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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 807/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 807/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Durini n. 24, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Colombo, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Roberto Ragozzino;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del pro – tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Grandi n. 4, presso lo studio dell'avv. Angelo
Ravizzoli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 1 di 14 Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, revocare e/o riformare la Sentenza impugnata, accogliendo le seguenti domande formulate da nel giudizio di primo grado Parte_1
In via principale:
- accertare e dichiarare che il credito vantato da nei confronti del di Parte_1 CP_1
è pari a € 129.333,45 oltre IVA, come portato nelle fatture nn. 2/2020, CP_1
48/2020 e 49/2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di della somma anzidetta, maggiorata degli interessi moratori dal dovuto al Parte_1
saldo effettivo;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del in ragione delle Controparte_1
opere realizzate da e conseguentemente condannare il a Parte_1 CP_1 corrispondere alla società attrice l'indennità di cui all'art. 2041 cod. civ. per l'importo di €
143.926,09 ovvero l'importo maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa;
In via ulteriormente subordinata:
- accertare la responsabilità precontrattuale del e, Controparte_1
conseguentemente, condannarlo al risarcimento del danno patito da Parte_1 quantificabile nel relativo utile d'impresa. Il tutto come determinato nelle fatture nn. 2, 48 e
49 del 2020 e, in ogni caso, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
- ammettersi CTU ai fini della conferma dell'indennizzo dovuto a ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 cod. civ.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per il Controparte_1
pagina 2 di 14 “Voglia l'illustrissima Corte di Appello, per tutti i motivi esposti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata, accogliendo le seguenti conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado:
Nel merito:
- rigettare in ogni sua parte l'appello r.g. 807/2023 proposto da sia in punto di Parte_1
domanda principale di condanna al pagamento che subordinate (indebito arricchimento e responsabilità precontrattuale) poiché infondate - e nell'insussistenza dei presupposti per dare ingresso ad una c.t.u.- e per l'effetto
- confermare la sentenza di primo grado n. 124/2023 pubblicata il 10.22.2023, emessa dal
Tribunale di Varese nel giudizio r.g. 763/2021
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Varese, il Parte_1 Controparte_1
affinchè venisse accertato:
[...]
- in via principale, che era titolare di ragioni di credito pari ad euro 129.333,45, oltre Iva, quale corrispettivo a saldo dei lavori di manutenzione e di riqualificazione del territorio comunale, già eseguiti e consegnati, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di tale somma di denaro, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
- in via subordinata, l'ingiustificato arricchimento del in conseguenza delle opere CP_1
realizzate, con condanna al pagamento di euro 117.575,86, oltre Iva;
- in via ulteriormente subordinata, la responsabilità pre – contrattuale del con CP_1
condanna al risarcimento dei danni.
2. A fondamento delle proposte domande, l'attore deduceva:
- di avere realizzato delle opere di asfaltatura e di manutenzione straordinaria della rete viaria locale e di taluni immobili, previo affidamento mediante procedura elettronica;
- che i contratti non vennero stipulati per iscritto;
pagina 3 di 14 - che il Comune aveva dato atto, con diverse determinazioni dirigenziali, che i lavori erano stati eseguiti e aveva liquidato, in suo favore, euro 107.799,66, mentre doveva ancora corrispondere euro 129.333,45, Iva esclusa.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 124/2023 pubblicata in data 10 febbraio 2023, il Tribunale di Varese così disponeva:
“- rigetta la domanda di condanna all'adempimento avanzata in via principale dall'attrice nei confronti del convenuto;
Parte_1 Controparte_1
- dichiara inammissibile l'azione di arricchimento proposta in via subordinata dall'attrice nei confronti del convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento proposta in via ulteriormente subordinata dall'attrice nei confronti del convenuto;
- condanna la società attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dal convenuto per il presente giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre iva se dovuta, cpa e spese generali al 15%”.
4. Il Tribunale di Varese così principalmente motivava.
4.A. Quanto alla domanda di adempimento, la stessa veniva ritenuta infondata, in quanto il contratto fra le parti era nullo per difetto della forma scritta richiesta a pena di nullità – forma che non ammette equipollenti.
4.B. In ordine all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la stessa veniva valutata inammissibile, tenuto conto della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 191 TUEL, in base alla quale, nel caso di acquisizione di beni o servizi e in mancanza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio – “ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma, 1 lettera
e)” - intercorre tra il privato e il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura.
Stante l'instaurazione ex lege di detto rapporto obbligatorio, si riteneva non sussistere la residualità dell'azione ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.
pagina 4 di 14
4.C. Infine, veniva ritenuta infondata la dedotta responsabilità pre – contrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., in quanto non vi era motivo che la società iniziasse l'esecuzione di un contratto che richiedeva la forma scritta a pena di nullità prima della sua stipulazione, non sussistendo ragioni di urgenza.
Di conseguenza, la Società, con la propria condotta, aveva determinato il danno: trattandosi di impresa qualificata ed operante in tale settore, la medesima avrebbe dovuto attendere e pretendere,
prima di dare esecuzione al contratto, la stipulazione per iscritto o, eventualmente, recedere dal vincolo e chiedere il pagamento dei costi sostenuti.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 124/2023, per i seguenti motivi: Parte_1
I^ motivo: “L'erroneità della sentenza impugnata rispetto all'esistenza e validità dei contratti di appalto tra il e;
Controparte_1 Parte_1
II^ motivo: “L'erroneità della sentenza impugnata sulla domanda subordinata di ex Parte_1 art. 2041 c.c.”;
III^ motivo: “L'erroneità della sentenza impugnata sulla domanda ulteriormente subordinata di e relativa al diritto di vedersi riconoscere il risarcimento del danno Parte_1 precontrattuale”.
