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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 25/09/2025, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di EN
Il Tribunale Ordinario di EN , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.2705/2024 promossa con ricorso ex art. 281 decies cpc depositato e iscritta a ruolo il 21.6.2024 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1 nata a [...] l'[...], residente in [...], codice fiscale , rappresentata e difesa, C.F._1 per procura alle liti allegata al presente atto, dall'Avv. RICCARDO FACCHIN del Foro di EN, codice fiscale pec C.F._2
con domicilio eletto presso il Suo Studio Email_1 in 36100 EN, Via Dei Cairoli n. 71, telefax 0444/282083,
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, CP_1
Largo Carlo Salinari n. 18, codice fiscale , rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. FACCHIN RICCARDO (C.F.: e dall'avv. con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Indirizzo Telematico giusta procura a margine dell'atto di citazione ricorrente
CONTRO (C.F.: ), CP_1 P.IVA_1
, con sede legale in Roma, Largo Controparte_2
Carlo Salinari n. 18, in persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto- contumace
1 CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE In via preliminare 1) Condannare parte convenuta contumace al versamento a favore dell
[...]
di una somma corrispondente al doppio del contributo unificato Controparte_3 dovuto per il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12-bis D. Lgs. 28/2010. Nel merito in via principale 2) Condannare parte resistente contumace al pagamento dell'indennizzo in forza della polizza nr. 766249997 stipulata da con con Pt_2 Controparte_4 assicurata la ricorrente , a titolo di risarcimento di danno biologico ex Parte_1 art. 13, D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000, la somma complessiva di Euro 12.644,70, maggiorata dell'importo degli interessi legali sino al saldo effettivo, per come riconosciuto dal CTU Dr. Persona_1
inabilità temporanea totale al 100% per 27 giorni ed invalidità parziale al 50% per 60 giorni, pari ad Euro 3.202,26 (doc. 22), invalidità permanente del 6% ex Tabelle ANIA, 8% ex Tabelle INAIL T.U. 1124/65, pari ad Euro 9.442,44 (doc. 23), oltre alle spese mediche sostenute dalla ricorrente pari ad Euro 80,00, alle spese sostenute per la redazione della relazione medico-legale del Dr. Persona_2 per Euro 320,00 ed alle spese relative alle competenze del Consulente Tecnico d'Ufficio del Dr. pari ad Euro 1.220,00 (Iva compresa); Persona_3
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, comprese le competenze professionali per il procedimento di mediazione (già doc. 21 allegato al ricorso introduttivo del 15/6/2024).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con il ricorso in epigrafe indicato parte attrice , esponeva: Parte_1
-che il 5/1/2020, alle ore 12.00 circa, percorrendo un piazzale sosta auto sito nell'Altopiano di Asiago (VI), a causa del fondo ghiacciato ed irregolare dello stesso, scivolava riportando un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, e lesioni per le quali il perito di parte medico legale Dr. delineava, quali Persona_2 conseguenze di danno derivati alla ricorrente dall'evento lesivo, un'inabilità temporanea totale di 22 (ventidue) giorni e parziale, mediamente al 50%, di ulteriori 60 (sessanta) giorni, unitamente all'utilizzo di apparecchio immobilizzante inamovibile per 25 (venticinque) giorni, oltre a danno permanente nella misura del 7% con riferimento alle Tabelle ANIA e del 10% con riferimento alle Tabelle INAIL;
- che la ricorrente alla data dell'infortunio era iscritta al Comitato Sindacale Assicurazione Postelegrafonici (“ ) con sede legale in Roma, Largo Carlo CP_1
Salinari n. 18, codice fiscale , e risultava assicurata con la “Polizza P.IVA_1
Convenzione Infortuni Dipendenti” nr. 766249997 stipulata da con Pt_2
; Controparte_4
2 - che la ricorrente denunciava tempestivamente il sinistro de quo a che lo CP_1 protocollava al n° 2020/600512, incaricando il Dr. di effettuare la Persona_4 relazione medico-legale ;
- che il 22/12/2020 l'assicurata inoltrava via fax a la richiesta Controparte_5 di chiusura del sinistro, allegando l'ultima risonanza magnetica effettuata, il certificato dell'ortopedico e la visita di controllo con allegata fattura;
- che con raccomandata del 28/4/2022 trasmetteva la proposta transattiva CP_1 ricevuta da a definizione del sinistro con cui venivano Controparte_4 riconosciuti, quale conseguenza diretta ed esclusiva del trauma, un'inabilità temporanea totale di 6 giorni (per Euro 165,00) e 2% di invalidità permanente (per Euro 2.310,00), corrispondente ad un totale di Euro 2.475,00 ;
- che la ricorrente, con e-mail del 9/5/2022, rifiutava la suddetta proposta non ritenendola soddisfacente alla luce dell'elaborato medico-legale espletato dal Dr.
