delle controversie rientranti nello scaglione da €. 5.201,00 a
€. 26.000,00 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 24.03.2025, ogni diversa istanza, Parte_1 eccezione e deduzione disattesa:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere;
2) COMPENSA nella misura di ½ le spese del presente giudizio – che liquida per intero in €.
1.698,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge – CONDANNANDO alla rifusione nei confronti di della Controparte_1 Parte_1 restante metà da corrispondersi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Bari, all'udienza del 13.11.2025.
Il Giudice dott.ssa ON RA
ON RA