6. Il si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
7. Alla prima udienza del 20.09.2023, la causa è stata avviata per rimessione in decisione al
27.11.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per avere Parte_1
respinto la domanda, svolta in via principale, di adempimento contrattuale, in quanto nullo per difetto della forma ad substantiam.
pagina 5 di 14 Secondo l'appellante, gli elementi dai quali si dovrebbe ritenere provata l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale sono i seguenti:
- l'affidamento dei lavori tramite la procedura ad evidenza pubblica svolta su piattaforma telematica;
- le determinazioni del dalle quali risulta che i lavori erano stati affidati alla Società CP_1
e che erano stati eseguiti a regola d'arte;
- le fatture di pagamento emesse dalla Società e parzialmente liquidate dal CP_1
- l'assenza di contestazioni, da parte del circa la corretta esecuzione dei lavori, oltre CP_1
che i verbali di consegna degli stessi o di visita nei cantieri.
Ulteriormente, l'appellante invoca la specifica previsione di cui all'art. 32, comma 14, d.lgs.
50/2016 in base alla quale, per i lavori di importo inferiore ad euro 40.000,0, è previsto che la conclusione del contratto possa avvenire anche mediante “scambio di lettere, posta certificata o strumenti analoghi”.
Ritiene, ancora, che il contratto si sia perfezionato sulla “piattaforma elettronica Sintel” quale momento di incontro di proposta e accettazione.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
I.A. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis al caso in decisione, “il contratto è stipulato a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
In base a tale disposizione, pertanto, il contratto di appalto concluso con una Pubblica
Amministrazione, così come ogni modificazione successiva, deve essere concluso per iscritto a pena di nullità, con l'indicazione degli elementi essenziali regolanti il rapporto fra le parti.
pagina 6 di 14 La previsione della forma scritta a pena di nullità esclude il valido perfezionamento per fatti concludenti e il contratto concluso in forma orale è nullo.
Né i documenti richiamati in premessa da parte appellante sono tali da potere integrare la proposta e l'accettazione, ai fini di validità del contratto, in quanto si riferiscono a fasi prodromiche o successive alla stipulazione e inerenti alla sua esecuzione.
Si osserva, inoltre, che la nullità, secondo i principi generali, non è suscettibile di convalida, salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge, che non ricorrono nella fattispecie in decisione (art. 1423
c.c.).
Né risulta operante, nel caso concreto, la seconda parte dell'art. 32, comma 14, cit. – laddove prevede che, in caso di procedura negoziata o di affidamenti inferiori ad euro 40.000,00, il contratto possa concludersi “mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Invero, nella specie, non ricorre l'ipotesi della “procedura negoziata” (essendo gli affidamenti pacificamente avvenuti mediante gara su piattaforma elettronica); inoltre, non risultano affidamenti di importo non superiore ad euro 40.000,00, tenuto conto delle determinazioni prodotte in atti.
Ciò si ritiene che valga anche per l'affidamento della manutenzione del cimitero (determinazione n.
45/2019), in quanto – sebbene il corrispettivo per la sola fosse indicato in euro Parte_1
20.000,00 – guardando l'importo complessivo dell'intero affidamento, disposto dalla stazione appaltante anche in favore di altre società, l'impegno di spesa era pari ad euro 223.000,00, oltre
Iva.
In ogni caso, anche per tale affidamento non si riscontra – in atti – lo “scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi”, così come previsto dalla norma indicata.
II. Con il secondo motivo di appello, si duole della statuizione impugnata per aver Parte_1
respinto la domanda, svolta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 7 di 14 L'appellante, essenzialmente, impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito della sussidiarietà dell'azione, in quanto la Società poteva agire nei confronti del funzionario inadempiente (ai sensi dell'art. 191 TUEL), nella misura in cui non potesse essere riconosciuto dall'Ente il debito fuori bilancio.
L'appellante evidenzia che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto in considerazione che, con le determinazioni nn. 368/2019 e 369/2019, il ha riconosciuto che tali opere Controparte_1 sono state eseguite a regola d'arte e che le stesse “costituiscono incremento del patrimonio indisponibile dell'ente” (così, det. n. 368/2019).
Inoltre, la Società appellante ritiene che non si fosse in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 191 Tuel
Cit., in quanto il Comune aveva previamente assunto gli impegni di spesa per gli interventi che sono stati realizzati a regola d'arte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia fondata, per le seguenti principali ragioni.
II.A. Innanzi tutto, occorre evidenziare come, nel caso in esame, gli appalti non siano stati affidati in carenza di procedura ad evidenza pubblica o mediante l'assunzione, da parte dell'Ente, di debiti fuori bilancio e, quindi, senza la necessaria copertura dal punto di vista contabile.