e chiedeva a una proposta migliorativa;
Persona_5 Controparte_5
- che solo in data 15/11/2022 domandava l'inoltro della documentazione CP_1 medica in originale comprensiva del CD inerente agli esami strumentali effettuati dalla assicurata il 15/9/2019 presso il C.S.M.R. VENETO MEDICA S.r.l. e del relativo referto del Dr. , documentazione che veniva inviata Persona_6 con lettera raccomandata , all'esito della quale, però, comunicava alla ricorrente che veniva confermata la congruità della propria valutazione nella misura omnicomprensiva di Euro 2.475,00;
- che il 12/12/2023 veniva esperito il tentativo di mediazione obbligatoria in materia di contratti assicurativi (ex art 5, co. 1 bis, D.Lgs n. 28/2010) presso la sede dell'Organismo di mediazione Made in EN - Azienda speciale della CCIAA di EN competente per territorio (doc. 18), ma regolarmente convocata, CP_1 comunicava la propria intenzione di non aderire al procedimento di mediazione . Tutto ciò premesso, la ricorrente agiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni:
“In via preliminare:
1) Condannare alla prima udienza parte convenuta al versamento a favore dell di una somma corrispondente al doppio del contributo Controparte_3 unificato dovuto per il presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12-bis D. Lgs. 28/2010. Nel merito in via principale:
2) Condannare parte resistente al pagamento dell'indennizzo in forza della polizza nr. 766249997 stipulata da con con assicurata la Pt_2 Controparte_4 ricorrente , nella misura di Euro 12.415,91 a titolo di risarcimento Parte_1 danno biologico ex art. 13, D. Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000, maggiorato dell'importo degli interessi legali e di quanto dovuto a titolo di maggior danno o nella diversa somma che, all'esito dell'istruttoria, verrà ritenuta di giustizia, oltre alle spese mediche sostenute dalla ricorrente e a quelle sostenute per l'espletamento della relazione medico-legale del Dr. (doc. 20); Persona_5
3 3) Con vittoria di spese e compensi di causa comprese le competenze professionali per il procedimento di mediazione (doc. 21)”;
Parte convenuta, ritualmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace
Nel corso della fase istruttoria veniva disposta CTU medico legale e la causa veniva infine rinviata per remissione in decisione all'udienza del 18.9.2025. La domanda è fondata e merita accoglimento. La polizza stipulata dalla convenuta per i propri associati è operativa per il caso di specie in forza dell'art.12:
Art. 12 - Rischio assicurato L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali svolte nell'ambito della propria Società di appartenenza;
b) di ogni altra attività extralavoro che non abbia carattere professionale. È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesio- ni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Il Consulente Tecnico d'Ufficio medico legale Dr. , previa Persona_1 accurata indagine svolta secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il CTU ha formulato le seguenti conclusioni:
“1. la OR , in data 5.01.2020, rimaneva ferita a seguito di un Parte_1 infortunio (scivolava su piazzale ghiacciato). Riportava un trauma contusivo coccigeo e la distorsione del ginocchio sinistro, già operato di meniscectomia mediale: con riscontro di lesione di III grado (subcompleta) del legamento collaterale mediale e distrazione del legamento crociato anteriore.
