TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/02/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott. Massimo Principato, in esito alle attività sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2609/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, rappr. e dif. dall'avv. MARCHESE TINDARA giusta procura Parte_1
in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.ORSINGHER LUCIA , come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 03.03.2023 il ricorrente in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso le seguenti ordinanze – ingiunzione:
- ORDINANZA – INGIUNZIONE n. OI-000761342, fondato sull'atto di accertamento prot. N.
.2100.14/06/2018.0268890 del 18/01/2019; CP_1
- ORDINANZA – INGIUNZIONE n. OI-001388762, fondato sugli atti di accertamento prot. N.
.2100.26/09/2018.0418556 del 13/11/2018 e prot. N. .2100.26/09/2018.0418557 del CP_1 CP_1
13/11/2018;
Pagina 1 A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito l'omessa e/o tardiva notifica degli atti di accertamento prodromici e l'illegittima quantificazione delle sanzioni irrogate.
L' si è costituita in giudizio evidenziando di aver annullato in autotutela l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. OI-761342-2016, per non aver reperito la relata di notifica della diffida accertativa, e chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere relativamente a detta ordinanza ingiunzione.
Riguardo alla residua ordinanza ingiunzione l' ha dispiegato difese volte al rigetto CP_1
dell'opposizione, evidenziando di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione in coerenza con i nuovi parametri introdotti dal d.l. n. 48/2023.
La presente controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In via preliminare, va rilevato che l'impugnazione proposta dall'odierna ricorrente ex artt. 22 della l. n. 689/1981 e 6 comma 6 del d. lgs. n.150/2011 è tempestiva, atteso che il ricorso è stato proposto entro il termine perentorio decorrente dalla notifica delle ordinanze opposte, avvenuta in data
01/02/2023.
Prima di affrontare il merito della controversia va, inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere in relazione alla ordinanza ingiunzione n. OI-761342-2016, che l' ha annullato CP_1
non avendo rinvenuto la prova della pregressa notifica dell'atto di accertamento prodromico alla adozione dell'atto.
L'annullamento in autotutela ha fatto venire meno, sul punto, la ragione di contrasto che diede causa alla proposizione del giudizio, fatte salve le valutazioni riguardanti la regolamentazione delle spese di giudizio, come di seguito specificato.
Passando a trattare il merito della controversia, relativamente alla residua ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, si evidenzia la fondatezza dell'eccezione, sollevata dalla parte ricorrente, di decadenza dell' dall'esercizio del potere sanzionatorio per non aver notificato l'accertamento CP_1
sottostante al provvedimento opposti nel rispetto del termine di legge a norma dell'art. 14 della l. n.
689/1981.
Come già ha avuto modo di rilevare l'intestato Tribunale (v., ad esempio, sent. 13.04.2023 n.1492 est. dott.ssa L. Renda ed altre conformi precedenti e successive), “…va preliminarmente rilevato che
Pagina 2 gli atti impugnati risultano emessi ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, D.L. 12.9.1983 n. 463 (conv., con modifiche, in legge 11 novembre 1983 n. 638), con il quale è stato previsto che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1[i.e.: ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20,21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153], per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non
è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Tale comma risulta così formulato a seguito dell'ultimo intervento di modifica avvenuto in forza dell'articolo 3 comma 6 del d.lgs. 15.01.2016 n. 8, nell'ambito dell'intervento di depenalizzazione operato a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
La materia è dunque regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della l. 689/1981,
“in quanto applicabili”.
L'applicabilità dell'art. 14 l. 689/1981 inoltre è riconosciuta anche dalla Circolare numero CP_1
32 del 25.02.2022, secondo cui “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissis
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981;
- decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n. 689/1981)”.
Segnatamente, l'art. 14 l. n.689/1981 prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Pagina 3 Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall' articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, secondo la giurisprudenza di legittimità, compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una completa conoscenza dell'illecito (Cass. Sez. Unite 31.10.2019, n.28210; Cass. 25.10.2019 n. 27405; Trib. di Catania sentenze n. 811/2023 e 888/2023 richiamate).