Invero, la procedura di affidamento è avvenuta regolarmente su piattaforma elettronica, così come allegato e documentato dall'appellante e senza che – in ordine a tale specifico profilo – sia stata sollevata contestazione da parte dell'Ente o segnalata la pendenza di contenzioso avanti al Giudice
Amministrativo.
Inoltre, la disamina delle determinazioni con cui era avvenuto l'affidamento dei lavori – (det. nn.
265/2018, 45/2019, 141/2019, 158/2019, 263/2019) – rende evidente come, in relazione a ciascuna:
- fossero indicate le modalità di finanziamento delle opere da realizzare (così, ad esempio, mediante il mutuo erogato da Cassa Depositi e Prestiti o il finanziamento erogato da
Regione Lombardia);
- venisse disposto (ai sensi degli artt. 107 e 183 Tuel) “di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di Iva nel bilancio dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile, secondo l'esigibilità sopra indicata …” (così, a titolo pagina 8 di 14 esemplificativo, si legge nella determinazione n. 265/2018, ma analoghe previsioni si riscontrano in tutte le altre determinazioni indicate).
Di conseguenza, appare non pertinente al caso in decisione il richiamo, da parte del Tribunale di
Varese, alle violazioni indicate, perché nella specie non sussistenti.
II.B. Il caso in esame riguarda, diversamente, l'ipotesi dell'avvenuta esecuzione dei lavori, affidati alla Società previa procedura ad evidenza pubblica e regolare registrazione contabile, senza che sia stato stipulato un contratto scritto fra le parti.
Rileva, altresì, ai fini della decisione, il riconoscimento da parte dell'Ente – con le determinazioni nn. 368, 369, 370/2019 - dell'avvenuta esecuzione delle opere a regola d'arte, con certificazione di regolare esecuzione da parte del RUP e acquisizione al patrimonio indisponibile.
Occorre allora chiedersi se, in tale ipotesi – (i.e. contratto invalido per carenza di forma scritta preceduto da regolare impegno contabile) – sia operante la previsione indicata dal Tribunale di cui all'art. 191 Tuel, nella parte in cui così prevede:
“1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui
all'articolo 153, comma 5.
[…]
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte
non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
L'art. 194, comma 1, lettera e), Tuel prevede che:
“
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
[…]
pagina 9 di 14 e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Questa Corte ritiene che la disciplina indicata non si applichi al caso in decisione, per un duplice ordine di ragioni.
Innanzi tutto, trattasi di previsione eccezionale, che non appare suscettibile di interpretazione estensiva, oltre al caso ivi considerato (i.e. debito fuori bilancio).
Inoltre, la ratio di tale disposizione – (già presente nel nostro ordinamento con l'art. 23 d.l. 66/1989
conv. in legge n. 144/19891 e poi abrogato dal 17 maggio 1995, quale data di entrata in vigore del d.lgs. 77/1995, poi, sostituito dall'art. 191 Tuel) – appare quella di evitare che gli Enti Locali si impegnino verso terzi senza che vi sia la necessaria copertura finanziaria, in un'ottica di tutela e
(spesso) di necessario risanamento degli Enti stessi.
E' in tali casi che, operando il meccanismo sostitutivo legale (in base al quale il contratto deve essere adempiuto dal funzionario e non dal , si è ritenuto che, avendo l'appaltatore azione CP_1 diretta verso quest'ultimo, non possa esperire l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'Ente, difettandone la sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Orbene, se la finalità della norma è quella indicata, la stessa non può trovare applicazione quando l'impegno di spesa sia stato regolarmente registrato da parte dell'Ente Locale.
Il subentro ex lege del funzionario nel rapporto obbligatorio presuppone, dunque, la validità dello stesso, operando sul piano dell'adempimento rispetto ad un vincolo negoziale valido ed efficace –
pagina 10 di 14 tale che non può ritenersi operante, laddove il contratto sia nullo per carenza della forma ad substantiam, non sanabile ex post.2
II.C. Le valutazioni sopra esposte portano ad affermare che l'azione di ingiustificato arricchimento proposta da sia ammissibile, risultando rispettato il principio di sussidiarietà di cui Parte_1 all'art. 2042 c.c.
Poiché, infatti, l'appellante ha concluso con l'Ente Locale un contratto nullo per difetto della forma ad substantiam, non potendo esperire l'azione di adempimento contrattuale, deve ritenersi ammesso ad agire ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Passando all'esame della fattispecie, la Corte ritiene che sussistano gli elementi costitutivi dell'azione indicata.
(i) sussiste l'arricchimento del in quanto le opere eseguite (in generale, opere di CP_1
manutenzione e riqualificazione delle strade o di immobili comunali), sono state acquisite al patrimonio indisponibile dell'Ente (cfr. determinazioni dirigenziali citate e, in particolare, det. n. 368/2019).
Sul punto, si evidenzia che colui che agisce ex art. 2041 c.c. non deve (anche) dare prova dell'utilità delle opere realizzate, ma del solo fatto oggettivo dell'arricchimento.
L'Ente pubblico può, se del caso – (ma trattasi di fattispecie estranea a quella in esame) – eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole e che si trattò di un
“arricchimento imposto”.3 3 cfr., fra molte, Cass. Civ., ordinanza 27 maggio 2024, n. 14735; pagina 11 di 14 (ii) Vi è prova del depauperamento della Società, avendo la medesima pacificamente realizzato le opere già indicate e affidate dall'Ente ed avendo sostenuto, a tali fini, costi d'impresa.
