Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01569/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2025, proposto da
Aquaterrae Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sport, Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport, Sport e Salute S.p.A, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l''annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della nota del 5 novembre 2024 dell’operatore del Registro Nazionale Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.) - Sport e Salute S.p.A. (Società in house), comunicata con mail del 5 novembre 2024, con la quale, a seguito della domanda di iscrizione nel predetto Registro presentata dalla Società ricorrente il 20 settembre 2024, si prescrive che “l''oggetto sociale contenuto nell''art. 3 deve prevedere soltanto lo svolgimento in via stabile e principale l''organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l''assistenza all''attività sportiva dilettantistica; tutto ciò che esula da quanto sopra riportato e che non è conforme agli articoli 7, comma 1 lett. b) e 9 del D. Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii (…), va espressamente tolto dall''articolo che riguarda l''oggetto sociale e inserito in un articolo a sé stante che contenga le restanti attività accessorie”;
di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la nota del 30 ottobre 2024, di richiesta di integrazioni e modifiche dello Statuto della Società ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dello Sport, Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport e Sport e Salute S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa IZ OR e uditi per le parti i difensori Avv. F. Baldassarre per la parte ricorrente, Avvocato dello Stato M.G. Invitto per le Amministrazioni statali resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 30.12.2024 e depositato in giudizio il 9.01.2025, la Società ricorrente - società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata costituita in data 16/09/2020, affiliata a due Organismi sportivi di carattere nazionale (ACSI e CSEN), che svolge e promuove attività sportiva non a carattere professionale in varie discipline sportive (nuoto, tennis, calcio, etc.) assicurando ai propri associati didattica, formazione, preparazione ed assistenza nell’esercizio della pratica sportiva senza perseguire fini di lucro - impugna gli atti epigrafati, rassegnando le censure di seguito rubricate.
1) Violazione e falsa applicazione di Legge: artt.7, 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo 28/02/2021 n.36. Violazione arttt.5 e 6 del Regolamento del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29/01/2024. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Illogicità, perplessità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa. Sviamento.
2) Violazione dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 cod. civ. Eccesso di potere per illogicità, incoerenza e contradditorietà manifesta dell’azione amministrativa. Violazione dei principi di legittimo affidamento, correttezza e buona fede nella gestione del procedimento amministrativo. Violazione del principio del giusto procedimento e del divieto di aggravio di incombenze a carico del richiedente. Sviamento.
3) Violazione ed omessa applicazione art.6 Decreto legislativo 3/07/2017 n.117 e Decreto Ministeriale 19/05/2021 n.107. Eccesso di potere.
Il 14 e il 24 gennaio 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le Amministrazioni intimate, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con ordinanza cautelare n.65/2025, pronunciata in esito all’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente.
Successivamente entrambe le parti hanno ulteriormente illustrato e ribadito le rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è fondato nel merito e deve essere accolto.
In limine, rileva il Tribunale che la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport con provvedimento del 14/03/2025 ha dato esecuzione alla citata ordinanza n.65/2025 disponendo, nelle more della decisione di merito e sino alla stessa, l’iscrizione temporanea nel Registro delle società dilettantistiche dell’associazione ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n.39/2021 e della normativa vigente, sicchè residua l’interesse della Società ricorrente alla definizione del giudizio.
In primo luogo, deve confermarsi il rigetto dell’eccezione d’incompetenza territoriale dell’adito T.A.R. sollevata, a verbale, dalla difesa erariale in favore del T.A.R. del Lazio - Roma, atteso che “in materia di competenza territoriale inderogabile del T.A.R., l'art. 13, commi 1 e 2 cod. proc. amm., nel delineare i rapporti tra il criterio della sede e quello dell'efficacia spaziale secondo una logica di complementarietà e di reciproca integrazione, ha inteso chiarire che il criterio ordinario rappresentato dalla sede dell'autorità amministrativa, cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia, cede il passo a quello dell'efficacia spaziale, nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un tribunale periferico" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, ord. n. 2029/2022) e, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, come peraltro dichiarato dal difensore della parte ricorrente a verbale all’udienza odierna, l’attività concretamente svolta dalla Società Sportiva Dilettantistica ricorrente è, allo stato, (effettivamente) territorialmente circoscritta nell’ambito del territorio della Provincia di Lecce.
Deve, del pari, rigettarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa erariale per la ritenuta natura non provvedimentale della nota impugnata, anche in quanto la stessa ha - comunque - determinato un arresto procedimentale, relativamente all’istanza, formulata dalla parte ricorrente in data 20/09/2024, di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (R.A.S.D.), ai sensi dell’art.10 del D. Lgs n. 36/2021 e dell’art. 6 del Regolamento di tenuta del Registro, approvato dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 29/01/2024, in conformità all’art. 11 del D. Lgs. n. 39/2021.
