Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/06/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 18.06.2025, promossa da:
, rappresentata e difesa, dall'avv. Domenico Sammarco Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso, dagli avv. Antonio Andriulli, F. Certomà e R. Battiato CP_1
Resistente
OGGETTO: Reddito di Cittadinanza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.02.2024 la ricorrente impugnava e contestava la legittimità del provvedimento emesso dall' in data 24.10.2023 con cui l' chiedeva in CP_1 CP_2 restituzione la somma di € 12.665,54 in quanto asseritamente non dovuta a titolo di Reddito di Cittadinanza per il periodo da maggio 2020 a ottobre 2021 con la seguente motivazione: “accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza di reddito di cittadinanza o non comunicazione di variazioni di composizione reddito patrimonio inerenti il nucleo”.
Tale provvedimento di indebito faceva seguito alla comunicazione del marzo 2023 con cui l'Istituto revocava il beneficio a seguito di segnalazione del Comune di mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica.
La ricorrente, pertanto, sostenendo che la non coincidenza tra DSU e famiglia anagrafica in relazione al marito convivente rientrasse nelle ipotesi di Persona_1 differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 DPCM 159/13, agiva in giudizio chiedendo di accertare l'illegittimità dei provvedimenti di revoca e restituzione delle somme percepite a titolo di RdC emessi dall' con vittoria di spese. CP_1
Si costituiva in giudizio l' il quale specificava che la causa dell'indebito era da CP_1 rinvenirsi non nella discordanza tra nucleo familiare indicato in DSU e famiglia
In particolare, il coniuge della ricorrente, , pur avendo comunicato Persona_1
l'avvio di attività di lavoro autonomo, in forma di impresa artigianale, in data 27 giugno 2019 ed avendo inviato la comunicazione integrativa del reddito derivante da tale attività attraverso l'apposito modello “RdC -Com Ridotto”, non comunicava le variazioni di redditi relative ai successivi trimestri con l'apposito modello “RdC -
Com Esteso”.
All'udienza dell'08.11.2024 la ricorrente era autorizzata a depositare documentazione reddituale integrativa per esigenze sorte in conseguenza delle difese di parte convenuta.
In data 27.11.2024 l'avv. Marika Perrucci che originariamente difendeva la parte ricorrente rinunciava al mandato ed era sostituita dall'avv. Domenico Sammarco.
All'udienza del 18.06.2025 la causa, documentalmente istruita, era discussa oralmente ed era decisa con la presente sentenza contestuale.
Tanto premesso il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Si precisa che, sulla base delle difese articolate dall' la causa della revoca del CP_1 beneficio e della conseguente richiesta di ripetizione di indebito deve essere ravvisato nell'omessa comunicazione delle variazioni reddituali conseguenti all'avvio di nuova attività di lavoro autonomo da parte di un componente del nucleo familiare della ricorrente, ossia . Persona_1
Alcuna questione residua, dunque, in ordine alla divergenza tra nucleo familiare indicato in DSU e nucleo familiare anagrafico in relazione alla residenza di PE
, posto che la divergenza tra il nucleo dichiarato nella DSU e la famiglia
[...] anagrafica è ammessa dall'art. 3 DPCM 159/13 e dall'art. 2 co. 5 d.l. 4/19.
Tanto chiarito si osserva che la normativa in materia di RdC prevedeva, all'art. 7 co. 4 e 6 l. 26/19, per l'ipotesi di false dichiarazioni, che: “fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero
l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito (…). Comma 6: la decadenza dal beneficio è, inoltre, disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del reddito di cittadinanza in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU di altre dichiarazioni nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio”.
Con specifico riferimento alla variazione dell'attività lavorativa ed alla conseguente variazione reddituale, al fine di consentire all'Ente erogatore una verifica sul superamento dei limiti reddituali per l'erogazione del beneficio, l'art. 3 co. 9 d.l.
14/19 prevedeva che “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all' CP_1 entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile con
l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, il beneficiario fruisce senza variazioni del
Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente”.
Ebbene, nel caso di specie il coniuge della ricorrente, , ha avviato attività Persona_1 di impresa artigianale in data 01.07.2019 ed ha provveduto a darne comunicazione tempestivamente in relazione alla domanda di RdC presentata in data 02.04.2020
(cfr. all. 7 e 8 . CP_1
Il in ottemperanza del disposto di cui all'art. 3 co. 9 d.l. 14/19, provvedeva PE anche a comunicare la variazione dei redditi conseguente all'avvio dell'attività imprenditoriale in relazione al primo trimestre dell'anno 2020, pari ad € 90,00 (cfr. modello RdC-Com Ridotto).
Il mancato inoltro, da parte del dei modelli RdC-Com Esteso inerenti le PE modifiche reddituali per i trimestri successivi al primo, contestato dall' e posto CP_1
a fondamento della revoca del beneficio a titolo di omessa comunicazione di variazioni reddituali, si giustifica in considerazione della circostanza che nel periodo successivo al marzo 2020 non vi è stata alcuna variazione di reddito.
Difatti, il citato art. 7 co. 4 d.l. 14/19 impone di comunicare qualsiasi variazione di reddito intervenuta con riferimento ai componenti del nucleo familiare dell'istante.
Nel caso di specie, dalla documentazione fiscale prodotta, si evince che il per PE gli anni 2019 e 2020, quali anni di riferimento per l'erogazione del beneficio nel periodo oggetto di revoca, non ha percepito redditi.
Non essendosi verificata alcuna variazione reddituale rispetto a quella già comunicata a mezzo di mod. RdC- Com Ridotto, alcuna comunicazione doveva essere effettuata e, conseguentemente, alcun obbligo informativo può ritenersi violato.
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con la conseguenza che deve dichiararsi l'illegittimità della revoca dal beneficio e non dovuta la restituzione, da parte della ricorrente, della somma di € 12.665,54 oggetto del provvedimento di indebito del
24.10.2023.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14. La liquidazione è effettuata in favore dello Stato trattandosi di ricorrente ammesso al gratuito patrocinio, in applicazione degli artt. 130 e ss. DPR 115/02 per quanto concerne l'attività difensiva svolta con il patrocinio dell'avv. Perrucci, relativa alla fase di studio, introduttiva e di trattazione. Va ricordato, in proposito, che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente: “in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (Cass. 22017/2018).
I compensi relativi alla fase decisoria sono, invece, liquidati come in dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Sammarco, costituitosi in sostituzione dell'avv.
Perrucci, trattandosi di difensore diverso da quello per cui vi è stata l'ammissione al gratuito patrocinio e per il quale non vi è prova dell'iscrizione nell'relativo elenco.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_1
1.Accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità della revoca del beneficio e, per l'effetto, dichiara non dovuta, dal ricorrente, la restituzione della somma di € 12.665,54 percepita a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo da maggio 2020 a ottobre
2021, di cui al provvedimento del 24.10.2023; CP_1
2. Condanna l' alla restituzione di quanto nelle more eventualmente trattenuto CP_1
a soddisfazione dell'indebito;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
2.000,00 di cui € 1.600,00 da corrispondersi in favore dello Stato, ex art. 133 DPR
115/2002, per compensi in relazione all'attività difensiva svolta dall'avv. Perrucci, stante l'ammissione della ricorrente, difesa dall'avv. Perrucci, al gratuito patrocinio, come documentato in atti, ed € 400,00 da corrispondersi con distrazione in favore dell'avv. Sammarco in relazione all'attività difensiva da esso svolta in sostituzione del precedente difensore rinunciatario del mandato, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%
Taranto, 18.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Miriam Fanelli