Di ciò si ha evidenza dai certificati di regolare esecuzione dei lavori e di consegna delle opere, richiamati nelle delibere indicate e dalle stesse quantificazioni degli “importi esecuzione lavori” verificati dall'Ente Pubblico (cfr. determinazioni cit.).
(iii) L'arricchimento del e il depauperamento della Società appaiono direttamente CP_1
correlati, risultando in rapporto causale diretto.
(iv) Di conseguenza, ha diritto a un indennizzo pari ai costi sostenuti (danno Parte_1
emergente) e con esclusione dell'utile d'impresa o di quant'altro avrebbe potuto ottenere dall'esecuzione di un contratto valido (mancato guadagno).
Ciò tiene conto della finalità recuperatoria dell'azione proposta (tesa a compensare l'iniquità conseguente all'arricchimento senza causa) e alla quale è estranea una natura corrispettiva (che è invece propria dell'azione di adempimento contrattuale).4
Questa Corte, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, ritiene congruo liquidare l'indennizzo nella misura indicata da parte appellante – pari ad euro 117.575,36, oltre Iva – come da relazione di parte prodotta sub doc. n. 36.
In base a quest'ultima, facendosi riferimento al prezziario delle opere pubbliche di Regione
Lombardia anno 2010, l'utile d'impresa, che viene defalcato dall'importo complessivamente dovuto, risulta pari al 9,09%.
Applicato tale coefficiente agli importi fatturati dall'Impresa, si ottiene – quale risultato finale – quello di euro 117.575,86, oltre Iva – che è pari all'indennizzo dovuto dal appellato. CP_1
In quanto debito di valore5, su tale importo, liquidato in linea capitale e anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat F.O.I., vanno applicati gli interessi legali da quando si è verificato il depauperamento alla data odierna.
pagina 12 di 14 Il dies a quo si individua – tenuto conto delle fatture di pagamento emesse dalla Società nei mesi di gennaio e febbraio 2020, dopo che il aveva assunto le citate determinazioni – nel giorno CP_1
30 gennaio 2020 (quale data mediana fra quelle indicate nelle diverse fatture).
Dalla data odierna, decorrono i soli interessi legali sino al soddisfo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
III. L'accoglimento del secondo motivo di appello assorbe, per l'effetto, il terzo, inerente alla responsabilità pre – contrattuale dell'Ente e proposto solo in via ulteriormente subordinata da parte appellante.
IV. Le spese di lite di entrambi i gradi vengono poste a carico dell'appellato e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati, per il primo grado, i parametri indicati nella sentenza impugnata (parametri medi per la fase introduttiva e di studio e parametri minimi per quella istruttoria e decisoria) e, per l'appello, i parametri medi - in ragione del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore, diversa o contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 13 di 14 - accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 124/2023 Parte_1
pubblicata dal Tribunale di Varese in data 10 febbraio 2023, condanna il Controparte_1
al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma pari ad euro 117.575,86, oltre Iva e
[...]
oltre interessi legali, sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat F.O.I., dal
30 gennaio 2020 alla data odierna e poi oltre i soli interessi legali sino all'effettivo pagamento;
- condanna il alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 19.133,00 (di cui euro
9.142,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con disposizione di contenuto analogo a quella oggi vigente era così previsto: “Nel caso in cui vi sia stata
l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e
l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”; 2 Trattasi di orientamento espresso da Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 29 febbraio 29024, n. 5480, che, a questa
Corte, appare maggiormente persuasivo, rispetto ad altri orientamenti di segno contrario, che pure non si ignorano (Cass. Civ. n. 2832/2002), per le principali argomentazioni sopra esposte.
In termini, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 12164 del 6 maggio 2024: “La delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi
1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per
l'operatività della delibera stessa”; 4 Così, fra molte, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 29.07.2024, n. 21138; 5 Cfr., fra molte, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 28 gennaio 2013, n. 1881: “L'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”.
In termini, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 5 ottobre 2022, n. 28930;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti Presidente
dr. Anna Ferrari Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 807/2023 promossa in grado d'appello
DA
C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Durini n. 24, Parte_1 P.IVA_1 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Colombo, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Roberto Ragozzino;
appellante
CONTRO
(C.F. , in persona del pro – tempore, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Grandi n. 4, presso lo studio dell'avv. Angelo
Ravizzoli, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
pagina 1 di 14 Avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, revocare e/o riformare la Sentenza impugnata, accogliendo le seguenti domande formulate da nel giudizio di primo grado Parte_1
In via principale:
- accertare e dichiarare che il credito vantato da nei confronti del di Parte_1 CP_1
è pari a € 129.333,45 oltre IVA, come portato nelle fatture nn. 2/2020, CP_1
48/2020 e 49/2020 e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al pagamento in favore di della somma anzidetta, maggiorata degli interessi moratori dal dovuto al Parte_1
saldo effettivo;
In via subordinata:
- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento del in ragione delle Controparte_1
opere realizzate da e conseguentemente condannare il a Parte_1 CP_1 corrispondere alla società attrice l'indennità di cui all'art. 2041 cod. civ. per l'importo di €
143.926,09 ovvero l'importo maggiore o minore da liquidarsi in via equitativa;
In via ulteriormente subordinata:
- accertare la responsabilità precontrattuale del e, Controparte_1
conseguentemente, condannarlo al risarcimento del danno patito da Parte_1 quantificabile nel relativo utile d'impresa. Il tutto come determinato nelle fatture nn. 2, 48 e
49 del 2020 e, in ogni caso, nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia.
