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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2632/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2632 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: appello, passata in decisione all'udienza del 13.11.24, vertente
TRA
con sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, in Parte_1
persona del Dirigente procuratore speciale Dott. Parte_2
in virtù dei poteri conferitigli con procura per notar di Milano, Per_1
rep. 13183, racc. n. 6905 del 26.07.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Crisi in virtù del mandato ad litem depositato nel PCT in uno all'atto di appello, firmato ed autenticato digitalmente, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via del Parco
Margherita n. 93 Parte_1
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bongi, per Controparte_1
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo che si estende ad ogni pagina 1 di 7 fase e/o stato del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla via San Rocco 38 in Montesarchio (BN);
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.24, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Airola n. 07/21, con la quale veniva accolta la domanda proposta da per ottenere la consegna delle copie dei contratti Controparte_1
afferenti le utenze telefoniche ivi menzionate.
Va premesso che la aveva avanzato domanda monitoria e, in CP_1
accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace, con decreto ingiuntivo, aveva ingiunto alla di consegnare al ricorrente copia del Parte_1
contratto afferente l'utenza telefonica menzionata nel ricorso, nonché di pagare le competenze e le spese della procedura nella misura ivi indicata.
Avverso il decreto ingiuntivo, la aveva proposto opposizione, Parte_1
eccependo l'incompetenza dell'adito Giudice di Pace, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, la carenza di legittimazione e di interesse dell'istante all'azione, nonché l'infondatezza della pretesa azionata e la violazione dei doveri di cui all'art. 1375 c.c., ovvero del principio del naeminem laedere ex art. 2043, con conseguente diritto della opponente al risarcimento del danno eventualmente da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226
c.c.
pagina 2 di 7 Come si è detto, il Giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione.
A sostegno dell'appello la censurava la decisione di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione inerente all'incompetenza per valore dell'adito Giudice di Pace in favore del Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 9, co. 2, c.p.c. e nella parte in cui rigettava l'eccezione inerente la violazione del combinato disposto degli articoli 7 e 9 sub n. 2
e sub n. 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.2.a)
Lamentava ancora il rigetto della eccezione di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'avversa azione giudiziaria e di quelle inerenti la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'appellato.
L'appellata contestava i motivi di appello
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Come primo motivo di appello l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza in ordine alla eccepita incompetenza del giudice di pace.
La competenza per materia del Giudice di pace va affermata, ai sensi dell'art. 7, co. 1, c.p.c., trattandosi di consegna di cosa mobile.
La competenza per valore del Giudice di pace va affermata, ai sensi dell'art. 7, co. 1, c.p.c., avendo l'allora ricorrente dichiarato trattarsi di controversia di valore inferiore agli euro 1.000,00: l'art. 14 c.p.c., infatti, dispone che «Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore». pagina 3 di 7 Nel merito, deve innanzitutto premettersi che appare indubitabile che il contratto di telefonia può perfezionarsi sia in forma scritta, sia telefonicamente.
Parte appellata, nel ricorso introduttivo, ha omesso di allegare, e quindi di provare, la modalità di conclusione del contratto.
Pur volendo ritenere che fosse stata implicita dedotta la modalità cartacea, quale forma di conclusione del contratto, l'ingiungente, per ottenerne la copia, avrebbe dovuto prospettare le ragioni per cui il contratto non era più nella sua disponibilità. Ma a tale onere non ha ottemperato.
Nella fattispecie in esame non è stata neanche provata la sussistenza dell'interesse ad agire, onere probatorio posto, ex art. 2697 cc, a carico dell'attore in senso sostanziale.
In proposito, occorre ricordare che l'interesse deve essere concreto e attuale e non può risolversi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se da questa non discende una utilità effettiva. Il processo, infatti, non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
La S.C. ha ribadito che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore” (Cass. 28405/08; 6749/12). pagina 4 di 7 L'ingiungente, nella fattispecie in esame, non ha concretamente dimostrato di avere una ragione sufficiente per ottenere la copia del contratto, la cui esistenza neanche risulta dimostrata.
Tale ragione non può essere individuata nelle ipotesi prospettate nell'atto introduttivo del giudizio monitorio, ove l'ingiungente ha rappresentato la proposizione di (eventuali) futuri giudizi per generici disservizi subiti nel corso del rapporto (ma non vi è prova, peraltro, che lo stesso abbia proposto reclami al gestore, con riferimento a detti disservizi).