Nel merito, ritiene, il Collegio (meditatamente) di dover integralmente confermare il contenuto dell’ordinanza cautelare n.65/2025 con la quale si è ritenuta la fondatezza del ricorso in quanto “come condivisibilmente dedotto dalla parte ricorrente (oltre che dal Notaio che ha curato la redazione dello Statuto sociale della Società Dilettantistica de qua, apportando le modifiche all’art. 3 secondo le prime indicazioni del gestore del R.A.S.D. precisando che “Per la realizzazione dei fini istituzionali la società potrà, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, svolgere attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti”), né gli artt.7, comma 1 lett.b) e 9 del D. Lgs. n. 36/2021, né altre norme di legge o di regolamento vigenti generali o speciali, prevedono la necessità che le attività complementari e marginali - rispetto a quelle principalmente svolte e descritte nel c.d. “oggetto sociale”- debbano essere inserite in un articolo “a sé stante” dello Statuto sociale rispetto a quello riguardante l’attività principale e l’oggetto sociale.
In particolare, la clausola inserita nell’art. 3 dello Statuto della Società ricorrente, in seguito alla modifica introdotta con la decisione dell’Assemblea in seduta straordinaria del 23/10/2024, secondo cui “Per la realizzazione dei fini istituzionali la società potrà, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, svolgere attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti”, risulta pertanto coerente e conforme al suddetto dato normativo vigente; quanto all’eccepita - da parte della difesa erariale - competenza del Dipartimento dello Sport ai sensi dei Decreti Legislativi n. 36/2021 e n. 39/2021, basti rilevare che, nella fattispecie dedotta in giudizio, la nota impugnata, determinante un definitivo arresto procedimentale, è stata adottata dall’operatore della Società in house Sport e Salute S.p.A. (che gestisce la tenuta del Registro), pur se i medesimi Decreti Legislativi n. 36/2021 e n. 39/2021 attribuiscono al Dipartimento dello Sport la competenza, oltre che all’accoglimento o al rigetto della domanda di iscrizione, anche alla richiesta di eventuali integrazioni”.
A tanto vi è solo da aggiungere quanto segue.
Il primo comma dell’articolo 7 del D.lgs. 36/ 2021 prevede che nello statuto dell’ente sportivo debbano essere espressamente previsti: a) La denominazione; b) L’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; c) L’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; d) L’assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8.
Il punto b) del primo comma dell’articolo 7 D.Lgs. 36/2021 si preoccupa di specificare che, oltre a dover obbligatoriamente inserire l’oggetto sociale all’interno dello statuto, è altresì necessario che questo preveda lo svolgimento in via stabile e principale dell’attività sportiva dilettantistica.
L’Art. 9 del D.Lgs.36/2021 stabilisce che “1.Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400L. 23/08/1988, n. 400, Art. 17 - (Regolamenti)”.
Da tali disposizioni non si evince affatto che la possibilità di realizzare per i fini istituzionali, in via meramente marginale ed occasionale, senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, osservando le normative amministrative e fiscali vigenti, debba essere inserita in un articolo a sé stante dello Statuto sociale rispetto a quello riguardante l’attività principale e l’oggetto sociale.
Del resto, la conformità dello Statuto sociale in esame rispetto al paradigma legale suindicato risulta assicurato proprio dal richiamo alle normative amministrative e fiscali vigenti, senza che l’inserimento in un articolo diverso di tali possibilità marginali e occasionali, possa assicurare un maggiore rispetto delle norme vigenti in subiecta materia, le quali risultano ugualmente cogenti e applicabili.
Osserva, altresì, il Collegio che quanto eccepito dalla difesa erariale circa l’asserito inammissibile inserimento nell’art.3 dello Statuto anche “l’organizzazione e la gestione di impianti sportivi e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie e di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati” senza alcun riferimento alla “marginalità ed occasionalità” con conseguente violazione dell’art.7, comma 1,lett.b) del D.lgs.n.36/2021 e dell’art.5, punto (i), lett.b)
del Regolamento RASD”, costituisce una non consentita integrazione postuma del provvedimento impugnato (nota del 5/11/20249 con la quale si contestava alla società ricorrente solo di aver inserito in un unico articolo relativo all’oggetto sociale anche le attività secondarie -“tutto ciò che esula da quanto sopra riportato…va espressamente tolto dall’articolo che riguarda l’oggetto sociale ed inserito in un articolo a sé stante che contenga le restanti attività accessorie”.
In conclusione, per le ragioni innanzi indicate e previo assorbimento delle censure non esaminate, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità e novità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IZ OR, Presidente FF, Estensore
Mariachiara Basurto, Referendario
Carlo Iacobellis, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IZ OR |
IL SEGRETARIO