Rigetto
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/09/2025, n. 7441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7441 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07441/2025REG.PROV.COLL.
N. 00622/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 622 del 2024, proposto da Intermarmi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Giavazzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Grassobbio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) n. 641/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Grassobbio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Paolo Marotta e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società Intermarmi s.r.l. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il T.a.r. Lombardia – sezione staccata di Brescia, Sez. I, ha respinto il ricorso di primo grado proposto dalla predetta società per l’annullamento:
- della deliberazione del Consiglio Comunale di Grassobbio n. 34 del 12 dicembre 2018, con la quale è stata approvata in via definitiva una variante al P.G.T.;
- della delibera consiliare di adozione della Variante del P.G.T. n. 19 dell’11 luglio 2019.
Il giudice di primo grado ha condannato la società ricorrente al pagamento in favore del Comune di Grassobbio delle spese di giudizio, liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
2. La società Intermarmi s.r.l. è proprietaria di un ampio compendio immobiliare di circa 42.000 mq sito nel Comune di Grassobbio, sul quale sono collocati alcuni capannoni industriali; detto compendio immobiliare confina a nord con la via G. Marconi, che a sua volta lo separa dall’autostrada A4; ad est con la via Lungo Serio, oltre la quale scorre il Fiume Serio; a sud con il centro abitato; ad ovest, invece, il predetto compendio immobiliare confina con un’altra area dove risultano insediate due strutture produttive, oltre la quale si trova, a sua volta, l’area denominata “ ex Lovable ”.
Nel P.G.T. del Comune di Grassobbio approvato con deliberazione consiliare del 13 aprile 2012 n. 9, l’area di proprietà della società appellante e le due aree limitrofe (poste ad ovest) erano incluse all’interno di un unico ambito, denominato “Ambito di Trasformazione n. 10” e assoggettate ad una medesima disciplina urbanistica, contenuta nell’articolo 14 delle N.T.A. del Piano delle Regole, rubricato “ Ambito di Trasformazione per attività economiche di tipo terziario ”.
Con il ricorso introduttivo del giudizio, la società Intermarmi ha impugnato le deliberazioni con cui il Comune di Grassobbio ha dapprima adottato, con deliberazione di consiglio comunale n. 19 dell’11 luglio 2018, e successivamente ha approvato in via definitiva, con deliberazione di consiglio n. 34 del 12 dicembre 2018, una Variante al P.G.T., chiedendone l’annullamento nella parte in cui il Comune di Gressobbio, disponendo l’eliminazione dell’Ambito di Trasformazione n. 10 e la suddivisione del medesimo in tre comparti separati, ha assoggettato il compendio immobiliare della società appellante ad una disciplina urbanistica (asseritamente) peggiorativa rispetto a quella previgente.
In particolare, la variante urbanistica approvata dal Comune ha previsto l’eliminazione dell’Ambito di Trasformazione n. 10 per attività economiche di tipo terziario/direzionale (già disciplinato dall’articolo 14 delle N.T.A. del Piano delle regole) e la suddivisione dello stesso in tre comparti separati: Ambito 10A “Area Ex Lovable”, Ambito 10B e Ambito 10C “Area Intermarmi”, ciascuno con una propria autonoma disciplina:
- il comparto 10A è stato assoggettato alla disciplina urbanistica di cui all’art. 10 delle NTA del Piano delle regole (“ Ambito di consolidamento del mix funzionale dell’area Ex Lovable ”);
- il comparto 10B è stato assoggettato alla disciplina di cui all'articolo 11 delle NTA del Piano delle regole (“ Ambito di consolidamento degli insediamenti produttivi ”);
- il comparto 10C “Area Intermarmi” (nel quale ricade il compendio immobiliare della odierna appellante) è stato assoggettato alla disciplina urbanistica di cui all'articolo 12 delle N.T.A. del Piano delle regole (“ Ambito di ristrutturazione urbanistica ”).
3. L’odierna appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto diversi profili.
3.1. In primo luogo, sostiene che il giudice di primo grado avrebbe travisato il senso delle proprie doglianze, evidenziando di non aver contestato la disciplina urbanistica degli altri comparti, ma di aver lamentato la disparità di trattamento rispetto agli adiacenti comparti 10/A e 10/B, che (a suo dire) avrebbero delle caratteristiche omogenee.
Il giudice di primo grado, nel respingere il motivo, ha evidenziato che il diverso indice di edificabilità attribuito agli altri due comparti è da mettere in relazione con le caratteristiche morfologiche e strutturali dei predetti comparti ed evidenziando che nella previgente disciplina urbanistica la capacità edificatoria era concentrata nell’area di proprietà della ricorrente (odierna appellante), con la conseguenza che il Comune sarebbe intervenuto al fine di incrementare la capacità edificatoria delle aree attigue in funzione perequativa.
La società appellante contesta la sussistenza di differenze morfologiche tra le aree, in relazione alla quantità e alla qualità dell’edificato; a sostegno di quanto dedotto, inserisce nell’atto di appello delle riprese satellitari, che attesterebbero la identità delle caratteristiche morfologiche dei predetti comparti.