Deve poi rilevarsi che la , già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal D.Lgs.
30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
(Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato
è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Nella specie, l'appellante ha dedotto che la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto a sola firma dell'avvocato difensore non sarebbe stata sottoscritta personalmente dalla parte intestataria dell'utenza pagina 5 di 7 telefonica, né risultano allagate una procura o una delega sottoscritta della medesima. Dunque, correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta, e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata (in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al
D.Lgs. 196/2003).
Va poi evidenziato che nè il Codice della Privacy, che il Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n. 206), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario).
A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul punto la menzione del numero di utenza o del numero della , o il possesso stesso della relativa card, non provano nulla.
Va poi rilevato che nel settore della telefonia, è previsto a pena di improcedibilità - si sottraggono solo i procedimenti cautelari, tra i quali non rientra di certo il ricorso per ingiunzione - il tentativo di conciliazione davanti al Corecom, che deve precedere il ricorso al giudice;
nel caso in esame, l'appellata presentò ricorso per ingiunzione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione davanti al
Corecom, ma neanche procedette dopo l'instaurazione dell'opposizione.
L'appello va dunque accolto.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad € 1.100,00 tariffe medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello di cui in narrativa, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta con il ricorso monitorio.
2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 630,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. A. Crisi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 12.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U., Dott.ssa Antonietta
Genovese, ha pronunciato la seguente s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 2632 R.G.A.C., anno 2021, avente ad oggetto: appello, passata in decisione all'udienza del 13.11.24, vertente
TRA
con sede legale in Milano alla Via Gaetano Negri n. 1, in Parte_1
persona del Dirigente procuratore speciale Dott. Parte_2
in virtù dei poteri conferitigli con procura per notar di Milano, Per_1
rep. 13183, racc. n. 6905 del 26.07.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Crisi in virtù del mandato ad litem depositato nel PCT in uno all'atto di appello, firmato ed autenticato digitalmente, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla Via del Parco
Margherita n. 93 Parte_1
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Bongi, per Controparte_1
procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo che si estende ad ogni pagina 1 di 7 fase e/o stato del giudizio, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, alla via San Rocco 38 in Montesarchio (BN);
Appellata
Conclusioni: come da verbale di udienza del 13.11.24, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
La proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace Parte_1
di Airola n. 07/21, con la quale veniva accolta la domanda proposta da per ottenere la consegna delle copie dei contratti Controparte_1
afferenti le utenze telefoniche ivi menzionate.
Va premesso che la aveva avanzato domanda monitoria e, in CP_1
accoglimento del ricorso, il Giudice di Pace, con decreto ingiuntivo, aveva ingiunto alla di consegnare al ricorrente copia del Parte_1
contratto afferente l'utenza telefonica menzionata nel ricorso, nonché di pagare le competenze e le spese della procedura nella misura ivi indicata.
Avverso il decreto ingiuntivo, la aveva proposto opposizione, Parte_1
eccependo l'incompetenza dell'adito Giudice di Pace, l'improponibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, la carenza di legittimazione e di interesse dell'istante all'azione, nonché l'infondatezza della pretesa azionata e la violazione dei doveri di cui all'art. 1375 c.c., ovvero del principio del naeminem laedere ex art. 2043, con conseguente diritto della opponente al risarcimento del danno eventualmente da liquidare anche in via equitativa ex art. 1226
c.c.
pagina 2 di 7 Come si è detto, il Giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione.
A sostegno dell'appello la censurava la decisione di primo grado nella parte in cui rigettava l'eccezione inerente all'incompetenza per valore dell'adito Giudice di Pace in favore del Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 9, co. 2, c.p.c. e nella parte in cui rigettava l'eccezione inerente la violazione del combinato disposto degli articoli 7 e 9 sub n. 2
e sub n. 4, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.2.a)
Lamentava ancora il rigetto della eccezione di inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'avversa azione giudiziaria e di quelle inerenti la carenza di legittimazione attiva e di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. dell'appellato.
L'appellata contestava i motivi di appello
In assenza di istruttoria, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
Come primo motivo di appello l'appellante ha lamentato la erroneità della sentenza in ordine alla eccepita incompetenza del giudice di pace.