2. Trattasi di infortunio, in quanto evento caratterizzato da causa violenta (esterna, dotata di idoneità lesiva ed intervenuta subitaneamente).
3. Nesso causale. il complesso traumatico appena descritto, che ha interessato la periziata, non pone, a giudizio del CTU, problemi di sua riconducibilità causale all'infortunio denunciato del 5.01.2020. La periziata è stata valutata il giorno stesso in Pronto Soccorso, ove era verbalizzata una obiettività indicativa di un trauma acuto sia in sede coccigea che al ginocchio sinistro. Seguivano accertamenti strumentali e cure, condotti in tempi consoni con il trauma, che parimenti rilevavano elementi morfologici indicativi di lesioni a carattere acuto e recente. In tal senso appaiono verificati i comuni criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità lesiva e di esclusione di altre cause. Non si sono rinvenuti, infatti, altri traumatismi nella storia dell'interessata che possano aver condizionato, per natura ed entità, le lesioni attualmente in esame ed il loro decorso o influito nella valutazione dei postumi, a parte gli esiti stabilizzati del citato intervento di meniscectomia mediale.
4. Considerate, ora, la natura delle lesioni, le certificazioni mediche prodotte e le terapie effettuate andrà ammessa una inabilità temporanea di 27 giorni a totale al 100% per riposo assoluto, immobilizzazione con ginocchiera bloccata inamovibile;
60 giorni a parziale al 50%; per le visite specialistiche, il proseguo delle cure mediche, le fisioterapie e quale ragionevole coda di stabilizzazione clinica.
4
5. Risulta, dagli atti, impiego di ginocchiera bloccata (non apparecchio gessato) a 30° di flessione inamovibile per giorni 27; poi la stessa era indicata per ulteriori 15 giorni, ma sbloccata.
6. I postumi si sostanziano negli esiti di lesione di III grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro ed in distrazione del legamento crociato anteriore: permane instabilità sul piano sagittale e trasversale (lassità quasi esclusivamente in varo), con funzione articolare del ginocchio mantenuta. Considerate le preesistenze (meniscectomia mediale), ammissibile il riconoscimento di un grado di invalidità permanente del 6% ex Tabella ANIA;
8% ex Tabella INAIL T.U. 1124/65.
7. Congrue le spese mediche relative all'iter clinico esaminato per un totale di Euro 80,00. Non sono prevedibili spese future.” Il calcolo dell'indennizzo per invalidità permanente in base alle tabelle INAIL formulato dalla ricorrente nelle conclusioni finali , sulla base della CTU svolta nel corso della fase istruttoria appare corretto ( euro 9442,44), mentre il calcolo dell'indennizzo per inabilità temporanea deve tenere conto dell'art. 27 della polizza che prevede una franchigia di giorni 2. Pertanto spettano euro 30 x25= 750 per l'inabilità temporanea totale ed euro 900 per l'inabilità al 50%, per il totale di euro 1650,00. La convenuta va quindi condannata a pagare alla ricorrente la somma di euro 11092,44 per danni non patrimoniali ed euro 400 per spese (spese mediche per euro 80 e spese di CTP) nonché a rifondere le spese di lite e di CTU. Il regolamento delle spese di lite, comprensive della mediazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014, DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite. Nonostante la mancata comparizione senza giustificato motivo alla mediazione, parte convenuta non è condannabile ai sensi dell'art. 12 bis D. Lgs 28/2010 perché non costituita in causa. Infatti il comma secondo dell'art. 12 bis prevede che “ Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.”
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)condanna parte convenuta a pagare alla ricorrente la somma di euro 11.492,44 oltre agli interessi legali sino al saldo effettivo;
2) condanna parte convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 312,80 per anticipazioni ed euro 5518,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, ed euro 1220,00 per spese della CTU , già liquidata.
Così deciso in EN il 25.9.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti 5