Si contesta la finalità perequativa, sotto il profilo della capacità edificatoria.
3.2. L’appellante contesta anche che le opere di mitigazione ambientale richieste per il comparto 10/C siano da ricollegare alle caratteristiche morfologiche dell’area, rispetto alle aree limitrofe.
L’appellante contesta le conclusioni del giudice di primo grado in ordine alla attribuzione degli oneri di manutenzione della strada interna al comparto, in quanto adottata in violazione dell’art. 46 della l.r. n. 12/2005, che prevede la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione.
3.3. L’odierna appellante contesta la sentenza impugnata anche nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto legittima la previsione di un bosco urbano, evidenziando che la sua realizzazione comporterebbe l’occupazione dei piazzali esistenti e l’invasione del sottosuolo nel quale sono presenti le tubazioni dei sottoservizi.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Grassobbio, riproponendo, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso, per difetto di interesse (non esaminata dal giudice di primo grado).
A tale riguardo, ha evidenziato l’accoglimento del ricorso farebbe rivivere la disciplina pianificatoria previgente, meno favorevole all’appellante, che vincolava lo sviluppo del compendio di proprietà alla presentazione di uno strumento attuativo comune anche ai proprietari delle aree confinanti.
Nel merito, il Comune di Grassobbio ha contestato i motivi di appello.
Il Comune evidenzia che il Comparto 10C e in Comparto 10B (posti sul lato ovest) non sono in realtà lotti omogenei, né dal punto di vista morfologico, né per la qualità e quantità dell’edificato esistente, né per le funzioni ammesse.
L’attribuzione degli indici edificatori sarebbe stata dettagliatamente motivata dal Comune in sede di esame dell’osservazioni presentate dalla società Intermarmi, ove l’amministrazione ha dato atto che la differenza in termini di attribuzione di indici edificatori si è resa necessaria sia per ragioni di diversità strutturale e morfologica dei due lotti, sia per ragioni di carattere ricognitivo legate alla precedente distribuzione della capacità edificatoria espressa sui compendi.
La distinta capacità edificatoria tra i comparti si spiega, dunque, in ragione della necessità di evitare un ingiustificato vantaggio a favore del Comparto della società Intermarmi e, dunque, di evitare (e non viceversa di attuare) forme di disparità di trattamento.
L’amministrazione comunale avrebbe fornito una motivazione esaustiva e puntuale alle osservazioni di Intermarmi.
Quanto alla contestazione di alcuni passaggi della motivazione relativi alla realizzazione della strada privata ad uso pubblico, si ribadisce che la variante ne ha previsto la realizzazione quale opera di urbanizzazione primaria in caso di attuazione dello strumento attuativo (PII), ai sensi dell’articolo 12 delle NTA del Piano delle regole.
In sede di deliberazione di adozione della Variante è stato precisato che la variante non ha previsto il collegamento tra la Via Lungo Serio (che corre lungo il lato est del Comparto 10C di Intermarmi) con la via Marconi (che corre invece a nord ovest del medesimo).
La previsione del bosco urbano a sud del comparto e la sistemazione della via Lungo Serio sono previsti solo per gli interventi subordinati a preventiva approvazione del PII e nell’ambito del medesimo strumento attuativo.
Il Comune avrebbe adeguatamente motivato la scelta di prevedere la sistemazione della strada di collegamento tra via Lungo Serio e via Marconi a carico del privato; e ciò, sia alla luce delle dimensioni del Comparto (che copre una superficie territoriale di 42.200 mq) sia della capacità edificatoria e dell’indice attribuito (l’art. 12 delle NTA prevede, altresì, la possibilità di incrementare la superficie coperta attuale per funzioni commerciali per una quantità pari a 2.000 mq con conseguente incremento della capacità insediativa nel Comparto 10C).
5. Con memoria depositata in data 12 giugno 2025, la società appellante ha insistito per l’accoglimento dell’atto di appello.
6. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Ritiene il Collegio di poter prescindere dall’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, per difetto di interesse, riproposta in grado di appello dal Comune di Grassobbio, essendo il proposto gravame infondato nel merito.
8. Costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nell’esercizio delle scelte pianificatorie; in particolare, questa Sezione ha avuto modo di precisare che “ Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione generale, o sua variante, rappresenta l'espressione del potere pianificatorio caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte strettamente riguardanti l’organizzazione edilizia del territorio, anche scelte più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti allo sviluppo socioeconomico ” (Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6427) e che “ Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito e non sono condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente strumento urbanistico, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa di fatto alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente piano regolatore ” Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2022, n. 10731).
La validità di questi principi è stata recentemente ribadita da questa Sezione nella sentenza 28 gennaio 2025 n. 641.
9. Tanto premesso, il Collegio deve rilevare che, nel costituirsi in giudizio, il Comune di Grassobbio ha avuto modo di precisare che il Comparto 10C (quello in cui ricade il compendio immobiliare della odierna appellante) e il Comparto 10B (posto sul lato ovest) non sono in realtà lotti omogenei né dal punto di vista morfologico, né per la qualità e quantità dell’edificato esistente, né per le funzioni ammesse.