La competenza per materia del Giudice di pace va affermata, ai sensi dell'art. 7, co. 1, c.p.c., trattandosi di consegna di cosa mobile.
La competenza per valore del Giudice di pace va affermata, ai sensi dell'art. 7, co. 1, c.p.c., avendo l'allora ricorrente dichiarato trattarsi di controversia di valore inferiore agli euro 1.000,00: l'art. 14 c.p.c., infatti, dispone che «Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore». pagina 3 di 7 Nel merito, deve innanzitutto premettersi che appare indubitabile che il contratto di telefonia può perfezionarsi sia in forma scritta, sia telefonicamente.
Parte appellata, nel ricorso introduttivo, ha omesso di allegare, e quindi di provare, la modalità di conclusione del contratto.
Pur volendo ritenere che fosse stata implicita dedotta la modalità cartacea, quale forma di conclusione del contratto, l'ingiungente, per ottenerne la copia, avrebbe dovuto prospettare le ragioni per cui il contratto non era più nella sua disponibilità. Ma a tale onere non ha ottemperato.
Nella fattispecie in esame non è stata neanche provata la sussistenza dell'interesse ad agire, onere probatorio posto, ex art. 2697 cc, a carico dell'attore in senso sostanziale.
In proposito, occorre ricordare che l'interesse deve essere concreto e attuale e non può risolversi in una mera aspettativa di una pronuncia giudiziale, se da questa non discende una utilità effettiva. Il processo, infatti, non può essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.
La S.C. ha ribadito che “l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore” (Cass. 28405/08; 6749/12). pagina 4 di 7 L'ingiungente, nella fattispecie in esame, non ha concretamente dimostrato di avere una ragione sufficiente per ottenere la copia del contratto, la cui esistenza neanche risulta dimostrata.
Tale ragione non può essere individuata nelle ipotesi prospettate nell'atto introduttivo del giudizio monitorio, ove l'ingiungente ha rappresentato la proposizione di (eventuali) futuri giudizi per generici disservizi subiti nel corso del rapporto (ma non vi è prova, peraltro, che lo stesso abbia proposto reclami al gestore, con riferimento a detti disservizi).
Deve poi rilevarsi che la , già in primo grado, sosteneva che la mancata positiva risposta alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto fosse giustificabile in base alla normativa stabilita dal D.Lgs.
30/6/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7
(Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato
è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Nella specie, l'appellante ha dedotto che la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto a sola firma dell'avvocato difensore non sarebbe stata sottoscritta personalmente dalla parte intestataria dell'utenza pagina 5 di 7 telefonica, né risultano allagate una procura o una delega sottoscritta della medesima. Dunque, correttamente la compagnia telefonica, sia in base alla normativa di settore richiamata, ma anche ai principi generali fondamentali che regolano il doveroso controllo della legittimazione della persona richiedente a ricevere informazioni e atti riservati, non riscontava la richiesta, e non consegnava copia del contratto, tutelando i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata (in conformità della normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al
D.Lgs. 196/2003).
Va poi evidenziato che nè il Codice della Privacy, che il Codice del consumo (D.Lgs. 6/9/2005 n. 206), prevedono un diritto sostanziale dell'utente di un contratto telefonico a richiedere ed ottenere dal gestore telefonico una copia del contratto, come per esempio prevede l'art. 119 comma 4 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 (Testo Unico Bancario).
A tal fine la parte deve dimostrare di essere intestataria dell'utenza telefonica indicata, atteso che sul punto la menzione del numero di utenza o del numero della , o il possesso stesso della relativa card, non provano nulla.
Va poi rilevato che nel settore della telefonia, è previsto a pena di improcedibilità - si sottraggono solo i procedimenti cautelari, tra i quali non rientra di certo il ricorso per ingiunzione - il tentativo di conciliazione davanti al Corecom, che deve precedere il ricorso al giudice;
nel caso in esame, l'appellata presentò ricorso per ingiunzione, senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione davanti al
Corecom, ma neanche procedette dopo l'instaurazione dell'opposizione.
L'appello va dunque accolto.
pagina 6 di 7 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad € 1.100,00 tariffe medie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sull'appello di cui in narrativa, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda proposta con il ricorso monitorio.
2) Condanna la parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 630,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'avv. A. Crisi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 12.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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