In via istruttoria:
- ammettersi CTU ai fini della conferma dell'indennizzo dovuto a ai sensi Parte_1 dell'art. 2041 cod. civ.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio”.
Per il Controparte_1
pagina 2 di 14 “Voglia l'illustrissima Corte di Appello, per tutti i motivi esposti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, confermare la sentenza impugnata, accogliendo le seguenti conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado:
Nel merito:
- rigettare in ogni sua parte l'appello r.g. 807/2023 proposto da sia in punto di Parte_1
domanda principale di condanna al pagamento che subordinate (indebito arricchimento e responsabilità precontrattuale) poiché infondate - e nell'insussistenza dei presupposti per dare ingresso ad una c.t.u.- e per l'effetto
- confermare la sentenza di primo grado n. 124/2023 pubblicata il 10.22.2023, emessa dal
Tribunale di Varese nel giudizio r.g. 763/2021
In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Varese, il Parte_1 Controparte_1
affinchè venisse accertato:
[...]
- in via principale, che era titolare di ragioni di credito pari ad euro 129.333,45, oltre Iva, quale corrispettivo a saldo dei lavori di manutenzione e di riqualificazione del territorio comunale, già eseguiti e consegnati, con conseguente condanna del convenuto al pagamento di tale somma di denaro, oltre interessi moratori dal dovuto al soddisfo;
- in via subordinata, l'ingiustificato arricchimento del in conseguenza delle opere CP_1
realizzate, con condanna al pagamento di euro 117.575,86, oltre Iva;
- in via ulteriormente subordinata, la responsabilità pre – contrattuale del con CP_1
condanna al risarcimento dei danni.
2. A fondamento delle proposte domande, l'attore deduceva:
- di avere realizzato delle opere di asfaltatura e di manutenzione straordinaria della rete viaria locale e di taluni immobili, previo affidamento mediante procedura elettronica;
- che i contratti non vennero stipulati per iscritto;
pagina 3 di 14 - che il Comune aveva dato atto, con diverse determinazioni dirigenziali, che i lavori erano stati eseguiti e aveva liquidato, in suo favore, euro 107.799,66, mentre doveva ancora corrispondere euro 129.333,45, Iva esclusa.
3. Integrato il contraddittorio fra le parti, con sentenza n. 124/2023 pubblicata in data 10 febbraio 2023, il Tribunale di Varese così disponeva:
“- rigetta la domanda di condanna all'adempimento avanzata in via principale dall'attrice nei confronti del convenuto;
Parte_1 Controparte_1
- dichiara inammissibile l'azione di arricchimento proposta in via subordinata dall'attrice nei confronti del convenuto;
- rigetta la domanda di risarcimento proposta in via ulteriormente subordinata dall'attrice nei confronti del convenuto;
- condanna la società attrice alla rifusione delle spese legali sostenute dal convenuto per il presente giudizio che liquida in euro 9.142,00 per compensi, oltre iva se dovuta, cpa e spese generali al 15%”.
4. Il Tribunale di Varese così principalmente motivava.
4.A. Quanto alla domanda di adempimento, la stessa veniva ritenuta infondata, in quanto il contratto fra le parti era nullo per difetto della forma scritta richiesta a pena di nullità – forma che non ammette equipollenti.
4.B. In ordine all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., la stessa veniva valutata inammissibile, tenuto conto della previsione di cui all'ultimo comma dell'art. 191 TUEL, in base alla quale, nel caso di acquisizione di beni o servizi e in mancanza dell'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione, il rapporto obbligatorio – “ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma, 1 lettera
e)” - intercorre tra il privato e il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura.
Stante l'instaurazione ex lege di detto rapporto obbligatorio, si riteneva non sussistere la residualità dell'azione ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.
pagina 4 di 14
4.C. Infine, veniva ritenuta infondata la dedotta responsabilità pre – contrattuale ai sensi dell'art. 1337 c.c., in quanto non vi era motivo che la società iniziasse l'esecuzione di un contratto che richiedeva la forma scritta a pena di nullità prima della sua stipulazione, non sussistendo ragioni di urgenza.
Di conseguenza, la Società, con la propria condotta, aveva determinato il danno: trattandosi di impresa qualificata ed operante in tale settore, la medesima avrebbe dovuto attendere e pretendere,
prima di dare esecuzione al contratto, la stipulazione per iscritto o, eventualmente, recedere dal vincolo e chiedere il pagamento dei costi sostenuti.
5. ha proposto appello, avverso la sentenza n. 124/2023, per i seguenti motivi: Parte_1
I^ motivo: “L'erroneità della sentenza impugnata rispetto all'esistenza e validità dei contratti di appalto tra il e;
Controparte_1 Parte_1
II^ motivo: “L'erroneità della sentenza impugnata sulla domanda subordinata di ex Parte_1 art. 2041 c.c.”;
III^ motivo: “L'erroneità della sentenza impugnata sulla domanda ulteriormente subordinata di e relativa al diritto di vedersi riconoscere il risarcimento del danno Parte_1 precontrattuale”.