Le argomentazioni difensive del Comune di Grassobbio trovano conferma negli atti deliberativi impugnati.
In particolare, nella deliberazione n. 34 del 12 dicembre 2018, recante approvazione definitiva della variante al PGT, il Consiglio comunale di Grassobbio ha esaminato le osservazioni formulate dalla società Intermarmi in sede procedimentale, accogliendo solo la prima delle richieste (“ escludere dal comparto 10C le aree di proprietà di terzi, meglio individuata nell’allegato 4 ”), mentre ha respinto tutte le altre richieste, con la seguente motivazione:
“ VALUTAZIONE IN LINEA TECNICO-GIURIDICA: Il nuovo assetto edificatorio accresce in modo consistente le possibilità operative per la trasformazione del compendio dell’esponente, sia nel contenuto, sia nelle modalità attuative degli interventi.
Il nuovo assetto pianificatorio è stato conferito al comparto, infatti, accogliendo l’istanza dell’esponente di vedersi riconosciuta una pluralità di vocazioni alle aree di proprietà. Qualora l’esponente voglia avvalersi delle facoltà accordate dalla variante, si è reputata fondamentale per l’assetto urbano inserire un’adeguata fascia a verde a sud del comparto, che possa fungere da barriera rispetto all’edificato con destinazione residenziale. Le dimensioni del comparto, la capacità edificatoria espressa in relazione all’estensione e all’indice attribuito, impongono e giustificano anche economicamente l’intervento urbanizzativo della sistemazione della via Lungo Serio, da proporsi e realizzarsi nel contesto dell’intervento del PII che funge da presupposto all’abilitazione e realizzazione di taluni degli interventi di trasformazione che l’esponente può eseguire sul comparto. La previsione del bosco urbano a sud del comparto e la sistemazione di via Lungo Serio sono previsti solo per gli interventi subordinati a preventiva approvazione di PII e nell’ambito del medesimo strumento di dettaglio.
L’indice di edificabilità assegnato differisce da quello del comparto finitimo (10C) in ragione della eterogeneità morfologico e strutturale in cui versano i relativi comparti. Si consideri che i due comparti erano originariamente ricompresi in un unico strumento di pianificazione attuativa che, nello sfruttamento dell’indice territoriale a suo tempo assegnato, aveva ritenuto di distribuire la capacità edificatoria espressa, concentrando la fabbricazione sui compendi ricompresi ad oggi nel comparto 10C.
L’attuale assegnazione dell’indice è dunque sostanzialmente ricognitiva delle scelte a suo tempo effettuate nello sviluppare lo strumento di pianificazione attuativa e, pertanto, ad oggi, il riconoscimento di un indice edificatorio superiore per il comparto 10B determinerebbe un ingiustificato incremento dell’edificazione rispetto a scelte previgenti ed attuate integralmente solo sulle fondiarie private, ma non per gli interventi infrastrutturali che sono rimasti inadempiuti (la sistemazione della strada non è mai stata realizzata). L’attuale previsione ovvia a detto inadempimento nel contesto di un nuovo assetto pianificatorio che riconosce nuove facoltà e possibilità di trasformazione del comparto. Tale facoltà non devono andare a scapito del contesto residenziale presente all’intorno, a tutela del quale deve confermarsi l’attuale zonizzazione acustica. Sono pertanto respinte le osservazioni riportate ai punti da 2) a 5), con la precisazione che l’intervento su via Lungo Serio e la creazione del Bosco Urbano sono previsti solo per gli interventi subordinati a PII e nel contesto di detto strumento. L’osservazione sub 1) è accolta… ”.
Nel provvedimento impugnato l’amministrazione comunale ha fornito congrua motivazione sia in ordine alla suddivisione del comparto unitario in tre comparti distinti, sia in relazione al riconoscimento della capacità edificatoria (residua) del comparto 10C, sia con riguardo alle determinazioni assunte con riguardo alla sistemazione di via Lungo Serio e alla previsione del bosco urbano a sud del comparto (interventi subordinati a preventiva approvazione di PII e nell’ambito del medesimo strumento di dettaglio).
10. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia di potestà pianificatoria dei Comuni, il ricorso deve essere respinto, in quanto la motivazione allegata dalla Comune Grassobbio non presenta i profili della manifesta irragionevolezza e illogicità e deve ritenersi immune dalle generiche censure dedotte dalla società appellante (la società appellante non fornisce elementi adeguati per disattendere le conclusioni dell’amministrazione, non potendo attribuirsi rilevanza dirimente alle rilevazioni satellitari richiamate nell’atto di appello).
11. In conclusione, il ricorso in appello è infondato e va respinto.
12. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate nel dispositivo in favore del Comune di Grassobbio, sono poste a carico della società appellante, secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento in favore del Comune di Grassobbio delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO