Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/10/2024, n. 27729
CASS
Ordinanza 25 ottobre 2024

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Massime1

In tema di notificazione di avvisi ed atti tributari impositivi, il sistema delineato dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo cui si applica l'art. 140 c.p.c. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma egli (o ogni altro possibile consegnatario) non sia stato ivi rinvenuto, in quanto temporaneamente irreperibile, mentre si osserva la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il contribuente, all'esito delle ricerche effettuate nel Comune del domicilio fiscale dal messo notificatore, risulti irreperibile perché trasferito in un luogo sconosciuto, non è stato innovato dalla sentenza della Corte cost. n. 258 del 2012, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 (corrispondente all'attuale comma 4), ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento del procedimento di notifica delle cartelle di pagamento a quelle previste per gli atti di accertamento, eliminando una diversità priva di valida ratio giustificativa ed in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Commentario1

  • 1Notifiche per irreperibilità e obbligo di ricerca: quando la forma diventa sostanza
    Dott. Luca Procopio · https://www.fiscoetasse.com/ · 8 aprile 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/10/2024, n. 27729
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27729
Data del deposito : 25 ottobre 2024

Testo completo