6. Il si è costituito nel presente giudizio e ha concluso per il rigetto Controparte_1 dell'appello.
7. Alla prima udienza del 20.09.2023, la causa è stata avviata per rimessione in decisione al
27.11.2024 con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
La decisione è stata assunta nella camera di consiglio del 28 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo di appello, impugna la sentenza di primo grado per avere Parte_1
respinto la domanda, svolta in via principale, di adempimento contrattuale, in quanto nullo per difetto della forma ad substantiam.
pagina 5 di 14 Secondo l'appellante, gli elementi dai quali si dovrebbe ritenere provata l'esistenza e la validità del rapporto contrattuale sono i seguenti:
- l'affidamento dei lavori tramite la procedura ad evidenza pubblica svolta su piattaforma telematica;
- le determinazioni del dalle quali risulta che i lavori erano stati affidati alla Società CP_1
e che erano stati eseguiti a regola d'arte;
- le fatture di pagamento emesse dalla Società e parzialmente liquidate dal CP_1
- l'assenza di contestazioni, da parte del circa la corretta esecuzione dei lavori, oltre CP_1
che i verbali di consegna degli stessi o di visita nei cantieri.
Ulteriormente, l'appellante invoca la specifica previsione di cui all'art. 32, comma 14, d.lgs.
50/2016 in base alla quale, per i lavori di importo inferiore ad euro 40.000,0, è previsto che la conclusione del contratto possa avvenire anche mediante “scambio di lettere, posta certificata o strumenti analoghi”.
Ritiene, ancora, che il contratto si sia perfezionato sulla “piattaforma elettronica Sintel” quale momento di incontro di proposta e accettazione.
Ciò premesso, la Corte ritiene che il primo motivo di appello sia infondato.
I.A. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis al caso in decisione, “il contratto è stipulato a pena di nullità con atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata;
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
In base a tale disposizione, pertanto, il contratto di appalto concluso con una Pubblica
Amministrazione, così come ogni modificazione successiva, deve essere concluso per iscritto a pena di nullità, con l'indicazione degli elementi essenziali regolanti il rapporto fra le parti.
pagina 6 di 14 La previsione della forma scritta a pena di nullità esclude il valido perfezionamento per fatti concludenti e il contratto concluso in forma orale è nullo.
Né i documenti richiamati in premessa da parte appellante sono tali da potere integrare la proposta e l'accettazione, ai fini di validità del contratto, in quanto si riferiscono a fasi prodromiche o successive alla stipulazione e inerenti alla sua esecuzione.
Si osserva, inoltre, che la nullità, secondo i principi generali, non è suscettibile di convalida, salvo nei casi eccezionali previsti dalla legge, che non ricorrono nella fattispecie in decisione (art. 1423
c.c.).
Né risulta operante, nel caso concreto, la seconda parte dell'art. 32, comma 14, cit. – laddove prevede che, in caso di procedura negoziata o di affidamenti inferiori ad euro 40.000,00, il contratto possa concludersi “mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
Invero, nella specie, non ricorre l'ipotesi della “procedura negoziata” (essendo gli affidamenti pacificamente avvenuti mediante gara su piattaforma elettronica); inoltre, non risultano affidamenti di importo non superiore ad euro 40.000,00, tenuto conto delle determinazioni prodotte in atti.
Ciò si ritiene che valga anche per l'affidamento della manutenzione del cimitero (determinazione n.
45/2019), in quanto – sebbene il corrispettivo per la sola fosse indicato in euro Parte_1
20.000,00 – guardando l'importo complessivo dell'intero affidamento, disposto dalla stazione appaltante anche in favore di altre società, l'impegno di spesa era pari ad euro 223.000,00, oltre
Iva.
In ogni caso, anche per tale affidamento non si riscontra – in atti – lo “scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi”, così come previsto dalla norma indicata.
II. Con il secondo motivo di appello, si duole della statuizione impugnata per aver Parte_1
respinto la domanda, svolta in via subordinata, di ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.
pagina 7 di 14 L'appellante, essenzialmente, impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il requisito della sussidiarietà dell'azione, in quanto la Società poteva agire nei confronti del funzionario inadempiente (ai sensi dell'art. 191 TUEL), nella misura in cui non potesse essere riconosciuto dall'Ente il debito fuori bilancio.
L'appellante evidenzia che il Tribunale non ha adeguatamente tenuto in considerazione che, con le determinazioni nn. 368/2019 e 369/2019, il ha riconosciuto che tali opere Controparte_1 sono state eseguite a regola d'arte e che le stesse “costituiscono incremento del patrimonio indisponibile dell'ente” (così, det. n. 368/2019).
Inoltre, la Società appellante ritiene che non si fosse in presenza dell'ipotesi di cui all'art. 191 Tuel
Cit., in quanto il Comune aveva previamente assunto gli impegni di spesa per gli interventi che sono stati realizzati a regola d'arte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che la doglianza sia fondata, per le seguenti principali ragioni.
II.A. Innanzi tutto, occorre evidenziare come, nel caso in esame, gli appalti non siano stati affidati in carenza di procedura ad evidenza pubblica o mediante l'assunzione, da parte dell'Ente, di debiti fuori bilancio e, quindi, senza la necessaria copertura dal punto di vista contabile.
Invero, la procedura di affidamento è avvenuta regolarmente su piattaforma elettronica, così come allegato e documentato dall'appellante e senza che – in ordine a tale specifico profilo – sia stata sollevata contestazione da parte dell'Ente o segnalata la pendenza di contenzioso avanti al Giudice
Amministrativo.
Inoltre, la disamina delle determinazioni con cui era avvenuto l'affidamento dei lavori – (det. nn.
265/2018, 45/2019, 141/2019, 158/2019, 263/2019) – rende evidente come, in relazione a ciascuna:
- fossero indicate le modalità di finanziamento delle opere da realizzare (così, ad esempio, mediante il mutuo erogato da Cassa Depositi e Prestiti o il finanziamento erogato da
Regione Lombardia);
- venisse disposto (ai sensi degli artt. 107 e 183 Tuel) “di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di Iva nel bilancio dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile, secondo l'esigibilità sopra indicata …” (così, a titolo pagina 8 di 14 esemplificativo, si legge nella determinazione n. 265/2018, ma analoghe previsioni si riscontrano in tutte le altre determinazioni indicate).
Di conseguenza, appare non pertinente al caso in decisione il richiamo, da parte del Tribunale di
Varese, alle violazioni indicate, perché nella specie non sussistenti.
II.B. Il caso in esame riguarda, diversamente, l'ipotesi dell'avvenuta esecuzione dei lavori, affidati alla Società previa procedura ad evidenza pubblica e regolare registrazione contabile, senza che sia stato stipulato un contratto scritto fra le parti.
Rileva, altresì, ai fini della decisione, il riconoscimento da parte dell'Ente – con le determinazioni nn. 368, 369, 370/2019 - dell'avvenuta esecuzione delle opere a regola d'arte, con certificazione di regolare esecuzione da parte del RUP e acquisizione al patrimonio indisponibile.
Occorre allora chiedersi se, in tale ipotesi – (i.e. contratto invalido per carenza di forma scritta preceduto da regolare impegno contabile) – sia operante la previsione indicata dal Tribunale di cui all'art. 191 Tuel, nella parte in cui così prevede:
“1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui
all'articolo 153, comma 5.
[…]
4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte
non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e
l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
L'art. 194, comma 1, lettera e), Tuel prevede che:
“
1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti da:
[…]
pagina 9 di 14 e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo
191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Questa Corte ritiene che la disciplina indicata non si applichi al caso in decisione, per un duplice ordine di ragioni.
Innanzi tutto, trattasi di previsione eccezionale, che non appare suscettibile di interpretazione estensiva, oltre al caso ivi considerato (i.e. debito fuori bilancio).
Inoltre, la ratio di tale disposizione – (già presente nel nostro ordinamento con l'art. 23 d.l. 66/1989
conv. in legge n. 144/19891 e poi abrogato dal 17 maggio 1995, quale data di entrata in vigore del d.lgs. 77/1995, poi, sostituito dall'art. 191 Tuel) – appare quella di evitare che gli Enti Locali si impegnino verso terzi senza che vi sia la necessaria copertura finanziaria, in un'ottica di tutela e
(spesso) di necessario risanamento degli Enti stessi.
E' in tali casi che, operando il meccanismo sostitutivo legale (in base al quale il contratto deve essere adempiuto dal funzionario e non dal , si è ritenuto che, avendo l'appaltatore azione CP_1 diretta verso quest'ultimo, non possa esperire l'azione di ingiustificato arricchimento verso l'Ente, difettandone la sussidiarietà (art. 2042 c.c.).
Orbene, se la finalità della norma è quella indicata, la stessa non può trovare applicazione quando l'impegno di spesa sia stato regolarmente registrato da parte dell'Ente Locale.
Il subentro ex lege del funzionario nel rapporto obbligatorio presuppone, dunque, la validità dello stesso, operando sul piano dell'adempimento rispetto ad un vincolo negoziale valido ed efficace –
pagina 10 di 14 tale che non può ritenersi operante, laddove il contratto sia nullo per carenza della forma ad substantiam, non sanabile ex post.2
II.C. Le valutazioni sopra esposte portano ad affermare che l'azione di ingiustificato arricchimento proposta da sia ammissibile, risultando rispettato il principio di sussidiarietà di cui Parte_1 all'art. 2042 c.c.
Poiché, infatti, l'appellante ha concluso con l'Ente Locale un contratto nullo per difetto della forma ad substantiam, non potendo esperire l'azione di adempimento contrattuale, deve ritenersi ammesso ad agire ai sensi dell'art. 2041 c.c.
Passando all'esame della fattispecie, la Corte ritiene che sussistano gli elementi costitutivi dell'azione indicata.
(i) sussiste l'arricchimento del in quanto le opere eseguite (in generale, opere di CP_1
manutenzione e riqualificazione delle strade o di immobili comunali), sono state acquisite al patrimonio indisponibile dell'Ente (cfr. determinazioni dirigenziali citate e, in particolare, det. n. 368/2019).
Sul punto, si evidenzia che colui che agisce ex art. 2041 c.c. non deve (anche) dare prova dell'utilità delle opere realizzate, ma del solo fatto oggettivo dell'arricchimento.
L'Ente pubblico può, se del caso – (ma trattasi di fattispecie estranea a quella in esame) – eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole e che si trattò di un
“arricchimento imposto”.3 3 cfr., fra molte, Cass. Civ., ordinanza 27 maggio 2024, n. 14735; pagina 11 di 14 (ii) Vi è prova del depauperamento della Società, avendo la medesima pacificamente realizzato le opere già indicate e affidate dall'Ente ed avendo sostenuto, a tali fini, costi d'impresa.
Di ciò si ha evidenza dai certificati di regolare esecuzione dei lavori e di consegna delle opere, richiamati nelle delibere indicate e dalle stesse quantificazioni degli “importi esecuzione lavori” verificati dall'Ente Pubblico (cfr. determinazioni cit.).
(iii) L'arricchimento del e il depauperamento della Società appaiono direttamente CP_1
correlati, risultando in rapporto causale diretto.
(iv) Di conseguenza, ha diritto a un indennizzo pari ai costi sostenuti (danno Parte_1
emergente) e con esclusione dell'utile d'impresa o di quant'altro avrebbe potuto ottenere dall'esecuzione di un contratto valido (mancato guadagno).
Ciò tiene conto della finalità recuperatoria dell'azione proposta (tesa a compensare l'iniquità conseguente all'arricchimento senza causa) e alla quale è estranea una natura corrispettiva (che è invece propria dell'azione di adempimento contrattuale).4
Questa Corte, nell'esercizio del potere di liquidazione equitativa, ritiene congruo liquidare l'indennizzo nella misura indicata da parte appellante – pari ad euro 117.575,36, oltre Iva – come da relazione di parte prodotta sub doc. n. 36.
In base a quest'ultima, facendosi riferimento al prezziario delle opere pubbliche di Regione
Lombardia anno 2010, l'utile d'impresa, che viene defalcato dall'importo complessivamente dovuto, risulta pari al 9,09%.
Applicato tale coefficiente agli importi fatturati dall'Impresa, si ottiene – quale risultato finale – quello di euro 117.575,86, oltre Iva – che è pari all'indennizzo dovuto dal appellato. CP_1
In quanto debito di valore5, su tale importo, liquidato in linea capitale e anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat F.O.I., vanno applicati gli interessi legali da quando si è verificato il depauperamento alla data odierna.
pagina 12 di 14 Il dies a quo si individua – tenuto conto delle fatture di pagamento emesse dalla Società nei mesi di gennaio e febbraio 2020, dopo che il aveva assunto le citate determinazioni – nel giorno CP_1
30 gennaio 2020 (quale data mediana fra quelle indicate nelle diverse fatture).
Dalla data odierna, decorrono i soli interessi legali sino al soddisfo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
III. L'accoglimento del secondo motivo di appello assorbe, per l'effetto, il terzo, inerente alla responsabilità pre – contrattuale dell'Ente e proposto solo in via ulteriormente subordinata da parte appellante.
IV. Le spese di lite di entrambi i gradi vengono poste a carico dell'appellato e si liquidano come in dispositivo, in base al d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, applicati, per il primo grado, i parametri indicati nella sentenza impugnata (parametri medi per la fase introduttiva e di studio e parametri minimi per quella istruttoria e decisoria) e, per l'appello, i parametri medi - in ragione del valore del decisum, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta (con esclusione della fase istruttoria).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore, diversa o contraria domanda o eccezione, così dispone:
pagina 13 di 14 - accoglie l'appello proposto da e, in riforma della sentenza n. 124/2023 Parte_1
pubblicata dal Tribunale di Varese in data 10 febbraio 2023, condanna il Controparte_1
al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma pari ad euro 117.575,86, oltre Iva e
[...]
oltre interessi legali, sul capitale anno per anno rivalutato secondo gli indici Istat F.O.I., dal
30 gennaio 2020 alla data odierna e poi oltre i soli interessi legali sino all'effettivo pagamento;
- condanna il alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 19.133,00 (di cui euro
9.142,00 per il primo grado ed euro 9.991,00 per l'appello), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Domenico Bonaretti
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con disposizione di contenuto analogo a quella oggi vigente era così previsto: “Nel caso in cui vi sia stata
l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e
l'amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni”; 2 Trattasi di orientamento espresso da Cass. Civ. Sez. I, ordinanza 29 febbraio 29024, n. 5480, che, a questa
Corte, appare maggiormente persuasivo, rispetto ad altri orientamenti di segno contrario, che pure non si ignorano (Cass. Civ. n. 2832/2002), per le principali argomentazioni sopra esposte.
In termini, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 12164 del 6 maggio 2024: “La delibera comunale di riconoscimento di debito fuori bilancio, derivante dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi ex art. 191, commi
1, 2 e 3, TUEL, presuppone l'esistenza a monte di un valido titolo negoziale, ancorché privo di impegno contabile, che costituisce la condizione necessaria e sufficiente per l'efficacia di tale riconoscimento e per
l'operatività della delibera stessa”; 4 Così, fra molte, Cass. Civ., Sez. 2, ordinanza 29.07.2024, n. 21138; 5 Cfr., fra molte, Cass. Civ., Sez. 3, sentenza 28 gennaio 2013, n. 1881: “L'indennizzo ex art. 2041 cod. civ., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento”.
In termini, Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 5 ottobre 2022, n. 28930;