In linea di continuità con tale indirizzo, nel caso di specie, tale dies a quo può essere individuato alla data di insorgenza dell'obbligazione pecuniaria del versamento dei contributi previdenziali sui lavoratori dipendenti.
Da questo punto di vista, infatti, giova notare che i mod. e DMAG a mezzo dei quali CP_2
l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell'ente resistente di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto, senza implicare lo svolgimento da parte dell'Amministrazione di particolari aggravi istruttori, in disparte che l' non ha fornito elementi dai quali poter desumere, in relazione al caso concreto, CP_1
la necessità di una complessa o particolarmente laboriosa attività di verifica di tutti i dati occorrenti per contestare l'infrazione che ci occupa ovvero l'esigenza di compiere approfondite valutazioni del materiale istruttorio acquisito al fine di una corretta formulazione dell'addebito de quo.
Nella fattispecie concreta, gli atti di accertamento delle violazioni di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983, per omesso versamento delle ritenute previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti
Pagina 4 relativi alle denunce trimestrali nel periodo da dicembre 2016 a luglio 2017, risultano CP_2
notificati in data 13/11/2018 e, dunque, in violazione del prescritto termine di 90 giorni.
In ogni modo, anche laddove si volesse accordare all' un ulteriore termine in ipotesi di 30, CP_1
60 o 90, giorni, per procedere alle attività propedeutiche alla rilevazione dell'omissione contributiva e, dunque si ritenesse di differire il termine di decorrenza della decadenza in tale misura, il risultato non muterebbe, poiché le contestazioni delle rilevate omissioni risulterebbero comunque perfezionate tardivamente.
Deve dunque trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 della l.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Conseguentemente, assorbita la disamina di ogni ulteriore questione, come ha sottolineato anche la Sezione Lavoro della Corte d'Appello Torino (v. sent. 11.03.2023; sent. n.26.01.2023 e, nel medesimo senso, di recente, anche Corte d'Appello Brescia Sez. Lav. 29.06.2023), nel soffermarsi ad attenzionare una analoga fattispecie sanzionatoria avente valori di illeciti non superiori ad euro
10.000,00, essendo la disciplina applicabile quella di cui agli artt. 14 e 16 della l. n. 689/1981,
l'ordinanza-ingiunzione impugnata deve essere annullata.
Le spese processuali restano regolate secondo il criterio della soccombenza, anche virtuale, e per l'effetto, poste a carico dell'ente previdenziale e, in concreto, liquidate in favore della parte ricorrente avuto riguardo alla natura e al valore effettivo della causa, emergente dal “prospetto inadempienze uniemens” di cui agli atti di accertamento prodotti dall' secondo quanto stabilito dall'art. 23 del CP_1
d.l.
4.05.2023 n. 48, recante “Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro” in conformità a quanto disposto nel messaggio del 24.05.2023 n.1931 ed avuto riguardo che la CP_1 relazione illustrativa del testo normativo in parola ha affermato testualmente che “la natura punitiva della sanzione amministrativa permette l'equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio della retroattività in bonam partem (art. 2 comma
2 c.p.). Per effetto dell'introduzione della norma, sotto il profilo sanzionatorio, più mite, si potrà pertanto procedere direttamente all'irrogazione della sanzione così come rimodulata dalla novella legislativa (iura novit curia), restando valido il procedimento di notifica delle diffide già operata dall' ”. Inoltre, occorre tenere conto che il procedimento si è arrestato alla fase iniziale, senza CP_1
che sia stata svolta la fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione orale della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM n.147/2022.
P.Q.M.
Pagina 5 Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente alla OI-000761342
ANNULLA l'ordinanza – ingiunzione n. OI-001388762
CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali a favore di parte ricorrente che liquida CP_1
ed euro 1950,00, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Catania, il 20/02/2025
Il Giudice
Dott. Massimo Principato
Pagina 6